DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2010, n. 14 Istituzione dell’Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell’articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 16-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante delega al Governo per l’istituzione dell’Albo degli amministratori giudiziari di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2010; Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 2 e 3 febbraio 2010; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2010; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Albo degli amministratori giudiziari 1. Presso il Ministero della giustizia e’ istituito l’Albo degli amministratori giudiziari, di seguito denominato: «Albo». 2. L’Albo e’ articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo dell’art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. – L’esercizio della funzione legislativa non
puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
– Si riporta il testo del comma 13 dell’art. 2 della
legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica):
«13. L’Albo di cui all’art. 2-sexies, comma 3, della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal comma 12
del presente articolo, articolato in una sezione ordinaria
e in una sezione di esperti in gestione aziendale, tenuto
presso il Ministero della giustizia, e’ istituito, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
con decreto legislativo da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri dell’interno, dell’economia e delle
finanze e dello sviluppo economico. Con il decreto
legislativo sono definiti:
a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per
l’iscrizione all’Albo;
b) l’ambito delle attivita’ oggetto della
professione;
c) i requisiti e il possesso della pregressa
esperienza professionale per l’iscrizione nella sezione di
esperti in gestione aziendale;
d) le norme transitorie che disciplinano
l’inserimento nell’Albo degli attuali iscritti nell’Albo
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e
nell’Albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non
muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano
comprovata competenza nell’amministrazione di beni del
genere di quelli sequestrati;
e) i criteri di liquidazione dei compensi
professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto
anche della natura dei beni, del valore commerciale del
patrimonio da amministrare, dell’impegno richiesto per la
gestione dell’attivita’, delle tariffe professionali o
locali e degli usi.».
– Si riporta il testo dell’art. 2-sexies, comma 3,
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le
organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere):
«3. L’amministratore e’ scelto tra gli iscritti
nell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Quando
oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda,
l’amministratore puo’ essere scelto anche tra soggetti che
hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per
l’amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi
del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e
successive modificazioni.».

Art. 2 Attivita’ degli amministratori giudiziari 1. Gli iscritti nell’Albo degli amministratori giudiziari provvedono alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati. 2. La gestione di beni costituiti in azienda sottoposti a sequestro o confisca e’ riservata ai soli iscritti nella Sezione di esperti in gestione aziendale di cui all’articolo 1, comma 2. 3. L’elencazione delle attivita’ di cui ai commi 1 e 2 non pregiudica l’esercizio di ogni altra attivita’ espressamente attribuita dalla legge ovvero da regolamenti agli amministratori giudiziari.

Art. 3 Iscrizione nell’Albo 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 7, hanno diritto all’iscrizione nell’Albo coloro che, domiciliati in Italia, hanno concretamente svolto attivita’ professionale e risultano iscritti da almeno cinque anni: a) nell’Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; b) nell’Albo professionale degli avvocati. 2. Per l’iscrizione alla sezione degli esperti in gestione aziendale il requisito dello svolgimento di attivita’ professionale di cui al comma 1 deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali. 3. I soggetti di cui al comma 1, che attestino la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali, hanno diritto all’iscrizione nell’Albo se risultano iscritti all’Albo professionale di cui alle lettere a) o b) del comma 1 da almeno tre anni. 4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita’ di certificazione dei requisiti di idoneita’ professionale indicati ai commi 1, 2 e 3.

Note all’art. 3:
– Si riporta il testo dell’art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l’esercizio della potesta’ regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l’amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita’ eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell’organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita’
dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete .».

Art. 4 Onorabilita’ 1. Non possono essere iscritti nell’Albo coloro che: a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) hanno riportato condanna definitiva alla pena della reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 2) per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile; 3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno; 4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi; d) non hanno riportato negli ultimi dieci anni sanzioni disciplinari diverse dall’ammonimento, irrogate dall’ordine professionale di appartenenza.

Note all’art. 4:
– La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralita’.».
– Per la legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi note alle
premesse.
– Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca:
«Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell’amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa.».
– Il titolo XI del libro V del codice civile reca:
«Disposizioni penali in materia di societa’ e di
consorzi.».

Art. 5

Cancellazione dall’Albo

1. Il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di
giustizia – Direzione generale della giustizia civile, di seguito
denominato: «Ministero», se accerta l’insussistenza o il venir meno
dei requisiti previsti dal presente decreto, ne da’ comunicazione
all’iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per
regolarizzare, ove possibile, la posizione. Qualora entro il termine
assegnato non si sia provveduto, il Ministero, sentito l’interessato,
dispone con decreto motivato la cancellazione dall’Albo. Il Ministero
procede immediatamente alla cancellazione qualora vengano meno i
requisiti di onorabilita’ di cui all’articolo 4.
2. Il provvedimento di cancellazione e’ notificato all’interessato.

Art. 6

Vigilanza del Ministro della giustizia

1. Il Ministero vigila sull’attivita’ degli iscritti nell’Albo.
2. L’autorita’ giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli
enti pubblici e gli ordini professionali interessati comunicano al
Ministero i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per
inadempienze ai doveri inerenti alle attivita’ di amministrazione dei
beni sequestrati o confiscati.
3. Il Ministero, quando accerta fatti che compromettono gravemente
l’idoneita’ al corretto svolgimento delle attivita’ di cui
all’articolo 2, sentito l’interessato, puo’ disporre con decreto
motivato la sospensione dall’esercizio dell’attivita’ per un periodo
non superiore ad un anno e nei casi piu’ gravi puo’ disporre la
cancellazione.
4. Il Ministero puo’ altresi’ procedere alla sospensione in caso di
pendenza di procedimento penale a carico dell’iscritto per taluno dei
reati indicati all’articolo 4, comma 1, fino all’esito del
procedimento.
5. I provvedimenti previsti dal comma 3 sono notificati
all’interessato.

Art. 7 Iscrizione in sede di prima formazione dell’Albo 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero, accertati i titoli dei richiedenti, procede alla formazione dell’Albo. L’Albo e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con decreto del Ministro della giustizia. 2. In sede di prima formazione possono essere iscritti all’Albo, purche’ presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo degli avvocati da almeno cinque anni; b) i soggetti non iscritti negli Albi di cui alla lettera a) che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l’attivita’ di amministratore giudiziario. 3. Per la sezione degli esperti in gestione aziendale, possono essere iscritti all’Albo, purche’ presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l’attivita’ di amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro ai sensi dell’articolo 2-sexies, comma 4-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di curatore fallimentare o di altro organo della procedura nominato dall’autorita’ giudiziaria con funzioni di gestione o composizione di crisi aziendali; b) i soggetti che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l’attivita’ di commissario per l’amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni. 4. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, il termine indicato ai commi 2 e 3 e’ ridotto a tre anni.

Note all’art. 7:
– Si riporta il testo dell’art. 2-sexies, comma 4-bis,
della citata legge 31 maggio 1965, n. 575:
«4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto
aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario
scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale
dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli
deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina,
una relazione particolareggiata sullo stato e sulla
consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonche’ sullo
stato dell’attivita’ aziendale. Il tribunale, sentiti
l’amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove
rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell’impresa,
approva il programma con decreto motivato e impartisce le
direttive di gestione dell’impresa.».
– Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, reca:
«Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’art. 1
della legge 30 luglio 1998, n. 274.».
– Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, reca: «Misure urgenti per la ristrutturazione
industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.».

Art. 8 Compensi degli amministratori giudiziari 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita’ di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari. 2. Il decreto di cui al comma 1 e’ emanato sulla base delle seguenti norme di principio: a) previsione di tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda; b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni che beni costituiti in azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione piu’ onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa; c) previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall’amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni; d) previsione che il compenso possa essere aumentato o diminuito, su proposta del giudice delegato, nell’ambito di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50 per cento, sulla base dei seguenti elementi: 1) complessita’ dell’incarico o concrete difficolta’ di gestione; 2) possibilita’ di usufruire di coadiutori; 3) necessita’ e frequenza dei controlli esercitati; 4) qualita’ dell’opera prestata e dei risultati ottenuti; 5) sollecitudine con cui sono state condotte le attivita’ di amministrazione; e) previsione della possibilita’ di ulteriore maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o confisca, ovvero ancora di risultati dell’amministrazione particolarmente positivi; f) previsione delle modalita’ di calcolo e liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati piu’ amministratori per un’unica procedura.

Note all’art. 8:
– Per il testo dell’art. 17, comma 1, lettera b), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note all’art. 3.

Art. 9

Contributo per la tenuta
dell’Albo degli amministratori giudiziari

1. Per la tenuta dell’Albo degli amministratori giudiziari e’ posto
a carico dell’iscritto un contributo annuo alle spese, da
corrispondersi al momento della presentazione della domanda
d’iscrizione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. L’ammontare del contributo di cui al comma 1, nella misura
necessaria alla copertura delle spese per la tenuta dell’Albo, e le
modalita’ di versamento sono stabilite con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e
dello sviluppo economico. Analogamente, il contributo e’ aggiornato
ogni tre anni.

Art. 10 Regolamento 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) le modalita’ di iscrizione nell’Albo degli amministratori giudiziari; b) le modalita’ di sospensione e cancellazione dall’Albo degli amministratori giudiziari; c) le modalita’ di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero.

Note all’art. 10:
– Per il testo dell’art. 17, comma 1, lettera b), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note all’art. 3.

Art. 11 Clausola di invarianza 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero della giustizia svolge i compiti di cui agli articoli 5 e 6 nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 4 febbraio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alfano, Ministro della giustizia Maroni, Ministro dell’interno Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Scajola, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-16&task=dettaglio&numgu=38&redaz=010G0028&tmstp=1266392910550

LEGGE 1 febbraio 2010, n. 13 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 16-2-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

P r o m u l g a

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli
investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009.

Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita’ a quanto disposto dall’articolo XII dell’Accordo stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 1° febbraio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1774):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 21
settembre 2009.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente,
il 16 ottobre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 18 ed il 24 novembre 2009.
Esaminato in aula ed approvato il 1° dicembre 2009.
Camera dei deputati (atto n. 3014):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri ), in sede
referente, il 9 dicembre 2009 con pareri delle commissioni I, II, V,
VI e X.
Esaminato dalla III commissione il 16 dicembre 2009 ed il 14
gennaio 2010.
Esaminato in aula il 18 gennaio 2010 ed approvato il 19 gennaio
2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-16&task=dettaglio&numgu=38&redaz=010G0024&tmstp=1266392910550

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 novembre 2009 Autorizzazione ad assumere unita’ di personale per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, le agenzie e le autorita’ di bacino.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 37 del 15-2-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita’ tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006); Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); Visto l’art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, cosi’ come modificato dall’art. 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, per l’anno 2008, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 165 del 2001, possono procedere per il medesimo anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente; Visto l’art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, la quale prevede che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalita’ di cui all’art. 35, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei relativi oneri; Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Viste le note delle amministrazioni interessate che, nel chiedere le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, danno analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno 2007 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili; Considerato che l’onere previsto per le assunzioni richieste non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata; Ritenuto di accogliere l’urgenza assunzionale rappresentata; Visto il citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; Visto in particolare l’art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto decreto legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo; Visto il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed in particolare l’art. 41, comma 1, come modificato dall’art. 23, comma 3, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2007, di cui all’art. 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009; Visto l’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell’individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale, anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; Tenuto conto che le assunzioni autorizzate sono comunque subordinate alla disponibilita’ di posti in dotazione organica, e che sino all’emanazione dei provvedimenti previsti dall’art. 74, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, la dotazione organica e’ individuata in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008, fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita’ avviate alla data di entrata in vigore del predetto decreto legge; Visto il comma 6-bis del citato art. 74 del decreto legge n. 112 del 2008 che esclude dall’applicazione dell’art. 74 medesimo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obbiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione; Visto il decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l’art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed organismi pubblici statali, nonche’ strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia’ autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita’, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalita’ di cui al comma 4 dell’art. 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi’ fatte salve le assunzioni dell’Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Fermo restando gli adempimenti previsti dall’art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche’ il divieto di assumere previsto dall’art. 17, comma 7, del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, le amministrazioni di cui alla tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, portati a compimento gli adempimenti di cui alle citate disposizioni, accertata dagli organi competenti la realizzazione degli obiettivi di risparmio assegnati secondo le modalita’ indicate, possono procedere, ai sensi del combinato disposto dei commi 523 e 536, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’assunzione a tempo indeterminato delle unita’ per ciascuna indicate e per un onere corrispondente all’importo accanto specificato. 2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 gennaio 2011, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi’ fornita da parte dell’amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. 3. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle disponibilita’ dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri e dei rispettivi bilanci delle altre amministrazioni. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 novembre 2009 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Brunetta Il Ministro dell’economia e delle finanze: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 186

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-15&task=dettaglio&numgu=37&redaz=10A01840&tmstp=1266392679067

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 12 Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantita’ nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 37 del 15-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita’ nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2008, ed in particolare l’articolo 1 e l’Allegato B; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e ambito d’applicazione 1. Il presente decreto stabilisce norme relative alle quantita’ nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati e si applica ai prodotti preconfezionati ed agli imballaggi preconfezionati, di cui all’articolo 2, primo e secondo comma, della legge 25 ottobre 1978, n. 690, ed all’articolo 2, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, recante la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E. 2. Il presente decreto non si applica ai prodotti elencati nell’Allegato I che sono venduti in negozi esenti da tassazione per essere consumati al di fuori dell’Unione europea.

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
– Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87, quinto comma della Costituzione, promulga
le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
– La direttiva 2007/45/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
15 febbraio 1975, n. L 42.
– La direttiva 75/106/CEE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
21 settembre 2007, n. L 247.
– La direttiva 76/211/CEE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
21 febbraio 1976, n. L 46.
– La direttiva 80/232/CEE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
25 febbraio 1980, n. L 51.
– L’art. 1 e l’allegato B, della legge 7 luglio 2009,
n.88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009,
n. 161 S.O., cosi’ recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di
direttive comunitarie). – 1. Il Governo e’ delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia’ scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e’ delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e’ delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all’oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui
all’allegato B, nonche’, qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato A, sono
trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche’ su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all’art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e’ richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all’esigenza di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi
d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo’ adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell’art. 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all’art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu’ deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da’ conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi’ la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita’ di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Allegato B
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l’accordo tra la Comunita’ delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita’ transfrontaliera nel settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell’8 febbraio 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni
tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune
infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE (rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle
pari opportunita’ e delle parita’ di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita’, la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006, concernente la patente di guida
(rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura per
l’informazione territoriale nella Comunita’ europea
(Inspire);
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di
articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del
Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del
Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai
fini della semplificazione e della razionalizzazione delle
relazioni sull’attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni
diritti degli azionisti di societa’ quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che
stabilisce norme minime per la protezione dei polli
allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del
Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i
criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e
incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita’
nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la
direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita’ di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione
dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita’;
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la
direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attivita’
televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in
materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici;
2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008,
relativa alla specificazione sull’etichetta di alcuni
prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il
luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta
sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE,
ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di
rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008,
recante modifica dell’allegato II della direttiva
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i criteri per l’effettuazione delle
ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa alla qualita’ dell’aria ambiente e
per un’aria piu’ pulita in Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della
detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino
(direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, relativa all’interoperabilita’ del sistema
ferroviario comunitario (rifusione);
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che
adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna a motivo dell’adesione della Repubblica
di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,
relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci
pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
all’identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che
semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di
diffusione dell’informazione in campo veterinario e
zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE,
77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE
nonche’ le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008,
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,
relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa
all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per
quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i
coefficienti di conversione per il calcolo del valore
energetico e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per
combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativa al regime generale delle accise e che abroga la
direttiva 92/12/CEE.».
Note all’art. 1:
– L’art. 2, commi primo e secondo, della legge 25
ottobre 1978, n. 690, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
11 novembre 1978, n. 316, cosi’ recita:
«Art. 2 (Definizioni). – Per imballaggio
preconfezionato o preimballaggio si intende l’insieme di un
prodotto e dell’imballaggio individuale nel quale tale
prodotto e’ preconfezionato.
Un prodotto e’ preconfezionato quando e’ contenuto in
un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza
dell’acquirente e preparato in modo che la quantita’ del
prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non
possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente
l’imballaggio stesso.».
– L’art. 2, commi primo e secondo, del decreto del
Presidente della Repubblica, 26 maggio 1980. n. 391,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1980, n. 211 ,
cosi’ recita:
«Art. 2 (Definizioni). – Un prodotto e’ preimballato
quando e’ preconfezionato in assenza dell’acquirente, in un
imballaggio di tipo qualsiasi, che lo racchiuda totalmente
o parzialmente in modo tale che qualsiasi modificazione
della quantita’ di prodotto cosi’ racchiusa non possa
essere realizzata senza che sia rilevabile, o senza aprire
o alterare palesemente l’imballaggio.
Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si
intende l’insieme di un prodotto e dell’imballaggio
individuale nel quale esso e’ preimballato.».

Art. 2

Libera circolazione delle merci

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 3 e 4,
non e’ possibile rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione
dei prodotti in imballaggi preconfezionati per motivi attinenti alle
quantita’ nominali degli imballaggi.
2. Nel rispetto dei principi enunciati nel Trattato che istituisce
la Comunita’ europea ed in particolare quelli relativi alla libera
circolazione delle merci, le quantita’ nominali obbligatorie previste
per il latte e la pasta secca continuano ad esserlo fino all’11
ottobre 2012.

Art. 3 Commercializzazione e libera circolazione di taluni prodotti 1. I prodotti elencati nel numero 2 dell’Allegato I e presentati in imballaggi preconfezionati negli intervalli elencati nel numero 1 dell’Allegato I, sono immessi sul mercato solo se preconfezionati in imballaggi nelle quantita’ nominali elencate nel numero 1 dell’Allegato I.

Art. 4 Generatori di aerosol 1. I generatori di aerosol, come definiti dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, recante attuazione della direttiva 75/324/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, recano l’indicazione della capacita’ nominale totale del loro contenitore. Tale indicazione e’ fatta in modo da evitare confusione con il volume nominale del loro contenuto. 2. In deroga all’articolo 4, primo comma, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982, i generatori di aerosol possono non recare l’indicazione della quantita’ nominale espressa in massa del loro contenuto.

Art. 5

Imballaggi multipli e imballaggi preconfezionati costituiti da
imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente
1. Ai fini dell’articolo 3, qualora due o piu’ imballaggi
preconfezionati singoli costituiscano un imballaggio multiplo, le
quantita’ nominali elencate nel numero 1 dell’Allegato I si applicano
a ciascun imballaggio preconfezionato singolo.
2. Qualora un imballaggio preconfezionato sia costituito da due o
piu’ imballaggi singoli non destinati ad essere venduti
singolarmente, le quantita’ nominali elencate nel numero 1
dell’Allegato I si applicano all’imballaggio preconfezionato.

Art. 6 Modifiche 1. All’articolo 15 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Il controllo sulla conformita’ alle disposizioni del presente decreto delle bottiglie recipienti-misura, munite del contrassegno di cui all’articolo 9, e’ effettuato presso il fabbricante o il rappresentante autorizzato o importatore. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, del rappresentante autorizzato o dell’importatore, i quali devono altresi’ fornire le bottiglie necessarie per i controlli medesimi.»; b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce con propri decreti le modalita’ del controllo in conformita’ al metodo di riferimento di cui all’Allegato V.». 2. Nell’articolo 1 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, di adeguamento dell’ordinamento interno alla direttiva 76/211/CEE le parole: «non contemplati dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614,» sono soppresse. 3. Nell’articolo 12 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, dopo il quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato prodotti presentati in imballaggi preconfezionati in quantita’ nominali diverse da quelle obbligatorie e’ soggetto alla sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. Le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono applicate dalle Camere di commercio e i rapporti sulle violazioni sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, al Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. I proventi derivanti dall’applicazione di tali sanzioni sono versati all’entrata del bilancio dello Stato.». 4. All’articolo 12 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «da L. 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»; b) al secondo comma, le parole: «da L. 200.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 103,29 euro a 258,23 euro»; c) al terzo comma, le parole: «da L. 100.000 a L. 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»; d) al quarto comma, le parole: «da L. 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»; e) al quinto comma, le parole: «da lire 50.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 25,82 euro a 258,23 euro».

Note all’art. 6:
– Il testo dell’art. 15 del decreto-legge 3 luglio
1976, n. 451, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
febbraio 1992, n. 39, S.O., convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 1975, n. 326, come
modificato dal presente decreto, cosi’ recita:
«Art. 15 (Controlli). – Il controllo sulla conformita’
alle disposizioni del presente decreto delle bottiglie
recipienti-misura, munite del contrassegno di cui
all’articolo 9, e’ effettuato presso il fabbricante o il
rappresentante autorizzato o importatore. Le spese di
viaggio e di soggiorno del personale incaricato del
controllo sono a carico del fabbricante, del rappresentante
autorizzato o dell’importatore, i quali devono altresi’
fornire le bottiglie necessarie per i controlli medesimi;
Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce con
propri decreti le modalita’ del controllo in conformita’ al
metodo di riferimento di cui all’Allegato V.
Restano salvi i controlli che possono essere esercitati
nella fase commerciale per accertare la conformita’ dei
preimballaggi alle prescrizioni del presente decreto. Nel
regolamento di esecuzione del presente decreto saranno
indicati gli organi competenti e le modalita’ del
controllo.»
– Il testo dell’art. 1 e 12, della citata legge 25
ottobre 1978, n. 690, come modificati dal presente decreto,
cosi’ recitano:
«Art. 1 (Campo di applicazione). – La presente legge si
applica agli "imballaggi preconfezionati C.E.E.", di cui al
successivo art. 3, contenenti prodotti destinati alla
vendita in quantita’ unitarie costanti:
pari a valori prefissati dal produttore;
espresse in unita’ di massa o di volume;
superiori o uguali a 5 grammi o a 5 millilitri e
inferiori o uguali a 10 chilogrammi o a 10 litri.»
«Art. 12 (Sanzioni). – Chiunque produce, importa,
detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato
imballaggi preconfezionati C.E.E non conformi alle
disposizioni della presente legge in materia di masse o
volumi nominali e di iscrizioni metrologiche e’ soggetto
alla sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.
Chiunque produce, o importa imballaggi preconfezionati
C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui all’art. 5
e’ soggetto alla sanzione amministrativa da 103,29 euro a
258,23 euro.
Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati
C.E.E. che non risultino misurati o controllati a norma
dell’art. 7 e’ soggetto alla sanzione amministrativa da
51,65 euro a 516,46 euro.
Chiunque detiene per vendere, vende o comunque
introduce in commercio imballaggi preconfezionati C.E.E.
non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e
7 e’ soggetto alla sanzione amministrativa da 51,65 euro a
516,46 euro.
Chiunque contravviene alle norme della presente legge e
del relativo regolamento, per le quali non e’ prevista una
sanzione specifica, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 25,82 euro a 258,23 euro.
Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o
comunque immette sul mercato prodotti presentati in
imballaggi preconfezionati in quantita’ nominali diverse da
quelle obbligatorie e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.
Le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti
sono applicate dalle Camere di commercio e i rapporti sulle
violazioni sono presentati, ai sensi e per gli effetti
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, al Segretario generale della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio. I proventi derivanti dall’applicazione di
tali sanzioni sono versati all’entrata del bilancio dello
Stato.».

Art. 7 Abrogazioni 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati: a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, l’Allegato I, l’Allegato II e l’Allegato III del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614; b) l’articolo 13 della legge 25 ottobre 1978, n. 690; c) l’articolo 4, l’Allegato I, l’Allegato II e l’Allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391; d) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, di attuazione della direttiva 80/232/CEE; e) l’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, e successive modificazioni; f) l’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 1° marzo 1988, n. 131; g) l’Allegato I al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 106. 2. Sono abrogate le disposizioni in materia di quantita’ nominali dei prodotti preconfezionati contrastanti o incompatibili con il presente decreto.

Note all’art. 7:
– Il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1976, n. 175, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1976, n.
233.
– La legge 25 ottobre 1978, n. 690, e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1978, n. 316.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1980, n. 391, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
agosto 1980, n. 211.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 871, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
novembre 1982, n. 312.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 825, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
novembre 1982, n. 312.
– La legge 16 febbraio 1987, n. 47, e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1987, n. 47.
– Il decreto del Ministro delle Politiche Comunitarie
1° marzo 1988, n. 131, e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 1988, n. 97.
– Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 106, e’
pubblicato nella 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

Art. 8 Disposizioni finanziarie 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. I soggetti pubblici competenti provvedono all’attuazione dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9

Applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, le violazioni di
previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente
decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009.

Art. 10

Disposizioni attuative e di adeguamento alle successive direttive
comunitarie in materia

1. Le eventuali disposizioni tecniche attuative del presente
decreto o di adeguamento ad ulteriori direttive comunitarie in
materia, nonche’ dei relativi Allegati, sono adottate con decreto del
Ministro dello sviluppo economico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 25 gennaio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Scajola, Ministro dello sviluppo economico

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-15&task=dettaglio&numgu=37&redaz=010G0026&tmstp=1266392679066