ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2010 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di pericolo in atto nell’area archeologica di Pompei.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 50 del 2-3-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI VISTO l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; VISTO l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2008, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 30 giugno 2009, in relazione alla situazione di grave pericolo in atto nell’area archeologica di Pompei; VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2008, n. 3692, come modificata dall’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2008, n. 3696 e dall’articolo 18 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 ottobre 2008, n. 3707; VISTO l’articolo 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2009, n. 3742; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 con il quale e’ dichiarato fino al 30 giugno 2010, lo stato di emergenza in relazione al permanere della situazione di grave pericolo in atto nell’area archeologica di Pompei; VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3795, come modificata dall’articolo 6 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3807 del 15 settembre 2009; TENUTO CONTO che in data 13 novembre 2009 la Commissione generale di indirizzo e coordinamento istituita con decreto del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2008, n. 3692 e successive modificazioni ed integrazioni ha approvato il Piano degli Interventi di cui all’articolo 1, comma 4, della citata ordinanza n. 3692/2008; RAVVISATA la necessita’ di garantire continuita’ alle attivita’ per il superamento della grave situazione di criticita’ che interessa l’area archeologica di Pompei, per la salvaguardia della collettivita’, per la tutela della salute pubblica, per garantire il patrimonio archeologico e storico-artistico dell’area in rassegna e per assicurarne la migliore fruibilita’, nonche’ per rilanciare l’immagine del sito archeologico nel contesto nazionale ed internazionale attraverso mirati interventi di facilitazione per l’accesso ai luoghi e di campagne di comunicazione ed informazione; VISTA la nota del 29 gennaio 2010 del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico; VISTA la nota del 16 febbraio 2010 dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita’ culturali; ACQUISITA l’intesa della regione Campania con nota del 12 febbraio 2010; SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; DISPONE Art. 1 1. Al fine di garantire continuita’ all’attivita’ volta al superamento del contesto emergenziale in atto nell’area archeologica di Pompei ed in particolare per provvedere all’adozione di misure urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-artistico dell’area in rassegna, nonche’ per assicurare la tutela della collettivita’ e della salute pubblica, e’ trasferita sulla contabilita’ speciale n. 5197, intestata al Commissario delegato, la somma di euro 21.000.000,00 a valere sulle risorse FAS – Fondo per le aree sottoutilizzate – 2007/2013 assegnate alla Regione Campania, nonche’ la somma di 18.000.000,00 euro a carico della contabilita’ della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei.

Art. 2 1. All’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3795, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti commi: "8-bis. Nell’ambito delle iniziative connesse all’adozione del Piano del Commercio di cui al comma 8 ed allo scopo di garantire l’ordinato svolgimento delle attivita’ commerciali e dei servizi, anche all’interno dei siti archeologici di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e’ autorizzato a riprogrammare e rifunzionalizzare le attivita’ commerciali, anche prevedendo la cessazione di efficacia degli atti convenzionali e delle obbligazioni assunti dalla precedente gestione commissariale ovvero dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei. Il Commissario delegato e’ altresi’ autorizzato all’eventuale riallocazione delle attivita’ commerciali e funzionalizzazione degli spazi da destinarsi all’erogazione dei servizi in aree di sedime ed in strutture maggiormente idonee alle finalita’ di cui al presente comma, nonche’ la rinegoziazione dei rapporti negoziali precedentemente stabiliti, fatto salvo il diritto di recesso dell’altro contraente." "8-ter. Il Commissario delegato, al fine di assicurare la piena corrispondenza delle iniziative connesse allo stato emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2009 rispetto alle finalita’ di cui alla presente ordinanza, e’ autorizzato ad operare ai sensi dell’articolo 9, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629/2007."

Art. 3

1. All’articolo 5, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3795, le parole "fino
al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per l’intera
durata dello stato di emergenza".
2. All’articolo 4, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, n. 3692, le parole "2%" sono
sostituite dalle seguenti "2% per ogni anno".
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2008, n. 3692 e’ aggiunto
il seguente comma: "6. Il Commissario delegato e’ autorizzato, per
gli acquisti di beni e servizi, anche relativi alla progettazione,
allo sviluppo e alla gestione dei sistemi informativi automatizzati
nell’ambito del sistema pubblico di connettivita’, a stipulare
contratti con gli stessi soggetti aggiudicatari di gare nell’ambito
delle convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge n. 488/99
e dei contratti quadro di cui all’articolo 12, comma 2-bis, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ai prezzi ed alle
condizioni previste dai medesimi contratti e convenzioni."
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-02&task=dettaglio&numgu=50&redaz=10A02540&tmstp=1268639285307

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2010

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche’ in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 50 del 2-3-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI VISTO l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; VISTO l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2009 con il quale e’ stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche’ in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione Regione siciliana; VISTE le precedenti ordinanze di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22 marzo 2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003 articolo 6 e 7 e l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche’ in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana; CONSIDERATO che risulta necessario, al fine di una piu’ proficua azione finalizzata al superamento del summenzionato contesto emergenziale, adeguare le previsioni contenute nelle citata ordinanza di protezione civile n. 2983/1999, e successive modifiche ed integrazioni al mutato quadro normativo nella materia ambientale determinata dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni; CONSIDERATA altresi’ la necessita’ di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle citate ordinanze di protezione civile, e cio’ al fine di favorire la rapida l’ultimazione degli interventi per il definitivo superamento della situazione di emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita; D’INTESA con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e di cui alla nota del 17 febbraio 2010; ACQUISITA l’intesa della Regione Siciliana con nota del 17 febbraio 2010; SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; DISPONE Art. 1 1. Il Presidente della Regione Siciliana e’ confermato, fino al termine dello stato d’emergenza, Commissario delegato in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche’ in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nell’intero territorio della Regione Siciliana, gia’ nominato ai sensi dell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 1. Per l’espletamento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il Prof. Ing. Dario Ticali, e’ nominato Soggetto attuatore che opera anche sulla base di specifiche indicazioni impartite dal Commissario delegato. 2. Al sopra citato Soggetto attuatore spetta un compenso in misura pari all’80% del trattamento economico dei Dirigenti di I fascia della Regione Siciliana, oltre l’eventuale trattamento di missione, nei limiti previsti per i dirigenti generali dello Stato ed in deroga alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 3 1. Il Soggetto attuatore, in caso di inerzia dei soggetti istituzionalmente preposti in materia di bonifica dei siti inquinati, anche con riferimento alle discariche autorizzate e non piu’ attive, alle aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive, nonche’ ai siti contaminati da amianto, provvede, in deroga al regime delle competenze disciplinate dall’articolo 242, 250 e 251 del decreto legislativo n.152/2006: a) a predisporre ed approvare i piani di caratterizzazione delle aree pubbliche compresi i litorali ed i sedimenti marini; b) ad approvare e realizzare gli interventi e le misure di messa in sicurezza d’emergenza, dei progetti preliminari e di quelli definitivi di bonifica e ripristino ambientale; c) ad intervenire in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai sensi dell’articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni; d) ad aggiornare il piano regionale di bonifica e ad individuare i siti prioritari, sentita l’Amministrazione regionale; e) all’intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed all’eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute. 2. Il Soggetto attuatore, per i siti inquinati di interesse nazionale, di cui all’articolo 252 del decreto legislativo n.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede ai sensi del comma 1.

Art. 4 1. Il Soggetto attuatore realizza le attivita’ di monitoraggio previste dalla vigente normativa per gli interventi di propria competenza ed individua, sull’intero territorio regionale, ogni possibilita’ di riutilizzo delle acque reflue depurate nonche’ di risorse idriche non potabili, e predispone ed attua, anche avvalendosi degli enti e soggetti, pubblici e privati, che gestiscono invasi, un programma straordinario degli interventi per la loro utilizzazione, nel rispetto delle Convenzioni e degli accordi esistenti. 2. Il Commissario delegato, ovvero il Soggetto attuatore, in caso di inerzia dei soggetti istituzionalmente preposti, individua, progetta e realizza, anche assumendo il ruolo di stazione appaltante, nell’intero territorio regionale, gli interventi di tutela della qualita’ delle acque, di risanamento ambientale ed igienico-sanitari previsti dagli articoli 100, 105 e 106 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, in forma integrata con gli interventi per il riutilizzo agricolo delle acque reflue depurate, assicurando la conformita’ dei medesimi con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 5 1. Per l’espletamento della attivita’ previste dalla presente ordinanza il Soggetto attuatore, provvede a valere sulla contabilita’ speciale istituita ai sensi dell’articolo 14, comma 1, dell’ordinanza n. 2983/1999, anche mediante la firma degli ordini di pagare e dei mandati di contabilita’ speciale. 2. Il Commissario delegato ovvero il Soggetto attuatore puo’ impegnare le spese relative all’attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate. 3. Le Amministrazioni statali e gli Enti Pubblici sono autorizzati a trasferire nella contabilita’ speciale del Commissario delegato, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.

Art. 6 1. Il Commissario delegato e il Soggetto attuatore si awalgono delle Amministrazioni periferiche dello Stato, delle Amministrazioni regionali, delle Province e dei Comuni, delle aziende municipalizzate, dei consorzi, delle universita’, delle aziende sanitarie locali, dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Istituto superiore di sanita’, dell’ISPRA, delle Societa’ specializzate nazionali e regionali a totale capitale pubblico e delle Societa’ di scopo di Societa’ a capitale pubblico. 2. Il Commissario delegato e il Soggetto attuatore si awalgono, inoltre, dei Nuclei Operativi Ecologici dell’Arma dei Carabinieri, dei Nuclei operativi di polizia ambientale delle amministrazioni comunali e provinciali della Regione Siciliana e del Corpo forestale della Regione siciliana. 3. Al comma 2 dell’articolo 10 dell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato al coordinamento della protezione civile del 31 maggio 1999 n. 2983 e successive modificazioni ed integrazioni le parole:"nonche’ di trenta unita’ presso le prefetture a disposizione dei Prefetti" sono soppresse. 4. Per l’espletamento delle attivita’ previste dalla presente ordinanza, nell’ambito delle unita’ di personale di cui all’articolo 10, comma 2, dell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato al coordinamento della protezione civile del 31 maggio 1999 n. 2983 e successive modificazioni ed integrazioni, il Commissario delegato ed il Soggetto attuatore prowedono a costituire due strutture composte, rispettivamente da venti unita’ di personale individuati tra il personale della Pubblica Amministrazione e degli Enti di cui ai commi precedenti posti anche in posizione di comando o distacco. 5. Al personale di cui al comma 4 si applicano i benefici previsti dall’articolo 10, comma 5, dell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato al coordinamento della protezione civile del 31 maggio 1999 n. 2983 e successive modificazioni ed integrazioni, a valere sulla contabilita’ speciale intestata al Commissario delegato. 6. All’entrata in vigore della presente ordinanza sono revocati tutti i distacchi ed i comandi precedentemente disposti dal Commissario delegato ai sensi dell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato al coordinamento della protezione civile del 31 maggio 1999 n. 2983 e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Al personale della struttura commissariale al quale e’ conferito l’incarico di progettista, responsabile per la sicurezza, direttore dei lavori, responsabile unico del procedimento e collaudatore delle opere e’ corrisposto, un compenso nella misura prevista dall’articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. 8. Per le missioni del personale, richieste e autorizzate dal Soggetto attuatore, e’ riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, intendendosi autorizzato anche l’uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. 9. Il Soggetto attuatore nell’espletamento degli incarichi affidati e per speciali esigenze puo’ avvalersi di tre esperti qualificati con cui attivare rapporti di consulenza professionale. Il compenso per i suddetti esperti e’ stabilito dal Soggetto Attuatore, con proprio provvedimento. 10. Per la valutazione dei progetti, nonche’ per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita’ occorrenti per il superamento dell’emergenza, il Commissario delegato ed il Soggetto attuatore si avvalgono di un Comitato tecnico-scientifico, nominato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare composto da tre esperti, di cui uno designato dal Ministro con funzioni di Presidente, uno designato dal Presidente della regione Siciliana e uno designato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri La Commissione coadiuva il Commissario delegato – Presidente della regione Siciliana e il Soggetto attuatore, nell’attuazione dei loro incombenti, su richiesta degli stessi. 11. Ai soggetti di cui al comma 10 si applica quanto disposto dal comma 3 dall’articolo 10 dell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato al coordinamento della protezione civile del 22 marzo n. 3190 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7 1. Per l’attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato ed il Soggetto attuatore e’ autorizzato, ove ritenuto necessario, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, a derogare alle sotto elencate disposizioni: – legge 20 marzo 1865, n. 2248 – allegato E, titolo VI, art. 331; – legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 7, 17, 18, 25, 31 e seguenti, 51, 64, 71; – regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 5, 6, 8, 9,10, 17, 20, 27, 28, 29, 66, 68, 69, 70 e 71; – regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, commi 1, 5 e 6, commi 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14,15,19 e 20; – regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7, 8,12, 17; – regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, titolo I, sezione II, art. 11 e titolo II – Capo I, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119 e successive modifiche ed integrazioni; – regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, articoli 20 e 21; – legge 10 giugno 1939, n. 1089, articoli 20, 54, 55, 57, 59; – legge 29 giugno 1939, n. 1497, articolo 11; – legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10,11, 12, 13, 19, 20; – legge 18 dicembre 1973, n. 836, articolo 8, comma 1, periodo II; – decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articoli 81, 82, 101; – legge 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 4; – legge 3 gennaio 1978, n. 1, articolo 3; – legge 8 agosto 1985, n. 431, articoli 1,1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, l-sexties; – decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, art. 7; – legge 9 giugno 1990, n. 142, articoli 25, 32, 35, 45 e 46, come recepiti dalla legge della regione siciliana 11 dicembre 1991, n. 48; – legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater ,16 e 17; – decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8; – decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 22 e 23; – decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 58, commi 2, 3 e 5, articolo 60; – decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 articoli 5, 6 e 7, fermo il rispetto dell’articolo 6 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999; articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla tempistica ed alle modalita’ ivi previste, art. 14, fermo il rispetto dell’articolo 10 della citata direttiva 1999/31/CE; punto 2.4.2. dell’allegato I, quarto capoverso; – decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 -bis e successive modifiche ed integrazioni; – decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3; – decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 3, 6, 7,10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 29, 32, 33, 34, 37, 40, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 115, 116,118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 142, 143, 144,146, 147, 148, titolo III, capo IV – sezioni I, Il e III 240, 241 e 243 e successive modificazioni ed integrazioni e relative disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; – articolo 17, comma 30, decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito in legge n. 102 del 2009; – articolo 7, comma 6 bis, 35, 36 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; – articolo 3, comma 54, legge 24 dicembre 2007, n. 244; – decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 61, commi 7 -bis e 9; – legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 26. – decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 41, 45, 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 208, 210, 211, 214, 216, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 e 255 comma 1 – decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, articoli 5, 7, 9 e 10; – leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire; 2. Il Soggetto attuatore puo’ predisporre lo studio di impatto ambientale dei progetti di interventi e di opere che rientrano nell’allegato II alla direttiva 85/337/CE, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE, e mette a disposizione del pubblico le relative conclusioni. Qualora dallo studio di impatto ambientale risulti che detti progetti di interventi ed opere determinano ripercussioni ambientali rilevanti in base ai criteri di cui all’allegato III della direttiva 85/337/CEE, la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale prevista dalla normativa vigente deve essere conclusa dalla competente Autorita’ entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, garantendo la partecipazione del pubblico. A tale ultimo fine le pertinenti informazioni sono rese disponibili contestualmente all’attivazione della procedura di valutazione di impatto e gli interessati possono depositare osservazioni e pareri entro i successivi venti giorni. 3. L’approvazione dei progetti da parte del Soggetto attuatore sostituisce, ad ogni effetto, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonche’ ai piani ed ai programmi di settore, e al Programma di attuazione della rete fognaria (P.A.R.F.), e costituisce vincolo per l’esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilita’, urgenza ed indifferibilita’ dei lavori, in deroga all’art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 salva l’applicazione dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell’espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della meta’. 4. Per l’adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell’emergenza, il Soggetto attuatore, e’ autorizzato ad avvalersi di Societa’ specializzate a totale capitale pubblico, stipulando apposite Convenzioni. Le predette Societa’ devono essere in possesso di specifiche ed adeguate competenze per la progettazione e per l’attivazione e gestione delle procedure per la realizzazione degli interventi emergenziali, nonche’ dotate di uno specifico know-how per coordinare e gestire progetti nel campo della bonifica delle aree inquinate. 5. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, in deroga all’art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. 6. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Soggetto Attuatore, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d’immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 8 1. Gli articoli 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, i commi 2, 3, 4, 5, dell’articolo 7 e i commi 1, 3, 3-bis, 6, 8, 9 dell’articolo 10 dell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato al coordinamento della protezione civile del 31 maggio 1999 n. 2983 e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi. 2. Le ordinanze del Ministro dell’interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3048 del 31 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni con esclusione dell’articolo 5, comma 2, n. 3072 del 21 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, n. 3136 del 25 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, n. 3190 del 22 marzo 2002 con esclusione dell’articolo 17 e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate. 3. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2004 n. 3334, l’articolo 2, commi, 1, 2, 3 e 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004 n. 3354, l’articolo 6, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 2004 n. 3361, l’articolo 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 n. 3388 e gli articoli 7 e 8 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 n. 3508, sono soppressi. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 febbraio 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-02&task=dettaglio&numgu=50&redaz=10A02539&tmstp=1268639285307

Giudice di pace di Taranto sez II del 16.11.2009 Assicurazioni, estromissione, risarcimento, termini (2010-03-02)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito http://www.gadit.it/

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO – SEZ. 2^

Il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa, iscritta al n° R.G. 10377/2008, avente ad oggetto:

Indennizzo per l’importo complessivo di € 6.520,86 promossa da:

R. CLAUDIO, nato a Taranto il … C. F. (), e residente in … (TA) alla, ed elettivamente ivi domiciliato,rappresentato e difeso dall’Avv. C. C. giusta mandato a margine dell’atto di citazione parte attrice

CONTRO

M. Ass.ni SPA ( ), corrente in Milano, in persona di un suo procuratore, elettivamente domiciliata in Taranto presso lo studio dell’Avv. M. D., dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato apposto su separato foglio parte convenuta

nonché contro M.A., residente in … , altra parte convenuta contumace Conclusioni della parte attrice: Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: “ Piaccia all’On. Giudice di Pace adìto, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, e in accoglimento delle ragioni innanzi dedotte voler così provvedere:

A) in via principale: dichiarare e ritenere il Sig. M. A. responsabile dei danni causati nell’occorso all’auto Ford Focus tg.( ) del Sig. R. Claudio;

B) conseguentemente condannare il Sig. M. A. e la Compagnia assicuratrice M. s.p.a. al pagamento in favore dell’attore a titolo di risarcimento danni della somma di € 6520,86 oltre alla svalutazione monetaria ed agli interessi

C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario e con sentenza immediatamente esecutiva come per legge.”

Conclusioni della parte convenuta: “ Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito, nel contraddittorio delle parti: 1) preliminarmente, dichiarare improcedibili le avverse domande per violazione delle modalità di denuncia dell’evento oggetto di giudizio, per i motivi espressi in narrativa;

2) nel merito, rigettare comunque le domande di parte attrice poiché integralmente infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa;

3) Condannare l’attore al pagamento delle spese di giudizio.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 30.09.2008 il sig. R. conveniva in giudizio il sig. M. A. e la M. Assicurazioni S.p.A. per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a causa e per effetto di un incidente stradale verificatosi in .. il … Deduceva l’attore che in tale data, alle ore 19,00 circa,l’auto FORD Focus tg. () di proprietà dello istante, condotta dal figlio sig. R. Gaetano, percorreva Via … in … .

Giunto all’altezza dell’… "… ", nel tratto senso unico di via … , in piena curva, sopraggiungeva in retromarcia, in sensovietato, l’auto Fiat Bravo tg.( ) di proprietà e condotta dal sig. M. Antonio, che impattava violentemente l’auto Ford Focus tg. ( ), facendola sobbalzare sul marciapiede.

A seguito dell’urto subito, l’auto FORD Focus di proprietà dell’istante riportava ingenti danni, per la cui riparazione si era resa necessaria la spesa di Euro 4250,00 di meccanica, giusta fattura n. 499/23 del 02/05/2008 emessa dall’officina Ford A. S.p.a. di … , ed Euro 1700,86 di riparazione carrozzeria, giusta fattura n. 38 del 30/05/2008 emessa dalla carrozzeria L.C. s.r.l. di … , cui andavano aggiunti Euro 250,00 per parabrezza giusta fattura n. 196/13 del 02/05/2008 emessa dall’officina F. A. S.p.a. di … , ed Euro 320,00 per n. 8 giorni di fermo tecnico. Con lettera raccomandata A.R. del 03/06/2008 veniva formalizzata la richiesta del risarcimento dei danni subiti alla Compagnia M. Assicurazioni, che assicurava per la R.C.A. l’auto Ford Focus tg. ( ), e per conoscenza alla Compagnia di assicurazioni del responsabile del sinistro, per come previsto dalla vigente normativa.

Nessun riscontro avveniva da parte della convenuta, per cui l’attrice concludeva chiedendo la declaratoria di responsabilità esclusiva a carico del conducente e la condanna della M. Assicurazioni S.p.A., quale assicuratrice del proprio veicolo, al risarcimento dei danni subiti.Il convenuto M. Antonio rimaneva contumace.

La causa era istruita con la seguente documentazione:Copia lettera racc. a.r. datata 30/0512008; copia fattura n. 499/23 del 02/05/2008 emessa dall’officina Ford A. S.p.a. di …; Copia fattura n. 38 del 30/05/2008 emessa dalla carrozzeria L. C. s.r.l. di …; Copia fattura n. l96/l3 del 02/OS/2008 emessa dall’officina F.A. S.p.a. di …; Copia modulo di denuncia a doppia dei conducenti.Venivano quindi espletati i mezzi istruttori richiesti.

Rinviata più volte la causa in pendenza di trattative bonarie di componimento, risultato fallito ogni tentativo di conciliazione, precisate le conclusioni, all’udienza del 22.10.2009, la causa erariservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell’azione.

Anzitutto, in riferimento all’eccezione sollevata dalla parte convenuta costituita che l’autovettura del danneggiato sia non di proprietà del sig. R. Claudio, ma “in noleggio a lungo termine” e della quale non abbia più il possesso, tali circostanze devono ritenersi del tutto irrilevanti per le ragioni che seguono.

A tal fine occorre premettere che la cd. legitimatio ad causam è un istituto che attiene alla verifica della regolarità del contraddittorio tra le parti, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, consistente nell’accertamento dell’astratta coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti destinatari degli effetti dell’eventuale pronuncia giudiziale (in tal senso, Sent. Cass. Civ., Sez. III,Sezione terza, 5 novembre 1997 n. 10843; Cass. Civ., Sez. III, 17 dicembre 1999 n.14232, Cass. Civ., Sez. III, 22 novembre 2000 n. 15080, ove si analizza anche la differenza tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto sostanziale dedotto, nonché Cass. Civ., Sez. III, 28 ottobre 2002 n. 15177).

Secondo i Supremi Giudici, in tema di risarcimento del danno patrimoniale da sinistro stradale, il fondamento della legitimatio ad causam, va rinvenuto non tanto nella formale intestazione del veicolo ad un determinato soggetto, quanto piuttosto nella concreta incidenza negativa che il danno abbia determinato sul patrimonio di «… chi eserciti nei confronti dell’autovettura danneggiata una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell’articolo 1140 del codice civile »(Cass.Civ., Sez. III, 23 febbraio 2006 n. 4003).

Il possesso legittimo é dimostrato da ben tre fatture emesse per la riparazione dell’autovettura ed intestate al sig. R. Claudio.

Si osserva, inoltre, che il sinistro per cui è causa si è verificato in data successiva al primo febbraio 2007, per cui è soggetto alla disciplina del risarcimento diretto. II giudizio è stato intrapreso dopo che erano decorsi sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento inviata alla M.S.p.A., assicuratrice del veicolo di proprietà del sig. R. La raccomandata è stata inviata per conoscenza alla A. G. S.p.A., assicuratrice dell’altro veicolo coinvolto, perché l’art. 5 del regolamento emanato dal Presidente della Repubblica con decreto del 18 luglio 2006 n. 254 prevede che " l’impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all’impresa dell’assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro.

Nel merito, dall’esame degli atti e dalle risultanzeistruttorie emerge per quanto necessario la fondatezza della domanda proposta dalla parte attrice.

In particolare, è sufficientemente provato che l’incidente per cui è causa ebbe a verificarsi per esclusiva colpa e responsabilità del convenuto Sig. M. A., il quale nell’effettuare con l’autovettura Fiat Bravo tg. (…) un’errata, quanto azzardata ed imprudente manovra di retromarcia, in tratto a senso unico, ed in piena curva, è entrato in collisione con l’autovettura Ford Focus tg. (…) di proprietà dello istante e condotta dal Sig. R. Gaetano, il quale percorreva nel senso di marcia consentito Via …in ….Circostanze di fatto queste che risultano altresì provate dal modulo di denuncia sinistro CAI firmato congiuntamente dai due conducenti.

In presenza della sottoscrizione del modulo CAI per come avvenuto, diventa onere della compagnia assicuratrice dimostrare il contrario di quanto dichiarato che non può essere desunto dalla ricostruzione fatta da un perito di parte, di cui si è chiesta l’audizione, ma è necessaria l’opera di un CTU, per la cui nomina la parte convenuta si è opposta. Anche il comportamento processuale delle parti, e l’interrogatorio formale deferito al convenuto M. Antonio (il quale sebbene ritualmente citato, non ha mai contestato la domanda attrice e non si è presentato a rendere l’interrogatorio formale allo stesso deferito, confermando così i capitoli di prova, ai sensi dell’art. 232 c.p.c) costituiscono ulteriori elementi probatori. A fronte di questi fatti, nel corso del presente giudizio, la convenuta M. Ass.ni s.p.a. non ha provato il suo assunto sull’avvenuta diversa dinamica del sinistro così come rappresentata dalla parte attrice, anzi all’udienza del 22.10.2009, a fronte della richiesta esplicita di questo GDP di espletare gli ulteriori mezziistruttori già richiesti, i procuratori delle parti hanno concordemente rinunciato anche alle prove testimoniali, insistendo per la immediata decisione..

La contumacia del convenuto M.Antonio, comporta, inoltre, la formazione di ulteriori elementi di valutazione ex art. 116 del c.p.c..

Nessun dubbio, quindi, in ordine alla responsabilità di quest’ultimo conducente, per cui risulta superata la presunzione di colpa di entrambi i conducenti, prevista dall’art. 2054 c.c.

A tal riguardo la Suprema Corte nella sentenza, 4 aprile 1996, n. 3131 (conforme Cassazione civile, sez. III, 16 settembre 1996, n. 8287), ha affermato che: “ Il principio della presunzione ex art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario ed opera solo nel caso in cui non risulti possibile accertare in concreto le cause dell’evento dannoso”, avendosi come corollario il superamento della presunzione ex art. 2054 c.c., attesa la sua specifica funzione sussidiaria, per cui viene riconosciuta la responsabilità esclusiva del conducente M. A. nella produzione del sinistro..

Pertanto, ai sensi del D.LGS 209/2005, la convenuta M.A. S.p.A., quale assicuratrice dell’autovettura di proprietà del sig. R. Claudio, dev’essere condannata in solido al sig. M. a risarcire i danni prodotti.

In ordine al "quantum debeatur", le fatture depositate, quali: fattura n. 38 del 30/05/2008 emessa dalla carrozzeria L. C. s.r.l. di …; fattura n. l96/l3 del 02/05/2008 emessa dall’officina F. A. S.p.a. di …, fattura n. 499 del 02.05.2008, per una somma complessiva di € 6.200,96, comprensiva di IVA, determinano il costo delle sostituzioni e dei lavori di riparazione necessari per il ripristino dell’autovettura di proprietà dell’attore.

Non si può riconoscere il c.d. danno da fermo tecnico, poiché mancano idonee prove al riguardo, mentre dovuto é l’importo relativo all’IVA, in presenza di fatture, atteso che si tratta di un obbligo fiscale. Infatti, la S.C. (Cass.Civ., Sez.III, 14.1097, n.10023) ha ritenuto che "poichè il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l’IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta – e a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata – perché l’autoriparatore, per legqe ( DPR. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente.

In ogni caso, in presenza di dette fatture, la somma spettante al sig. R. dovrà essere rivalutata con gli indici ISTAT dalla data delle fatture a quella della sentenza e da questa fino al soddisfo deve essere maggiorata degli interessi.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi dell’art. 91 c.p.c. per come modificato dal comma 17 dell’art. 45 della legge 18.06.2009 nr. 69 entrato in vigore a partire dal 04.07.2009.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Taranto, dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da R. Claudio contro la soc. M.Ass.ni, ogni altra istanza e deduzione, eccezione respinta, o ritenuta assorbita, così DECIDE

1) dichiara la responsabilità esclusiva di M. Antonio per laproduzione dei danni da circolazione stradale; 2) condanna la compagnia assicuratrice per la RCA, M.Ass.ni in persona del suo legale rappr. pro-tempore in solido a M. Antonio al pagamento in favore della parte attrice della somma di Euro 6.200,96 a titolo del risarcimento dei danni materiali, oltre l’adeguamento ISTAT dalla data delle fatture alla data della sentenza, nonché agli interessi legali dalla data della sentenza sino a soddisfo;

3) condanna la stessa convenuta al pagamento delle spese ecompetenze della presente procedura e che si liquidano in Euro 3.306,10, di cui € 1.142,00 per diritti, € 191,60 per spese ed € 1.972,50 per onorario, a parte il rimborso forfetario, IVA e CPA, come per legge, oltre gli interessi legali dalla data della sentenza sino a soddisfo in favore dell’avvocato difensore distrattario.

4) sentenza esecutiva, come per legge.

Così deciso a Taranto il 16.11.2009

Il Giudice di Pace

( Dr. Martino Giacovelli)

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Giudice di Pace di Gaeta, sentenza n.4088 del 28.10.2009 dep 11/01/2010 Contravvenzioni, sosta, strisce blu, mancato pagamento, aree libere (2010-03-02)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Sentenza n. 4088

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Gaeta, nella persona dell’Avv. XXXXX, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 928/C/07 R.G.A.C. promossa da

…, nato a XXXXX il XXXXX, residente in XXXXX, Via XXXXXX n. XXXXX, rappresentato e difeso dall’ Avv. Francesco Blasotti e presso il suo studio elettivamente domiciliato, in Casoria, Viale Olimpico n. 32, come da delega a margine del ricorso.

– ricorrente –

CONTRO

COMUNE DI XXXXX, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal Dott. XXXXX, come da deliberazione di Giunta emessa nel mese di XXXXX

– resistente –

OGGETTO Opposizione avverso verbale di accertamento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 25/01/2007 … proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. XXXXX elevato dalla Polizia Municipale di XXXXX in data 29/07/2006 per violazione dell’art. 157 co. 6 e 8 C.d.S. Detta infrazione era stata accertata in data 29/07/2006, in XXXXX, Via XXXXXX, in quanto la vettura Skoda Fabia targata XXXXX, di proprietà del ricorrente, si trovava "in sosta in luogo consentito ma senza porre in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, non esponendo nulla".

Deduceva l’opponente la nullità ed illegittimità del provvedimento impugnato, tra l’altro, sul rilievo che il Comune di XXXXX, in prossimità dell’ area in cui era stata accertata la violazione, non aveva riservato una zona destinata a parcheggio libero.

Ritualmente notificato il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, il convenuto Comune si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni e , chiedendo il rigetto del ricorso sul rilievo che il verbale è atto pubblico avente efficacia probatoria privilegiata e che non sussiste il citato obbligo nell’area di cui trattasi.

Sulle richieste delle parti il ricorso veniva, quindi, deciso come da separato dispositivo, di cui si dava lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione è fondata e va accolta.

Rilevasi, invero, che il Comune ha l’obbligo di istituire zone di parcheggio libero accanto a quelle di parcheggio regolamentato, così come normativamente statuito ai sensi dell’art. 7 co. 8 C.d.S. e come ribadito dalla S.C. con sentenza n. 116 del 09/01/2007.

Nel caso di specie il resistente Comune non ha prodotto la documentazione attestante il rispetto di tale obbligo né quella eventuale attestante la mancata sussistenza dell’ obbligo medesimo nella zona di cui trattasi.

L’opposizione, pertanto, va accolta, con conseguente annullamento del verbale impugnato, rendendosi superfluo l’esame di ulteriori rilievi dedotti in ricorso.

Attesa la natura del giudizio, concorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dello stesso.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Gaeta, definendo il ricorso proposto da … nei confronti del Comune di XXXXX, in persona del Sindaco pro tempore, così provvede:

1) accoglie il ricorso;

2) annulla il provvedimento impugnato;

3) compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Gaeta il 28/10/2009

IL GIUDICE DI PACE

IL CANCELLIERE B3

Depositato in cancelleria il 11/01/2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.