LEGGE 29 dicembre 2009, n. 197

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche’ delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 303 del 31-12-2009

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche’ delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 29 dicembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri La Russa, Ministro della difesa Maroni, Ministro dell’interno Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1850): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della difesa (La Russa), dal Ministro dell’interno (Maroni), dal Ministro della giustizia (Alfano), dal Ministro dell’economia e finanze (Tremonti) il 4 novembre 2009. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 4 novembre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 14ª. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 5 e 10 novembre 2009. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 5, 10, 11, 17, 25 novembre 2009; il 1° dicembre 2009. Esaminato in aula i1 1° dicembre 2009 ed approvato il 2 dicembre 2009. Camera dei deputati (atto n. 3016): Assegnato alla III commissione (Affari esteri) e alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 9 dicembre 2009 con pareri del Comitato per la legislazione e le commissioni I, II, V, VI, VIII, XI, XII e XIV. Esaminato dalle commissioni riunite III e IV, in sede referente, il 9, 10, 11 dicembre 2009. Esaminato in aula ed approvato il 17 dicembre 2009. Avvertenza: Il decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 257 del 4 novembre 2009. A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidente del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e’ pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 43.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-31&task=dettaglio&numgu=303&redaz=009G0204&tmstp=1262594032013

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 2009 Modifiche al DPCM 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 302 del 30-12-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. l della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 7, concernente l’autonomia organizzativa della Presidenza; Visto l’art. 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare i commi 2 e 4 i quali prevedono rispettivamente che «le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono determinate in misura corrispondente ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti di organizzazione delle strutture, emanati ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2» e che «i posti funzione e le relative dotazioni organiche possono essere rideterminati con i decreti adottati ai sensi dell’art. 7»; Visto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dirette dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed integrazioni; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2004 con cui, in attuazione dell’art. 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state determinate in complessivi ottantaquattro unita’ per i dirigenti di prima fascia ed in complessivi duecentoquarantanove unita’ per i dirigenti di seconda fascia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2005, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 93, della legge n. 30 dicembre 2004, n. 311, con cui sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di prima fascia e di seconda fascia, rispettivamente, in ottantatre unita’ e in duecentotrentanove unita’; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2006, con il quale, a parziale modifica del citato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2005 ed al fine di rendere corrispondenti le dotazioni organiche all’assetto organizzativo vigente ed ai posti di funzione censiti nelle strutture generali individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, sono state rideterminate le dotazioni organiche dei dirigenti di prima e di seconda fascia, rispettivamente, in diciotto posti di capo dipartimento, ottantacinque posti di prima fascia e duecentotrentacinque posti di seconda fascia; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, di riordino delle attribuzioni delle amministrazioni dello Stato, come modificato dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108 «Regolamento recante il riordino della Commissione per le adozioni internazionali»; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, recante «Trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Servizio centrale di segreteria del CIPE, del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita’ (NARS), l’Unita’ tecnica finanza di progetto (UTFP) e la Segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale», ai sensi del quale sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un posto di organico di dirigente di prima fascia e otto posti di organico di dirigente di seconda fascia; Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2007, vistato ed annotato all’Ufficio bilancio e ragioneria al n. 2447/2007 del 23 luglio 2007, concernente l’inquadramento, in fase di prima applicazione, nel ruolo provvisorio del personale dirigenziale e non della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base della dotazione organica trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 concernente «Trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle strutture e delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di sport», ai sensi del quale e’ trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un posto di organico di dirigente di seconda fascia; Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 ottobre 2007, vistato ed annotato all’Ufficio bilancio e ragioneria al n. 3373/2007 in data 7 novembre 2007, concernente l’inquadramento, in fase di prima applicazione, del personale dirigenziale e non del Servizio I della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, operante presso il Ministero per i beni e le attivita’ culturali – Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, nel ruolo provvisorio del personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base della dotazione organica trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2007, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2007, registro n. 1, foglio n. 163, concernente la determinazione degli uffici del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita’ del turismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2007 recante «Ricognizione delle competenze e delle relative risorse trasferite dal Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio delle competenze in materia di turismo, in attuazione dell’art. 1, commi 19-bis e 19-quater, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233», ai sensi del quale sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dieci posti di organico di dirigente di seconda fascia; Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2008, vistato ed annotato all’Ufficio bilancio e ragioneria al n. 656/2008 in data 27 febbraio 2008, concernente l’inquadramento, in fase di prima applicazione, del personale gia’ appartenente alla soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attivita’ produttive nel ruolo provvisorio del personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base della dotazione organica trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2007; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2008, registro n. 8, foglio n. 103, recante l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle more della costituzione di una struttura generale ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, della struttura di missione denominata «Dipartimento della gioventu’», costituente struttura di livello dirigenziale generale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti l’8 luglio 2008, registro n. 8, foglio n. 203, recante l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle more della costituzione di una struttura generale ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, della struttura di missione per lo sport, costituente ufficio di livello dirigenziale generale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti l’8 luglio 2008, registro n. 8, foglio n. 205, recante l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle more della costituzione di una struttura generale ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, della struttura di missione denominata «Dipartimento per le politiche antidroga», costituente struttura di livello dirigenziale generale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti l’8 luglio 2008, registro n. 8, foglio n. 206, recante l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle more della costituzione di una struttura generale, ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, della struttura di missione denominata «Dipartimento per le politiche della famiglia», costituente struttura di livello dirigenziale generale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2008, registrato alla Corte dei conti l’8 ottobre 2008, registro n. 10, foglio n. 275, con il quale e’ stato disposto il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle funzioni e dei compiti gia’ attribuiti all’Alto commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, struttura amministrativa soppressa ai sensi dell’art. 68 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data in data 19 novembre 2008, vistato e annotato all’Ufficio bilancio e ragioneria il 27 novembre 2008 al n. 4279/08, con il quale si e’ provveduto ad effettuare la ricognizione delle risorse umane a valere sul contingente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2008, n. 258, disponendone il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, in attuazione di quanto disposto dal citato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2008; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 2009, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2009, registro n. 7, foglio n. 297, con il quale si e’ provveduto ad una nuova organizzazione degli uffici e dei servizi del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita’ del turismo; Considerato che l’attuazione delle richiamate disposizioni normative ha comportato cambiamenti nell’assetto strutturale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che tali cambiamenti organizzativi hanno implicato modifiche all’organizzazione delle strutture gia’ facenti parte dell’ordinamento di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, nonche’ l’istituzione delle altre strutture generali e di missione sopra indicate per lo svolgimento dei nuovi e diversi compiti trasferiti; Considerato che e’ necessario procedere alla ricognizione dei posti di funzione dirigenziale che, a seguito dei sopra indicati processi di trasferimento di funzioni e risorse, formano l’attuale organico dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ritenuto di provvedere alla stabilizzazione delle strutture di missione deputate allo svolgimento delle funzioni trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante l’istituzione di altrettante strutture generali che ne mantengano l’attuale articolazione; Ritenuto, altresi’, di inserire nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni, le disposizioni concernenti il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita’ del turismo e la Commissione per le adozioni internazionali, per esigenze di coerenza sistematica ed in via meramente ricognitiva; Ravvisata la necessita’, in conformita’ all’art. 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, di recepire nell’ordinamento generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri le suindicate modifiche, rideterminando di conseguenza le dotazioni organiche in misura corrispondente ai posti di funzione individuati all’esito dei suddetti trasferimenti, pari a ventuno posti di capo Dipartimento, novantacinque posti di prima fascia e duecentosessantuno posti di seconda fascia; Considerato che, in virtu’ del combinato disposto di cui all’art. 74, comma 4, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dell’art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, l’organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri deve tener conto necessariamente delle esigenze di funzionalita’ dei propri assetti istituzionali, in coerenza con le priorita’ dell’azione di Governo individuate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e che, pertanto, in ossequio al principio di autonomia organizzativa della medesima Presidenza del Consiglio, resta fermo lo speciale procedimento previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Sentiti i Ministri senza portafoglio interessati ed il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Sentite le organizzazioni sindacali; Decreta: Art. 1 Istituzione strutture generali 1. Nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituiti il Dipartimento per le politiche della famiglia, il Dipartimento della gioventu’, il Dipartimento per le politiche antidroga e l’Ufficio per lo sport, quali strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni.

Art. 2

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio
2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 2, comma 1, lettera a), il n. 9-bis) e’ sostituito
dal seguente: «9-bis) il Dipartimento per le politiche della
famiglia;»;
b) all’art. 2, comma 1, lettera a), dopo il n. 9-bis) sono
inseriti i seguenti;
«9-ter) il Dipartimento della gioventu’;
9-quater) l’ufficio per lo sport;»;
c) all’art. 2, comma 1, lettera a), il n. 13-bis) e’ sostituito
dal seguente: «13-bis) il Dipartimento per le politiche antidroga;»;
d) all’art. 2, comma 1, lettera a), dopo il n. 18) e’ inserito il
seguente: «19) il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita’
del turismo;»;
e) all’art. 5, comma 5, al secondo periodo le parole: «undici
ulteriori unita’» sono sostituite con le parole: «dodici
ulteriori unita’» e al terzo periodo le parole: «undici unita’» sono
sostituite con le parole: «dodici unita’»;
f) l’art. 18-bis e’ sostituito dal seguente:
«Art. 18-bis (Dipartimento per le politiche antidroga). – 1. Il
Dipartimento per le politiche antidroga e’ la struttura di supporto
per la promozione, il coordinamento ed il raccordo dell’azione di
Governo in materia di politiche antidroga.
2. Il Dipartimento in particolare provvede a promuovere,
indirizzare e coordinare le azioni di Governo atte a contrastare il
diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze
correlate, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
nonche’ a promuovere e realizzare attivita’ di collaborazione con le
pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore, le
associazioni, le comunita’ terapeutiche, i centri di accoglienza
operanti nel campo della prevenzione, della cura, della
riabilitazione e del reinserimento dei tossicodipendenti provvedendo
alla raccolta della documentazione sulle tossicodipendenze, alla
definizione e all’aggiornamento delle metodologie per la rilevazione,
l’elaborazione, la valutazione ed il trasferimento all’esterno delle
informazioni sulle tossicodipendenze. Il Dipartimento cura la
definizione ed il monitoraggio del piano di azione nazionale
antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in materia,
definendo e concertando al contempo le forme di coordinamento e le
strategie di intervento con le regioni, le province autonome e le
organizzazioni del privato sociale accreditato, anche promuovendo
intese in sede di Conferenza unificata. Cura, inoltre, l’attivita’ di
informazione e comunicazione istituzionale del Governo in materia di
politiche antidroga. Provvede, mediante sistemi di allerta precoce,
cosi’ come previsto dagli indirizzi europei in materia,
all’evidenziazione dei rischi e delle possibili conseguenze rilevanti
per la salute della popolazione derivanti dalla circolazione delle
sostanze stupefacenti, provvedendo alla sorveglianza e al controllo
dell’andamento del fenomeno e assicurando il regolare flusso dei dati
richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti
nel settore. Promuove, finanzia e coordina attivita’ di studio,
ricerca e prevenzione nel campo dell’incidentalita’ correlata all’uso
di droga e alcol.
3. Nell’ambito del Dipartimento opera l’osservatorio permanente
italiano sulle droghe e sulle tossicodipendenze, come previsto
dall’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e
successive modifiche, che cura la raccolta, anche provvedendo al
coordinamento dei flussi di dati dalle amministrazioni interessate,
l’elaborazione e l’interpretazione di dati statistico-epidemiologici,
farmacologico-clinici, psicosociali e di documentazione sul consumo,
l’abuso, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e
psicotrope, provvede alle esigenze informative e di documentazione.
4. Il Dipartimento si articola in non piu’ di due uffici e in non
piu’ di quattro servizi.»;
g) dopo l’art. 18-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 18-ter (Dipartimento per le politiche della famiglia). – 1.
Il Dipartimento per le politiche della famiglia e’ la struttura di
supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo
volte ad assicurare l’attuazione delle politiche in favore della
famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della
famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali.
2. Il Dipartimento cura, avvalendosi dell’Osservatorio nazionale
sulla famiglia ed attraverso la redazione del Piano nazionale per la
famiglia, l’elaborazione e il coordinamento delle politiche
nazionali, regionali e locali per la famiglia e ne assicura il
monitoraggio e la valutazione; concorre, mediante la gestione delle
risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia, al
finanziamento delle politiche per la famiglia; promuove e coordina le
azioni del Governo dirette a contrastare la crisi demografica e a
sostenere la maternita’ e la paternita’; promuove intese in sede di
Conferenza unificata relative, tra l’altro, allo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi socio-educativi, alla riorganizzazione dei
consultori familiari, alla qualificazione del lavoro delle assistenti
familiari, alla riduzione del costo dei servizi per le famiglie
numerose; promuove, incentiva e finanzia le iniziative di
conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia;
promuove e coordina le azioni del Governo in materia di relazioni
giuridiche familiari e di adozioni nazionali ed internazionali; cura
l’attivita’ di informazione e di comunicazioni istituzionale in
materia di politiche per la famiglia; assicura la presenza del
Governo negli organismi nazionali, comunitari e internazionali
competenti in materia di tutela della famiglia; fornisce supporto,
unitamente alle altre amministrazioni centrali dello Stato
competenti, all’attivita’ dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia
e l’adolescenza e del Centro di documentazione e di analisi per
l’infanzia e l’adolescenza.
3. Il Dipartimento si articola in non piu’ di due uffici e in non
piu’ di quattro servizi. Presso il Dipartimento opera, inoltre, la
segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali,
disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2007, n. 108.
«Art. 18-quater (Dipartimento della gioventu’). – 1. Il
Dipartimento della gioventu’ e’ la struttura di supporto per la
promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare
l’attuazione delle politiche in favore della gioventu’.
2. Il Dipartimento, in particolare, provvede agli adempimenti
giuridici e amministrativi, allo studio e all’istruttoria degli atti
concernenti l’esercizio delle funzioni in materia di gioventu’, con
particolare riguardo all’affermazione dei diritti dei giovani
all’espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei
loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; alla
promozione del diritto dei giovani alla casa, ai saperi e
all’innovazione tecnologica, nonche’ alla promozione e al sostegno
del lavoro e dell’imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno
delle attivita’ creative e delle iniziative culturali e di spettacolo
dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi
culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell’accesso dei
giovani ai progetti, programmi e finanziamenti internazionali e
comunitari; alla gestione del Fondo per le politiche giovanili,
istituito dall’art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248; alla gestione del Fondo di cui all’art. 1, comma 556, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; alla
gestione del Fondo di cui all’art. 1, commi 72, 73 e 74, della legge
24 dicembre 2007, n. 247; alla gestione delle risorse comunitarie per
la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro
della normativa vigente e negli ambiti di competenza di cui al
presente articolo; alla rappresentanza del Governo negli organismi
internazionali e comunitari istituiti in materia di politiche
giovanili.
3. Il Dipartimento si articola in non piu’ di due uffici e in non
piu’ di quattro servizi.»;
h) all’art. 19, comma 2, il terzo periodo e’ soppresso;
i) all’art. 21 dopo il comma 4 e’ inserito il seguente comma:
«4-bis. Il Dipartimento si avvale del contingente di personale di
cui alla tabella B, allegata al decreto del Segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 novembre 2008,
assegnato al Dipartimento medesimo in relazione al trasferimento
delle funzioni e dei compiti gia’ attribuiti all’Alto commissario per
la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme
di illecito, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 2 ottobre 2008.»;
l) l’art. 23-bis e’ sostituito dal seguente:
«Art. 23-bis (Ufficio per lo sport). – 1. L’Ufficio per lo sport e’
la struttura di supporto per l’esercizio delle funzioni in materia di
sport. L’Ufficio provvede agli adempimenti giuridici ed
amministrativi, allo studio, all’istruttoria degli atti concernenti
l’assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina ed attua
iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport;
cura i rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno
competenza in materia di sport, con particolare riguardo all’Unione
europea, al Consiglio d’Europa, all’UNESCO e all’Agenzia mondiale
antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti
operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza
in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport;
esercita compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI)
e, unitamente al Ministero per i beni e le attivita’ culturali in
relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo
sull’Istituto per il credito sportivo.
2. L’Ufficio per lo sport si articola in non piu’ di due servizi.»;
m) dopo l’art. 35 e’ inserito il seguente:
«Art. 36 (Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita’ del
turismo). – 1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita’
del turismo e’ la struttura di supporto delle politiche del Governo
nell’area funzionale relativa al settore turismo ed e’ organizzato
secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 2009, citato nelle premesse.
2. Il Dipartimento si articola in non piu’ di due uffici ed in non
piu’ di nove servizi.».

Art. 3

Rideterminazione delle dotazioni organiche

1. Ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, in
relazione a quanto disposto dai decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri 31 gennaio 2007, 4 maggio 2007 e 22 ottobre 2007, citati
in premessa, e dal presente decreto, le dotazioni organiche del
personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
previste dalle tabelle B e C allegate al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 aprile 2006, sono rideterminate secondo
quanto previsto dalle tabelle A e B allegate al presente decreto, di
cui formano parte integrante.
2. Resta salvo quanto disposto, ai sensi dell’art. 1, comma 25-bis,
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dai citati decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, 4 maggio
2007 e 22 ottobre 2007, circa il mantenimento dello stato giuridico
ed economico in godimento da parte del personale dirigenziale
trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale
rimane, pertanto, inquadrato nei rispettivi ruoli provvisori
istituiti con i decreti del Segretario generale 11 luglio 2007, 19
ottobre 2007 e 12 febbraio 2008, citati nelle premesse.

Art. 4

Disposizioni transitorie

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto sono adottati, per le strutture di cui all’art. 2, comma 1,
lettere a), b), c), i decreti di organizzazione interna ai sensi
dell’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 luglio 2002 e successive modifiche.
2. Fino alla data di adozione dei decreti di cui al comma 1,
l’organizzazione delle strutture di cui al medesimo comma resta
disciplinata dai decreti organizzativi relativi alle strutture di
missione citate in premessa.

Art. 5 Oneri 1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi oneri a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto e’ trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 ottobre 2009 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Sottosegretario di Stato Letta Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2009 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 62

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-30&task=dettaglio&numgu=302&redaz=09A15279&tmstp=1262593690495

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 195

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 302 del 30-12-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni per il superamento della fase di prima emergenza
connessa agli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi nella
regione Abruzzo attraverso la definizione dell’assetto di competenze
degli enti coinvolti, allo scopo di consentire che la fase della
ricostruzione proceda di pari passo rispetto agli interventi di
assistenza alla popolazione;
Considerato che l’emergenza in atto nel settore dei rifiuti nel
territorio della regione Campania scade il 31 dicembre 2009 e che, in
considerazione del complesso di attivita’ svolte, si rende necessario
definire con somma urgenza misure atte ad assicurare il rientro nel
regime ordinario, evitando altresi’ che le attivita’ di gestione dei
rifiuti siano negativamente incise dalle procedure per la completa
definizione delle attivita’ afferenti al passaggio di consegne;
Considerato che i numerosi eventi calamitosi in atto possono essere
adeguatamente fronteggiati soltanto attraverso l’immediato
rafforzamento della capacita’ operativa del Servizio nazionale di
protezione civile e che pertanto si rende necessario adottare
disposizioni urgenti per rendere piu’ incisivi gli interventi di
protezione civile da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Ritenuta altresi’ la necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni
per l’adozione di misure straordinarie di carattere amministrativo,
atte a consentire la realizzazione di interventi urgenti nelle
situazioni a piu’ elevato rischio idrogeologico, anche al fine di
salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio
ambientale e culturale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2009 ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della difesa,
dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in
relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009.
1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le
attivita’ di cui all’articolo 4, comma 2, dal decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a
decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l’intera durata dello stato di
emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze
del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il
contesto emergenziale, e prosegue gli interventi di primo soccorso e
di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi
eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del
progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e
scolastici (MUSP).
2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri cessa dall’incarico il 31
gennaio 2010 ed entro tale data, fornisce al Commissario delegato –
Presidente della regione Abruzzo ed al Ministero dell’economia e
delle finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di
realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte
le spese, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari
e la tipologia della spesa, nonche’ la situazione analitica dei
debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il
superamento dell’emergenza, con l’indicazione della relativa
scadenza, ai fini del successivo subentro. Con ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma
1, del decreto-legge n. 39 del 2009, vengono disciplinati il
passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse
finanziarie e le modalita’ di controllo della spesa per la
ricostruzione del territorio abruzzese.

Art. 2 Costituzione della Unita’ stralcio e Unita’ operativa per la chiusura dell’emergenza rifiuti in Campania 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono istituite per la chiusura dell’emergenza rifiuti in Campania, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento protezione civile, una «Unita’ stralcio» e una «Unita’ operativa», utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali gia’ a disposizione delle Missioni previste dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, di seguito denominato: «decreto-legge n. 90 del 2008», che cessano alla data del 31 dicembre 2009. Agli ulteriori oneri di funzionamento e di gestione a carico delle predette unita’ si provvede nel limite delle disponibilita’ delle contabilita’ speciali di cui al comma 2. Le unita’ predette, coordinate dal Comandante del Comando logistico Sud, sono allocate presso l’attuale sede del Comando medesimo in Napoli e cessano alla data del 31 gennaio 2011, termine che puo’ essere prorogato, per non piu’ di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono altresi’ individuate le contabilita’ speciali sulle quali confluiscono le risorse finanziarie gia’ nella disponibilita’ del Capo della Missione amministrativo-finanziaria e gli introiti derivanti dai conferimenti dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio, i ricavi della vendita dell’energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore stesso, nonche’, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 6-bis, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008 e, fatti salvi gli importi dedotti nel bilancio di previsione anno 2009 della regione Campania, gli introiti residuali derivanti dal tributo speciale di spettanza regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani.

Art. 3 Unita’ stralcio 1. L’Unita’ stralcio di cui all’articolo 2, entro trenta giorni dalla propria costituzione, avvia le procedure per l’accertamento della massa attiva e passiva derivante dalle attivita’ compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania ed imputabili alle Strutture commissariali e del Sottosegretariato di Stato all’emergenza rifiuti di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008, di seguito denominate: «Strutture commissariali». Per gli eventuali contenziosi derivanti dall’attuazione del presente articolo si applica l’articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2008. Il piano di rilevazione della massa passiva comprende, oltre ai debiti accertati e definiti, anche quelli derivanti da negozi di transazione. 2. L’Unita’ accerta i crediti vantati dalle Strutture commissariali e dal Dipartimento della protezione civile nei confronti dei soggetti affidatari del termovalorizzatore di Acerra e degli impianti di selezione e smaltimento dei rifiuti a seguito degli anticipi sul prezzo di costruzione e degli interventi effettuati sugli stessi per garantire il costante ed ininterrotto esercizio di questi. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il termine di cui al comma 1, sono stabilite le modalita’ e i termini per la presentazione all’Unita’ delle istanze da parte dei creditori delle Strutture commissariali, nonche’ per il riconoscimento e il pagamento dei relativi debiti. 4. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, contro cui e’ ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi del comma 1, l’Unita’ stralcio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, predispone uno o piu’ piani di estinzione delle passivita’ sulla base delle istanze di cui al comma 3 e previa comunicazione degli stessi piani al Ministero dell’economia e delle finanze, provvede al pagamento dei debiti ivi iscritti, dando priorita’, in via graduata nell’ambito del piano, ai crediti privilegiati, ai crediti recati da titoli esecutivi definitivi, a quelli derivanti da un atto transattivo tenendo conto della data di esigibilita’ del credito originario, nonche’ agli altri crediti in relazione alla data di esigibilita’. 5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 gennaio 2011, non possono essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e della unita’ stralcio e quelle pendenti sono sospese. I debiti insoluti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non producono interessi, ne’ sono soggetti a rivalutazione monetaria.

Art. 4 Unita’ operativa 1. L’unita’ operativa di cui all’articolo 2 attende: a) alle competenze amministrative riferite agli impianti di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008, ivi comprese quelle concernenti l’esecuzione del contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio; b) all’eventuale prosecuzione, sulla base di valutazioni della medesima unita’ operativa, degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere accessorie; c) all’eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti; d) all’organizzazione funzionale del dispositivo militare di cui all’articolo 5; e) ad ogni altro compito espressamente attribuito dal presente decreto. 2. L’unita’ operativa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avvia la determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti sulla base delle linee guida di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato all’emergenza rifiuti del 20 ottobre 2009 inerente al ciclo dei rifiuti nella regione Campania per l’anno 2010. 3. La regione Campania e le relative province, nella ricorrenza di oggettive condizioni di necessita’ ed urgenza riconosciute tali dall’Unita’ operativa, possono richiedere alla Unita’ stessa ogni utile attivita’ di supporto, nonche’ l’adozione di azioni di coordinamento in materia di gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio campano, con particolare riferimento all’organizzazione dei flussi, ferme restando le responsabilita’ a legislazione vigente degli enti territoriali competenti al momento della cessazione dello stato di emergenza.

Art. 5 Impiego delle Forze armate e cessazione di efficacia delle ordinanze adottate 1. Per le finalita’ di cui agli articoli 2, 3 e 4, e’ autorizzata la salvaguardia e la tutela delle aree e dei siti di interesse strategico nazionale mediante l’impiego delle Forze armate nel limite di duecentocinquanta unita’, anche con i poteri di cui all’articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, sulla base di apposito piano di impiego predisposto trimestralmente dalla articolazione militare della unita’ operativa. Agli oneri conseguenti si provvede nel limite delle disponibilita’ delle contabilita’ speciali di cui all’articolo 2, comma 2. 2. Le previsioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate nell’ambito dell’emergenza rifiuti nella regione Campania cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2009, fatti salvi i rapporti giuridici ancora in corso alla stessa data, che cessano alla naturale scadenza.

Art. 6 Determinazione del valore proprietario del termovalorizzatore di Acerra 1. Ai fini dell’accertamento del valore dell’impianto di termovalorizzazione di Acerra per il trasferimento in proprieta’, all’atto del trasferimento e’ riconosciuto al soggetto gia’ concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti – proprietario dell’impianto, un importo onnicomprensivo da determinarsi sulla base dei criteri stabiliti dallo studio ENEA 2007 «Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani», con riferimento al parametro operativo del carico termico di progetto dell’impianto. L’ENEA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, definisce il valore dell’impianto ai sensi del presente articolo, da riconoscere al soggetto gia’ concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti – proprietario dell’impianto.

Art. 7

Trasferimento della proprieta’
del termovalorizzatore di Acerra

1. Entro il 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e’ trasferita la proprieta’ del
termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, previa intesa con
la Regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale,
ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della protezione civile o a soggetto privato, e sono individuate le
risorse finanziarie necessarie all’acquisizione dell’impianto.
2. In caso di trasferimento ad uno dei soggetti pubblici di cui al
comma 1, le risorse necessarie sono individuate con apposito
provvedimento normativo anche a valere sulle risorse del Fondo aree
sottoutilizzate, per la quota nazionale o regionale.
3. Al soggetto proprietario dell’impianto, all’atto del
trasferimento definitivo della proprieta’ ai sensi del comma 1, e’
riconosciuto un importo onnicomprensivo pari al valore stabilito ai
sensi dell’articolo 6, ridotto del canone di affitto corrisposto nei
dodici mesi antecedenti all’atto di trasferimento, delle somme
comunque anticipate, anche ai sensi dell’articolo 12 del
decreto-legge n. 90 del 2008, nonche’ delle somme relative agli
interventi effettuati sull’impianto, funzionali al conseguimento
degli obiettivi di costante ed ininterrotto esercizio del
termovalorizzatore sino al trasferimento della proprieta’.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, nelle more del trasferimento
della proprieta’, la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della protezione civile mantiene la piena
disponibilita’, utilizzazione e godimento dell’impianto ed e’
autorizzata a stipulare un contratto per l’affitto dell’impianto
stesso, per la durata di anni quindici. La stipulazione del contratto
di affitto e’ subordinata alla prestazione di espressa fideiussione
regolata dagli articoli 1936, e seguenti, del codice civile, da parte
della societa’ a capo del gruppo cui appartiene il proprietario del
termovalorizzatore con la quale si garantisce, fino al trasferimento
della proprieta’ dell’impianto, il debito che l’affittante ha nei
confronti del Dipartimento della protezione civile per le somme
erogate allo stesso proprietario di cui al comma 3. La fideiussione
deve contenere, espressamente, la rinuncia da parte del fideiussore
al beneficio di escussione. In deroga all’articolo 1957 del codice
civile non si verifica, in alcun caso, decadenza del diritto del
creditore.
5. Al Dipartimento, oltre alla piena disponibilita’, utilizzazione
e godimento dell’impianto, spettano altresi’ i ricavi derivanti dalla
vendita dell’energia elettrica prodotta dall’impianto. Sono fatti
salvi i rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della protezione civile ed il soggetto aggiudicatario
delle procedure di affidamento della gestione del termovalorizzatore.
6. Il canone di affitto e’ stabilito in euro 2.500.000 mensili. Il
contratto di affitto si risolve automaticamente per effetto del
trasferimento della proprieta’ di cui al comma 1. All’onere derivante
dall’attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui,
si fa fronte ai sensi dell’articolo 18.
7. Ove all’esito del collaudo, che dovra’ intervenire entro il 28
febbraio 2010, pur rispettando i requisiti ed i parametri inerenti
alle concentrazioni massime autorizzate delle emissioni in atmosfera
e degli scarichi idrici, non raggiunga i parametri produttivi ai
diversi carichi operativi afferenti al carico termico di progetto,
l’importo del valore dell’impianto e’ proporzionalmente ridotto sulla
base di apposita valutazione da parte dell’ENEA, da effettuarsi con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente anche derivanti da convenzioni in essere con
autorita’ pubbliche.
8. L’esigibilita’ del canone di affitto, dovuto con cadenza
mensile, e’ condizionata all’esito positivo del collaudo definitivo,
nonche’ alla prestazione da parte del proprietario di apposita
garanzia dell’importo del 25 per cento del 10 per cento del valore
definito ai sensi dell’articolo 6. La garanzia e’ prestata con gli
strumenti e le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo
75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a favore della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione
civile, ed e’ svincolata e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo ai sensi dell’articolo 113,
comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Il proprietario del
termovalorizzatore provvede, inoltre, a prestare ulteriore garanzia,
con gli strumenti e le caratteristiche di cui al comma 2
dell’articolo 129 del decreto legislativo n. 163 del 2006, a favore
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
protezione civile, per la responsabilita’ prevista della normativa
statale vigente quale costruttore o appaltatore dell’impianto, anche
per eventuali vizi occulti.
9. Fino al trasferimento della proprieta’ ai sensi dell’articolo 8
il termovalorizzatore di Acerra, in quanto vincolato all’assolvimento
alla funzione di smaltimento dei rifiuti e produzione di energia
elettrica di cui al ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella
regione Campania, e’ insuscettibile di alienazione, di altri atti di
disposizione, nonche’ impignorabile, ne’ puo’ essere assoggettato a
trascrizioni od iscrizioni pregiudizievoli.

Art. 8 Procedure di collaudo e funzionamento del termovalorizzatore di Acerra 1. Il trasferimento della proprieta’ del termovalorizzatore di Acerra e’ condizionato all’esito positivo del collaudo. 2. Alla data del 15 gennaio 2010 e previa stipulazione del contratto di affitto di cui all’articolo 7, il soggetto aggiudicatario della procedura di affidamento esperita dalle strutture del Sottosegretario di Stato all’emergenza rifiuti in Campania assume la gestione provvisoria ed esclusiva dell’impianto. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le modalita’ per la presa in carico dell’impianto da parte del soggetto affidatario, nonche’ modalita’ e termini dell’affiancamento di apposito presidio tecnico da parte del costruttore, a sue spese e cura, ai fini della verifica della corretta utilizzazione dell’impianto nelle more e durante le operazioni di collaudo. 3. All’esito positivo del collaudo ovvero ove non sia rispettato per qualsiasi motivo il termine di cui all’articolo 7, comma 7, cessa la gestione provvisoria ed il soggetto affidatario assume la gestione definitiva ai termini del contratto stipulato a seguito della aggiudicazione. 4. Per assicurare che il funzionamento del termovalorizzatore di Acerra sia coerente con le peculiarita’ del territorio campano in tema di capacita’ di smaltimento dei rifiuti, ferma restando la tipologia dei rifiuti conferibili a legislazione vigente, si applica esclusivamente il criterio del carico termico nel limite massimo previsto dal progetto dell’impianto.

Art. 9

Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti

1. Al fine di mantenere specifiche ed adeguate condizioni di
sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di
cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008, in relazione
allo stato attuale degli impianti stessi, fino al termine delle
attivita’ di manutenzione e, comunque, non oltre il 30 settembre
2010, e’ assicurata la prosecuzione di attivita’ sostitutive di
presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, anche attraverso servizi di vigilanza dinamica
antincendio. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente
comma, si provvede nel limite delle disponibilita’ delle contabilita’
speciali di cui all’articolo 2, comma 2.
2. Nelle more della realizzazione dell’impianto di
termovalorizzazione di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 90 del
2008, l’ASIA S.p.a. del comune di Napoli assicura la necessaria
funzionalita’ dell’impiantistica a servizio del complessivo ciclo di
gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli e,
all’uopo, subentra nella gestione degli impianti di selezione e
trattamento dei rifiuti ubicati in Giugliano e Tufino di cui
all’articolo 6 del citato decreto. Presso i detti impianti la
societa’ ASIA provvede, prioritariamente, al conferimento e al
trattamento dei rifiuti prodotti nella citta’ di Napoli, assicurando
l’integrazione con il ciclo provinciale di gestione dei rifiuti di
Napoli di cui all’articolo 11, all’uopo utilizzando il personale gia’
in servizio e stipulando i relativi contratti di lavoro.

Art. 10

Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti

1. L’evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati
presso le aree di deposito e di stoccaggio temporaneo del territorio
campano, e’ eseguita, prescindendo dalla destinazione dei rifiuti,
con decorrenza dal 31 dicembre 2009, nel termine di cui all’articolo
2, comma 1, lettera g), secondo periodo, del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, per i rifiuti in attesa di trattamento e
recupero. Gli impianti di discarica realizzati o da realizzarsi nel
corso della gestione emergenziale in termini di somma urgenza ed in
deroga al citato decreto legislativo ed alle norme indicate
nell’articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008, nel rispetto della
normativa comunitaria tecnica di settore, sono collaudati alla data
del 31 dicembre 2009 dalla competente struttura del Dipartimento
della protezione civile per le fasi di realizzazione comunque
compiute.
2. Entro il 31 dicembre 2009, si procede alla collaudazione di
tutti gli interventi realizzati alla stregua delle previsioni del
decreto-legge n. 90 del 2008, per il successivo subentro nei rapporti
attivi e passivi gia’ facenti capo alla predetta Struttura del
Sottosegretario di Stato di cui all’articolo 1 da parte delle
amministrazioni territoriali competenti, anche eventualmente per il
tramite delle societa’ provinciali di cui all’articolo 11. Le
province ovvero le societa’ provinciali possono provvedere, sempre
che in tal senso non abbia gia’ operato la richiamata struttura del
Dipartimento della protezione civile, alla modifica dei rapporti
negoziali in essere afferenti agli impianti di discarica sia
attraverso l’adozione di provvedimenti concessori nei confronti degli
originari contraenti che mediante l’affidamento di interventi
realizzativi ulteriori e/o aggiuntivi, complementari alle opere
esistenti, in termini di continuita’ rispetto a quanto operato dalla
Struttura del Sottosegretario di Stato ai sensi del presente comma.
In fase di prima attuazione, si provvede all’adozione a regime delle
autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, redatte in termini funzionali all’esercizio
degli impianti, dei siti e delle aree comunque connessi al ciclo
integrato dei rifiuti nella regione Campania, fatte salve le
eventuali determinazioni degli enti territoriali competenti
successive alla cessazione dello stato emergenziale.
3. Allo scopo di ottimizzare l’utilizzo del territorio della
regione Campania compatibilmente con le esigenze ambientali e
sanitarie, i siti e gli impianti di cui all’articolo 9 del
decreto-legge n. 90 del 2008 e di cui all’articolo 1 dell’ordinanza
di protezione civile n. 3697 del 29 agosto 2008, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2008, possono essere estesi
nei territori adiacenti ricompresi nell’ambito di competenza di altri
enti locali. Agli oneri derivanti dagli espropri delle aree ed opere
accessorie, si provvede nel limite delle disponibilita’ delle
contabilita’ speciali di cui all’articolo 2, comma 2.
4. Per l’applicazione dell’articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in relazione alla necessita’ di
conseguire le finalita’ di cui all’articolo 1 del predetto decreto
legislativo, si fa riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2010,
per l’intero territorio regionale campano, agli obiettivi di cui alla
determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20
ottobre 2009, fatto salvo l’esercizio, da parte della regione
Campania, delle competenze di cui all’articolo 6-bis, comma 5, del
decreto-legge n. 90 del 2008.
5. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio
nella regione Campania, fino al 31 dicembre 2010, gli impianti di
compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare
la propria autorizzata capacita’ ricettiva e di trattamento sino
all’8 per cento. Con la stessa decorrenza cessano gli effetti delle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri all’uopo
adottate.
6. Per la realizzazione del termovalorizzatore nella provincia di
Salerno, da dimensionarsi per il trattamento di un quantitativo di
rifiuti non superiore a 300.000 tonnellate annue, completando nel
territorio le opere infrastrutturali di dotazione della necessaria
impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti, la provincia di
Salerno, anche per il tramite della societa’ provinciale di cui alla
legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 e successive
modificazioni, provvede a porre in essere tutte le procedure e le
iniziative occorrenti. Gli atti funzionali rispetto alle finalita’ di
cui al presente comma, gia’ posti in essere sulla base della
normativa vigente, sono revocati ove non confermati dalla provincia,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.

Art. 11

Regione, province, societa’ provinciali e consorzi

1. Ai Presidenti delle province della regione Campania, dal 1°
gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010, sono attribuite, in deroga
agli articoli 42, 48 e 50 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, le funzioni ed i compiti di programmazione del
servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi anche per
ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti
delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.
2. Sulla base delle previsioni di cui alla legge della regione
Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, e tenuto
conto delle indicazioni di carattere generale di cui alla
determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20
ottobre 2009 inerente al ciclo di gestione integrata dei rifiuti, per
evitare soluzioni di continuita’ rispetto agli atti compiuti nella
fase emergenziale, le amministrazioni territoriali competenti, anche
per il tramite delle societa’ provinciali, che, in fase di prima
attuazione, possono essere amministrate anche da personale
appartenente alle pubbliche amministrazioni, possono subentrare nei
contratti in corso con soggetti privati che attualmente svolgono in
tutto o in parte le attivita’ di raccolta, di trasporto, di
trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. In
alternativa, possono affidare il servizio in via di somma urgenza,
nonche’ prorogare i contratti in cui sono subentrati per una sola
volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del
3 per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto.
3. I costi dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza
delle amministrazioni territoriali, trovano integrale copertura
economica nell’imposizione dei relativi oneri a carico dell’utenza.
Per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Societa’ provinciali
di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4,
agiscono sul territorio anche quali soggetti esattori della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa
integrata ambientale (TIA). Le dette Societa’ attivano adeguate
azioni di recupero degli importi evasi nell’ambito della gestione del
ciclo dei rifiuti ed a tale fine i comuni della regione Campania
trasmettono alle province, per l’eventuale successivo inoltro alle
societa’ provinciali, nel termine perentorio di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto:
a) gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA;
b) i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti nell’ambito
territoriale di competenza;
c) la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008 dell’Anagrafe della
popolazione, riportante, in particolare, le informazioni sulla
residenza e sulla composizione del nucleo familiare degli iscritti.
Di tale banca dati sono periodicamente comunicati gli aggiornamenti a
cura dei medesimi comuni.
4. Le province, anche per il tramite delle societa’ provinciali,
accedono alle informazioni messe a disposizione dai comuni ai sensi
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative ai
contratti di erogazione dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua
ed ai contratti di locazione.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 il
Prefetto provvede, in via d’urgenza e previa diffida, in sostituzione
dei comuni inadempienti, anche attraverso la nomina di apposito
Commissario ad acta e contestualmente attiva le procedure di cui
all’articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
possono essere attivate a carico delle amministrazioni comunali anche
in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 198 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. Per le finalita’ di cui al presente articolo, fermo quanto
disposto dall’articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 90 del
2008, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e’
trasferita alle amministrazioni territoriali competenti, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
proprieta’ degli ulteriori siti, impianti ed aree, inerenti al ciclo
dei rifiuti, all’uopo individuati dalla Unita’ operativa di cui
all’articolo 4.
7. La gestione dei siti per i quali e’ pendente contenzioso in
ordine alla relativa titolarita’, e’ assegnata alle province fino
all’esito dello stesso contenzioso. Le province attendono alla
gestione dei siti anche mediante le Societa’ provinciali ed a tal
fine sono assegnate alle province medesime, all’atto della
costituzione delle societa’ provinciali, risorse finanziarie nella
misura complessiva massima mensile di un milione di euro fino al 30
settembre 2010, a carico delle contabilita’ speciali di cui
all’articolo 2, comma 2, da rendicontarsi mensilmente alla Unita’
stralcio di cui all’articolo 3. Sono fatte salve le azioni di
ripetizione nei confronti del soggetto riconosciuto titolare
all’esito del predetto contenzioso.
8. Il personale operante presso gli impianti di selezione e
trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia,
Casalduni e Pianodardine di cui all’articolo 6 del richiamato
decreto-legge n. 90 del 2008, ivi compreso quello che svolge funzioni
tecnico-amministrative funzionali all’esercizio degli impianti
stessi, e’ trasferito, previa assunzione con contratto a tempo
indeterminato, alle competenti societa’ provinciali, senza
instaurazione di rapporti di pubblico impiego con tali societa’.
Nelle more del trasferimento e nei limiti di legge e delle risorse
alla scopo finalizzate, tale personale e’ assegnato, con contratto a
tempo determinato, alle province.
9. Al fine di consentire l’assolvimento urgente delle obbligazioni
di cui al presente articolo, e’ assegnata in via straordinaria, a
favore delle province, per la successiva assegnazione alle societa’
provinciali, una somma pari ad euro 1,50 per ogni soggetto residente
nell’ambito territoriale provinciale di competenza, nel limite delle
disponibilita’ delle contabilita’ speciali di cui all’articolo 2,
comma 2.
10. Al fine di assicurare alla societa’ provinciale l’occorrente
dotazione finanziaria per l’esercizio dei compiti di cui al presente
decreto, il Presidente della provincia e’ autorizzato con i poteri di
cui al comma 1, e nel limite massimo pari all’importo di cui al comma
9 a revocare entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, gli impegni assunti fino alla
concorrenza del predetto importo, con vincolo di destinazione al
patrimonio della societa’ provinciale.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, volte ad
assicurare la dotazione finanziaria occorrente alle societa’
provinciali, si applicano anche in favore del commissario regionale
eventualmente nominato ai sensi della citata legge della regione
Campania n. 4 del 2007, e successive modificazioni, in caso di
inerzia dell’amministrazione provinciale.

Art. 12

Riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani

1. Per la sollecita riscossione da parte dei Consorzi operanti
nell’ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei
confronti dei comuni, e’ autorizzata la conclusione tra le parti di
transazioni per l’abbattimento degli oneri accessori dei predetti
crediti. Sulla base delle previsioni di cui all’articolo 32-bis della
legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive
modificazioni, i Presidenti delle province della regione Campania,
con i poteri di cui all’articolo 11, comma 1, nominano, entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
un soggetto liquidatore per l’accertamento delle situazioni
creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, ed alle
relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti
territoriali di competenza e per la successiva definizione di un
apposito piano di liquidazione.
2. Le somme dovute dai comuni alla struttura del Sottosegretario di
Stato di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008 in
relazione al ciclo di gestione dei rifiuti sono recuperate mediante
riduzione dei trasferimenti erariali, nonche’ in sede di erogazione
di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF, e per la
devoluzione del gettito d’imposta RC auto. A tale fine, i crediti
vantati nei confronti dei singoli enti sono certificati dalla
competente Missione ai fini dell’attestazione della relativa
esistenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti i criteri e le modalita’ per l’applicazione delle
disposizioni di cui al presente comma.

Art. 13

Personale dei consorzi

1. In relazione alle specifiche finalita’ di cui all’articolo 11,
il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta,
sentite le organizzazioni sindacali, definisce, entro e non oltre
venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
propria dotazione organica in relazione alle attivita’ di competenza,
definite anche in base al piano industriale. La dotazione organica e’
approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Il
consorzio provvede alla copertura dei posti previsti dalla dotazione
organica, mediante assunzioni a tempo indeterminato del personale in
servizio ed assunto presso gli stessi consorzi fino alla data del 31
dicembre 2008, e, fermi i profili professionali acquisiti alla stessa
data, dando priorita’ al personale gia’ risultante in servizio alla
data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di
competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di
assunzione. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la prima
attuazione del presente comma e’ autorizzata la spesa nel limite
massimo di cinque milioni di euro per l’anno 2010, cui si fa fronte
ai sensi dell’articolo 18.
2. Al personale dei consorzi di cui al presente articolo che
risulta in esubero rispetto alla dotazione organica si applicano le
disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga
all’articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e
successive modificazioni, proroghe e integrazioni, ferma restando
l’attivazione di misure di politica attiva, anche in applicazione
dell’accordo fra Governo, regioni e province autonome del 12 febbraio
2009.
3. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, i consorzi delle
province di Avellino, Benevento e Salerno, nei limiti delle
rispettive risorse disponibili allo scopo finalizzate, procedono
all’assunzione a tempo indeterminato del personale occorrente a
copertura dei posti della propria dotazione organica, ove esistente,
ovvero definita con le modalita’ di cui al comma 1, dando priorita’
all’assunzione del personale gia’ in servizio alla data del 31
dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
relativamente alla definizione dei criteri di assunzione.

Art. 14 Personale del Dipartimento della protezione civile 1. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operativita’ del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d’intervento in tutti i contesti di propria competenza, il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato ad avviare procedure straordinarie di reclutamento, secondo le modalita’ di cui al comma 2 e nel limite delle risorse di cui al comma 4, finalizzate all’assunzione di personale a tempo indeterminato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso il medesimo Dipartimento dal personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale, nonche’ dal personale gia’ destinatario delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, o in servizio ai sensi dell’articolo 15, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3508, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2006. 2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalita’ valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale in deroga agli articoli 66 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, valorizzando la professionalita’ specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza, nonche’ sono definite le relative procedure ed i requisiti di partecipazione. Il personale a tempo determinato interessato dalle procedure di cui al comma 1 e’ mantenuto in servizio presso il Dipartimento della protezione civile fino alla conclusione delle stesse. 3. Nelle more dell’espletamento delle procedure di cui al comma 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a stipulare contratti a tempo determinato di livello non dirigenziale con il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento della protezione civile, ad esclusione di quello di cui all’articolo 10, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3755, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, all’articolo 4, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2009, e di cui all’articolo 28, comma 5, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3797, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2009, previa valutazione del periodo di servizio prestato presso il Dipartimento medesimo. Sono soppresse le autorizzazioni del Dipartimento della protezione civile a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in numero corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati. Il personale a tempo determinato di cui al presente comma e’ mantenuto in servizio fino alla conclusione delle procedure di cui al comma 2. 4. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1, 2, e 3 nel limite di spesa di 8,02 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, si provvede: a) quanto a 4,8 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; b) quanto a 2,82 milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; c) quanto a 0,4 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse rimaste disponibili nell’ambito dello stanziamento gia’ previsto per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152. 5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15 Disposizioni in materia di protezione civile 1. Fino al 31 dicembre 2010 e’ preposto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, con l’applicazione delle previsioni normative di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini del mantenimento dell’incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tale fine e’ autorizzata la spesa di 173.000 euro per l’anno 2010, cui si provvede ai sensi dell’articolo 18. 2. In relazione alle diverse ipotesi di rischio presenti sul territorio nazionale, al fine dell’individuazione delle competenze in ordine all’esercizio delle attivita’ di allertamento, soccorso e superamento dell’emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con la Conferenza unificata, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri, i livelli minimi dell’organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza. 3. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d’interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli e i collegi arbitrali gia’ eventualmente costituiti statuiscono in conformita’.

Art. 16 Attivita’ di supporto strumentale al Dipartimento della protezione civile 1. Al fine di garantire economicita’ e tempestivita’ agli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle funzioni strumentali del medesimo Dipartimento e’ costituita una societa’ per azioni d’interesse nazionale denominata: «Protezione civile servizi s.p.a.», con sede in Roma. 2. Il capitale sociale iniziale della Societa’ e’ stabilito in un milione di euro ed i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le azioni della Societa’ sono interamente sottoscritte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che esercita i diritti dell’azionista e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi. 3. La Societa’, che e’ posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile ed opera secondo gli indirizzi strategici ed i programmi stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile, ha ad oggetto lo svolgimento delle funzioni strumentali per il medesimo Dipartimento, ivi compresa la gestione della flotta aerea e delle risorse tecnologiche, e ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la progettazione, la scelta del contraente, la direzione lavori, la vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, nonche’ l’acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento della protezione civile, ivi compresi quelli concernenti le situazioni di emergenza socio-economico-ambientale dichiarate ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, quelli relativi ai grandi eventi di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. I rapporti tra il Dipartimento della protezione civile e la Societa’ sono regolati da un apposito contratto di servizio. 4. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalita’ della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nel quadro delle attivita’ di contrasto degli incendi boschivi, a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ autorizzato il subentro della Societa’ di cui al comma 1 nel servizio di gestione degli aeromobili antincendio del Dipartimento della protezione civile, con conseguente risoluzione del contratto in corso. 5. La Societa’ puo’ assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attivita’ strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a societa’ a capitale interamente pubblico. La Societa’ e’ tenuta ad avvalersi dell’Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e la difesa in giudizio ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni, e puo’ avvalersi dell’ausilio tecnico dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche. 6. Lo statuto, predisposto dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, disciplina il funzionamento interno della Societa’ ed e’ approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. E’ consentita la delega dei poteri dell’organo amministrativo ad uno o piu’ dei suoi membri. 7. Ai fini di cui al comma 5, lo statuto prevede: a) la proprieta’ esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del capitale sociale ed il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi; b) la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Capo del Dipartimento della protezione civile, dell’intero Consiglio di amministrazione; c) le modalita’ per l’esercizio del controllo analogo sulla Societa’; d) le modalita’ per l’esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale; e) l’obbligo dell’esercizio dell’attivita’ societaria in maniera prevalente in favore del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto. 8. Gli utili netti della Societa’ sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall’organo amministrativo della societa’ previa autorizzazione del soggetto vigilante. La Societa’ non puo’ sciogliersi se non per legge. 9. La pubblicazione del decreto di cui al comma 6 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle societa’ previsti dalla normativa vigente. 10. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Societa’ e’ disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare sono definite le modalita’, i termini e le condizioni per l’utilizzazione di personale preposto allo svolgimento delle funzioni strumentali di cui al comma 3 ed in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, che, mantenendo lo stesso livello di inquadramento, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, puo’ essere trasferito alla Societa’. 11. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro un milione, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita’ relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 12. La Societa’ e’ sottoposta al controllo successivo sulla gestione da parte della Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Art. 17

Interventi urgenti nelle situazioni a piu’ elevato rischio
idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle
infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale.
1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse
alla necessita’ di intervenire nelle situazioni a piu’ elevato
rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle
infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, in sede di
prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le
situazioni a piu’ elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre
i tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il
Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed
i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate,
possono essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi
dell’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, con riferimento agli interventi da
effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del
territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I commissari attuano gli
interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di
supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e
privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i
provvedimenti e curano tutte le attivita’ di competenza delle
amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli
interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi,
ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al
citato articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del
2009. Si applicano il medesimo articolo 20, comma 9, primo e secondo
periodo, del decreto-legge n. 185 del 2009. Il commissario, se alle
dipendenze di un’amministrazione pubblica statale, dalla data della
nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell’incarico e’
collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il
trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente nella
dotazione organica dell’amministrazione di appartenenza viene reso
indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo.
Ciascun commissario presenta al Parlamento, al termine dell’incarico,
una relazione sulla propria attivita’.
2. L’attivita’ di coordinamento delle fasi relative alla
programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma
1, nonche’ quella di verifica, fatte salve le competenze attribuite
dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della protezione civile, sono curate dal Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che vi provvede sentiti il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento
della protezione civile per i profili di competenza, con le proprie
strutture anche vigilate, ivi incluso un ispettorato generale, cui e’
preposto un dirigente di livello dirigenziale generale e con due
dirigenti di livello dirigenziale generale del medesimo Ministero,
con incarico conferito, anche in soprannumero rispetto all’attuale
dotazione organica, ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ai
sensi dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30
giugno 1999, n. 300, e successive modificazioni, si provvede a
definire l’articolazione dell’Ispettorato generale, fermo restando il
numero degli uffici dirigenziali non generali fissato dal decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140. La spesa derivante
dall’istituzione dell’Ispettorato generale e’ compensata mediante
soppressione di un numero di posizioni dirigenziali equivalenti dal
punto di vista finanziario effettivamente coperte. Ai fini del
conferimento dei due incarichi ai sensi dell’articolo 19, comma 10,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare rende
indisponibili, contestualmente al conferimento degli incarichi e per
tutta la durata degli stessi, un numero di posizioni dirigenziali di
livello non generale, equivalenti dal punto di vista finanziario,
individuate tra quelle resesi disponibili nell’anno di conferimento
di ciascun incarico ovvero, in subordine, per la quota parte,
nell’ambito delle facolta’ assunzionali dello stesso Ministero
consentite dalla legislazione vigente, in base alle cessazioni del
personale, anche non dirigenziale, verificatesi nell’anno precedente.

Art. 18

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 6, pari a euro
30.000.000 annui per 15 anni a decorrere dal 2010, 13, comma 1, pari
a euro 5.000.000 per l’anno 2010, e 15, comma 1, per euro 173.000 per
l’anno 2010, si provvede:
a) quanto a euro 35.173.000 per l’anno 2010 e ad euro 30.000.000
per l’anno 2011, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al
Fondo per le aree sottoutilizzate con riferimento alla quota
assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il paese a sostegno
dell’economia reale, per un importo di euro 60.819.000 per l’anno
2010 ed euro 30.000.000 per l’anno 2011, nonche’, al fine di
compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, mediante
riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari di
cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189, per un importo di euro 14.900.000 per l’anno 2010. Il fondo di
cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, e’ contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di
euro 5.273.000 per l’anno 2011 e di euro 35.273.000 per l’anno 2012.
Tali disponibilita’ di cassa possono essere utilizzate dal CIPE in
sede di assegnazione delle singole annualita’ delle risorse del Fondo
strategico per il paese a sostegno dell’economia reale;
b) quanto a euro 30.000.000 annui dall’anno 2012 mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero medesimo.

Art. 19 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione il legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 30 dicembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze La Russa, Ministro della difesa Maroni, Ministro dell’interno Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-30&task=dettaglio&numgu=302&redaz=009G0208&tmstp=1262593690495

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 302 del 30-12-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di
consentire una piu’ concreta e puntuale attuazione dei correlati
adempimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga di termini tributari, nonche’ in materia
economico-finanziaria

1. Le attivita’ finanziarie e patrimoniali detenute all’estero a
partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere
rimpatriate o regolarizzate, ai sensi dell’articolo 13-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, fino
al 30 aprile 2010.
2. Per le operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione
perfezionate successivamente al 15 dicembre 2009 l’imposta di cui
all’articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, si applica, secondo quanto stabilito dal
comma 2 del medesimo articolo 13-bis:
a) con un’aliquota sintetica del 60 per cento per le operazioni
di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio
2010;
b) con un’aliquota sintetica del 70 per cento per le operazioni
di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1° marzo 2010 al
30 aprile 2010.
3. All’articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al
comma 2, i termini di cui all’articolo 43, primo e secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e all’articolo 57, primo e secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, sono raddoppiati.
2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni, riferite agli investimenti e alle attivita’ di natura
finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all’articolo 20 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.».
4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei
mercati, in deroga all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per
gli anni 2009 e 2010 il termine entro il quale gli studi di settore
devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e’ fissato
rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo 2011.
5. All’articolo 1, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010».
6. All’articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti:
«gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire dall’anno 2010, con
modalita’ stabilite di concerto tra l’Agenzia delle entrate e
l’Istituto nazionale della previdenza sociale».
7. Il termine di novanta giorni previsto nei casi di omessa
presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di
dichiarazione integrativa relative all’anno 2008 e’ prorogato al 30
aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono
sanare l’omessa o incompleta presentazione del modulo RW,
relativamente alle disponibilita’ finanziarie derivanti da lavoro
prestato all’estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando
le misure ridotte delle sanzioni previste per gli adempimenti
effettuati entro novanta giorni.
8. Le disposizioni del comma 1 dell’articolo 21 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore
degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono
prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010.
9. La durata dell’incarico prevista dall’articolo 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, per i
componenti delle commissioni censuarie gia’ nominati alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e’ prorogata di ulteriori due
anni, decorrenti dalla data di scadenza dell’incarico.
10. Con provvedimenti da adottare ai sensi dell’articolo 1, commi 1
e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e’ disposta, nei
confronti di soggetti comunque residenti o aventi sede nei comuni
individuati ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del
decreto-legge n. 39 del 2009, la proroga della sospensione degli
adempimenti e dei versamenti tributari, nonche’ dei contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
11. Agli oneri derivanti dal comma 10, per l’anno 2009, pari a 100
milioni di euro, si provvede, per lo stesso anno, con quota parte
delle entrate derivanti dall’articolo 13-bis del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. A tale fine, dalla
contabilita’ speciale prevista dal comma 8 del citato articolo
13-bis, il predetto importo e’ versato, entro il 31 dicembre 2009, ad
apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.
12. All’articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «30 settembre 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».
13. All’articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30
settembre 2010», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«30 settembre 2011», le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «1° ottobre 2010»,
sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2011».
14. Al comma 14 dell’articolo 19 del decreto legislativo 17
settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino alla data di entrata in
vigore dei provvedimenti di cui all’articolo 18-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 31
dicembre 2009, la riserva di attivita’ di cui all’articolo 18 del
medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31
dicembre 2010, la riserva di attivita’ di cui all’articolo 18 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,».
15. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto
dei residui nell’ambito della missione «Fondi da ripartire» e del
programma «Fondi da assegnare», unita’ previsionali di base 25.1.3.
«Oneri comuni di parte corrente», capitolo n. 3094, dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno
finanziario 2009, non impegnate al termine dell’esercizio stesso,
sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell’esercizio
successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato
a ripartire per l’anno 2010, tra le pertinenti unita’ previsionali di
base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto
dei residui del predetto Fondo.
16. Al comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, le parole: «Per l’anno 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «liquido ed
esigibile,» e’ inserita la seguente: «anche».
17. Il secondo periodo del comma 120 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e’ sostituito dal seguente: «Per il periodo
d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009
l’opzione per il regime speciale e’ esercitata entro il 30 aprile
2010 e ha effetto dall’inizio del medesimo periodo d’imposta, anche
nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 del medesimo articolo
siano posseduti nel predetto termine.».
18. Ferma restando la disciplina relativa all’attribuzione di beni
a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42,
nonche’ alle rispettive norme di attuazione, nelle more del
procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio
delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalita’
turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle
modalita’ di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in
sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e’ conclusa nel rispetto dei
principi di concorrenza, di liberta’ di stabilimento, di garanzia
dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attivita’
imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonche’ in funzione
del superamento del diritto di insistenza di cui all’articolo 37,
secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, che e’
soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012
e’ prorogato fino a tale data.
19. All’articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, le parole: «Per l’anno 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «Per l’anno 2010» e le parole: «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
20. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi
dell’articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei
residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo.
21. Al comma 5 dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
le parole: «Con specifico decreto legislativo, adottato», sono
sostituite dalle seguenti: «Con uno o piu’ decreti legislativi,
adottati».
22. Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per
la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del
territorio, di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono conservate in bilancio per essere
utilizzate nell’anno 2010.
23. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi
di finanza pubblica recati dal comma 22, si provvede mediante
corrispondente utilizzo, valutato in 29 milioni di euro per l’anno
2010 e 14 milioni di euro per l’anno 2011, del fondo di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 2 Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicita’ legale 1. Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di comunicazione nell’ambito delle NATO’S Strategic Communications in Afghanistan, e’ autorizzata fino al 31 dicembre 2010 la proroga della convenzione fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e la NewCo Rai International, a valere sulle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il limite massimo di euro 660.000. 2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ autorizzato ad assicurare, nell’ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. 3. E’ autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il centro di produzione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 1998, n. 224. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. La gestione liquidatoria dell’Ente irriguo Umbro-toscano cessa entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, al fine di consentire al commissario ad acta, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 20 novembre 2009, di garantire la continuita’ amministrativa del servizio pubblico, nonche’ la gestione e la definizione dei rapporti giuridici pendenti sino all’effettivo trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato con provvedimento delle regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Al termine della procedura liquidatoria, il Commissario e’ tenuto a presentare il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull’attivita’ svolta. 5. All’articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2010». 6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e’ prorogato al 31 dicembre 2010. 7. All’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6, pari a 204.000 euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni. 8. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

Art. 3 Proroga di termini in materia di amministrazione dell’interno 1. Al comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2010». 2. All’articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, dopo le parole: «nell’anno 2009» sono inserite le seguenti: «e 2010». 3. All’articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: «a partire dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2011». 4. All’articolo 3, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010». 5. E’ prorogato sino al completamento degli interventi e comunque sino al 31 dicembre 2011 il termine, fissato al 31 dicembre 2009 dall’articolo 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, per l’istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilita’ speciali, intestate ai commissari delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi relativi all’istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle stesse province. 6. All’articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010». 7. Al comma 4-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012». 8. Il termine di cui all’articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell’anno 2008 e’ differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; conseguentemente le quote di rimborso relative all’anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte in un’unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine e l’erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

Art. 4 Proroga di termini in materia di personale delle Forze armate e di polizia 1. All’articolo 35, comma 1, decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «quindici» sono sostituite dalle seguenti «venti». 2. All’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «2010-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2011-2012». 3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 19, comma 1, le parole: «dal 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»; b) all’articolo 35, comma 2, le parole: «fino all’anno 2009» e «dal 2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «fino all’anno 2011» e «dal 2012»; c) all’articolo 26, comma 1, le parole: «al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 2011». 4. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e’ prorogato al 31 gennaio 2010. Le immissioni in servizio permanente ivi previste sono effettuate, nell’anno 2010, nel limite del contingente di personale di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ferma restando l’applicazione dell’articolo 3, comma 93, della stessa legge n. 244 del 2007, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. 5. L’applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e’ differita al 31 dicembre 2012 a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009. Conseguentemente, nel citato periodo i tenenti colonnelli del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri da valutare per l’avanzamento al grado superiore sono inclusi in un’unica aliquota di valutazione. Fermi restando i volumi organici previsti per il grado di colonnello del ruolo normale e il numero massimo di promozioni annuali, la determinazione dell’aliquota, il numero delle promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando sono annualmente determinati con il decreto di cui all’articolo 31, comma 14, del decreto legislativo n. 298 del 2000, prevedendo comunque un numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianita’ nel grado, nonche’, per gli anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali gia’ valutati due e tre volte l’anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro. 6. Dall’applicazione dei commi 3 e 5 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 7. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ prorogato al 31 maggio 2010.

Art. 5

Proroga di termini in materia
di infrastrutture e trasporti

1. All’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010».
2. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.
160, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011».
3. All’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2010».
4. All’articolo 29, comma 1-quinquiesdecies, lettera a), del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
5. Al comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14, e successive modificazioni, le parole: «Entro il termine di
cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31
dicembre 2010».
6. All’articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2010»;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’aggiornamento
della misura dei diritti decade qualora i concessionari non
presentino completa istanza di stipula del contratto di programma
entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.».
7. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010»; conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole:
«meccanismi automatici,» sono inserite le seguenti: «con esclusione
della regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in
regime di esclusiva, nonche’ dei servizi di trasporto ferroviario
sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico,».

Art. 6

Proroga di termini in materia sanitaria

1. All’articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto
2007, n. 120, le parole: «Fino al 31 gennaio 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2011».
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale, secondo
le modalita’ di cui all’articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, previsto dall’articolo 1, comma 8, secondo
periodo, della legge 13 novembre 2009, n. 172, e’ prorogato al 31
dicembre 2010.
3. All’articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
4. All’articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, e successive modificazioni, le parole: «dal 1° gennaio
2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2012».
5. La disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, primo periodo,
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive
modificazioni, e’ prorogata fino al 31 dicembre 2010.
6. La disposizione di cui all’articolo 64 della legge 23 luglio
2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 5, e’
prorogata fino al 31 dicembre 2010.
7. Il termine per lo svolgimento delle attivita’ di cui
all’articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’
prorogato al 31 dicembre 2010.
8. Per lo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 7 e’
autorizzato il finanziamento di 8 milioni di euro a favore
dell’Istituto superiore di sanita’, per l’anno 2010.
9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata
dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010.

Art. 7 Proroga di termini in materia di istruzione 1. Il termine di cui all’articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e’ prorogato fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010». 3. All’articolo 37, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010». 4. Il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) di cui all’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e’ prorogato nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 settembre 2010. 5. Al fine di assicurare la continuita’ nell’erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalita’ per il pubblico istituiti presso gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi dell’articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e di consentire il completamento della relativa attivita’ istruttoria e progettuale avviata dal Ministero per i beni e le attivita’ culturali, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, fino all’aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30 giugno 2010.

Art. 8 Proroga di termini in materia ambientale 1. All’articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il termine di cui al primo periodo e’ differito al 28 febbraio 2010. 2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010». 3. All’articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2010». 4. All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, la parola: «tre» e’ sostituita dalla seguente: «quattro».

Art. 9

Proroga di termini in materia di sviluppo economico

1. La convenzione di cui all’articolo 15, comma 3, della legge 7
agosto 1997, n. 266, inerente alla gestione del fondo di garanzia di
cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, puo’ essere prorogata, per motivi di pubblico
interesse, non oltre il 31 dicembre 2010, con una riduzione del
cinque per cento delle relative commissioni.
2. All’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2010».
3. All’articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
da ultimo modificato dall’articolo 23, comma 12, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, le parole: «e comunque non oltre ventiquattro
mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell’articolo 355» sono
sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre trenta mesi dopo il
termine previsto dal comma 2 dell’articolo 355».
4. Allo scopo di consentire ai comuni nel cui territorio ricadono
le zone franche urbane individuate dal CIPE con delibera n. 14/2009
dell’8 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 159 dell’11 luglio 2009, sulla base delle
istanze presentate dai soggetti di cui ai commi 341 e 341-bis
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di provvedere
all’erogazione del contributo di cui al predetto comma 341, nel
rispetto della decisione della Commissione europea C(2009)8126
definitivo del 28 ottobre 2009, e nei limiti delle risorse
finanziarie individuate con la predetta delibera CIPE n. 14/2009,
nonche’ sulla base delle informazioni trasmesse dagli enti
previdenziali, secondo modalita’ stabilite con il procedimento di cui
all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, limitatamente alla
misura di cui alla lettera d) del citato comma 341, il termine per la
presentazione di tali istanze decorre dal 1° marzo 2010;
conseguentemente all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 341:
1) nell’alinea, le parole: «delle seguenti agevolazioni, nei
limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine
vincolate» sono sostituite dalle seguenti: «di un contributo nei
limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340, parametrato a»;
2) le lettere a) e b) sono soppresse;
3) alla lettera c) le parole: «esenzione dall’imposta comunale
sugli immobili» sono sostituite dalle seguenti: «all’imposta comunale
sugli immobili dovuta»;
4) alla lettera d) le parole: «esonero dal versamento dei
contributi» sono sostituite dalle seguenti: «all’ammontare dei
contributi previdenziali dovuti»; al secondo periodo le parole:
«l’esonero» sono sostituite dalle seguenti: «l’ammontare»; all’inizio
del terzo periodo le parole: «L’esonero» sono sostituite dalle
seguenti: «Il contributo»;
b) al comma 341-ter le parole: «regime agevolativo» sono
sostituite dalla seguente: «contributo»;
c) il comma 341-quater e’ abrogato.

Art. 10 Istituti di cultura all’estero 1. Gli incarichi di Direttore di Istituto di cultura all’estero di cui all’articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 441, gia’ rinnovati per il secondo biennio, in scadenza tra il 1° gennaio 2010 ed il 30 giugno 2010, possono essere rinnovati per ulteriori due anni, anche in deroga ai limiti di eta’ previsti dall’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 11 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 30 dicembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Vito, Ministro per i rapporti con il Parlamento Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-30&task=dettaglio&numgu=302&redaz=009G0206&tmstp=1262593374547