DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2010 Nomina del dott. Francesco Belsito a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 45 del 24-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell’attivita’ di Governo; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, recante nomina dei Sottosegretari di Stato; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: Il dott. Francesco Belsito e’ nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto sara’ comunicato alla Corte dei conti per la registrazione. Dato a Roma, addi’ 22 febbraio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 125

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-24&task=dettaglio&numgu=45&redaz=10A02422&tmstp=1267605466012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2009, n. 215

Regolamento recante riordino dell’Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA), a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 45 del 24-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181, concernente l’erezione a ente morale dotato di personalita’ giuridica dell’Istituto nazionale «Umberto Maddalena» per i figli degli aviatori con sede in Gorizia; Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585, concernente la modifica dello statuto del citato Istituto e il cambio di denominazione dell’ente stesso in «Opera nazionale per i figli degli aviatori» (ONFA); Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente il riordino degli enti pubblici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 243, che ha dichiarato l’ente pubblico Opera nazionale per i figli degli aviatori «necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese» e lo ha inserito nella categoria II della tabella allegata alla legge n. 70 del 1975; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 agosto 1998, con il quale e’ stato approvato il vigente statuto dell’ONFA; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto l’articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l’articolo 26 dei decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione della legge 18 febbraio 1997, n. 25, sulle attribuzioni dei Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell’Amministrazione della difesa; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 16 settembre 2009; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto l’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa, per l’attuazione del programma di Governo e dell’economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Natura e finalita’ dell’ente 1. L’Opera nazionale per i figli degli aviatori, di seguito denominata: «ONFA», ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile avente lo scopo di provvedere all’assistenza degli orfani del personale militare dell’Aeronautica militare sotto la vigilanza del Ministro della difesa, e’ riordinata secondo le disposizioni del presente regolamento. 2. L’organizzazione e il funzionamento dell’ONFA sono disciplinati con lo statuto di cui all’articolo 3 deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa. 3. Ai fini di cui al comma 1, sono equiparati agli orfani degli aviatori i figli del personale militare dell’Aeronautica militare dichiarato grande invalido per causa di servizio e iscritto alla prima categoria di pensione privilegiata.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87 della Costituzione, tra l’altro, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
– Il testo dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e’ il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potesta’
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
– Il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181 (erezione a
ente morale dell’Istituto nazionale «Umberto Maddalena» per
i figli degli aviatori di Gorizia), e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1934, n. 176.
– Il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585 (modifica
dello statuto dell’Istituto nazionale «Umberto Maddalena» e
cambio di denominazione in «Opera nazionale per i figli
degli aviatori» – ONFA), e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 1937, n. 222.
– Per la legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale), si veda nelle note all’art. 3.
– La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
del personale dipendente), e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile
1978, n. 243 (Conferma, ai sensi dell’art. 3 della legge 20
marzo 1975, n. 70, dell’Opera nazionale per i figli degli
aviatori), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno
1978, n. 156.
– Il decreto 18 agosto 1998 del Ministro della difesa
(approvazione del vigente statuto dell’ONFA) e’ stato
pubblicato per notizia nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre
1998, n. 239.
– Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419
(Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre
1999, n. 268.
– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e’ pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
– Il testo dell’art. 2, commi 634 e 635 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, e’ il
seguente:
«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita’
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l’efficienza e di migliorare la qualita’ dei
servizi, con uno o piu’ regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, il Ministro per
la semplificazione normativa, il Ministro per l’attuazione
del programma di Governo e il Ministro dell’economia e
delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in
relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed
organismi pubblici statali, nonche’ strutture pubbliche
statali o partecipate dallo Stato, anche in forma
associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita’ analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici
che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita’ previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche’ dall’art. 9,
comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita’ in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita’ relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita’ dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita’ nei limiti
dell’attivo della singola liquidazione in conformita’ alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all’amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche’ il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.
635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634
sono trasmessi al Parlamento per l’acquisizione del parere
della Commissione di cui all’art. 14, comma 19, della legge
28 novembre 2005, n. 246. Il parere e’ espresso entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di
regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del
comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine,
eventualmente prorogato, il parere si intende espresso
favorevolmente.».
– Il testo dell’art. 26, commi da 1 a 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, e’ il seguente:
«Art. 26 (Taglia-enti). – 1. Gli enti pubblici non
economici con una dotazione organica inferiore alle 50
unita’, con esclusione degli ordini professionali e loro
federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non
inclusi nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del
comma 5 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e
nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle
deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio
2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30
marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo,
nonche’ delle Autorita’ portuali, degli enti parco e degli
enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con
decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione normativa, da
emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi’,
soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i
quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati
emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634
dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l’approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Nei
successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano
ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione
e per la semplificazione normativa gli enti che risultano
soppressi ai sensi del presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso
sono attribuite all’amministrazione vigilante ovvero, nel
caso di pluralita’ di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e’
oggetto. L’amministrazione cosi’ individuata succede a
titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto,
anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla
soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o
prorogati.
3. Il comma 636 dell’art. 2 e l’allegato A della legge
24 dicembre 2007, n. 244, nonche’ i commi da 580 a 585
dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
abrogati.».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente
l’amministrazione e la contabilita’ degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70) e’ pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio
2003, n. 103.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1999, n. 556 (Regolamento concernente le attribuzioni dei
vertici militari), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 2000, n. 114.
– Si riportano i commi da 19 a 24 dell’art. 14 della
legge 28 novembre 2005, n. 246, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1° dicembre 2005, n. 280, concernente
«Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005»:
«19. E’ istituita la ”Commissione parlamentare per la
semplificazione”, di seguito denominata ”Commissione”
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l’Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l’elezione dell’Ufficio di presidenza.
20. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti
legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del
procedimento per l’abrogazione generalizzata di norme di
cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere;
c) esercita i compiti di cui all’art. 5, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
22. Per l’acquisizione del parere, gli schemi dei
decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e
18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia
entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non
accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni
poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e
con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il
parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni.
Se il termine previsto per il parere della Commissione cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei
termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis,
la scadenza medesima e’ prorogata di novanta giorni.
23. La Commissione puo’ chiedere una sola volta ai
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per
l’adozione del parere, qualora cio’ si renda necessario per
la complessita’ della materia o per il numero di schemi
trasmessi nello stesso periodo all’esame della Commissione.
Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si
intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini
non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei
lavori parlamentari.
24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma
21, lettera c), a decorrere dall’inizio della legislatura
successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell’art.
5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
– L’art. 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
(Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, ha tra l’altro introdotto modifiche all’art. 26 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
all’art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
– La legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
recante provvedimenti anticrisi nonche’ proroga di termini
e della partecipazione italiana a missioni internazionali),
e’ pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179.

Art. 2 Organi 1. Sono organi dell’ONFA il consiglio di amministrazione, il presidente nazionale e il collegio dei revisori. 2. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo. E’ formato da: a) il presidente nazionale, che lo presiede; b) un generale in congedo; c) i due generali dell’Aeronautica militare che, nell’ambito dello Stato maggiore dell’Aeronautica, ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell’ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario; d) un sottufficiale dell’Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo; e) un genitore di assistito dall’ONFA. 3. Il presidente nazionale e’ scelto tra i generali dell’Aeronautica militare, appartenenti ad una delle categorie del congedo, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell’Aeronautica. Ha la rappresentanza legale dell’ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto di cui all’articolo 3. E’ coadiuvato dal consigliere avente la maggiore anzianita’ di grado fra quelli di cui al comma 2, lettere b) e c), che assume le funzioni di vicepresidente nazionale. Si avvale del segretario generale di cui all’articolo 5, comma 3. 4. Il collegio dei revisori e’ costituito da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell’economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell’organo. 5. Fermo restando quanto disposto ai commi 2 e 4, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare. 6. I componenti degli organi di cui al presente articolo sono nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati per un ulteriore triennio. Nessun compenso e’ dovuto agli stessi.

Note all’art. 2:
– Il testo dell’art. 3 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, e’ il seguente:
«Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o
aziende di competenza dell’amministrazione statale). – 1.
Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di
carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione
statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti
pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del
Presidente della Repubblica emanato su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri adottata su proposta del
ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina
in ordine all’acquisizione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari.».

Art. 3 Statuto 1. L’organizzazione e il funzionamento dell’ONFA sono disciplinati con statuto, redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in quanto applicabili, nonche’ al presente regolamento. 2. Lo statuto definisce, tra l’altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita’ e semplificazione: a) modalita’ di svolgimento delle attivita’ di istituto; b) compiti e funzionamento degli organi di cui all’articolo 2, nonche’ degli agenti e degli uffici responsabili delle attivita’ amministrativo-contabili e di gestione, in coerenza con il principio di distinzione tra attivita’ d’indirizzo e attivita’ di gestione; c) disciplina per la gestione e la conservazione del patrimonio; d) i piani di impiego previsti dall’articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dalla normativa successivamente intervenuta.

Note all’art. 3:
– Per la legge n. 70 del 1975, il decreto
legislativo n. 419 del 1999, e il decreto legislativo n.
165 del 2001, si veda nelle note alle premesse.
– Si riporta l’art. 65 della legge 30 aprile 1969, n.
153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 1969, n. 111, e’ il seguente:
«65. Gli enti pubblici e le persone giuridiche private,
comunque denominate, i quali gestiscono forme di previdenza
e di assistenza sociale sono tenuti a compilare annualmente
il piano di impiego dei fondi disponibili. Per fondi
disponibili si intendono le somme eccedenti la normale
liquidita’ di gestione.
La percentuale da destinare agli investimenti
immobiliari non puo’ superare, comunque, il 40 per cento di
tali somme e non puo’ essere inferiore al 20 per cento di
esse; le parti restanti possono essere impiegate negli
altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi
istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.
Le percentuali possono essere variate in relazione a
particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione
adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il
lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con
il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e
la programmazione economica.
I piani di impiego debbono essere presentati – entro 30
giorni dalla data d’inizio dell’esercizio cui si
riferiscono – al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
provvede all’approvazione di tali piani di concerto con il
Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e
della programmazione economica entro i sessanta giorni
successivi a quello di presentazione.
L’approvazione dei piani di impiego esonera gli enti
pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo
comma dalle procedure previste per l’autorizzazione
all’acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi
comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850,
n. 1037, e nell’art. 17 del codice civile e relativi
regolamenti di esecuzione e di attuazione.
Su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per
cento dei fondi disponibili e’ destinata, in aggiunta alle
quote percentuali di cui al secondo comma, all’acquisto e
alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare
in locazione alle amministrazioni medesime.
L’acquisto e la costruzione di immobili e strutture per
uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano
tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente
articolo. I piani relativi a tali investimenti sono
sottoposti all’approvazione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del
tesoro, con l’estensione dell’esonero di cui al sesto
comma.
E’ abrogata ogni disposizione contraria alle presenti
norme.».

Art. 4 Entrate 1. Le entrate dell’ONFA sono costituite da: a) oblazioni volontarie del personale del Ministero della difesa; b) rendite patrimoniali; c) sovvenzioni e contributi privati, lasciti e donazioni; d) sottoscrizioni collettive volontarie autorizzate ai sensi dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545.

Note all’art. 4:
– Si riporta l’art. 42 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 luglio 1986, n. 545 (Approvazione del
regolamento di disciplina militare, ai sensi dell’art. 5,
primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1986,
n. 214:
«42 (Sottoscrizioni e spese collettive). – 1. Le
sottoscrizioni di carattere collettivo devono essere
autorizzate dal Ministro della difesa.
2. In caso di manifestazioni a carattere affettivo –
rallegramenti, commiati, auguri, condoglianze, solidarieta’
sociale – e’ data facolta’ al comandante di corpo, di ente
e di distaccamento di autorizzare spese collettive, purche’
contenute in limiti modesti e ripartite, in proporzione
agli emolumenti, fra tutti i militari che aderiscono alla
manifestazione.
3. L’adesione deve essere, comunque, strettamente
volontaria e personale.».

Art. 5 Regolamento di amministrazione, bilanci di previsione e conti consuntivi, attivita’ di gestione del segretario generale 1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonche’ la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilita’ adottato, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con delibera del consiglio di amministrazione. 2. I bilanci di previsione e il conto consuntivo, approvati dal consiglio di amministrazione, sono trasmessi al Ministero della difesa e al Ministero dell’economia e delle finanze. 3. Alle attivita’ di gestione e’ preposto il segretario generale, scelto ca gli ufficiali in congedo dell’Aeronautica militare e nominato dal presidente nazionale, su proposta del consiglio di amministrazione, per la durata di tre anni rinnovabile per un ulteriore triennio. Egli dirige e coordina l’attivita’ amministrativa e finanziaria dell’ONFA e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, in qualita’ di segretario dell’organo collegiale. Nessun compenso e’ dovuto allo stesso. 4. Per le attivita’ di carattere assistenziale, amministrativo e contabile, l’ONFA si avvale, su base convenzionale e a invarianza della spesa, anche del supporto di strutture organizzative dell’Aeronautica militare.

Note all’art. 5:
– Il testo dell’art. 2, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97
(Regolamento concernente l’amministrazione e la
contabilita’ degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103, e’ il seguente:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). – 2. Gli enti
destinatari, in ragione dell’assetto dimensionale ed
organizzativo, integrano con proprio regolamento, adottato
in armonia con le disposizioni contenute nella legge 7
agosto 1990, n. 241 e nel decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, l’amministrazione
e la contabilita’ nelle materie non specificatamente
disciplinate dal presente regolamento.
3. Il regolamento di contabilita’, deliberato
dall’organo di vertice, e’ trasmesso all’amministrazione
vigilante ed al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

Art. 6 Disposizioni transitorie e finali 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e’ adottato lo statuto di cui all’articolo 3. Fino all’entrata in vigore del nuovo statuto, continua ad applicarsi quello approvato con il decreto del Ministro della difesa in data 18 agosto 1998, in quanto compatibile. 2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nelle funzioni fino al completamento della durata del mandato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 23 dicembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Russa, Ministro della difesa Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Rotondi, Ministro per l’attuazione del programma di Governo Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano

Note all’art. 6:
– Per il decreto 18 agosto 1998, si veda nelle note
alle premesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-24&task=dettaglio&numgu=45&redaz=010G0038&tmstp=1267605466012

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2010, n. 22 Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 45 del 24-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia di energia, ed in particolare l’articolo 27, comma 28; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 14; Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; Visto l’articolo 826 del codice civile; Vista la legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l’attuazione del piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395, recante approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ed in particolare all’articolo 13; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239 recante riordino del settore energetico, nonche’ delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, di attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricita’, ed in particolare gli articoli 2 e 12; Vista la segnalazione dell’Autorita’ Garante della concorrenza del mercato al Parlamento e al Governo del 10 settembre 2008; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010, relativa all’adozione della procedura in via di urgenza, a norma dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Preso atto che la seduta del 27 gennaio 2010 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al cui ordine del giorno era iscritto il presente decreto legislativo, non si e’ tenuta; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2010; Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione della legge e competenze 1. La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche effettuate nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilita’ e sottoposte a regimi abilitativi ai sensi del presente decreto. 2. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto legislativo, valgono le seguenti definizioni: a) sono risorse geotermiche ad alta entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito superiore a 150 °C; b) sono risorse geotermiche a media entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito compresa tra 90 °C e 150 °C; c) sono risorse geotermiche a bassa entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito inferiore a 90 °C. 3. Sono d’interesse nazionale le risorse geotermiche ad alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all’insieme degli impianti nell’ambito del titolo di legittimazione, tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20 MW termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine. 4. Fatto salvo quanto disposto ai commi 3 e 5 sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all’insieme degli impianti nell’ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi. 5. Sono piccole utilizzazioni locali le risorse geotermiche come definite e disciplinate dall’articolo 10. Le stesse non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e all’articolo 826 del codice civile. 6. Le risorse geotermiche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443, e dall’articolo 826 del codice civile sono risorse minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato mentre quelle di interesse locale sono patrimonio indisponibile regionale. 7. Le autorita’ competenti per le funzioni amministrative, ai fini del rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione, comprese le funzioni di vigilanza sull’applicazione delle norme di polizia mineraria, riguardanti le risorse geotermiche d’interesse nazionale e locale sono le Regioni o enti da esse delegati, nel cui territorio sono rinvenute o il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale, per l’istruttoria e per il controllo sull’esercizio delle attivita’, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi di cui all’articolo 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le parole «e le georisorse», di seguito denominato UNMIG, nel caso di risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana. 8. E’ esclusa dall’applicazione del presente provvedimento la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque termali, intendendosi come tali le acque da utilizzarsi a scopo terapeutico, ai sensi dell’articolo 2 della legge 24 ottobre 2000, n. 323. 9. Nel caso che insieme al fluido geotermico siano presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le disposizioni del presente provvedimento non si applicano qualora il valore economico dei KWH termici recuperabili da detto fluido risulti inferiore a quello delle sostanze minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e quelle relative alla legislazione regionale di settore. 10. L’iniezione di acque e la reiniezione di fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o industriale, anche in area marina, sono autorizzate dall’autorita’ competente.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operante il rinvio. Restano
inviariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell’esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo’ avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
– L’art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
«28. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno
o piu’ decreti legislativi al fine di determinare un nuovo
assetto della normativa in materia di ricerca e
coltivazione delle risorse geotermiche che garantisca, in
un contesto di sviluppo sostenibile del settore e
assicurando la protezione ambientale, un regime
concorrenziale per l’utilizzo delle risorse geotermiche ad
alta temperatura e che semplifichi i procedimenti
amministrativi per l’utilizzo delle risorse geotermiche a
bassa e media temperatura. La delega e’ esercitata, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e con le
risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) garantire, in coerenza con quanto gia’ previsto
all’art. 10, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896,
l’allineamento delle scadenze delle concessioni in essere
facendo salvi gli accordi intercorsi tra regioni ed
operatori, gli investimenti programmati e i diritti
acquisiti;
b) stabilire i requisiti organizzativi e finanziari
da prendere a riferimento per lo svolgimento, da parte
delle regioni, delle procedure concorrenziali ad evidenza
pubblica per l’assegnazione di nuovi permessi di ricerca e
per il rilascio di nuove concessioni per la coltivazione di
risorse geotermiche ad alta temperatura;
c) individuare i criteri per determinare, senza oneri
ne’ diretti ne’ indiretti per la finanza pubblica,
l’indennizzo del concessionario uscente relativamente alla
valorizzazione dei beni e degli investimenti funzionali
all’esercizio delle attivita’ oggetto di permesso o
concessione, nel caso di subentro di un nuovo soggetto
imprenditoriale;
d) definire procedure semplificate per lo
sfruttamento del gradiente geotermico o di fluidi
geotermici a bassa e media temperatura;
e) abrogare regolamenti e norme statali in materia di
ricerca e coltivazione di risorse geotermiche incompatibili
con la nuova normativa.».
Si riporta il testo dell’art. 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, (disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
«Art. 14. (Decreti legislativi). – 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l’indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e’
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita’ di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo’ esercitarla mediante piu’ atti
successivi per uno o piu’ degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e’
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e’ espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
Il regio decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1927, n. 194.
Si riporta il testo dell’art. 826 del codice civile:
«Art. 826. Patrimonio dello Stato, delle province e
dei comuni.
I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai
comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati
dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio
dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei
comuni.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le
foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il
demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e
torbiere quando la disponibilita’ ne e’ sottratta al
proprietario del fondo, le cose d’interesse storico,
archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da
chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i
beni costituenti la dotazione della presidenza della
Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili
militari e le navi da guerra.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o,
rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la
loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici
pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a
un pubblico servizio.».
La legge 9 dicembre 1986, n. 896 recante la «Disciplina
della ricerca e della coltivazione delle risorse
geotermiche», abrogata del presente decreto, e’ pubblicata
nel Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1986,
n. 298.
La legge 9 gennaio 1991, n. 9 e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
1959, n. 128, (norme di polizia delle miniere e delle cave)
e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1959, n.
87, S.O.
La legge 7 agosto 1990, n. 241, (norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi) come modificata dalla legge 8
febbraio 2005, n. 15, sono pubblicate, rispettivamente,
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192 e nella
Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2005, n. 42.
Il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio
1991, n. 395 e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, S.O.
Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1996, n.
293, S.O.
Le direttive 92/91/CEE e 92/104/CEE sono pubblicate
rispettivamente nella GU L 348 del 28 novembre 1992 e GU L
404 del 31 dicembre 1992.
Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di
attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni
alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi,
che in particolare all’art. 13 definisce norme sul
conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione
e di stoccaggio e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
dicembre 1996, n. 293, S.O.
La direttiva 94/22/CEE e’ pubblicata nella GU L 79 del
29 marzo 1996.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali e successive
modificazioni ed integrazioni» e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
La legge 20 agosto 2004, n. 239 recante «Riordino del
settore energetico, nonche’ delega al governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»
e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004,
n. 215.
Il decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81,
(attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
aprile 2008, n. 101, S.O.
Si riporta il testo degli articoli 2 e 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricita’.
«Art. 2. (Definizioni). – 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili:
le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica,
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice,
idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas). In particolare, per
biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti,
rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura
(comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla
silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche’ la parte
biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
b) impianti alimentati da fonti rinnovabili
programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla
fonte idraulica, ad esclusione, per quest’ultima fonte,
degli impianti ad acqua fluente, nonche’ gli impianti
ibridi, di cui alla lettera d);
c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non
programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di
regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti
rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla
lettera b);
d) centrali ibride: centrali che producono energia
elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti
rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione,
vale a dire gli impianti che producono energia elettrica
mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti
rinnovabili;
e) impianti di microgenerazione: impianti per la
produzione di energia elettrica con capacita’ di
generazione non superiore ad un MW elettrico, alimentate
dalle fonti di cui alla lettera a);
f) elettricita’ prodotta da fonti energetiche
rinnovabili: l’elettricita’ prodotta da impianti alimentati
esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, la
produzione imputabile di cui alla lettera g), nonche’
l’elettricita’ ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per
riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l’elettricita’
prodotta come risultato di detti sistemi;
g) produzione e producibilita’ imputabili: produzione
e producibilita’ di energia elettrica imputabili a fonti
rinnovabili nelle centrali ibride, calcolate sulla base
delle direttive di cui all’art. 11 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79;
h) consumo di elettricita’: la produzione nazionale
di elettricita’, compresa l’autoproduzione, sommate le
importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno
lordo di elettricita’);
i) gestore della rete: gestore della rete di
trasmissione nazionale di cui all’art. 3 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
l) gestore di rete: persona fisica o giuridica
responsabile, anche non avendone la proprieta’, della
gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione
di terzi, nonche’ delle attivita’ di manutenzione e di
sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete
e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79;
m) impianto di utenza per la connessione: porzione di
impianto per la connessione alla rete elettrica degli
impianti di cui alle lettere b), c) e d) la cui
realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono
di competenza del soggetto richiedente la connessione;
n) impianto di rete per la connessione: porzione di
impianto per la connessione alla rete elettrica degli
impianti di cui alle lettere b), c) e d) di competenza del
Gestore di rete sottoposto all’obbligo di connessione di
terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79;
o) certificati verdi: diritti di cui al comma 3
dell’art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
rilasciati nell’ambito dell’applicazione delle direttive di
cui al comma 5 dell’art. 11 del medesimo decreto
legislativo.».
«Art. 12. (Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative). – 1. Le opere per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonche’ le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli
stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di
pubblica utilita’ ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del
Ministero dell’interno vigenti per le attivita’ soggette ai
controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l’esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
definiti dalla normativa vigente, nonche’ le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle
province delegate dalla regione, nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di
tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico,
che costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi e’
convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento
del diritto annuale di cui all’art. 63, commi 3 e 4, del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli
impianti offshore l’autorizzazione e’ rilasciata dal
Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con le modalita’ di cui
al comma 4 e previa concessione d’uso del demanio marittimo
da parte della competente autorita’ marittima.
4. L’autorizzazione di cui al comma 3 e’ rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita’
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. Il rilascio
dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed
esercire l’impianto in conformita’ al progetto approvato e
deve contenere, l’obbligo alla rimessa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito
della dismissione dell’impianto o, per gli impianti
idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure di
reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per
la conclusione del procedimento di cui al presente comma
non puo’ comunque essere superiore a centottanta giorni.
4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a
biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la
pubblica utilita’ e le procedure conseguenti per le opere
connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del
procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la
disponibilita’ del suolo su cui realizzare l’impianto.
5. All’installazione degli impianti di fonte
rinnovabile di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c) per
i quali non e’ previsto il rilascio di alcuna
autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai
commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacita’ di
generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla
tabella A allegata al presente decreto, con riferimento
alla specifica fonte, si applica la disciplina della
denuncia di inizio attivita’ di cui agli articoli 22 e 23
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie
di capacita’ di generazione e caratteristiche dei siti di
installazione per i quali si procede con la medesima
disciplina della denuncia di inizio attivita’.
6. L’autorizzazione non puo’ essere subordinata ne’
prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e
delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di
cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere
ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti
piani urbanistici. Nell’ubicazione si dovra’ tenere conto
delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversita’, cosi’ come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57,
articoli 7 e 8, nonche’ del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, art. 14.
8.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche in assenza della ripartizione di cui
all’art. 10, commi 1 e 2, nonche’ di quanto disposto al
comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
delle attivita’ produttive, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
per i beni e le attivita’ culturali, si approvano le linee
guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma
3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad
assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti. Le
regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.
In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine,
si applicano le linee guida nazionali.».
La direttiva 2001/77/CE e’ pubblicata nella GU L 283
del 27 ottobre 2001.
Si riporta il testo dell’art. 3, comma 4, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo’ provvedere senza l’osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all’esame della Conferenza Stato –
regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei
Ministri e’ tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato – regioni ai fini di eventuali
deliberazioni successive.».
Note all’art. 1:
– La legge 21 luglio 1967, n. 613, e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1967, n. 194.
– Per il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e per
l’art. 826 del codice civile, si veda nelle note
alle premesse.
– Si riporta il testo dell’art. 40 della legge 11
gennaio 1957, n. 6, recante: «Ricerca e coltivazione degli
idrocarburi liquidi e gassosi.»:
«Art. 40. E’ istituito, alle dipendenze del Ministero
dell’industria e del commercio, Direzione generale delle
miniere, l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi
avente la competenza specifica per la materia degli
idrocarburi liquidi e gassosi, con sezioni a Bologna, Roma
e Napoli.
All’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e’
preposto un direttore nominato dal Ministro per l’industria
e per il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.
All’Ufficio stesso sono addetti funzionari tecnici del
Corpo delle miniere e funzionari amministrativi del
Ministero dell’industria e del commercio, nonche’ esperti
estranei all’Amministrazione da assumersi nei limiti e con
le modalita’ che saranno stabiliti con decreto del Ministro
per l’industria e per il commercio, di concerto con il
Ministro per il tesoro.».
Si riporta il testo dell’art. 2 della legge 24 ottobre
2000, n. 323 (riordino del settore termale):
«Art. 2. (Definizioni). – 1. Ai fini della presente
legge si intendono per:
a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui
al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive
modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;
b) cure termali: le cure, che utilizzano acque
termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia
terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi
della prevenzione, della terapia e della riabilitazione
delle patologie indicate dal decreto di cui all’art. 4,
comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai
sensi della lettera d);
c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di
cui all’art. 4, comma 1, che possono essere prevenute o
curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;
d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati
ai sensi dell’art. 3, ancorche’ annessi ad alberghi,
istituti termali o case di cura in possesso delle
autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per
l’esercizio delle attivita’ diverse da quelle disciplinate
dalla presente legge;
e) aziende termali: le aziende, definite ai sensi
dell’art. 2555 del codice civile, o i rispettivi rami,
costituiti da uno o piu’ stabilimenti termali;
f) territori termali: i territori dei comuni nei
quali sono presenti una o piu’ concessioni minerarie per
acque minerali e termali.
2. I termini «terme», «termale», «acqua termale»,
«fango termale», «idrotermale», «idrominerale», «thermae»,
«spa (salus per aquam)» sono utilizzati esclusivamente con
riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia
terapeutica ai sensi del comma 1, lettera b).»:

Art. 2 Inventario delle risorse geotermiche 1. I titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche d’interesse nazionale e locale presentano all’autorita’ competente e al Ministero dello sviluppo economico, con cadenza annuale, un rapporto annuale sui risultati conseguiti. 2. Il Ministero dello sviluppo economico redige una relazione pubblica annuale su stato e prospettive della geotermia in Italia, con l’indicazione dei territori di interesse geotermico, sulla base dei rapporti di cui al comma 1 e delle informazioni fornite dalle Regioni e dai Comuni anche per quanto concerne le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico. Al fine di assicurare un flusso di informazioni costante dai comuni, alle province, alle regioni, allo Stato, gli enti competenti informano tempestivamente la Regione del rilascio di autorizzazioni o titoli abilitativi comunque denominati, di loro competenza e le regioni trasmettono i dati riepilogativi annuali al Ministero dello sviluppo economico. 3. I Comuni, in sede di redazione e di aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, tengono conto delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate ai fini della coltivazione geotermica nonche’ delle ulteriori potenzialita’ della risorsa energetica. 4. Il Ministero dello sviluppo economico rende disponibile l’inventario delle risorse geotermiche, cura l’aggiornamento dello stesso e di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ con il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e d’intesa con le regioni interessate, promuove l’acquisizione di nuove tecnologie per la ricerca e lo sfruttamento di risorse geotermiche.

Art. 3 Assegnazione del permesso di ricerca 1. Il permesso di ricerca, che ha carattere esclusivo, e’ rilasciato dall’autorita’ competente ad operatori in possesso di adeguata capacita’ tecnica ed economica, contestualmente all’approvazione del programma dei lavori allegato alla domanda ed a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita’ stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano, in relazione alle specificita’ dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate. 2. Nel caso l’autorita’ competente sia il Ministero dello sviluppo economico, il permesso di ricerca e’ rilasciato di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, di seguito denominata CIRM. 3. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nonche’ di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e’ istituita un’apposita sezione della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, con compiti relativi alla ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche. La citata sezione della CIRM puo’ avvalersi di esperti individuati dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tra il personale in organico di ISPRA, ENEA, CNR ed Universita’ statali senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Restano validi fino alla loro naturale scadenza i permessi di ricerca gia’ assentiti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 5. Il permesso di ricerca e’ rilasciato a seguito dell’esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente. 6. In caso di domande concorrenti, determinate nei modi di cui al comma 7, l’autorita’ competente effettua una selezione in base ai seguenti parametri, nel rispetto dei principi di trasparenza e parita’ di trattamento, sulla base di una preventiva ponderazione: a) sull’interesse, fondatezza e novita’ degli obiettivi minerari; b) sulle conoscenze delle problematiche geologico-strutturali specifiche dell’area richiesta; c) sulla completezza e razionalita’ del programma dei lavori di ricerca proposto, con particolare riferimento agli studi geologici, alle indagini geochimiche e geofisiche, alle perforazioni previste, ai tempi programmati e con riferimento anche alla sua eventuale complementarieta’ con ricerche svolte in zone adiacenti; d) sulle modalita’ di svolgimento dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia ambientale, nonche’ all’obbligo di ripristino dei luoghi, in relazione al quale deve essere prestata idonea garanzia finanziaria o assicurativa; e) sulla garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, per la corretta esecuzione del programma di lavoro proposto e per il rispetto dei tempi programmati. 7. Sono considerate concorrenti le domande, riferite solo alla medesima area della prima domanda, pervenute all’autorita’ competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicita’ degli atti indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui all’articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le parole «e delle georisorse», di seguito denominato BUIG. 8. Il permesso puo’ essere rilasciato anche in contitolarita’ a piu’ soggetti solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione e dei terzi. Ai contitolari e’ fatto obbligo di nominare un unico rappresentante per tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni interessate e nei confronti dei terzi. 9. Qualora l’area richiesta interessi il mare territoriale o la piattaforma continentale italiana, deve essere preventivamente acquisito il parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e trasporti. 10. Per le zone interessanti la difesa deve essere sentita l’amministrazione militare. 11. Il rilascio del permesso di ricerca resta subordinato alla presentazione di una idonea fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attivita’.

Note all’art. 3:
– Per i riferimenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
si veda nelle note alle premesse.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 78, recante «Regolamento per il riordino degli
organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo
economico, a norma dell’art. 29 del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248», e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 giugno 2007, n. 142.
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l’esercizio della potesta’ regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.».
– Si riporta il testo dell’art. 43 della legge 11
gennaio 1957, n. 6:
«Art. 43. A cura del Ministero dell’industria e del
commercio e’ pubblicato il bollettino ufficiale degli
idrocarburi e della geotermia.
Nel bollettino suddetto saranno pubblicate mensilmente
le domande di permessi di ricerca per idrocarburi liquidi e
gassosi, i decreti accordanti i permessi stessi, i decreti
di concessione, gli avvisi d’asta ed i verbali di
aggiudicazione delle aree assegnate in base ad aste nonche’
tutti gli altri provvedimenti relativi alla materia dei
permessi e delle concessioni in tema di idrocarburi liquidi
e gassosi.
Il Ministero dell’industria e del commercio provvede
altresi’ alla tenuta ed alla pubblicazione degli elenchi
dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione
per idrocarburi liquidi e gassosi. Copia integrale dei
predetti elenchi e’ depositata presso le Sezioni
dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e
presso ciascun Distretto minerario a disposizione di
chiunque vi abbia interesse.».

Art. 4 Estensione e durata del permesso di ricerca 1. Il permesso di ricerca puo’ coprire aree di terra o di mare con superficie massima di 300 chilometri quadrati. 2. La durata massima del permesso e’ di quattro anni, prorogabile per non oltre un biennio. 3. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o indirettamente, piu’ permessi di ricerca purche’ l’area complessiva non risulti superiore a 5.000 chilometri quadrati in terraferma ed in mare, fermo restando che l’area complessiva ricadente in una singola Regione non puo’ superare i 1000 chilometri quadrati.

Art. 5

Classificazione delle risorse

1. Il titolare del permesso di ricerca che abbia individuato fluidi
geotermici e’ tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Regione od
ente da essa delegato, nel caso di rinvenimento sulla terraferma ed
al Ministero dello sviluppo economico nel caso di rinvenimento in
mare.
2. L’autorita’ competente riconosce il carattere nazionale o locale
delle risorse rinvenute e ne da’ immediata comunicazione pubblica nel
Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicita’
degli atti indicato dalla regione stessa e nel BUIG.

Art. 6 Rilascio di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche di interesse nazionale e locale 1. La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute di interesse nazionale o locale e’ rilasciata dall’autorita’ competente, con provvedimento che comprende l’approvazione del programma di lavoro e del progetto geotermico, a seguito dell’esito positivo di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita’ di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano, in relazione alle specificita’ dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate e dell’esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente. La concessione di coltivazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico e delle competenze comunale, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. 2. Il rilascio della concessione di coltivazione rimane subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di una fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attivita’. 3. Nel caso l’autorita’ competente sia il Ministero dello sviluppo economico, la concessione per risorse geotermiche e’ rilasciata sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la CIRM. 4. La concessione puo’ essere accordata anche a piu’ soggetti in contitolarita’ alle stesse condizioni di cui all’articolo 3, comma 5. 5. Qualora l’area della concessione interessi i territori di due o piu’ regioni confinanti, il titolo e’ rilasciato di concerto fra le regioni medesime dal Presidente della Giunta regionale nel cui territorio ricade la maggiore estensione dell’area richiesta. 6. Le regioni possono limitare o vietare il rilascio di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche di interesse locale su aree gia’ oggetto di concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale, previa valutazione delle possibili interferenze. 7. Il rilascio della concessione di coltivazione non esonera il richiedente dall’assolvimento di ogni altro obbligo previsto dalla legislazione vigente prima di dar corso alla realizzazione delle opere previste dal progetto di coltivazione.

Note all’art. 6:
– Per i riferimenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
si veda nelle note alle premesse.

Art. 7 Allineamento delle concessioni di coltivazione 1. Le scadenze delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono allineate ad una medesima data in base ad accordi tra regioni e i titolari, fatti salvi i diritti acquisiti, gli accordi gia’ sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, gli investimenti programmati e la tutela del legittimo affidamento. 2. Le concessioni di cui al comma 1 sono confermate in capo al concessionario originario con provvedimento dell’amministrazione competente, da emanare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, eventualmente con riduzione e riperimetrazione dell’area, confermando altresi’ quanto previsto negli originari programmi di lavoro, con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati. 3. La conferma di cui al comma 2 e’ disposta dall’autorita’ competente la quale procede preliminarmente ad una verifica del rispetto, da parte degli impianti, delle vigenti norme in materia ambientale imponendo l’eventuale adeguamento degli stessi. Alla scadenza regionale uniformata ai sensi del comma 1, il rinnovo delle concessioni di coltivazione e’ soggetta alla normativa regionale sulla valutazione di impatto ambientale.

Art. 8 Assegnazione di una concessione di coltivazione a seguito dell’esito positivo della ricerca 1. Entro sei mesi dal riconoscimento di cui all’articolo 5, comma 2, del carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute, il titolare del permesso ha il diritto di presentare domanda di concessione di coltivazione all’autorita’ competente. 2. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione puo’ essere richiesta, in concorrenza, da altri operatori. Sono considerate concorrenti le domande, riferite solo alla medesima area della prima domanda, pervenute all’autorita’ competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino Ufficiale Regionale o in altro strumento di pubblicita’ degli atti indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia. 3. Qualora la richiesta di concessione di cui al comma 2 non ricopra l’intera area dell’originario permesso di ricerca, altri operatori possono chiedere in concessione aree riferite a parte o all’intera superficie restante. 4. La concessione puo’ essere accordata per la durata di trenta anni. 5. Per l’assegnazione della concessione di coltivazione in caso di concorrenza, l’autorita’ competente, acquisito l’esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale per ciascun progetto, effettua una selezione sulla base di valutazioni svolte in base ai seguenti parametri, nel rispetto dei principi di trasparenza e parita’ di trattamento, sulla base di una preventiva ponderazione: a) sulla completezza e razionalita’ del programma dei lavori proposto per la gestione dei serbatoi geotermici, con particolare riguardo alla sostenibilita’ di lungo periodo; b) sulle modalita’ di svolgimento dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia ambientale, nonche’ al ripristino dei luoghi, in relazione al quale deve essere prestata idonea garanzia finanziaria tramite anche fideiussione assicurativa o bancaria; c) sulla garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, per la corretta esecuzione del programma di lavoro proposto e per il rispetto dei tempi programmati, utilizzando parametri riferiti a precedenti esperienze nel settore geotermico, dimensioni dell’azienda, competenze tecniche specifiche.

Art. 9 Riassegnazione di una concessione di coltivazione 1. Tre anni prima della scadenza di una concessione e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, l’autorita’ competente, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento della concessione, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, liberta’ di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l’attribuzione onerosa della concessione per anni trenta, avendo particolare riguardo ad un’offerta di miglioramento e risanamento ambientale dell’area e di aumento dell’energia prodotta o della potenza installata, nella salvaguardia della risorsa geotermica. 2. In caso di scadenza naturale della concessione il bando di gara prevede il trasferimento della titolarita’ del ramo d’azienda relativo all’esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, dal concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo modalita’ dirette a garantire la continuita’ gestionale e dietro pagamento di un compenso, entrambi predeterminati dall’autorita’ competente e dal concessionario uscente prima della fase di offerta e resi noti nei documenti di gara. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui il presidente nominato di comune accordo tra le parti o in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale, e due dalle parti, che ne sopportano i relativi oneri, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato. 3. In caso di decadenza, rinuncia e revoca della concessione, tutti gli impianti della stessa, in stato di regolare funzionamento, passano in proprieta’ dell’autorita’ competente, senza compenso. L’autorita’ competente puo’ richiedere la messa in sicurezza degli stessi e il ripristino ambientale completo o parziale dell’area interessata. L’autorita’ competente ha anche facolta’ di immettersi nell’immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell’immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui il presidente nominato di comune accordo tra le parti o in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale, e due dalle parti interessate che ne sopportano i relativi oneri, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato. 4. Agli effetti del comma 3 per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasportano e trasformano prevalentemente energia prodotta dall’impianto cui si riferisce la concessione.

Art. 10 Piccole utilizzazioni locali 1. Sono piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: a) consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; b) ottenute mediante l’esecuzione di pozzi di profondita’ fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kW termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla. 2. Sono altresi’ piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle effettuate tramite l’installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici. 3. Le autorita’ competenti per le funzioni amministrative, comprese le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono le Regioni o enti da esse delegate. 4. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1, sono concesse dalla Regione territorialmente competente con le modalita’ previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 5. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 2 sono sottoposte al rispetto della specifica disciplina emanata dalla regione competente, con previsione di adozione di procedure semplificate. 6. Le operazioni per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali possono essere vietate o limitate, dall’autorita’ competente, su aree gia’ oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale, previa valutazione delle possibili interferenze. 7. Gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche sono escluse dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilita’ ambientale.

Note all’art. 10:
– Il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 recante
«Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 gennaio 1934, n. 5.

Art. 11 Pubblicita’ degli atti 1. Le domande di permessi di ricerca, i decreti di rilascio dei permessi stessi, gli atti di riconoscimento, le domande ed i decreti di conferimento delle concessioni di coltivazione per le risorse geotermiche di interesse nazionale nonche’ i provvedimenti che dispongono la cessazione del titolo e ogni altro atto rilevante sono pubblicati, per estratto, nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicita’ degli atti indicato dalla regione stessa o nel caso che l’autorita’ competente sia il Ministero dello sviluppo economico, nel BUIG.

Art. 12

Revoca della concessione per l’ampliamento
del campo geotermico

1. La concessione rilasciata per l’utilizzazione di risorse
geotermiche di interesse locale puo’ essere revocata qualora, a
seguito del riconoscimento del carattere nazionale del campo
geotermico, il titolare non dimostri di avere adeguare capacita’
tecniche ed economiche per realizzare un progetto geotermico di
interesse nazionale.
2. Il titolare della concessione revocata ha diritto a ricevere dal
nuovo titolare una quantita’ di risorse geotermiche equivalente a
quella estraibile mediante il titolo revocato ovvero una indennita’
sostitutiva determinata di accordo fra le parti e commisurata sia al
valore delle risorse geotermiche estraibili mediante il titolo
revocato, depurato dei relativi costi, sia alla durata residua del
titolo originario. In caso di mancato accordo si provvede alle
relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti
soggetti terzi, di cui il presidente nominato dall’autorita’
competente e due dalle parti, che ne sopportano i relativi oneri, che
operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano
conto dei valori di mercato.

Art. 13 Rinvenimento di idrocarburi 1. Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. L’autorita’ mineraria, ove il quantitativo scoperto si manifesti significativo agli effetti di una utilizzazione energetica, ed in attesa dei necessari accertamenti, puo’ ordinare la sospensione dei lavori di perforazione. 3. Le operazioni di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche possono essere riprese, se compatibili e su successiva autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, con le eventuali cautele e misure di sicurezza all’uopo disposte, nonche’ delle specifiche procedure di tutela ambientale previste dalla normativa vigente. 4. Nel caso in cui il rinvenimento di idrocarburi dia luogo al rilascio di nuovo titolo minerario per tali minerali ad altro titolare, quest’ultimo e’ tenuto al rimborso delle spese dirette e indirette sostenute nell’ambito del precedente titolo II ogni caso, il rilascio del nuovo titolo minerario e’ soggetto alla normativa vigente in materia di VIA.

Art. 14 Decadenza 1. Il titolare decade dal titolo minerario quando: a) non inizia i lavori nei termini prescritti; b) non rispetta, nei tempi e nei modi previsti dal titolo minerario, i programmi di lavoro ed il progetto geotermico di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 7, comma 1; c) non corrisponde nei termini il canone dovuto; d) cede quote del titolo senza l’autorizzazione dell’autorita’ competente; e) non ottempera agli obblighi previsti dal titolo a pena di decadenza; f) non adempie agli obblighi derivanti dal presente provvedimento o dal regolamento d’attuazione. 2. La decadenza e’ pronunciata dall’autorita’ competente, previa contestazione dei motivi e fissazione del termine di trenta giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Art. 15 Dichiarazione di pubblica utilita’ 1. Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonche’ per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, con esclusione delle aree di demanio marittimo, sono dichiarate di pubblica utilita’, nonche’ urgenti ed indifferibili e laddove necessario e’ apposto il vincolo preordinato all’esproprio a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 successive modificazioni, con l’approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte dell’autorita’ competente. 2. I programmi di lavoro approvati sono depositati presso i Comuni dove deve aver luogo la espropriazione, ai sensi decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, successive modificazioni. 3. Non sono soggette a concessioni ne’ ad autorizzazioni del sindaco le opere temporanee per attivita’ di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato. 4. Qualora l’esercizio di una concessione demaniale marittima, rilasciata per aree comunque ricadenti in un permesso di ricerca o di concessione per l’utilizzo di risorse geotermiche, anche successivamente a detti permessi, risulti incompatibile o ostacoli l’attivita’ di prospezione, ricerca e coltivazione, l’autorita’ marittima, a richiesta del titolare del permesso o della concessione mineraria, procede alla revoca della concessione demaniale con le modalita’ previste dall’articolo 43 del codice della navigazione. L’indennizzo a favore del titolare della concessione revocata, nella misura determinata ai sensi dell’articolo 42, quarto e quinto comma, del codice della navigazione, e’ a carico del titolare del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione.

Note all’art. 15:
– Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 recante «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita’. (Testo A)» e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, S.O.
Si riporta il testo degli articoli 42 e 43 del codice
della navigazione:
«Art. 42. Revoca delle concessioni.
Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e
che non importino impianti di difficile sgombero sono
revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale
dell’amministrazione marittima.
Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che
comunque importino impianti di difficile sgombero sono
revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso
del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a
giudizio discrezionale dell’amministrazione marittima.
La revoca non da’ diritto a indennizzo. Nel caso di
revoca parziale si fa luogo ad un’adeguata riduzione del
canone, salva la facolta’ prevista dal primo comma
dell’art. 44.
Nelle concessioni che hanno dato luogo a una
costruzione di opere stabili l’amministrazione marittima,
salvo che non sia diversamente stabilito, e’ tenuta a
corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote
parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti
al termine di scadenza fissato.
In ogni caso l’indennizzo non puo’ essere superiore al
valore delle opere al momento della revoca, detratto
l’ammontare degli effettuati ammortamenti.».
«Art. 43. Domande incompatibili.
Qualora una domanda di concessione di beni del demanio
marittimo risulti incompatibile con una concessione
precedentemente fatta per uso di meno rilevante interesse
pubblico, la concessione precedente puo’ essere revocata
con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere
del Consiglio di Stato, fermo il disposto degli ultimi due
comma dell’articolo precedente.».

Art. 16 Canoni e contributi 1. Il titolare di permesso di ricerca deve corrispondere all’autorita’ competente il canone annuo anticipato di euro 325 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell’area di permesso. 2. Il titolare della concessione di coltivazione deve corrispondere all’autorita’ competente un canone annuo anticipato di euro 650 per chilometro quadrato di superficie compresa nell’area della concessione. 3. Il soggetto abilitato alla ricerca e alla coltivazione di risorse geotermiche a media e bassa entalpia deve corrispondere alla Regione un canone annuo, determinato dalla medesima di importo non superiore a quello di cui ai commi 1 e 2. 4. In caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche sono altresi’ dovuti dai concessionari i seguenti contributi: a) 0.13 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorche’ prodotta da impianti gia’ in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai Comuni in cui e’ compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all’area delimitata dal titolo o dall’insieme dei titoli di coltivazione, assicurando comunque ai Comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento; b) 0.195 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorche’ prodotta da impianti in funzione dal 31 dicembre 1980, alle Regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all’area delimitata dal titolo o dall’insieme dei titoli di coltivazione. 5. Non sono dovuti i contributi di cui al comma 4 in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti con potenza inferiore a 3 MW. 6. L’individuazione dei Comuni destinatari dei contributi, di cui al comma precedente, e la ripartizione del contributo fra gli stessi e’ disposta con decreto del Presidente della giunta regionale. Nel caso in cui i campi geotermici interessino territori di Regioni limitrofe, la ripartizione dei contributi verra’ effettuata d’intesa tra le Regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 7. Con provvedimento dell’autorita’ competente, gli importi dei canoni di cui ai commi 1 e 2, nonche’ dei contributi di cui al comma 4 lettera a) e b) sono aggiornati annualmente per un importo pari al 100% della variazione percentuale annua dell’indice dei prezzi al consumo indicata dall’ISTAT. 8. Sono escluse dal corrispondere i contributi di cui sopra le imprese singole o associate per la quota di energia elettrica prodotta corrispondente al loro fabbisogno interno. 9. Il gettito dei canoni e contributi di cui al presente articolo, in quanto connesso a finalita’ di compensazione territoriale, viene di norma destinato, previa intesa con gli Enti territoriali competenti, alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonche’ al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo. 10. Gli importi dei canoni e contributi di cui ai commi 1, 2 e 4 sono da intendersi, ai sensi della lettera c) dell’articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come limiti massimi esigibili e sono adottati salvo riduzioni apportate da specifica norma regionale. Sono fatti salvi gli accordi gia’ sottoscritti tra regioni ed operatori, per i quali i contributi di riferimento restano quelli gia’ in vigore alla data di sottoscrizione degli accordi stessi. Le scadenze delle concessioni di coltivazione, riferite ad impianti per produzione di energia elettrica, sono allineate al 2024. 11. Ai comuni sede d’impianto di produzione di energia elettrica e’ inoltre dovuto dal soggetto utilizzatore un contributo a titolo di compensazione ambientale e territoriale in sede di prima installazione pari al 4% del costo degli impianti, non cumulabile con analoghi contributi previsti negli accordi di cui al precedente articolo 7. Tali contributi continuano ad applicarsi secondo modalita’ e procedure indicate nei citati accordi. Il contributo e’ adottato salvo riduzioni apportate da specifica norma regionale.

Note all’art. 16:
– Si riporta il testo della lettera c) dell’art. 33 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».
«Art. 33. (Funzioni e compiti riservati allo Stato). –
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) – b) (omissis);
c) la determinazione dei limiti massimi dei diritti,
canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e
delle concessioni, ove non siano stabiliti con legge;».

Art. 17 Iniziative pro-concorrenziali 1. Per il Mare il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la terraferma le regioni, nell’ambito della propria competenza, possono emanare uno o piu’ disciplinari tipo per le attivita’ previste dal presente decreto legislativo, in particolare relativamente a: a) i criteri e le modalita’ di valutazione dei requisiti tecnici ed economici che devono possedere i richiedenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione d’interesse nazionale e locale; b) i contenuti dei programmi di lavoro in relazione all’entita’ delle risorse geotermiche disponibili ed all’estensione ed alla conformazione dei territori interessati; c) i criteri per il rilascio delle proroghe dei permessi di ricerca e per i casi di riduzione o restituzione delle aree; d) i criteri per la valutazione delle compensazioni per i trasferimenti della titolarita’ del ramo d’azienda relativo all’esercizio della concessione; e) i criteri per lo sfruttamento congiunto di risorse geotermiche e di sostanze associate rinvenute; f) le procedure specifiche per il rilascio dei titoli minerari e la disciplina dei rapporti di contitolarita’; g) le modalita’ per la revoca delle concessioni di coltivazione in caso di ampliamento del campo geotermico; h) le prescrizioni specifiche relative al reinserimento dei fluidi; i) i limiti e le prescrizioni per il rilascio di concessioni di risorse geotermiche di interesse locale su aree gia’ oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale; l) i limiti e le prescrizioni per l’esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali su aree gia’ oggetto di titoli per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale e o in aree considerate inidonee allo sfruttamento geotermico; m) i limiti e le prescrizioni per l’esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali sottoposte sola dichiarazione di inizio attivita’. 2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare emana i disciplinari di cui al comma 1 sentita la CIRM. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere il coinvolgimento, per problematiche di particolare rilievo, della CIRM nelle procedure di propria competenza, nonche’ l’avvalimento, per problematiche tecniche specifiche, dei «Laboratori di analisi e di sperimentazione per il settore minerario ed energetico» dell’UNMIG del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 18 Abrogazioni e disposizioni transitorie 1. Si applicano, in quanto compatibili, con il presente decreto legislativo e ferme le competenze regionali, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, della legge 11 gennaio 1957, n. 6, nonche’ della legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. E’ abrogata legge 9 dicembre 1986, n. 896. 3. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 485, si applicano fino all’adozione delle nuove disposizioni in materia ai sensi dell’articolo 17.

Note all’art. 18:
– Per il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 si veda
nelle note alle premesse.
– La legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante «Ricerca e
coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi» e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1957, n. 25.
– La legge 21 luglio 1967, n. 613 e successive
modificazioni ed integrazioni recante «Ricerca e
coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale e
modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla
ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi»
e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1967, n.
194.
– Per i riferimenti della legge 9 dicembre 1986, n.
896, si veda nelle note alle premesse.
– Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 si veda nelle note alle
premesse.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 485 e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
agosto 1994, n. 184.

Art. 19 Invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 11 febbraio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro dello sviluppo economico Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-24&task=dettaglio&numgu=45&redaz=010G0037&tmstp=1267605466012

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2009 Deroga al limite del 20% di cui al comma 8, dell’articolo 77-quater del decreto-legge n. 112/2008, per le strutture sanitarie della regione Lazio.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 44 del 23-2-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, riguardante l’istituzione del regime di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, concernente l’individuazione delle unita previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato; Visto in particolare, l’art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista; Visto l’art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha esteso l’applicazione del regime di tesoreria unica mista di cui al decreto legislativo n. 279 del 1997, anche alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all’art. 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali; Visto in particolare, il comma 8, dell’art. 77-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008 che ha previsto l’apertura di nuove contabilita’ speciali infruttifere intestate alle strutture sanitarie e il trasferimento sulle predette contabilita’ speciali delle somme giacenti, alla data del 31 dicembre 2008, sulle preesistenti contabilita’ speciali per spese correnti e per spese capitale, prevedendone il prelievo in quote annuali costanti del venti per cento; Considerato che il comma 8, dell’art. 77-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che, su richiesta delle regioni competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al prelievo annuale del venti per cento a valere sulle nuove contabilita’ speciali; Considerato che la Regione Lazio con nota n. 1397 del 5 novembre 2009 ha chiesto la deroga al limite del prelievo annuale del venti per cento, per un totale complessivo di Euro 93.073.611,70; Tenuto conto che dalla documentazione allegata alla nota della Regione Lazio n. 1397 del 5 novembre 2009, riferita alle Aziende sanitarie RMA, RMD, RMF, S. Camillo, S. Filippo, Umberto I, IFO, Spallanzani, S. Andrea, emerge una situazione finanziaria critica e tale da giustificare la concessione della deroga; Ritenuta l’opportunita’ di evitare che la mancata concessione della deroga possa comportare un danno alle strutture sanitarie della Regione Lazio correlato agli interessi passivi per il ricorso alle anticipazioni di cassa concesse dagli Istituti tesorieri; Vista la nota in data 29 dicembre 2009 del Ministro dell’economia e delle finanze, con la quale si propone di assentire alla richiesta di deroga al predetto limite per le strutture sanitarie indicate dalla Regione Lazio; Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Per i motivi di cui alle premesse, le seguenti strutture sanitarie della Regione Lazio sono autorizzate ad utilizzare nel corso del 2009 l’intero importo delle giacenze esistenti al 31 dicembre 2008, in deroga al limite del venti per cento stabilito dal comma 8, dell’art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: RMA; RMD; RMF; S. Camillo; S. Filippo; Umberto I; IFO; Spallanzani; S. Andrea. 2. Le somme relative a pignoramenti e a sequestri non sono comunque soggette a vincoli di indisponibilita’ e restano a disposizione di giustizia. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 30 dicembre 2009 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-23&task=dettaglio&numgu=44&redaz=10A02055&tmstp=1267604573611