. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Ordinanza del 20 aprile 2010 n. 9356. La compensazione delle spese deve essere motivata dal giudice.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
2.- Il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito.
Non si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di merito.
La resistente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate complessivamente in € 3.450,00, di cui € 50,00 per esborsi, € 900,00 per diritti di procuratore ed € 2.500,00 per onorari di avvocato; alle spese del giudizio di appello, liquidate in ugual misura, ed al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in € 1.500,00, di cui € 200,00 per esborsi ed € 1.300,00 per onorari di avvocato. In tutti i casi con l’aggiunta del rimborso delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna la resistente al pagamento delle spese del primo e secondo grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 3.450,00, di cui € 50,00 per esborsi, € 900,00 per diritti di procuratore ed € 2.500,00 per onorari di avvocato, quanto al giudizio di primo grado; liquidate in ugual misura quanto al giudizio di appello. Oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, come specificato in motivazione.
Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in € 1.500,00, di cui € 200,00 per esborsi ed € 1.300,00 per onorari di avvocato, altre al rimborso delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 11 marzo 2010.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 20 APRILE 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, Sentenza del 12 aprile 2010 n. 13527. Sulla rilevanza dell’animus della condotta nella fattispecie di danneggiamento seguito da incendio di cui all’art. 424 c.p.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza in data 20.05.2009 la Corte d’appello di Catania integralmente confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato XXX alla pena di anni tre di reclusione, avendolo ritenuto colpevole del reato continuato di danneggiamento seguito da incendio (ex artt. 81 c.p.v. c.p. e 424, comma 2, c.p.), nonché al risarcimento dei danni, più spese di lite, in favore delle costituite parti civili. Con ciò è stato dunque ritenuto provato che l’anzidetto imputato avesse dato fuoco a due auto e ad un ciclomotore, veicoli tutti appartenenti alla famiglia YYY, sulla base dei seguenti elementi: a) era stato visto da varie persone aggirarsi nei pressi dei procurati incendi in coincidenza con l’orario dello sviluppo delle fiamme; b) il suo alibi – essere stato a quell’ora presso la suocera in diversa località – era risultato falso; c) esso XXX risultava avere da tempo grave animosità verso la famiglia YYY. – La sanzione era così determinata : anni 2 e mesi 6 di reclusone, aumentata di mesi 6 per la recidiva.-
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto imputato che motivava il gravame deducendo: a] mancata analisi in ordine al dolo del reato contestato, anziché di semplice danneggiamento, e sui mezzi usati; b] mancata riduzione della pena ai sensi del comma 2 dell’art. 424 c.p.; c] errato aumento per la recidiva (sei mesi anziché cinque). –

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere parzialmente accolto.-
Va dapprima rilevato come l’XXX non contesti più, in questa sede, di essere stato l’autore materiale dei fatti. La sua odierna deduzione, relativa all’animus della condotta (anche in funzione dei mezzi usati), non ha pregio. Ed invero a suo carico è stato riconosciuto il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424, comma 2, c.p.) che consiste proprio nell’atto di danneggiare, con corrispondente volontà, appiccando il fuoco, cui segue però un incendio (v. Cass. Pen. Sez. 3°, n. 1731 in data 26.11.1998, Rv. 212549, Buda). Non ha rilevanza pertanto sostenere -peraltro in via quanto mai astratta ed apodittica- che vi fosse solo volontà di danneggiare, posto che questo è comunque elemento comune tanto al reato di cui all’art. 635 c.p. che a quello contestato all’odierno ricorrente. L’elemento differenziale (l’ulteriore svilupparsi di fuoco potenzialmente diffusivo) deve dunque essere compreso nella ragionevole previsione della condotta, in relazione agli elementi circostanziali, una volta che si appicchi il fuoco. In definitiva i giudici del merito, con motivazione congrua, hanno accertato che vi fu incendio, in senso penalmente rilevante, quale conseguenza del voluto danneggiamento dei veicoli a mezzo del fuoco appiccato. Trattasi di valutazione in fatto, logica e coerente, non censurabile in questa sede di legittimità.-
E’ fondato, invece, il motivo di ricorso che attiene alla determinazione della pena. Va premesso, sul punto, che in primo grado la pena (anni 3 di reclusione) era stata irrogata senza alcuna specificazione dei passaggi intermedi, in particolare senza neppure indicare quale aumento fosse stato inflitto per la continuazione e per la recidiva. In grado di appello a ciò è stato apposto solo parziale rimedio, non essendosi indicato il calcolo della pena in ordine al reato ritenuto. In proposito deve osservare questa Corte come, pur essendo pacifico in giurisprudenza che è consentito anche il c.d. "metodo diretto" anziché quello "bifasico" (v. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 37562 in data 16.05.2001, Rv. 220189, Botto, in tema di reato tentato, ma la questione è la stessa), la precisazione dei vari passaggi (la pena ex art. 423 c.p. ridotta da un terzo alla metà) si imponeva, posto che vi era uno specifico motivo di gravame sul punto, cui, in sostanza, non è stata data risposta. La determinazione della pena base in anni 2 e mesi 6 di reclusione si appalesa poi di non definita attribuzione, atteso che non viene esplicitato neppure l’aumento per la continuazione, contestata e (non essendo stata esclusa) riconosciuta, trattandosi di condotta ripetuta su tre veicoli. Anche in relazione alla recidiva, contestata come semplice, dovendosi fare riferimento alla disciplina vigente al momento del fatto (2002) -sul punto v. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 44670 in data 10.11.2009, Rv. 245685, Madonna- l’aumento non poteva essere superiore ad un sesto, calcolato però sulla pena base, senza quindi considerare, a tal fine, l’aumento (che andrà specificato) per la continuazione (la recidiva si applica sul reato più grave, non sulla pena finale, dopo determinato l’aumento per la continuazione). In definitiva si impone annullamento unicamente per tali profili sanzionatori. Il giudice di rinvio dovrà dunque determinare la pena base (senza violare il divieto di reformatio in pejus) per il reato ex art. 423 c.p., ridurla (da un terzo alla metà) ex art. 424, comma 2, c.p., apportare aumento fino ad un sesto per la recidiva, ed infine determinare l’aumento per la continuazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Catania. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso n Roma il 10 Marzo 2010.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 12 APRILE 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – 26 aprile 2010, n.9922. In materia di competenza territoriale nei contratti con il consumatore.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1469 bis comma 3 e 19 cod. civ. (foro esclusivo del consumatore), ed errata individuazione del giudice competente per territorio.

Il giudice di pace aveva dimostrato di non conoscere – e comunque non aveva applicato – il principio del foro esclusivo del consumatore, da individuarsi nel luogo di residenza o di domicilio elettivo dello stesso consumatore.

Tale principio, enunciato dalla ordinanza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 14669 del 1° ottobre 2003, era stato recepito dalla successiva giurisprudenza della stessa Corte in tutti i casi in cui parti della controversia siano un professionista ed un consumatore.

Considerato che nel caso di specie l’attuale ricorrente era residente in Roma, il giudice di pace avrebbe dovuto rimettere le parti dinanzi alla Corte di appello di Roma, funzionalmente e territorialmente competente, in forza delle disposizioni di legge richiamate.

Osserva il Collegio:

avverso la decisione del giudice di pace che decide solo sulla competenza è ammissibile il ricorso per cassazione.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la sentenza che accoglie l’eccezione pregiudiziale di incompetenza del giudice di pace adito contiene solo statuizioni sulla competenza; pertanto, se pronunciata in causa di valore inferiore a millecento euro, non essendo impugnabile con il regolamento di competenza, precluso ai sensi dell’art. 46 cod. proc. civ., essa è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione.

Contrariamente a quanto dedotto dalla società ricorrente, nel caso di specie non si applicano le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 40 del 2006.

Infatti, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 19 maggio 2005, e pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c. (che prevedevano la formulazione di un principio di diritto in tutti i casi previsti dai nn. 1, 2, 3 e 4 del comma primo dell’art. 360 c.p.c.).

Il ricorso, oltre che ammissibile, è anche fondato.

La legge “antitrust” 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un’intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall’altro, che il cosiddetto contratto “a valle” costituisce lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti.

Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall’ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l’effetto di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l’azione di accertamento della nullità dell’intesa e di risarcimento del danno di cui all’art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest’ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d’appello (Cass. S.U. 4 febbraio 2005 n. 2207).

La disposizione dettata dall’art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. – che, avendo natura di norma processuale, si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima – si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto (Cass. S.U. ord. n. 14669 del 1° ottobre 2003).

La sentenza del giudice di pace che ha deciso in senso difforme da tale principio deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, territorialmente e funzionalmente competente.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass, Sez. V – 8 marzo 2010, n. 9224. Sul furto aggravato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE –
8 marzo 2010, n.9224 –
Pres. Rotella – est. Bevere
Svolgimento del processo –
motivi della decisione

Con sentenza emessa il 9.12.2008, la corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa il 12.4.2005 dal tribunale di Frosinone, con la quale F.L. è stato condannato, previa concessione delle attenuanti genetiche con giudizio di equivalenza, alla pena di nove mesi di reclusione, perchè ritenuto colpevole di furto pluriaggravato di un’autovettura di proprietà di L.R. C.V..

Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge, in riferimento all’art. 178 c.p.p., lett. C), artt. 357, 373 c.p.p.: la sentenza si basa sull’unico dato probatorio, costituito dall’esito positivo dell’accertamento sulle impronte papillari, rilevate sul vetro anteriore destro dell’autovettura.

L’atto di rilievo delle impronte e la successiva attività di comparazione – da cui risulta la corrispondenza di oltre 17 punti con le impronte dell’imputato – mancano rispettivamente di apposito verbale e di un fascicolo fotografico. All’udienza dibattimentale è stato esaminato il funzionario di polizia scientifica, senza acquisizione di documentazione che consentisse alla difesa un qualsiasi controllo. L’impianto accusatorio risulta viziato e quindi del tutto inutilizzabile ai fini della determinazione della responsabilità del F..

2. violazione di legge in riferimento agli artt. 624 e 625 c.p.;

erronea applicazione dell’aggravante ex art. 625 c.p., n. 7.

La presenza dell’impronta rilevata sull’auto, può ritenersi il risultato della condotta occasionale e quindi lecita del ricorrente e non risulta provata la contestualità cronologica tra questo fatto e il furto del veicolo.

Inoltre questo era dotato di un antifurto satellitare, che consente di esercitare una continua vigilanza sul mezzo. Come ha rilevato la Corte di cassazione (sez. 5, 26.11.2008 n. 44157), "la situazione di esposizione alla pubblica fede è la particolare situazione in cui si trovano quelle cose che, non sottoposte a custodia diretta, hanno la loro tutela nel sentimento collettivo di onestà e di rispetto della proprietà altrui, e perciò stesso ,sono esposte ad un maggior pericolo". Pertanto, non sussistono le condizioni per configurare l’aggravante in esame, laddove "la tutela del bene non era lasciata in tutto o in parte all’altrui rispetto , ma risultava preservata da congegni capaci di assicurare … una sorveglianza assidua e continuativa ad opera della società che gestiva per conto del proprietario il sistema di rilevamento satellitare del bene". La sentenza va quindi annullata per violazione delle norme ex artt. 624 e 625 c.p..

3. Mancanza di motivazione : nella sentenza non vi è una complessivo valutazione del quadro probatorio,necessario, in quanto le impronte dell’imputato non sono prova inequivoca della sua responsabilità e non vi era alcuna prova che egli fosse nella zona nella zona in cui è avvenuto il furto.

Il ricorso non merita accoglimento.

Nel primo motivo è richiamato un orientamento interpretativo della S.C concernente ipotesi non rilevante nel caso in esame (Cass. sez. 1, n. 34022 del 6.10.2006). Secondo tale orientamento, l’obbligo di redazione degli atti indicati dall’art. 357 c.p.p., comma 2, tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall’art. 373 cod. proc. pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità. Per le attività di polizia giudiziaria, la Corte ha ritenuto sufficiente la loro documentazione, anche in un momento successivo al compimento dell’atto e, qualora esse rivestano le caratteristiche della irripetibilità, è necessaria la certezza dell’individuazione dei dati essenziali, quali le fonti di provenienza, le persone intervenute all’atto e le circostanze di tempo e di luogo della constatazione dei fatti. Questa rilevanza di un atto documentale concerne però, nell’ipotesi esaminata dalla corte, il tema della legittimità della presenza di tale atto nel fascicolo del p.m. e la sua utilizzabilità nel rito abbreviato, senza necessità di esame di persona intervenuta nel fatto documentato In dibattimento però prevale il principio di oralità e di contraddittorio tra le parti e quindi acquista primario rilievo la prova dichiarativa, proveniente dal soggetto che ha percepito accadimenti e circostanze, oppure ha partecipato o presenziato ad accertamenti tecnici, rilevanti ai fini della ricostruzione e della valutazione dei fatti. La rievocazione di questi elementi, effettuata in presenza di accusa e difesa, correttamente contribuisce alla formazione del convincimento del giudice, anche in assenza di specifica documentazione, salvo i casi in cui la legge preveda espressamente che lettura ed acquisizione dello scritto incidano sulla validità della prova (v. la disciplina sulla perizia). Nel caso in esame non ricorre questa ipotesi e vi è la sufficiente motivazione, esposta dai giudici di merito, in merito al riconoscimento della forza dimostrativa delle dichiarazioni di persona, munita di affidabile capacità tecnica (funzionario della polizia scientifica), rese nel contraddittorio della parti. Pertanto nessuna censura può essere formulata sul rispetto delle prerogative del diritto di difesa.

Quanto alla sussistenza dell’aggravante ex art. 625 c.p., n. 7, si osserva che non è fondata la argomentazione, secondo cui essa va esclusa nell’ipotesi di installazione sull’autovettura di un antifurto satellitare, che manterrebbe il bene nella costante e diretta sorveglianza del proprietario, attraverso la sede centrale del sistema Viasat. Come è noto, la stipulazione del contratto determina l’attivazione di un sistema di rilievo che consente di individuare, senza soluzione di continuità, in quale luogo si trovi o in quale luogo sia stata condotta l’auto del contraente. E’ altrettanto evidente che tale costante percepibilità della localizzazione del bene non ostacola che nel luogo medesimo siano consumati su di esso atti illeciti, consistenti, come nel caso in esame, nella forzatura del congegno di apertura, del congegno di accensione del veicola e nella sua asportazione. Successivamente a questi atti, la definitiva perdita del bene è stata evitata, grazie al ritrovamento dell’auto sul luogo rilevato e indicato dal sistema satellitare. Questa percezione continua e diretta della localizzazione del bene non ha quindi evitato la sottrazione e il contestuale illecito impossessamento del veicolo, ma il suo recupero,’ a consumazione del furto avvenuta. Questa funzione recuperatoria del sistema di rilevamento satellitare necessariamente ridimensiona la sua funzione protettiva, nel senso che essa non determina un rapporto reale ,attraverso una sorveglianza realizzata dall’incaricato del proprietario, idonea a impedire lo svolgimento e il completamento di azione di sottrazione e traslazione del bene da un patrimonio a un altro (vedi sez. 4, n. 4824 dell’11.12.2002, Rv 223484). La sua funzione non è quindi quella di escludere l’affidamento del bene al sentimento collettivo di onestà e di rispetto per la proprietà altrui e di sostituirlo con la custodia delegata alla tecnologia satellitare. Il sistema di rilievo ha solo la capacità di porre rimedio, in maniera celere e con risultato probabilmente positivo, all’azione di chi questa etica non la vive come guida nei propri comportamenti. Questo nuovo congegno non consente di coniugare percezione visiva del bene e immediata reazione impeditiva di eventuali condotte illecite in corso di realizzazione, così come avviene con la tradizionale vigilanza dell’ occhio del padrone, realizzata con l’impianto della videoripresa, installato nei locali di un esercizio commerciale, attivato durante lo svolgimento dell’attività con gli avventori. E’evidente quindi che, con l’allontanamento del proprietario, si interrompe la diretta e costante vigilanza del bene, interruzione che non è sostituita dal congegno Viasat, che pur ne rileva tutti gli spostamenti, sia leciti, sia illeciti. In questa seconda ipotesi, il grande occhio vi assiste impotente, garantendo soltanto che, grazie a questo controllo mobile, si realizzi un rapida individuazione dell’approdo dell’azione delittuosa e un altamente probabile rientro del bene nel patrimonio di provenienza (sempre che non sia stata sta raggiunta ancor più rapidamente un’area schermata). Non potrà ritenersi che questa successiva reazione virtuale escluda l’affidamento del bene al senso di onestà dei consociati. Nel caso in esame, quindi, nonostante l’antifurto satellitare, sussiste l’aggravante ex art. 625 c.p., n. 7.

Quanto alla censura sulla rilevanza dimostrativa degli accertamenti dattiloscopici effettuati dalla polizia giudiziaria su impronte papillari rinvenute nel luogo e nell’immediatezza dei fatti sul corpo di reato, il ricorrente prospetta una rilettura degli elementi probatori non consentita in sede di giudizio di legittimità.

Il ricorso quindi va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.