DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 2009, n. 8

Regolamento regionale recante: «Proroga dei termini per l’installazione dei misuratori di portata di cui all’articolo 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R (prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61")».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27
del 9 luglio 2009)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;
Visto il regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 15-11712 del 6
luglio 2009

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Proroga dei termini per l’installazione dei misuratori di portata

1. Il termine per l’installazione degli strumenti di misura e
registrazione delle portate e dei volumi prelevati previsto ai numeri
1) delle lettere a), b) e c) del comma 1 e alle lettere a) dei commi
2, 3, 4 e 5 dell’art. 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n.
7/R. (prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei
prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica) e’ prorogato al 30
giugno 2010.
2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche alle
restituzioni in atto di cui all’art. 9 del regolamento regionale 25
giugno 2007, n. 7/R.

Art. 2 Trasmissione della documentazione relativa all’installazione dei misuratori 1. I titolari dei prelievi e delle restituzioni che beneficiano della proroga di cui all’art. 1 sono tenuti ad inoltrare all’autorita’ competente, entro il 31 ottobre 2009, il cronoprogramma di esecuzione dei lavori, una planimetria delle opere in scala adeguata e un estratto della carta tecnica regionale in scala 1:10.000 sul quale sono indicate la tipologia di misuratore e la posizione in cui viene installato. 2. Nel caso di installazione di dispositivi di misura su canali e’ fatto altresi’ obbligo di depositare presso l’autorita’ competente, entro il termine di cui al comma 1, il relativo progetto firmato da un tecnico abilitato. 3. Il mancato adempimento agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 entro il termine stabilito equivale a implicita rinuncia alla proroga di cui all’art. 1.

Art. 3

Urgenza

1. Il presente regolamento e’ dichiarato urgente ai sensi
dell’art. 27 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Torino, 6 luglio 2009.

BRESSO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0589&tmstp=1260347504102

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita’

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 2 luglio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi generali e ambito di applicazione 1. La Regione Piemonte riconosce l’importanza dell’ambiente naturale in quanto valore universale attuale e per le generazioni future e definisce con la presente legge le modalita’ per la conservazione della biodiversita’ e per la gestione dei territori facenti parte della rete ecologica regionale. 2. La Regione garantisce la partecipazione attiva delle comunita’ locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette e ne valuta le proposte, le istanze e le progettualita’ in rapporto alla finalita’ generale di cui al comma 1. 3. In attuazione dei principi indicati ai commi 1 e 2 la presente legge: a) istituisce la rete ecologica regionale e la carta della natura regionale; b) individua il sistema regionale delle aree protette istituendo e classificando le diverse aree in relazione alle differenti tipologie e finalita’ di tutela; c) individua le modalita’ di gestione delle aree protette; d) delega la gestione delle aree incluse nella rete Natura 2000 ad enti territoriali e ad enti strumentali; e) determina le risorse finanziarie per l’attuazione delle previsioni normative stabilite dalla presente legge e le modalita’ di trasferimento ai soggetti gestori.

Art. 2 Rete ecologica regionale 1. La Regione, in attuazione della convenzione sulla biodiversita’, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, in conformita’ alla direttiva 79/409/CEE del consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, alla direttiva 92/43/CEE del consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nel rispetto della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), e in virtu’ dell’art. 6 dello statuto della Regione istituisce sul proprio territorio la rete ecologica regionale costituita dalle aree naturali che rispondono agli obiettivi ed alle finalita’ contenute nei succitati provvedimenti. 2. La rete ecologica regionale e’ composta dalle seguenti aree: a) il sistema delle aree protette del Piemonte; b) le zone speciali di conservazione, i siti di importanza comunitaria proposti ed approvati e le zone di protezione speciale, facenti parte della rete Natura 2000; c) i corridoi ecologici.

Art. 3

Carta della natura regionale

1. La carta della natura regionale costituisce parte integrante
della pianificazione territoriale regionale e individua lo stato
dell’ambiente naturale del Piemonte, evidenziando i valori naturali e
i profili di vulnerabilita’ territoriale e determina:
a) la rete ecologica regionale;
b) i territori che, per caratteristiche ambientali e naturali,
possono essere oggetto di istituzione ad area protetta.
2. Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge la
giunta regionale, di concerto con le province, adotta la carta della
natura regionale che e’ approvata dal consiglio regionale nel
rispetto delle procedure previste, per gli strumenti della
pianificazione territoriale regionale, dalla vigente legislazione in
materia urbanistica e territoriale.
3. Le province recepiscono la carta della natura regionale e i
comuni adeguano, per il territorio di loro competenza, i propri
strumenti di pianificazione territoriale nel rispetto delle procedure
di formazione e di approvazione degli strumenti medesimi.
4. Le aree individuate nella carta della natura regionale come
facenti parte della rete ecologica regionale sono soggette alle
disposizioni di cui ai titoli da II a VI.

Art. 4 Sistema regionale delle aree protette 1. Il sistema regionale delle aree protette del Piemonte e’ composto da: a) i parchi nazionali per la parte ricadente sul territorio regionale; b) le riserve naturali statali per la parte ricadente sul territorio regionale; c) le aree protette a gestione regionale; d) le aree protette a gestione provinciale; e) le aree protette a gestione locale. 2. I parchi nazionali e le riserve naturali statali sono regolati sulla base delle vigenti disposizioni dello Stato. 3. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono regolate dalla presente legge. 4. I soggetti gestori delle aree protette ricadenti sul confine regionale promuovono intese ed accordi a livello internazionale ed interregionale con i soggetti gestori delle aree protette confinanti o limitrofe al fine del coordinamento gestionale dei territori tutelati.

Art. 5

Classificazione delle aree protette

1. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale
sono classificate come segue:
a) parchi naturali, caratterizzati da una molteplicita’ di
valenze naturalistiche, paesaggistiche, culturali, storico-artistiche
dove la presenza umana si integra in modo equilibrato con l’ambiente;
b) riserve naturali, caratterizzate dalla presenza di uno o
piu’ ecosistemi importanti per la diversita’ biologica e per la
conservazione del patrimonio genetico o da aspetti geologici,
geomorfologici o paleontologici di rilievo;
c) zone naturali di salvaguardia, nelle quali il regime d’uso e
di tutela non condiziona l’attivita’ venatoria, caratterizzate da
elementi di interesse ambientale o costituenti graduale raccordo tra
il regime d’uso e di tutela delle altre tipologie di aree facenti
parte della rete ecologica regionale ed i territori circostanti;
d) riserve speciali, caratterizzate da specificita’ di rilievo
di carattere archeologico, storico, devozionale, culturale,
artistico.

Art. 6

Aree contigue

1. La Regione, d’intesa con i soggetti gestori delle aree
protette e con gli enti locali interessati, con deliberazione del
consiglio regionale su proposta della giunta regionale, delimita aree
contigue finalizzate a garantire un’adeguata tutela ambientale ai
confini delle aree protette medesime, per le quali predispone idonei
piani e programmi, da redigere d’intesa con gli enti locali
interessati e con i soggetti gestori, per la gestione della caccia e
della pesca, delle attivita’ estrattive e per la tutela dell’ambiente
e della biodiversita’.
2. All’interno delle aree contigue, ai sensi dell’art. 32, comma
3, della legge n. 394/1991, la Regione puo’ disciplinare l’esercizio
della caccia sotto forma di caccia controllata, riservata ai soli
residenti dei comuni dell’area protetta e dell’area contigua.

Art. 7

Finalita’ delle aree protette

1. I soggetti gestori delle aree protette perseguono le seguenti
finalita’ di carattere generale:
a) tutelare le risorse naturali del territorio attraverso
strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni;
b) promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la
diffusione della cultura e dell’educazione ambientale;
c) favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole
di ogni ordine e grado ed alle universita’ sulle tematiche
dell’ambiente e dell’educazione alla sostenibilita’;
d) integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori
con gli obiettivi e le strategie generali della rete ecologica
regionale;
e) favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme
associative a sostegno delle azioni volte al raggiungimento delle
finalita’ dell’area protetta.
2. I soggetti gestori perseguono, inoltre, le seguenti finalita’,
secondo la classificazione delle aree protette:
a) nei parchi naturali:
1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e
seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione
ed all’arricchimento della biodiversita’;
2) sviluppare la ricerca scientifica applicata alla gestione
degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e
promuovere e diffondere i modelli sperimentati;
3) tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e
architettonico;.
4) garantire, attraverso un processo di pianificazione di
area, l’equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori
paesaggistico-ambientali;
5) promuovere iniziative di sviluppo compatibile con
l’ambiente favorendo le attivita’ produttive e di fruizione che
realizzino una equilibrata integrazione delle attivita’ umane con la
conservazione degli ecosistemi naturali;
b) nelle riserve naturali:
1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e
seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione
ed all’arricchimento della biodiversita’, con particolare riferimento
agli oggetti specifici della tutela;
2) contribuire alla ricerca scientifica applicata alla
gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela
e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;
c) nelle zone naturali di salvaguardia:
1) tutelare gli ecosistemi agro-forestali esistenti;
2) promuovere iniziative di recupero naturalistico e di
mitigazione degli impatti ambientali;
3) attuare, attraverso un processo di pianificazione di area,
il riequilibrio urbanistico-territoriale per il recupero dei valori
paesaggistici ed ambientali;
4) sperimentare modelli di gestione della fauna per un
equilibrato rapporto con il territorio e con le popolazioni
residenti;
5) promuovere e sviluppare le potenzialita’ turistiche
sostenibili dell’area protetta;
d) nelle riserve speciali:
1) tutelare, gestire e valorizzare il patrimonio
archeologico, storico, artistico o culturale oggetto di protezione;
2) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali,
devozionali e di culto presenti;
3) sviluppare la conoscenza e la ricerca sugli oggetti della
tutela.

Art. 8 Norme di tutela e di salvaguardia 1. Le aree inserite nella carta della natura regionale e destinate ad essere istituite come aree protette sono sottoposte alle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla Regione in relazione alla loro diversa classificazione nell’ambito dei divieti e delle limitazioni del presente articolo. 2. Le norme di tutela e salvaguardia di cui al comma 1 restano in vigore per il periodo di tre anni dalla data di approvazione della carta della natura regionale e decadono nel caso di mancata istituzione dell’area protetta entro il predetto triennio. 3. Nelle aree protette istituite e classificate come parco naturale e riserva naturale si applicano i seguenti divieti: a) esercizio di attivita’ venatoria fatta eccezione per le selezioni programmate di cui al comma 6; b) introduzione ed utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nominativamente; c) apertura di nuove cave, fatti salvi i rinnovi e le proroghe delle autorizzazioni in essere, nei limiti delle superfici autorizzate, e gli interventi consentiti dalle norme di attuazione dei piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale; d) apertura di discariche; e) movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto gestore o da esso autorizzati; f) realizzazione di nuove strade ed ampliamento di quelle esistenti se non in funzione di attivita’ connesse all’esercizio di attivita’ agricole, forestali e pastorali o previste dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale; g) danneggiamento o alterazione della sentieristica esistente se non per interventi di manutenzione o per completamenti previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale; h) danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti; i) cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, fatta salva l’attivita’ di pesca; j) raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attivita’ agro-silvo-pastorali; k) introduzione di specie non autoctone, vegetali e animali, che possono alterare l’equilibrio naturale, fatta eccezione per i giardini botanici di interesse pubblico; 1) asportazione di minerali; m) accensione di fuochi ad uso ricreativo al di fuori di aree appositamente attrezzate; n) utilizzo di veicoli e di motoslitte al di fuori della viabilita’ consentita; il divieto non si applica ai veicoli di soccorso ed ai veicoli agricoli degli aventi titolo; o) sorvolo a bassa quota di velivoli non appositamente autorizzati, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi sulla disciplina del volo. 4. Nelle aree protette classificate come zona naturale di salvaguardia si applicano i divieti di cui al comma 3 ad eccezione dei casi di cui alle lettere a), b) e o). 5. Nelle aree protette classificate come riserva speciale si applicano i divieti di cui al comma 3, ad eccezione dei casi di cui alle lettere f) e o). 6. In materia di tutela e gestione della fauna, sono consentiti i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dal soggetto gestore dell’area protetta. Tali interventi sono effettuati nel rispetto della legge regionale n. 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6. 7. Fatto salvo il divieto di cui al comma 3, lettera a), il regolamento delle aree protette integra le norme di tutela e di salvaguardia di cui al presente articolo e stabilisce le eventuali deroghe ai divieti previsti dal presente articolo. 8. Nelle more di approvazione del regolamento delle aree protette e in deroga ai divieti di cui al presente articolo sono consentiti interventi a scopo scientifico sulla flora, sulla fauna e sui minerali previa autorizzazione del soggetto gestore. 9. Sono fatte salve le norme di tutela ambientale vigenti sul territorio regionale.

Art. 9 Istituzione delle aree protette 1. Ai sensi degli articoli 2 e 23 della legge n. 394/1991, l’istituzione delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale avviene con legge regionale modificativa del presente testo unico. 2. La legge istitutiva individua, per ogni area: a) i confini; b) il livello di gestione regionale, provinciale o locale; c) la classificazione; d) il soggetto gestore; e) i finanziamenti. 3. I confini delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono segnalati da tabelle collocate in modo visibile, in particolare nei punti di accesso, recanti la denominazione dell’area e gli estremi della presente legge. 4. La tabellazione di confine e la segnaletica interna e di accesso delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale e’ realizzata secondo standard omogenei definiti con deliberazione della giunta regionale, sentite le province e i comuni interessati.

Art. 10 Aree protette 1. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale esistenti alla data di entrata in vigore del presente titolo sono confermate con i confini riportati nelle cartografie di cui all’allegato A. 2. Le aree protette sono suddivise secondo il livello di gestione, nel rispetto di quanto disposto all’art. 5, e denominate come segue: a) parchi naturali a gestione regionale: 1) parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand; 2) parco naturale della Val Troncea; 3) parco naturale Orsiera-Rocciavre’; 4) parco naturale dei Laghi di Avigliana; 5) parco naturale La Mandria; 6) parco naturale di Stupinigi; 7) parco naturale della Collina di Superga; 8) parco naturale delle Alpi Marittime; 9) parco naturale dell’Alta Valle Pesio e Tanaro; 10) parco naturale delle Capanne di Marcarolo; 11) parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino; 12) parco naturale delle Lame del Sesia; 13) parco naturale del Monte Fenera; 14) parco naturale del Ticino; 15) parco naturale dei Lagoni di Mercurago; 16) parco naturale di Rocchetta Tanaro; 17) parco naturale dell’Alta Val Sesia; 18) parco naturale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero; b) parchi naturali a gestione provinciale: 1) parco naturale del Lago di Candia; 2) parco naturale del Monte San Giorgio; 3) parco naturale del Monte Tre Denti – Freidour; 4) parco naturale di Conca Cialancia; 5) parco naturale del Colle del Lys; 6) parco naturale della Rocca di Cavour; c) riserve naturali a gestione regionale: 1) riserva naturale dell’Orrido di Chianocco; 2) riserva naturale dell’Orrido di Foresto; 3) riserva naturale della Vauda; 4) riserva naturale della Madonna della Neve sul Monte Lera; 5) riserva naturale del Ponte del Diavolo; 6) riserva naturale del Bosco del Vaj; 7) riserva naturale della confluenza del Maira; 8) riserva naturale della Lanca di San Michele; 9) riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della confluenza del Banna; 10) riserva naturale del Meisino e dell’Isolone Bertolla; 11) riserva naturale dell’Oasi del Po morto; 12) riserva naturale del Molinello; 13) riserva naturale Le Vallere; 14) riserva naturale Arrivore e Colletta; 15) riserva naturale dell’Orco e del Malone; 16) riserva naturale della confluenza della Dora Baltea; 17) riserva naturale del Mulino Vecchio; 18) riserva naturale dell’Isolotto del Ritano; 19) riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben; 20) riserva naturale di Pian del Re; 21) riserva naturale di Paesana; 22) riserva naturale di Paracollo, Ponte pesci vivi; 23) riserva naturale Fontane; 24) riserva naturale della confluenza del Bronda; 25) riserva naturale della confluenza del Pellice; 26) riserva naturale della confluenza del Varaita; 27) riserva naturale dei Ciciu del Villar; 28) riserva naturale delle Sorgenti del Belbo; 29) riserva naturale di Crava-Morozzo; 30) riserva naturale del Torrente Orba; 31) riserva naturale di Ghiaia Grande; 32) riserva naturale della confluenza del Sesia e del Grana; 33) riserva naturale delle sponde fluviali di Casale Monferrato; 34) riserva naturale della Garzaia di Valenza; 35) riserva naturale del Boscone; 36) riserva naturale della confluenza del Tanaro; 37) riserva naturale della Garzaia di Villarboit; 38) riserva naturale della Garzaia di Carisio; 39) riserva naturale della Palude di Casalbeltrame; 40) riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande; 41) riserva naturale della Val Sarmassa; 42) riserva naturale della Baraggia di Piano Rosa; 43) riserve naturali delle Baragge biellesi e vercellesi; 44) riserva naturale del parco Burcina Felice Piacenza; 45) riserva naturale dei Canneti di Dormelletto; 46) riserva naturale di Fondo Toce; 47) riserva naturale di Bosco Solivo; 48) riserva naturale di Fontana Gigante; 49) riserva naturale della Palude di San Genuario; d) riserve naturali a gestione provinciale: 1) riserva naturale dello Stagno di Oulx; 2) riserva naturale dei Monti Pelati; e) riserve naturali a gestione locale: 1) riserva naturale del Brich Zumaglia; 2) riserva naturale Gesso e Stura; f) zone naturali di salvaguardia a gestione regionale: 1) zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli; 2) zona naturale di salvaguardia del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino; 3) zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto torinese; 4) zona naturale di salvaguardia della Stura di Lanzo; 5) zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto vercellese-alessandrino; 6) zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese; 7) zona naturale di salvaguardia di Fontana Gigante; 8) zona naturale di salvaguardia della Palude di San Genuario; g) zone naturali di salvaguardia a gestione locale: 1) zona naturale di salvaguardia del Bosco delle Sorti – La Communa; 2) zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero; 3) zona naturale di salvaguardia dell’Alpe Devero; 4) zona naturale di salvaguardia Gesso e Stura; h) riserve speciali a gestione regionale: 1) riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte; 2) riserva speciale del Sacro Monte di Crea; 3) riserve speciali del Sacro Monte di Orta, Monte Mesma, Colle di Buccione; 4) riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola; 5) riserva speciale del Sacro Monte di Varallo; 6) riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa; 7) riserva speciale del Sacro Monte di Oropa; 8) riserva speciale della Bessa; 9) riserva speciale di Benevagienna.

Art. 11 Disposizioni generali 1. Le aree protette a gestione regionale sono gestite da enti strumentali della Regione di diritto pubblico, di seguito denominati enti di gestione. 2. Agli enti di gestione si applica la normativa statale e regionale riferita alla Regione. 3. Le aree protette a gestione provinciale e locale sono gestite, a titolo di trasferimento, dalle province, dai comuni o dalle comunita’ montane interessati territorialmente, che stabiliscono autonomamente la forma di gestione. 4. I comuni a cui e’ trasferita la gestione di una stessa area protetta individuano un soggetto capofila per i rapporti con la Regione.

Art. 12

Soggetti gestori delle aree protette

1. Le aree protette di cui all’art. 10 sono gestite dai seguenti
soggetti:
a) ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, al
quale sono affidati in gestione il parco naturale del Gran Bosco di
Salbertrand, il parco naturale della Val Troncea, il parco naturale
Orsiera-Rocciavre’, la riserva naturale dell’Orrido di Chianocco, la
riserva naturale dell’Orrido di Foresto, il parco naturale dei Laghi
di Avigliana;
b) ente di gestione delle aree protette dell’Area metropolitana
di Torino, al quale sono affidati in gestione il parco naturale La
Mandria, la zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli, il
parco naturale di Stupinigi, la riserva naturale della Madonna della
Neve sul Monte Lera, la riserva naturale della Vauda, la riserva
naturale del Ponte del Diavolo e la zona naturale di salvaguardia
della Stura di Lanzo;
c) ente di gestione delle aree protette del Po, del Sangone e
della Collina torinese, al quale sono affidati in gestione il parco
naturale della Collina di Superga, la riserva naturale del Bosco del
Vaj, la zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del
Po-tratto torinese, la riserva naturale della Lanca di San Michele,
la riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della confluenza del
Banna, la riserva naturale del Meisino e dell’Isolone Bertolla, la
riserva naturale dell’Oasi del Po morto, la riserva naturale del
Mulinello, la riserva naturale Le Vallere, la riserva naturale
Arrivore e Colletta, la riserva naturale dell’Orco e del Malone, la
riserva naturale della confluenza della Dora Baltea, la riserva
naturale del Mulino Vecchio, la riserva naturale dell’Isolotto del
Ritano, la riserva naturale della confluenza del Maira;
d) ente di gestione del parco naturale delle Alpi Marittime, al
quale sono affidati in gestione il parco naturale delle Alpi
Marittime e la riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben;
e) ente di gestione del parco naturale del Marguareis, al quale
sono affidati in gestione il parco naturale dell’Alta Valle Pesio e
Tanaro, la riserva naturale dei Ciciu del Villar, la riserva naturale
delle Sorgenti del Belbo, la riserva naturale di Crava Morozzo e la
riserva speciale di Benevagienna;
f) ente di gestione delle aree protette del Po cuneese, al quale
sono affidati in gestione la zona naturale di salvaguardia della
fascia fluviale del Po-tratto cuneese, la riserva naturale di Pian
del Re, la riserva naturale del confluenza del Bronda, la riserva
naturale di Paesana, la riserva naturale di Paracollo, Ponte Pesci
vivi, la riserva naturale Fontane, la riserva naturale della
confluenza del Pellice, la riserva naturale della confluenza del
Varaita;
g) ente di gestione del parco naturale delle Capanne di
Marcarolo, al quale e’ affidato in gestione il parco naturale delle
Capanne di Marcarolo;
h) ente di gestione delle aree protette del Po
vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di
Trino, al quale sono affidati in gestione la zona naturale di
salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto
vercellese-alessandrino, la riserva naturale di Ghiaia Grande, la
riserva naturale della confluenza del Sesia e del Grana, la riserva
naturale delle sponde fluviali di Casale Monferrato, la riserva
naturale della Garzaia di Valenza, la riserva naturale del Boscone,
la riserva naturale della confluenza del Tanaro, la zona naturale di
salvaguardia del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, il
parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, la
riserva naturale del Torrente Orba, la riserva naturale di Fontana
Gigante e la riserva naturale della Palude di San Genuario;
i) ente di gestione delle aree protette astigiane, al quale sono
affidati in gestione il parco naturale di Rocchetta Tanaro, la
riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande, la
riserva naturale della Val Sarmassa;
j) ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago
Maggiore, al quale sono affidati in gestione il parco naturale del
Ticino, il parco naturale dei Lagoni di Mercurago, la riserva
naturale dei Canneti di Dormelletto, la riserva naturale di Fondo
Toce, la riserva naturale di Bosco Solivo;
k) ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, al
quale sono affidati in gestione il parco naturale dell’Alta Val
Sesia, il parco naturale del Monte Fenera, il parco naturale delle
Lame del Sesia, la riserva naturale della Garzaia di Villarboit, la
riserva naturale della Garzaia di Carisio, la riserva naturale della
Palude di Casalbeltrame, la riserva naturale della Baraggia di Piano
Rosa; 1) ente di gestione riserve biellesi e vercellesi, al quale
sono affidate in gestione la riserva speciale della Bessa, le riserve
naturali delle Baragge biellesi e vercellesi e la riserva naturale
del parco Burcina Felice Piacenza;
m) ente di gestione delle aree protette dell’Ossola, al quale e’
affidato in gestione il parco naturale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe
Devero;
n) ente di gestione dei Sacri Monti, al quale sono affidate in
gestione la riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte, la riserva
speciale del Sacro Monte di Crea, la riserva speciale del Sacro Monte
di Domodossola, la riserva speciale del Sacro Monte di Varallo, la
riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa, le riserve speciali del
Sacro Monte di Orta, Monte Mesma, Torre di Buccione, la riserva
speciale del Sacro Monte di Oropa;
o) provincia di Torino, alla quale e’ trasferita la gestione
delle aree protette di seguito elencate: parco naturale del Lago di
Candia, parco naturale del Monte San Giorgio, parco naturale del
Monte Tre Denti – Freidour, parco naturale di Conca Cialancia, parco
naturale del Colle del Lys, parco naturale della Rocca di Cavour,
riserva naturale dello Stagno di Oulx, riserva naturale dei Monti
Pelati;
p) comune di Baceno, al quale e’ trasferita la gestione della
zona naturale di salvaguardia dell’Alpe Devero;
q) comuni di Alice Bel Colle, Cassine, Ricaldone, Bruno,
Maranzana e Mombaruzzo, ai quali e’ trasferita la gestione della zona
naturale di salvaguardia del Bosco delle Sorti – La Communa;
r) comuni di Bra, Baldissero d’Alba, Pocapaglia, Sommariva Perno,
Sommariva Bosco e Sanfre’, ai quali e’ trasferita la gestione della
zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero;
s) comune di Cuneo, al quale e’ trasferita la gestione della
riserva naturale Gesso e Stura e della zona naturale di salvaguardia
Gesso e Stura;
t) Comunita’ montana Valle Cervo-La Bursch, alla quale e’
trasferita la gestione della riserva naturale del Brich Zumaglia.

Art. 13 Organi degli enti di gestione delle aree protette 1. Gli organi degli enti di gestione, sono: a) il presidente; b) il consiglio; c) la comunita’ delle aree protette, fatta eccezione per l’ente di gestione dei Sacri Monti, per il quale non e’ previsto tale organo.

Art. 14

Il presidente

1. Il presidente e’ nominato con decreto del Presidente della
giunta regionale d’intesa e su proposta della comunita’ delle aree
protette, fatto salvo il presidente dell’ente di gestione dei Sacri
Monti, per il quale si applica la disposizione di cui all’art. 15,
comma 7, lettera a).
2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell’ente, presiede
il consiglio e svolge le seguenti funzioni:
a) presenta le proposte di deliberazione relative agli atti di
competenza del consiglio;
b) assegna le risorse necessarie al direttore dell’ente e propone
al consiglio gli atti per la valutazione dei risulta-ti, sulla base
del programma di attivita’ approvato dal consiglio medesimo;
c) autorizza le variazioni di bilancio tra capitoli della stessa
unita’ previsionale di base e trasmette i provvedimenti adottati al
consiglio per la necessaria ratifica da effettuarsi entro la prima
seduta;
d) adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili di competenza
del consiglio salvo ratifica da parte del consiglio medesimo;
e) svolge altresi’ le funzioni a lui attribuite dallo statuto
dell’ente di gestione.
3. I provvedimenti di cui al comma 2, lettera d) sono sottoposti
al consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta da
tenersi non oltre sessanta giorni dalla data di adozione, decorsi
inutilmente i quali, perdono la loro efficacia.
4. In caso di mancata ratifica o di modifica dei provvedimenti di
cui al comma 2, lettera d), il consiglio adotta gli atti necessari
nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base dei
provvedimenti non ratificati o modificati.
5. La carica di presidente e’ incompatibile con le cariche di cui
all’art. 16, comma 1, con quella di presidente o consigliere di altro
ente di gestione di area protetta, di presidente della comunita’
delle aree protette, di presidente o assessore di comunita’ montana,
posta anche parzialmente entro i confini delle aree protette gestite
dall’ente, e di sindaco o assessore comunale dei comuni posti anche
parzialmente entro i confini delle aree protette gestite dall’ente.
6. Il presidente dura in carica fmo alla scadenza del consiglio
dell’ente e puo’ essere nominato per un massimo di due volte.
7. Il presidente decade dal suo incarico automaticamente nel caso
di mancata convocazione del consiglio dell’ente nel numero annuo di
sedute previste, nel caso di mancata convocazione del consiglio
richiesta dai suoi componenti ai sensi dell’art. 15, comma 12, ed in
caso di piu’ di due assenze ingiustificate alle sedute di consiglio.
8. Le dimissioni dalla carica di presidente sono presentate
all’ente di gestione e al Presidente della giunta regionale con le
modalita’ previste dallo statuto dell’ente, che disciplina le
successive determinazioni.
9. Il presidente e’ sostituito temporaneamente dal vice
presidente nel caso di dimissioni, decadenza o impedimento.

Art. 15

Il consiglio

1. Il consiglio e’ composto:
a) dal presidente dell’ente di gestione;
b) da sei componenti nominati con decreto del Presidente della
giunta regionale di cui uno designato d’intesa dalle province
interessate e cinque designati dalla comunita’ delle aree protette.
2. Lo statuto dell’ente di gestione, in casi particolari motivati
dalle situazioni territoriali che caratterizzano le aree in gestione
ai singoli enti, puo’ prevedere l’estensione del numero dei
componenti del consiglio di cui al comma 1 fino ad un massimo di
dieci. I componenti aggiuntivi so-no designati dalla comunita’ delle
aree protette e nominati con decreto del Presidente della giunta
regionale.
3. Tra i componenti del consiglio designati dalla comunita’ delle
aree protette, sono nominati un rappresentante indicato dalle
associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative in
sede regionale e riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme
in materia di danno ambientale), un rappresentante indicato dalle
associazioni agricole di categoria e un rappresentante indicato dalle
associazioni di categoria dell’industria, dell’artigianato e del
turismo.
4. Un ulteriore componente del consiglio dell’ente di gestione
delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle
Sorti della Partecipanza di Trino e’ designato dalla Partecipanza dei
Boschi di Trino, ad integrazione di quanto previsto al comma 1,
lettera b).
5. La gestione del Bosco delle Sorti di Trino e’ affidata alla
Partecipanza dei Boschi di Trino attraverso la stipula di apposita
convenzione che assicura:
a) la continuita’ della gestione della Partecipanza dei Boschi di
Trino, conservandone le caratteristiche storiche quali risultano
dagli statuti sociali, dagli atti, dagli usi e dalle consuetudini
della Partecipanza stessa, mantenendo inalterato il regime di
proprieta’;
b) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali,
ambientali e paesaggistiche dell’area boschiva al fine di
ricostituire e mantenere l’unita’ ambientale del Bosco delle Sorti
della Partecipanza, nel pieno e incondizionato rispetto delle
pratiche silvocolturali e dei diritti e delle consuetudini secolari
esercitati dalla Partecipanza e dai partecipanti quali proprietari
proindiviso;
c) la promozione e la gestione di ogni iniziativa necessaria od
utile per consentire la fruizione del Bosco delle Sorti a fini
ricreativi, didattici, scientifici, culturali.
6. La convenzione di cui al comma 5 e’ stipulata entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente titolo e indica i
criteri relativi alla gestione del Bosco della Partecipanza e le
modalita’ attuative necessarie alla realizzazione delle finalita’ di
cui al comma 5, lettere a), b) e c) relative alla convenzione. Lo
schema della convenzione e’ approvato dalla giunta regionale.
7. In deroga ai commi 1, 2 e 3, il consiglio dell’ente di
gestione dei Sacri Monti e’ composto da:
a) il presidente dell’ente, nominato con decreto del presidente
della giunta regionale d’intesa e su proposta degli enti locali
interessati;
b) quindici componenti nominati con decreto del presidente
della giunta regionale, cosi’ suddivisi:
1) quattordici rappresentanti di ciascun sacro monte,
designati in modo paritario dalle amministrazioni comunali e
religiose interessate;
2) un esperto di beni culturali e architettonici, scelto tra
docenti universitari.
8. Alle sedute del consiglio dell’ente di gestione dei Sacri
Monti partecipa con voto consultivo un rappresentante designato dal
Consorzio volontario per il restauro delle cappelle del Sacro Monte
Calvario di Domodossola.
9. Il consiglio puo’ legittimamente insediarsi quando e’ nominata
la maggioranza dei suoi componenti, comprensiva del presidente.
10. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:
a) elegge il vice presidente, scelto tra i suoi componenti;
b) individua la sede legale dell’ente;
c) adotta lo statuto dell’ente e delibera le sue modificazioni;
d) adotta gli strumenti di pianificazione e programmazione
previsti dalla vigente normativa;
e) delibera il programma annuale e pluriennale dell’ente;
f) delibera il bilancio annuale e pluriennale, le sue
variazioni ed il conto consuntivo;
g) approva la relazione annuale sull’attivita’ svolta
dall’ente;
h) adotta il regolamento dell’area protetta;
i) attribuisce l’incarico di direttore dell’ente e gli altri
incarichi dirigenziali;
j) valuta i risultati dei dirigenti dell’ente su proposta del
presidente;
k) delibera gli indirizzi generali relativi alla
regolamentazione del personale e degli assetti organizzativi della
struttura dell’ente;
l) nomina i rappresentanti dell’ente presso altri enti ed
organismi esterni secondo le disposizioni di legge;
m) esprime i pareri di competenza dell’organo politico;
n) ratifica gli atti adottati in via d’urgenza dal presidente
dell’ente;
o) affida gli incarichi di consulenza per gli atti di propria
competenza;
p) assume tutti gli altri provvedimenti ad esso demandati dalle
leggi regionali.
11. Il consiglio dura in carica fino alla scadenza del consiglio
regionale. I suoi componenti possono essere rinominati.
12. Il consiglio e’ convocato dal presidente ogni volta che lo
ritiene opportuno, comunque almeno tre volte l’anno in seduta
ordinaria per l’approvazione dei bilanci e, qualora ne facciano
richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica, entro quindici
giorni dalla medesima.
13. Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatta salva ogni
diversa previsione di legge.
14. Per la validita’ delle sedute del consiglio e’ necessaria la
presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Non
concorrono a determinare la validita’ dell’adunanza coloro che
abbandonano la seduta prima della votazione. Non si computano per
determinare la maggioranza assoluta coloro che, pur presenti, sono
tenuti obbligatoriamente ad astenersi.
15. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il
consiglio delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei
presenti lo statuto dell’ente, le sue modificazioni e il regolamento
dell’area protetta.
16. In deroga a quanto stabilito al comma 10 lettera b) la sede
legale ed amministrativa dell’ente di gestione dei Sacri Monti e’
individuata presso i locali del soppresso ente di gestione del parco
naturale del Sacro Monte di Crea. Entro novanta giorni
dall’approvazione della presente legge, sentita la commissione
consiliare competente, la giunta regionale, con apposito
provvedimento, disciplina le forme piu’ idonee alla valorizzazione
delle esperienze riguardanti il Sacro Monte di Varallo nel campo del
restauro, il Sacro Monte di Oropa nella valorizzazione del turismo
religioso, il Sacro Monte Calvario di Domodossola nella funzione
devozionale, il Sacro Monte di Orta come sede di iniziative legate
alla pace ed al dia-logo interreligioso.

Art. 16

Incompatibilita’, decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. La carica di consigliere dell’ente di gestione e’
incompatibile con le cariche di:
a) parlamentare;
b) presidente di regione;
c) presidente di provincia;
d) consigliere o assessore regionale;
e) consigliere o assessore provinciale;
f) presidente o assessore di comunita’ montana o collinare
territorialmente interessata dalle aree protette gestite dall’ente;
tale incompatibilita’ non si applica ai componenti designati dalla
comunita’ delle aree protette;
g) sindaco dei comuni posti anche parzialmente entro i confini
delle aree protette gestite dall’ente; tale incompatibilita’ non si
applica per i componenti designati dalla comunita’ delle aree
protette;
h) dipendente dell’ente;
i) componente di organismi di controllo sull’attivita’ dell’ente
di gestione.
2. I consiglieri decadono automaticamente dall’incarico nel caso
di assenza ingiustificata a piu’ di tre sedute consecutive di
consiglio.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate
all’ente di gestione e al presidente della giunta regionale con le
modalita’ previste dallo statuto dell’ente, che disciplina le
successive determinazioni.
4. In caso di dimissioni, decadenza o comunque di vacanza del
posto di consigliere, il componente nominato permane in carica per il
periodo di durata del consiglio.

Art. 17

Indennita’

1. Al presidente di ogni ente di gestione spetta un’indennita’ di
carica nella misura stabilita con deliberazione della giunta
regionale. L’indennita’ di carica mensile lorda varia da un minimo di
un ottavo ad un massimo di un quarto dell’indennita’ mensile globale
lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Al vice presidente di ogni ente di gestione spetta
un’indennita’ di carica pari ad un quarto di quella spettante al
presidente.
3. Agli altri componenti del consiglio dell’ente di gestione e’
corrisposta un’indennita’ annuale stabilita con deliberazione della
giunta regionale, non superiore al settanta per cento dell’indennita’
spettante al vice presidente.
4. Al presidente, al vice presidente e agli altri componenti del
consiglio dell’ente di gestione spettano altresi’ le spese di
trasferta sostenute per la partecipazione alle sedute del consiglio.

Art. 18 La comunita’ delle aree protette 1. Ai sensi dell’art. 24, comma 1 della legge n. 394/1991 e’ costituita, per ciascun ente di gestione, fatta eccezione per l’ente di gestione dei Sacri Monti, la comunita’ delle aree protette. 2. La comunita’ delle aree protette e’ composta dai presidenti delle province, dai sindaci e dai presidenti delle comunita’ montane e collinari nei cui territori sono ricomprese le aree protette gestite dall’ente, oppure da componenti delegati in via permanente in loro sostituzione. 3. La comunita’ delle aree protette e’ organo consultivo, propositivo e di verifica sull’attivita’ dell’ente di gestione e approva il proprio regolamento. 4. La comunita’ delle aree protette svolge le seguenti funzioni: a) designa i rappresentanti di propria competenza all’interno del consiglio; b) esprime parere obbligatorio sullo statuto dell’ente di gestione; c) esprime parere obbligatorio sul regolamento dell’area protetta, con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area; d) elabora il piano economico-sociale con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area; e) esprime parere obbligatorio sui piani di area con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area; f) esprime parere obbligatorio sui piani naturalistici con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area; g) esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell’ente di gestione; h) esprime parere su altre questioni, a richiesta di un terzo dei consiglieri in carica. 5. I pareri di cui al comma 4 sono adottati entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale si intendono resi in senso favorevole. 6. La comunita’ delle aree protette elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente ed e’ convocata dal presidente almeno due volte l’anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti secondo le modalita’ previste dallo statuto dell’ente.

Art. 19 Personale 1. Gli enti di gestione delle aree protette provvedono all’adempimento delle funzioni relative allo svolgimento dei propri compiti istituzionali con personale proprio, a cui si applica lo stato giuridico ed economico del personale regionale. 2. Le province, i comuni e le comunita’ montane ai quali sono affidate in gestione aree protette, provvedono autonomamente ad individuare il personale dedicato. 3. La giunta regionale con deliberazione approva le declaratorie dei profili professionali del personale degli enti di gestione. 4. La giunta regionale con deliberazione definisce le dotazioni organiche degli enti di gestione. 5. Il direttore dell’ente di gestione puo’ delegare la responsabilita’ di procedimenti amministrativi connessi alle competenze proprie del profilo professionale ricoperto a dipendenti di ruolo di categoria D con l’adozione dei conseguenti provvedimenti. 6. Il personale degli enti di gestione svolge, previa preparazione professionale, attivita’ di antincendio boschivo e di protezione civile in occasione di eventi calamitosi anche al di fuori del territorio gestito dall’ente di appartenenza sulla base di apposita convenzione con le autorita’ competenti in materia.

Art. 20 Dirigenza 1. La qualifica di dirigente e’ articolata in livelli diversificati di funzione. 2. L’incarico di direttore dell’ente di gestione e’ attribuito a tempo determinato, per una durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due, rinnovabile, ad un dirigente di ruolo dell’ente o, con contratto di lavoro di diritto privato, a persona esterna all’amministrazione dell’ente, in possesso dei requisiti di cui al comma 3. 3. I requisiti per l’affidamento di incarico di direttore dell’ente di gestione sono il possesso di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento oppure di laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento e di una comprovata qualificazione professionale derivante dall’aver svolto attivita’ dirigenziali per almeno un quinquennio in enti od aziende pubbliche o private, oppure il possesso di esperienze professionali di rilevanza assimilabile, debitamente documentate. 4. Al direttore dell’ente di gestione compete un’indennita’ di posizione non inferiore a quella di responsabile di settore e non superiore a quella di direttore della Regione Piemonte. 5. Agli altri dirigenti sono conferiti incarichi di responsabile di struttura o di staff. 6. Il direttore e’ superiore gerarchico degli altri dirigenti dell’ente di gestione. 7. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti per un periodo non inferiore a due e non superiore a cinque anni e sono rinnovabili. 8. Il dirigente, secondo le specifiche attribuzioni: a) dirige la struttura organizzativa a cui e’ preposto, verifica i risultati e controlla i tempi, i costi e i rendimenti dell’attivita’ amministrativa; b) provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l’adozione di tutti gli atti gestionali che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante l’esercizio di autonomi poteri di spesa nell’ambito delle risorse formalmente assegnate e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; c) svolge funzioni tecnico-professionali, ispettive, di vigilanza, di consulenza, di studio e ricerca; d) verifica periodicamente il carico di lavoro e la produttivita’ del personale della struttura di cui e’ responsabile; e) provvede alle attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, con riferimento alle proprie competenze; f) individua, tra i dipendenti dell’ente di gestione, la figura professionale alla quale delegare le competenze di cui alla lettera e) relative alle manifestazioni di conoscenza; g) effettua la contestazione degli addebiti, cura l’istruttoria del procedimento disciplinare e applica le sanzioni disciplinari nel rispetto delle procedure stabilite dai vigenti contratti collettivi nazionali; h) adotta gli atti di gestione del personale e attribuisce i trattamenti economici accessori sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio dell’ente nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente cosi’ come definiti dai contratti collettivi di lavoro; i) e’ responsabile dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, e adotta i provvedimenti di cui all’art. 28, comma 8, della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); j) promuove le liti attive e passive e puo’ conciliare e transigere se a cio’ espressamente delegato dal consiglio dell’ente; k) presiede le commissioni di gara, di concorso, e stipula i contratti; l) rappresenta agli organi di direzione politica gli elementi di conoscenza e di valutazione utili per l’assunzione delle decisioni; m) razionalizza e semplifica le procedure; n) impartisce direttive e indirizzi ai collaboratori; o) applica le disposizioni relative alle relazioni sindacali previste dalla vigente normativa legislativa e contrattuale; p) determina, nell’ambito dei criteri definiti dal consiglio dell’ente di gestione, gli orari di servizio, di apertura al pubblico degli uffici e l’articolazione dell’orario contrattuale, nel rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente; q) fornisce le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; r) affida gli incarichi di consulenza per le questioni attinenti l’esercizio delle funzioni affidate, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia; s) svolge le funzioni previste dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) non espressamente attribuite agli organi di direzione politica. 9. Al direttore dell’ente di gestione sono in particolare attribuiti i seguenti compiti e poteri: a) e’ segretario del consiglio e della comunita’ delle aree protette; a tal fine partecipa con parere consultivo alle riunioni degli organi medesimi; b) in qualita’ di datore di lavoro, organizza e gestisce il personale e gestisce i rapporti sindacali e di lavoro; c) dirige la struttura organizzativa dell’ente e organizza le risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo del medesimo ripartendole tra le diverse strutture sulla base di parametri oggettivi quali i carichi di lavoro, le attivita’ ed i procedimenti amministrativi; d) propone agli organi di direzione politica i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimandone le risorse necessarie e curandone l’attuazione; a tal fine ha funzione di raccordo tra gli organi politici dell’ente di gestione e la struttura gestionale; e) provvede alla nomina e alla revoca, con provvedimenti motivati e nel rispetto delle procedure stabilite in sede sindacale, degli incarichi professionali previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro; f) esercita, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti dell’ente di gestione.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0590&tmstp=1260347504102

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2009 Disposizioni urgenti di protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 285 del 7-12-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento»
relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e
n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni
nonche’ l’art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3735
del 22 gennaio 2009 recante: «Ulteriori disposizioni di protezione
civile per fronteggiare lo stato di criticita’ conseguente ai gravi
fenomeni eruttivi connessi all’attivita’ vulcanica dell’Etna nel
territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici
concernenti la medesima area» e la nota del 16 novembre 2009 del
presidente della regione Siciliana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 dicembre 2008, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi
atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008 e la
conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3734 del 16 gennaio 2009 nonche’ la nota del presidente della regione
Siciliana del 30 settembre 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 luglio 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza, fino
al 31 luglio 2010, determinatosi nel settore del traffico e della
mobilita’ nel territorio delle province di Treviso e Vicenza e
l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15
agosto 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
quale si e’ proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001,
n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401, alla dichiarazione di grande evento per il complesso delle
iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150°
Anniversario dell’Unita’ d’Italia;
Visto l’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 novembre 2007, n. 3632 cosi’ come modificato dall’art. 8,
comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3783 del 17 giugno 2009, nonche’ la nota del 12 novembre 2009 del
Ministro per i beni e le attivita’ culturali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 marzo 2008 concernente la dichiarazione di «grande evento» in
relazione al Congresso Eucaristico Nazionale che si terra’ ad Ancona
– Osimo nel mese di settembre 2011 e la successiva ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008 e la
nota del 18 novembre 2009 del presidente della regione Marche;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606
del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni
recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a
fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle
regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana
in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e
fenomeni di combustione» e le note del prefetto di Foggia del 10
agosto 2009 e del presidente della regione Marche del 27 ottobre
2009;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 luglio 2009, con il quale e’ stato prorogato fino al 31 dicembre
2009 lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Caserta
e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla
elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini,
l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
2007, n. 3634 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche’ le
note rispettivamente del 7 ottobre e 10 novembre 2009 del Commissario
delegato per l’emergenza brucellosi e del 26 ottobre 2009 del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°
aprile 2009, n. 3752 e la nota del 16 novembre 2009 del Commissario
delegato per lo stato d’emergenza nel territorio di Cengio in ordine
alla situazione di crisi socio-ambientale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
maggio 2008, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza
in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la
regione Piemonte e la regione autonoma Valle d’Aosta il giorno 29
maggio 2008, nonche’ l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008;
Visto l’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008 e la nota della regione
Piemonte del 31 luglio 2009;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 gennaio 2008, con il quale e’ stato prorogato lo stato di
emergenza in ordine alla situazione socio-economico ambientale
determinatasi nella laguna di Marano – Grado, le ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3217 del 3 giugno 2002, n.
3382 del 18 novembre 2004, n. 3552 del 17 novembre 2006, n. 3556 del
21 dicembre 2006, n. 3602 del 9 luglio 2007, n. 3618 del 5 ottobre
2007, n. 3636 del 28 dicembre 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009,
nonche’ la nota del presidente della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia del 13 novembre 2009;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 dicembre 2008, con il quale e’ stato dichiarato, fino al 31
dicembre 2009, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani
nel territorio della regione Calabria, le ordinanze di protezione
civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1998, n. 2881
del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n.
3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002,
n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n.
3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006,
n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio
2008, n. 3690 del 4 luglio 2008, n. 3731 del 16 gennaio 2009, n. 3764
del 6 maggio 2009 e n. 3791 del 15 luglio 2009, nonche’ le note
dell’11 settembre 2009 del Commissario delegato e del 13 novembre
2009 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 gennaio 2009, con il quale e’ stato dichiarato, fino 31 dicembre
2009, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel
territorio della provincia di Palermo e nominato il prefetto di
Palermo Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei
Ministri, la richiesta del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche’ l’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3737 del 5 febbraio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto
2006 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza
determinatosi nel settore del traffico e della mobilita’ nel
territorio della capitale della Repubblica, l’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006,
e successive modifiche ed integrazioni, e la nota del sindaco di Roma
– Commissario delegato del 5 novembre 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
novembre 2006 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza
in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento
Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova,
l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 5
dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni nonche’ la
richiesta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e della regione Liguria del 26 novembre 2009;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Tenuto conto della necessita’ di procedere agli adempimenti
amministrativi e contabili conseguenti alle attivita’ previste fino
alla data del 31 dicembre 2009 in relazione allo svolgimento del
«grande evento» della Presidenza italiana del Vertice G8, i soggetti
responsabili delle strutture previste dall’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2007, n. 3629, articoli 4 e
5 – anche nella qualita’ di soggetto attuatore – provvedono in regime
ordinario al completamento delle attivita’ in corso, utilizzando a
tal fine le risorse disponibili.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1 e’ autorizzato il
mantenimento, per l’anno 2010, delle contabilita’ speciali di cui
all’art. 6 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3652 del 29 gennaio 2008, aventi n. 5124 e n. 5121 ed intestate
rispettivamente al capo dell’Ufficio dello Sherpa ed al capo della
Delegazione del Ministero degli affari esteri.
3. In relazione allo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 1
i soggetti responsabili degli uffici di cui al presente articolo
continuano ad avvalersi, ove necessario, del personale operante
presso le medesime strutture, nel limite di sette unita’ per ciascuna
struttura.

Art. 2

1. Per consentire al Commissario delegato – presidente della
regione Siciliana di proseguire, in regime ordinario, nelle
iniziative dirette a fronteggiare lo stato di criticita’ conseguente
ai gravi fenomeni eruttivi connessi all’attivita’ vulcanica dell’Etna
nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici
concernenti la medesima area, il termine previsto dall’art. 1, comma
1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3735
del 22 gennaio 2009, e’ prorogato al 31 dicembre 2010.
2. Continuano ad applicarsi, per l’anno 2010, le disposizioni di
cui all’art. 1, commi 3 e 4 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3735 del 22 gennaio 2009 e successive
modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

1. Il presidente della regione Siciliana, Commissario delegato ai
sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3734/2009, e’ autorizzato ad applicare le disposizioni di
cui alla medesima ordinanza anche al fine di porre rimedio agli
eventi calamitosi verificatisi nel mese di settembre 2009 laddove
venga ravvisato un nesso di causalita’ tra detti eventi e quelli
verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008.

Art. 4

1. All’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 15 agosto 2009, n. 3802, dopo il comma 3 e’ aggiunto il
seguente: «4. E’ autorizzata l’apertura di apposita contabilita’
speciale intestata al Commissario delegato, sulla quale possono
affluire, in tutto in parte, gli importi relativi agli oneri di cui
al comma 2 del presente articolo, ivi comprese le risorse necessarie
per le spese di funzionamento della struttura commissariale».

Art. 5

1. Il Commissario delegato per i lavori di realizzazione del nuovo
auditorium di Firenze e di cui all’art. 2 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007,
cosi’ come modificato dall’art. 8, comma 1, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009,
nell’ambito delle iniziative da porre in essere per lo svolgimento
del grande evento relativo al 150° Anniversario dell’Unita’ d’Italia,
provvede ad assicurare la realizzazione dei lavori di restauro
architettonico e strutturale, nonche’ l’adeguamento strutturale e la
realizzazione degli impianti meccanici, elettrici e speciali del
complesso museale degli Uffizi di Firenze e degli interventi ad esso
strettamente correlati relativi al complesso Mozzi Bardini.
2. Per l’espletamento delle iniziative di cui al comma 1, da
espletarsi sentita la Soprintendenza per i beni architettonici,
paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Firenze, il
Commissario delegato si avvale di un soggetto attuatore, di
consulenti tecnici e provvede a nominare un soggetto di elevata e
comprovata professionalita’ con funzioni di direttore dei lavori.
3. Il soggetto attuatore di cui al comma 2 e’ autorizzato a
richiedere l’apertura di una apposita contabilita’ speciale al
medesimo intestata, nonche’ ad avvalersi di un consulente.
4. Al Commissario delegato e’ attribuito un compenso pari a quello
spettante al direttore dei lavori.
5. Il Commissario delegato e’ autorizzato ad attribuire, con
proprio provvedimento, d’intesa con il Ministro per i beni e le
attivita’ culturali, un compenso al soggetto attuatore per le
attivita’ espletate ed al consulente di cui al comma 2.
6. Per le finalita’ di cui al presente articolo la Soprintendenza
per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed
etnoantropologici di Firenze e’ autorizzata a trasferire sulla
contabilita’ speciale intestata al soggetto attuatore di cui al comma
2 le risorse finanziarie iscritte al capitolo 2811 della propria
contabilita’ speciale della medesima Soprintendenza.
7. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati
a reperire e trasferire al soggetto attuatore sulla contabilita’
speciale di cui al comma 3 eventuali risorse finanziarie pubbliche e
private per il completamento degli interventi di cui al comma 1.
8. Il soggetto attuatore provvede a rendicontare ai sensi dell’art.
5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive
modificazioni ed integrazioni.
9. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico
della contabilita’ speciale di cui al comma 3.

Art. 6 1. Dopo il comma 2 dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove non sia possibile l’utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all’art. 3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dell’ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all’approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita’ dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un’amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza e’ comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita’, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell’assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita’, la determinazione e’ subordinata, in deroga all’art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all’assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. 2-ter. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all’art. 16, della legge 7 agosto n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli. 2-quater. Il Commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. 2-quinquies. L’approvazione da parte del Commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilita’, urgenza ed indifferibilita’ delle opere». 2. Al comma 1 dell’art. 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008, dopo le parole «decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, art. 4» sono aggiunte le seguenti: «legge 4 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;».

Art. 7

1. Per consentire al prefetto di Foggia, soggetto attuatore ai
sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive
modificazioni ed integrazioni, di rimborsare le spese sostenute per
il superamento dell’emergenza, il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ autorizzato a
trasferire sulla sua contabilita’ speciale n. 5115 intestata al sopra
citato soggetto attuatore la somma di euro 452.222,02 a valere sulle
risorse di cui all’art. 8 della sopra citata ordinanza.
2. Il presidente della regione Marche – soggetto attuatore ai sensi
dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed
integrazioni, e’ autorizzato ad utilizzare la somma residua di euro
589.704,06 per le finalita’ di cui all’art. 1, comma 3 della sopra
citata ordinanza.
3. Allo scopo di consentire la conclusione delle attivita’ previste
dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del
28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni i soggetti
attuatori sono autorizzati ad utilizzare, fino al 30 giugno 2010, le
contabilita’ speciali aperte ai sensi dell’art. 8, comma 5,
dell’ordinanza sopra citata.

Art. 8

1. Per le finalita’ connesse alla definitiva messa in sicurezza dei
siti danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici di novembre e
dicembre 2008, con particolare riguardo all’area di piazza Dante
interessata dal crollo di un fabbricato, il capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e’ autorizzato ad assegnare al sindaco del comune di Castro (Lecce)
un contributo pari ad euro 500.000,00 a valere sul Fondo della
protezione civile, che presenta le occorrenti risorse finanziarie.
2. Il sindaco del comune di Castro provvede all’espletamento delle
iniziative di cui al comma 1 avvalendosi degli uffici comunali.
3. L’amministrazione comunale trasmette al Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una
dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle somme di
cui al comma 1.

Art. 9 1. All’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007 e’ aggiunto il seguente articolo «4-bis. Al fine di garantire l’eradicazione della brucellosi in provincia di Caserta e nelle zone limitrofe, il Commissario delegato predispone un progetto per l’implementazione delle misure di corretta prassi igienica, per la prevenzione delle malattie, il miglioramento del benessere animale e delle produzioni zootecniche negli allevamenti bufalini, in conformita’ con gli orientamenti espressi in materia dalla Commissione europea». 2. All’art. 1, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «agli stessi e’ riconosciuto il solo trattamento di missione» e’ sostituito dal seguente «agli stessi e’ riconosciuto il trattamento di missione se residente fuori regione». 3. All’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, le parole «fino ad un massimo di 20 unita’» sono sostituite dalle seguenti «fino ad un massimo di 30 unita’». 4. All’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007 e’ aggiunto il seguente alinea: «- dalle Aziende sanitarie locali della regione Campania». 5. All’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente comma «1-bis. Il comando del personale di cui al comma 1 e’ disposto previo assenso degli interessati anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita’ nel rispetto dei termini perentori previsti dall’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 6. All’art. 2, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007 le parole «nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, ovvero un’indennita’ mensile pari al 30%» sono sostituite dalle seguenti «nel limite massimo di 60 ore mensili forfettarie pro-capite, ovvero un’indennita’ mensile pari al 50%». 7. All’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente comma «2-bis. Al personale di cui al comma 1 e’ altresi’ riconosciuto il trattamento economico di missione, ove spettante, secondo la vigente normativa». 8. All’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente comma «5-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 4-bis si provvede a valere sulle risorse FAS assegnate alla regione Campania, nel limite massimo di euro 20.000.000,00».

Art. 10

1. Al fine di consentire il completamento, in regime ordinario,
delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto
di criticita’, e di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 1° aprile 2009, n. 3752, il dott. Giuseppe Romano e’
confermato, fino al 30 giugno 2010, nell’incarico di Commissario
delegato.

Art. 11

1. Al comma 1 dell’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008 dopo le parole:
«13 giugno 2008» sono aggiunte le seguenti: «e all’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009».

Art. 12 1. All’art. 9, comma 1, dell’ordinanza di protezione civile n. 3217 del 3 giugno 2002, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «dei servizi tecnici nazionali», e’ aggiunto il seguente periodo «del Consorzio per lo Sviluppo industriale dell’Aussa-Corno (Z.I.A.C.)». 2. All’art. 9, comma 3, dell’ordinanza di protezione civile n. 3217 del 3 giugno 2002, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «dodici unita’» sono sostituite dalle seguenti «tredici unita’». 3. All’art. 10, comma 2, dell’ordinanza di protezione civile n. 3217 del 3 giugno 2002, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «otto membri» sono sostituite dalle seguenti «nove membri», ed il periodo «uno dalla regione Friuli-Venezia Giulia» e’ sostituito dal seguente «due dalla regione Friuli-Venezia Giulia, di cui uno con funzioni di vice-presidente».

Art. 13

1. Al fine di assicurare il definitivo superamento della situazione
di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della
regione Calabria, il Commissario delegato, per l’espletamento delle
iniziative di cui all’art. 1, comma 2, lettera c), dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3731 del 16 gennaio 2009, e
successive modifiche ed integrazioni e’ autorizzato, ove ritenuto
necessario, a derogare all’art. 5, comma 1, lettera k), del decreto
ministeriale 17 ottobre 2007, previo esperimento della valutazione di
incidenza ed adottando ogni misura compensativa atta a garantire la
coerenza globale della rete Natura 2000.

Art. 14

1. Al fine di garantire il prosieguo delle attivita’ inerenti la
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
dell’area della discarica di Palermo in localita’ Bellolampo nonche’
delle attivita’ finalizzate all’incremento della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani nella citta’ di Palermo, e di cui
all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio
2009, n. 3737, e’ assegnata al Commissario delegato-prefetto di
Palermo, la somma di euro 2.800.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle
risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per
l’esercizio finanziario 2009 – Programma 18.9, capitolo 7503 PG01.
3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e’ autorizzato a trasferire direttamente sulla contabilita’
speciale intestata al Commissario delegato le risorse di cui al comma
1.

Art. 15

1. All’art. 1, comma 2, lett. a3) dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e successive
modificazioni ed integrazioni dopo le parole «e attivando» sono
aggiunte le seguenti parole «o prorogando» e dopo le parole «decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165» sono aggiunte le seguenti parole
«e al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».

Art. 16 1. Al fine di garantire il prosieguo delle attivita’ inerenti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell’area interessata dallo stabilimento Stoppani nel comune di Cogoleto (Genova), sono assegnate al Commissario delegato di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2006, n. 3554 e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti risorse finanziarie: quanto a euro 6.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della regione Liguria capitolo 2082; quanto a euro 4.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’esercizio finanziario 2009 – Programma 18.9, capitolo 7503 PG01. 2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Liguria sono autorizzati a trasferire le risorse di cui al comma 1 direttamente sulla contabilita’ speciale intestata al Commissario delegato e di cui all’art. 6, comma 1, della sopra citata ordinanza. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 novembre 2009 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-07&task=dettaglio&numgu=285&redaz=09A14576&tmstp=1260346141886

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2009 Scioglimento del consiglio comunale di Monteiasi e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 285 del 7-12-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Monteiasi (Taranto); Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1 Il consiglio comunale di Monteiasi (Taranto) e’ sciolto.

Art. 2 La dottoressa Daniela Buccoliero e’ nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 24 novembre 2009 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-07&task=dettaglio&numgu=285&redaz=09A14587&tmstp=1260346141886