Atti vincolanti (Instruments binding)

Gli atti comunitari vincolanti per gli Stati membri comprendono:
1) le direttive con una portata individuale o generale che vincolano i destinatari solo per quanto attiene al risultato da raggiungere. In questo modo i mezzi sono a discrezione dei protagonisti;
2) i regolamenti comunitari che hanno una portata generale, infatti sono indirizzati a tutti gli Stati membri;
3) le decisioni con una portata individuale, cioè indirizzate a singoli Stati membri non obbligatorie in tutti i loro elementi.

Atti non vincolanti (Instruments no binding )

Atti non vincolanti si distinguono come dice la parola stessa, dagli atti vincolanti.
Si distinguono in raccomandazioni ed i pareri.
La raccomandazione permette di obbligare il destinatario a tenere un certo comportamento secondo le esigenze comuni.
Il parere stabilisce il punto di vista dell’istituzione riguardo ad una questione.
In questi due casi le istituzioni comunitarie hanno una competenza generale.
Gli stati membri possono essere destinatari di raccomandazioni e pareri.

Atti giuridici comunitari (Community Legal Instruments)

Si intende il diritto comunitario derivato cioè l’insieme delle norme stabilite dalle istituzioni comunitarie.
Gli atti giuridici comunitari si distinguono in:
) atti ad efficacia giuridica vincolante, cioè le decisioni, i regolamenti comunitari e le direttive .
Essi sono legati dalla circostanza che fanno sorgere.
2) atti ad efficacia giuridica non vincolanti cioè i pareri e le raccomandazioni che fanno si’ che le istituzioni comunitarie possano esprimersi nei confronti degli Stati membri, senza imporre ai destinatari obblighi giuridici precisi;
Gli atti giuridici comunitari vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie L in tutte le lingue ufficiali presenti nella Comunità.

Atti atipici (Instruments atypical)

Si intende l’insieme di tutti quegli atti comunitari non menzionati in maniera esplicita all’articolo 249.
Questa categoria comprende:
1) le decisioni, che appaiono diverse da quelle previste dall’art. 249, che permettono al Consiglio l’autorizzazione della Commissione a negoziare accordi commerciali con i paesi terzi;
2) i regolamenti interni che vengono emanati da ciascuna istituzione per disciplinare la propria organizzazione e il proprio funzionamento.
3) i Programmi generali che permettono la soppressione delle restrizioni sulla libertà di stabilimento o sulla libera prestazione dei servizi. Mediante questi il Consiglio ha determinato le linee generali per uniformare la sua attività futura in queste materie;
4) le decisioni e le risoluzioni adottate dal Consiglio europeo cioè accordi internazionali in forma semplificata, anche approvate dagli Stati membri. Grazie ad esse sono state apportate alcune modifiche istituzionali ai trattati;
5) gli accordi interistituzionali firmati dai Presidenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione. Con essi si stabiliscono delle regole che migliorano i loro rapporti ed evitare possibili conflitti;
6) le comunicazioni della Commissione atte a precisare gli orientamenti riguardo ad una questione, e che servono a raccogliere le evoluzioni della giurisprudenza relative ad un determinato settore o ad indicare le linee guida di future proposte normative;
7) le dichiarazioni comuni, per nulla vincolanti, attraverso le quali le istituzioni rispettano determinati principi;
8) le posizioni comuni del Consiglio cioè atti preparatori nell’ambito della procedura di cooperazione;
9) le risoluzioni e le conclusioni del Consiglio, che permettono a questo di esprimere il proprio punto di vista;
10) i codici di condotta, che contengono disposizioni non vincolanti relative a regole o pratiche uniformi, elaborati dalle varie istituzioni comunitarie;
11) gli orientamenti generali e i modus vivendi, cioè le linee guida delle istituzioni su determinati argomenti. Gli Stati membri devono conformarsi nelle rispettive politiche nazionali a questei orienetamenti.