REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 luglio 2009, n. 134

Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale di cui all’art. 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici e al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 6 del 6-2-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 3 giugno 2009) IL PRESIDENTE Visto l’art. 10, comma 44 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)», per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici e al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa; Visto il comma 45 del predetto articolo 10 della legge regionale 17/2008, il quale definisce che i criteri e modalita’ di concessione ed erogazione dei contributi sono stabiliti con apposito regolamento; Visto l’art. 42 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di autonomia) e successive modifiche e integrazioni; Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2009, n. 1050 di approvazione del regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici e al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa; Decreta: 1. E’ emanato il «Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale di cui all’art. 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici e al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa» nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2009, n. 160

Regolamento per la definizione delle modalita’ per la concessione dei finanziamenti ai progetti relativi all’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 6 del 6-2-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 1° luglio 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena) ed in particolare l’art. 19 riguardante l’assegnazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia dei contributi annui statali di cui all’art. 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), per il sostegno di progetti relativi all’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione; Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2009, n. 790 con la quale e’ stato approvato in via preliminare il «Regolamento per la definizione delle modalita’ per la concessione dei finanziamenti ai progetti relativi all’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26», e ne stato disposto l’invio al consiglio regionale per l’acquisizione del necessario parere della commissione consiliare competente; Visto il parere favorevole espresso dalla VI Commissione permanente del Consiglio regionale nella seduta del giorno 12 maggio 2009; Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2009, n. 1241 con la quale e’ stato approvato in via definitiva il regolamento di cui trattasi; Visto il decreto n. 2219/CULT del 18 giugno 2009, con cui il Direttore centrale istruzione, formazione e cultura ha provveduto, in applicazione dell’art. 7, comma 34, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Friuli-Venezia Giulia – legge finanziaria 2004), a correggere due errori materiali rilevati nel testo del Regolamento medesimo, come approvato con la sopraindicata deliberazione 28 maggio 2009, n. 1241; Visto l’art. 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Decreta: 1. E’ emanato il «Regolamento per la definizione delle modalita’ per la concessione dei finanziamenti ai progetti relativi all’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26» nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservarlo come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-06&task=dettaglio&numgu=6&redaz=009R0549&tmstp=1265708968146

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2009, n. 149

Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2007 di cui al comma 3 dell’art. 8-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita’).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 6 del 6-2-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 1° luglio 2009)

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 8-bis della legge regionale n. 7 luglio 2006, n. 11
(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della
genitorialita’), che prevede l’attribuzione di assegni una tantum
correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire
dal 1° gennaio 2007, erogati dai comuni a favore di nuclei familiari
in cui almeno uno dei genitori sia residente da almeno dieci anni,
anche non continuativi, nel territorio nazionale e di cui almeno
cinque nel territorio regionale, ovvero che per il medesimo periodo
in esso abbia prestato attivita’ lavorativa;
Atteso che, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 8-bis della
legge regionale n. 11/2006, i requisiti e le modalita’ di accesso al
beneficio, l’entita’ dell’assegno, anche in ragione del numero dei
figli, nonche’ le modalita’ di assegnazione ed erogazione agli aventi
diritto sono disciplinati con regolamento, da approvarsi previo
parere della commissione consiliare competente;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2009, n.
789, con la quale e’ stato approvato in via preliminare il
«Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati
alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall’1
gennaio 2007 di cui al comma 3 dell’art. 8-bis della legge regionale
7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia
e della genitorialita’)»;
Visto il parere favorevole espresso su tale testo regolamentare,
con rilievi, dalla Consulta regionale per le famiglie nella seduta
del 29 aprile 2009;
Visto il parere favorevole espresso sul testo regolamentare,
aggiornato con le proposte di modifica suggerite dalla consulta
regionale per le famiglie, dalla terza commissione consiliare
permanente nella seduta del 5 maggio 2009;
Atteso che il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del
14 maggio 2009, non ha espresso il parere sul regolamento, pur
proponendo alcune modifiche anche di carattere formale al fine di
migliorarne la leggibilita’ e l’applicazione;
Visto l’art. 42 dello statuto di autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2009, n.
1254 che ha apportato modifiche al testo regolamentare, alla luce
delle osservazioni espresse, e con la quale e’ stato approvato in via
definitiva il «Regolamento per la concessione degli assegni una
tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a
partire dal 1° gennaio 2007 di cui al comma 3 dell’art. 8-bis della
legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno
della famiglia e della genitorialita’)»;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento per la concessione degli assegni
una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute
a partire dal 1° gennaio 2007 di cui al comma 3 dell’art. 8-bis della
legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno
della famiglia e della genitorialita’)», nel testo allegato al
presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e
sostanziale.
2. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verra’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 maggio 2009, n. 138

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2007, n. 70 (Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione riguardanti l’innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l’attivita’ di sviluppo precompetitiva)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 6 del 6-2-2010

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 «Disciplina
generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo
tecnologico»;
Visto in particolare l’art. 21, comma 1, lettera a) della legge
regionale 26/2005, ai sensi del quale l’Amministrazione regionale
promuove l’attivita’ degli enti e dei centri di ricerca e
trasferimento tecnologico purche’ costituiti e gestiti da enti
pubblici, da consorzi ovvero da soggetti a prevalente partecipazione
pubblica, mediante la concessione di contributi ai soggetti gestori
dei parchi scientifiche tecnologici per la realizzazione di progetti
di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare
e della Pubblica Amministrazione riguardanti l’innovazione, la
ricerca, il trasferimento tecnologico e l’attivita’ di sviluppo
precompetitiva, da presentarsi in collaborazione con imprese,
societa’ di distretto e enti pubblici;
Visto il comma 2 del medesimo art. 21 della legge regionale
26/2005, il quale prevede che con regolamenti regionali siano
definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione,
universita’ e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria
vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, e
modalita’ e le procedure per l’attivazione degli interventi di cui al
comma 1 dello stesso art. 21;
Visto il «Regolamento per la concessione di contributi per la
realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il
settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione
riguardanti l’innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e
l’attivita’ di sviluppo precompetitiva», approvato con proprio
decreto 23 marzo 2007, n. 070/Pres. ed i relativi allegati;
Visto l’allegato A) al Regolamento emanato con proprio decreto n.
070/Pres./2007 che contiene la definizione, la specificazione e le
modalita’ di determinazione dei costi ammissibili a contributo;
Visto in particolare il punto 2, lettera D, dell’allegato A) al
Regolamento emanato con proprio decreto n. 070/Pres./2007, ai sensi
del quale i costi generali supplementari sono ammissibili in misura
non superiore al 5% dei costi complessivi;
Rilevato che in sede di prima applicazione del Regolamento e’
emersa l’esigenza di riconoscere ammissibili a finanziamento i costi
generali supplementari in misura maggiore rispetto a quanto previsto;
Ritenuto pertanto di aumentare al 15% la soglia dei costi
generali supplementari ammissibili a finanziamento;
Visto il testo del «Regolamento di modifica del decreto del
Presidente della Regione 23 marzo 2007, n. 70 (Regolamento per la
concessione di contributi per la realizzazione di progetti di
rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e
della Pubblica Amministrazione riguardanti l’innovazione, la ricerca,
il trasferimento tecnologico e l’attivita’ di sviluppo
precompetitiva)», allegato al presente decreto, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2009, n.
1111, con la quale la Giunta medesima ha approvato il suddetto
regolamento;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento di modifica del decreto del
Presidente della Regione 23 marzo 2007, n. 70 (Regolamento per la
concessione di contributi per la realizzazione di progetti di
rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e
della Pubblica Amministrazione riguardanti l’innovazione, la ricerca,
il trasferimento tecnologico e l’attivita’ di sviluppo
precompetitiva)», nel testo allegato al presente provvedimento, di
cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-06&task=dettaglio&numgu=6&redaz=009R0552&tmstp=1265708968145