Cons. Stato Sez. V, Sent., 03-02-2011, n. 792

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Svolgimento del processo
Già in servizio dal 1963 (per 27 anni), R.B.D.T. impugnava, dinanzi al T.a.r. di Perugia (deducendo censure d’incompetenza, violazione dell’art. 5bis, d.l. n. 387/1987, conv. legge n. 472/1987, eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà) la delib. 14 marzo 1997 n. 305, recante diniego di equo indennizzo per gravi infermità (di III categoria, misura massima, tab. A, legge n. 648/1950) riconosciute dipendenti da causa di servizio nel parere della C.m.o., ma disconosciute come tali nei pareri del C.p.p.o. e del collegio medico della competente U.s.l., che si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la tardività e l’irricevibilità del ricorso, poi respinto dai primi giudici nel merito (tralasciando l’esame di ogni questione preliminare) con sentenza prontamente impugnata dal soccombente D. T. per errore di giudizio, carente motivazione, omessa pronuncia, violazione del diritto alla prova e mancata effettuazione di c.t.u..
Si costituiva in giudizio l’xxx appellata, che resisteva al gravame, mentre l’appellante si costituiva anche con un nuovo difensore e, con memoria conclusiva, insisteva nelle sue argomentazioni difensive, richiamando pure giurisprudenza a lui asseritamente favorevole (cfr. C.S., sezione VI, dec. n. 544/2006 e dec. n. 4624/2006) in rapporto alla possibile esistenza di una concausa lavorativa scatenante l’evento acuto (nella specie: infarto del miocardio).
Con propria memoria riassuntiva, l’U.s.l. appellata riproponeva l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo, notificato solo il 25 giugno 1997, di fronte ad una deliberazione incontrovertibilmente conosciuta dall’interessato il 5 aprile 1997, con palese violazione del termine decadenziale di 60 giorni, applicandosi quello prescrizionale decennale ai soli casi non di diniego di equo indennizzo ma di liquidazione del medesimo (cfr. C.S., sezione V, dec. n. 2783/2008), nel merito difendendo l’operato dei primi giudici.
All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.
Motivi della decisione
L’appello è infondato e va respinto (cfr. C.S., sezione VI, dec. n. 4104/2006), in base alla consolidata giurisprudenza di questa sezione, poiché la p.a. è tenuta a motivare particolareggiatamente solo nei casi in cui, in ipotesi, ritenga di non adeguarsi al parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (oggi: Comitato per la concessione dell’equo indennizzo).
Per consolidato orientamento giurisprudenziale (dal quale non vi è motivo di discostarsi), il parere del C.p.p.o. (anche per la variegata estrazione tecnica dei suoi componenti) fornisce a livello centrale ogni auspicabile garanzia circa l’attendibilità della determinazione da assumere in materia di equo indennizzo (nella specie, richiesto dall’interessato D. T.) o di pensione privilegiata, come è avvenuto nella specie, all’esito di apposito riesame che ha indotto il Comitato a respingere detta richiesta con argomentazioni sintetiche ma sufficienti a rendere comprensibili le ragioni del diniego, poi impugnato per il riscontrato contrasto con il parere espresso dalla competente Commissione medica ospedaliera, la cui determinazione si considera definitiva solo ai fini del rimborso delle eventuali spese di cura, ricovero e protesi di vario genere, ma non per l’ottenimento dell’equo indennizzo (cfr. art. 5bis, legge n. 472/1987), argomento rispetto al quale l’opinamento del C.p.p.o. risulta di regola determinante (nella specie, quest’ultimo non aveva riconosciuto la riconducibilità dei discussi stati morbosi – cfr. quanto descritto nella precedente narrativa in fatto – alle circostanze che li avrebbero causati ma, piuttosto, ad una predisposizione costituzionale dovuta alla presenza di fattori di rischio individuali).
Né, d’altra parte, la p.a. era tenuta ad annullare in sede di autotutela il diversificato parere della C.m.o., che conserva la sua definitiva operatività ai limitati fini di cui si è detto in precedenza, mentre la stessa amministrazione bene aveva fatto ad adottare una deliberazione denegante tale dipendenza in ossequio al parere del C.p.p.o., ritenuto determinante, secondo quanto si è rilevato in precedenza.
L’appello va, dunque, respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza, a spese ed onorari compensati per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, respinge l "appello (ricorso n. 1438/1999) e compensa spese ed onorari del giudizio di secondo grado tra le parti ivi costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2011, con l’intervento dei giudici:
Calogero Piscitello, Presidente
Marzio Branca, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere, Estensore
Francesco Caringella, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-10-2013) 16-12-2013, n. 50632

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Arezzo, nella sezione distaccata di xxx, con sentenza del 16.4.2010 condannava alla pena di anni due di reclusione S.F., imputato del reato di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 10, per aver detenuto presso la sua abitazione, illegalmente, 44 proiettili cal. 9 parabellum. A carico dell’imputato veniva altresì ordinata l’espulsione da territorio nazionale ai sensi dell’art. 235 c.p..
A sostegno della decisione il giudice di prime cure poneva gli esiti di una perquisizione eseguita dalla Polizia di Stato presso il garage dell’imputato e la testimonianza sul punto dell’ispettore del Commissariato di Polizia di xxx.
La sentenza di prime cure veniva appellata dall’imputato, il quale deduceva che le munizioni in sequestro non rientravano tra quelle da guerra, che non erano in suo possesso perchè semplicemente dimenticate nella sua autovettura da un carabiniere (presso il quale, giova chiarirlo, erano state ritrovate munizioni analoghe) che in ogni caso la condotta andava qualificata ai sensi dell’art. 697 c.p., tenuto conto che il calibro accertato rendeva le munizioni utilizzabili anche con le armi comuni da sparo. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del dì 8 marzo 2012, rigettava il gravame quanto al giudizio di colpevolezza e riduceva la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 1000,00 di multa con conferma della misura della espulsione in considerazione dei precedenti a carico dell’imputato, della pericolosità e del numero dei proiettili.
2. Ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado l’imputato, assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse sviluppa quattro motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla L. n. 110 del 1975, artt. 1 e 2, in particolare osservando: secondo insegnamento di legittimità per qualificare da guerra un determinato munizionamento, se ne deve verificare la "potenzialità offensiva", da accertare in termini di potenzialità "spiccata"; nel caso in esame il cal. 9 delle cartucce non può ritenersi tale, giacchè con capacità di penetrazione e potenzialità offensiva inferiore ad altre munizioni ritenute "comuni" e perchè utilizzabili anche per le armi comuni da sparo.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), la mancata assunzione di una prova decisiva consistente nella perizia balistica, richiesta dalla difesa in prime e seconde cure, al fine di stabilire la potenzialità offensiva delle munizioni in sequestro, accertamento necessario al fine di accertare la potenzialità offensiva delle stesse.
2.3 Col terzo motivo di ricorso denuncia ancora la difesa ricorrente violazione di legge, travisamento dei fatti e difetto di motivazione in ordine alla possibilità da parte dell’imputato di utilizzare le munizioni ed in relazione alla circostanza che l’imputato stesso non le possedeva ma semplicemente le deteneva per conto altrui.
Si deduce in particolare sul punto: il processo è nato per la segnalazione che due individui, tra cui l’imputato, giravano per locali notturni armati di pistola; il ricorrente ha immediatamente indicato il compagno di giri in un carabiniere, presso cui sono state ritrovate munizioni e pistola (il carabiniere è stato per questo condannato dalla giurisdizione militare); di qui la credibilità che le munizioni ritrovate nell’autovettura parcheggiata nel garage del ricorrente non erano sue ma dimenticate dall’amico carabiniere; di qui altresì la debolezza del sillogismo accusatorio circa la possibilità di utilizzare le munizioni da parte dell’imputato, sfornito di pistola; sul punto la motivazione accusatoria è apodittica ed apparente.
2.4 Col quarto ed ultimo motivo di censura lamenta la difesa ricorrente l’omessa motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è infondato 3.1 Infondati sono, in particolare, i primi due motivi di impugnazione.
Ed invero, la motivazione addotta dalla Corte territoriale, seppure particolarmente concisa risolvendosi essa nel richiamo ad un precedente di questa Corte, ha però correttamente evidenziato, tra l’altro, come l’orientamento della giurisprudenza di legittimità – alla quale questo collegio ritiene di doversi senz’altro conformare, condividendolo – si è da tempo espresso (in termini si veda Sez. 1^, Sentenza n. 4229 del 3/03/1998, dep. il 7/04/1998, Rv. 210243, imp. xxx, relativo proprio alla detenzione di proiettili calibro 9 "parabellum", al pari di Cass. sez. 1^, 31.5.2011, n. 35106) nel senso di ritenere "che in materia di reati concernenti le armi, l’introduzione attuata nel 1990, nel catalogo delle armi comuni da sparo, di pistole semiautomatiche cal. 9, concerne armi che utilizzano proiettili cal. 9 corto, e non calibro 9 lungo, quali quelle sequestrate all’imputato", comporta che questi ultimi proiettili, "in quanto destinati ad armi da guerra, devono ritenersi munizioni per arma da guerra".
Atteso il principio di diritto consolidato e certo richiamato dal giudice di merito, di nessuna utilità si appalesava evidentemente l’invocato accertamento peritale di natura balistica.
3.2 Manifestamente infondati sono il terzo e quarto motivo di impugnazione.
Orbene, nel caso in esame palese è la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacchè volte le medesime, a fronte di un’ampia e lodevolmente esaustiva motivazione del giudice territoriale, a differentemente valutare gli elementi di prova puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente accreditato con la sentenza impugnata (Cass. sez. 2^, sentenza n. 7380 dell’11/01/2007, dep. il 22/02/2007, Rv. 235716, imp. xxx).
Del tutto logicamente hanno infatti giudici di merito valorizzato il dato oggettivo, di per sè di evidente significatività, che l’imputato deteneva cospicua quantità di munizionamento da guerra, nè può annettersi capacità esimente della natura delittuosa del fatto come innanzi accertato in termini inequivocabili, alla giustificazione addotta di una mera detenzione di cortesia per conto dell’amico carabiniere, inidonea ad escludere il reato contestato e comunque di assai scolorita credibilità secondo logico opinare della Corte distrettuale (dimenticanza dell’amico con il quale durante la notte aveva comunque girovagato con pistola e munizioni in notevole quantità).
3.3 Quanto al trattamento sanzionatorio, ha la corte diffusamente argomentato in ordine alla gravità della condotta, ai precedenti dell’imputato, alla ritenuta sua pericolosità sociale, di guisa che l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta, implicitamente, abbondantemente motivata.
4. Il ricorso va, in conclusione, rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2013

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15208

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Svolgimento del processo
Con provvedimento di ingiunzione n. 30922 notificato in data 10.5.2007 la Agenzia delle Entrate richiedeva a xxx s.p.a. (società a prevalente partecipazione pubblica – capitale azionario per il 56% detenuto dal Comune di xxx – costituita ai sensi della L. n. 142 del 1990, art. 22 e concessionaria del servizio pubblico locale di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti) il recupero del vantaggio patrimoniale conseguito dalla società nell’anno d’imposta 1998 in quanto destinataria del regime di esenzione fiscale previsto dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 14 conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427 – avente durata triennale a far data dall’acquisto della personalità giuridica e comunque non oltre il 31.12.1999, come specificato dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 70 – e dichiarato, con decisione della Commissione n. 2003/193/CE in data 5.6.2002. aiuto di Stato istituito in violazione dell’art. 88 paragr. 3 del Trattato.
Il ricorso della società veniva accolto dalla CTP di Macerata con sentenza n. 65/01/2008 gravata da appello principale dell’Ufficio finanziario e da appello incidentale condizionato della società.
Con sentenza in data 27.3.2009 n. 68 la Commissione tributaria della regione Marche, rigettava l’appello dell’Ufficio rilevando che le condizioni in cui in concreto aveva operato sul mercato la società (gestione in regime di privativa di servizio pubblico locale;
destinazione dei maggiori utili rivenienti dalla esenzione fiscale ai tini istituzionali dell’ente pubblico locale) integravano quelle "ragioni attinenti al caso specifico", previste dalla stessa decisione della Commissione e dalla L. n. 62 del 2005, art. 27, comma 4. in relazione alle quali non doveva procedersi al recupero dell’aiuto di Stato, in quanto, avendo operato la società, nel periodo in esame, come "longa manus" dell’ente pubblico, il beneficio della esenzione fiscale non aveva in concreto ostacolato la libera concorrenza sul mercato comune, tanto più che nel limitato periodo annuale era ben difficile ipotizzare effetti distorsivi della concorrenza, avuto riguardo al più ampio periodo decennale (art. 15 reg. CE n. 659/99 del 22.3.1999) entro il quale la Commissione poteva valutare le conseguenze prodotte sul mercato dall’aiuto di Stato sottoposto ad osservazione. Rilevavano inoltre i Giudici di appello che il diritto al recupero dei vantaggi patrimoniali percepiti dai beneficiari dell’aiuto non poteva qualificarsi di natura tributaria e dunque rimaneva assoggettato al termine prescrizionale decennale stabilito dal predetto art. 15 reg. CE n. 659/1999, non trovando applicazione i termini di decadenza previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, in ordine ai quali la pretesa di recupero latta valere dalla Agenzia delle Entrate sarebbe andata incontro a decadenza, essendo stata notificata la comunicazione-ingiunzione oltre il termine di cinque anni da quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere presentata.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo corredato di quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..
Ha resistito la società con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo corredato di quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con un unico complesso motivo la Agenzia ricorrente deduce il vizio di violazione degli artt. 86-88 Trattato CE; della decisione della Commissione europea in data 5.6.2002 n. 2003/93/CE, nonchè del D.L. n. 10 del 2007 e della L. n. 62 del 2005, art. 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo disatteso del tutto i Giudici di appello la portata vincolante della indicata decisione della istituzione comunitaria (da ritenersi atto-fonte di diritto comunitario vincolante anche per i giudici dello Stato membro destinatario della decisione: Corte cass. n. 17564/2002) che aveva dichiarato aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune – ai sensi dell’art. 87 paragr. 1 Trattato – la esenzione triennale dalla imposta sui redditi disposta dal D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 14 conv. in L. n. 427 del 1993 a favore delle società di gestione di servizi pubblici costituite ai sensi della L. n. 142 del 1990, art. 22, ed aveva conseguentemente disposto il recupero nei confronti dei beneficiari dell’aiuto illegittimamente concesso.
Gli elementi dai quali la CTR marchigiana aveva tratto la conclusione che nello specifico caso concreto doveva ravvisarsi "un aiuto individuale compatibile con il mercato comune", come tale sottratto agli effetti vincolanti della decisione che disponeva il recupero dell’aiuto dichiarato illegittimo, risultavano, infatti, secondo la ricorrente clamorosamente smentiti dalle stesse valutazioni della Commissione che, nella indicata decisione, aveva ritenuto non ostativa al riconoscimento degli effetti distorsivi della concorrenza determinati dalla esenzione fiscale la circostanza che le prestazioni di servizi fossero di interesse pubblico ed erogate in un limitato ambito locale, che tali servizi di interesse pubblico venissero svolti in regime di privativa legale (concessione di diritto pubblico), che le società di gestione fossero a prevalente o totalitaria partecipazione pubblica con conseguente destinazione "pro quota" dei proventi ai fini istituzionali dell’ente pubblico locale detentore della partecipazione. La sentenza di appello, motivando in palese contrasto con le chiare disposizioni dettate dal provvedimento comunitario, era quindi incorsa nel denunciato vizio di "error in iudicando".
2. La società resistente ritiene inammissibile ed infondato il ricorso rilevando: – che la decisione della Commissione potrebbe costituire valido parametro del vizio di legittimità denunciato soltanto se idonea a produrre effetti vincolanti nell’ordinamento dello Stato membro (dovendo in tal caso rivestire, i medesimi caratteri delle direttive immediatamente vincolanti: obbligo incondizionato, sufficientemente chiaro e preciso), con la conseguenza che, non essendo ravvisabile detta efficacia vincolante, essendo stato riconosciuto un ampio potere discrezionale allo Stato italiano nella modulazione dell’azione di recupero dell’aiuto, la decisione in questione non poteva assumere la funzione di parametro normativo del sindacato di legittimità (come era dato evincere dalla motivazione della sentenza di questa Corte n. 17564/2002, richiamata anche dalla Agenzia ricorrente);
– che la ricorrente non aveva impugnato il capo della sentenza di appello che confermava la legittimità della pronuncia di "prime cure", con conseguente formazione del giudicato interno in ordine alla statuizione secondo cui la decisione comunitaria non pregiudicava la possibilità che "aiuti individuali" potessero essere considerati, interamente o parzialmente, compatibili con il mercato comune;
– che, nel merito, la sentenza di appello doveva ritenersi conforme alla decisione comunitaria, atteso che la valutazione della illegittimità del regime di aiuti era stata compiuta dalla Commissione in via "generale e astratta", essendo rimesso allo Stato membro (e dunque ai suoi Giudici) l’accertamento in concreto della compatibilità o meno con il mercato comune del beneficio fiscale fruito dalla singola società ex lege n. 142 del 1990. Nel caso di specie tale accertamento, condotto alla stregua delle specifiche circostanze indicate nella motivazione della Commissione tributaria della regione Marche, aveva portato ad escludere che la esenzione fiscale triennale fruita dalla xxx s.p.a. nell’anno 1998 avesse determinato alterazioni agli scambi in ambito comunitario, dovendo quindi ritenersi illegittima la pretesa di recupero avanzata dalla Amministrazione finanziaria.
3. Le eccezioni di inammissibilità proposte dalla società resistente sono infondate.
3.1 Quanto alla prima è sufficiente rilevare che la decisione della Commissione n. 2003/193/CE in data 5.6.2002 (pubblicata in GUCE L 77 24.3.2003) non lascia alcun margine di discrezionalità (nè potrebbe, trattandosi di competenza riservata in viti esclusiva alta Commissione UE dall’ordinamento comunitario) allo Stato membro in ordine all’accertamento alla stregua degli artt. 87 ed 88 Trattato CE della compatibilità dell’aiuto di Stato in questione con l’ordinamento comunitario, non potendo porsi in discussione l’obbligo dello Stato membro, destinatario della decisione della Commissione, di ripristinare lo "statu quo ante" alla determinazione del "vulnus" arrecato dal regime di aiuto di Stato all’equilibrata competizione delle imprese sul mercato, procedendo al recupero dell’aiuto illegittimamente concesso ai singoli beneficiari.
La circostanza che "l’analisi della Commissione" abbia avuto ad oggetto il complessivo regime di aiuti, considerato sotto un aspetto generale, costituito dalle misure di esenzione fiscale e di agevolazione del credito (prestiti concessi ai sensi del D.L. n. 318 del 1986, art. 9 bis conv. in L. n. 488 del 1986 dalla Cassa DD.PP. a favore delle società costituite ai sensi della L. n. 142 del 1990, art. 22), e non anche "le misure individuali di aiuto concesse alle singole imprese" (non avendo lo Stato membro provveduto a notificare alcun caso individuale di aiuto e non avendo neppure fornito i dati necessari per conoscere il numero esatto e la identità dei beneficiari: cir. decisione Comm. punti 42 – 44):
a) da un lato, non inficia il contenuto precettivo e vincolante del provvedimento comunitario in ordine al giudizio di illegittimità del "regime di aiuti" (estendendosi tali effetti vincolanti – e preclusivi di una nuova e diversa valutazione della compatibilità della misura fiscale – nei confronti non solo dello Stato membri), ma anche dei soggetti dell’ordinamento interno, ivi comprese le autorità nazionali, amministrative e giurisdizionali. traducendosi nell’obbligo di dare attuazione al diritto comunitario, se necessario attraverso la disapplicazione delle norme interne che siano in contrasto con esso: Corte cass. 5 sez. 10.11.2006 n. 24065; id. 1 sez. 6.7.2010 n. 15980; id. 5 sez. 3.11.2010 n. 22318), mantenendo, quindi, la decisione della Commissione, le specifiche caratteristiche proprie dell’atto-fonte di produzione dell’ordinamento comunitario;
b) dall’altro è volta a precisare – con riferimento alla fase esecutiva della decisione e cioè dell’azione di recupero dell’aiuto – la stessa portata precettiva della decisione, fornendo allo Stato membro destinatario le necessaire coordinante per la corretta applicazione del recupero: come, infatti, puntualizzato dalla stessa Commissione, la decisione "non pregiudica la possibilità che aiuti individuali siano considerati, interamente o parzialmente compatibili con il mercato comune per ragioni attinenti al caso specifico", ipotesi questa tuttavia che deve essere verificata in sede di esecuzione del provvedimento comunitario e che può ravvisarsi esclusivamente nel caso in cui l’aiuto individuale "rientri nelle regole del de minimis" (cfr. decisione Comm. punto 72 e 126), ovvero ricada "nel contesto di una futura decisione della Commissione" od ancora nell’ambito di applicazione di un "regolamento di esenzione" (cfr. decisione Comm. punto 126).
I limiti di applicazione degli effetti della decisione sopra indicati, diversamente da quanto opinato dalla resistente, non determinano, pertanto, il venir meno dei requisiti di precisione, chiarezza ed incondizionatezza del "comando" impartito dalla Commissione UE allo Stato membro destinatario, atteso che, la verifica delle singoli posizioni in concreto assunte dai soggetti beneficiari dell’aiuto illegale (che deve essere compiuta nella fase esecutiva del recupero dell’aiuto, in sede amministrativa ovvero nella eventuale sede giurisdizionale adita in seguito alla opposizione del provvedimento di recupero da parte del soggetto beneficiario), non si estende affatto alla (rivalutazione della compatibilità o meno dell’aiuto di Stato con il sistema della concorrenza intracomunitaria, ma rimane relegata all’accertamento, nel caso concreto, dei presupposti di fatto e di diritto che integrano i fatti costitutivi della pretesa recuperatola, e dunque all’accertamento in concreto della esistenza dei requisiti legali di tipo soggettivo della impresa beneficiarla (nella specie: società per azioni a prevalente partecipazione pubblica istituita ai sensi della L. n. 142 del 1990, art. 22 per la gestione di servizi di pubblico interesse) e dei presupposti oggetti vi di insorgenza dell’obbligazione restitutoria (effettiva percezione dei vantaggi derivanti dalla misura di aiuto, non potendo, infatti, escludersi che la singola impresa, pur disponendo dei requisiti previsti dalla norma statale per beneficiare dell’aiuto illegittimo, tuttavia non ne abbia in concreto fruito), nonchè all’accertamento di quelle specifiche condizioni, espressamente prese in considerazione dall’ordinamento comunitario, che consentono di derogare ai vincoli obbligatori imposti dalla decisione della Commissione (cfr. reg. CE n. 69/2001 della Commissione del 12.1.2001 sostituito a decorrere dall’1.1.2007 dal reg. CE n. 1998/2006 della Commissione del 5.12.2006 in tema di applicazione della regola "de minimis"; art. 88 – già 93 – paragr. 2 del Trattato CE nella parte in cui prevede che il Consiglio, con regolamento, possa dichiarare compatibile con il mercato comune un aiuto di Stato esistente o da istituire: reg. CE n. 659/1999 del Consiglio in data 22.3.1999 in relazione alla ipotesi di un’eventuale successiva decisione positiva della Commissione assunta in ordine alla vai illazione dell’"aiuto individuale" concesso ad una determinata impresa in base al "regime di aiuti" dichiarato illegale).
Errata è, quindi, l’affermazione della resistente secondo cui la decisione in questione avrebbe riservato al Giudice dello Stato membro (ed altresì agli organi amministrativi dello Stato) una "piena discrezionalità" nell’accertamento di merito concernente la compatibilità dell’aiuto "individuale" (recte dell’aiuto riferito ad ogni singola determinata impresa) con i principi che regolano il mercato comune, consentendo al Giudice nazionale di "rivedere" la valutazione negativa dell’aiuto di Stato già espressa dalla Commissione con riferimento a quelle medesime circostanze già esaminate nella decisione comunitaria e ritenute incapaci di contrastare il giudizio di incompatibilità (cfr. decisione Comm. n. 2003/193/CE punto 64: qualificazione della esenzione fiscale come vantaggio di natura patrimoniale in termini di risorse finanziarie od utili: punto 66-67: irrilevanza dell’ambito territoriale di gestione del servizio sulla distorsione determinata dalla possibilità di praticare offerte più appetibili in sede di gara per l’accesso al servizio locale ovvero a servizi da svolgere anche in ambito extralocale, non essendo posti limiti in tal senso dalla normativa nazionale: punto 107-120: in relazione alla irrilevanza del titolo concessolo pubblico e del regime di privativa del servizio, non ricorrendo la ipotesi, prevista dall’art. 86 paragr. 2 Trattato CE. del "sistema di compensazione dei costi netti supplementari sopportati dalie imprese per la imposizione di obblighi specifici di interesse generale", non essendo rispettati i principi di non discriminazione. di definizione delle obbligazioni di pubblico servizio distinte dalla attività di impresa, di proporzionalità dell’aiuto in relazione alla compensazione dei soli costi supplementari determinati dai predetti obblighi), dovendo invece ritenersi circoscritto l’intervento dello Stato membro soltanto alla verifica, come già detto, di quelle peculiari condizioni concrete (applicabilità della regola del "de minimis": sopravvenuto accertamento di compatibilità dell’aiuto individuale da parte della Commissione: emanazione da parte del Consiglio di un regolamento in deroga: sussistenza dei requisiti legali della impresa, effettiva percezione dell’aiuto) che, secondo lo stesso diritto comunitario, consentono di escludere o limitare l’ambito applicativo degli effetti e degli obblighi scaturenti dalla decisione negativa adottata dalla Commissione ai sensi dell’art. 87 paragr. 1 Trattato CE (non contraddice a tale conclusione la pronuncia di questa Corte cass. 5^ sez. 3.2.2010 n. 2428. citata dalla resistente, secondo cui la decisione della Commissione n. 2003/193/CE "non esclude che specifici aiuti individuali concessi alle imprese possano risultare in tutto od in parte compatibili con le regole del mercato comune", dovendo intendersi limitato tale accertamento alla sussistenza in concreto delle indicate condizioni che legittimano la deroga dall’obbligo del recupero dell’aiuto).
La decisione della Commissione n. 2003/193/CE in quanto dotata dei necessari caratteri di precisione e chiarezza, vincola lo Stato membro tanto alla pronuncia di incompatibilità dell’aiuto di Stato, quanto alla esecuzione dell’obbligo di recupero dei vantaggi illegalmente erogati alle imprese, venendo ad incidere anche sul piano normativo dell’ordinamento statuale in quanto richiede l’adozione degli interventi normativi indispensabili e la disapplicazione delle norme statuali incompatibili con il ripristino dello "status quo ante", ed è quindi pienamente idonea ad assurgere a diretto parametro del sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) (cfr. Corte cass. 1 sez. 28.10.2005 n. 21083; id. 5 sez. 10.11.2006 n. 24065; id. 5 sez. 3.2.2010 n. 2428).
3.2 Quanto alla eccezione di inammissibilità del ricorso con la quale si ipotizza la preclusione, determinata dal giudicato interno, per omessa specifica impugnazione della affermazione contenuta nella sentenza della CTR marchigiana secondo cui "la Commissione tributaria di Macerata ha emesso una decisione legittima, procedendo secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea 2003/193/CE, che aveva ammesso, fra l’altro, che una decisione relativa a regimi di aiuto non pregiudica la possibilità che aiuti individuali siano considerati interamente o parzialmente compatibili con il mercato comune, per ragioni attinenti al caso specifico", premesso che la efficacia di giudicato non va ricondotta ad ogni mera proposizione assertiva contenuta nella sentenza (nella specie, l’affermazione della conformità della sentenza di primo grado alla decisione del Commissione) ma esclusivamente agli enunciati che, in forma di statuizioni, esprimono l’accertamento materiale compiuto dai Giudici di appello in ordine – nel caso di specie – alla inesistenza dei fatti costitutivi della pretesa di recupero dell’aiuto dichiarato illegale e dai quali pertanto è dato desumere la regola del caso concreto (la statuizione della sentenza di appello suscettiva di passare in giudicato va, infatti, rinvenuta nell’autonomo accertamento – motivato con riferimento alle specifiche circostanze esaminate – della inesistenza di una effettiva alterazione o minaccia di alterazione della regolare competizione tra le imprese nel mercato comune ex art. 87 paragr. 1 Trattato CE determinata dal beneficio di esenzione fiscale di cui ha goduto la società resistente), è appena il caso di osservare che, con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la Agenzia delle Entrate non ha inteso affatto limitare la impugnazione della sentenza – come ipotizza la resistente – alla questione della legittimità del potere del Giudice tributario di accertare le "ragioni attinenti al caso specifico" che potrebbero legittimare (ai sensi della decisione Comm. punto 126) la sottrazione della singola società – che ha beneficiato della esenzione fiscale triennale dalla imposta sui redditi – dall’azione di recupero dell’aiuto dichiarato illegittimo, quanto piuttosto ha inteso censurare la sentenza di appello per non avere correttamente svolto tale accertamento in relazione a quei "presupposti di fatto e di diritto" (sopra individuati al paragr. 3.1) per i quali soltanto era esercitarle detto potere di accertamento, non essendo consentito al Giudice nazionale revocare o porre nel nulla la valutazione di merito della Commissione europea.
Risultando investita con il motivo di ricorso la complessiva "ratio decidendi" della sentenza di appello (id est la valutazione di merito dei Giudici di appello – in ordine alla insussistenza di un pregiudizio alle regole della concorrenza – eguale e contraria a quella compiuta nella decisione della Commissione UE), ne consegue che la eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuto giudicato interno su detta questione si palesa manifestamente infondata.
4. Nel merito il motivo è fondato ed il ricorso deve pertanto essere accolto.
4.1 La vicenda in cui si inserisce la presente controversia trae le origini dal riconoscimento di agevolazioni fiscali e finanziari previste a favore delle società per azioni a prevalente capitale pubblico istituite ai sensi della L. n. 142 del 1990, art. 22 (a seguito della trasformazione di aziende speciali ed aziende municipalizzate), rispettivamente, dal D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 14, conv. in L. n. 427 del 1993 come ulteriormente integrato dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 70, (esenzione triennale da IRPKG ed ILOR dalla data della acquisizione della personalità giuridica fin al termine ultimo del 31.12.1999), nonchè dal D.L. n. 318 del 1986, art. 9 bis conv. in L. n. 488 del 1986 (accesso a prestiti erogati dalla Cassa DD.PP. a lassi agevolati).
I regimi agevolati indicati sono stati ritenuti aiuti di Stato incompatibili, ai sensi dell’art. 87 paragr. 1 del Trattato, con il principio della libera concorrenza sui mercati, con decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE in data 5.6.2002. notificata allo Stato italiano il 7.6.2002 e pubblicata in GUCE L. 77/21 in data 24.3.2003. In particolare l’art. 3 della decisione disponeva che "L’Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l’aiuto concesso in virtù dei regimi….già posti illegittimamente a loro disposizione (comma 1). Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale, semprechè queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione (comma 2)".
Con la L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 27 (legge comunitaria 2004), come modificato dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 132 veniva disciplinata la procedura di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi cui veniva data esecuzione con provvedimento 1.6.2005 emesso dal Direttore della Agenzia delle Entrate e quindi con decreto 21.7.2006 del Ministero dell’Interno.
Pendenti i giudizi di impugnazione per l’annullamento della decisione della Commissione, promossi avanti il Giudice comunitario dalla Repubblica Italiana e da alcune società beneficiane degli aiuti è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia in data 1.6.2006 – adita con ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ex art. 88. n. 2, comma 2. Trattato – che ha accertato l’inadempimento dello Stato membro agli obblighi imposti dalla ripetuta decisione "non avendo adottato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune".
In conseguenza le modalità di attuazione del recupero degli aiuti illegittimi sono state interamente ridisciplinate con il D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1 conv. in L. 6 aprile 2007, n. 46, mantenendo ferme le disposizioni attuative di cui al citato provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate. In particolare la norma, al comma 2, dispone che il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte è effettuato dalla Agenzia delle Entrate che, sulla base delle dichiarazioni fiscali trasmesse dalle società relative ai periodi interessati dai benefici, liquida le somme dovute "notificando entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita comunicazione, in relazione a ciascuna annualità interessata dal regime agevolativo, contenente la ingiunzione di pagamento…". In difetto del versamento nel termine di gg. 30 dell’importo dovuto si procede alla iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme ed alla riscossione coattiva ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973. La comunicazione contenente la ingiunzione "costituisce atto impugnabile davanti alle Commissioni tributarie" (comma 2). Conformemente alla disciplina comunitaria applicabile ed alla decisione della Commissione ""costituiscono deroghe al divieto previsto dall’art. 87 paragr. 1, Trattato, e non sono pertanto oggetto di iscrizione a ruolo… gli aiuti …rientranti nell’ambito di applicabilità della regola "de minimis"…" (comma 4), tali dovendo ritenersi, in base alla comunicazione della Commissione in data 2.5.2002. gli aiuti che "non eccedono l’importo complessivo di… 100.000 ECU…..su un periodo di tre anni decorrente dal primo aiuto" (comma 5). "Ai fini della applicazione della regola de minimis nei confronti delle società beneficiarle è condizione necessaria che il risparmio d’imposta goduto, risultate dalla sommatoria dell’esenzione fiscale fruita per ogni periodo di imposta, sia inferiore a detto massimale" (comma 6), rimanendo esclusi da cumulo gli aiuti autorizzati dalla Commissione europea e quelli rientranti in un regolamento di esenzione per categoria (comma 8). L’onere della prova della sussistenza delle condizioni derogatorie del recupero dell’aiuto grava sulle società beneficiane che possono assolverlo mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà T.U. n. 445 del 2000, ex art. 45 (comma 9). L’ulteriore sviluppo normativo determinato – dal D.L. 8 aprile 2008, n. 59, art. 2 conv. in L. 6 giugno 2008, n. 101 (che ha aggiunto il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47 bis).
– dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 24 conv. in L. 28 gennaio 2009, n. 2 (che tra l’altro ha disposto il recupero degli aiuti illegittimi ‘"secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi", fissando il termine di gg. 120 dalla data di entrata in vigore del decreto per la notifica degli avvisi di accertamento e dichiarando priva di rilevanza l’intervenuta definizione della lite ai sensi della L. n. 289 del 2002);
– dal D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7, comma 2 bis conv. in L. 9 aprile 2009, n. 33 (che ha fornito la interpretazione autentica del citato D.L. n. 185 del 2009, art. 24, comma 3 stabilendo che il termine di gg. 120 per la notifica degli avvisi è di "natura ordinatoria" e che ha fissato il "dies a quo" di decorrenza dei termini di decadenza previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 per l’esercizio del potere di accertamento);
– dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 19 conv. in L. 20 novembre 2009, n. 166 (che ha introdotto il D.L. n. 185 del 2009, art. 24, comma 1 bis, prevedendo che, ai fini del recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte, gli accertamenti emessi dalla Agenzia delle Entrate "possono essere in ogni caso integrati o modificati in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi") non assume rilevanza, ratione temporis, nel presente giudizio che ha ad oggetto la impugnazione del provvedimento di ingiunzione emesso dalla Agenzia delle Entrate ai sensi del D.L. n. 10 del 2007 e notificato in data 10.5.2007 alla società beneficiarla dell’aiuto dichiarato illegittimo.
4.2 Come bene evidenziato nella pronuncia resa dalla Corte di giustizia CE sez. 1 in data 1.6.2006 in causa C-207/05 (nel giudizio avente ad oggetto la a/ione proposta dalla Commissione per inadempimento dello Stato italiano agli obblighi di recupero dell’aiuto di Stato dichiarato illegittimo con decisione n. 2003/193/CE) nei giudizi concernenti la verifica della esatta esecuzione degli obblighi derivanti dalla decisione della Commissione adottata ai sensi dell’art. 87 paragr. 1 Trattato e dunque concernenti l’accertamento della adeguatezza delle misure attuate dallo Stato membro destinatario della decisione per il recupero degli aiuti illegittimamente concessi, rimane preclusa ogni ulteriore discussione e contestazione relativa alla illegittimità/nullità (delle valutazioni di merito) della decisione con la quale la Commissione ha dichiarato la incompatibilità dei regime di aiuti (cfr. punto 42 sentenza: "…il sistema dei rimedi giurisdizionali predisposti) dal Trattato distingue i ricorsi di cui agli artt. 226 CE e 227 CE, che mirano a far accertare che uno Stato membro non ha adempiuto gli obblighi che gli incombono, dai ricorsi di cui agli artt. 230 CE e 232 CE che mirano a far controllare la legittimità degli atti o delle omissioni delle istituzioni comunitarie. Questi rimedi giurisdizionali perseguono scopi distinti e sono soggetti a modalità diverse. Uno Stato membro, quindi, in mancanza di una disposizione del Trattato che lo autorizzi espressamente, non può eccepire l’illegittimità di una decisione di cui sia destinatario come argomento difensivo nei confronti del ricorso per inadempimento basato sulla mancata esecuzione di tale decisione (v. segnatamente, sentenze Commissione/Portogallo, cit. punto 34: 22 marzo 2001, causa C-261/99 Commissione/Francia, Racc. pag. 1-2537, punto 18 e 26 giugno 2003. causa C-404/00. Commissione/Spagna, Racc. pag. 1-6695, punto 40)…").
Tale preclusione alla contestazione del merito della decisione della Commissione, nella fase di attuazione – tanto in sede amministrativa che giurisdizionale – delle misure necessarie al recupero degli aiuti indebiti, costituisce naturale conseguenza del carattere "incondizionato" dell’obbligo di recupero dell’aiuto illegale imposto dalla decisione dalla Commissione, in quanto momento indispensabile per il ripristino della situazione di mercato compromessa dalla violazione delle norme del Trattato in materia di concorrenza tra imprese: soltanto l’adempimento di tale obbligo, infatti, può soddisfare pienamente al principio di effettività dell’ordinamento comunitario, con la logica conseguenza che "in conformità ad una giurisprudenza parimenti costante, se la decisione della Commissione che dispone la soppressione di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune non è stata impugnata con un ricorso o un tale ricorso è stato respinto, il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione sulla base dell’art. 88, n. 2, CE è l’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione (v. sentenze 4 aprile 1995, causa C348/93, Commissione/Italia, Racc. pag. 1673, punto 16; 22 marzo 2001, causa C261/99, Commissione/Francia, Racc. pag. 12537, punto 23; 2 luglio 2002, causa C499/99, Commissione/Spagna, Racc. pag. 16031, punto 21, e 26 giugno 2003, Commissione/Spagna, cit., punto 45)……v (cfr. Corte giustizia CE sez. 5 sent. 1.4.2004 in causa C-99/02, punto 16; Corte giustizia CE sez. 1 sent. 1.6.2006, punto 45 cit. che richiama le sentenze 12 dicembre 2002, causa C-209/00, Commissione/Germania, Racc. pag. 1- 11965, punto 70, e 12 maggio 2005, causa C-415/03, Commissione/Grecia, Racc. pag. 1-3875, punto 35).
La preclusione alla contestazione della valutazione di merito compiute dalla Commissione in ordine alla incompatibilità dei regimi di aiuto opera, all’evidenza, non soltanto nei giudizi di inadempimento promossi vanti il Giudice comunitario ai sensi degli artt. 22 e 227 Trattato, ma anche nei giudizi – avanti gli organi giurisdizionali dello Stato destinatario della decisione – che vedono come parti lo Stato membro (che agisce in adempimento dell’obbligo comunitario) ed i soggetti terzi chiamati alla restituzione dell’indebito vantaggio percepito, rimanendo escluso un pregiudizio al diritto di difesa dei soggetti privati beneficiari dell’aiuto di Stato, essendo consentito anche a questi ultimi adire direttamente gli organi di giustizia comunitaria con autonoma azione di annullamento (della decisione della Commissione ritenuta illegittima), ai sensi dell’art. 230 comma 4 del Trattato CE (che legittima "qualsiasi persona fisica o giuridica" alla proposizione del ricorso "contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento od una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente").
Pertanto fintante che la decisione della Commissione non venga rimossa dall’ordinamento comunitario – in seguito a pronuncia di annullamento de Giudice comunitario -, permane l’ineludibile vincolo imposto a qualsiasi organo amministrativo o giurisdizionale dello Stato membro di dare esecuzione alla decisione di recupero adottata dalla Commissione che, pur se priva dei caratteri di generalità ed astrattezza delle norme, è tuttavia dotata di "effetto diretto nei confronti dell’ordinamento nazionale", limitatamente ai rapporti cd.
verticali tra lo Stato membro ed i soggetti beneficiari dell’aiuto (cfr. Corte cass. 1 sez. 28.10.2005 n. 21083), corrispondendo a tale "effetto diretto", da un lato, l’obbligo dello Stato destinatario di dare attuazione alla decisione, con atto normativo costituzionalmente idoneo a sopprimere o modificare il regime di aiuto illegale (cfr.
Corte cass. 3 sez. 4.3.2005 n. 4769), dall’altro l’obbligo de Giudice, chiamato a decidere sulla pretesa di recupero, di "conformarsi ai diritto comunitario" disapplicando, ove occorra, e norme sostanziali (cfr. Corte cass. 5 sez. 19.11.2010 n. 2341; id. 5 sez. 29.12.2010 n. 26286; id. 5 sez. 20.5.2011 n. 11228, con riferimento a termini di decadenza e prescrizione) o processuali di diritto interno qualora queste impediscano la piena effettività del diritto comunitario ed il recupero dell’aiuto (cfr. con riferimento ad aiuti di Stato illegali: Corte cass. 5 sez. 3.11.2010 n. 22318;
id. 5 sez. 19.11.2010 n. 23418; id. 5 sez. 29.12.2010 n. 26285). In proposito appare opportuno evidenziare che se la "efficacia obbligatoria delle decisioni comunitarie è generalmente prevista dall’art. 249 comma 4 Trattato UE, la specifica efficacia della decisione emessa dalla Commissione in materia di aiuti di Stato trova puntuale disciplina nella disposizione dell’art. 14 comma 1 del reg.
CE n. 659/1999 del Consiglio in data 22.3.1999 (recante modalità di applicazione dell’art. 93 – ora 88 – del Trattato CE) che prevede espressamente la insorgenza del vincolo obbligatorio ed incondizionato nei confronti dello Stato membro destinatario avente ad oggetto il ripristino immediato ed effettivo dello status quo ante la accertata violazione della concorrenza ("la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario").
4.3 Tanto premesso, ritiene il Collegio che il Giudice tributario regionale ha violato le norme di diritto indicate alla parte ricorrente, avendo deciso la controversia, avente ad oggetto la opposizione proposta dalla società avverso il provvedimento ingiuntivo volto al recupero dell’aiuto di Stato (liquidato in misura corrispondente all’ammontare dei tributi sui redditi non corrisposti nell’anno d’imposta in considerazione), effettuando una nuova e diversa valutazione delle stesse questioni di merito (ed in particolare degli stessi elementi ed argomenti addotti dallo Stato italiano nel procedimento ex art. 88 Trattato per sostenere la compatibilità dei benefici fiscali con l’ordinamento comunitario) già esaminate dalla Commissione UE e pervenendo ad escludere nel caso concreto la lesione delle regole di concorrenza comunitarie, con ciò, di fatto, venendo a pronunciare inammissibilmente sulla validità dell’atto della Istituzione comunitaria ed implicitamente revocando la decisione che aveva dichiarato illegale il regime di aiuti di Stato concernente il beneficio della esenzione fiscale triennale a favore delle società per azione costituite ai sensi della L. n. 142 del 1990.
Gli argomenti posti dalla CTR marchigiana a sostegno del "decisum" ed in base ai quali sono state ritenute sussistenti le condizioni di deroga alla applicazione del recupero dell’aiuto (la società operava solo nel territorio del Comune; svolgeva la propria attività in regime di privativa legale in quanto concessionaria di servizio pubblico – smaltimento dei rifiuti – locale; la società era a prevalente capitale pubblico gli utili di esercizio venivano utilizzati per i fini istituzionali dell’ente pubblico), risultano, intatti, tutti già presi in considerazione e diffusamente confutati dalla Commissione nell’ampia parte motiva della decisione n. 2003/193/CE (cfr. decisione, capitolo 3 "valutazione delle misure" punti 42-81, ed inoltre punti 82-85), sicchè la pronuncia del Giudice tributario, venendo a sovrapponi interamente alla decisione della Commissione, finisce per ribaltarne le conclusioni, sostituendosi inammissibilmente ad essa.
Ben diverso, in relazione alla peculiare situazione concreta sottoposta al suo esame, e molto più ristretto era l’ambito di verifica – limitato all’accertamento dei fatti costitutivi della pretesa di recupero – consentito al Giudice tributario dalla decisione della Commissione UE (vedi punto 126), come è già stato chiarito nel precedente paragrafo 3.1 della presente motivazione, e come peraltro trova ulteriore conferma nella evoluzione della disciplina normativa dettata dal Legislatore nazionale ai fini della attuazione della ripetuta decisione della Commissione.
La complessa vicenda normativa – caratterizzata da notevoli incertezze e difficoltà – che è seguita all’accertamento di incompatibilità del regime di aiuti con l’ordinamento comunitario, per dare esecuzione nello Stato membro destinatario alla decisione di recupero degli aiuti illegalmente erogati sotto forma di esenzione fiscale, viene infatti a confermare le conclusioni sopra raggiunte in ordine alla intangibilità da parte degli organi dello Stato membro delle valutazioni di merito compiute dalla Commissione UE con la ripetuta decisione.
Ed infatti la originaria estensione – prevista dalla L. n. 266 del 2005 – dell’ambito di verifica da parte degli organi amministrativi dei casi di non applicazione delle norme di recupero anche ad aspetti che inevitabilmente investivano il giudizio – di pertinenza esclusiva della Commissione – di compatibilità del regime di aiuti con il sistema degli scambi intracomunitari (secondo tale disciplina l’aiuto non andava recuperato qualora fossero accertate "forme di restituzione degli aiuti già attuale mediarne reimmissione nel circuito pubblico delle minori imposte versate" ovvero fosse verificata la "estraneità al recupero delle agevolazioni fiscali relative ad attività non concorrenziali": cfr. direttive per le linee guida dettate per il recupero degli aiuti introdotte con le modifiche apportate dalla L. n. 266 del 2005, art. 27, alla L. n. 62 del 2005, art. 27) ha, infatti, incontrato la censura della Corte di Lussemburgo che, in sede di procedura per inadempimento ex art. 88 paragr. 2, comma 2, ha ribadito il carattere incondizionato dell’ordine di recupero dell’aiuto illegale contenuto nella decisione della Commissione, non essendo legittimato lo Stato membro, nella fase di esecuzione della decisione comunitaria, a contestare ulteriormente la fondatezza dell’accertamento di incompatibilità dell’aiuto con il mercato comune compiuto dalla Commissione (cfr.
Corte giustizia 1 sez. 1.6.2006 in causa C-207/05. punti 41 e 42; in relazione alla assoluta mancanza di discrezionalità dello Stato membro in ordine alla valutazione di merito compiuta dalla Commissione, cfr. Corte giustizia 20.3.1997 in causa C-24/95. punto 34 "il compilo delle autorità nazionali …consiste solo nel dare esecuzione alle decisioni della Commissione. Le delle autorità non dispongono pertanto di alcun potere discrezionale ….Di conseguenza quando la Commissione ordina….il recupero di importi indebitamente versati, l’autorità nazionale non può legittimamente fare ulteriori accertamenti").
In seguito alla predetta sentenza del Giudice comunitario è stata, pertanto, compiutamente riveduta la disciplina normativa statale che regola le modalità ed i criteri di recupero degli aiuti, che ha avuto definitiva stabilizzazione con il D.L. 15 febbraio 2007, n. 10 conv. in L. 6 aprile 2007, n. 46, e quindi con il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 conv. in L. 29 gennaio 2009, n. 2 (come modificato dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 19 conv. in L. 20 novembre 2009, n. 166, ed interpretato autenticamente dal D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7, comma 2 bis conv. in L. 9 aprile 2009, n. 33).
4.4 Dalle richiamate norme statali, emanate in ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia del 2006, emerge chiaramente ed in modo inequivoco che la pretesa avente ad oggetto il recupero dell’aiuto illegale può essere paralizzata esclusivamente nel caso in cui:
a) vengano accertate – in base alle prove offerte dal beneficiario dell’aiuto – le condizioni alle quali è subordinata la applicazione della regola "de minimis" come individuate, fino al 31.12.2006, dal regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 17.1.2001 e successivamente dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione nata 1.12.2006 (cfr. D.L. n. 10 del 2007, art. 1, commi da 4 a 10, conv. in L. n. 46 del 2007. Con lo stesso decreto legge, all’art. 1, comma 11, è stata disposta la abrogazione della precedente disciplina contenuta nella L. n. 62 del 2005, art. 27, commi da 2 a 6 – Legge comunitaria 2004 -, venendo definitivamente escluse altre ipotesi di non applicazione delle norme di recupero);
b) oppure nel caso in cui il oggetto destinatario della comunicazione- ingiunzione contesti i fatti costitutivi della pretesa, allegando la insussistenza dei presupposti soggettivi (società per azione costituita ai sensi della L. n. 142 del 1990: prevalente partecipazione pubblica: affidamento in gestione di un sevizio pubblico locale) o la inesistenza dei presupposti oggettivi (effettiva percezione/fruizione dell’aiuto) della obbligazione restitutoria;
in ogni caso dovendo ritenersi preclusi nuovi accertamenti in ordine agli effetti distorsivi della concorrenza determinati dall’aiuto (vale, in proposito, osservare come, in ordine alla verifica di incompatibilità del regime di aiuti compiuta dalla Commissione, non sia richiesta dall’art. 87 paragr. 1 Trattato la dimostrazione di un concreto pregiudizio, essendo sufficiente la "minaccia di falsare la concorrenza", come chiaramente ribadito nella sentenza del Tribunale di prima istanza CE sez. 8^ in data 11.6.2009 in causa T-222/04 – che ha rigettato la impugnazione per annullamento della decisione n. 2003/191/CE: proposta dallo Stato italiano-: cfr punto 39 "…Si deve rammentare preliminarmente che, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE per qualificare un provvedimento come aiuto è necessario che tutti i presupposti previsti da tale disposizione siano soddisfatti. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio selettivo. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v. sentenze della Corte 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungsprssidium Magdehurg, Racc. pag. 1-7747, in prosieguo: la "sentenza Altmark", punti 74 e 75, e giurisprudenza ivi citata, e 3 marzo 2005, causa C- 172/03, Heiser, Racc. pag. 1-1627, punto 27)……….41. Per quanto concerne il secondo e il quarto presupposto di cui al precedente punto 39, per giurisprudenza consolidata la Commissione, in sede di vai illazione di tali due presupposti, non è tenuta a dimostrare un’incidenza effettiva degli aiuti sugli scambi tra Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma deve solamente esaminare se i detti aiuti siano idonei a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (v. sentenza della Corte 15 dicembre 2005, causa C-148/04, Unicredito Italiano, Racc. pag. 1-11137, punto 54, e giurisprudenza ivi citata)…..").
5. Il motivo di ricorso trova, pertanto, accoglimento dovendo darsi seguito al principio espresso da questa Corte secondo cui ai sensi del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, convertito nella L. 6 aprile 2007, n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo di procedere mediante ingiunzione al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico istituite ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 22, per la gestione dei servizi pubblici locali e ritenute incompatibili con il diritto comunitario come aiuti di Stato dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE. Il recupero è escluso solo nell’ipotesi che si tratti di aiuti, comunque determinati nel la comunicazione di ingiunzione notificata al soggetto beneficiario, rientranti nell’ambito di applicabilità della regola "de minimis", esclusi i settori disciplinati da norme comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato emanate sulla base dal Trattato che istituisce la Comunità economica europea o del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, vigenti nel periodo di riferimento. Spetta alla società destinatario dell’ingiunzione eccepire, e provare, che l’aiuto ricevuto appartenga all’ambito di applicabilità della regola "de minimis", mentre all’amministrazione incombe l’onere di provare che detta società sia una società per azioni costituita ai sensi della L. n. 142 del 1990 e che abbia effettivamente usufruito dell’agevolazione dichiarata incompatibile con il diritto comunitario. Tali elementi, unitamente all’invito ad avvalersi della eccezione relativa all’appartenenza dell’aiuto all’ambito di applicabilità della regola "de minimis" esauriscono la motivazione necessaria dell’ingiunzione", (cfr. Corte Cass. 5 sez. 19.11.2010 n. 23414).
6. L’accoglimento del ricorso principale rende necessario l’esame dell’unico motivo proposto dalla società resistente a sostegno della impugnazione incidentale, con il quale si deduce il vizio di violazione del D.L. n. 10 del 2007, art. 1 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), e si censura la sentenza di appello nella parte in cui:
a) ha qualificato "non tributario" il credito restitutorio fatto valere dalla Amministrazione finanziaria con la ingiunzione opposta, ritenendo che le somme erano richieste non a titolo di imposte ma di aiuto di Stato indebitamente erogato e dunque trattavasi "di importo pari alle imposte non corrisposte, ma certamente di diversa natura";
b) ha tratto dalla predetta qualificazione "non tributaria" del credito la conseguenza della applicazione al diritto al recupero dell’aiuto, del termine di prescrizione decennale, di cui all’art. 15 del reg. CE n. 659/99 del 22.3.1999, decorrente dal giorno in cui l’aiuto era stato concesso al beneficiario, sul presupposto della prevalenza della indicata norma comunitaria su quella statale (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43).
6.1 La società contesta la erronea qualificazione della natura non tributaria del credito compiuta dai Giudici di appello, sostenendo che, dalla disciplina normativa statale vigente al tempo della notifica del provvedimento di recupero, ed in particolare dal D.L. n. 10 del 2007, art. 1 conv. in L. n. 46 del 2007, emergerebbe in modo inequivoco che il Legislatore ha modulato la procedura di riscossione in conformità a quella prevista per l’accertamento e la riscossione delle imposte sul reddito, con la conseguenza che, da un lato, trovavano applicazione i termini di decadenza dal potere di accertamento fiscale previsti in materia di impose sui redditi dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43; dall’altro, avendo la società "con riferimento all’anno 1998" presentato dichiarazione integrativa ai fini del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 – e non trovando applicazione quindi la proroga dei termini di accertamento disposta dalla medesima L. n. 289 del 2002, art. 10 -, è dalla data di presentazione di tale dichiarazione integrativa che iniziava a decorrere il termine di decadenza quinquennale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 essendo tenuta l’Amministrazione ad esercitare il potere di accertamento impositivo entro il 31.12.2004. In conseguenza – prosegue la ricorrente incidentale -, con riferimento all’aiuto fruito nell’anno 1998, risultavano ampiamente decorsi, al tempo della notifica della ingiunzione, i termini di decadenza del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, non essendo consentite alla normativa sopravvenuta, volta a disciplinare il recupero dell’aiuto, proroghe di termini già scaduti.
6.2 Il motivo è infondato, dovendo essere confermato il dispositivo della sentenza previa correzione della motivazione.
Occorre premettere che il D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 2 conv.
in L. n. 46 del 2007 qualifica espressamente la "comunicazione contenente a ingiunzione al pagamento delle some dovute a titolo di restituzione dell’aiuto" come "atto impugnabile davanti alle Commissione tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 e successive modificazioni".
Nel precedente comma 1, viene attribuita alla Agenzia delle Entrate la competenza ad adottare gli atti di recupero dell’aiuto illegittimo (in base alle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni interessati dalle società beneficiane: ovvero di ufficio – in caso di mancata presentazione della dichiarazione – alla stregua degli clementi direttamente acquisiti), ed ancora nel comma 2 viene espressamente individuato il tipo di provvedimento che deve essere emesso (comunicazione-ingiunzione di pagamento), viene individuata la forma del titolo esecutivo stragiudiziale (iscrizione a ruolo della somma dovuta), e viene esclusa la applicazione di sanzioni "di natura tributaria e di ogni altra specie".
Tanto premesso la individuazione del termine di decadenza o di prescrizione da applicare alle azioni recuperatorie degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con decisione della Commissione ex art. 88 Trattato, prescinde dalla natura tributaria o meno della pretesa, dovendo rinvenirsi invece o nelle norme comunitarie – ove da queste direttamente disciplinato – o nelle norme dell’ordinamento interno, in quest’ultimo caso tenendo conto del carattere incondizionato dell’obbligo di ripristino dello "status quo ante" imposto allo Stato membro dalla decisione 2003/193/CE in data 5.6.2002 della Commissione come sanzionato dalla pronuncia del Giudice comunitario in data 1.6.2006 emessa nei confronti della Repubblica italiana (in causa C- 207/05).
Il principio di effettività dell’ordinamento comunitario, applicato in materia di aiuti di stato illegittimi, non consente allo Stato membro di astenersi dalla esecuzione del recupero dei vantaggi – lesivi del concorrenza – erogati a favore di determinate categorie economiche, nè di trincerarsi dietro impedimenti di diritto sostanziale o processuale determinati dalle norme dell’ordinamento interno.
Inequivoco a tal fine il disposto dell’art. 14, comma 3 del regolamento CE n. 659/1999 del 22.3.1999 secondo cui "il recupero va effettuato secondo le procedure previste dalla lege dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione" (costante è la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla necessaria disapplicazione delle regole processuali di diritto interno che impediscano il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario: Corte cass. SU 18.12.2006 n. 26948; id. 5 sez. 9.9.2008 n. 22705; id. 5 sez. 23.6.2010 n. 15190; id. 5 sez. 29.12.2010 n. 26285 – che ha ritenuto non applicabile il termine di decadenza per la proposizione del gravame da parte dell’Ufficio finanziario che agiva per il recupero dell’aiuto-).
Ne segue logicamente che l’applicazione del termine di decadenza D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43 – ricollegandone la decorrenza all’anno 1998 di percezione dell’aiuto illegale -, verrebbe evidentemente ad impedire l’effettività del diritto comunitario come affermato dalla decisione della Commissione, tenuto conto che tale decisione, con la quale è stata dichiarata la illegittimità degli aiuti di Stato, è stata emessa in data 5.6.2002. notificata allo Stato italiano il 7.6.2002 e pubblicata nella GUCE L. 77/21 in data 24.3.2003 e che l’aiuto non diviene illegale "fintantochè la Commissione non ne abbia constato la incompatibilità con il mercato comune" (cfr. Corte giustizia CEE del 30.6.1992 in causa C-47/91 Italia c/ Commissione; Corte giustizia CE, 6 sez., del 29.4.2004 in causa 298/00 Rep. Italiana c/ Commissione).
La diversa soluzione prospettata dalla ricorrente incidentale si porrebbe, altresì, in manifesto ed insanabile contrasto con la giurisprudenza comunitaria, secondo la quale i vantaggi indebitamente erogati in violazione del principio di concorrenza debbono sempre e comunque essere "effettivamente" recuperati (cfr. Corte giustizia 12.5.2005 in causa C-415/03), non potendo trincerarsi lo Stato membro neppure sotto l’egida della intangibilità del giudicato (cfr. Corte giustizia 18.7.2007, in causa C-119/05; id. 3.9.2009, in causa C- 2/08), nè invocando la decorrenza dei termini posti dall’ordinamento a salvaguardia della certezza dei diritti in quanto ""sebbene non contrasti con l’ordinamento giuridico comunitario una legislazione nazionale che garantisce la tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto in materia di ripetizione, si deve tuttavia rilevare che, tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione ai sensi dell’art. 93 del Trattato……in materia di aiuti di Stato dichiarati incompatibili, il compito delle autorità nazionali……consiste solo nel dare esecuzione alle decisione della Commissione… 35 Quando l’autorità nazionale lascia, nondimeno, scadere il termine stabilito dal diritto nazionale per la revoca ndr dell’aiuto…, la situazione non può essere equiparata a quella in cui un operatore economico ignora se l’amministrazione competente intenda pronunciarsi e il principio della certezza del diritto impone e si metta fine a questa incertezza allo scadere di un determinato termine. 36 Considerata la mancanza di potere discrezionale dell’autorità nazionale, il beneficiario dell’aiuto illegittimamente attribuito cessa di trovarsi nella incertezza non appena la Commissione adotta una decisione che dichiari la incompatibilità dell’aiuto e ne ordini il recupero. 37 Il principio della certezza del diritto non può quindi precludere la restituzione dell’aiuto per il fatto che le autorità nazionali si sono conformate con ritardo alla decisione che impone tale restituzione. In caso contrario, il recupero delle somme indebitamente versate diverrebbe praticamente impossibile e le disposizioni comunitarie relative agli aiuti di Stato sarebbero private di ogni effetto utile…" (cfr. Corte giustizia CE 20.3.1997 in causa C-24/95 Land Rheinald Pfalz c/ Alcan). Come bene evidenziato dalla sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 settembre 2002 in causa C-330/00, Republik Osterreich contro Martin Huber (che richiama il precedente del 9 ottobre 2001, causo riunite da C-80/99 a C-82/99, Flemmer c a., punto 55), "risulta da una giurisprudenza costante che, qualora il diritto comunitario, ivi compresi i principi generali dello stesso, non contenga norme comuni, le autorità nazionali competenti, per attuare una normativa comunitaria, devono agire applicando le norme formali e procedurali del diritto dello Stato membro interessato. Tuttavia, come già dichiarato dalla Corte, è possibile valersi delle norme nazionali solo nella misura necessaria per l’attuazione delle disposizioni di diritto comunitario e sempre che l’applicazione delle norme nazionali non menomi la portata e l’efficacia del diritto comunitario stesso, ivi compresi i suoi principi generali".
6.3 Deve quindi riconoscersi che la vicenda normativa avente ad oggetto la disciplina delle modalità di recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con la decisione 2003/193/CE, attiene a fenomeno giuridico del tutto distinto da quello dell’accertamento e della riscossione del tributo, in quanto finalizzato non a colpire il reddito prodotto da contribuente al verificarsi del presupposto normativo d’imposta, ma a privare il beneficiario del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, in modo da ripristinare la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto di Stato illegittimo (cfr. Corte giustizia 4.4.1995, in causa C-350/93, Commissione c/Italia; Corte giustizia 29.4.2004, in causa C-298/00).
Ne consegue che la normativa statale di attuazione della decisione comunitaria (nella specie il D.L. 15 febbraio 2007, n. 10 conv. in L. 6 aprile 2007, n. 46) viene ad introdurre nell’ordinamento statuale "disposizioni di natura speciale" che si inseriscono nella procedura comunitaria di verifica della compatibilità degli aiuti concessi dagli Stati membri realizzando un "continuum" con il precetto contenuto nella decisione adottata dalla Commissione, con il logico corollario per cui eventuali lacune nella disciplina delle modalità di recupero degli aiuti illegali bene possono essere integrate ricorrendo ad altre normative interne dello Stato membro, ma pur sempre in conformità ai principi del diritto comunitario che regolano la materia e dei quali anche le "norme integrative" vengono a costituire diretta applicazione, in funzione del risultato – ripristino dello "status quo ante" – che deve essere raggiunto per assicurare il principio di effettività dell’ordinamento comunitario.
Pertanto non può essere condiviso il richiamo puro e semplice, operato dalla società resistente in virtù della pretesa natura "tributaria" della pretesa avente ad oggetto il recupero dell’aiuto, ad un sistema normativo chiuso, qual è il D.P.R. n. 600 del 1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi, che risulta estraneo allo scopo sopra indicato e che prevede, anzi, norme, come l’art. 43, che debbono essere ritenute incompatibili con l’attuazione della ripetuta decisione della Commissione in quanto, anzichè integrare le lacune della disciplina legislativa volta al recupero dell’aiuto di Stato ne determinano la sostanziale inapplicabilità.
La circostanza che, nella specie, i vantaggi indebitamente conseguiti dalle società ex lege n. 142 del 1990 corrispondano ad esenzioni fiscali (L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 1) definisce gli aiuti "equivalenti alle imposte non corrisposte"), non modifica le conclusioni raggiunte in quanto, se il recupero dell’aiuto di Stato illegale si risolve nell’assoggettare "ora per allora" ad imposizione fiscale il reddito prodotto dalle società negli anni in cui hanno beneficiato della esenzione, tale risultato è stato ritenuto compatibile dalla Corte costituzionale sia con il principio della capacità contributiva ex art. 53 Cost., che con i principi di imparzialità e buon andamento della PA ex art. 97 Cost., alla stregua delle seguenti considerazioni: a) "la denunciata efficacia retroattiva delle norme censurate trova giustificazione sia nell’art. 117 Cost., comma 1, in conseguenza dell’obbligo imposto dall’ordinamento comunitario al legislatore italiano di procedere al recupero delle some corrispondenti alle agevolazioni fiscali non compatibili con la normativa comunitaria; sia nell’art. 3 Cost., data la esigenza di ricondurre ad uguaglianza la posizione dei contribuenti, eliminando sin dall’origine gli effetti economici illegittimamente accordati ad alcuni di essi, i quali, come si è visto, non possono invocare, di regola, alcun legittimo affidamento nel godere di aiuti di Stato non compatibili con l’ordinamento comunitario": b) il prelievo fiscale "costituisce un recupero dell’ammontare della esenzione fiscale indebitamente concessa, e non è effetto di un’ulteriore imposta ad efficacia retroattiva"; c) il recupero dell’aiuto di Stato "comporta la sottoposizione ad imposta di redditi che……all’epoca della loro formazione erano già imponibili, con la conseguenza che tale recupero non lede ma al contrario attua gli evocati principi costituzionali di imparzialità e buon andamento" (cfr. Corte cost. sentenza 6.2.2009 n. 36).
Le conclusioni raggiunte in ordine alla inapplicabilità del termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 per l’esercizio della potestà impositiva, in quanto da un lato concernente fattispecie giuridica distinta da quella attinente il recupero dell’aiuto illegale, dall’altro incompatibile con l’azione di recupero dell’aiuto imposta dalla decisione comunitaria, trovano ulteriore conferma nella consolidata giurisprudenza di questa Corte, adesiva a quella comunitaria, secondo cui eventuali termini di decadenza o di prescrizione previsti dall’ordinamento interno in relazione alle controversie relative alla restituzione degli importi indebitamente concessi in forza del diritto comunitario, pur se espressione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento (che appartengono anche all’ordinamento comunitario: Corte giustizia sentenze 21 settembre 1983, cause riunite da 205/82 a 215/82, Deutsche Milchkontor; Corte giustizia 9 ottobre 2001, cause riunite da C-80/99 a C-82/99, Flemmtr ed altri), non potrebbero, comunque, pregiudicare l’azione di recupero dell’aiuto illegale erogato o fruito dal beneficiario (cfr. Corte cass. 5 sez. 19.11.2010 n. 23418; id. 5 sez. 29.12.2010 n. 26286; id.
5 sez. 20.5.2011 n. 11228, tutte conformi al principio secondo cui "le formalità stabilite dal diritto nazionale non devono risolversi nel rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile la restituzione degli aiuti non dovuti e che l’applicazione delle norme interne deve avvenire in modo non discriminatorio rispetto alle procedure intese alla definizione di controversie nazionali dello stesso tipo" – cfr. Corte giustizia 19.9.2002 in causa C-336/00, Republik Osterreich c/Martin Huber; Corte giustizia 5.10.2006 C- 368/04, Transalpine Olleitung-).
6.4 Se dunque appare corretta la soluzione adottata dai Giudici di merito che hanno considerato recessivo il termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 rispetto al diverso termine prescrizionale ritenuto applicabile alla fattispecie in esame, non può invece condividersi la individuazione di tale termine in quello decennale stabilito dall’art. 15 reg. CE n. 659/99 del 22.3.1999 per l’esercizio dei "poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti", decorrente dal giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario.
Il termine indicato, infatti, non disciplina direttamente le azioni e le misure intraprese dallo Stato membro volte al recupero presso i terzi beneficiari degli aiuti dichiarati illegittimi, ma trova applicazione esclusivamente con riferimento all’esercizio dei poteri attribuiti alla Commissione europea ("i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sorto soggetti ad un periodo limite di dieci anni: art. 15, comma 1, reg. n. 659/99) esaurendo la propria funzione di certezza del diritto (vedi quattordicesimo considerando) nell’ambito della tempestiva definizione del procedimento ex art. 93 (ora 88) del Trattato, volto alla verifica di compatibilità dell’aiuto di Stato e che si conclude – in caso accertata illegittimità – con la decisione che "impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessaria per recuperare l’aiuto" (art. 14, comma 1), estrinsecandosi tale dispositivo in una vera e propria ingiunzione che ha come destinatario esclusivo lo Stato membro in quanto unico soggetto che acquista la posizione di parte del procedimento (cfr. Corte giustizia 6.10.2005 in causa 0276/03, Scott s.a. c/Commissione – che ne trae a conseguenza secondo cui il termine prescrizionale decennale può essere interrotto da qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o "da uno Stato membro che agisca sii richiesta della Commissione" senza che occorra per il perfezionamento dell’effetto interruttivo la necessità della previa notifica di tale atto anche al beneficiario), non essendo questo svolto "anche" nei confronti dei beneficiari dell’aiuto (cfr. Corte giustizia 24.9.2002 in cause riunite C-74/00 e C-75/00 Falck Acciaierie c/ Commissione).
Non rileva, in contrario, ai fini della estensione del termine prescrizionale di cui all’art. 15 reg. CE n. 659/99, la relazione che viene ad istituirsi tra la Commissione e lo Stato membro destinatario della decisione dichiarativa della illegalità dell’aiuto di Stato, che bene può essere sussunta – in quanto attinente al momento esecutivo della decisione comunitaria – in uno schema latamente delegatorio (sia pure caratterizzato da ampia discrezionalità nella scelta dei mezzi di attuazione del recupero, purchè reso effettivo) nel quale lo Stato membro adempie all’incarico ricevuto nella qualità quasi di "commissario ad acta" della Istituzione comunitaria, rimanendo vincolato al risultato di scopo predeterminato dalla Commissione e che non può essere posto nuovamente in discussione attraverso la verifica in concreto della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione della decisione.
il procedimento di verifica della compatibilità dell’aiuto, infatti, si esaurisce interamente nell’ambito del diritto comunitario ed attiene ad una fase distinta – anche cronologicamente – dal rapporto amministrativo e dalla eventuale controversia giudiziaria che si instaura tra lo Stato membro ed il terzo beneficiario e che è regolata – nei limiti sopraindicati – "secondo le procedure previste dalla legge ndr. sostanziale e processuale dello Stato membro interessato" (art. 14, comma 3), non essendo interscambiabili i termini stabiliti in funzione della garanzia della certezza del diritto dai rispettivi ordinamenti comunitario e nazionale, trattandosi di ordinamenti giuridici che se pure coordinati rimangono configurati pur sempre come autonomi e distinti secondo la ripartizione di competenze attuata dal Trattato (cfr. Corte cost.
ord. 125/2009 cit.). dovendo in conseguenza rinvenirsi "aliunde" il termine di decadenza/prescrizione applicabile alle pretese patrimoniali fatte valere dallo Stato membro nei confronti dei singoli beneficiari (in tal senso vedi Corte cost. ord. 30.4.2009 n. 125 che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. a) e comma 1, comma 10) in combinato disposto con l’art. 15 reg. CE n. 659/99, non avendo il giudice a quo valutato che la norma comunitaria "non ha inteso riferirsi alle azioni di recupero avviate nell’ambito degli ordinamenti nazionali, bensì alle iniziative intraprese sempre dalla medesima ("ammissione, che ben può chiedere informazioni, chiarimenti, indagini agli Stati membri per pervenire alle proprie determinazioni").
Il termine in questione, da applicare alle azioni e misure restitutorie adottate esclusivamente dagli Stati membri (e non anche direttamente dalla Commissione) nei confronti dei soggetti beneficiari, deve essere ravvisato in quello ordinario di prescrizione stabilito dall’art. 2946 c.c., in tal senso dovendo correggersi la motivazione della sentenza impugnata, in quanto idoneo a garantire entrambi gli interessi pubblico (realizzare il principio di effettività del diritto comunitario assicurando il ripristino dello "status quo ante" alla violazione della concorrenza) e privato (evitare di rimanere assoggettato indefinitamente all’azione di recupero dell’aiuto illegittimo fruito) coinvolti.
Logico corollario è la individuazione del "dies a quo" di decorrenza della prescrizione con riferimento al momento in cui la pretesa di recupero può essere fatta valere, momento che va fissato alla notifica della decisione della Commissione allo Stato membro destinatario, atteso che solo all’esito de procedimento di verifica, definito con decisione negativa della Commissione, l’aiuto di Stato fino allora erogato a favore dei beneficiari può essere qualificato illegale (non jure). Deve escludersi una diversa soluzione che faccia coincidere la decorrenza del termine prescrizionale con la effettiva erogazione/fruizione dell’aiuto di Stato (analogamente a quanto previsto dall’art. 15 reg. CE n. 659/99) non essendo equiparabile, nel caso di specie, l’azione di recupero dell’aiuto illegale (che come si è visto si risolve nell’assoggettamento ad imposta dei redditi prodotti dalle società negli anni in cui hanno goduto della esenzione fiscale) a quella di ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.) che presuppone una prestazione di "facere" – pagamento – non verificatasi con la concessione della misura fiscale agevolativa, non avendo lo Stato erogato alcuna somma alle imprese beneficiarle dell’aiuto.
6.5 In conseguenza risulta tempestiva fazione di recupero dell’aiuto di Stato illegittimo, fruito nell’anno 1998, promossa dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di xxx s.p.a.. La notifica della ingiunzione in data 10.5.2007, deve ritenersi tempestiva ex art. 2946 c.c. tenuto conto: a) da un lato, che il termine di cui all’art. 15 reg. CE n. 659/1999 risulta nella fattispecie interrotto dalla lettera della Commissione – comunicazione della decisione di avvio dei procedimento ex art. 88 paragr. 2 del Trattato – in data 17.5.1999 trasmessa allo Stato italiano e pubblicata in GUCE n. 220 del 31.7.1999, e quindi nuovamente interrotto dalla decisione "negativa" n. 2003/193/CE del 5.6.2002 – che ha definito il procedimento – pubblicata in GUCE n. 77 in data 24.3.2003; b) che la decisione della Commissione è stata notificata allo Stato italiano in data 7 giugno 2002 – come risulta anche dalla sentenza Corte giustizia 1.6.2006 in causa C-207/05 cit., termine dal quale soltanto poteva iniziare a decorrere la prescrizione ordinaria decennale.
7. In conclusione, accolto il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Marche che, attenendosi al principio di diritto enunciato al paragr. 5 della motivazione, provvedere a nuovo esame ed a liquidare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Marche che, attenendosi al principio di diritto enunciato al paragr. 5 della motivazione, provvedere a nuovo esame ed a liquidare le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 03-02-2011, n. 793

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
A) – Con ricorso notificato il 31 luglio 1998, F.F., applicato amministrativo dal 1981, in servizio presso il xxx di Roma, chiedeva accertarsi il suo diritto ad essere inquadrato nella VI qualifica funzionale, come da deliberazione n. 3 del 1990 (con la quale al ricorrente erano state riconosciute le mansioni di assistente amministrativo, ai sensi dell’art. 6, convenzione Regione LazioUniversità) e la condanna della p.a. al pagamento delle differenze retributive dal 30.6.1984; nonché dichiararsi illegittima la mancata adozione dell’ordine di rientro dal settore economato dell’U.s.l. xxx al settore economato del Policlinico (retributivamente privilegiato).
Egli deduceva la violazione della legge n. 207/1985; degli artt. 36, 51, 97, Cost; degli artt. 2041 e 2126, cod. civ., nonché della legge n. 241/1990, oltre all’eccesso di potere sotto vari profili.
L’Azienda U.s.l. xxx si costituiva in giudizio ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, la prescrizione dell’eventuale diritto di quanto rivendicato, oltre all’infondatezza del ricorso.
In via preliminare, veniva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’A.u.s.l. xxx, il ricorso non risultando notificato alla gestione liquidatoria, la quale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, legge n. 724/1994, sarebbe stata l’unico soggetto giuridicamente obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i debiti ed i crediti relativi alle pregresse gestioni delle Unità sanitarie locali antecedenti al 31 dicembre 1994 (le gestioni liquidatorie – fino al 31.12.1994 – e poi le regioni avrebbero dovuto rispondere dei debiti delle disciolte Unità sanitarie locali (Cass. civ., sez. I, sent. n. 10572/2003; sez. III, sent. n. 1868/2000) e ciò anche con riguardo ai rapporti di lavoro, poiché le Aziende, pur succedendo alle soppresse Unità sanitarie locali nella titolarità dei rapporti di lavoro, avrebbero dovuto rispondere soltanto dei debiti sorti dopo la loro istituzione: cfr. C.S., sezione V, dec. n. 5608/2000).
B) – Nel merito, tuttavia, il ricorso veniva respinto dai primi giudici, con sentenza poi impugnata dal F. (nel frattempo collocato a riposo previa attribuzione retroattiva per sei anni della qualifica spettante gli: ciò, ai fini di un postumo riconoscimento almeno economico, non avendo egli impugnato atti di solo temporanea assegnazione ad altri enti, pur avendo comunque interrotto il relativo termine prescrizionale per reagire, operante in sede di giurisdizione esclusiva, con numerosi atti di diffida), che riproduceva le medesime censure già dedotte in prima istanza, insistendo per la legittimazione passiva dell’A.s.l. xxx ed avanzando richieste risarcitorie in rapporto al danno sofferto per il suo mancato rientro al settore economato del Policlinico (da lui espressamente richiesto con riscontro 8 marzo 1991, in risposta al fonogramma 6 marzo 1991 del commissario ad acta, oltre che con istanze 7 agosto 1990, 7 novembre 1990 ed 8 marzo 1991, nonché racc. 3 settembre 1993 e 27 novembre 1996 e diffida 7 ottobre 1997), la cui nuova Azienda (solo nominativamente coincidente con quella pregressa) si costituiva in giudizio e resisteva all’appello (anche con apposita memoria finale e nota di replica a quella avversaria), lamentando la mancata applicazione dell’art. 111, c.p.c., implicante la sua estromissione dal giudizio, in quanto non ancora esistente all’epoca dei discussi avvenimenti, per cui mai avrebbe avuto il F. alle proprie dipendenze.
C) – Anche l’A.u.s.l. xxx si costituiva in giudizio e chiedeva dichiararsi il suo difetto di legittimazione passiva, già riconosciuto in prime cure, eccependo comunque la prescrizione per ogni vantato credito anteriore al 31 luglio 1993 e la posizione – tutt’al più – di mero comando riconoscibile in capo al F. quanto ai servizi prestati come sopra descritto (cfr. C.S., sezione V, dec. n. 619/1999).
Il F., applicato amministrativo di ruolo presso il xxx di Roma, assumeva che per effetto della convenzione Regione LazioUniversità degli Studi "xxx", avrebbe svolto le mansioni superiori di assistente amministrativo, come da deliberazione del commissario ad acta n. 3 del 7 giugno 1990 e, quindi, rivendicava l’inquadramento in ruolo nella corrispondente qualifica funzionale (VI qualifica funzionale) e le differenze retributive consequenziali.
Lamentava, poi, la mancata adozione dell’ordine di rientro dal settore economato dell’U.s.l. xxx al suo posto di lavoro, presso il xxx.
All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.
Motivi della decisione
I) – In relazione al rivendicato inquadramento in ruolo nella qualifica superiore, il Tribunale adìto non avrebbe potuto che rilevare, in primo luogo, l’inammissibilità dell’azione vòlta all’accertamento di tale diritto.
La materia dell’inquadramento nel pubblico impiego, infatti, si caratterizza per la presenza di atti autoritativi, con la conseguenza che ogni pretesa al riguardo, in quanto radicata su posizioni di interesse legittimo, può essere azionata soltanto mediante tempestiva impugnazione dei provvedimenti ritenuti illegittimamente incidenti su di esse.
Ma tale pretesa era anche infondata, poiché nell’ambito del rapporto di impiego pubblico vige il principio dell’assoluta irrilevanza delle mansioni superiori, comunque svolte, sia ai fini giuridici che ai fini economici, salvo che una legge specifica non disponga altrimenti, in quanto gli interessi coinvolti hanno natura indisponibile e l’attribuzione delle mansioni e l’inquadramento devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina o di inquadramento (cfr. C.S., sezione IV, dec. n. 4058/2001).
Il divieto di riconoscimento delle mansioni superiori ai fini di un diverso inquadramento mira ad assicurare il rispetto di precisi dettati costituzionali, in particolare dell’art. 97, Cost., in riferimento ai principi d’imparzialità, della necessaria osservanza delle modalità di accesso al pubblico impiego e di selezione del dipendente e del buon andamento della p.a., esigente certezza sugli assetti organizzativi e finanziari delle strutture.
Del pari infondata era la pretesa diretta ad ottenere l’attribuzione del trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente svolte (rapportabili alla VI qualifica funzionale): in assenza di una diversa disposizione di legge, nessuna norma o principio generale consente la retribuibilità, in via generale, delle mansioni superiori comunque svolte dal pubblico dipendente.
II) – A tal fine non rilevano né l’art. 2041, cod. civ., in ragione della sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa e dell’inerenza di tale disposizione esclusivamente al diverso fenomeno delle retribuibilità del lavoro prestato sulla base di atto nullo o annullato (cfr. C.S., sezione IV, dec. n. 1831/2004); né gli artt. 36, Cost., e 2126, cod. civ., in quanto il principio di adeguatezza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato non comporta, in materia di pubblico impiego, che il dipendente possa vantare un diritto soggettivo al trattamento economico connesso alle mansioni superiori temporaneamente svolte; né, infine, l’art. 57, d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, che non ha mai avuto pratica applicazione, essendo stata, in un primo momento, differita la sua operatività, poi abrogata dall’art. 43, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80; né l’art. 56, ultimo comma, citato decreto legislativo (oggi trasfuso nell’art. 52, d.lgs. 20 marzo 2001 n. 165), secondo cui le disposizioni dettate in materia dal comma 4 potrebbero trovare applicazione solo in sede di attuazione della disciplina prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita.
Nella specie, l’attuale appellante non aveva fornito alcun elemento realmente utili ad avvalorare documentalmente l’effettivo svolgimento delle mansioni superiori, come l’atto formale di affidamento delle mansioni superiori o l’eventuale vacanza in organico del posto.
Mancavano, quindi, elementi di prova utili a suffragare attualmente il convincimento circa l’effettivo espletamento di tali funzioni e l’esistenza di un corrispondente posto in pianta organica.
A tal fine di nessun rilievo poteva essere l’indicazione delle mansioni risultanti dall’allegato F, deliberazione commissariale, di carattere genericamente ricognitivo delle mansioni svolte di fatto dai dipendenti e non utile per sostituire il necessario preventivo atto di conferimento dell’incarico.
III) – Quanto, infine, alla mancata adozione dell’ordine di rientro dal settore economato dell’U.s.l. xxx al settore economato del xxx, il F. avrebbe dovuto impugnare, negli ordinari termini decadenziali, sia la deliberazione del 15 maggio 1991, di conferma nella posizione di distacco del medesimo presso l’U.s.l. xxx, sia il parere negativo espresso dal xxx sulle richieste di rientro formulate dall’interessato, dal cui stato di servizio si rileva che il medesimo, in base alla legge n. 833/1979, era transitato all’ex U.s.l. xxx, con decorrenza 1.10.1980; che, nel gennaio 1988, era confluito nell’U.s.l. xxx, costituita dall’ex U.s.l. xxx, dall’ex U.s.l. xxx e dall’ex U.s.l. xxx, ai sensi della delib. G.r. Lazio n. 8560 del 23.12.1987; che, infine, dal 1° luglio1994 era confluito nell’A.s.l. xxx, ed era stato inquadrato nella categoria B – coadiutore amministrativo, ai sensi del c.c.n.l. del comparto sanità, stipulato il 7.4.1999: in tal modo egli non si era mai trovato nella posizione di distacco presso l’U.s.l. xxx, con palese infondatezza della sua pretesa di riprendere servizio presso il xxx.
Infine, il mancato riscontro di atti illegittimi non poteva che impedire di prendere in considerazione ogni residua istanza risarcitoria.
Conclusivamente, l’appello va respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza, mentre le spese e gli onorari del giudizio di secondo grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, respinge l’appello e condanna F.F. a rifondere all’Azienda Ospedale xxx ed all’A.s.l. xxx, in ragione di metà per ciascuna, le spese e gli onorari del giudizio di secondo grado, liquidai in complessivi euro duemila/00, oltre ai dovuti accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2011, con l’intervento dei giudici:
Calogero Piscitello, Presidente
Marzio Branca, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere, Estensore
Francesco Caringella, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere

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