REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2009, n. 193

Regolamento recante modifiche al «Regolamento di esecuzione dell’articolo 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio», emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0353/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 0180/Pres.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 9 del 27-2-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 22 luglio 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, denominata
(Normativa organica in materia di attivita’ commerciali e di
somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale
16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo») e le
successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 96, della citata legge regionale n. 29/2005, il
quale prevede finanziamenti agevolati a medio termine a favore delle
imprese commerciali, turistiche e di servizio;
Visto, in particolare, il comma 3 del menzionato art. 96 della
medesima legge regionale n. 29/2005, ai sensi del quale con apposito
regolamento regionale vengono definiti i criteri, la procedura e le
modalita’ per la concessione delle agevolazioni;
Visto il proprio decreto 15 novembre 2006, n. 0353/Pres.,
pubblicato sul supplemento ordinario n. 23 al Bollettino ufficiale
della Regione n. 48 del 29 novembre 2006, come modificato con proprio
decreto 20 giugno 2007 n. 0180/Pres., pubblicato sul supplemento
ordinario n. 26 al Bollettino ufficiale della Regione del 27 giugno
2007, con il quale e’ stato emanato il «Regolamento di esecuzione
dell’art. 96 della legge regionale n. 29/2005 in materia di
agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali,
turistiche e di servizio»;
Visto l’art. 14, comma 25, della legge regionale 4 giugno 2009,
n. 11 denominata «Misure urgenti in materia di sviluppo economico
regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie,
accelerazione di lavori pubblici» che modifica l’art. 96 della legge
regionale n. 29/2005 elevando a sette, in luogo di cinque, gli anni
di durata massima delle operazioni di finanziamento;
Ricordato che le agevolazione di cui all’art. 96 della legge
regionale n. 29/2005 sono concesse in osservanza delle condizioni
prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15
dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») pubblicato
in GUUE, serie L, n. 379, del 28 dicembre 2006;
Considerata, pertanto, la necessita’ di apportare delle modifiche
di tipo tecnico al citato proprio decreto n. 0353/2006;
Vista la deliberazione della giunta regionale 24 giugno 2009, n.
1439, con cui e’ stato approvato il «Regolamento recante modifiche al
"Regolamento di esecuzione dell’art. 96 della legge regionale n.
29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle
imprese commerciali, turistiche e di servizio"», emanato con decreto
del presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0353/Pres. e
modificato con decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007,
n. 0180/Pres.;
Vista la deliberazione della giunta regionale 3 luglio 2009, n.
1525, con la quale, alla luce della necessita’ di apportare modifiche
al testo regolamentare di cui alla summenzionata deliberazione della
giunta regionale n. 1439/2009 a seguito degli approfondimenti tecnici
svolti nell’ambito del confronto con le associazioni di categoria e
gli enti interessati, sono state approvate le modifiche all’allegato
alla predetta delibera recante «Regolamento recante modifiche al
"Regolamento di esecuzione dell’art. 96 della legge regionale n.
29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle
imprese commerciali turistiche e di servizio"», emanato con decreto
del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0353/Pres. e
modificato con decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007,
n. 0180/Pres.;
Ritenuto opportuno, per motivi di chiarezza e trasparenza,
emanare un unico testo regolamentare, procedendo all’emanazione del
regolamento concernente «Regolamento recante modifiche al
"Regolamento di esecuzione dell’art. 96 della legge regionale n.
29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle
imprese commerciali, turistiche e di servizio"», emanato con decreto
del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0353/Pres. e
modificato con decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007,
n. 0180/Pres. nel testo risultante dal coordinamento delle sopra
citate deliberazioni della giunta regionale n. 1439/2009 e n.
1525/2009;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso»;
Visto l’art. 42 dello statuto della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17,
avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della
Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai
sensi dell’art. 12 dello statuto di autonomia»;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009,
n. 1439, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 3
luglio 2009, n. 1525;

Decreta:

1. E’ emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il
«Regolamento recante modifiche al "Regolamento di esecuzione
dell’art. 96 della legge regionale n. 29/2005 in materia di
agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali,
turistiche e di servizio", emanato con decreto del Presidente della
Regione 15 novembre 2006, n. 0353/Pres. e modificato con decreto del
Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 0180/Pres.», nel testo
allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte
integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

(Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-27&task=dettaglio&numgu=9&redaz=009R0641&tmstp=1267690195456

REGIONE SICILIA LEGGE 17 marzo 2009, n. 3 Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 10 del 20 marzo 2009) L’ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge Art. 1 Disposizioni relative alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto. 1. Il procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, come introdotto dall’art. 75 della legge regionale n. 16 aprile 2003, n. 4, non si applica nel caso di istanze presentate dagli enti pubblici territoriali in relazione agli interventi finanziati nell’ambito della programmazione regionale ed alle modalita’ ivi previste di realizzazione delle opere. 2. Per le istanze degli enti di cui al comma 1 volte alla realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1997, come introdotto dall’art. 75 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente comunica l’assenso preventivo al rilascio della concessione delle aree e degli specchi acquei interessati, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza corredata da un progetto almeno preliminare redatto ai sensi dell’art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’art. 10 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Prima di procedere all’indizione della Conferenza di servizi per l’approvazione del progetto definitivo, ai sensi del successivo comma 4, il sindaco del comune interessato ne da’ avviso ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 27 dicembre 1978, n. 71. 4. Il progetto definitivo, redatto ai sensi del citato art. 16 della legge n. 109/1994, come introdotto dal-l’articolo 10 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, e’ approvato, sulla base delle osservazioni avanzate ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 71/1978, esclusivamente dalla Conferenza di servizi convocata previo avviso pubblico dal sindaco, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Alla Conferenza di servizi partecipano i soggetti indicati all’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1997, come introdotto dall’art. 75, comma 5, della legge regionale n. 4/2003. 5. Nel caso in cui gli enti di cui al comma 1 realizzino le opere attraverso le procedure di cui agli articoli 19 e 37-bis della legge n. 109/1994, come introdotti rispettivamente dagli articoli 15 e 27-bis della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente provvede alla sostituzione nel godimento della concessione in favore del soggetto indicato dallo stesso ente. La durata della concessione demaniale, rilasciata a seguito dell’approvazione del progetto definitivo, e’ uguale a quella indicata nel piano economico finanziario dell’opera pubblica. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo, 17 marzo 2009

LOMBARDO

Assessore regionale per il territorio e l’ambiente
Sorbello

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0364&tmstp=1267688938810

REGIONE SICILIA LEGGE 17 marzo 2009, n. 2 Disposizioni in favore dei titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole minori.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 10 del 6 marzo 2009) L’ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni in favore dei titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole minori. 1. L’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, per l’esercizio finanziario 2009, provvede all’erogazione dell’indennita’ in favore dei titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole minori, prevista dall’art. 27, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle modalita’ previste nello stesso articolo, quantificata complessivamente in 400 migliaia di euro, a valere sulle risorse di cui all’art. 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. 2. A valere sulle medesime risorse previste per l’esercizio finanziario 2009 l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e’ autorizzato ad erogare l’indennita’ di cui al comma 1 relativa all’anno 2008, quantificata complessivamente in 400 migliaia di euro.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana ed entrera’ in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo, 17 marzo 2009.

LOMBARDO

Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali
e le autonomie locali
Scoma

Assessore regionale per la sanita’
Russo

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0363&tmstp=1267688938810

REGIONE SICILIA REGIONE SICILIA Ricostruzione completa del testo dell’atto LEGGE 3 marzo 2009, n. 1 Modifica di norme in materia di usi civici e di cantieri di servizio.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 10 del 6 marzo 2009) L’ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Nuove norme in materia di usi civici 1. Per le terre di demanio civico, ivi incluse quelle quotizzate, che non abbiano perduto, per effetto di strumenti urbanistici o di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, la legittimazione di cui all’art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, puo’ essere concessa nei confronti degli occupatori che, da almeno dieci anni, risultino proprietari in virtu’ di atto pubblico di provenienza, anche prescindendo dal requisito di cui alla lettera a) dell’art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. 2. Nel concedere la legittimazione ai soggetti di cui al comma 1 il canone di natura enfiteutica previsto dall’art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, determinato ai sensi del comma 5 dell’art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, e’ ridotto ad un quinto. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti gia’ avviati e non ancora conclusi.

Art. 2 Trascrizione degli atti del procedimento 1. Gli atti del procedimento previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928, dall’art. 26 della legge regionale n. 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, soggetti a trascrizioni, sono trascritti a cura del comune ove ricada il terreno gravato da usi civici e volturati dal beneficiano dell’atto. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti gia’ perfezionati e non ancora trascritti.

Art. 3 Abrogazione di norme in materia di cantieri di servizio 1. I commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies dell’art. 1 della legge regionale n. 19 maggio 2005, n. 5, in-trodotti dal comma 2 dell’art. 1 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 17, sono abrogati.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana ed entrera’ in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo, 3 marzo 2009.

LOMBARDO

Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste
La Via

Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale,
la formazione professionale e l’emigrazione
Incardona

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0362&tmstp=1267688938810