DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2009 Nomina del prefetto Carlo De Stefano a Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 31 del 8-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, ed in particolare, l’art. 4, comma 1, come sostituito dall’art. 1 del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, che prevede l’individuazione da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, degli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell’energia, nonche’, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, degli interventi relativi alla produzione dell’energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari; Visto inoltre l’art. 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, che prevede che, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 siano nominati, con decreto del Presidente della Repubblica, uno o piu’ Commissari straordinari del Governo ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009, sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, con la quale sono stati individuati gli interventi urgenti in materia di stazioni elettriche per l’immissione in rete di energia da fonti rinnovabili, da realizzare ai sensi del citato art. 4 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78; Visto l’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 4 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e’ necessario definire gli ambiti di competenza e responsabilita’ propri dell’organo chiamato ad assolvere agli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi stessi, nonche’ assicurare all’organo straordinario medesimo il supporto per l’espletamento dei relativi compiti istituzionali, sulla base della cooperazione delle amministrazioni e degli altri soggetti interessati alla realizzazione degli interventi di cui al presente provvedimento, con conseguenti sinergie funzionali nelle procedure incardinate presso tale organo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009, sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, con la quale il prefetto Carlo De Stefano e’ nominato Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti relativi alle stazioni elettriche per l’immissione in rete di energia da fonti rinnovabili; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1 Nomina del Commissario straordinario 1. Il prefetto Carlo De Stefano e’ nominato Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti relativi alle stazioni elettriche per l’immissione in rete di energia da fonti rinnovabili di cui all’ art. 2, come da deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, adottata ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Art. 2

Individuazione degli interventi

1. Ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28
ottobre 2009, adottata su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i delle infrastrutture e dei trasporti,
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la
semplificazione normativa, le opere di seguito indicate sono
individuate come interventi relativi alla trasmissione e alla
distribuzione dell’energia per i quali ricorrono particolari ragioni
di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono
essere realizzati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma
1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive
modificazioni:
a) Stazione elettrica di Gravina in Puglia (Bari);
b) Stazione elettrica di Cerignola (Bari);
c) Stazione elettrica di Spinazzola (Bari);
d) Stazione elettrica di Manfredonia (Foggia);
e) Stazione elettrica di Erchie (Brindisi);
f) Stazione elettrica di Latiano (Brindisi);
g) Stazione elettrica di Castellaneta (Taranto);
h) Stazione elettrica di Belcastro (Catanzaro);
i) Stazione elettrica di Montesano sulla Marcellana (Salerno);
j) Stazione elettrica di Genzano (Potenza);
k) Stazione elettrica di Menfi (Agrigento);
l) Stazione elettrica di Calamonaci (Agrigento);
m) Stazione elettrica di Monreale (Palermo);
n) Stazione elettrica di Tuscania (Viterbo).

Art. 3

Supporto al Commissario straordinario

1. Per l’esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario
puo’ avvalersi:
a) delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ivi comprese quelle facenti capo al Ministro per la semplificazione
normativa, in particolare per le funzioni di’ indirizzo, impulso,
controllo e vigilanza;
b) delle strutture del Ministero dello sviluppo economico;
c) delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con particolare riferimento al Dipartimento per le
infrastrutture, gli affari generali ed il personale;
d) delle strutture del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
e) delle strutture delle altre amministrazioni pubbliche volta
per volta competenti;
f) delle strutture del concessionario del pubblico servizio di
trasmissione dell’energia elettrica;
g) delle strutture del soggetto titolare dell’iniziativa.
2. Il Commissario straordinario puo’ demandare il compimento di
alcuni atti di sua competenza a componenti delle strutture sopra
indicate, previa indicazione dei criteri, limiti e modalita’ di
adozione degli atti in questione; puo’, altresi’, individuare, per lo
svolgimento di specifiche attivita’, tecnici esterni, di comprovata
esperienza e professionalita’, i cui compensi sono a carico dei
soggetti indicati al comma precedente nell’ambito delle risorse
esistenti.
3. Con riferimento agli atti, provvedimenti e attivita’ per i quali
non siano decorsi i termini previsti dall’art. 4, comma 3, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il
Commissario straordinario esercita esclusivamente attivita’ di
vigilanza.
4. Al Commissario straordinario puo’ essere attribuito un compenso,
determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa,
nell’ambito delle risorse esistenti, previa convenzione tra i
soggetti di cui al comma 1 per la ripartizione degli oneri derivanti
dal presente provvedimento.

Art. 4 Funzioni di controllo e vigilanza da parte dei Ministri competenti 1. I Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa (di seguito indicati come «Ministri vigilanti») svolgono funzioni di controllo e di vigilanza sull’attivita’ del Commissario straordinario, anche con riferimento alle attivita’ di cui al presente articolo. 2. Il Commissario straordinario trasmette ai Ministri vigilanti un crono-programma delle attivita’ relative agli interventi oggetto del presente provvedimento e riferisce sullo stato di avanzamento degli stessi con cadenza almeno mensile, salvo specifiche richieste in relazione ai tempi e alle modalita’ di svolgimento dei suoi compiti. 3. Nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, i Ministri vigilanti esercitano poteri di indirizzo e di impulso nei confronti del Commissario straordinario, nonche’, ove necessario, poteri anche sostitutivi di coordinamento delle amministrazioni pubbliche coinvolte nei procedimenti di autorizzazione relativi agli interventi oggetto del presente provvedimento. 4. I Ministri vigilanti possono proporre la revoca del Commissario straordinario in caso di gravi inadempienze nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare in relazione alle finalita’ di semplificazione e accelerazione di cui all’art. 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Art. 5 Termine dell’attivita’ del Commissario straordinario 1. Il mandato del Commissario straordinario, in relazione agli interventi oggetto del presente provvedimento, ha durata sino al 30 giugno 2010. 2. Tale durata potra’ essere prorogata su istanza del Commissario straordinario per gravi motivi, preventivamente valutati dai Ministri vigilanti, e comunque per cause non imputabili al Commissario stesso. Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, comunicato al Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi’ 12 novembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro dello sviluppo economico Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive, registro n. 4, foglio n. 235

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-08&task=dettaglio&numgu=31&redaz=10A01348&tmstp=1265707952321

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2009, n. 214 Regolamento recante disposizioni per il funzionamento del fondo perequativo dei proventi derivanti agli avvocati e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 31 del 8-2-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’articolo 43, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che istituisce in via legislativa, presso l’avvocatura generale dello Stato, il fondo perequativo dei proventi derivanti agli avvocati e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali, gia’ istituito e disciplinato in via amministrativa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2009, n. 21; Visto l’articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103; Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, recante «regolamento per la riscossione, da parte dell’avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione» e successive modificazioni; Udito il parere espresso dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato nella seduta del 9 luglio 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’ 8 ottobre 2009; Sulla proposta dell’Avvocato generale; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Fondo perequativo dei proventi derivanti agli avvocati e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali 1. Al fondo perequativo dei proventi derivanti agli avvocati e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali, istituito presso l’Avvocatura generale dello Stato dall’articolo 43, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, affluiscono i relativi importi riassegnati dall’amministrazione finanziaria dello Stato ai sensi dell’articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo dell’art. 43, comma 3, della
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’
nonche’ in materia di processo civile»:
«3. E’ istituito presso l’avvocatura generale dello
Stato il fondo perequativo dei proventi derivanti da
incarichi arbitrali. Al fondo e’ attribuita la quota dei
proventi stabilita dall’art. 61, comma 9, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il funzionamento del
Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell’Avvocato generale dello Stato,
sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello
Stato.».
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
31 ottobre 2008, recante; Istituzione del fondo perequativo
degli avvocati e procuratori dello Stato» e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2009, n. 21.
– Si riporta il testo dell’art. 61, comma 9, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«9. Il 50 per cento del compenso spettante al
dipendente pubblico per l’attivita’ di componente o di
segretario del collegio arbitrale e’ versato direttamente
ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto
importo e’ riassegnato al fondo di amministrazione per il
finanziamento del trattamento economico accessorio dei
dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli
organi di autogoverno del personale di magistratura e
dell’avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima
disposizione si applica al compenso spettante al dipendente
pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi
non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed
ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.».
– La legge 3 aprile 1979, n. 103, recante «Modifiche
dell’ordinamento dell’avvocatura dello Stato» e’ pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1979, n. 99.
– Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante.
«Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull’ordinamento dell’avvocatura dello Stato» e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n.
286.
– Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, recante.
«Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull’ordinamento dell’avvocatura dello Stato» e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286.
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Art. 2 Modalita’ di gestione e di ripartizione delle somme 1. Le somme versate nel fondo sono ripartite fra gli avvocati e procuratori in servizio, in proporzione allo stipendio determinato in base alle tabelle di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97 e alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, maggiorato degli aumenti derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianita’ di servizio effettivamente prestato nella qualifica e classe di appartenenza: a) per il cinquanta per cento fra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio cui appartiene l’avvocato o procuratore che ha espletato la funzione di arbitro alla quale inerisce la quota di compenso versata al fondo; b) per il restante cinquanta per cento fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato in servizio. 2. La ripartizione viene effettuata quadrimestralmente, secondo le modalita’ di cui agli articoli 3, 10, 11, 12 commi secondo, terzo, quarto e quinto, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, recante «regolamento per la riscossione, da parte dell’avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione», e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 dicembre 2009 Il Presidente: Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 142

Note all’art. 2:
– La legge 2 aprile 1979, n. 97, recante: «Norme sullo
stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico
dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati
della giustizia militare e degli avvocati dello Stato» e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1979, n. 97.
– La legge 19 febbraio 1981, n. 27, recante«Provvidenze
per il personale di magistratura» e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1981, n. 52.
– Si riportano gli articoli 3, 10, 11, 12, commi
secondo, terzo, quarto e quinto, 14, 15 e 16 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972,
recante: «Regolamento per la riscossione, da parte
dell’avvocatura dello Stato, degli onorari e delle
competenze di spettanza e per la relativa ripartizione»:
«Art. 3. Al pagamento degli onorari e delle competenze
da parte delle amministrazioni a favore dell’avvocatura
dello Stato, ai sensi degli articoli 21 del testo unico 30
ottobre 1933, n. 1611 e 62 del regolamento di pari data n.
1612, si provvede mediante emissione di ordinativi diretti
di pagamento a favore e con quietanza dell’apposito capo
ufficio dell’avvocatura e, per l’Avvocatura generale dello
Stato, del segretario generale o del funzionario da essi
appositamente delegato.».
«Art. 10. Nel caso di nuova qualifica o di aumento di
stipendio attribuito con effetto retroattivo, il nuovo
stipendio non e’ considerato per i quadrimestri anteriori
alla data del provvedimento. Si terra’ conto, invece, della
nuova qualifica o dell’aumento di stipendio disposti nel
corso del quadrimestre, e per il periodo relativo, purche’
il provvedimento sia stato registrato alla Corte dei conti
prima della scadenza del termine quadrimestrale.
Nel caso di trasferimento da uno ad altro ufficio
l’interessato partecipa, per l’intero quadrimestre, al
riparto di quest’ultimo ufficio, qualora il provvedimento
abbia decorrenza da data anteriore alla scadenza del
termine quadrimestrale.».
«Art. 11. Colui che entra a far parte dell’avvocatura
dello Stato nel corso del quadrimestre, partecipa al
riparto soltanto per il tempo decorso dalla data di
immissione in possesso dell’ufficio.». «Colui che senza
giustificato motivo abbandoni l’ufficio e non ottemperi
all’invito di ritornarvi, perde la quota quadrimestrale
corrispondente al tempo dell’abusiva assenza.
Non si ha, inoltre, diritto a riparto per tutto il
tempo trascorso in aspettativa, a disposizione, in
disponibilita’ o in congedo straordinario, esclusi i casi
previsti dall’art. 37, secondo comma del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, nonche’ i casi dell’aspettativa per
richiamo alle armi e per infermita’ per causa di servizio,
di cui, rispettivamente, al II comma dell’art. 67 e al VII
comma dell’art. 68 del testo unico predetto. Il diritto al
riparto viene, altresi’, meno per tutto il tempo durante il
quale, per qualsiasi causa, non spetti o sia ridotto lo
stipendio.
– Si perde il diritto di concorrere al riparto
allorche’ sia stata comminata la destituzione o dichiarata
la decadenza ovvero la dispensa per scarso rendimento; in
tali casi la partecipazione al riparto predetto cessa dal
momento in cui si e’ verificato il fatto risolutivo del
rapporto d’impiego.
Nel caso di collocamento a riposo, di accettazioni di
dimissioni volontarie, di passaggio in altre
amministrazioni dello Stato, l’impiegato partecipa al
riparto fino alla data di decorrenza del provvedimento.».
«Art. 14. L’avvocatura generale, fatti gli opportuni
riscontri sui singoli rendiconti, resi ai sensi del
precedente art. 6, dispone il pagamento delle somme
divisibili, al netto dell’imposta di R.M. e degli altri
tributi erariali, mediante mandato firmato dall’avvocato
generale dello Stato, a norma dell’art. 11 del decreto
legislativo 2 marzo 1948, n. 155 e tratto sull’apposito
capitolo di spesa istituito in corrispondenza di quello di
entrata di cui al precedente art. 4, intestato, a seconda
dei casi, agli avvocati, procuratori dello Stato o
impiegati, con quietanza del capo dell’ufficio o del
segretario generale o di un funzionario dagli stessi
appositamente designato.
Ai mandati di cui al comma precedente saranno allegati
i rendiconti e i documenti indicati nell’art. 6.
Le somme ritenute per imposta di R.M. e altri tributi
erariali sono versate immediatamente con imputazione ai
rispettivi capi e capitoli di entrata del bilancio dello
Stato.».
«Art. 15. Gli avvocati, procuratori ed impiegati
dovranno rilasciare al capo dell’ufficio, al segretario
generale o all’impiegato designato di cui all’articolo
precedente la delegazione a riscuotere, giusta l’art. 383
del regolamento di contabilita’ generale dello Stato. La
delega viene unita al rendiconto per essere posta a corredo
del mandato di pagamento.».
«Art. 16. Nel caso di morte dell’impiegato la quota ad
esso spettante sino al giorno del decesso, e’ pagata agli
eredi, i quali dimostrino tale loro qualita’ con i
documenti prescritti dalle norme di contabilita’ generale
dello Stato.».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-08&task=dettaglio&numgu=31&redaz=010G0019&tmstp=1265707952321

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 6 Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 31 del 8-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, recante «Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonche’ disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in materia di processo civile ed in particolare l’articolo 24 che delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti legislativi per il riordino, tra l’altro, del Centro di formazione studi (FORMEZ); Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Considerato che la Commissione parlamentare, di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, non ha reso il parere entro il termine prescritto; Vista la bozza di parere comunque trasmessa dal Presidente della Commissione parlamentare di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell’11 dicembre 2009; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Il Formez – Centro di Formazione studi, disciplinato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, assume la denominazione di «FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A», di seguito denominato «FORMEZ PA». 2. Formez PA e’ un’associazione riconosciuta, con personalita’ giuridica di diritto privato sottoposta al controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica che rende altresi’ parere preventivo vincolante in ordine alla pianta organica, alla programmazione delle assunzioni, al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo, ai regolamenti di contabilita’ e organizzazione, alla nomina del Direttore generale, alla costituzione di nuove societa’, agli atti di straordinaria amministrazione. 3. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunita’ montane, possono entrare a far parte dell’associazione di cui al comma 1.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operante il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo degli articoli 76, 87, e 117
della Costituzione:
«Art. 76. – L’esercizio della funzione legislativa non
puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti».
«Art. 87. – Il Presidente della Repubblica e’ il capo
dello Stato e rappresenta l’unita’ nazionale.
Puo’ inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo’ concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica».
«Art. 117. – La potesta’ legislativa e’ esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche’ dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta’
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea
delle regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita’
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta’
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta’ legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita’ di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta’ regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta’ regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta’
metropolitane hanno potesta’ regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita’ degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita’ di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo’
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato».
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285,
recante «Riordino del Centro di formazione studi (Formez),
a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»
abrogato dal presente decreto, e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 agosto 1999, n. 192.
– La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri» e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
– La legge 4 marzo 2009, n. 15 recante «Delega al
Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttivita’
del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, nonche’ disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti» e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53.
– Si riporta il testo dell’art. 24 della legge 18
giugno 2009, n. 69 recante «Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in
materia di processo civile», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, supplemento ordinario:
«Art. 24. – 1. Al fine di realizzare un sistema
unitario di interventi nel campo della formazione dei
pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro
pubblico, dell’aumento della sua produttivita’, del
miglioramento delle prestazioni delle pubbliche
amministrazioni e della qualita’ dei servizi erogati ai
cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e
dei costi dell’azione pubblica, nonche’ della
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il
Governo e’ delegato ad adottare, secondo le modalita’ e i
principi e criteri direttivi di cui all’art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu’ decreti legislativi di riassetto
normativo finalizzati al riordino, alla trasformazione,
fusione o soppressione, anche sulla base di un confronto
con le regioni e gli enti locali interessati a
salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi gia’
presenti sul territorio al fine di garantire il
mantenimento degli attuali livelli occupazionali, del
Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi
(FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA), secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e
riordino degli organi, in base a principi di efficienza,
efficacia ed economicita’, anche al fine di assicurare un
sistema coordinato e coerente nel settore della formazione
e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della
pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni
locali;
b) trasformazione, fusione o soppressione degli
organismi di cui al presente comma in coerenza con la
ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della
lettera a);
c) raccordo con le altre strutture, anche di natura
privatistica, operanti nel settore della formazione e
dell’innovazione tecnologica;
d) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in
relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione
delle competenze.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Alle attivita’ previste dal presente articolo si
provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali previste dalla legislazione vigente».
– Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali» e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
– Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Conferenza Stato-citta’
ed autonomie locali e Conferenza unificata).
«Art. 8. – 1. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali e’ unificata per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni
e delle comunita’ montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi’ il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita’, il presidente dell’Associazione
nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia – UPI ed il presidente
dell’Unione nazionale comuni, comunita’ ed enti montani –
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque
rappresentano le citta’ individuate dall’art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche’ rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita’ o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCE.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e’
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e’ conferito, dal
Ministro dell’interno».
– Si riporta il testo dell’art. 14, comma 19, della
legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e
riassetto normativo per l’anno 2005», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2005, n. 280:
«19. E’ istituita la «Commissione parlamentare per la
semplificazione», di seguito denominata «Commissione»
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l’ufficio
di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l’elezione dell’ufficio di presidenza».

Art. 2 1. All’associazione Formez PA e’ attribuita la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell’innovazione amministrativa nei confronti dei soggetti associati. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni associate di cui all’articolo 1, possono avvalersi di Formez PA, per le seguenti finalita’: a) settore formazione: 1) predisporre modelli formativi idonei a favorire la qualificazione del personale delle amministrazioni regionali e locali per l’acquisizione di nuove professionalita’, anche mediante l’organizzazione di corsi-concorsi per l’accesso; 2) sperimentare nuove modalita’ formative idonee a valorizzare l’apprendimento a mezzo di internet ed assicurare la formazione continua nelle amministrazioni pubbliche; 3) rendere un supporto per la valutazione della qualita’ dei servizi e delle offerte formative, nonche’ della loro rispondenza ai requisiti di volta in volta richiesti dall’ente; 4) favorire attraverso appositi interventi formativi il percorso di internazionalizzazione delle amministrazioni pubbliche; 5) assistere il Dipartimento della funzione pubblica nelle attivita’ di coordinamento del sistema formativo pubblico; b) settore servizi e assistenza tecnica: 1) fornire assistenza alle amministrazioni nello svolgimento delle loro attivita’ istituzionali, per la modernizzazione e l’innovazione delle strutture organizzative in funzione dello sviluppo economico ed occupazionale del territorio; 2) fornire assistenza alle pubbliche amministrazioni nei processi di devoluzione di funzioni amministrative dello Stato alle regioni ed agli enti locali, anche mediante l’attivazione di servizi idonei ad agevolare il decentramento di funzioni; 3) fornire assistenza tecnica, supporto e contenuti alle pubbliche amministrazioni al fine di migliorare la comunicazione tra le amministrazioni pubbliche e verso cittadini e imprese, anche attraverso l’attivazione e il supporto operativo di canali di comunicazione diretta, utilizzabili dai cittadini stessi; 4) sviluppare, anche d’intesa con altre amministrazioni e organizzazioni italiane e di altri Paesi, progetti di cooperazione internazionale volti allo sviluppo dei sistemi amministrativi; 5) fornire assistenza tecnica per l’attuazione delle politiche comunitarie con particolare riferimento ai fondi strutturali europei. 2. Formez PA puo’ svolgere ogni altra attivita’ attribuita mediante apposito accordo dal Dipartimento della funzione pubblica o dalle altre amministrazioni di cui all’articolo 1. 3. Nell’espletamento dei suddetti compiti, le attivita’ affidate direttamente dalle amministrazioni centrali e associate a Formez PA sono considerate attivita’ istituzionali. 4. Per il perseguimento delle finalita’ istituzionali Formez PA anche previo accordo con regioni ed enti locali, puo’ istituire o partecipare ad associazioni, societa’ e consorzi a carattere locale o nazionale, nonche’ stipulare convenzioni con istituti, universita’ e soggetti pubblici e privati.

Art. 3 1. Sono organi di Formez PA: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il direttore generale; d) il collegio dei revisori; e) il comitato di indirizzo; f) l’assemblea. 2. Il presidente, che ne ha la rappresentanza legale, e’ nominato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed e’ scelto tra esperti con qualificata professionalita’ ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni. 3. Il consiglio di amministrazione e’ composto dal Presidente, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri da lui delegato, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, nonche’ da altri quattro membri di cui due designati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e due dall’assemblea tra esperti di qualificata professionalita’ nel settore della formazione e dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni. 4. La composizione del comitato di indirizzo e’ disciplinata dallo statuto. 5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione delegato nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno designato del Ministro dell’economia e delle finanze, e uno appartenente ai ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualita’ di presidente. 6. I compiti e le modalita’ di partecipazione degli organi sociali sono definiti dallo statuto dell’associazione. I compensi relativi sono fissati dall’assemblea di Formez PA, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge e previa approvazione del Dipartimento della funzione pubblica. Il costo complessivo degli organi nel triennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non puo’ superare l’ottanta per cento del costo complessivo sostenuto nel triennio precedente.

Art. 4 l. Il presidente di Formez PA presenta, in sede di approvazione del bilancio, al Dipartimento della funzione pubblica un piano triennale, contenente le eventuali misure di riorganizzazione interna dell’Istituto, le attivita’ strategiche per il raggiungimento delle finalita’ istituzionali e l’indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione nell’arco del triennio. Annualmente il presidente presenta una relazione sullo stato di attuazione, nonche’ l’eventuale aggiornamento del piano. 2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, acquisito il parere della Conferenza unificata che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, approva entro sessanta giorni dalla presentazione il piano triennale e i successivi aggiornamenti annuali. Il piano e’ realizzato in conformita’ alle risorse individuate nel bilancio di previsione di Formez PA, ivi incluse quelle trasferite dal bilancio dello Stato, la cui quantificazione annuale e’ demandata alla legge finanziaria (tabella C), e quelle derivanti dall’attivita’ di cui al comma 3. 3. In aggiunta alle attivita’ istituzionali ed a quelle previste dal piano, Formez PA puo’ svolgere, con contabilita’ separata e con il vincolo dell’equilibrio della relativa gestione, attivita’, rientranti nell’ambito delle finalita’ indicate all’articolo 2, per conto di soggetti terzi estranei all’associazione.

Art. 5

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto
legislativo resta salva l’autonomia statutaria di Formez PA.

Art. 6 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ abrogato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285. 2. Formez PA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adegua lo statuto ed il regolamento interno ai principi da esso stabiliti; fino a quella data rimangono in vigore le disposizioni vigenti. 3. Sono fatti salvi tutti gli atti in nome Formez precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contratti e le convenzioni in essere tra le pubbliche amministrazioni ed il «Formez», si considerano stipulati con Formez PA. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 25 gennaio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-08&task=dettaglio&numgu=31&redaz=010G0025&tmstp=1265707952320

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2010 Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna, in Serravalle Scrivia

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 30 del 6-2-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
giugno 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento
Ecolibarna, sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), nonche’, da
ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
febbraio 2009, con il quale il predetto stato d’emergenza e’ stato
prorogato fino al 31 gennaio 2010;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Considerato che nello stabilimento Ecolibarna sito nel comune di
Serravalle Scrivia sono tuttora in corso gli interventi straordinari
per la messa in sicurezza e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi
ubicati nel medesimo stabilimento;
Considerato, altresi’, che permane la necessita’ di tutela della
salute pubblica e dell’ambiente dal pericolo di danni derivanti dalla
mancata messa in sicurezza dell’enorme massa di rifiuti industriali
pericolosi presenti nell’area dello stabilimento Ecolibarna;

Viste le note in data 10 dicembre 2009 e 19 gennaio 2010 con cui il
Commissario delegato ha rappresentato l’esigenza di prorogare lo
stato di emergenza, al fine di consentire il completamento delle
attivita’ finalizzate al proseguimento delle iniziative poste in
essere e dirette al superamento della grave situazione determinatasi
nello stabilimento Ecolibarna, sito in Serravalle Scrivia
(Alessandria);
Visti gli ordini del giorno n. 9/2936-A/47 e n. 9/02936-A/36
approvati dalla Camera dei deputati nella seduta n. 259 del 16
dicembre 2009 con i quali il Governo si impegna a valutare
l’opportunita’ di adottare le opportune iniziative volte a prorogare
lo stato di emergenza per consentire la prosecuzione degli interventi
commissariali programmati;

Tenuto conto della oggettiva necessita’, allo stato, di realizzare
il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in
deroga alla normativa ambientale;
Vista la nota in data 29 dicembre 2009 della Regione Piemonte;
Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
per la proroga dello stato d’emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 luglio 2010, lo stato di emergenza
in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento
Ecolibarna, sito in Serravalle Scrivia (Alessandria).
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Reggio Calabria, 28 gennaio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-06&task=dettaglio&numgu=30&redaz=10A01412&tmstp=1265704795734