Cassazione penale Sezioni Unite 5385/2010 Violazione di sigilli: prevale la tesi estensiva, con firma delle Sezioni Unite!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 31/1/05 il Tribunale monocratico di Messina ha dichiarato Emma D’Agostino colpevole del reato di cui all’art. 349 cpv. c.p. per avere il 26/2/03 violato, nella qualità di custode, i sigilli apposti il 13/8/02 per ordine dell’autorità amministrativa (la Sezione annona e polizia amministrativa della locale Polizia municipale) alla macchina del caffè e ad una scaffalatura di esposizione di bevande in un esercizio di ritrovo, sito in Ganzirri, nel quale si effettuava attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione; e l’ha condannata alla pena ritenuta di giustizia.

La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Messina con sentenza in data 14/3/08.

Contro quest’ultima pronuncia la D’Agostino ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce erronea applicazione dell’art. 349 c.p., sull’assunto che non sarebbe configurabile il reato di violazione di sigilli quando questi sono apposti non per assicurare la conservazione o l’identità della cosa, come enunciato dalla norma incriminatrice, bensì per impedire la prosecuzione di un’attività illegittima.

La III Sezione, cui il ricorso era stato assegnato, con ordinanza in data 23/6/09 lo ha rimesso alle Sezioni Unite rilevando l’esistenza di due contrapposte letture interpretative della norma.

Secondo l’orientamento, largamente prevalente, cui i giudici del merito si sono uniformati (Sez. VI 11/12/69 n. 2401, Del Giudice, rv. 114.231; Sez. VI 22/2/84 n. 4943, Cioce, rv. 164.495; Sez. VI 16/4/86 n. 10666, Ventimiglia, rv. 173.903; Sez. VI 28/4/93 n. 7961, Di Filippo, rv. 194.900; Sez. III 10/7/01 n. 36210, Arcieri, rv. 220.345; Sez. III 28/1/03 n. 10267, Buonfiglio Tanzarella, rv. 224.348; Sez. III 26/11/03 n. 2600/04, Biondo, rv. 227.398; Sez. III 12/1/07 n. 6417, Battello, rv. 236.178; Sez. III 5/7/07 n. 34151, Ascolese, rv. 237.370; Sez. III 3/4/08 n. 19722, Palomba, rv. 240.037) l’oggetto giuridico del delitto di violazione di sigilli va individuato nella tutela della intangibilità della cosa rispetto ad ogni atto di disposizione o di manomissione, dovendosi ricondurre alla finalità di assicurarne la conservazione anche la interdizione dell’uso di essa disposta dall’autorità, senza che rilevino le finalità o le ragioni del provvedimento limitativo.

Secondo un altro orientamento invece (Sez. VI 9/7/82 n. 7934, Villanis, rv. 155.056; Sez. VI 24/11/87 n. 5248, Clemente, rv. 178.261; Sez. III 14/10/99 n. 13710, Gallo, rv. 214.819; Sez. II 12/12/03 n. 3416/04, Minopoli, rv. 227.865) le finalità indicate nella norma incriminatrice sono tassative e quindi il reato non sarebbe configurabile quando i sigilli non sono apposti per assicurare la conservazione o la identità di una cosa ma per la finalità, considerata diversa e tipicamente sanzionatoria, di impedirne l’uso.

Con decreto del 17/7/09 il Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’udienza pubblica del 26 novembre 2009.

Motivi della decisione

1. Il contrasto per cui il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è molto netto, avendo dato luogo a decisioni opposte in situazioni quasi identiche, e si è radicalizzato senza che le due diverse tesi siano state fatte oggetto di particolari approfondimenti, stante l’essenzialità dell’apparato argomentativo delle varie pronunce.

L’area in cui vi è stata difformità rispetto all’orientamento nettamente maggioritario è però piuttosto limitata, riguardando in tutto solo quattro casi di violazione di sigilli apposti per impedire la prosecuzione di attività commerciali o artigianali esercitate in assenza delle necessarie autorizzazioni.

Per la stessa finalità, quella di impedire il protrarsi di attività svolte senza il rispetto della normativa che le disciplina, i sigilli violati risultano essere stati apposti in casi del tutto analoghi in cui è stata adottata la soluzione contraria.

Nessun contrasto rispetto all’orientamento prevalente si è invece mai verificato nelle fattispecie, le più numerose tra quelle che hanno dato luogo a pronunce di questa Corte, in cui i sigilli violati risultano essere stati apposti per impedire la prosecuzione di costruzioni abusive o altre attività in campo edilizio.

2. L’orientamento minoritario si è attestato su una interpretazione strettamente letterale della norma incriminatrice e ha quindi senz’altro ritenuto, senza indagare quelle che potrebbero essere state le ragioni di una simile scelta, che il legislatore abbia voluto attribuire rilevanza penale alla sola violazione dei sigilli apposti per evitare manomissioni dirette ad alterare l’oggettiva consistenza della cosa.

L’orientamento prevalente ha ritenuto invece, sin dalla pronuncia più risalente nel tempo (Sez. VI 11/12/69 n. 2401), che la lettera dell’art. 349 c.p., se non ci si ferma alla più comune accezione delle espressioni usate, non delinea affatto in modo insuperabile un perimetro così limitato. Ciò sul rilievo che “conservare una cosa” letteralmente significa mantenerla nello stato in cui attualmente si trova e quindi, poiché anche il non uso è uno stato, tra i significati che tale espressione è suscettibile di esprimere vi è anche quello di sottrarre la cosa “all’esercizio di ogni facoltà altrui compresa quella di farne uso”.

Ritenuto quindi che vi fosse spazio agevolmente percorribile per una interpretazione estensiva della norma incriminatrice di cui si tratta, che non contrasta con il principio di stretta legalità vigente in materia penale non risolvendosi in applicazione analogica in malam partem, l’orientamento prevalente è approdato alla conclusione che il fine di conservazione della cosa, che deve connotare l’apposizione del sigillo perché la sua violazione abbia rilevanza, comprende anche il fine di impedirne l’uso, non solo quello di preservarne la materialità.

3. Le Sezioni Unite ritengono di aderire alla soluzione data alla dall’orientamento prevalente, sul rilievo che ad essa conducono i criteri propri della interpretazione logica cui, ai sensi dell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, il giudice deve fare ricorso, con il solo limite rappresentato dalla lettera della norma nella sua massima capacità di espansione, per stabilire quale sia la reale intenzione del legislatore. Intenzione che, secondo un canone ermeneutico ormai generalmente recepito e costantemente adottato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Sez. III 13/5/08 n. 36845 con riferimento al reato di cui all’art. 674 c.p.) va considerata non in senso soggettivo ma in senso oggettivo, come voluntas legis, sicché non è importante tanto stabilire (soprattutto se, come nel caso di specie, l’origine della norma è lontana nel tempo) quale fosse lo scopo perseguito da chi l’ha redatta, quanto piuttosto individuare quale è la funzione cui essa risponde nel contesto del sistema in cui è attualmente inserita; e ciò al di là delle parole usate che, nella loro accezione più comune, possono non essere, per le più svariate ragioni, le più idonee a compiutamente rivelare la ratio della disposizione.

4. Posta questa premessa, va anzitutto rilevato, sotto il profilo storico, che il testo dell’art. 349 del vigente codice penale, collocato nel capo riguardante i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, riproduce, senza rilevanti variazioni ai fini che qui interessano, quello del precedente art. 201 del codice penale del 1889, e che quest’ultima disposizione era stata mutuata dai codici preunitari (il codice sardo del 1859, che ha imitato la comune casistica del codice francese del 1810, e il codice toscano).

Si tratta dunque di una norma elaborata secondo tecniche e con riferimento a realtà molto lontane nel tempo, sicché più che all’aspetto descrittivo è all’esigenza da cui è ispirata che occorre avere riguardo.

Tale esigenza è stata sempre individuata dalla più autorevole dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Sez. VI 10/12/85 n. 2109, Manone, rv. 172.144; Sez. VI 15/4/88 n. 926, Tranchino, rv. 180.266; Sez. III 28/9/04 n. 42900, Giuliani, rv. 230.307) nell’interesse di assicurare il normale funzionamento della pubblica amministrazione in senso lato garantendo il rispetto dovuto a quelle custodie materiali – meramente simboliche, in quanto costituiscono non tanto un mezzo di impedimento fisico all’attività interdetta, quanto piuttosto un segno di avvertimento delle conseguenze giuridiche di tale attività – mediante le quali si manifesta la volontà dello Stato diretta a preservare determinate cose da ogni atto di disposizione o di manomissione da parte di persone non autorizzate.

E poiché questo interesse dello Stato si presenta in moltissimi campi – e all’apposizione di sigilli sono legittimate a rare ricorso per manifestare erga omnes la presenza di un siffatto vincolo giuridico su determinati beni, sia l’autorità giudiziaria e quella di polizia, nei procedimenti penali e in quelli civili, sia, come è avvenuto nel caso di specie, l’autorità amministrativa ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 29/7/1982 n. 571 recante norme di attuazione della legge 24/11/1981 n. 689 – l’ambito di possibile applicazione dell’art. 349 c.p. risulta molto ampio.

5. Proseguendo nell’indagine diretta a verificare – al di là del dato letterale su cui si fonda l’orientamento giurisprudenziale restrittivo – se esista qualche pregnante ragione per ritenere che la voluntas legis sia di escludere dalla tutela penale dei sigilli i casi, molto numerosi, in cui la loro apposizione è precipuamente finalizzata a impedire l’uso della cosa assicurata con questo mezzo piuttosto che a preservarne l’integrità, è utile ancora ricordare, sotto il profilo sistematico, che la protezione delle cose sottoposte a vincolo è demandata anche ad altre nome incriminatrici come l’art. 334 c.p. (che punisce la sottrazione o il danneggiamento di cose sottoposte a sequestro nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa), l’art. 351 c.p. (che punisce la sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento di corpi di reato, atti, documenti, ovvero un’altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio) e l’art. 388 comma 3 c.p. (che punisce la sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o il deterioramento di cose, di proprietà dell’agente, sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo).

Rispetto a queste norme – che sono tutte di portata generale, prescindendo dalla specifica finalità per cui il vincolo sulla cosa è stato posto – quella sulla violazione dei sigilli chiaramente rappresenta, come è stato rilevato in dottrina, una forma di tutela “prodromica”, in quanto non diretta immediatamente sulla materialità dei beni custoditi ma incentrata sulla repressione dei comportamenti che incidono sui segni esteriori della custodia.

6. Il profilo funzionale che emerge da quanto sinora evidenziato è dunque decisivo, insieme a quello sistematico, per la risoluzione della questione rimessa alle Sezioni Unite.

Ed invero, poiché il sigillo si configura come un mezzo di portata generale destinato a rafforzare la protezione delle cose che l’autorità giudiziaria o amministrativa è autorizzata dalla legge a rendere indisponibili per il perseguimento dei suoi compiti istituzionali, appare del tutto coerente ritenere che la effettiva voluntas legis sia di attribuire la stessa ampiezza anche alla tutela penale che a tale strumento si è inteso riconoscere.

È significativo, infatti, che in dottrina sia pervenuto a questa stessa conclusione – sul rilievo che le finalità indicate dall’art. 349 c.p. non sono di per sé escluse dalla eventuale compresenza di fini ed obiettivi ulteriori rispetto alla conservazione o alla identità della cosa, che si vogliono strumentalmente garantire – anche chi ritiene che le espressioni usate nella norma facciano riferimento alla cosa nella sua materialità.

Come è stato rilevato nella sentenza 12/1/07 n. 6417 della III Sezione, contrasterebbe d’altra parte in modo evidente con la ratio della incriminazione che venissero sottratte alla tutela penale apprestata dall’art. 349 c.p. molte e importanti ipotesi di sequestro cautelare disposto dall’autorità giudiziaria; conseguenza questa cui si perverrebbe alla stregua dell’orientamento, formatosi sui ricordati casi di sequestro amministrativo, che privilegia una interpretazione strettamente letterale della norma. Ciò in particolare accadrebbe per il sequestro preventivo penale (art. 321 c.p.p.) – in relazione al quale l’applicabilità dell’art. 349 c.p. è stata invece specificamente ritenuta (cfr. Sez. III 24/1/06 n. 6446, Ornano e altri, rv. 233.312) – che è preordinato proprio ad impedire la disponibilità della cosa pertinente al reato, per evitare che dall’uso di essa possa derivare l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze o l’agevolazione della commissione di altri reati.

7. Va quindi affermato il principio di diritto che il reato di cui all’art. 349 c.p. è configurabile anche quando la condotta tipica abbia riguardo a sigilli apposti per impedire l’uso illegittimo della cosa.

Pertanto il ricorso dell’imputata va rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall’art. 616 c.p.p.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione penale 6215/2010 Cooperazione colposa nell’attività del medico: ecco di cosa si tratta!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

OSSERVA

1^) La sentenza di primo grado.

Il Tribunale di Monza, con sentenza 3 marzo 2005, dichiarava P.G.B., V.S. e C.M. colpevoli del reato di omicidio colposo in danno di CR. A., deceduto in (OMISSIS), e li condannava ciascuno alla pena di mesi otto di reclusione oltre alle statuizioni accessorie e a quelle riguardanti l’azione civile.

Il primo giudice riferiva che la persona offesa era stata visitata il 19 gennaio 2002 presso il pronto soccorso dell’ospedale (OMISSIS) perchè sofferente di ernia del disco.

Rientrato nella sua abitazione, e persistendo la sintomatologia dolorosa, CR. veniva visitato, il 26 gennaio 2002, dal dott. P.G.B. il quale ne disponeva il ricovero nel reparto di neurochirurgia per un intervento Chirurgico che veniva eseguito il (OMISSIS).

Il (OMISSIS) successivo il paziente avrebbe dovuto essere dimesso ma, verso le ore nove, iniziava ad accusare forti dolori alla bocca dello stomaco che perduravano per tutta la giornata, sia pure con parziali remissioni, fino a che, verso le ore 23, avveniva il decesso.

Secondo gli accertamenti svolti nel processo di primo grado l’evento doveva essere ricondotto ad un "infarto miocardio acuto della parete posteriore e settale del ventricolo sinistro, con trombosi del ramo interventricolare anteriore coronario" sopravvenuto nella giornata del (OMISSIS) diverse ore prima del decesso e non riconosciuto dai medici della predetta struttura ospedaliera.

Secondo il Tribunale in base all’esito dell’autopsia la gravità dell’infarto era talmente macroscopica che il suo inizio doveva risalire ad almeno 6-7 ore precedenti il decesso mentre l’aumento di un enzima denominato CPK, rilevato alle ore 16,23, era idoneo a dimostrare che l’infarto era iniziato da almeno 4-8 ore.

Per il primo giudice del ritardato e inadeguato trattamento dell’infarto, non riconosciuto tempestivamente, dovevano ritenersi responsabili la dott. C., medico specializzando, che, pur avendo tempestivamente disposto l’esecuzione di un elettrocardiogramma verso le ore 11, non aveva riconosciuto alcuni indizi di sofferenza cardiologia già presenti – soprattutto se il referto fosse stato esaminato comparativamente con quello eseguito il 26 gennaio precedente – e aveva omesso di disporre gli approfondimenti necessari (peraltro resi necessari dall’esito del referto che si esprimeva per l’esistenza di una aritmia ventricolare sinistra in un tracciato che veniva definito "ai limiti della norma").

Ma anche il dott. P. – neurochirurgo che aveva operato il paziente il 26 gennaio e ne aveva seguito il decorso operatorio – era incorso in una condotta negligente.

Risulta dalla cartella clinica che alle ore 13 circa del (OMISSIS) egli aveva visitato il paziente ed esaminato l’elettrocardiogramma poco prima eseguito; aveva quindi omesso gli stessi approfondimenti la cui mancanza era stata addebitata alla dott. C..

Inoltre il dott. P. si era allontanato dal reparto senza attendere gli esiti delle indagini disposte ed in particolare di quelle che segnalavano un’alterazione dei valori dell’enzima CPK significativa di una sofferenza cardiaca.

Quanto alla dott. V., subentrata in reparto alle ore 20,30, la stessa si era limitata ad annotare in cartella clinica che alle ore 21 il dolore era in diminuzione; aveva invece omesso di valutare gli esiti delle indagini cliniche (nel frattempo pervenuti) che escludevano alcune delle ipotesi alternative in precedenza formulate, segnalavano la già indicata alterazione del valore CPK e dunque dovevano indurre ad un approfondimento della situazione cardiologia.

Quanto all’esistenza del rapporto di causalità tra le condotte colpose indicate e l’evento il Tribunale ne ha ritenuto l’esistenza con riferimento alle caratteristiche della patologia e alle possibilità salvifiche di corretti interventi terapeutici.

2^) La sentenza d’appello.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza 28 giugno 2007, ha confermato l’affermazione di responsabilità degli imputati ai quali ha peraltro ridotto la pena inflitta dal primo giudice a mesi cinque di reclusione ciascuno convertendola nella corrispondente pena pecuniaria.

Ha inoltre annullato le statuizioni civili in considerazione delle revoca della costituzione di parte civile intervenuta a seguito del risarcimento del danno.

La Corte di merito, esaminando singolarmente le posizioni dei tre imputati, ha sostanzialmente confermato le valutazioni espresse dal primo giudice sia sugli elementi di colpa ravvisati nelle condotte degli appellanti sia sull’efficienza causale di tali condotte colpose sul verificarsi dell’evento.

Ha respinto inoltre una serie di eccezioni processuali formulate dalla difesa dell’imputata V..

3^) Il ricorso di P.G.B..

Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso tutti gli imputati.

P.G.B. ha dedotto, come primo motivo di censura, l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. nonchè la mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’esistenza del rapporto di causalità.

Il ricorrente premette che, fino alla fine del suo turno di servizio (ore 17) del (OMISSIS), gli unici sintomi riscontrabile sul paziente erano quelli riferibili ad una patologia gastrica.

Il valore degli enzimi CPK rilevati alle ore 16,23 non erano infatti assolutamente significativi di una sofferenza cardiaca.

Ne consegue che, non essendo possibile accertare il momento in cui è insorto l’infarto, non può essere ritenuta provata l’esistenza del rapporto di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento.

Con il secondo motivo si deducono l’inosservanza degli artt. 42 e 43 c.p. e art. 192 c.p.p., nonchè la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, sull’affermazione dell’esistenza della colpa.

Tutte le prove acquisite al dibattimento confermerebbero, secondo il ricorrente, la correttezza della diagnosi alternativa da lui formulata nè l’esito del tracciato elettrocardiografico è stato ritenuto dagli esperti tale da porre il sospetto di una sofferenza cardiaca.

Del resto il dott. P. aveva trasmesso il tracciato ad una specialista cardiologa che aveva fatto pervenire il referto dopo che egli aveva lasciato il servizio così come il referto sugli enzimi CPK era pervenuto quando egli non era più in servizio.

E su tali aspetti la Corte di merito ha omesso ogni motivazione.

Il ricorrente poi indica analiticamente gli elementi fattuali dai quali risultano: l’infondatezza dell’affermazione che, al momento dell’esecuzione dell’esame degli enzimi CPK, l’infarto fosse insorto da almeno quattro ore; l’erroneità della affermazione che la radiografia avesse escluso la presenza di patologie addominali;

l’illogicità dell’affermazione che fosse irrilevante l’attenuazione dei sintomi in presenza dei valori CPK; il contrasto con tutte le prove assunte dell’affermazione che il dott. P. avesse abbandonato il paziente alla fine del turno (il ricorrente non era di turno e comunque aveva affidato il paziente al medico di turno);

l’omesso rilievo che, al momento dell’allontanamento, non erano ancora pervenuti i risultati dell’indagine addominale;

l’omessa considerazione che l’esame clinico del paziente era del tutto negativo per l’esistenza di una patologia cardiaca.

In conclusione, secondo il ricorrente, da tutti gli elementi acquisiti al processo, e anche dalle conclusioni dei consulenti tecnici del p.m., emergerebbe che al momento del passaggio delle consegue ad altro medico (il dott. GU.) non esisteva ancora alcun elemento di sospetto per una patologia quale quella poi accertata.

4^) Il ricorso di V.S..

L’imputata V. ha proposto i seguenti motivi di censura nei confronti della sentenza di secondo grado:

la nullità del processo d’appello per l’omessa notifica della citazione dell’imputata ad un’udienza di rinvio senza che venisse dichiarata la contumacia;

l’indeterminatezza del capo d’imputazione e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha respinto la relativa eccezione;

la violazione dell’art. 622 c.p.p. in quanto il fatto per il quale l’imputata è stata condannata è radicalmente diverso rispetto a quello contestato: il capo d’imputazione ipotizzava infatti una forma di cooperazione colposa mentre le sentenze di merito fanno riferimento a condotte colpose indipendenti;

la nullità dell’ordinanza 27 maggio 2004 con la quale venivano ammesse le prove dedotte dal p.m. ed in particolare l’esame del consulente tecnico del medesimo p.m. peraltro indicato come testimone nella lista testi e quindi incompatibile con tale qualità e senza che venisse concessa alla ricorrente la facoltà di controprova;

la violazione dell’art. 526 del codice di rito per essere, le sentenze di merito, fondate su prove illegittimamente acquisite ed in particolare sulla deposizione del dott. T.A. che, essendo stato indagato per il reato in esame (per il quale era poi intervenuta archiviazione), avrebbe dovuto essere sentito come testimone e non come indagato in procedimento connesso;

la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e in relazione all’affermazione della penale responsabilità dell’imputata per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante anche dagli atti processuali che vengono indicati.

La sentenza impugnata avrebbe confermato, secondo la ricorrente, l’erroneo accertamento del primo giudice secondo cui – nel momento in cui la dott. V. è subentrata nel turno – persisteva il dolore del paziente mentre, da tutti gli elementi di prova acquisiti (che vengono specificamente indicati), emergeva il contrario per cui alcuna situazione di allarme poteva indurre la ricorrente ad approfondimenti ulteriori e, in ogni caso, i sintomi presentati, erano riconducibili ad altre cause e quindi non univoci nel senso di una patologia di natura cardiaca.

Inoltre la sentenza impugnata difetterebbe di motivazione sui rilievi critici prospettati dal consulente di parte;

la violazione di legge e la mancanza di motivazione sulla determinazione della pena fissata in misura uguale per tutti gli imputati malgrado la diversa posizione dei medesimi.

5^) Il ricorso di C.M..

Anche C.M. ha proposto ricorso contro la già ricordata sentenza della Corte milanese e ha dedotto i seguenti motivi di censura:

la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 522 c.p.p. perchè l’imputata sarebbe stata condannata per la sua condotta colposa indipendente malgrado fosse stata contestata la cooperazione colposa;

il vizio di motivazione con riferimento alla ravvisata esistenza della colpa nella sua condotta;

non era esigibile una condotta diversa perchè tutti gli elementi a disposizione erano significativi per una patologia addominale e perchè il paziente aveva avuto già avuto significativi episodi di tale natura mentre alcun elemento esisteva a favore di una diagnosi differenziale di natura cardiaca;

il medesimo vizio per non avere, la Corte di merito, adeguatamente valutato la qualità di specializzando della dott. C. presente in reparto esclusivamente per finalità formative per cui non poteva ritenersi da lei esigibile una conoscenza in materia cardiologica quale quella ipotizzata nella sentenza impugnata che sembra richiedere una diligenza addirittura superiore a quella dello specialista cardiologo.

La ricorrente censura poi la sentenza impugnata sotto il profilo dell’affermazione dell’esistenza del rapporto di causalità rilevando come, nel momento in cui la dott. C. aveva lasciato il reparto, non esistesse alcun elemento idoneo a fondare l’ipotesi che l’infarto fosse già in atto da alcune ore per cui alcun apporto causale può aver cagionato la ricorrente al verificarsi dell’evento;

del resto la sentenza di secondo grado non ha in alcun modo motivato sui motivi di appello proposti sul punto.

Inoltre non si sarebbe tenuto conto che, anche ammettendo un’efficienza causale della sua condotta, si sarebbe verificata l’interruzione del rapporto di causalità per la condotta dei medici che hanno successivamente trattato il caso.

Del resto l’evidenza diagnostica si è avuta nel momento in cui è emersa l’alterazione del valore del CPK (alle ore 16,23) ed è stata esclusa la patologia addominale (alle 15,59) per cui la condotta della ricorrente non può che essere ricondotta alla nozione di occasione e non a quella di causa.

Infine la ricorrente censura la sentenza impugnata, per vizio di motivazione, in ordine al trattamento sanzionatorio.

6^) Le questioni processuali proposte da V.S.. a) la mancata citazione nel giudizio drappello.

Come si è già accennato l’imputata V. ha pregiudizialmente eccepito di non essere stata citata nel giudizio di appello per un’udienza di rinvio senza che fosse stata preventivamente dichiarata la sua contumacia.

L’imputata, dopo aver ricevuto regolarmente il decreto di citazione in appello per l’udienza del 1 dicembre 2006, in questa udienza non compariva e il processo veniva rinviato, senza che venisse dichiarata la sua contumacia, all’udienza del 29 marzo 2007; del rinvio dell’udienza non veniva dato all’imputata alcun avviso e alla successiva udienza veniva dichiarata la sua contumacia.

La situazione descritta ha certamente leso il diritto dell’imputata a ricevere una nuova citazione perchè, in mancanza della dichiarazione di contumacia, l’imputata non poteva essere rappresentata dal difensore nè veniva accertato se la mancata presenza era dovuta a legittimo impedimento (cfr. Cass., sez. 6^, 21 marzo 2006 n. 15862, Terlizzi, rv. 234549).

Peraltro la nullità, non rientrando tra quelle previste dall’art. 179 c.p.p. (in particolare non potendosi considerare omessa la citazione, in effetti già regolarmente effettuata, ma trattandosi di sua omessa rinnovazione), doveva essere eccepita nei termini previsti dall’art. 182, comma 2 del codice di rito (cfr. Cass., sez. 2^, 19 maggio 2009 n. 25675, Furgone, rv. 244170; 12 marzo 2008 n. 15417, Cattaneo, rv. 239793).

Nel caso di specie non risulta – e neppure l’appellante l’afferma – che l’eccezione sia stata proposta all’udienza del 29 marzo 2008 per cui la nullità non poteva essere dedotta con il ricorso in cassazione. b) l’incompatibilità con l’ufficio di testimone del consulente tecnico del pubblico ministero.

Il motivo è inammissibile per mancanza di decisività.

La ricorrente, con il proposto motivo, avrebbe dovuto quanto meno indicare le circostanze – decisive e rilevanti ai fini della decisione – risultanti dall’esame del consulente tecnico dott.ssa PE. che erano state prese in considerazione dai giudici di merito e avevano avuto influenza sulla decisione.

La violazione delle regole processuali rileva infatti se abbia avuto un’influenza decisiva sulla decisione.

Ma se, come nel caso di specie, questa influenza non si è verificata – perchè la sentenza impugnata alcun cenno fa alle dichiarazioni rese dal consulente tecnico dott.ssa PE. – deve pervenirsi alla conclusione che difetti l’interesse all’impugnazione del provvedimento per mancanza di decisività dell’eccezione. c) Modalità di assunzione delle dichiarazioni di T.A..

Si tratta di un medico, inizialmente indagato, nei cui confronti era stata richiesta e disposta l’archiviazione e la ricorrente contesta che sia stata disposto il suo esame in qualità di imputato in procedimento connesso ai sensi dell’art. 210 del codice di rito.

In astratto la censura appare fondata. Come è stato di recente affermato dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza 17 dicembre 2009, De Simone, successiva alla decisione intervenuta nel presente giudizio) l’indagato in procedimento connesso o collegato può assumere l’ufficio di testimone salva l’ipotesi in cui la sua posizione abbia formato oggetto di archiviazione.

Ciò non ostante anche in questo caso la censura è priva di decisività perchè la sentenza impugnata non utilizza nei confronti della dott. V. le dichiarazioni del dott. T.A..

Al contrario, come hanno sottolineato i giudici di appello, il contenuto di queste dichiarazioni è completamente estraneo alla posizione della dott. V. avendo il medico predetto dichiarato di aver visto il paziente verso le ore 13 mentre, come si è già precisato, la ricorrente è subentrata in reparto verso le ore 20,30. 7^) Genericità dell’imputazione e corrispondenza tra accusa e sentenza.

Parimenti infondati sono i motivi che si riferiscono alla genericità dell’imputazione e alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di condanna (quest’ultima censura è proposta anche dalla dott. C.).

Esaminando preliminarmente questa seconda eccezione, proposta dalle due imputate, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità si ispira, nel verificare la mancata corrispondenza tra accusa contestata e fatto ritenuto in sentenza, al principio secondo cui il parametro che consente di verificare, nel caso in cui sia accertato lo scostamento indicato, l’esistenza della violazione del principio in questione è costituito dal rispetto del diritto di difesa nel senso che l’imputato deve avere avuto, in concreto, la possibilità di difendersi dall’addebito contestatogli.

Si ha dunque il rispetto del principio nei casi in cui della violazione poi ritenuta in sentenza si sia trattato nelle varie fasi del processo ovvero in quelli nei quali sia stato lo stesso imputato ad evidenziare il fatto diverso quale elemento a sua discolpa (si vedano in questo senso, da ultimo, Cass., sez. 4^, 15 gennaio 2007 n. 10103, Granata, rv. 236099; sez. 2^, 23 novembre 2005 n. 46242, Mignatta, rv. 232774; sez. 4^, 17 novembre 2005 n. 2393, Tucci, rv.

232973; 10 novembre 2005 n. 47365, Codini, rv. 233182; 25 ottobre 2005 n. 41663, Canonizzo, rv. 232423; 4 maggio 2005 n. 38818, De Bona, rv. 232427; sez. 1^, 10 dicembre 2004 n. 4655, Addis, rv.

230771).

Naturalmente non deve trattarsi di fatto completamente diverso ed eterogeno in cui l’imputazione venga immutata nei suoi elementi essenziali (v. Cass., sez. 1^, 14 aprile 1999 n. 6302, Iacovone; sez. 6^, 14 gennaio 1999 n. 2642, Catone).

E’ inoltre indiscusso che, se effettivamente verificatasi, la nullità, è di ordine generale a regime intermedio e deve essere dedotta nei limiti previsti dagli artt. 180 e 182 c.p.p. (in questo senso v. Cass., sez. 2^, 17 maggio 2006 n. 19585, Antonuccio, rv.

234199; sez. 4^, 29 novembre 2005 n. 14180, Pelle, rv. 233952; sez. 5^, 28 settembre 2005 n. 44008, Di Benedetto, rv. 232805).

Analoghi principi possono essere affermati anche per quanto riguarda l’asserita genericità dell’imputazione.

Premesso che le ricorrenti non affermano, nei motivi di ricorso, di aver tempestivamente eccepito il vizio oggi denunziato nei termini indicati e neppure nel corso dell’udienza preliminare è da rilevare che, nel caso in esame, già nel giudizio di primo grado (si vedano le pag. 10 e ss. ss. della sentenza del Tribunale di Monza) le imputate ebbero a difendersi ampiamente nel corso del loro esame e i loro consulenti tecnici furono esaminati su tutti gli aspetti che poi sono stati presi in considerazione dalla sentenze di merito con riferimento a tutti gli aspetti dell’accusa formulata nei confronti delle imputate per cui la verifica dell’assenza di un pregiudizio per la loro difesa non può che concludersi negativamente.

In relazione alle eccezioni proposte dalle imputate deve dunque affermarsi che, se anche dovesse ritenersi generica l’imputazione e verificato lo scostamento verificatosi in concreto non vi sarebbe stata alcuna lesione del diritto di difesa essendosi, delle violazioni di regole dell’arte medica contestate, ampiamente discusso anche nel corso del giudizio di primo grado ed avendo avuto, le imputate, ampie garanzie e possibilità difensive su tutti i punti dell’accusa posti a fondamento della sentenza di condanna.

8^) Cooperazione colposa e concorso di cause indipendenti.

In generale.

Ciò premesso in generale va però rilevato che le ricorrenti C. e V. pongono il problema della corrispondenza tra contestazione e sentenza anche sotto un profilo particolare sottolineando come fosse stata loro contestata, nell’imputazione, la cooperazione colposa mentre sarebbe poi stata affermata nelle sentenze di merito l’esistenza di cause colpose indipendenti con la conseguente violazione del già ricordato principio di corrispondenza tra accusa e decisione.

In relazione a questo motivo va peraltro rilevato preliminarmente che è inesatto il presupposto su cui si fonda perchè la sentenza d’appello (v. p. 17) sembra invece propendere per la tesi della cooperazione colposa e non per quelle delle cause indipendenti.

In ogni caso la censura sarebbe infondata; il suo esame richiede però che venga premessa una breve sintesi dei principi che riguardano il tema proposto.

Com’è noto il problema della configurabilità del concorso di persone nel reato colposo è stato risolto, dal legislatore del codice penale vigente, con l’introduzione della c.d. cooperazione colposa disciplinata dall’art. 113 c.p. che, in realtà, non differenzia il trattamento sanzionatorio rispetto a quello delle condotte indipendenti ma si limita a prevedere alcune aggravanti tipiche del concorso di persone nel reato (doloso).

Ed è stato precisato che ciò che contraddistingue questa forma di concorso (detto anche "improprio") è il legame psicologico che si instaura tra gli agenti ognuno dei quali è conscio della condotta degli altri.

Naturalmente la consapevolezza riguarda esclusivamente la partecipazione di altri soggetti e non, come è ovvio trattandosi di reati colposi, il verificarsi dell’evento.

Non sembra però che, per ritenere esistente la cooperazione colposa, sia richiesto un dippiù costituito dalla specifica coscienza o conoscenza sia delle persone che cooperano sia delle specifiche condotte da ciascuno poste in essere.

Non ignora la Corte che una corrente dottrinale sostiene che, per ipotizzare la cooperazione, sia necessaria la consapevolezza anche della natura colposa dell’altrui condotta ma questa tesi non è mai stata condivisa dalla dottrina dominante che ha obiettato che, richiedendo questo requisito, la cooperazione sarebbe configurabile solo nel caso di colpa cosciente.

Se, come è comunemente ritenuto, è invece sufficiente la coscienza dell’altrui partecipazione e non è invece necessaria la conoscenza delle specifiche condotte nè dell’identità dei partecipi può trarsi la conclusione che la cooperazione è ipotizzabile anche in tutte quelle ipotesi nelle quali un soggetto interviene essendo a conoscenza che la trattazione del caso non è a lui soltanto riservata perchè anche altri operanti nella medesima struttura ne sono investiti.

Per esemplificare: il medico di fiducia non è a conoscenza che il paziente da lui assistito si rivolgerà anche ad altro medico e se entrambi hanno colposamente errato nella terapia le eventuali conseguenze dannose saranno a loro addebitate a titolo di condotte colpose indipendenti.

Ma il medico di reparto che ha seguito il trattamento terapeutico è cosciente che, finito il turno, altro medico gli subentrerà anche se non ne conosce il nome e anche se non è a conoscenza se l’altro medico seguirà il medesimo indirizzo terapeutico; ma se ciò avverrà e la terapia errata provocherà un evento dannoso appare più corretto ipotizzare la cooperazione perchè ciascuno dei due medici (anche se non hanno concordato la terapia e non hanno avuto alcun contatto tra di loro) è consapevole dell’intervento dell’altro.

Queste conclusioni non riguardano soltanto l’organizzazione sanitaria perchè analoghi esempi possono farsi in relazione ad altre organizzazioni complesse quali le imprese e settori della pubblica amministrazione (si pensi alla formazione di atti complessi nei quali confluiscano atti adottati da persone diverse in tempi diversi senza alcun rapporto tra i partecipi).

Orbene in tutti questi casi esiste il legame psicologico previsto per la cooperazione colposa perchè ciascuno degli agenti è conscio che altro soggetto (medico, pubblico funzionario, dirigente ecc.) ha partecipato o parteciperà alla trattazione del caso;

in particolare, per quanto riguarda l’attività medico chirurgica, l’agente è consapevole che, per quella specifica patologia che ha condotto a sottoporre il paziente al trattamento terapeutico, altri medici sono investiti del medesimo trattamento.

Ne consegue che correttamente, nel nostro caso, è stata contestata (e ritenuta dal giudice d’appello) la cooperazione colposa.

9^) Cooperazione colposa e violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e sentenza.

Alla luce delle considerazioni svolte, e tenuto conto dei principi enunciati, la censura proposta dovrebbe comunque essere ritenuta inammissibile sotto un diverso profilo anche se il presupposto da cui prendono le mosse le censure sul punto fosse da ritenere corretto.

Deve infatti rilevarsi che il sistema delle impugnazioni in materia (non solo) penale non è finalizzato soltanto alla corretta applicazione delle norme giuridiche e all’esatto inquadramento di un fatto in istituti giuridici ma altresì alle conseguenze che dalla scorretta applicazione delle norme possono derivare.

L’erronea tesi giuridica applicata dal giudice, ove non si rifletta sull’erroneità della decisione, non rileva ai fini dell’impugnazione perchè in questi casi difetta l’interesse ad impugnare.

Questo principio, nel giudizio di legittimità, è esplicitato nell’art. 619, comma 1 del codice di rito secondo cui "gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l’annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo".

Questa disposizione si ricollega al principio generale sulle impugnazioni contenuto nell’art. 568 c.p.p., comma 4 che prescrive che "per proporre impugnazione è necessario avervi interesse" con la conseguente sanzione di inammissibilità quando difetti questo requisito (art. 591, comma 1, lett. a del medesimo codice).

E l’interesse preso in considerazione dalla legge non è mai un interesse teorico alla correttezza della tesi giuridica sostenuta o accolta dal giudice ma quello pratico che si riflette sul contenuto della decisione (analoga soluzione è prevista per il giudizio civile davanti alla Corte di cassazione dall’art. 384 c.p.c., comma 4).

Tornando alla denunziata violazione dell’art. 521 c.p.p., va osservato che sarebbe ben difficilmente individuabile una mancata corrispondenza tra la contestazione e il fatto ritenuto.

La cooperazione colposa, come si è già accennato, si caratterizza per un dippiù sotto il profilo psicologico (la consapevolezza dell’altrui condotta); se viene meno questo aspetto si ha il concorso di cause indipendenti e quindi non si ha alcuna immutazione dell’imputazione perchè la condotta materiale accertata era ricompresa in quella contestata.

D’altro canto, nel caso in esame, neppure le ricorrenti sono state in grado di indicare l’effetto pratico che deriverebbe dall’accoglimento della loro tesi anche perchè, nei ricorsi, ci si limita ad evidenziare il solo scostamento tra accusa e sentenza (conseguente alla ritenuta esistenza del concorso di causa indipendenti invece della contestata cooperazione colposa) senza neppure indicare quale tesi possa ritenersi corretta secondo la loro impostazione.

In realtà un interesse pratico all’accoglimento di una censura riguardanti le due forme di "concorso" nel reato colposo potrebbe eventualmente ed astrattamente ipotizzarsi nel caso opposto in cui fosse stata ritenuta la cooperazione colposa – malgrado la contestazione fosse riferita all’esistenza di condotte colpose indipendenti – ove fossero state riconosciute le aggravanti previste dall’art. 113 c.p., comma 2 che, peraltro, nel caso in esame non sono state contestate ovvero nel caso (assai discusso in dottrina e comunque nella specie neppure ipotizzato) in cui la partecipazione cosciente all’altrui comportamento colposo non sia accompagnata dalla violazione di una regola precauzionale.

Ne consegue che la censura è comunque da ritenere inammissibile per mancanza di interesse.

10^) Il rapporto di causalità. Premessa.

Nel presente processo non è in discussione il problema relativo all’accertamento della causalità materiale dell’evento essendo indiscusso, e non contestato dalle parti, che causa materiale della morte di CR.AM. sia stata un infarto del miocardio nè alcuno ha ipotizzato una possibile causa alternativa dell’evento.

Nei ricorsi si discute invece di quale sia stato il momento di insorgenza dell’infarto e dunque se la condotta degli imputati abbia avuto efficienza causale sulla verificazione dell’evento e se, ipotizzata una loro condotta alternativa lecita rispettosa delle leggi dell’arte medica (se cioè la patologia fosse stata tempestivamente diagnosticata e curata), si sarebbe salvata la vita del paziente in termini di elevata credibilità razionale.

A questi quesiti i giudici di merito hanno dato una risposta appagante e conforme ai principi enunciati nella sentenza delle sezioni unite 10 luglio 2002 n. 30328, Franzese, rv. 222138.

Com’è noto questa sentenza ha indicato una via che riconduce la soluzione del problema all’accertamento processuale dell’esistenza del nesso di condizionamento alla stregua di quei canoni di "certezza processuale", non dissimili da quelli utilizzati per l’accertamento degli altri elementi costitutivi della fattispecie, che conduca, all’esito del ragionamento di tipo induttivo, ad un giudizio caratterizzato da "alto grado di credibilità razionale".

In quest’ottica, secondo la sentenza citata, "non è sostenibile che si elevino a schemi di spiegazione del condizionamento necessario solo le leggi scientifiche universali e quelle statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico "prossimo ad 1", cioè alla "certezza", quanto all’efficacia impeditiva della prestazione doverosa e omessa rispetto al singolo evento".

Con riferimento alla scienza medica, ma con argomentazioni di carattere generale utilizzabili anche in altri settori, le sezioni unite, da questa considerazione, traggono la conclusione che la "certezza processuale" può derivare anche dall’esistenza di coefficienti medio bassi di probabilità c.d. frequentista quando, corroborati da positivo riscontro probatorio circa la sicura non incidenza, nel caso di specie, di altri fattori interagenti, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del rapporto di causalità.

Per converso livelli elevati di probabilità statistica o addirittura schemi interpretativi dedotti da leggi universali richiedono sempre la verifica concreta che conduca a ritenere irrilevanti spiegazioni diverse.

Con la conseguenza che non è "consentito dedurre automaticamente – e proporzionalmente – dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge la conferma dell’ipotesi sull’esistenza del rapporto di causalità".

E’ inadeguato, infatti, secondo la sentenza in esame, esprimere il grado di corroborazione dell’explanandum mediante coefficienti numerici mentre appare corretto enunciarli in termini qualitativi per cui le sezioni unite mostrano di condividere quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità che fa riferimento alla c.d.

"probabilità logica" che, rispetto alla ed. "probabilità statistica", consente la verifica aggiuntiva dell’attendibilità dell’impiego della legge statistica al singolo evento.

Solo con l’utilizzazione di questi criteri può giungersi alla certezza processuale sull’esistenza del rapporto di causalità con criteri non dissimili "dalla sequenza del ragionamento inferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall’art. 192 c.p.p., comma 2" al fine di pervenire alla conclusione, caratterizzata da alto grado di credibilità razionale, che "esclusa l’interferenza di decorsi alternativi, la condotta omissiva dell’imputato, alla luce della cornice nomologica e dei dati ontologici, è stata condizione "necessaria" dell’evento, attribuibile per ciò all’"agente come fatto proprio".

Mentre l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio, e quindi il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva, non possono che condurre alla negazione dell’esistenza del nesso di condizionamento.

Il problema che si pone nel presente processo è pertanto quello di verificare se i giudici di merito abbiano fornito di adeguata motivazione la loro valutazione sull’efficienza causale delle condotte colpose accertate degli imputati C. e P. (nel ricorso della dott. V. non si propongono motivi relativi all’esistenza del rapporto di causalità ma solo censure riguardanti la colpa dell’imputata) ricollegandole all’evento in termini di "alto grado di credibilità razionale" nel quale si sostanzia la certezza processuale come affermato dalle sezioni unite nella sentenza ricordata.

Su questi temi i giudici di merito hanno espresso una valutazione del tutto rispondente ai canoni indicati nella sentenza Franzese delle sezioni unite perchè, indipendentemente dall’accertamento dell’efficacia causale delle singole condotte colpose (la cui esistenza potrà essere verificata solo dopo l’esame dei motivi di ricorso che riguardano la natura colposa delle diverse condotte degli imputati), i giudici di merito hanno accertato che la vita del paziente si sarebbe salvata, praticamente in termini di certezza, se la dott. C. e il dott. P. fossero intervenuti tempestivamente e in modo adeguato.

Questa valutazione è stata condotta, dai giudici di merito, secondo i riferiti criteri di probabilità logica rilevando che il trattamento di un infarto, sia pure di rilevante gravità, diagnosticato con otto dieci ore di anticipo rispetto all’evoluzione mortale, in ambiente ospedaliero e con la disponibilità immediata dell’unità coronarica ha infatti elevatissime probabilità di successo anche in considerazione dell’età del paziente (che aveva 55 anni) e dell’assenza di precedenti patologie di natura cardiaca.

Per quanto riguarda invece l’accertamento del momento dell’insorgenza dell’infarto le censure proposte dagli imputati C. e P. – evidentemente dirette a posticipare il momento dell’insorgenza di tale patologia per escludere una rilevanza causale della loro condotta sul verificarsi dell’evento – sono inammissibili nel giudizio di legittimità.

I giudici di merito hanno infatti ritenuto accertato che già l’elettrocardiogramma eseguito alle ore 11 segnalava alcune anomalie che possono essere ritenute significative di un infarto in atto rilevabile dall’alterazione delle onde T riconducibile ad un quadro iniziale di ischemia come anche potrebbe essere riferita ad una genesi metabolica.

E’ l’evoluzione successiva dimostra che di quest’ultima non si trattava per cui appare correttamente espresso il giudizio secondo cui, all’ora indicata, la patologia cardiaca era già in atto sia pure in uno stadio iniziale.

A maggior ragione è da ritenere corretta l’affermazione che l’infarto fosse in atto nel momento in cui è iniziata la trattazione del caso da parte del dott. P. come del resto è confermato dagli ulteriori due elementi di valutazione posti a disposizione del medico: l’esito negativo in merito alle cause alternative inizialmente ipotizzate e l’alterazione dei valori enzimatici inizialmente aspecifici ma non illogicamente ritenuti, sia pure a posteriori (ma il giudizio sulla causalità presuppone sempre una valutazione di questo tipo), riferibili all’infarto in atto.

11^) L’esistenza dell’elemento soggettivo. In generale.

I motivi di censura proposti dagli imputati riguardano prevalentemente l’esistenza della riconoscibilità della patologia, la violazione da parte degli imputati delle regole dell’arte medica e, solo nei ricorsi P. e C. (nel ricorso V., lo si è già precisato, l’argomento non è proprio affrontato), il problema relativo alla ed. "causalità della colpa" cioè l’accertamento se la violazione delle regole cautelari abbia avuto efficienza causale sul verificarsi dell’evento ovvero se questo si sarebbe verificato ugualmente anche se le regole dell’arte medica fossero state puntualmente e rigorosamente osservate.

Naturalmente l’accertamento relativo alla causalità della colpa presuppone la preventiva verifica se colpa vi sia stata nella condotta degli imputati che hanno trattato il caso del paziente deceduto.

Una precisazione preliminare va però fatta in relazione alla posizione di tutti i ricorrenti che hanno variamente sottolineato che, nel momento in cui hanno iniziato a trattare il caso e nel periodo in cui le condizioni del paziente sono state affidate alla loro cura, gli elementi di conoscenza a disposizione erano o significativi di una patologia gastrica o comunque non di tale natura da far sospettare l’esistenza della patologia cardiaca.

Per un verso si tratta di censure per lo più inammissibili in quanto i giudici di merito hanno fondato il loro convincimento sui pareri degli esperti cui hanno fatto riferimento di talchè non è ravvisabile, alcuna illogicità (tanto meno manifesta) o contraddittorietà nel loro argomentare.

Ma va comunque rilevato che, a fronte della possibilità di una diagnosi differenziale non ancora risolta, è obbligo del medico cui sia sottoposto il caso compiere gli approfondimenti diagnostici necessari per accertare quale sia l’effettiva patologia che affligge il paziente e adeguare le terapie in corso a queste plurime possibilità.

L’esclusione di ulteriori accertamenti o, addirittura, la sospensione della terapia per una delle possibili patologie ipotizzate, possono infatti essere giustificate esclusivamente dalla raggiunta certezza che una di queste patologie possa essere esclusa ovvero, nel caso in cui i trattamenti terapeutici siano incompatibili (ma questa ipotesi non riguarda il caso in esame), può essere sospeso quello riferito alla patologia che, in base all’apprezzamento di tutti gli elementi conosciuti o conoscibili, condotto secondo le regole dell’arte medica, possa essere ritenuto meno probabile.

E sempre che, nella valutazione comparativa del rapporto tra costi e benefici, la patologia meno probabile non abbia caratteristiche di maggior gravità e possa quindi essere ragionevolmente adottata la scelta di correre il rischio di non curarne una che, se esistente, potrebbe però provocare danni minori rispetto alla mancata cura di quella più grave.

Ma se, e fino a quando, questo dubbio non sia stato sciolto e non vi sia alcuna incompatibilità tra accertamenti diagnostici e trattamenti medico chirurgici il medico che si trovi di fronte alla possibilità di diagnosi differenziali non deve acquietarsi del raggiunto convincimento di aver individuato la patologia esistente quando non sia in grado, in base alle conoscenze dell’arte medica da lui esigibili (anche nel senso di richiedere pareri specialistici), di escludere la patologia alternativa proseguendo gli accertamenti diagnostici e i trattamenti medico chirurgici necessari.

Nel nostro caso, dunque, poichè – secondo l’accertamento incensurabile dei giudici di merito – alcun elemento era idoneo ad escludere la patologia cardiologica di questa possibilità doveva tenersi adeguato conto nella trattazione del caso anche per la sua evidente maggior gravità rispetto alle altre ipotizzate.

12^) La posizione della dott. C..

La sentenza d’appello, integrata dalle richiamate considerazioni del primo giudice, regge al vaglio di legittimità per quanto attiene all’esistenza della colpa individuata nelle condotte dei tre medici, oggi imputati, che hanno trattato il caso della persona offesa.

Nell’esaminare le singole posizioni degli imputati ricorrenti verrà seguito l’ordine cronologico riferito alla sequenza temporale in cui i tre medici si sono succeduti nel trattare il caso.

Come si è già accennato la prima ad affrontare il caso del paziente CR. è stata la dott. C., medico specializzando in servizio presso il reparto di neurochirurgia dove il paziente era ricoverato.

A fronte della sintomatologia dolorosa lamentata dal paziente la dott. C. ha inizialmente correttamente disposto, verso le ore 11, l’esecuzione dell’elettrocardiogramma.

Il referto di questo elettrocardiogramma – secondo la valutazione incensurabile dei giudici di merito fondato sul parere degli esperti esaminati in dibattimento – era già fortemente indicativo di una patologia di natura cardiaca in atto perchè evidenziava un tracciato "ai limiti della norma" e l’esistenza di un’aritmia ventricolare sinistra.

I giudici di merito hanno posto in evidenza non solo questi segnali di allarme provenienti dal referto ma altresì che, in reparto, era disponibile il referto dell’elettrocardiogramma eseguito pochi giorni prima in occasione dell’intervento chirurgico di ernia del disco che non aveva segnalato le alterazioni riscontrate nel secondo.

La comparazione tra i due tracciati era dunque già significativa di un mutamento peggiorativo delle condizioni cardiologiche e della necessità di prendere in seria considerazione la possibilità dell’esistenza di una patologia di questo genere.

Questo argomentare dei giudici di merito si sottrae alle critiche rivolte nel ricorso della dott. C. apparendo, le argomentazioni svolte dai giudici di merito, del tutto logiche e plausibili.

Del tutto contraddittoria deve poi essere ritenuta la tesi difensiva della dott. C. secondo cui la patologia rilevata era significativa esclusivamente di una patologia addominale:

è stata la stessa ricorrente ad avere il dubbio che si trattasse di una patologia cardiaca e a richiedere l’esecuzione dell’elettrocardiogramma; salvo poi ignorarne gli esiti tutt’altro che idonei ad escludere la patologia di origine cardiaca essendo del tutto irrilevante la circostanza che il paziente non avesse sofferto in passato di disturbi analoghi mentre ne aveva avuti di origine addominale.

Deve dunque concludersi che i giudici di merito abbiano adeguatamente e non illogicamente motivato sull’esistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato in capo alla dott. C..

13^) La qualità di medico specializzando della dott. C..

E’ opportuno esaminare in questa sede (anche se il tema non riguarda strettamente l’elemento soggettivo essendo piuttosto riferibile all’esistenza della posizione di garanzia in capo al medico specializzando) la censura della dott. C. secondo cui la ricorrente era presente in reparto esclusivamente per finalità formative per cui non poteva ritenersi da lei esigibile una conoscenza in materia cardiologica quale quella ipotizzata nella sentenza impugnata che sembra richiedere una diligenza addirittura superiore a quella dello specialista cardiologo.

In merito a questa censura va osservato che la disciplina della formazione dei medici specialisti è contenuta nel D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 il cui art. 20, comma 1, lett. e) prevede che l’ottenimento del diploma di medico chirurgo specialista sia subordinato, oltre che ad altre condizioni, alla "partecipazione personale del medico chirurgo candidato alla specializzazione, alle attività e responsabilità proprie della disciplina".

E già questa premessa consente di affermare che il medico specializzando non è un mero spettatore esterno, un discente estraneo alla comunità ospedaliera; egli infatti partecipa alle "attività e responsabilità" che si svolgono nella struttura dove si svolge la sua formazione.

Le concrete modalità di svolgimento della formazione – che può avvenire in un ateneo specializzato o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato (art. 20, comma 1, lett. d) – sono poi disciplinate dagli artt. 34 e ss. del medesimo D.Lgs. In particolare l’art. 37 prevede l’iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia con la stipula di un contratto annuale, rinnovabile, di formazione lavoro.

Con la sottoscrizione del contratto il medico in formazione specialistica "si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici…………Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori…………" (art. 38, comma 1).

L’art. 38, comma 2 prevede poi che sia individuato "il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale".

Infine il comma 3 del medesimo articolo precisa che "la formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell’unità operativa………nonchè la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore…………

In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo".

E’ da notare che l’art. 46, comma 3 del medesimo D.Lgs. ha espressamente abrogato il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 il cui art. 4 (diritti e doveri dello specializzando) prevedeva una disciplina in parte sovrapponitele a quella vigente; in particolare per quanto riguarda il numero e la tipologia degli interventi pratici che lo specializzando deve avere personalmente eseguito per essere ammesso alla prova finale annuale.

Quanto alla partecipazione alle attività la nuova normativa ha confermato che questa deve riguardare la totalità delle attività mediche ma ha accentuato il potere-dovere di controllo del tutore aggiungendo al sostantivo "partecipazione" l’aggettivo "guidata".

Inoltre la nuova normativa non menziona più, tra le attività mediche del servizio, "le guardie e l’attività operatoria per le discipline chirurgiche" apparendo, come emerge dal testo normativo più recente in precedenza riportato, ispirata ad una maggiore gradualità (si parla infatti di "graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore").

Orbene dall’esame di questa disciplina normativa non viene confermata la tesi sostenuta nel ricorso proposto dall’imputata: il medico specializzando non è presente nella struttura per la sola formazione professionale, la sua non è una mera presenza passiva nè lo specializzando può essere considerato un mero esecutore d’ordini del tutore anche se non gode neppure di piena autonomia.

L’espressione che meglio fotografa questo rapporto è quella, adottata dalla legge, dell’"autonomia vincolata": si tratta di un’autonomia che non può essere disconosciuta trattandosi di persone – i medici specializzandi – che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia e, purtuttavia, essendo in corso la formazione specialistica (soprattutto per quei settori che non formano bagaglio culturale comune del medico non specializzato), l’attività non può che essere caratterizzata da limitati margini di autonomia in un’attività svolta sotto le direttive del tutore.

L’autonomia riconosciuta dalla legge, sia pur vincolata, non può dunque che ricondurre allo specializzando le attività da lui compiute; e se lo specializzando non è (o non si ritiene) in grado di compierle deve rifiutarne lo svolgimento perchè diversamente se ne assume la responsabilità (c.d. colpa "per assunzione" ravvisabile in chi cagiona un evento dannoso essendosi assunto un compito che non è in grado di svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all’agente modello di riferimento).

E’ vano ricercare nella legge una norma che confermi la tesi della ricorrente che lo specializzando è presente in reparto esclusivamente per ragioni formative: anche se il tutore detta una ricetta o una prescrizione medica lo specializzando che scrive sotto dettatura, nei limiti delle sue competenze, deve segnalare eventuali errori od omissioni e rifiutare di avallare terapie che, secondo il livello di perizia e diligenza da lui esigibile, appaiano palesemente incongrue.

Tutto ciò va ovviamente valutato in conformità con la gradualità di assunzione di responsabilità che la ricordata normativa espressamente prevede.

E’ ovvio che diversi saranno gli interventi, anche critici, esigibili dal medico all’inizio della specializzazione rispetto a quelli che si richiedono a chi la formazione la sta facendo da anni e diversi saranno altresì gli interventi esigibili in relazione al grado di specializzazione nelle singole ipotesi richiesto.

Si tratta dunque di autonomia "vincolata", ogni attività dello specializzando "si svolge sotto la guida di tutori", e la graduale assunzione di compiti e interventi avviene sotto le "direttive ricevute dal tutore".

Insomma il tutore deve fornire allo specializzando le sue direttive, deve controllarne le attività pur autonomamente svolte, deve verificare i risultati e consentirgli, quindi, di apprendere quanto la formazione è idonea a fornirgli per il futuro svolgimento in autonomia della professione specializzata verificando la correttezza delle attività svolte dal medico affidatogli (per il quale, dice la legge, svolge la funzione di "tutore").

I precedenti di legittimità, tutti di questa sezione, che hanno esaminato il tema in oggetto, pur riguardando casi non sovrapponibili a quello oggi in esame, sembrano tutti orientati nella condivisione del principio normativo di "autonomia vincolata" come in precedenza delineato.

Possono ricordarsi la sentenza 6 ottobre 1999 n. 2453, Tretti, rv.

215538, che ha ritenuto la responsabilità dello specializzando per aver proseguito un intervento operatorio iniziato dal capo equipe (che aveva lasciato la sala operatoria incaricando lo specializzando di concludere l’intervento che aveva avuto esito mortale);

la sentenza 20 gennaio 2004 n. 32901, Marandola, rv. 229069 (in questo caso lo specializzando anestesista aveva effettuato con modalità inidonee l’iniezione epidurale ad una partoriente cagionando un calo pressorio non adeguatamente contrastato tanto da provocare danni irreversibili al feto) e, più recentemente, la sentenza 2 aprile 2007 n. 21594, Scipioni, rv. 236726, relativa ad un caso di anticipato abbandono della sala operatoria da parte del chirurgo prima che venisse suturata la ferita chirurgica e la sentenza 10 luglio 2008 n. 32424, Sforzini, rv. 241963, relativa ad un caso di trasmissione di istruzioni ad un’infermiera con modalità inidonee cui era derivata un’erronea modalità di assunzione di un farmaco).

Tutti questi casi, nei quali sono stati applicati i principi in precedenza enunciati, si sono conclusi con l’affermazione della penale responsabilità (o con l’applicazione della pena) sia dei medici strutturati che degli specializzandi.

Corretta deve dunque ritenersi la decisione dei giudici di merito che ha ritenuto l’esistenza della posizione di garanzia in capo alla dott. C. con la conseguente affermazione dell’addebito oggettivo per l’imputata.

14^) La posizione del dott. P..

Per quanto riguarda l’esistenza dell’elemento soggettivo in capo al dott. P. possono svolgersi considerazioni in parte analoghe a quelle riguardanti la dott. C..

I primi interventi dell’imputato – che ebbe a visitare il paziente alle ore 13 del (OMISSIS) – sono caratterizzati dalle stesse negligenze addebitate alla dott. C.: l’omessa valutazione dei già ricordati segnali di allarme presenti nel tracciato elettrocardiografico e l’omessa comparazione (o erronea sottovalutazione dell’esito) con l’analogo tracciato relativo all’elettrocardiogramma eseguito pochi giorni prima in occasione dell’intervento chirurgico eseguito dal medesimo dott. P..

Ma i giudici di merito hanno individuato ulteriori elementi di colpa nella condotta del ricorrente.

Questi infatti, dopo la visita del paziente (e dopo aver visionato il referto dell’elettrocardiogramma come risulta da una sua annotazione), dispose ulteriori accertamenti chiedendo una visita chirurgica per accertare l’eventuale presenza di una patologia gastrica.

Poichè i primi risultati di questa indagine erano negativi (sia la visita del chirurgo che l’esame radiografico il cui risultato l’imputato ha dichiarato di aver conosciuto telefonicamente) i giudici di merito hanno logicamente sottolineato come gli indici sintomatici di una patologia di natura cardiaca erano aumentati e si erano resi più concreti mentre, al contrario, il dott. P. continuò a sottovalutarli.

Non solo: l’imputato si allontanò dal reparto senza attendere il risultato delle amilasi (che avrebbe consentito di escludere una patologia al pancreas che era quella da lui sospettata) e, soprattutto, ignorò l’ulteriore segnale di allarme costituito dall’alterazione del CPK. E’ vero che questa alterazione, come si sottolinea nelle sentenze di merito, poteva essere riferita al precedente intervento chirurgico ma poichè la medesima può essere significativa anche di un infarto in atto era dovere del medico compiere quegli ulteriori accertamenti sui valori enzimatici che consentono di accertare, od escludere, proprio la presenza dell’infarto.

E se il dottor P. intendeva allontanarsi dal reparto – avendo preso in carico il trattamento della patologia presentata dal malato – era suo obbligo richiedere ad altro medico di compiere le indagini rese necessarie e di seguire l’evoluzione del caso.

Non può dunque che concludersi, sull’esistenza della colpa, che i giudici di merito abbiano del tutto logicamente motivato su questo aspetto della responsabilità e che le critiche del ricorrente, che sostanzialmente non rimettono in discussione lo svolgimento dei fatti, non siano idonee ad intaccarne la intrinseca coerenza.

15^) La posizione della dott. V..

Dal punto di vista dell’elemento soggettivo la posizione dell’imputata è la più evidente perchè, nel momento in cui subentrò in reparto (alle ore 20,30 del (OMISSIS)), aveva a disposizione tutti gli elementi di conoscenza che coloro che l’avevano preceduta non possedevano (anche per loro negligenza).

Risulta che la dott. V. abbia annotato sulla cartella, alle ore 21, che il dolore era in diminuzione con ciò dimostrando di aver preso conoscenza del fatto che il paziente aveva avuto un forte dolore alla regione addominale durato tutto il giorno.

Anche per lei, dunque, esistevano vari segnali di allarme che avrebbero dovuto indurla ad un esame accurato di tutti gli elementi a sua disposizione; tanto più che alcuni dei referti non erano stati ancora presi in considerazione da altri sanitari (per es. il referto sull’amilasi che escludeva patologie al pancreas) e il loro esito non era stato ancora annotato in cartella.

Ma v’è un aspetto in particolare che va considerato e che il primo giudice ha sottolineato con particolare efficacia: erano dodici ore circa che il paziente lamentava un forte dolore in regione gastrica e nessuno ne aveva ancora individuato la causa.

La dott. V. non poteva accontentarsi della circostanza che il dolore era in diminuzione ma doveva chiedersi (come dovevano chiedersi, ovviamente, i medici che l’avevano preceduta nella trattazione del caso) quale fosse l’origine di questa seria patologia e, sia pure nell’ambito di indagini alternative, doveva verificare se non fosse ipotizzabile quella patologia cardiologica che i numerosi segnali già indicati facevano sospettare.

V’è anche da evidenziare che nel caso in esame neppure potrebbeinvocare l’imputata (che in effetti nel ricorso non lo richiama) il principio di affidamento perchè i medici che l’hanno preceduta nel trattamento del caso non avevano formulato alcuna diagnosi sulla quale la dott. V. potesse, appunto, fare affidamento.

16^) L’accertamento della causalità della colpa.

Si è già accennato, su questo tema, che non è in discussione in questo processo il rapporto di causalità materiale (il decesso del paziente è stato certamente cagionato dall’infarto del miocardio);

mentre, da quanto si è esposto precendentemente, possono ritenersi risolti i problemi che si riferiscono alla causalità della condotta (l’evento è riconducibile al ritardo – oggettivamente riconducibile alla condotta degli imputati – con cui è stata accertata l’esistenza dell’infarto e quindi all’adozione di un tempestivo e idoneo trattamento terapeutico).

L’unico aspetto relativo alla causalità ancora da affrontare è dunque quello relativo alla causalità della colpa (se le condotte colpose degli imputati abbiano cagionato o contribuito a cagionare l’evento) e quello logicamente concatenato – anche se riferibile all’elemento soggettivo perchè riguarda l’evitabilità dell’evento – se una condotta rispettosa delle leges artis avrebbe evitato il verificarsi dell’evento in termini di elevata credibilità razionale.

Quest’ultimo tema è stato posto, in particolare, nei ricorsi del dott. P. e della dott. C. mentre il ricorso della dott. V., come si è già accennato, non ne fa cenno.

Il problema che si pone nel presente processo è dunque quello di verificare se i giudici di merito abbiano fornito di adeguata motivazione la loro valutazione sull’efficienza causale delle condotte colpose accertate ricollegandole all’evento in termini di "alto grado di credibilità razionale" nel quale si sostanzia la certezza processuale come affermato dalle sezioni unite nella sentenza ricordata.

Orbene è possibile a questo punto affermare, per le considerazioni già svolte in precedenza, che i giudici di appello si siano ispirati a questi criteri con argomentazioni che si inseriscono nel percorso giurisprudenziale conclusosi con la sentenza delle sezioni unite che viene espressamente richiamata e condivisa: sono state proprio le omissione colpose accertate e già descritte – hanno evidenziato i giudici di merito – a non consentire il trattamento terapeutico adeguato alla situazione patologica esistente già alle ore 11 ed accertabile con normali indagini diagnostiche.

Se i medici che hanno seguito il paziente avessero osservato le già ricordate regole cautelari, per quanto si è già detto, CR. A. si sarebbe salvato in termini di elevata credibilità razionale secondo i criteri di probabilità logica in precedenza enunciati.

17^) La causa sopravvenuta da sola idonea a determinare l’evento.

La tesi riguardante la possibilità di applicare l’art. 41, comma 2 è sostenuta dalla ricorrente dott. C. secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto che, anche ammettendo un’efficienza causale della sua condotta, si sarebbe verificata l’interruzione del rapporto di causalità per la condotta dei medici che hanno successivamente trattato il caso in modo negligente e imperito.

La censura ripropone uno dei temi di maggior complessità del diritto penale che riguarda l’interpretazione dell’art. 41 c.p., comma 2 secondo cui "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento".

Si tratta di una norma di fondamentale importanza all’interno dell’assetto normativo che il codice ha inteso attribuire al tema della causalità e lo scopo della norma, secondo l’opinione maggiormente seguita, è quello di temperare il rigore derivante dalla meccanica applicazione del principio generale contenuto nell’art. 41, comma 1 in esame che si ritiene abbia accolto il principio condizionalistico o dell’equivalenza delle cause ("condicio sine qua non").

Anzi, secondo taluni autori, questa norma escluderebbe che il codice abbia voluto accogliere integralmente la teoria condizionalistica essendo, il concetto di causa sopravvenuta, estraneo a questa teoria così come è da ritenere estraneo alla teoria della causalità adeguata.

E’ stato affermato in dottrina che se il secondo comma in esame venisse interpretato nel senso che il rapporto di causalità dovesse ritenersi escluso solo nel caso di un processo causale del tutto autonomo verosimilmente si tratterebbe di una disposizione inutile perchè, in questi casi, all’esclusione si perverrebbe con la mera applicazione del principio condizionalistico previsto dall’art. 41, comma 1.

Deve pertanto trattarsi, secondo questo condivisibile orientamento, di un processo non completamente avulso dall’antecedente, di una concausa che deve essere, appunto, "sufficiente" a determinare l’evento.

Ma questa sufficienza non può essere intesa come avulsa dal precedente percorso causale perchè, altrimenti, torneremmo al caso del processo causale del tutto autonomo per il quale il problema è risolto dall’art. 41, comma 1.

Su questa affermazione di principio deve ritenersi raggiunto un sufficiente consenso in quanto gli orientamenti (peraltro, a quanto risulta, quasi esclusivamente dottrinali) che sostenevano la tesi della completa autonomia dei processi causali non sembrano essere state più riproposte negli ultimi decenni.

In base alla ricostruzione che va sotto il nome della teoria della causalità "umana" si parte dalla premessa che, oltre alle forze che l’uomo è in grado di dominare, ve ne sono altre – che parimenti influiscono sul verificarsi dell’evento – che invece si sottraggono alla sua signoria.

Può dunque essere oggettivamente attribuito all’agente quanto è da lui dominabile ma non ciò che fuoriesce da questa possibilità di controllo.

Quali sono gli elementi esterni controllabili? Innanzitutto quelli dotati da carattere di normalità, cioè quelli che si verificano con regolarità qualora venga posta in essere l’azione.

Ma non solo queste conseguenze si sottraggono al dominio dell’uomo ma altresì quelle che si caratterizzano per essere non probabili o non frequenti perchè comunque possono essere prevedute dall’uomo.

Che cosa sfugge invece al dominio dell’uomo? Ciò che sfugge a questo dominio – secondo l’illustre Autore che ha formulato la teoria – "è il fatto che ha una probabilità minima, insignificante di verificarsi: il fatto che si verifica soltanto in casi rarissimi…………nei giudizi sulla causalità umana si considerano "propri" del soggetto tutti i fattori esterni che concorrono con la sua azione, esclusi quelli che hanno una probabilità minima, trascurabile di verificarsi; in altri termini esclusi i fattori che presentano un carattere di eccezionalità".

Per concludere che per l’imputazione oggettiva dell’evento sono necessari due elementi, uno positivo e uno negativo: quello positivo "è che l’uomo con la sua condotta abbia posto in essere un fattore causale del risultato, vale a dire un fattore senza il quale il risultato medesimo nel caso concreto non si sarebbe avverato; il negativo è che il risultato non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali (rarissimi). Soltanto quando concorrono queste due condizioni l’uomo può considerarsi autore dell’evento".

Perchè possa parlarsi di causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità (o la sua interruzione come altrimenti si dice) si deve dunque trattare, secondo questa ricostruzione, di un percorso causale ricollegato all’azione (od omissione) dell’agente ma completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale; di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.

E’ noto l’esempio riportato nella relazione ministeriale al codice penale: l’agente ha posto in essere un antecedente dell’evento (ha ferito la persona offesa) ma la morte è stata determinata dall’incendio dell’ospedale nel quale il ferito era stato ricoverato.

Il che, appunto, non solo non costituisce il percorso causale tipico (come, per es., il decesso nel caso di gravi ferite riportate a seguito dell’aggressione) ma realizza una linea di sviluppo della condotta del tutto anomala, oggettivamente imprevedibile in astratto e imprevedibile per l’agente che non può anticipatamente rappresentarla come conseguente alla sua azione od omissione (quest’ultimo versante riguarda l’elemento soggettivo ma il problema, dal punto di vista dell’elemento oggettivo del reato, si pone in termini analoghi).

Va infine rilevato che sia l’Autore che l’ha proposta che tutti coloro che l’hanno condivisa – comprese la giurisprudenza di legittimità e quella di merito – hanno affermato che la teoria della causalità "umana" è applicabile anche ai reati omissivi impropri.

Alla luce della ricostruzione che precede la tesi della ricorrente non solo non appare condivisibile ma si evidenzia nella sua totale ed evidente infondatezza.

Non è infatti possibile qualificare come inopinata, abnorme, assolutamente imprevedibile la condotta di un soggetto, pur negligente, la cui condotta inosservante trovi la sua origine e spiegazione nella condotta di chi abbia creato colposamente le premesse su cui si innesta il suo errore o la sua condotta negligente.

Inoltre la condotta dei medici che sono subentrati alla dott. C. nella trattazione della patologia del paziente non può essere ritenuta abnorme o imprevedibile perchè non è eccezionale la condotta di un medico che affronti senza l’osservanza delle regole dell’arte medica il caso sottopostogli; tanto più se il medico tragga spunto e giustificazione della sua condotta inosservante proprio nella precedente analoga condotta di altro soggetto.

Era certamente obbligo dei medici che sono succeduti alla ricorrente di approfondire quegli aspetti che erano stati omessi dal primo medico ma eccezionale e imprevedibile non è certo la condotta di chi si adegua ad una condotta negligente da altri tenuta.

Insomma nel caso in esame non può ipotizzarsi l’ipotesi prevista dall’art. 41 c.p., comma 2 perchè la causa sopravvenuta non solo non costituisce uno sviluppo del tutto autonomo ed eccezionale della prima condotta inosservante ma rientra nell’ambito delle conseguenze prevedibili di questa condotta addebitabile alla ricorrente di cui costituisce una possibile, e quindi prevedibile, conseguenza.

Anzi la loro condotta colposa trova l’antecedente logico e causale nelle negligenze del medico che li ha preceduti.

18^) Il trattamento sanzionatorio.

Vanno infine ritenute infondate le censure, proposte dalle imputate C. e V., in merito alla determinazione della pena loro inflitta.

Va infatti rilevato che la Corte di merito ha accolto il motivo di appello sul punto riducendo sensibilmente la pena stabilità dal primo giudice e che la misura della pena inflitta nel secondo grado del giudizio è assai prossima al minimo previsto.

Quanto alla censura proposta dall’imputata V., riferita alla comparazione con le pene inflitte agli altri imputati, la doglianza non è condivisibile per la preponderanza dell’elemento soggettivo accertato nei suoi confronti.

19^) Va infine verificato se il reato ascritto agli imputati possa ritenersi prescritto.

Il decesso è avvenuto il (OMISSIS) e quindi l’ordinario termine di prescrizione, essendo state concesse agli imputati le attenuanti generiche, era pari ad anni sette e mesi sei; la sentenza di primo grado è stata pronunziata prima dell’entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251 e dunque si applica – per l’art. 10 della medesima legge – la disciplina previgente che, peraltro, per l’omicidio colposo non aggravato ai sensi dell’art. 589, comma 2 è uguale a quella oggi in vigore quanto al termine massimo di prescrizione.

Dall’esame degli atti risultano peraltro i seguenti periodi di sospensione del corso della prescrizione:

rinvio del dibattimento di primo grado dal 9 dicembre 2004 al 24 gennaio 2005 per impedimento dell’imputata V.;

rinvio dal 1^ aprile al 27 maggio 2004 per adesione dei difensori all’astensione dalle udienze proclamata dall’associazione di categoria;

rinvio dal 25 novembre al 9 dicembre 2004 per analoga causa;

rinvio dal 29 marzo al 28 giugno 2007 del dibattimento d’appello su concorde richiesta delle parti per raggiungere un accordo con le parti civili.

Al termine di prescrizione – che scadrebbe ordinariamente il 31 luglio 2009 – vanno dunque aggiunti altri 191 giorni che fanno giungere all’11 febbraio 2010 il termine massimo di estinzione del reato.

20^) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto dei ricorsi con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione penale 8286/2010 Violenza sessuale e prostituta non pagata.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Genova, con sentenza del 12/1/05, dichiarava S.D. colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p., nonchè di cui agli artt. 81 cpv. e 610 c.p., commessi in danno di Sp.La., e lo condannava alla pena di anni 4 di reclusione, con interdizione perpetua dagli uffici attinenti la tutela e la curatela, nonchè per la durata di anni 5 dai pubblici uffici. Condannava l’imputato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, con assegnazione alla parte civile di una provvisionale di Euro 2.000,00 e rifusione in favore della stessa delle spese processuali.

La Corte di Appello di Genova chiamata a pronunciarsi sull’appello proposto dalla difesa del pervenuto, con sentenza del 15/1/09, ha confermato il decisum di prime cure.

Propone ricorso per cassazione la difesa del S., con i seguenti motivi:

– nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione dell’art. 609 bis c.p., sotto il duplice profilo della necessità di manifestazione di dissenso e dalla percepibilità di tale dissenso in capo all’agente.

In sostanza la decisione impugnata, dopo avere permesso che il tema del processo era la verifica, oltre ogni ragionevole dubbio, di una manifestazione di dissenso (o di revoca di assenso) al compimento degli atti sessuali e la verifica della percepibilità di tale dissenso da parte del S., perde di vista tale obiettivo, riconducendo tutto al giudizio di assoluta attendibilità della teste, parte offesa e di credibilità di quanto da essa dichiarato in merito allo stato di soggezione che avrebbe causato nella donna una supina accettazione delle iniziative sessuali del prevenuto.

– Il giudice di merito ha travisato le argomentazioni difensive, non rilevando che le stesse tendevano ad evidenziare, con attento richiamo alle emergenze istruttorie, come si fossero realmente verificati i fatti, nonchè la impossibilità di ritenere la condotta del S. inquadrabile nelle fattispecie delittuose contestategli.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La sentenza assoggettata ad impugnazione si palesa sorretta da un discorso giustificativo logico corretto.

In via preliminare si osserva che dal vaglio a cui è stata sottoposta la pronuncia de qua risulta, in maniera inequivooa, la valutata attendibilità della p.o. da parte del giudice di merito, nonchè la credibilità di quanto da essa dichiarato.

Sul punto il decidente evidenzia che i fatti sono narrati in modo lineare e pienamente rispondente logica, apprezzandosi la genuinità del racconto della Sp., la quale non mostra assolutamente di volere infierire nei confronti del S.. Ella circoscrive gli eventi, ben, distinguendo i propri sia psicologici nei confronti del prevenuto, con particolare riferimento alle ammissioni di consenso tutte le volte che, comunque ed indipendentemente da paure e titubanze, vi sono state.

Sul primo motivo di ricorso si osserva che la vicenda non può inquadrarsi in quella fattispecie particolare nella quale la donna risulta consenziente all’inizio del rapporto sessuale, per poi manifestare il proprio dissenso a continuarlo, visto che nel caso oggetto di giudizio la Sp. aveva già manifestato al S. di essere solo in attesa del pagamento del dovuto, per l’attività dalla stessa prestata, come ab origine concordato tra le parti.

La Corte territoriale, a giusta ragione, rileva che non sussiste dubbio in ordine alla piena coscienza consapevolezza del S. del sopruso che stava consumando in danno della donna:

comportamento di costui ne costituisce prova, in occasione della richiesta al portiere dell’albergo a distruggere le schede di permanenza, nell’hotel, evidenziante il desiderio dell’imputato di non lasciare traccia della permanenza, circostanza spiegabile solo con lo scopo di precostituirsi la possibilità di una futura negazione, che non avrebbe avuto senso se colà si fossero consumati rapporti consensuali e non imposti.

Ulteriore fatto, ritenuto dal giudice di merito validante la tesi accusatoria, riguarda la sceneggiata, posta in essere dal prevenuto presso gli uffici della Polfer, di cui gli stessi operanti di p.g. hanno dettagliatamente riferito, in particolare delle intemperanze e delle millanterie del S., che persino, pretendeva di dare loro ordini.

In sostanza con i motivi di ricorso si tende ad una rilettura delle emergenze istruttorie, inibita in sede di legittimità.

Devesi, infatti, ribadire che questa Corte è giudice della motivazione, del discorso argomentativo svolto dal giudice di merito a sostegno del decisum, e non giudice della prova.

Nel momento del controllo di legittimità sulla motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di appaiamento (Cass. 1/10/02. Carta).

Di conseguenza il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se detto decidente abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, se abbia fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre, elementi questi tutti rinvenibili nella sentenza impugnata.

Si evidenzia, inoltre, che il giudice, nella specie, ha applicato, nella valutazione della prova un metodo corretto, dando contezza di avere preso in considerazione ogni singolo fette ed il loro insieme, non in modo parcellizzato ed avulso dal generale contesto probatorio, ed ha verificato se essi ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, potessero essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, tale da consentirgli di attingere la verità, processuale, pervenendo, così, nella convinzione della colpevolezza dell’imputato.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile SS.UU. 4063/2010 Danni non patrimoniali nel settore lavorativo: ampio spazio alle presunzioni!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

…omissis…

Motivi della decisione

1. In via preliminare, i due ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2. Il ricorso principale si articola in quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, 156 e 437 c.p.c., si deduce la nullità della sentenza impugnata per insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo; si rileva, in particolare, che il dispositivo, riferendosi a titoli e importi del tutto estranei all’oggetto della controversia, contiene statuizioni inconferenti rispetto alla motivazione.

2.2. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 47, comma 17, e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, nonchè vizio di motivazione, si deduce la erroneità della declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario per le differenze retributive relative allo svolgimento di mansioni superiori nel periodo anteriore al (OMISSIS). Si sostiene che l’assegnazione a tali mansioni costituiva una situazione di fatto permanente, sicchè ai fini della individuazione del giudice doveva farsi riferimento all’epoca di cessazione di tale situazione, che si era protratta oltre la predetta data.

2.3. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, e degli artt. 2087, 1218, 1223, 1225, 1228 e 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, il ricorrente deduce la erronea determinazione dei criteri di liquidazione del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale conseguenti al demansionamento. In particolare, lamenta che la sentenza impugnata abbia giustificato la notevole riduzione degli importi riconosciuti dal Tribunale per danno alla professionalità e per danno esistenziale in base alle oggettive difficoltà di collocamento del dipendente a seguito della sua assegnazione alla sede provinciale, non considerando che la permanenza nei ruoli ministeriali non poteva comunque comprimere il suo diritto a svolgere mansioni compatibili con il livello di inquadramento e con la pregressa esperienza professionale e che, d’altra parte, un adeguato ricollocamento – dopo una prima fase di difficoltà – era stato attuato, come accertato dalla stessa sentenza, per altri dipendenti precedentemente addetti alle attività trasferite agli enti locali; inoltre, la "vissuta e credibile mortificazione", accertata dalla stessa sentenza, avrebbe dovuto comportare la configurazione di un danno da mobbing, anche a prescindere dal demansionamento e dalla sussistenza di uno specifico intento persecutorio da parte dell’amministrazione; infine, rileva come l’esclusione del danno biologico sia del tutto immotivata, alla stregua delle precise risultanze documentali e testimoniali già puntualmente considerate dal giudice di primo grado.

2.4. Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., e vizio di motivazione, il ricorrente si duole della parziale compensazione delle spese di lite, a suo dire non giustificata alla stregua dell’esito del giudizio.

3. Con il ricorso incidentale il Ministero deduce, a sua volta, quattro motivi di impugnazione.

3.1. Con il primo motivo, denunciandosi, in relazione all’accoglimento della pretesa risarcitoria, violazione e falsa applicazione degli art. 112, 414 e 420 c.p.c., si lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto ammissibile la domanda di accertamento della responsabilità contrattuale del Ministero, ex art. 2087 c.c., non proposta con l’atto introduttivo e formulata solo con le note conclusionali.

3.2. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli art. 1226, 2103 e 2087 c.c., e degli art. 115, 116, 414 e 420 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, si rileva la inadeguatezza e la contraddittorietà delle valutazioni operate nella sentenza impugnata quanto alla affermazione del demansionamento e si deduce che il riconoscimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale non sia supportato, in realtà, da un’idonea dimostrazione attorea circa la effettiva sussistenza di pregiudizi professionali ed esistenziali.

3.3. Con il terzo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., e del D.M. Lavoro 20 gennaio 1998, si sostiene che l’assegnazione delle superiori mansioni era conseguita all’attribuzione della reggenza dell’ufficio circoscrizionale, consentita dal predetto decreto sine die, e, pertanto, non poteva dare luogo ad alcun adeguamento retributivo.

3.4. Con il quarto motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15, si deduce che, in ogni caso, il diritto alle differenze retributive non poteva essere riconosciuto per il periodo anteriore all’entrata in vigore del predetto decreto, che ha introdotto, con disposizione innovativa, la regola della retribuibilità dell’esercizio di mansioni superiori.

4. Il primo motivo del ricorso principale non è fondato. Nel rito del lavoro, la difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello trascritto in calce alla motivazione della sentenza non è causa di nullità di quest’ultima, giacchè, nel contrasto tra i due dispositivi, prevale quello portato a conoscenza delle parti mediante lettura in udienza, potendosi ravvisare nullità solo nel caso di insanabile contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza, là dove, qualora la motivazione sia coerente con il dispositivo letto in udienza, quello difforme trascritto in calce alla sentenza è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali (cfr. Cass. n. 11688 del 2008; n. 1369 del 2004). La nullità non ricorre, perciò, nel caso di specie, poichè il dispositivo letto in udienza – come risulta dal relativo verbale, il cui esame è consentito in questa sede in ragione del vizio denunciato – corrisponde, nelle sue statuizioni, alle ragioni della decisione.

5. Anche il secondo motivo dello stesso ricorso è infondato. In tema di lavoro pubblico cosiddetto privatizzato, ai sensi della norma transitoria contenuta nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, nel caso in cui il lavoratore – attore, sul presupposto dell’avverarsi di determinati fatti, riferisca le proprie pretese retributive, in ragione dello svolgimento di mansioni corrispondenti ad una superiore qualifica, ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al (OMISSIS), la competenza giurisdizionale non può che essere distribuita tra giudice amministrativo e giudice ordinario, in relazione ai due periodi in cui sono distintamente maturati i diritti retributivi del dipendente, mentre la regola del frazionamento trova temperamento nella diversa ipotesi di domanda fondata sulla deduzione di un illecito permanente del datore di lavoro (ad esempio, dequalificazione, comportamenti denunciati come mobbing), nella quale si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza (cfr. Cass., sez. un., n. 7768 del 2009; n. 24625 del 2007, ord.; n. 13537 del 2006, ord.).

6. Prima del terzo motivo del ricorso principale, relativo alla determinazione dei danni da demansionamento, occorre esaminare i primi due motivi del ricorso incidentale del Ministero, riguardanti, rispettivamente, l’ammissibilità della relativa domanda ex art. 2087 c.c., e la sussistenza del demansionaraento, nonchè la prova dei danni. 6.1. Entrambi tali motivi sono infondati.

6.1.2. Come queste Sezioni unite hanno più volte precisato, ove il pubblico dipendente proponga, nei confronti dell’amministrazione datrice di lavoro, domanda di risarcimento danni per lesione dell’integrità psico – fisica, non rileva, ai fini dell’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità proposta, la qualificazione formale data dal danneggiato in termini di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, ovvero mediante il richiamo di norme di legge (art. 2043 c.c. e ss., art. 2087 c.c.), indizi di per sè non decisivi, essendo necessario considerare i tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito posto a base della pretesa risarcitoria, onde stabilire se sia stata denunciata una condotta dell’amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi, indifferentemente, nei confronti della generalità dei cittadini e nei confronti dei propri dipendenti, costituendo, in tal caso, il rapporto di lavoro mera occasione dell’evento dannoso; oppure se la condotta lesiva dell’amministrazione presenti caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto d’impiego e le sia imputata la violazione di specifici obblighi di protezione dei lavoratori (art. 2087 c.c.), nel qual caso la responsabilità ha natura contrattuale conseguendo l’ingiustizia del danno alle violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto di lavoro si articola e sostanziandosi la condotta lesiva nelle specifiche modalità di gestione del rapporto di lavoro (cfr., ex pluribus, Cass., sez. un., n. 18623 del 2008). Nella specie, dunque, è irrilevante che la responsabilità ex contractu non sia stata esplicitata nell’atto introduttivo del giudizio, spettando comunque al giudice la qualificazione della domanda.

6.1.3. L’esistenza del demansionamento è stata accertata dai giudici di merito in base ad una ricostruzione puntuale dei compiti affidati ai dipendente dopo la sua assegnazione alla sede della direzione provinciale sino alla cessazione del rapporto per pensionamento, con la descrizione dettagliata delle mansioni svolte nei diversi periodi e di quelle corrispondenti alla sua qualifica; alla stregua di tale accertamento, la complessiva valutazione di "sostanziale privazione di mansioni" non è per niente incoerente con il riconoscimento che per un limitato periodo – da ottobre (OMISSIS) – l’ A. abbia svolto "un’attività consona alla (sua) professionalità", riguardante la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, poichè – come la stessa sentenza ha precisato – si trattò di un’attività "di natura temporanea" e "anche limitata quantitativamente" in quanto svolta "per circa due ore al giorno per due volti alla settimana", mentre per i successivi due anni "è rimasto sostanzialmente privo di specifiche mansioni da svolgere" e, infine, dal (OMISSIS) è stato addetto alle informazioni al pubblico e alla protocollazione della corrispondenza, "attività del tutto marginale ed assolutamente non riconducibile al suo livello di inquadramento". 6.1.4. Una volta accertato il demansionamento professionale del lavoratore, il giudice del merito ha correttamente desunto l’esistenza del relativo danno in base ad una valutazione presuntiva, riferendosi alle circostanze concrete della operata de qualificazione; e ciò è conforme al principio enunciato da questa Corte secondo cui il danno conseguente al demansionamento va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, frustrazione professionale) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (cfr. Cass., sez. un. n. 6572 del 2006; Cass. n. 29832 del 2008; n, 28274 del 2008).

6.1.5. Con riguardo, in particolare, al danno non patrimoniale, esso è stato coerentemente individuato dai giudici di merito, occorrendo rilevare che nella disciplina del rapporto di lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, il danno non patrimoniale è configurabile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, tali diritti: questi, non essendo regolati ex ante da norme di legge, per essere suscettibili di tutela risarcitoria dovranno essere individuati, caso per caso, dal giudice del merito, il quale, senza duplicare il risarcimento (con l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici), dovrà discriminare i meri pregiudizi – concretizzatisi in disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili – dai danni che vanno risarciti (cfr. Cass. n. 10864 del 2009). Nella specie, il danno risarcibile è esattamente identificato negli "aspetti di vissuta e credibile mortificazione derivanti all’ A. dalla situazione lavorativa in cui si trovò ad operare", secondo una valutazione che si fonda sull’accertamento del nesso causale tra la condotta illecita datoriale e lo stato di mortificazione del lavoratore e che si sottrae, perciò, alle censure sollevate dal Ministero.

7. Le censure contenute nel terzo motivo del ricorso principale, relative alla liquidazione del danno, si rivelano fondate nei limiti delle seguenti considerazioni.

7.1. L’esclusione del danno biologico si fonda, per la sentenza qui impugnata, sulla "mancanza di elementi processuali significativi, che giustifichino un approfondimento medico – legale del caso, come ritenuto – in maniera condivisibile – dal primo giudice". Ma l’affermazione è palesemente incoerente con quanto riferito nella parte narrativa, secondo cui il Tribunale "ha enucleato un profilo…di danno biologico – sostanziatosi nelle documentate manifestazioni psicosomatiche e nella sindrome ansiosa correlate alla vicenda lavorativa del ricorrente"; e tale incoerenza si risolve, altresì, in una carenza del giudizio di fatto, poichè la erronea presupposizione (di un accertamento negativo nel precedente grado di giudizio) ha determinato l’omesso esame delle decisive risultanze, puntualmente riportate dal ricorrente in questa sede, su cui, invece, si era fondato il riconoscimento operato dal primo giudice.

7.2. La riduzione del danno professionale alla misura "poco più che simbolica" di Euro 1.000,00, e di quello esistenziale alla misura di Euro 3.000 si fonda su valutazioni inadeguate, riferite essenzialmente alla peculiarità della situazione lavorativa dell’ A. a seguito della sua scelta di non transitare nei ruoli degli enti locali. Invero, le rilevate difficoltà organizzative e di collocamento del dipendente sono state definite, nella stessa sentenza, come circostanze limitate temporalmente, in quanto riguardanti una prima fase di transizione, e comunque inidonee a giustificare il demansionamento, tenuto conto che l’ A. "è stato per circa due anni l’unico dipendente della Direzione prov.le del Lavoro di (OMISSIS) che…è rimasto sostanzialmente privo di specifiche mansioni da svolgere (per gli altri colleghi, nel contesto delle vicende riorganizzative dell’ufficio, i disagi conseguenti alla necessità di una ricollocazione lavorativa si sono limitati ad un periodo iniziale)". D’altra parte, la condotta datoriale non poteva che essere valutata nel suo complesso, considerando, in particolare, la persistenza del comportamento lesivo (sia pure in mancanza di intenti di discriminazione o di persecuzione idonei a qualificarlo come mobbing), la lunga durata di reiterate situazioni di disagio professionale e personale, consistite, fra l’altro, nel dover operare "in un locale piccolo e fatiscente, privo di computer", l’inerzia dell’amministrazione rispetto alle accertate richieste del dipendente ("di essere utilizzato nell’Area provvedimenti o nell’Area extracomunitari" al fine di poter lavorare in un settore operativo-amministrativo") intese a non compromettere il patrimonio di esperienza e qualificazione professionale, che costituiva un suo primario diritto a prescindere dalla esistenza di specifiche aspettative di progressione di carriera.

7.3. Nei limiti indicati, pertanto, le censure del ricorrente principale meritano accoglimento.

8. Devono infine esaminarsi il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale, riguardanti le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori.

8.1. Il terzo motivo non è fondato.

Come questa Corte ha più volte precisato, le disposizioni relative al comparto Ministeri che consentono la reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare devono essere interpretate, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 c.c., e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), nel senso che l’ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicchè, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell’ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori, come correttamente ritenuto nella sentenza qui impugnata essendosi accertata l’insussistenza delle predette condizioni di temporaneità (cfr. Cass. n. 2534 del 2009; n. 22932 del 2008; n. 9130 del 2007).

8.2. Infondato è anche il quarto motivo.

Nel pubblico impiego "privatizzato" il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25, è stato soppresso dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15, con efficacia retroattiva, atteso che la modifica del comma 6, ultimo periodo, del predetto articolo, disposta dalla nuova norma, è una disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporali, come avviene per le norme ordinarie, ma con riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa e, quindi, in modo idoneo ad incidere sulla regolamentazione applicabile all’intero periodo transitorio. La portata retroattiva di detta disposizione risulta, peraltro, conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha ritenuto l’applicabilità anche nel pubblico impiego dell’art. 36 Cost., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonchè alla conseguente intenzione del legislatore di rimuovere con la disposizione correttiva una norma in contrasto con i principi costituzionali (cfr. Corte cost. n. 236 del 1992; n. 296 del 1990; Cass., sez. un., n. 25837 del 2007; Cass. n. 9130 del 2007).

9. In conclusione, va accolto il terzo motivo del ricorso principale, nei termini sopra precisati, con assorbimento del quarto motivo riguardante la compensazione parziale delle spese dei giudizi di merito, mentre vanno respinti i restanti motivi del medesimo ricorso nonchè il ricorso incidentale.

10. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna, cui è rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, riuniti i ricorsi, accoglie il terzo motivo del ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbito il quarto motivo del medesimo ricorso e rigetta i restanti motivi, nonchè il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Bologna anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.