CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) ECHR (European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms)

CEDU [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali]

Accordo promosso dal Consiglio d’Europa (v.) e stipulato nel 1950, il quale ha dato vita ad un vasto sistema di protezione dei diritti dell’uomo; è stata successivamente integrata da 11 protocolli aggiuntivi o modificativi.
La convenzione è divisa in due parti: nella prima parte (artt. 1-18) sono enunciati i diritti fondamentali che ogni Stato contraente si impegna ad assicurare a “tutte le persone sottoposte alla sua giurisdizione”: diritto alla vita, libertà di pensiero, di religione, di riunione ed associazione per citare i più importanti.
La seconda parte è invece di carattere procedurale in quanto prevedeva l’istituzione di due organi, la Commissione e la Corte europea dei diritti umani e la predisposizione di meccanismi di controllo.
Il Protocollo n. 11, entrato in vigore il 1° novembre 1998 (ratificato dall’Italia con L. 28 agosto 1997, n. 296), ha però trasformato radicalmente il sistema di controllo della tutela dei diritti dell’uomo delineato dalla Convenzione di Roma, procedendo alla fusione della Commissione (organo istruttorio) e della Corte (organo d’istanza) in un unico organo: la Corte unica.
Tale riforma si è resa indispensabile in seguito alla constatazione che l’ormai accresciuto numero di ricorsi pendenti innanzi alla Commissione (frutto anche del moltiplicarsi degli Stati aderenti) non poteva più essere esaminato speditamente con le precedenti procedure. Dopo un lungo dibattito, durato oltre dieci anni, è stato deciso di procedere ad una completa revisione dei meccanismi varati nel 1950.
La nuova Corte è competente a giudicare sui ricorsi presentati sia dagli Stati membri che dagli individui relativi a controversie sorte in merito all’interpretazione e all’applicazione della Convenzione.
La Corte europea dei diritti dell’uomo è composta di un numero di giudici pari a quello degli Stati firmatari della Convenzione, ripartiti in Comitati, Camere e Grande Camera: quest’ultima è chiamata a decidere sui ricorsi sia individuali che tra Stati. La sorveglianza sulle esecuzioni delle decisioni assunte della Corte spetta al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.
Nei trattati comunitari (v.) non c’è stata traccia della tutela dei diritti umani (v.), tema ignorato anche dall’Atto Unico europeo del 1986, fino al Trattato di Maastricht che ha sancito il rispetto dei diritti garantiti dalla CEDU. Rimaneva, però, irrisolta la questione relativa ai mezzi necessari di cui l’Unione doveva dotarsi per tutelare tali diritti. Si era prospettata in merito la proposta di un’eventuale adesione della Comunità europea alla CEDU.
Il tema dell’adesione è stato ampiamente dibattuto negli anni ’80. Già nel 1979 la Commissione europea aveva presentato al Parlamento europeo e al Consiglio un Memorandum nel quale si dichiarava favorevole all’adesione formale della Comunità alla CEDU. L’atteggiamento negativo del Consiglio dell’Unione aveva, però, lasciato cadere l’argomento fino al 1990 quando la Commissione ha di nuovo proposto il tema, chiedendo formalmente al Consiglio di domandare l’adesione della Comunità alla CEDU. Tre anni più tardi il Consiglio ha preso la decisione di richiedere l’opinione della Corte di Giustizia sulla compatibilità dell’accordo di adesione con le disposizioni del Trattato. Quest’ultima, con il parere 2/94 ha negato la competenza della Comunità ad aderire alla Convenzione, poiché si determinerebbe l’inserimento della Comunità in un diverso sistema istituzionale, nonché l’integrazione delle disposizioni della Convenzione nell’ordinamento comunitario. Ciò implicherebbe una modifica di rilevanza costituzionale incompatibile con l’applicazione dell’art. 308 del trattato. Nemmeno il Trattato di Amsterdam, come si auspicava, ha dato soluzione definitiva all’annosa questione dell’adesione.
Il problema potrebbe essere risolto con l’approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v.), nella quale dovrebbero essere trasposti i diritti garantiti dalla CEDU.

CEDEFOP (Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale)CEDEFOP (European Centre for Development of Vocational Training)

CEDEFOP [Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale] Regolamento CEE 10 febbraio 1975, n. 337/75
[P.O. Box 27, GR 55102, Salonicco, Grecia; tel.: (31) 490111; fax: (31) 490102 – internet: www.cedefop.gr]

Centro istituito nel 1975 ed operativo a Berlino l’anno seguente; nel 1995 ha trasferito la propria sede a Salonicco, in Grecia.
Obiettivo principale del CEDEFOP è promuovere lo sviluppo della formazione professionale (v. Politica della formazione professionale) a livello comunitario, sia attraverso la diffusione di informazioni specifiche che mediante un’azione di incentivazione di altri programmi comunitari nel settore della formazione professionale, in particolare il programma Leonardo (v.). Opera in stretta collaborazione con la Commissione
La struttura del centro è formata da:
— il Consiglio di amministrazione, formato da rappresentanti dei governi degli Stati membri, delle istituzioni comunitarie, dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro. Ad esso spetta il compito di elaborare il programma di lavoro, il rapporto annuale sull’attività svolta e il bilancio del centro;
— l’Ufficio operativo, composto da un rappresentante di ciascun gruppo tra quelli che concorrono a formare il Consiglio di amministrazione;
— il Direttore e il relativo Segretariato.

CED (Comunità Europea di Difesa) (EDC European Community of Defense)

Si trattava di un progetto che, almeno nelle intenzioni dei promotori, doveva essere il primo passo per approdare ad una cooperazione politica ed economica, oltre che militare: la Comunità politica europea (v. CPE).
Il trattato per l’istituzione della CED venne firmato il 27 maggio 1952 e, in attesa della ratifica (v.) da parte dei Parlamenti nazionali, i compiti previsti dall’art. 38 vennero affidati all’Assemblea della CECA (v.). Il trattato prevedeva l’integrazione dei corpi d’armata degli originari sei Stati membri (Italia, Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi) sottoposti al comando di un Commissariato, nominato di comune accordo dai governi degli Stati membri ed investito di poteri di azione e di controllo.
Esso sarebbe stato assistito nel suo operato da un’Assemblea e da un Consiglio dei Ministri, mentre la Corte di Giustizia della CECA lo avrebbe controllato. Tuttavia, sia per la mancata ratifica da parte del Parlamento francese, malgrado le pressioni statunitensi, sia per le ostilità della Gran Bretagna, contraria a qualsiasi accordo continentale a sei che la escludesse, il progetto CED non trovò possibilità di attuazione, bloccando di fatto qualsiasi progresso comunitario nel settore della politica estera e della difesa comune.
Soltanto con la firma del Trattato di Maastricht (v.) si è tentato di rilanciare la cooperazione in questo campo (v. PESC), peraltro senza grandi successi.

CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio) (CZECH the European Coal and Steel Community)

CECA [Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio] Trattato di Parigi 18 aprile 1951

Fu istituita con il trattato firmato a Parigi il 18 aprile 1951 da sei paesi (Francia, Germania Federale, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) con lo scopo di porre fine all’antagonismo franco-tedesco e sviluppare la produzione del carbone e dell’acciaio creando un mercato comune (v.) senza ostacoli alle frontiere e senza impedimenti alla libera concorrenza. A tal fine, il trattato istitutivo prevedeva una Alta Autorità CECA (v.) cui era affidato non solo il potere esecutivo ma anche quello normativo, una Corte di Giustizia (potere giurisdizionale), una Assemblea con poteri consultivi e di controllo politico. Con il Trattato sulla fusione degli esecutivi (v.) è stato previsto un unico Consiglio dei Ministri e un’unica Commissione delle Comunità Europee che sostituisce l’Alta Autorità. Alla CECA hanno aderito anche Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna, Portogallo, Austria, Svezia e Finlandia.
Il Trattato istitutivo della CECA è stato firmato per un periodo di tempo limitato (50 anni) e scadrà nel 2002.