Concorrenza hit and run

Forma di concorrenza (v.) caratteristica dei mercati contendibili (v.). Essa consente alle imprese potenzialmente concorrenti, data l’inesistenza di barriere all’entrata (v.) e all’uscita e grazie alla possibilità di accedere alle stesse tecnologie delle imprese già esistenti sul mercato, di conseguire risultati positivi. Ciò è determinato dalla circostanza che sul mercato vige un prezzo superiore al costo medio (v.) di produzione e che l’uscita da esso avviene senza costi e prima che le altre imprese possano organizzare strategie reattive.
A differenza della concorrenza perfetta (v.) quella hit and run consente di raggiungere l’equilibrio del settore anche se esso è organizzato in forma monopolista (v. Monopolio) od oligopolista (v. Oligopolio).

Concertazione

Particolare politica dei redditi (v.) basata sull’accordo e l’intesa preliminare con le parti sociali (sindacati dei lavoratori e degli imprenditori). Alla base di tale tipo di accordi è il ruolo dello Stato che agisce come mediatore nelle controversie economico-sociali.
Il ricorso ad accordi triangolari formalizzati ha fortemente caratterizzato, negli anni Settanta ed Ottanta, le politiche antinflazionistiche di alcuni paesi europei (in particolare l’Austria, la Svezia e l’Olanda), tanto da far parlare alcuni di neocorporativismo; in realtà, a differenza del corporativismo tipico degli Stati totalitari degli anni trenta, queste intese avevano carattere eccezionale (dovuto alla necessità di tutelare la stabilità dei prezzi) e non si basavano su una compiuta teoria organicista dello Stato.
In Italia il ricorso a forme di concertazione non è mai stato sistematizzato o reso permanente; convinti sostenitori di questa prassi, però, si sono dimostrati i Governi Amato e Ciampi (accordo del luglio 1993 sull’abolizione della scala mobile), Dini e Prodi (riforma del sistema pensionistico e del Welfare State). In tali circostanze la concertazione preventiva fra Governo e parti sociali ha mostrato una sostanziale validità nell’assicurare il consenso a misure «impopolari» e nel permettere il riequilibrio dei conti pubblici. I critici di queste forme di accordi, da parte loro, sottolineano:
— che il ruolo del Parlamento (luogo istituzionalmente deputato alla conciliazione degli opposti interessi) ne risulta svilito. La Corte Costituzionale si è però dimostrata di diverso parere, avallando (con sentenza n. 34 del 1985) la prassi della concertazione;
— che in tali tipi di intese risultano poco o affatto rappresentati altri tipi di interesse (quelli, ad esempio, dei lavoratori autonomi o delle generazioni future).

Concentrazione di imprese

Processo attraverso il quale le imprese si raggruppano allo scopo di indebolire la concorrenza ed accrescere la quota di controllo del mercato (v. Quota di mercato).
Le concentrazioni di imprese possono realizzarsi attraverso tre distinte modalità:
— integrazione orizzontale (v.), attuata raggruppando imprese che operano nello stesso stadio di un determinato processo di produzione (cioè producono lo stesso bene o fanno parte della stessa fase del processo produttivo). In tal modo le imprese, oltre a consolidare la posizione conquistata nel settore, rendono più arduo l’ingresso di nuovi competitori;
— integrazione verticale (v.), praticata raggruppando imprese che partecipano a diversi stadi del processo produttivo o che esercitano attività diverse ma complementari. La concentrazione verticale si ha pertanto quando un’impresa assume il controllo di uno stadio della produzione o della distribuzione immediatamente collegato a quello in cui opera.
Le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie capaci di dar luogo alle concentrazioni sono diverse:
— fusione, che a sua volta può essere in senso stretto quando due o più imprese, perdendo la loro identità, danno vita ad una nuova società, o per incorporazione, quando una o più società trasmettono il loro patrimonio ad una società preesistente;
— costituzione di una holding (v.) che controlli le società raggruppate attraverso la detenzione di cospicui pacchetti azionari;
— costituzione di un trust (v.) che ponga le imprese raggruppate sotto il controllo di un’unica direzione strategica. In tal modo le imprese, pur concentrando i propri quadri direttivi, mantengono distinta la ragione sociale.