DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2009 Proroga dello stato d’emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita’ nella localita’ di Mestre – comune di Venezia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 283 del 4-12-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 febbraio 2003, con il quale e’ stato dichiarato, fino al 1° marzo
2004, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e
della mobilita’ nella localita’ di Mestre – comune di Venezia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
gennaio 2009, con il quale il predetto stato di emergenza e’ stato
prorogato, da ultimo, fino al 30 novembre 2009;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Vista la nota in data 2 novembre 2009 del Presidente della regione
Veneto con la quale viene rappresentata l’esigenza, al fine di
completare con ogni urgenza gli interventi indispensabili al
superamento del contesto emergenziale di cui trattasi, di fruire di
un’ulteriore proroga dello stato d’emergenza socio – economico –
ambientale della viabilita’ di Mestre per garantire l’attuale
contesto derogatorio dell’ordinamento giuridico vigente in materia
ambientale ed urbanistica;
Ravvisata, quindi, la necessita’ di consentire il completamento
delle opere di viabilita’ complementare e di mitigazione acustica
relative Passante autostradale di Mestre;
Considerato, altresi’, che sono tuttora in corso le iniziative
necessarie alla realizzazione di due nuovi caselli autostradali in
localita’ Martellago-Scorze’ e Dolo-Pianiga connessi alla viabilita’
di Mestre;
Ravvisata pertanto la necessita’ di consentire l’espletamento di
tutte le iniziative di carattere straordinario e derogatorio
finalizzate al completamento del sistema viario a servizio della
sopra descritta area;
Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
per la proroga dello stato d’emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 novembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni di cui in premessa, e’
prorogato, fino al 30 novembre 2010, lo stato di emergenza
determinatosi nel settore del traffico e della mobilita’ nella
localita’ di Mestre – comune di Venezia.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-04&task=dettaglio&numgu=283&redaz=09A14523&tmstp=1260200851768

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2009 Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Tolentino, in conseguenza di un incendio che ha interessato il teatro Nicola Vaccaj in data 29 luglio 2008.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 283 del 4-12-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 agosto 2008, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio del comune di
Tolentino, in conseguenza di un incendio che ha interessato il teatro
Nicola Vaccaj in data 29 luglio 2008;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Vista la nota del 16 ottobre 2009 del Presidente della regione
Marche, commissario delegato, con la quale si chiede una proroga
dello stato di emergenza;
Considerato che sono ancora in corso di realizzazione le iniziative
di carattere urgente necessarie alla messa in sicurezza dei luoghi ed
al definitivo ritorno nell’ordinarieta’;
Considerata, quindi, l’esigenza di prevedere una proroga dello
stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi
occorrenti per il superamento dell’emergenza;
Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
per la proroga dello stato d’emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 novembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di
emergenza nel territorio del comune di Tolentino in relazione
all’incendio che ha interessato il teatro Nicola Vaccaj.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-04&task=dettaglio&numgu=283&redaz=09A14522&tmstp=1260200851768

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2009 Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 282 del 3-12-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed, in
particolare, l’art. 2, comma 12, che dispone che, nel caso di
indisponibilita’, anche temporanea, del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il
Sottosegretario di Stato all’emergenza rifiuti in Campania e’
autorizzato al ricorso ad interventi alternativi;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, ed, in
particolare, l’art. 2, recante la disciplina relativa alla rimozione
di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi;
Considerato lo stato di criticita’ in cui versa attualmente la
strada statale n. 268 «del Vesuvio» in ragione della mancata raccolta
di cumuli di rifiuti indifferenziati, cola’ abusivamente abbandonati;
Considerato, altresi’, che la mancata rimozione dei cumuli di
rifiuti indifferenziati lungo l’asse della strada statale n. 268 ha,
di fatto, impedito l’utile prosecuzione dei lavori di completamento
dell’opera viaria, con particolare riguardo alla costruzione del
terzo tronco stradale, compreso lo svincolo di Angri, evidenziandosi,
in tal senso, la necessita’ di provvedere preliminarmente, ed in via
di urgenza, alle indispensabili attivita’ di rimozione dei rifiuti e
di bonifica delle aree di sedime;
Considerato, inoltre, che il completamento dell’opera viaria in
rassegna riveste carattere di fondamentale importanza anche ai fini
di protezione civile, costituendo l’asse della strada statale n. 268,
unitamente allo svincolo di Angri di collegamento tra la strada
statale n. 268 e l’autostrada A3 Napoli-Salerno, le principali vie di
evacuazione delle popolazioni residenti nei comuni dell’area
vesuviana nell’eventualita’ di fenomeni calamitosi di origine
vulcanica e sismica, cosi’ come indicato nel Piano emergenziale di
evacuazione del Vesuvio, redatto dal Dipartimento della protezione
civile;
Rilevati i profili di oggettiva complessita’ degli interventi da
operarsi sull’asse viario della strada statale n. 268 «del Vesuvio»
sia con riferimento alle peculiari esigenze relative alle attivita’
di cantiere e di andamento dei lavori sia rispetto alle esigenze di
individuazione dei soggetti tenuti alla rimozione dei rifiuti ai
sensi dell’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006;
Viste le note redatte dalla struttura del Sottosegretario di Stato
all’emergenza rifiuti in Campania ed indirizzate ai comuni del
territorio vesuviano interessati dal passaggio della strada statale
n. 268, con cui viene sollecitata l’evasione degli incombenti
connessi allo smaltimento dei rifiuti nelle aree di sedime ricadenti
nei rispettivi ambiti territoriali;
Vista la nota in data 9 settembre 2009 redatta dall’ANAS, con cui
la predetta societa’, all’esito dell’apposita interlocuzione
stabilita con la struttura del Sottosegretario di Stato all’emergenza
rifiuti in Campania di cui all’art. 1 del predetto decreto-legge n.
90/2008, rappresenta la necessita’ di porre in essere ogni utile
iniziativa per fronteggiare la situazione di criticita’ sopra
rappresentata;
Vista la nota in data 28 ottobre 2009, con cui la Giunta regionale
della Campania – Assessorato ai trasporti e viabilita’, porti ed
aeroporti, demanio marittimo rappresenta di aver stanziato risorse
economiche pari a € 10 milioni per il completamento dei lavori
inerenti l’opera viaria in rassegna;
Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessita’ ed urgenza di
adottare adeguate iniziative volte al definitivo superamento del
contesto di criticita’ che caratterizza la strada statale n. 268, in
ragione della valenza strategica dell’asse viario in rassegna quale
principale strada di evacuazione delle popolazioni residenti
nell’area vesuviana nell’eventualita’ di fenomeni calamitosi di
origine vulcanica e sismica;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri di cui all’art. 1 del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123;
Acquisita l’intesa della regione Campania;

Dispone:

Art. 1

1. Il direttore centrale nuove costruzioni della societa’ ANAS
S.p.A. e’ nominato Commissario delegato per la realizzazione degli
interventi urgenti necessari al superamento del contesto di
criticita’ che interessa la strada statale n. 268 «del Vesuvio», e
dovuto alla presenza di cumuli di rifiuti indifferenziati,
abusivamente abbandonati in quantita’ tale da costituire pericolo per
la salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente, ed alla
prosecuzione dei lavori di completamento dell’opera viaria, di fatto
impedita dalla presenza dei cennati rifiuti.
2. Al Commissario delegato di cui al precedente comma 1, in
relazione ai maggiori compiti derivanti dall’esecuzione degli
interventi di cui alla presente ordinanza, e’ riconosciuto, con oneri
a carico delle risorse economiche di cui al successivo art. 5, un
compenso lordo mensile pari al 40% del trattamento economico in
godimento.
3. Per le finalita’ di cui al precedente comma 1, ed allo scopo di
poter celermente stabilire le condizioni di piena fruibilita’ della
strada statale n. 268, principale via di evacuazione delle
popolazioni residenti nell’area vesuviana nell’eventualita’ di
fenomeni calamitosi di origine vulcanica e sismica, cosi’ come
indicato nel Piano emergenziale di evacuazione del Vesuvio redatto
dal Dipartimento della protezione civile, il Commissario delegato
provvede, nell’ambito delle risorse economiche di cui al successivo
art. 5:
a) alla predisposizione di uno o piu’ piani operativi finalizzati
alla rimozione dei rifiuti dalle aree di sedime interessate dagli
illeciti sversamenti, alle successive fasi di selezione,
classificazione, eventuale caratterizzazione, rimozione e trasporto,
nonche’ alla ripresa dei lavori di completamento dell’asse viario
della strada statale n. 268;
b) all’affidamento, sulla base dei piani operativi di cui alla
precedente lettera a), a soggetti in possesso dei necessari titoli
abilitativi delle attivita’ di rimozione e di trasporto dei cumuli di
rifiuti, anche speciali e pericolosi, presenti sulle aree di sedime
interessate dalle opere di cantierizzazione ed infrastrutturazione
dell’opera viaria in rassegna. L’esecuzione, in termini di somma
urgenza, delle richiamate attivita’ di rimozione e di trasporto dei
rifiuti viene operata anche in deroga alle procedure vigenti, ivi
comprese quelle sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti speciali e
pericolosi, con l’assistenza delle risorse umane e strumentali delle
Agenzie regionali per la protezione ambientale, da individuare con
separato provvedimento del Commissario delegato, per assicurare
adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e
dell’ambiente, nonche’ anche in deroga alle procedure di cui all’art.
242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni;
c) all’individuazione, sulla base dei piani operativi di cui alla
precedente lettera a), di apposite aree attrezzate o da attrezzare
quali siti di stoccaggio provvisorio per la salvaguardia
dell’ambiente, presso cui conferire, previa autorizzazione delle
autorita’ competenti, i rifiuti rimossi per il tempo necessario ad
una prima selezione ed eventuale caratterizzazione degli stessi,
nonche’ all’attribuzione dei codici CER ai fini dell’avvio delle
successive fasi di gestione, garantendo adeguate condizioni di igiene
e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali. I
rifiuti provenienti dalle cennate aree sono destinati ad attivita’ di
recupero, ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dalla parte
IV e relativi allegati del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni. Le autorita’ competenti autorizzano
l’attivazione e la gestione dei siti di stoccaggio provvisorio entro
quindici giorni dalla richiesta formulata dal Commissario delegato;
decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare provvede in via sostitutiva, su
proposta del Sottosegretario di Stato all’emergenza rifiuti in
Campania cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, in premessa
citato;
d) alla stipula di contratti di servizi, anche in deroga alle
pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, finalizzati ad assicurare il controllo delle aree oggetto
degli interventi di cui ai piani operativi sub a), in termini di
prevenzione ovvero di repressione, nella ricorrenza dei presupposti
di legge, rispetto alle condotte illecite di cui all’art. 6 del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
e) all’espletamento di ogni attivita’ amministrativa, tecnica ed
operativa, cosi’ come emergente dai piani operativi di cui alla
precedente lettera a) e comunque necessaria e funzionale al
ripristino delle condizioni di tutela della salute pubblica e
dell’ambiente delle aree di cantiere interessate dagli interventi di
infrastrutturazione della strada statale n. 268 ed alla celere
ripresa dei lavori di completamento dell’asse viario, da realizzarsi,
anche attraverso la revisione delle obbligazioni negoziali gia’
assunte, ivi comprese quelle derivanti da procedure esperite ai sensi
degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nel rigoroso rispetto di quanto convenuto nel protocollo di
legalita’ in materia di appalti stipulato in data 1º agosto 2007 tra
il prefetto di Napoli, il presidente della regione Campania, il
presidente della provincia di Napoli, il sindaco del comune di
Napoli, il presidente della Camera di commercio di Napoli e il
coordinatore dei sindaci della provincia di Napoli – ANCI Campania.

Art. 2

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, l’area di sedime
della strada statale n. 268, interessata dagli interventi di cui al
precedente art. 1, e’ dichiarata area di interesse strategico
nazionale a norma dell’art. 2, comma 12, del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123, ed i relativi interventi finalizzati al superamento del
contesto di criticita’ che interessa la strada statale n. 268 sono
dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita’, e vi si
applicano le speciali disposizioni di cui al citato decreto-legge n.
90/2008 in tema di salvaguardia e tutela dell’asse viario in
rassegna, si’ da assicurarne l’assoluta protezione e l’efficace
gestione, stante la valenza strategica della strada statale n. 268 ai
fini del piano emergenziale di evacuazione del Vesuvio redatto dal
Dipartimento della protezione civile.
2. L’eventuale ricorso alla conferenza di servizi afferente agli
interventi sopra citati, si attiva mediante convocazione della stessa
entro sette giorni dall’approvazione dei progetti definitivi. Qualora
alla conferenza di servizi il rappresentante di un’amministrazione
invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato
potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla
sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei
soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza
dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non
ammissibilita’, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai
fini dell’assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico od alla
tutela della salute dei cittadini, la determinazione e’ subordinata,
in deroga all’art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modifiche ed integrazioni, ad apposito provvedimento del
Sottosegretario di Stato all’emergenza rifiuti in Campania, di cui al
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, in premessa citato, da assumere
entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che
si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza
di servizi di cui al precedente comma, in deroga all’art. 17, comma
24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle
amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e,
qualora entro tale termine non siano resi, si intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
4. Ove per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui
al precedente art. 1 sia richiesta la valutazione di impatto
ambientale, quest’ultima e’ acquisita sulla base della normativa
vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla meta’. Detti termini,
in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli
interventi in rassegna, hanno carattere essenziale e perentorio, in
deroga ai termini di cui al titolo III del decreto legislativo n. 152
del 3 aprile 2006, cosi’ come modificato ed integrato dal decreto
legislativo n. 4 del 2008.
5. Per l’esecuzione degli interventi e delle attivita’ finalizzati
alla ripresa dei lavori di completamento dell’asse viario della
strada statale n. 268, da condurre anche in deroga alla pertinente
normativa di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in
tema di affidamento di servizi e di consulenze per le attivita’ di
supporto al Commissario delegato, al responsabile unico del
procedimento ed alla direzione dei lavori, e’ autorizzata l’adozione
di provvedimenti costituenti variante alle previsioni dei vigenti
strumenti urbanistici e, ove occorra, approvazione del vincolo
preordinato all’esproprio.
6. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento
dell’emergenza il Commissario delegato puo’ richiedere la
collaborazione delle strutture delle amministrazioni centrali e
territoriali dello Stato, dell’amministrazione regionale,
dell’Ufficio territoriale del Governo di Napoli, della provincia di
Napoli e degli enti locali interessati.

Art. 3

1. Per le motivazioni indicate nella premesse e tenuto conto della
assoluta indifferibilita’ ed urgenza delle iniziative di assunzione
dei molteplici e complessi interventi concernenti il superamento del
contesto di criticita’ che interessa la strada statale n. 268, e’
istituita apposita Commissione consultiva, composta da tre unita’
aventi specifiche professionalita’, con compiti consultivi e di
assistenza in materie tecnico-progettuali, giuridiche ed
amministrative.
2. La Commissione consultiva di cui al comma 1 del presente
articolo, nominata dal Sottosegretario di Stato all’emergenza rifiuti
in Campania, di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, ed
operante anche oltre i termini di cui all’art. 19 del predetto
decreto-legge, e’ composta da una unita’ di personale civile o
militare dipendente da amministrazioni dello Stato o da enti pubblici
territoriali, avente specifiche competenze nel settore amministrativo
ed, in particolare, dei pubblici affidamenti, che sara’ messo a
disposizione da parte dell’ufficio di appartenenza entro cinque
giorni dalla richiesta, da un magistrato amministrativo o avvocato
dello Stato con funzioni di consulenza sulle questioni di carattere
giuridico, e da un esperto nel settore ingegneristico-ambientale,
anche estraneo alla pubblica amministrazione.
3. I componenti della Commissione consultiva di cui al comma 2 del
presente articolo svolgono le proprie attivita’ sia presso la sede di
Napoli della struttura del Sottosegretario di Stato all’emergenza
rifiuti in Campania sia presso la sede del Dipartimento della
protezione civile in Roma. Ai componenti della Commissione consultiva
e’ attribuito, con oneri a carico delle risorse economiche di cui al
successivo art. 5, un compenso lordo mensile pari al 40% del
trattamento economico in godimento, con esclusione degli oneri di
missione, ovvero, qualora non dipendenti pubblici, e’ corrisposto un
compenso di entita’ pari a quello attribuito al magistrato
amministrativo o avvocato dello Stato di cui al precedente comma 2.

Art. 4

1. Per le finalita’ di cui alla presente ordinanza e fermo restando
il rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e dei principi
fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul
lavoro, dell’ambiente e del patrimonio culturale, il Commissario
delegato e’ autorizzato, ove necessario, ad avvalersi dell’impianto
derogatorio di cui all’art. 18, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
nonche’ delle vigenti ordinanze di protezione civile recanti
disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

Art. 5

1. Agli oneri derivanti dal compimento dei piu’ urgenti interventi
previsti dalla presente ordinanza si provvede nel limite di € 20
milioni a carico delle risorse economiche stanziate per il progetto
dei lavori relativi al tronco stradale della strada statale n. 268,
compreso tra i km 0+000 e 19+554, con conseguente riduzione di pari
importo delle opere previste nel progetto medesimo, anche sulla base
del regime derogatorio di cui alla presente ordinanza; il Commissario
delegato acquisisce la disponibilita’ diretta del predetto
stanziamento rendicontando trimestralmente alla societa’ ANAS p.a. e
al Dipartimento della protezione civile in ordine alle erogazioni a
qualunque titolo effettuate.
2. La regione Campania, previe intese con il Commissario delegato,
e’ autorizzata al finanziamento dei lavori di completamento
dell’opera viaria in rassegna, nel limite di € 10 milioni a valere
sul Fondo europeo di sviluppo regionale del Piano operativo regione
Campania, come indicato nella nota in data 28 ottobre 2009 in
premessa citata.
Art. 6

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
protezione civile, rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale
posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 25 novembre 2009

Il Presidente: Berlusconi
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-03&task=dettaglio&numgu=282&redaz=09A14519&tmstp=1260200618112

Giudice di Pace di Salerno, lì 27/10/2009 Polizza, pagamento, premio, decadenza, consumerismo, assicurativo (2009-12-04)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SALERNO

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace dott. Luigi Vingiani ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4738/09 riservata all’udienza del 17/9/09

TRA

Tizio Tizio, rapp.ta e difesa, giusta mandato a margine dell’atto di citazione dall’Avv. Massimo Galante presso il cui studio elettivamente domicilia in via Turati 23, Battipaglia (SA)

Opponente

E

Alfa s.p.a. – Agenzia Generale di Salerno in persona dell’agente generale Caio Caio rapp.to e difeso e dom.to in elettivamente domiciliata, in uno al suo procuratore e difensore avv. Antonio della Rocca, presso lo studio dell’avv. Marco Esposito in Salerno alla via Tizio Conforti n.1 Opposta

CONCLUSIONI: come da verbale di causa e comparse depositate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione debitamente notificato in data 18/03/2009, Tizio Tizio, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di SALERNO, la Alfa s.p.a. – Agenzia Generale di Salerno, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 60/09 per l’importo di Euro 499,99 al fine di accertare la non debenza del pagamento della predetta somma di relativa ad una quietanza premio scaduta e non pagata il 8.9.2008 e relativa alla polizza n. 075 00473536 per il decorso del termine semestrale di cui all’art. 1901 terzo comma codice civile.

All’udienza di prima comparizione parte convenuta Alfa s.p.a. – Agenzia Generale di Salerno, si costituiva ed eccepiva la tardività dell’opposizione e di aver tempestivamente presentato la richiesta di decreto ingiuntivo in data 25.7.2009.

L’attore opposto esibiva copia del contratto e della quietanza non ritirata per l’importo di euro 499,99.

Previa la precisazione delle conclusioni e la discussione come in atti la causa all’udienza del 17/9/09 veniva riservata a sentenza con termine di gg.15 per note.

MOTiVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si rileva che la domanda, così come proposta, va dichiarata ammissibile poiché l’attore ha rispettato il contenuto dei combinati disposti dagli artt. 163 e 164 nonché 316, 318 e 319 c.p.c.,.

Sempre preliminarmente l’opposizione deve ritenersi tempestivamente presentata e l’opposizione è stata consegnata all’ufficiale giudiziario entro i 40 giorni previsti dalla legge.

Ritiene l’opponente che la mera presentazione di un decreto ingiuntivo (25.7.2008) non sia sufficiente e debba invece considerarsi la data di notifica del decreto ingiuntivo effettuata in data 19.9.2008 .

Ritiene invece l’opposta si sia tempestivamente attivata nel richiedere il decreto ingiuntivo nel termine di sei mesi anche se la notifica sia avvenuta successivamente.

L’art.1901 c.c. prevede un termine per l’esercizio dell’azione di recupero “se l’assicuratore …non agisce per la riscossione “.

E’ indubbio che l’assicuratore si sia attivato nei sei mesi dalla scadenza della rata.

Il thema decidendum è, pertanto, quello di stabilire l’intervenuta risoluzione del contratto assicurativo a seguito della presunta tardività dell’azione di recupero della RATA scaduta in data 8.3.2008 o in altre parole, se si debba tener conto della data di presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo anziché di quella della sua notificazione.

In proposito, avendo la società agito nella specie con il procedimento monitorio, si evidenza che la giurisprudenza di legittimità, ha più volte sancito il principio secondo cui non è sufficiente che nel termine di sei mesi sia presentato il ricorso per decreto ingiuntivo o questo sia concesso, bensì è necessario che entro tale termine l’ingiunzione venga notificata al destinatario, verificandosi in caso contrario la decadenza prevista dall’art. 1901 comma 3 c.c. e la conseguente risoluzione di diritto del contratto di assicurazione. (Cfr. Cass. 10/11/1980 n. 6022, Cass 29.7.1995 n.8367 e Cass. 11.10.1994 n. 8293 ).

Nell’esegesi dell’art. 1901 c.c. è pacifico, infatti, che:

a) come la sospensione del rapporto opera ipso iure nelle fattispecie di cui ai primi due commi, così la risoluzione del contratto, nella fattispecie di cui al terzo comma, si verifica automaticamente in conseguenza dell’inutile decorso del termine di sei mesi dal giorno di scadenza del premio o della rata di premio;

b) che tale termine è funzionale all’esigenza di evitare il protrarsi per un tempo indefinito di una situazione in cui l’assicurato resta obbligato a corrispondere i premi convenuti sebbene l’efficacia della polizza sia sospesa;

c) che per questa ragione il termine opera allo stesso modo di un termine di decadenza, nel senso che la risoluzione ope legis è impedita solo dal compimento dell’attività prevista, cioè dell’effettivo inizio dell’azione giudiziaria volta ad ottenere il pagamento del premio e degli accessori;

d) che, di conseguenza, al fine di evitare la risoluzione del contratto, non è sufficiente un atto di intimazione o una qualsiasi richiesta stragiudiziale, ma è richiesta la notificazione nel termine dell’atto introduttivo del giudizio, ciò rispondendo anche ad un’imprescindibile esigenza di certezza dei rapporti giuridici, posto che l’inutile decorso del termine autorizza l’assicurato a ritenere risoluto ipso iure il rapporto.

Applicando questi concetti al procedimento monitorio, per due ordini di ragioni si rende necessaria la notificazione del decreto ingiuntivo.

I) La prima ragione è che, ai sensi dell’art. 643 c.p.c., appunto la notificazione determina la pendenza della lite e da tale data si producono, quindi, gli effetti sostanziali e processuali propri della domanda giudiziale proposta in via ordinaria, venendo altresì precluso all’assicuratore di rinunziare unilateralmente all’ottenimento del provvedimento richiesto.

II) La seconda ragione è che solo attraverso la notificazione del decreto l’assicurato viene a conoscenza dell’azione intrapresa dall’assicuratore e ha notizia legale, quindi, del verificarsi del presupposto che, precludendo la risoluzione del contratto, lo vincola all’adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto ancorché sia sospesa la copertura assicurativa.

Seppur non compiutamente sollevata e discussa dalle parti, la questione allora attiene alla valutazione se il termine di cui all’art. 1901 c.c. possa o meno essere pregiudicato dalla sospensione o rallentamento delle attività nel periodo feriale, di guisa che il termine semestrale sarebbe ridotto in prossimità del periodo estivo a soli 4 mesi e 15 giorni con una evidente disparità di trattamento e violazione dell’art.24 della Costituzione, con obbligo del giudice nel valutare la tempestività dell’assicuratore e nel contemperare gli opposti interessi, di effettuare un’interpretazione costituzionalmente corretta anche in applicazione dei principi del giusto processo.

Implicitamente,dunque, è stato invocata l’applicazione dell’art. 1 della legge n. 724-1969, deducendo che il periodo di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – dal 1 agosto al 15 settembre – deve essere sottratto dal computo dei sei mesi previsti dall’art. 1901 c.c. ai fini della risoluzione del contratto, per cui l’onere dell’assicuratore di agire per la riscossione coattiva del premio può dirsi adempiuto (e quindi permane il suo diritto al premio di cui al decreto ingiuntivo opposto) e sempre implicitamente è stata dedotta la illegittimità di una diversa interpretazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 1901, 3 comma, c.c. e 1 l. n. 742-69 in relazione all’art. 24 Cost. e quindi in buona sostanza che il termine di cui all’art. 1901 c.c. sia di natura processuale e non già di natura sostanziale-

Secondo la tesi favorevole all’opposta non potrebbe disconoscersi rilevanza processuale al termine semestrale di cui all’art. 1901 c.c. entro il quale deve essere avviata l’azione, con conseguente suo assoggettamento al regime di cui all’art. 1 della legge 742-69.

Una diversa interpretazione, sarebbe inevitabilmente in contrasto con l’art. 24 Cost., implicando un aggravamento ingiustificato dell’onere dell’assicuratore che si trovi a dover agire per il mancato pagamento di rate di premio scadute anteriormente al periodo feriale.

Le argomentazioni dell’opposta non sono fondate e vanno disattese per due ordini di ragioni.

In primo luogo, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 2033-1973; Cass. n. 609-1976) ha più volte sancito che la sospensione disposta dalla legge speciale riguarda soltanto i termini "processuali", cioè i termini che si riferiscono allo svolgimento del processo e regolano l’attività delle parti nel corso di un procedimento, il che vuol dire che deve trattarsi di termini afferenti agli atti mediante i quali si realizza la vicenda processuale, che appunto consiste in una sequenza di attività coordinate al fine di raggiungere il componimento della lite.

Già in sede di redazione della legge n. 818 del 1965, fu fatta una specifica distinzione, e fu precisato che i termini processuali, da intendere come "quelli attinenti ai procedimenti ed indicanti il periodo ordinatorio, o comminatorio, o perentorio entro il quale può compiersi un atto del procedimento", "non possono e non debbono essere confusi con i termini sostanziali e con i termini indicati dal diritto sostanziale per azionare il diritto medesimo (v. Cass. n. 2033-73, cit.).

In applicazione di detti concetti, deve dunque dirsi che il termine di sei mesi entro cui l’assicuratore deve agire per la riscossione del premio, per evitare la risoluzione di diritto del contratto, non è suscettibile di sospensione a norma della legge n. 742-1969, poiché quel termine non ha carattere processuale, ma sostanziale, trattandosi difatti di termine indicato da norma sostanziale e attenendo alla esazione di prestazione.

In secondo luogo, la questione di legittimità costituzionale per la mancata soggezione dell’art. 1901 c.c. al regime di cui all’art. 1 l. 742-69, in contrasto con l’art. 24 Cost.,è da ritenersi manifestamente infondata , non essendo assolutamente ipotizzabile tale contrasto, giacché il termine di specie di sei mesi per agire in giudizio, notificando il relativo atto introduttivo, è tale da rendere effettiva la possibilità per l’assicuratore di esercizio del proprio diritto di credito e – per scelta discrezionale del legislatore – mirando la risoluzione di diritto del contratto di assicurazione, decorso il detto termine, a rendere meno gravosa la posizione dell’assicurato, non mantenendo in vita per più lungo termine, ritenuto congruo quello stabilito, il rapporto assicurativo.

La giurisprudenza (V. Cass. 10/11/1980 n. 6022) ha chiarito come la risoluzione si verifica ope legis, per effetto del protrarsi dell’inadempimento dell’assicurato per sei mesi, dalla scadenza del premio o della rata di premio, e della mancata proposizione, da parte dell’assicuratore, nello stesso termine, di azione giudiziaria per il recupero del credito. Ciò significa che, per impedire la risoluzione del contratto, a pena di decadenza, l’assicuratore deve iniziare l’azione giudiziaria nel termine suddetto.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, deve ritenersi, nel caso in esame, risolto di diritto il contratto di assicurazione inter partes , per non avere la società assicuratrice, entro sei mesi dalla scadenza, iniziato il giudizio per la riscossione del proprio credito relativo al premio assicurativo, mediante notifica dell’atto di citazione o del decreto ingiuntivo all’assicurato.

In definitiva deve ritenersi fondata e quindi va accolta l’opposizione,per cui il contratto di assicurazione doveva ormai ritenersi sciolto – e pertanto deve dichiararsi, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto ( n. 369-09 r.d.i. n. 301/09 R.G.), inesistente il credito vantato dalla società opposta , per intervenuta risoluzione di diritto del contratto.

Sussistono a parere del giudicante per i motivi della decisione giusti ed equi motivi per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di opposizione,

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di SALERNO, dott. Luigi Vingiani, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Tizio Tizio, nei confronti di Alfa s.p.a. – Agenzia Generale di Salerno in persona dell’agente generale Caio Caio con atto di citazione notificato in data 18/03/2009, così provvede:

1. Dichiara risolto “ipso jure” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1901 terzo comma codice civile il contratto di assicurazione “inter partes” per non aver l’assicuratore opposto agito per la riscossione entro il termine di sei mesi dalla data dell’ 8.3.2008.

2. Accoglie l’opposizione e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 369-09 r.d.i. n. 301/09 R. G. , emesso dal Giudice di Pace di Salerno.

3. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di opposizione.-

Così deciso in SALERNO lì 27/10/2009

Il Giudice di Pace

Avv. Luigi Vingiani

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