Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza n. 3935 del 18/2/2009 Vendita, immobili, evizione, notaio, responsabilità, professionale (2010-01-12)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra M.A. M. acquistò dal sig. O.F. , con atto a rogito del notaio M.F. in data 18 maggio 1981, la nuda proprietà di un appartamento in (…), pervenuto al venditore per atto di divisione del (…). Sennonché, in accoglimento della domanda proposta nei confronti suoi e del venditore dalla sig.ra G. F. , il Tribunale di Genova, con sentenza del 2 febbraio 1989 confermata dalla Corte di appello della medesima città con sentenza del 15 novembre 1993, dichiarò l’inopponibilità della vendita all’attrice, avendo quest’ultima acquistato la nuda proprietà della medesima porzione immobiliare con atto a rogito del notaio B.M. in data 28 gennaio 1971.

La sig.ra M.A.M., quindi, convenne davanti al Tribunale di Genova il notaio M.F. per essere risarcita dei danni connessi alla evizione subita per colpa professionale della convenuta. Il Tribunale respinse la domanda, ma la Corte ligure, adita con appello della soccombente, con sentenza non definitiva del 29 settembre 1999, condannò il notaio al risarcimento del danno da liquidarsi nel prosieguo del giudizio.

Su ricorso della dott.ssa M.F. , detta decisione fu, con sentenza 26 settembre 2001 n. 12036 di questa Corte, cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Genova.

Il giudice di rinvio respinse l’appello della sig.ra M.A.M. , con sentenza 4 dicembre 2003 n. 1046, osservando in particolare (secondo quanto e’ dato leggere nella successiva sentenza della medesima Corte genovese, fatta oggetto di ricorso in questa sede) che la responsabilità del notaio non poteva nemmeno farsi scaturire dal fatto che con il precedente rogito B. del 1971 era stato trasferito l’interno 7, ossia lo stesso numero di interno indicante la porzione immobiliare pervenuta al venditore O. nell’atto di provenienza (l’atto di divisione (…)), dato che sin dal (…) era stato frazionato in due appartamenti, contraddistinti con i numeri (…) e individuati in catasto con due diversi subalterni, rispettivamente il (…), sicché la compravendita del (…) si riferiva al primo e quella del (…), rogata dal notaio M.F. , al secondo, all’epoca ancora nella piena disponibilità del venditore.

Avverso tale decisione l’appellante propose istanza di revocazione, ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., n. 4, accolta dalla Corte genovese con sentenza 16 dicembre 2006 n. 162 contenente anche, in sede rescissoria, pronuncia non definitiva di condanna del notaio M.F. al risarcimento del danno da liquidarsi nel prosieguo del giudizio.

La sentenza di revocazione accerta l’esistenza di uno (il secondo) dei quattro errori denunciati dall’istante, ed espressamente dichiara assorbiti gli altri.

L’errore accertato consiste in ciò, che la sentenza di rinvio del 2003, nel motivare l’insussistenza della responsabilità del notaio, afferma che due sentenze – la sentenza 19 febbraio 1982, n. 380 del Tribunale di Genova e la sentenza 10 ottobre 1983, n. 540 della Corte di appello – emesse in altra causa introdotta dall’ O. nei confronti della G. per l’accertamento che la vendita del (…) non comprendeva anche l’interno (…) e conclusasi con l’accoglimento della domanda riconvenzionale, di contenuto opposto, formulata dalla convenuta, erano basate su elementi ulteriori, non disponibili dal notaio M.F. , in particolare su una sorta di atto di confessione stragiudiziale del venditore; mentre tale atto, nella realtà, era stata prodotta soltanto nel diverso, successivo giudizio (di cui si è detto all’inizio della presente narrativa) introdotto dalla G. nei confronti dell’ O. e della M. A. M. e conclusosi con l’accertamento dell’evizione subita da quest’ultima.

Stabilito, quindi, di revocare la sentenza di rinvio, la Corte, rinnovando in sede rescissoria il giudizio di appello, ha ritenuto che l’atto di vendita del 1971 andasse certamente interpretato nel senso che comprendeva l’intera proprietà acquistata dall’ O. nel 1958, onde null’altro questi poteva ancora vendere alla M.A.M. dieci anni dopo, e che, conseguentemente il notaio M.F. era responsabile per non averlo colto e rappresentato, quantomeno in termini dubitativi, alla cliente.

La Dott.ssa M.F. ricorre avverso la sentenza di revocazione per due motivi, cui resiste con controricorso la sig.ra M.A.M. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 395 c.p.c., n. 4, si censura la statuizione rescindente.

1.1. – Si contesta anzitutto l’essenzialità e decisività dell’errore dei giudici di rinvio individuato dai giudici della revocazione, consistente nell’avere i primi affermato, contrariamente alle inequivoche risultanze documentali, che le sentenze del 1982 e 1983 erano basate su elementi ulteriori, non disponibili dal notaio M.F. . La ricorrente, richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i caratteri della essenzialità e decisività sono presenti esclusivamente nell’errore che sia stato causa di una decisione che altrimenti sarebbe stata diversa, e dunque non in quello incidente su fatti che, non decisivi in se stessi, devono essere valutati in un più ampio contesto probatorio, osserva che la sentenza revocata era pervenuta alla decisione di rigetto dell’appello sulla base della valutazione, appunto, di elementi diversi ed ulteriori (puntualmente elencati nel ricorso) rispetto alle richiamate sentenze del 1982 e 1983 e che, anzi, nella sentenza revocata le considerazioni svolte in ordine alle sentenze del 1982 e 1983 costituiscono dei meri obiter dicta, irrilevanti agli effetti della decisione finale.

1.2. – Con il motivo in esame si contesta, altresì, la sussistenza di un altro – il primo – degli errori di fatto segnalati dall’istante in revocazione, sussistenza affermata nel seguente passo a pag. 30 della sentenza impugnata: "Dato che gli ulteriori errori di fatto, prospettati con l’atto di citazione in revocazione – nel novero dei quali si appalesa effettivamente sussistente l’errato riferimento, nella sentenza impugnata per revocazione, alla descrizione dell’immobile della via (…), contenuta nell’atto B. , come composto da sei vani anziché da nove vani, come, invece, indicato nell’atto B. – risultano assorbiti dalla dirimente rilevanza dell’errore di fatto, dedotto sub lettera b) alla pagina 10 dell’atto di citazione medesimo e sopra esaminato, il Collegio, in esito alla fase rescindente, revoca l’impugnata sentenza…".

La ricorrente osserva che, invece, là dove la sentenza di rinvio afferma che l’atto B. indicava che l’O. aveva venduto alla G. un appartamento composto di sei vani si riferiva ai vani catastali, non a quelli reali, e che altrettanti erano i vani indicati tra i dati catastali riportati nell’atto; contesta, inoltre, a conclusione della esposizione del motivo, la sussistenza anche del terzo e del quarto degli errori denunciati all’istante in revocazione.

2. – Il motivo merita accoglimento nei limiti che seguono.

2.1. – Con riferimento alla prima delle due censure ( in cui esso si articola, va previamente ribadito quanto costantemente affermato da questa Corte e condiviso dalla stessa Corte genovese nella sentenza qui impugnata, ossia che l’errore di fatto che da luogo alla revocazione della sentenza deve essere, tra l’altro, "essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa" (così la massima ufficiale estratta da Cass. Sez. Un. 561/2000). Va altresì ribadito che il giudizio di decisività dell’errore, ossia la valutazione sulla sussistenza o meno di siffatto nesso causale, costituisce apprezzamento riservato al giudice del merito (della revocazione) e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione non inficiata da vizi logici o da errori di diritto (Cass. 25376/2006, 9369/2006, 1643/1984, 4103/1983, 80/1979).

Tanto premesso, va chiarito che erra dunque la ricorrente allorché tenta di coinvolgere questa Corte nella valutazione di decisività dell’errore sollecitando il diretto esame (viceversa inibito in questa sede, proprio perché rientrante nel merito del giudizio di revocazione) della sentenza della Corte di rinvio. Nondimeno, la censura di violazione di legge mossa alla sentenza qui impugnata è fondata, perché la Corte genovese mostra di avere male inteso come si configuri, concettualmente, il nesso di causalità tra errore e pronuncia che rende decisivo l’errore stesso (e ciò integra un vizio di legittimità, denunciabile in questa sede).

Invero, dopo aver riportato ampi stralci delle richiamate sentenze del 1982 e 1983, relativi alle ragioni per cui, secondo quei giudici, il rogito B. andava interpretato in senso ampio, ossia nel senso che aveva ad oggetto l’intero appartamento interno 7 nella sua consistenza originaria e non soltanto la parte di esso identificata con il medesimo interno a seguito del frazionamento, la sentenza qui impugnata motiva la ritenuta essenzialità e decisività dell’errore dei giudici di rinvio come segue (le sottolineature sono dell’estensore della presente sentenza):

"… la corretta lettura del dato documentale rappresentato dalle sentenze n. 380 del 1982 e n. 540 del 1983 avrebbe indotto l’organo giudicante a ritenere, invece, che i dati esaminati in quelle sedi erano gli stessi elementi di cui disponeva il Notaio M. F. – in particolare, l’atto di divisione rogato dal Notaio S. , il rogito B. , le planimetrie relative ai due appartamenti, subalterni (…) e le misure catastali – e, quindi, a prendere in considerazione le sentenze medesime, con l’ulteriore conseguenza di non potere prescindere dall’individuazione della comune intenzione delle parti contraenti l’atto pubblico di compravendita del 28/1/1971, ponendosi, a propria volta, il problema se i contraenti medesimi avessero inteso compravendere la nuda proprietà dell’intero appartamento oppure di una sola delle due unita’ in cui esso era diviso.

In altri termini, l’errore, in cui è incorsa la sentenza impugnata per revocazione, ha precluso la considerazione delle sentenze n. 380 del 1982 e n. 540 del 1983, mentre, ove tali decisioni fossero state considerate, l’organo giudicante sarebbe stato tenuto ad affrontarne le articolate motivazioni sopra riportate e, segnatamente, non avrebbe potuto esimersi dal confrontare l’atto di provenienza ed il rogito B. e dall’esaminare nella sua interezza, in maniera, quindi, comprensiva della clausola del seguente testuale tenore "salvo migliori confini, indicazioni, descrizioni e dati di catasto il cui errore od omissione non potra’ mai pregiudicare il presente atto", e non solo limitatamente al sommario riferimento alla indicazione dei confini, procedendo cosi alla necessaria ermeneutica contrattuale, in luogo di incentrare l’analisi nelle risultanze catastali, privilegiandole".

Nella seconda parte della sentenza – peraltro e-spressamente dedicata al giudizio rescissorio e non al giudizio rescindente – si aggiunge, poi, che l’esito dell’attività ermeneutica non sarebbe potuto essere che quello convincentemente ritenuto nelle richiamate sentenze del 1982 e 1983 (con quel che ne consegue quanto alla responsabilità del notaio M.F. ).

Il ragionamento dei giudici della revocazione è, in definitiva, il seguente: se i giudici di rinvio avessero ben letto le sentenze del 1982 e 1983, le avrebbero tenute in considerazione e si sarebbero, quindi, dati carico degli argomenti in esse svolti a sostegno della interpretazione "ampia" dell’oggetto dell’atto B. , che avrebbero conseguentemente fatto propria.

Questo ragionamento, però, configura qualcosa di diverso dal nesso causale tra errore e pronuncia del giudice che deve sussistere ai fini della revocazione.

Allorché, infatti, la giurisprudenza parla – come sopra si e’ visto – di nesso causale tra errore e decisione, si riferisce non alla causalità storica, ma ad un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, non degli accadimenti concreti. Non si tratta, in altri termini, di stabilire come si sarebbe, nei fatti, determinato il giudice ("quel" giudice) se non avesse commesso l’errore; si tratta, invece, di stabilire quale sarebbe dovuta essere, per necessità logico – giuridica, la decisione una volta emendatene le premesse dall’errore.

La Corte genovese avrebbe dovuto, dunque, spiegare perché, una volta escluso l’errore (ossia escluso che le sentenze del 1982 e 1983 erano state pronunciate in base ad elementi ulteriori rispetto a quelli disponibili dal notaio Mo. F. ), e proprio a causa di tale esclusione, il rogito B. andasse interpretato nel senso che sopra si e’ definito "ampio" (con ciò che ne consegue agli effetti della responsabilità del notaio M.F. ). Ciò, invece, non ha fatto, ma ha soltanto descritto il diverso comportamento che i giudici di rinvio avrebbero tenuto qualora si fossero resi conto dell’errore.

2.2. – La seconda censura (sopra sintetizzata al punto 1.2) è invece inammissibile perché non ha ad oggetto effettive statuizioni della sentenza impugnata. Ciò è del tutto evidente quanto al terzo e al quarto degli errori revocatori denunciati dalla sig.ra M.A. , sui quali la sentenza non si pronuncia in alcun modo; ma è comunque certo anche con riferimento al primo di quegli errori (attinente – si è visto sopra – al numero dei vani indicati nell’atto B.), la cui sussistenza viene affermata dalla Corte di appello in un passaggio della motivazione chiaramente pleonastico ed estraneo alla ratio decidendi, dato che immediatamente dopo i giudici esplicitano che la revocazione è pronunciata sulla esclusiva base del secondo degli errori denunciati, gli altri restando assorbiti.

Le questioni relative ai predetti errori dichiarati assorbiti restano, ovviamente, proprio in virtu’ del dichiarato assorbimento, aperte e impregiudicate nel prosieguo del giudizio davanti al giudice del rinvio che verra’ disposto a conclusione della presente sentenza.

3. – Il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la parte rescissoria della sentenza impugnata, resta assorbito nell’accoglimento del primo, relativo al pregiudiziale giudizio rescindente.

4. – In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento – nei sensi di cui sopra si è detto – del primo motivo di ricorso, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell’errore revocatorio ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., n. 4, non e’ un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l’errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell’errore, per necessità logico-giuridica.

Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie nei sensi di cui in motivazione il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 2009 Determinazione numerica delle onorificenze dell’O.M.R.I. che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 10 del 14-1-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’art. 87 della Costituzione; Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sentito il Consiglio dell’ordine «Al merito della Repubblica italiana»; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1 Il numero massimo delle onorificenze dell’ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2010 e’ determinato in 6.000 unita’, cosi’ ripartito nelle cinque classi: Cavaliere di Gran Croce, n. 25; Grande Ufficiale, n. 150; Commendatore, n. 650; Ufficiale, n. 875; Cavaliere, n. 4.300. La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto e’ fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2

Non sono comprese nel numero di cui all’art. 1 le concessioni
previste dal secondo comma dell’art. 4 della legge 3 marzo 1951, n.
178.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi’ 27 novembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-14&task=dettaglio&numgu=10&redaz=10A00172&tmstp=1263541584310

Cassazione Penale, sez. I, 08-05-2008 (12-02-2008), n. 18658

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) – Ostatività di condanna per determinati reati alla concessione di benefici penitenziari – Superamento delle condizioni ostative – Prospettazione da parte del condannato dell’impossibilità o dell’irrilevanza della sua collaborazione – Necessità – Fattispecie.

sentenza scelta dal dott. Domencio CIRASOLE

Cassazione Penale, sez. I, 08-05-2008 (12-02-2008), n. 18658 – Pres. GIORDANO Umberto – S.M.

OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Il tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza depositata il 4 giugno 2007, ha dichiarato inammissibile la domanda di liberazione condizionale proposta da S.M., in ragione del rilievo: che l’istante era tuttora detenuto in esecuzione di condanne per reati ostativi in base al combinato disposto della L. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 4 bis e 58 ter (cosiddetto ordinamento penitenziario) e della L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 2; che nessuna collaborazione con la giustizia era stata pacificamente prestata e che non ricorreva l’ipotesi della "collaborazione impossibile", nulla essendo stato dedotto sul punto dall’interessato, precisando che tale situazione andava valutata con riferimento al tempo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna divenuta irrevocabile, non assumendo rilevanza, al fine del superamento dell’ostatività, il sopravvenuto distacco dal contesto di criminalità organizzata.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il S.o, per il tramite del suo difensore di fiducia, deducendone l’illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione.

In particolare, nel ricorso si sostiene che il tribunale aveva rigettato l’istanza in base al semplice rilievo dell’esistenza di condanne ostative, valorizzando a tal fine anche un precedente provvedimento di rigetto di istanza di concessione della semilibertà (basato in realtà sul dato della mancata espiazione dei 2/3 della pena) escludendo la sussistenza di una collaborazione inesigibile senza procedere ad alcuna attività istruttoria, arbitrariamente ponendo a carico del difensore un’attività di acquisizione di sentenze ed atti processuali, che non erano nella sua disponibilità. 3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Ed invero, premesso che la sussistenza nel caso di specie di una ipotesi di "collaborazione impossibile" – come a ragione evidenziato nella requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte – è stata prospettata per la prima volta con il ricorso per cassazione, è sufficiente considerare che contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, questa Corte ha precisato da tempo il condivisibile principio secondo cui, al fine del superamento delle condizioni ostative alla fruizione di determinati benefici (nella specie liberazione condizionale) stabilite dal combinato disposto della L. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 4 bis e 58 ter (cosiddetto ordinamento penitenziario) e della L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 2, "… è necessario che nell’istanza il condannato prospetti, almeno nelle linee generali, elementi specifici circa l’impossibilità o l’irrilevanza della sua collaborazione tanto da consentire il superamento delle condizioni ostative all’esame del merito alla luce dei principi espressi nelle sentenze n. 306 del 1993, 357 del 1994 e 68 del 1995 della Corte costituzionale, non essendovi dubbio che solo in tal caso è possibile valutare se la collaborazione del condannato sia impossibile perchè fatti e responsabilità sono già stati completamente acclarati, o irrilevante perchè la posizione marginale nell’organizzazione criminale non consente di conoscere fatti e compartecipi pertinenti a livello superiore" (così ex multis, Cass., sez. 1, sentenza n. 3034 del 18/5/1995 – 4/7/1995, rv. 202082, ric. Zito).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, congruamente determinabile in Euro 1000,00 ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Cassazione Penale, sez. I, 19-04-2000 n. 1545

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) – Benefici penitenziari – Ostatività alla concessione per pene inflitte per determinati delitti – Superamento per effetto dell’impossibilità della collaborazione – Allegazione di elementi specifici che provino tale impossibilità – Necessità.

Cassazione Penale, sez. I, 19-04-2000 (C.C. 01-03-2000), n. 1545 – Pres. Losana C – Rel. Vancheri A – Russo – P.M. (conf.) Viglietta G

In fatto e diritto

Con ordinanza del 21.4.1999 il Tribunale per i Minorenni di Lecce in funzione di tribunale di sorveglianza, rigettava l’istanza di affidamento in prova presentata da R.M., osservando che il condannato doveva espiare la pena di anni 3) e mesi 2 di reclusione per i delitti di associazione finalizzata allo spaccio e di traffico aggravato di stupefacenti, e che quindi, non risultando che egli avesse prestato attività di collaborazione ai sensi dell’art. 4-bis della L. 26.7.1975 n. 354, la sua domanda non poteva trovare accoglimento.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il R., deducendo violazione dell’art. 4-bis Ord. Pen. e illogicità di motivazione per avere il tribunale omesso qualsiasi accertamento volto a verificare la impossibilità per il condannato di svolgere un’utile collaborazione, secondo quanto stabilito dalle sentenze n. 357 del 1994 e n. 68 del 1995, dato che dalla sentenza di condanna in grado di appello emergeva che, a seguito delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia vicini al vertice dell’organizzazione, i fatti e le responsabilità erano stati totalmente e definitivamente accertati.

Ciò posto, osserva la Corte che il ricorso contiene esclusivamente considerazioni fattuali intese a proporre una diversa valutazione delle risultanze emerse, rilevabili dalle indagini svolte e dalle informazioni acquisite, per cui va dichiarato inammissibile.

Ed invero il tribunale ha adeguatamente dimostrato che era da escludere che la collaborazione prestata dai collaboratori di giustizia potesse essere considerata, di per sé, esaustiva di qualsiasi spazio di utile collaborazione con gli organi di giustizia anche da parte del R., dando atto che lo stesso non aveva neanche confessato la propria responsabilità.

A ciò si aggiunga che il ricorrente non soltanto si è limitato ad affermare in maniera puramente assertiva che la sua collaborazione sarebbe stata comunque impossibile, ma non ha neanche offerto la sua collaborazione, limitandosi a sostenere che essa non avrebbe avuto, in ogni caso, alcun rilievo.

Né può servire, ai medesimi fini, la collaborazione prestata da altri soggetti, quando, come nel caso in esame, sia stato rilevato da parte del giudice di merito che, pur dopo tale collaborazione, residuavano spazi per una ulteriore approfondimento di tutti gli aspetti della vicenda, che sono state solo in parte date da altri imputati, mentre il R. ha sempre negato ogni suo coinvolgimento nei fatti contestatigli, limitandosi ad ammettere soltanto di conoscere alcuni coimputati, tacendo totalmente sulla operatività dell’associazione criminosa e sulle attività dalla stessa svolte.

A prescindere, quindi, dalla considerazione che il giudizio di esclusione della esistenza di una valida collaborazione e della impossibilità di prestarla, formulato dal giudice di merito con adeguata motivazione, non può essere censurato in sede di legittimità, qualora, come nel caso di specie, il condannato prospetti la impossibilità della sua collaborazione ai fini del superamento delle condizioni ostative alla fruizione dei benefici richiesti, è necessario che tale impossibilità emerga chiaramente e non residuino degli ambiti inesplorati, non essendovi dubbio che solo in tal caso è possibile valutare se la collaborazione del condannato, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 1995, sia "impossibile" perché fatti e responsabilità sono già stati completamente accertati.

E’ da escludere, poi, che il riconoscimento operato con la sentenza di condanna circa la limitatezza del suo ruolo in seno all’associazione possa essere considerato, di per sé, impeditivo di una qualsiasi forma di collaborazione.

Tale requisito, quale condizione che consente l’applicabilità delle misure alternative alla detenzione, costituisce un semplice dato che dev’essere verificato dal tribunale sulla scorta degli elementi che possono essere acquisiti.

Quando, come nel caso in esame, il condannato prospetti la impossibilità della sua collaborazione, ai fini del superamento delle condizioni ostative alla fruizione dei benefici richiesti, è necessario che nell’istanza il condannato prospetti, almeno nelle linee generali, elementi specifici circa tale impossibilità, non essendovi dubbio che solo in tal caso è possibile valutare se la collaborazione del condannato, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 306 del 1991, n. 357 del 1994 e n. 68 del 1995, sia effettivamente "impossibile" perché fatti e responsabilità sono già stati completamente accertati, o "irrilevante" perché la posizione marginale nell’organizzazione criminale non consente di conoscere fatti e compartecipi pertinenti a livello superiore. (V. Cass., Sez. I, sent. n. 2034 del 04.07.1995, Z.).

Mancando tali presupposti, la domanda è comunque inaccoglibile.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile. Trattandosi di soggetto minorenne all’epoca dei fatti, non ne consegue la condanna alle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.