REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 maggio 2009, n. 128

Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l’indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l’esercizio dell’attivita’ agricola o di allevamento dalle specie Orso Bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell’art. 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attivita’ venatoria).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 2 del 9-1-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 27 maggio 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attivita’ venatoria) e, in particolare, l’articolo 11 ai sensi del quale «Al fine di garantire la salva-guardia e la conservazione delle specie Orso bruno (Ursus arctos), Lince (Lynx lynx) e Lupo (Canis lupus), appartenenti a specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi per l’esecuzione di opere di prevenzione dei danni arrecati da tali specie e a indennizzare i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l’esercizio dell’attivita’ agricola o di allevamento. Sono indennizzabili, altresi’, i danni arrecati dalla specie Orso bruno ad altri beni o attivita’»; Visto l’art. 39, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 6/2008 che prevede l’adozione di un regolamento regionale recante i «criteri e le modalita’ per la concessione dei contributi e le tipologie di opere e di spese ammissibili, i criteri e le modalita’ per la consegna in comodato delle attrezzature per la prevenzione dei danni e i criteri e le modalita’ per l’indennizzo dei danni e le tipologie di spese ammissibili»; Considerato che, alla luce della circolare della Direzione Protezione Natura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 16 giugno 2007, indirizzata a tutte le Regioni e Province autonome, avente ad oggetto «Normativa regionale e provinciale in materia di indennizzi per i danni causati dai grandi carnivori in Italia – Adeguamento alla normativa europea», non sussistono dubbi in ordine alla compatibilita’ con la normativa comunitaria dei contributi erogabili ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 6/2008 in quanto le specie selvatiche Orso bruno, Lince e Lupo citate dalla norma regionale sono tutte inserite nell’Allegato IV della Direttiva Habitat «Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa»; Richiamato il «Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali», emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni; Visto l’art. 42 dello Statuto di autonomia; Visto l’art. 14 della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di autonomia); Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 947 di approvazione del «Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l’indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l’esercizio dell’attivita’ agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell’art. 39, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attivita’ venatoria)»; Decreta: 1. E’ emanato il regolamento «Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l’indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l’esercizio dell’attivita’ agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell’articolo 39, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attivita’ venatoria)» nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra’ pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-09&task=dettaglio&numgu=2&redaz=009R0522&tmstp=1263375001257

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 gennaio 2009, n. 3

Regolamento recante «Attribuzioni della segreteria generale della Provincia, attribuzioni e denominazione dei dipartimenti, nonche’ individuazione, denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 2 del 9-1-2010

(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 24 febbraio 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Giunta
provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati
dalla Giunta;
Visto l’art. 54, comma 1, numero 2, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale
spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo
l’ordinamento vigente, sono devolute alla potesta’ regolamentare
delle province;
Visto l’art. 28, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006,
n. 3, recante «Norme in materia di governo dell’autonomia del
Trentino», secondo il quale l’organizzazione della Provincia e’
costituita dalla segreteria generale della Provincia, dipartimenti,
avvocatura della Provincia e agenzie;
Visto l’art. 29, commi 3, 4 e 7, della legge provinciale 16
giugno 2006, n. 3, che individua i dipartimenti della Provincia e
dispone che le attribuzioni degli stessi e della segreteria generale
della Provincia sono disciplinate con regolamento, che stabilisce
anche il numero massimo dei servizi e degli uffici;
Visto l’art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006,
n. 3, che dispone, tra l’altro, che i servizi, strutture di secondo
livello della Provincia, sono individuati dal regolamento, che ne
definisce la denominazione e le competenze nell’ambito delle
attribuzioni della segreteria generale della Provincia e dei
dipartimenti presso cui sono incardinati;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 104 di data 26
gennaio 2009, con la quale e’ stato approvato il regolamento recante
«Attribuzioni della segreteria generale della Provincia, attribuzioni
e denominazione dei dipartimenti, nonche’ individuazione,
denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art. 30,
comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)»;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1

Attribuzioni della segreteria generale della Provincia
e attribuzioni e denominazione dei dipartimenti

1. Le attribuzioni della segreteria generale della Provincia e le
attribuzioni e la denominazione dei dipartimenti sono definite
nell’allegato A ) al presente regolamento.

Art. 2 Denominazione e competenze dei servizi 1. La denominazione e le competenze dei servizi incardinati presso la segreteria generale della Provincia e presso i dipartimenti sono definite nell’allegato B ) al presente regolamento.

Art. 3 Disposizioni generali 1. I dipartimenti, costituenti le strutture di primo livello dell’organizzazione provinciale, provvedono all’esercizio complessivo delle funzioni amministrative attribuite alla Provincia. 2. Alla segreteria generale della Provincia e ai dipartimenti sono attribuiti i compiti di indirizzo e coordinamento, nonche’ le funzioni di pianificazione, controllo di gestione, budgeting e gestione dei sistemi informativi delle strutture organizzative in cui si articolano. 3. Ai servizi, costituenti le strutture di secondo livello dell’organizzazione provinciale, sono attribuiti compiti omogenei di carattere continuativo o per la realizzazione di specifici obiettivi, nell’ambito delle attribuzioni della segreteria generale della Provincia e dei dipartimenti. I servizi curano la gestione delle risorse organizzative, finanziarie e strumentali assegnate per l’esercizio delle rispettive competenze nonche’ per il perseguimento degli obiettivi definiti nel programma di gestione. 4. Nelle materie rientranti nelle proprie attribuzioni, alla segreteria generale della Provincia e ai dipartimenti spetta la gestione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali assegnate per l’esercizio delle medesime, nonche’ l’esercizio delle funzioni e delle attivita’ che non siano espressamente attribuite ai servizi.

Art. 4 Declaratoria dell’ufficio stampa 1. L’ufficio stampa svolge i seguenti compiti: provvede all’espletamento dei compiti connessi all’informazione generale e alla documentazione dell’attivita’ della Giunta provinciale e della Provincia Autonoma di Trento; promuove ed attua il coordinamento dei compiti svolti nell’ambito del settore delle informazioni e delle attivita’ di stampa, anche attraverso la progettazione di campagne di comunicazione sulle iniziative provinciali di interesse pubblico, e cura altresi’ la relativa attivita’ editoriale. Sovrintende alla raccolta del materiale video-fotografico, dei relativi archivi e raccolte; gestisce il Centro audiovisivi e il portale della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 5 Numero massimo dei servizi e degli uffici 1. Il numero massimo dei servizi e’ fissato in 59 unita’, comprese le articolazioni di secondo livello dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e dell’Agenzia provinciale per l’energia. 2. Il numero degli uffici e’ fissato nel numero massimo di 236 unita’.

Art. 6 Abrogazioni 1. A decorrere dalla data prevista all’art. 7, sono abrogati il decreto del Presidente della Provincia n. 1972/Leg. di data 31 ottobre 2006 e i relativi allegati A ) e B ), il decreto del Presidente della Provincia n. 6-86/Leg. di data 10 aprile 2007, il decreto del Presidente della Provincia n. 23-103 di data 17 ottobre 2007 e il decreto del Presidente della Provincia n. 15-122 di data 17 aprile 2008.

Art. 7 Efficacia delle disposizioni 1. Le disposizioni di questo regolamento hanno efficacia a decorrere dal 1° marzo 2009. Il presente decreto sara’ pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 26 gennaio 2009 Dellai Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2009, registro n. 1, foglio n.4

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-09&task=dettaglio&numgu=2&redaz=009R0428&tmstp=1263375001257

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 2009, n. 7 Istituzione del consiglio provinciale dei giovani.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 2 del 9-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/I-II del 9 giugno 2009)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La Provincia autonoma di Trento promuove e rafforza la
cittadinanza attiva dei giovani quale elemento fondamentale della
societa’ democratica, favorendo in particolare la conoscenza delle
istituzioni del Trentino e del loro ruolo nello sviluppo della vita
pubblica e sociale.
2. La Provincia sostiene l’attivazione di forme innovative di
partecipazione e di rappresentanza dei giovani alla vita
istituzionale del Trentino, anche presso gli enti locali, garantendo
il coordinamento con le finalita’ e gli organismi istituiti dalla
legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di
istruzione e formazione del Trentino), e dalla legge provinciale 14
febbraio 2007, n. 5 concernente «Sviluppo, coordinamento e promozione
delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale
e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema
educativo di istruzione e formazione del Trentino)».

Art. 2

Istituzione del consiglio provinciale dei giovani

1. Per la realizzazione delle finalita’ indicate nell’art. 1 e’
istituito il consiglio provinciale dei giovani del Trentino,
organismo di consultazione e rappresentanza dei giovani, luogo di
confronto e di dibattito sulle tematiche di interesse dei giovani. Il
numero dei componenti e l’organizzazione del consiglio provinciale
dei giovani rispecchiano per quanto possibile la disciplina prevista
per il Consiglio provinciale di Trento.
2. Nell’ambito del consiglio provinciale dei giovani possono
essere costituite delle commissioni per l’approfondimento di
specifiche tematiche in particolare con riferimento alle seguenti
materie:
a) istruzione e diritto allo studio, politiche provinciali per
i giovani, pari opportunita’;
b) educazione civica e relazioni con la famiglia e con le
istituzioni;
c) formazione e lavoro, tutela dell’ambiente e della salute;
d) sport, cultura e attivita’ per il tempo libero.
3. Il consiglio provinciale dei giovani approva un regolamento
per il suo funzionamento. Il supporto al consiglio provinciale dei
giovani e’ garantito dalla struttura provinciale competente per
l’attivita’ della consulta provinciale degli studenti.
4. Il consiglio provinciale dei giovani puo’ promuovere
gemellaggi con analoghi organismi di rappresentanza dei giovani
internazionali, nazionali e regionali, nonche’ stipulare con essi
accordi e convenzioni per la realizzazione di progetti condivisi, in
particolare nell’ambito delle iniziative sulla cittadinanza e
partecipazione dei giovani nell’Unione europea. Alle attivita’ e alle
iniziative del consiglio provinciale dei giovani sono assicurate
adeguate forme di pubblicita’, anche attraverso i siti istituzionali
internet della Provincia e del Consiglio provinciale.

Art. 3

Composizione del consiglio provinciale dei giovani

1. Il consiglio provinciale dei giovani e’ composto di massimo
trentacinque giovani tra i quattordici e i diciannove anni di eta’,
eletti democraticamente tra i propri componenti dalla consulta
provinciale degli studenti istituita dall’art. 40 della legge
provinciale sulla scuola. La consulta provinciale degli studenti
definisce con regolamento, d’intesa con la competente commissione
permanente del Consiglio provinciale, la composizione del consiglio
provinciale dei giovani, garantendo la presenza di giovani con
esperienze nel mondo del lavoro, di giovani stranieri nonche’ di
giovani provenienti dai territori individuati ai sensi della legge
provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo
dell’autonomia del Trentino).
2. Il consiglio provinciale dei giovani e’ rinnovato entro
sessanta giorni dalla nomina della consulta provinciale degli
studenti.
3. Per il rinnovo, la surroga e la decadenza si applica quanto
previsto per la consulta provinciale degli studenti.
4. Nella prima seduta successiva alle elezioni, la carica di
presidente del consiglio provinciale dei giovani e’ provvisoriamente
assegnata allo studente eletto che ha conseguito il maggior numero di
voti. In caso di parita’ e’ assegnata allo studente eletto piu’
anziano.

Art. 4 Rapporti con il Consiglio provinciale 1. Il presidente del consiglio provinciale dei giovani e il Presidente del Consiglio provinciale promuovono d’intesa, a cadenza annuale, la convocazione di una seduta congiunta del consiglio provinciale dei giovani e del Consiglio provinciale; in tale occasione il presidente del consiglio provinciale dei giovani presenta una relazione sull’attivita’ svolta e sulle iniziative proposte. 2. All’atto dell’assegnazione di un disegno di legge riguardante tematiche di interesse dei giovani, il Presidente del Consiglio provinciale puo’ richiedere al consiglio provinciale dei giovani un parere da rendere in tempo utile alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale. 3. Il presidente del consiglio provinciale dei giovani trasmette le decisioni assunte dal consiglio provinciale dei giovani e dalle sue commissioni su argomenti di particolare rilevanza al Presidente del Consiglio provinciale che ne da’ comunicazione ai consiglieri provinciali.

Art. 5

Clausola valutativa

1. Dopo quattro anni dalla data di entrata in vigore di questa
legge, la relazione prevista dall’art. 4 evidenzia la ricaduta
complessiva dell’attivita’ del consiglio provinciale dei giovani, in
particolare in termini di proposte e pareri formulati, di attivita’
svolte nonche’ di rapporti con organismi analoghi, valutandone anche
gli effetti e i costi. A seguito della relazione, il presidente del
consiglio provinciale dei giovani puo’ proporre al Consiglio
provinciale la modificazione di questa legge anche per prevedere
l’elezione diretta del consiglio provinciale dei giovani
contestualmente all’elezione della consulta provinciale degli
studenti.

Art. 6

Modificazione dell’art. 40 della legge provinciale sulla scuola

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’art. 40 della legge
provinciale sulla scuola e’ inserita la seguente:
«e-bis) eleggere tra i suoi componenti il consiglio provinciale
dei giovani;».
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
Trento, 28 maggio 2009

DELLAI

(Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-09&task=dettaglio&numgu=2&redaz=009R0613&tmstp=1263375001257

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2009 Disposizioni urgenti per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» presso l’isola de «La Maddalena».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 8 del 12-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
2 ottobre 2009, recante la dichiarazione di grande evento per lo
svolgimento della «Louis Vuitton World Series» nell’arcipelago
dell’isola de «La Maddalena»;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento»
relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e
n. 3663 del 19 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche’ l’art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
Considerato che la manifestazione avra’ notevole risonanza a
livello nazionale ed internazionale con un rilevante incremento delle
presenze nel territorio d’interesse, con conseguente insorgenza di
problematiche di varia e complessa natura sul piano della mobilita’,
della ricettivita’ alberghiera, dell’accoglienza, dell’assistenza e
dell’ordine pubblico, della disciplina del traffico marittimo e
portuale e delle attivita’ connesse;
Ravvisata la necessita’ di disporre misure di carattere
straordinario ed urgente finalizzate a garantire la realizzazione, in
termini di somma urgenza, di tutti gli interventi e di tutte le opere
strutturali ed infrastrutturali indispensabili per assicurare il
regolare svolgimento di detta manifestazione, nell’ambito di
operativita’ delle disposizioni contenute nel comma 5 dell’art. 5-bis
del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la Convenzione del 9 giugno 2009 tra il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la
MITA Resort S.r.l. che disciplina l’affidamento in concessione alla
predetta societa’ delle aree, degli immobili e delle strutture, anche
portuali, relative all’ex arsenale sito in «La Maddalena»;
Visti gli esiti delle riunioni tenutesi rispettivamente in data 23
ottobre 2009 presso l’isola de «La Maddalena» e in data 12 novembre
2009 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sentito il Ministero per i beni e le attivita’ culturali;
Acquisita l’intesa della regione autonoma della Sardegna;

Dispone:

Art. 1

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ nominato Commissario
delegato per provvedere, ferme restando le disposizioni delle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citate in
premessa, alla realizzazione delle opere e degli interventi
funzionali allo svolgimento delle gare velistiche della «Louis
Vuitton World Series», che avranno luogo nell’isola de «La
Maddalena».
2. Il Commissario delegato provvede altresi’ alla realizzazione
delle seguenti iniziative sull’isola di Caprera, facente parte
dell’arcipelago de «La Maddalena»:
predisposizione di un Piano antincendio;
valorizzazione dei beni culturali presenti sull’isola con oneri a
carico del Ministero per i beni e le attivita’ culturali;
realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale da
eseguirsi sull’area «Punta Rossa» sentiti gli assessorati interessati
della regione autonoma della Sardegna.
3. Il Commissario delegato per le attivita’ di cui ai commi 1 e 2
si avvale di uno o piu’ soggetti attuatori, nonche’, in qualita’ di
soggetto attuatore, del Capo di Gabinetto del Presidente della
regione autonoma della Sardegna per assicurare la gestione dei
rapporti con gli enti locali e territoriali. Ai predetti soggetti
attuatori potra’ essere riconosciuto un compenso con apposito
provvedimento del Commissario delegato con oneri posti a carico
dell’art. 7.
4. Per il necessario supporto tecnico alle iniziative previste
dalla presente ordinanza e per i profili organizzativi della
competizione a livello sportivo, il Commissario delegato e’
autorizzato ad avvalersi del Team Ospitante, nonche’ di altri
soggetti attuatori cui affidare specifici settori d’intervento, sulla
base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario
medesimo. Il Commissario delegato puo’ avvalersi per la realizzazione
degli interventi infrastrutturali dell’Unita’ tecnica di missione di
cui all’art. 14 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009, ovvero della Protezione civile
servizi S.p.A. costituita ai sensi del decreto-legge del 30 dicembre
2009, n. 195.
5. Per le medesime finalita’ di cui al comma 4 il Commissario
delegato si avvale della collaborazione degli uffici regionali, degli
enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche
dello Stato.

Art. 2

1. Il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza il cronoprogramma delle opere
e degli interventi occorrenti all’organizzazione dell’evento.
2. Il Commissario delegato assicura il coinvolgimento delle
organizzazioni di volontariato per garantire il regolare svolgimento
delle manifestazioni di cui al comma 1 in condizioni di sicurezza.
3. Il Commissario delegato e’ autorizzato a conseguire
sponsorizzazioni volte ad acquisire risorse finanziarie o altre
utilita’ per la realizzazione degli interventi e delle opere e per il
conseguimento dei servizi necessari per la celebrazione dell’evento,
nonche’ per l’organizzazione di ogni altra iniziativa funzionale al
buon esito delle manifestazioni di cui alla presente ordinanza, in
deroga all’art. 43, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
4. Al fine di garantire il necessario supporto amministrativo e
tecnico alle attivita’ da porre in essere per consentire la
realizzazione del «grande evento» di cui alla presente ordinanza, il
Commissario delegato e’ autorizzato ad istituire un’apposita
struttura composta complessivamente da non piu’ di cinque unita’ di
personale appartenenti alla pubblica amministrazione.
5. Al personale della struttura di cui al comma 7 e’ corrisposta
una indennita’ mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo
trattamento di missione, quantificata forfettariamente in misura pari
a 70 ore di lavoro straordinario.
6. Agli oneri di cui al comma 5 si provvede a carico del Fondo
della protezione civile.
7. Al fine di garantire un’efficace programmazione degli interventi
e delle opere, nonche’ per curare gli aspetti organizzativi necessari
per il regolare svolgimento della manifestazione di cui in premessa,
e’ istituita con apposito decreto del Commissario delegato una
Commissione generale d’indirizzo per gli aspetti organizzativi,
composta da sei membri, di cui due designati dal Dipartimento della
protezione civile, due della regione autonoma della Sardegna, uno
dalla provincia di Olbia e Tempio Pausania, uno dal comune de «La
Maddalena» ed uno dal soggetto concessionario dell’area nella quale
verra’ ospitata la manifestazione velica.
8. Il Commissario delegato provvede altresi’ all’espletamento delle
iniziative volte a favorire la promozione dell’evento, anche presso
club nautici ed altre realta’ internazionali che si propongono di
sostenere le relative spese.
9. Per I’espletamento delle occorrenti attivita’ previste dalla
presente ordinanza, al Commissario delegato e’ attribuito un compenso
mensile lordo pari al 3,75% del trattamento economico complessivo in
godimento con oneri posti a carico dell’art. 7.

Art. 3

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza il Commissario delegato provvede all’approvazione dei
progetti, predisposti anche dai soggetti attuatori, per gli
interventi di rispettiva competenza; l’approvazione dei progetti
avviene tramite conferenza dei servizi, convocata dallo stesso
Commissario delegato.
2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a
maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di
un’amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non
dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera
prescindendo dalla sua presenza e dall’adeguatezza dei poteri di
rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in
sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena
di inammissibilita’, le specifiche indicazioni progettuali necessarie
al fine dell’assenso. In caso di motivato dissenso espresso da
un’amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute dei cittadini, la determinazione e’ subordinata,
in deroga all’art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modifiche e integrazioni, all’assenso del Ministro
competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta e,
qualora entro tale termine non siano resi, si intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si
dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di
servizi di cui al comma 1, in deroga all’art. 17, comma 24, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle
amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e,
qualora entro tale termine non siano resi, si intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

Art. 4

1. Ferme restando le procedure e le deroghe previste dalle
ordinanze di protezione civile indicate in premessa, per l’attuazione
della presente ordinanza, il Commissario delegato e’ autorizzato, ove
ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a
derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento
giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma
2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,
10, 13, 14, 33, 37, 42, 63, 68, 69 comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77,
80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 122, 123,
124, 25, 128, 130, 132, 141, 143,144,153, 241;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 8, 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, 16, 17 e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101,
178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197 e 198, 208,
211, 214, 216, da 239 a 253, 255 comma 1;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione
statale oggetto di deroga.

Art. 5

1. Al fine di realizzare le opere infrastrutturali a mare
necessarie al «grande evento» nelle aree dell’ex Arsenale militare di
La Maddalena ricomprese nel sito d’interesse nazionale e di
riqualificare definitivamente le aree di grande interesse ed il
patrimonio artistico e paesaggistico il Commissario delegato e’
autorizzato a procedere, nelle more dell’ultimazione degli eventuali
interventi di bonifica, utilizzando, in quanto compatibili, le
procedure e le deroghe previste dall’art. 12 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008.
Riguardo alle aree predette il Commissario delegato approva, d’intesa
con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, i progetti di dragaggio, di bonifica, di deposito temporaneo
dei sedimenti e di trattamento degli stessi, in deroga all’art. 1,
comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il provvedimento di
approvazione dei progetti sopra indicati costituisce altresi’
autorizzazione al trasporto dei materiali, alla gestione degli stessi
nonche’ allo sversamento in idonea cassa di colmata all’uopo
selezionata. Ai fini della classificazione dei materiali di dragaggio
possono essere utilizzati i risultati ottenuti a seguito del
campionamento del fondo scavo gia’ eseguito nelle predette aree.
2. I materiali di dragaggio di cui al comma 1 destinati ad essere
refluiti all’interno di strutture di contenimento nell’ambito di
porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere
accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui
all’art. 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modifiche ed integrazioni. Le Autorita’ marittime
competenti presso i porti di provenienza e destinazione dei materiali
concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante
vigilanza durante il trasporto degli stessi.

Art. 6

1. Al fine di consentire l’ottimale svolgimento del «grande evento»
nell’isola di La Maddalena, la regione autonoma della Sardegna e, per
essa, l’Azienda regionale per l’edilizia abitativa sono autorizzate a
procedere all’assegnazione prioritaria di alloggi agli attuali
residenti nei fabbricati distinti in catasto al foglio n. 15,
particelle n. D238 e D239, nel territorio del comune di La Maddalena,
in deroga alle disposizioni contenute nell’art. 1 della legge 24
dicembre 1993, n. 560, e nella legge regionale 6 aprile 1989, n. 13,
e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 1. Per consentire l’organizzazione, la realizzazione degli interventi funzionali all’evento e delle connesse attivita’ finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla presente ordinanza, oltre ad una contribuzione del soggetto concessionario dell’area nella quale verra’ ospitata la manifestazione velica, e’ stanziata la somma di euro 4.000.000,00. 2. Agli oneri derivanti dal commi 1 si provvede: quanto a euro 3.750.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che sara’ appositamente integrato dal Ministero dell’economia e delle finanze; quanto a euro a euro 250.000,00 a carico del bilancio della regione autonoma della Sardegna. 3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite direttamente sulla contabilita’ speciale all’uopo istituita ed intestata al Commissario delegato. 4. Per le finalita’ di cui al comma 1, il Commissario delegato e’ autorizzato ad assegnare al Comitato organizzatore (WSTA) la somma di euro 2.300.000,00 a valere sulle somme disponibili sulla contabilita’ speciale di cui al comma 3. 5. A conclusione delle iniziative di cui alla presente ordinanza il Comitato organizzatore provvede a trasmettere una dettagliata relazione in ordine all’utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del comma 1. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 30 dicembre 2009 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-12&task=dettaglio&numgu=8&redaz=10A00107&tmstp=1263374593446