LA CORTE COSTITUZIONALE Sentenza 339/2009 del 16/12/2009

SENTENZA N. 339

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

Omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Omissis

Considerato in diritto

1. – La Regione Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

La disposizione censurata stabilisce che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «strategia energetica nazionale», indicando priorità e misure per il conseguimento di «obiettivi» rilevanti in campo energetico (comma 1), e che la proposta di cui si è detto, è elaborata in accordo con una «Conferenza nazionale dell’energia e dell’ambiente» (comma 2).

La ricorrente denuncia la norma nella parte in cui essa non prevede che la predeterminazione della «strategia energetica nazionale» sia esercitata previa intesa con «la Conferenza Stato-Regioni o con la Conferenza Unificata, nonché con le singole Regioni interessate là dove vi siano aspetti che coinvolgono le specificità territoriali», in quanto titolari della potestà legislativa concorrente in tema di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.

A sua volta la Regione Emilia-Romagna, nell’impugnare numerose altre disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008, ha censurato per analoghi motivi e con identiche conclusioni il solo comma 2 dell’art. 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, dal momento che «la composizione della Conferenza» ivi prevista «non è indicata e, dunque, non è dato riscontrare alcun esplicito coinvolgimento delle Regioni» nella definizione della strategia energetica nazionale.

Inoltre, la Regione Emilia-Romagna ha impugnato, limitatamente all’odierno giudizio, anche l’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (in relazione alle materie dell’energia e del governo del territorio) e al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dal momento che tale disposizione prevede che il Ministero dello sviluppo economico pubblica l’elenco dei giacimenti di idrocarburi cosiddetti «marginali», ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero, escludendo ogni forma di coinvolgimento delle Regioni, sia in fase di adozione del decreto, sia in fase di rilascio della concessione al nuovo titolare. La ricorrente chiede che venga introdotta l’intesa, con la Conferenza Stato-Regioni con riguardo al primo atto, e con ciascuna Regione interessata con riguardo al secondo atto.

Infine, viene impugnato in questa sede dalla Regione Emilia-Romagna anche l’art. 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo al Fondo rotativo istituito dall’art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005).

La disposizione impugnata individua una nuova priorità di investimento del Fondo, costituita dai progetti relativi ad «infrastrutture nel settore energetico e in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base dei programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico».

Tale disposizione, che la ricorrente ritiene attenere alle materie di competenza legislativa concorrente dell’energia, del governo del territorio e dell’ordinamento della comunicazione, sarebbe illegittima, non prevedendosi, in violazione del principio di leale collaborazione, l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sui programmi in questione.

2. – Data la parziale identità e l’analogia delle censure sollevate i ricorsi vanno riuniti per essere decisi con un’unica sentenza, mentre si riserva a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.

3. – Le censure relative all’art. 7 del decreto-legge n. 112 del 2008 non sono fondate.

Il comma 1 di tale disposizione, infatti, disciplina la procedura mediante la quale il Governo può giungere a definire una «strategia energetica» nazionale, prevedendosi la necessità di una proposta in materia del Ministro dello sviluppo economico al Consiglio dei ministri e comunque la previa convocazione di un’apposita Conferenza nazionale sull’energia e sull’ambiente.

L’Avvocatura dello Stato erra nel negare che la competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» possa venire distinta da una più ampia nozione di politica energetica, che farebbe capo esclusivamente allo Stato in fase di «programmazione» degli interventi strategici necessari. Questa Corte, infatti, ha già affermato che l’espressione utilizzata nel terzo comma dell’art. 117 Cost. deve ritenersi corrispondere alla nozione di «settore energetico» di cui alla legge n. 239 del 2004, così come alla corrispondente nozione di «politica energetica nazionale» utilizzata dal legislatore statale nell’art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (sentenza n. 383 del 2005).

Nel contempo, al fine di preservare «gli assetti nazionali del settore energetico e gli equilibri su cui esso si regge nel suo concreto funzionamento» (sentenza n. 248 del 2006), non può negarsi che il Governo della Repubblica possa assumere, nel rispetto della sfera di competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni, un ruolo di impulso ai fini dello sviluppo energetico nazionale, in quanto parte della politica generale che ad esso compete tracciare.

È a tale funzione di indirizzo preliminare, piuttosto che alla predeterminazione legislativa del contenuto delle misure che ne costituissero il concreto esercizio, che si rivolge la disposizione impugnata.

Essa, in particolare, si limita a determinare finalisticamente, e nell’esercizio della competenza statale concernente i principi fondamentali della materia energia, «obiettivi» strategici in campo energetico, omettendo del tutto la descrizione dell’oggetto delle «misure» a ciò necessarie.

Va da sé, pertanto, che le Regioni ben potranno attivare i rimedi che l’ordinamento offre loro, e tra questi l’accesso a questa Corte, nel caso in cui tali misure, una volta adottate, dovessero rivelarsi lesive della sfera di competenza regionale, mentre, alcun carattere invasivo di tale sfera riveste in sé la disposizione impugnata.

Pur dovendosi rispettare la competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (che, contrariamente a quanto eccepito dall’Avvocatura, viene indicata dalla Regione Piemonte, oltre che dalla Regione Emilia-Romagna, a sostegno del ricorso), non se ne può infatti dedurre la impossibilità per il legislatore statale di determinare una speciale disciplina mediante la quale il Governo della Repubblica può giungere ad elaborare una propria piattaforma d’azione in un settore in profondo mutamento dopo – tra l’altro – la determinazione di riaprire la sperimentazione sul versante della produzione energetica nucleare, l’accresciuta diversificazione delle fonti di energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ed in considerazione dell’importanza del dibattito sulla sostenibilità ambientale nella produzione e nell’uso dell’energia.

Lo stesso coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nella Conferenza nazionale dell’energia e dell’ambiente risponderà alla naturale esigenza di rendere partecipi di questo confronto preliminare anche i responsabili della gestione di tutti i settori dell’amministrazione regionale e locale toccati da scelte del genere (unitamente a tutti gli altri soggetti che il Governo riterrà opportuno coinvolgere), senza che da ciò possa ovviamente derivare alcun vincolo al Governo, con riguardo alla determinazione della politica generale.

4. – La Regione Emilia-Romagna avanza un duplice rilievo di incostituzionalità in rifermento all’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, dal momento che nella procedura ivi disciplinata e relativa alla attribuzione ad altro titolare della concessione di «giacimenti di idrocarburi definiti marginali», secondo quanto prevede il comma 2 del medesimo art. 8, anzitutto sarebbe esclusa l’intesa della Regione interessata relativamente al nuovo atto di attribuzione del giacimento, malgrado le competenze regionali in tema di energia e di governo del territorio.

Questa prima censura non è fondata, a causa dell’erroneo presupposto interpretativo assunto.

La disposizione censurata, infatti, non esclude la partecipazione della Regione interessata alla procedura concessoria, che era prevista (sentenza n. 383 del 2005) al momento della adozione della norma impugnata dall’art. 1, comma 7, lettera n), e comma 78, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia); quest’ultima legge è stata successivamente modificata ad opera dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), che ha introdotto, all’art. 1, un apposito comma 82-ter, ribadendo che la concessione è rilasciata in seguito ad un procedimento unico a cui partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del precedente comma 7, lettera n), ovvero, senza dubbio alcuno, le Regioni interessate.

È in attuazione di queste specifiche disposizioni legislative che l’art. 9 del d.m. 30 giugno 2009 (Disciplina e modalità di attuazione di giacimenti concessionari di coltivazioni di idrocarburi marginali) prevede espressamente che la «concessione di coltivazione di giacimento marginale è attribuita, nei termini previsti dalla legge n. 239 del 23 agosto 2004, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato, per le attività in terraferma, d’intesa con la Regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale da parte dell’amministrazione competente».

Resta pertanto assodato che la necessità dell’intesa con la Regione, già prevista in via generale dalla legislazione vigente, non è stata superata dalla disposizione censurata.

La seconda censura avanzata dalla Regione ricorrente concerne, invece, la mancata partecipazione regionale alla determinazione del decreto ministeriale previsto nel comma 3 dell’art. 8, dal momento che questo interverrebbe nelle materie concorrenti dell’energia e del governo del territorio.

Questa Corte osserva che tale decreto disciplina le modalità con cui debbono svolgersi le «procedure competitive» per l’assegnazione della concessione ad altro titolare, sicché è evidente che, unitamente alla materia concorrente dell’energia, esso interseca l’area riservata alla competenza esclusiva dello Stato avente ad oggetto la tutela della concorrenza.

Conformemente a quanto deciso di recente in un caso analogo (sentenza n. 1 del 2008, al punto 7.3 del Considerato in diritto), deve riconoscersi la parziale illegittimità costituzionale della disposizione censurata, per la mancata previsione di strumenti di leale collaborazione per la parte che si riferisce a materie di competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni interessate. Anche in questo caso «va rimessa alla discrezionalità del legislatore la predisposizione di regole che comportino il coinvolgimento regionale nell’adozione del decreto in questione».

5. – La Regione Emilia-Romagna censura anche l’art. 10 del decreto-legge n. 112 del 2008 (recante «promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni»), il quale aggiunge il comma c-ter all’art. 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, disposizione che determina i criteri prioritari di riparto del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

La ricorrente ritiene lese le proprie competenze in materia di energia, governo del territorio ed ordinamento della comunicazione, posto che la norma impugnata non subordina all’intesa con la Conferenza Stato-Regioni la formulazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, dei programmi relativi alle infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione.

Questa Corte deve sul punto rilevare che, unitamente alle competenze regionali sopra individuate, concorrono nel caso di specie interessi, facenti capo al Fondo rotativo, ascrivibili nel contempo ad una sfera riservata alla legislazione statale in via esclusiva.

Con riguardo alla rete di infrastrutture di comunicazione elettronica, ma con argomenti certamente estensibili alla rete energetica e della telecomunicazione, si è infatti già posta in luce «l’incidenza che un’efficiente rete» «può avere sullo sviluppo economico del Paese e sulla concorrenzialità delle imprese» (sentenza n. 336 del 2005). In tale prospettiva, viene in rilievo non già una finalità di «aiuto» di Stato alle imprese, in sé incompatibile con la tutela della concorrenza (sentenza n. 63 del 2008), quanto, invece, la realizzazione di «programmi» con cui soddisfare i requisiti fattuali, in punto di accesso alla fonte energetica e ai mezzi di telecomunicazione, necessari ai fini della libera competizione sul mercato.

Il concorso di tali competenze, non potendosi formulare un giudizio di prevalenza dell’una sull’altra, implica il ricorso a strumenti di leale collaborazione, che «possono assumere, rispettivamente, la forma di intese o pareri, a seconda del maggiore o minore impatto dell’intervento finanziario statale sulle competenze regionali» (sentenza n. 168 del 2008).

Nel caso di specie, questa Corte ritiene sufficiente per l’autonomia regionale l’assunzione del parere della Conferenza Stato-Regioni sui programmi che il Ministero dello sviluppo economico predispone ai sensi della disposizione impugnata: essa, pertanto, va dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede tale requisito.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i ricorsi e riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso di cui al reg. ric. n. 69 del 2008;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all’adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, concernente le modalità delle procedure competitive per l’attribuzione della concessione ad altro titolare;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui non prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma sui programmi ivi previsti il parere della Conferenza Stato-Regioni di cui all’art. 1 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, promosse, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte e, limitatamente al comma 2, dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe, nella parte in cui tale disposizione non prevedrebbe la necessità dell’intesa con la Regione interessata, in sede di rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?sez=ultimodep&Comando=LET&NoDec=339&AnnoDec=2009&TrmD=&TrmM=

Cassazione civile sez II 19754 del 10.9.2009 Permesso, ztl, diritto, contrassegno, mancanza, circolazione stradale (2010-01-07)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO

Il Comune di Terni impugna la sentenza del Giudice di Pace di Terni n. (OMISSIS) del 2005 pubblicata il 26 maggio 2005 con la quale veniva accolta l’opposizione proposta dall’odierno intimato, G. S., avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS) per la violazione delle norme di cui gli artt. 7 e 158 C.d.S. per aver circolato e sostato in zona ZTL senza la prescritta autorizzazione comunale.

Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, rilevando che il ricorrente era residente nella zona in questione e non aveva avuto il tempo di rinnovare il permesso avendo cambiato veicolo.

Il permesso era stato poi ritirato il giorno successivo alla violazione.

Il Comune di Terni articola un unico ricorso con il quale denuncia violazione di norme del Codice della Strada e vizi motivazione.

Dalle stesse affermazioni del contravvenzionato risultava che questi non disponeva della relativa autorizzazione, essendo stato il permesso ritirato soltanto il giorno successivo.

La mancanza del relativo permesso pur in presenza del diritto a ottenerlo determinava la legittimità della contestazione.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Come esattamente osservato dal ricorrente, la contestazione deve ritenersi legittima perchè il titolo che dava diritto all’accesso e alla sosta non era ancora nella disponibilità del suo titolare.

Il relativo contrassegno è necessario proprio per consentire l’esercizio del diritto da parte dell’interessato e il corretto espletamento dei controlli da parte degli agenti.

Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.

Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l’opposizione originariamente proposta.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dall’intimato.

Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in 500,00 Euro per onorari e 100,00 di spese per il giudizio di merito e 400,00 Euro per onorari e 200,00 per spese per il giudizio di cassazione, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile sez II, 17 novembre 2009, n. 24248 Semaforo rosso, incrocio, circolazione stradale, contestazione immediata (2010-01-07)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

che con la sentenza indicata in epigrafe è stata respinta l’opposizione del sig. P.V. a verbale di contestazione della violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 3, elevato nei suoi confronti dalla Polizia Municipale di Pontassieve perchè il veicolo "proseguiva la marcia nonostante il divieto imposto dalla segnalazione del semaforo che proiettava luce rossa";

che, in particolare, il Giudice di pace ha affermato che non era nella specie necessaria la contestazione immediata dell’illecito, ricorrendo l’ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa, di cui all’art. 384 reg. esec. C.d.S., lett. b);

che il soccombente ha dunque proposto ricorso per cassazione articolando un solo motivo di censura, cui resiste con controricorso il Comune intimato. Motivi della decisione che il ricorrente, premesso che nella specie il semaforo non era posto a presidio di alcun incrocio, essendo la strada ove era stato accertato l’illecito priva di intersezioni, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 384 reg. C.d.S. e degli artt. 210 e 146 C.d.S., osservando che l’art. 384 reg. C.d.S. cit., lett. b) prevede, come ipotesi tipica di esclusione dell’obbligo della contestazione immediata, soltanto quella dell’attraversamento "di un incrocio" con il semaforo indicante la luce rossa;

che il motivo è manifestamente fondato, atteso che, come giustamente osservato dal ricorrente, l’art. 384 reg. C.d.S., lett. b) contempla non qualsiasi ipotesi di mancato rispetto del segnale costituito dalla luce rossa di un semaforo, bensì soltanto quella dell’attraversamento di un incrocio in presenza di detto segnale, onde la relativa causa tipica di esclusione dell’obbligo della contestazione immediata non ricorre in tutte le altre ipotesi,;

che a tale principio di diritto, invece, il giudice di pace non si è attenuto, avendo ritenuto sussistente l’ipotesi di cui all’art. 384 reg. C.d.S. cit., lett. b) senza aver previamente accertato se l’illecito fosse stato commesso ad un incrocio; che la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà, altresì, sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Pontassieve in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2009.

Depositata in Cancelleria il 17 novembre 09.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Penale, Sez II 7 luglio 2009 (dep. 9 settembre 2009), n. 35079/09 Software, videogiochi, cdrom, bollino, contrassegno, siae, prescrizione, legge penale, successione, pro reo, duplicazione abusiva, cdrom (2010-01-07)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. ESPOSITO ANTONIO PRESIDENTE

1.Dott. NUZZO LAURENZA CONSIGLIERE

2.Dott. TADDEI MARGHERITA

3.Dott. DIOTALLEVI GIOVANNI

4.Dott. RAGO GEPPINO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) S.A. N. IL

avverso SENTENZA del 29/01/2007

CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

DIOTALLEVI GIOVANNI

Udito il Procuratore Generale in persona del consigliere Antonio Mura che ha concluso per l’annullamento della sentenza per le fattispecie diverse da quelle di cui all’art. 171 ter lett. c) e 171 bis l. 633/41 c.r. per la rideterminazione della pena e inammissibilità del ricorso nel resto.

Motivi della decisione

Con sentenza in data 29 gennaio 2007 la Corte di appello di Palermo confermava parzialmente la sentenza in data 24 novembre 2005 con cui il Tribunale di Palermo aveva riconosciuto S. A. responsabile, oltre che dei reati di cui all’art.171 ter co. 1 L. 633/1941, dichiarati estinti per prescrizione dai giudici d’appello, anche del reato di cui all’art. 648 c.p., rideterminando la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa.

In motivazione la Corte di appello premesso che il ricorrente era stato identificato come colui che aveva la disponibilità del locale ove vennero rinvenuti i c.d. e le play station abusivamente duplicate dall’originale e destinate alla vendita rigettava il motivo di appello con cui si contestava la consapevolezza della provenienza illecita della merce contraffatta, facendo riferimento alla motivazione della sentenza di prima grado secondo cui la qualità e la quantità dei beni, i luoghi nei quali sono stati sequestrati e l’evidente mancanza del timbro SIAE escludevano che potesse sostenersi la mancanza di siffatta consapevolezza.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione S. A., deducendo violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 2 comma 3 c.p., art. 171 ter l. 633/41, art. 18 1. 248/2000 e art. 192, 530 c.p.p.

Il ricorrente ha dedotto il malgoverno degli elementi probatori acquisiti, rilevando che la sentenza impugnata è manifestamente carente di motivazione e illogica laddove affronta il problema della disponibilità dei locali ove è stata rinvenuta gran parte della merce sequestrata.

Censura inoltre la violazione dell’art. 2, comma 3 c.p.p. in quanto, in relazione alla data di contestazione della commissione dei reati (16 gennaio 1999) e alle leggi che si sono succedute nel tempo (1.248/2000, d.lgv. 68/2003, e la 1. n. 80/2005) si sarebbe dovuto applicare il principio di specialità previsto dall’art. 9 della legge n. 689/81, e la relativa sanzione amministrativa, rispetto all’applicazione dell’art. 648 c.p.

Ciò premesso, occorre dire che il presente ricorso — pure risolvendosi in una prospettazione alternativa di elementi di fatto non ammissibile in questa sede, in considerazione dell’assenza di vizi logici nel ragionamento e nelle valutazioni operate dai giudici di merito impone una diversa considerazione in ordine alla censura dedotta in relazione all’art. 2, comma 3 c.p.

Invero con sentenza n. 47164 del 20-12-2005 le SS.UU. di questa Suprema Corte hanno confermato il principio che il concorso delle condotte di acquisto e ricezione, previste dall’art. 648 c.p., con quelle di detenzione e immissione in commercio previste dall’art. 171 ter della legge 22 aprile 1941, n.633, come modificata dalla legge n.248 del 2000 non è ammissibile, per la prevalenza dell’illecito amministrativo, per specialità, sia sul delitto di ricettazione che sulla contravvenzione di cui all’art. 712 c.p.: e ciò in tutti i casi di acquisto e ricezione dei beni in questione, anche se l’acquisto, come nel caso oggetto del presente giudizio, sia destinato al commercio.

Viceversa, a seguito dell’entrata in vigore del successivo d.lgs. n. 68 del 2003 (che ha abrogato l’art. 16 della legge n. 248 del 2000 e lo ha sostituito con il nuovo testo dell’art. 174 ter della legge n. 633 del 1941) la prevalenza dell’illecito amministrativo si è ridotta ai soli casi di acquisto e ricezione per uso personale.

La singolarità della questione in esame deriva dal fatto che i reati sono stati accertati in un’epoca in cui era ammissibile il concorso tra le fattispecie della legge speciale e quella della legge generale, che successivamente, in base alla legge 248/00, è stato ritenuto inammissibile, per la prevalenza della speciale sanzione amministrativa. Di conseguenza, per ciò che riguarda l’art. 648 c.p. si sarebbe dovuta applicare una formula di proscioglimento in quarto il fatto non era più previsto come reato, anche se, successivamente i fatti hanno trovato una nuova disciplina sanzionatoria penale, sostanzialmente ripristinatoria dell’originaria situazione.

Poiché i reati sono stati giudicati dopo l’entrata in vigore del d.lgv. n. 68/2003, che aveva reso possibile di nuovo la contestazione dell’art. 648 c.p., per le modifiche apportate all’art. 174 ter della legge n. 633 del 1941, limitando la prevalenza dell’illecito amministrativo ai soli casi di acquisto e ricezione per uso personale, il ricorrente è stato ritenuto responsabile anche del reato di ricettazione.

Occorre a questo punto valutare se vi sia stata una violazione dell’art. 2, comma 3 c.p. in ragione dell’eventuale influenza del principio dell’abolitio criminis, nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge n. 248 del 2000 e l’abolizione dell’art. 16 della medesima legge a seguito dell’entrata in vigore del d.lgv. n. 68/2003.

I giudici di merito, infatti, non hanno considerate il mutamento di disciplina della normativa speciale rispetto all’epoca di consumazione dei fatti e non hanno quindi affrontato il problema della assenza di continuità normativa tra le varie fattispecie della legge speciale. Da una situazione in cui era possibile il concorso tra la norma speciale e la norma generale si è passati ad un quadro normativo, in cui la medesima fattispecie trovava la sua disciplina esclusivamente nella legge speciale con l’applicazione di una sanzione amministrativa per poi tornare ad una situazione di possibile concorrente applicazione della norma generale e della legge speciale a seguito dell’introduzione di elementi nuovi caratterizzanti quest’ultima e non previsti dalla disciplina previgente.

Orbene, nel caso in esame, a parere della Corte, deve essere rilevata una frattura tra la previgente e l’attuale normativa speciale che ha come conseguenza l’impossibilità di applicazione dell’art. 648 c.p., la cui configurabilità è direttamente legata alla struttura della fattispecie penale della norma di riferimento che disciplina il reato presupposto. E la rilevata discontinuità tra la disciplina esistente sino all’entrata in vigore del d.lvo. n. 68/2003 e quella introdotta dopo la sua entrata in vigore che ha ristretto la prevalenza dell’illecito amministrativo ai soli casi di acquisto e ricezione dei beni per uso personale, impedisce di superare lo iato legislativo e ricondurre il fatto sotto l’ombrello normativo attualmente vigente.

La perdita di rilevanza penale del fatto intervenuta tra il 2000 e il 2003, e la sua prevalenza come illecito amministrativo, non può consentire che continui a sopravvivere la possibilità del concorso tra le due norme penali, nel momento in cui tra le due fattispecie incriminatrici del reato presupposto non è ravvisabile un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo; lo impediscono l’assenza di continuità, e il proprium delle stesse, diverso in quarto eterogenei sono gli elementi che provvedono a disegnarne la tipicità (si veda, seppur con riferimento a presupposti parzialmente diversi, SS.UU., 18 giugno 1993, n. 8650, Depaoli, CED 194490; e sostanzialmente in termini, in materia di codice della strada, Cass., sez. IV, 21 settembre 2007, n. 38548, De Bernardin, CED n. 237653; sez. IV, 18 marzo 2004, n. 23613, PG i proc. Villar, CED 228786).

Ne questa conclusione può ritenersi in contrasto con la previsione dell’art. 170 c.p.

L’autonomia e la specificità delle cause estintive del reato presupposto, secondo cui queste ultime riguardano solo il reato da esse direttamente investito e non si estendono agli altri reati che siano in qualche rapporto di stretta relazione con l’illecito estinto, non possono correttamente estendersi alle ipotesi in cui il reato presupposto sia stato investito da una pronuncia di incostituzionalità, ovvero sia stato oggetto di abolitio criminis, come nel caso di specie. A parere della Corte, in queste due ipotesi, in cui il fatto perda il suo carattere antigiuridico dal punto di vista del diritto penale, pur permanendo gli altri effetti del fatto, inteso in senso naturalistico, ed eventualmente gli altri caratteri, sotto il profilo dell’illecito civile, amministrativo e disciplinare, al giudice penale si impone la necessità della valutazione e dell’accertamento dell’esistenza e della validità delle suddette cause estintive del reato, le quali, pur operando nel momento in cui agiscono, vanno dichiarate attraverso un giudizio che cade sull’antigiuridicità penale del fatto. In sostanza, il principio di retroattività della legge abolitrice, anche se non inderogabile a differenza di quello di irretroattività della legge sfavorevole, finisce per acquisire rilievo costituzionale sotto il profilo dell’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza), e si impone, anche in forza del modello di "diritto penale del fatto", accolto dal nostro ordinamento (v SS.UU., 26 febbraio 2009, n. 24468, Rizzoli, CED 243587). Con la conseguenza che, nel momento in cui l’accertamento viene compiuto, con la sentenza che chiude il giudizio di primo grado, o anche precedentemente nel corso del procedimento stesso, ove possibile, il giudice si trova di fronte ad una situazione processuale che non può non alterare i limiti della originaria contestazione e di cui deve prendere alto. Nel caso in esame deve rilevarsi che è stata introdotta una nuova norma, rispetto alla normativa vigente al momento della consumazione del fatto, in rapporto di specialità con la stesse e che tutelava il medesimo bene giuridico. Sia sotto il profilo formale che sotto il profilo sostanziale è ravvisabile dunque una volontà di politica criminale, anche se poi l’intenzione del legislatore è di nuovo cambiata, di disciplinare in modo innovativo il settore penale di riferimento. Queste conclusioni portano necessariamente a ritenere che vi sia stata una abolizione totale di tale tipo di illecito, in quanto l’elemento aggiuntivo ha avuto un peso tale da ascrivere alla nuova fattispecie un significato lesivo diverso da quello della fattispecie abrogata. L’inesistenza quindi di uno degli elementi per la configurazione del reato di ricettazione, e cioè la provenienza del bene ricettato da delitto, comporta l’impossibilità di configurare il reato in esame.

In applicazione dunque della disciplina della successione nel tempo di cui al comma 3 dell’art. 2 del c.p., il trattamento sanzionatorio per i fatti anteriormente commessi deve essere individuato in quello più favorevole al reo (si veda in materia di reati tributari SS.UU., 25 ottobre 2000, Di Mauro).

La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché il fatto non era previsto dalla legge come reato, sulla base del seguente principio di diritto "In materia di successione di leggi penali, l’art. 2 comma terzo c.p. prende in considerazione tutti i mutamenti legislativi intervenuti, stabilendo che deve applicarsi la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo; pertanto, una volta che sia entrata in vigore una legge più favorevole, questa deve essere applicata sempre, anche se, successivamente, il legislatore ritenga di modificarla in senso meno favorevole, ripristinando le pene più severe previste da altra legge anteriore che la legge mitior aveva a sua volta modificato".

P.Q.M.

La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non e previsto dalla legge come reato.

Roma, li 7 luglio 2009

Depositato in cancelleria 9 settembre 2009

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