REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 aprile 2009, n. 98

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2008, n. 262/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalita’ di costituzione dei sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalita’ per l’attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 1° dicembre 2006, n. 25).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 45 del 21-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 16 del 22 aprile 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 1° dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della
rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle
biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), come
modificata dall’art. 7, commi da 39 a 42, della legge regionale n. 30
dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio
pluriennale ed annuale della Regione – legge finanziaria 2009);
Visto il «Regolamento concernente le caratteristiche e le
modalita’ di costituzione dei sistemi bibliotecari, i criteri per il
riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri
e le modalita’ per l’attuazione degli interventi nel settore
bibliotecario, ai sensi della legge regionale 1° dicembre 2006, n.
25», emanato con proprio decreto 30 settembre 2008 n. 0262/Pres.;
Ritenuto opportuno aggiornare e adeguare la normativa
regolamentare suddetta, sia al fine di recepire le citate modifiche
legislative sia per completare e meglio precisare, in un’ottica di
semplificazione, alcuni passaggi procedurali, anche alla luce
dell’esperienza operativa maturata nel primo periodo di applicazione;
Vista la legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso), ed in particolare l’art. 30;
Visto l’art. 42 dello Statuto di autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2009, n.
761;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento di modifica al decreto del
Presidente della Regione 30 settembre 2008, n. 262/Pres. (Regolamento
concernente le caratteristiche e le modalita’ di costituzione dei
sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle
biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalita’ per
l’attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi
della legge regionale 1° dicembre 2006, n. 25), nel testo allegato al
presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di’ osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-21&task=dettaglio&numgu=45&redaz=009R0475&tmstp=1259051002458

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 aprile 2009, n. 96

Modifiche al Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione dell’attivita’ sportiva nelle scuole ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero) emanato con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2006, n. 140.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 45 del 21-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 15 del 15 aprile 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 «Testo unico in
materia di sport e tempo libero»;
Visto, in particolare, l’art. 20 della citata legge regionale n.
8/2003, che autorizza l’Amministrazione regionale a concedere
contributi a sostegno di progetti volti a promuovere l’attivita’
sportiva nelle scuole primarie e secondarie;
Visto il proprio decreto 4 maggio 2006, n. 0140/Pres. recante il
«Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione
dell’attivita’ sportiva nelle scuole ai sensi dell’art. 20 della
legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport
e tempo libero)»;
Visto, in particolare, l’art. 6, comma 1, del Regolamento
medesimo che, conformemente alla disposizione normativa ex articolo
20, comma 3, della legge regionale n. 8/2003, ha fissato al 31 maggio
di ogni anno il termine finale di presentazione delle domande di
contributo;
Visto l’art. 6, comma 92, della legge regionale 23 gennaio 2007,
n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e
annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge
finanziaria 2007)», che ha modificato l’art. 20, comma 3, della
predetta legge regionale n. 8/2003, disponendo che il termine per la
presentazione delle domande di contributo in argomento, venga fissato
annualmente con apposito bando da pubblicarsi sul Bollettino
ufficiale della Regione, sostituendo quindi la precedente previsione
del termine fisso di presentazione delle domande al 31maggio di
ciascun anno;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n.
1580, con la quale, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del Regolamento di
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali,
approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e
successive modificazioni ed integrazioni, si e’ definito il nuovo
assetto organizzativo delle strutture a livello di Servizio, tra cui
quello del Servizio attivita’ ricreative e sportive;
Rilevata la necessita’, per quanto sopra esposto, di apportare le
conseguenti modifiche al testo del regolamento approvato con proprio
decreto n. 0140/Pres./2006, al fine di renderle coerenti con le sopra
indicate modifiche normative;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 42 della Statuto di autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2009, n.
718;

Decreta:

1. E’ emanato il Regolamento recante «Modifiche al regolamento per la
concessione dei contributi per la promozione dell’attivita’ sportiva
nelle scuole ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 3aprile
2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero) emanato
con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2006, n. 140», nel
testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare
come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-21&task=dettaglio&numgu=45&redaz=009R0410&tmstp=1259051002458

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 aprile 2009, n. 94 Legge regionale n. 17/2008, art. 5, comma 72. Regolamento per la gestione del Fondo per il recupero del castello di Colloredo di Monte Albano.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 45 del 21-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 16 del 22 aprile 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 30 dicembre 2008, n. 17, che
autorizza la nomina di un Commissario straordinario per l’attuazione
del piano di intervento di cui alla legge regionale n. 30 dicembre
1991, n. 66 per il recupero organico del castello di Colloredo di
Monte Albano, ed istituisce presso il tesoriere regionale, ai sensi
dell’art. 25 della legge regionale n. 8 agosto 2007, n. 21 un fondo
speciale da gestire in regime di mandato da parte del Commissario
straordinario per l’attuazione degli interventi di competenza
regionale di cui ai commi 67 e 68 dell’art. 5 della medesima legge
regionale n. 17/2008, denominato «Fondo per il recupero del castello
di Colloredo di Monte Albano» con gestione fuori bilancio,
affidandone la gestione al predetto Commissario straordinario con
modalita’ di gestione da stabilirsi con apposito regolamento;
Ravvisata l’opportunita’ di provvedere all’emanazione del
predetto Regolamento allegato al presente atto quale parte integrante
e sostanziale, recante «Regolamento per la gestione del fondo per il
recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano istituito
dall’art. 5, comma 72, della legge regionale n. 17/2008 (Legge
finanziaria 2009)»;
Visto l’art. 42 dello Statuto di autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2009, n.
719;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento per la gestione del fondo per il
recupero del castello di Colloredo di Monte Albano istituito
dall’art. 5, comma 72, della legge regionale n. 30 dicembre 2008, n.
17 (Legge finanziaria 2009)», nel testo allegato al presente decreto
quale parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-21&task=dettaglio&numgu=45&redaz=009R0474&tmstp=1259051002458

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 aprile 2009, n. 93

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2007, n. 79 (Regolamento per la concessione e l’erogazione dei contributi per la realizzazione di’ alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18 – legge finanziaria 2007).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 45 del 21-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Gulia n. 16 del 22 aprile 2009)

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 7, comma 14, della legge regionale n. 23 gennaio
2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), ai sensi del quale, al fine di
offrire agli studenti universitari servizi abitativi ed,
eventualmente, servizi accessori di supporto alla didattica e alla
ricerca e attivita’ culturali e ricreative, l’Amministrazione
regionale e’ autorizzata a concedere agli enti regionali per il
diritto e le opportunita’ allo studio universitario, contributi
pluriennali costanti, per un periodo non superiore a venti anni, a
sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi per
l’ammortamento di mutui contratti per la realizzazione di alloggi o
residenze per studenti universitari, fino a un importo pari alla
spesa ammissibile;
Visto il comma 15, del citato art. 7 della legge regionale n.
1/2007, ai sensi del quale, per le medesime finalita’ di cui al comma
14, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere a enti
pubblici, singoli o associati, a consorzi istituiti per lo sviluppo
degli studi universitari, nonche’ a enti privati senza scopo di
lucro, operanti nel settore del diritto allo studio, giuridicamente
riconosciuti, il cui statuto prevede tra gli scopi la costruzione o
gestione di residenze e alloggi o servizi da destinare agli studenti
universitari, contributi pluriennali costanti, per un periodo non
superiore a venti anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e
interessi per l’ammortamento di mutui contratti per la realizzazione
di alloggi o residenze per studenti universitari, fino a un importo
pari alla spesa ammissibile;
Visto il successivo comma 18, dell’art. 7 della legge regionale
n. 1/2007, che prevede che vengano definiti con regolamento regionale
i criteri, le modalita’, le tipologie d’intervento, le procedure e le
priorita’ per la concessione e l’erogazione dei contributi previsti
dai commi 14 e 15 della medesima legge;
Visto il «Regolamento per la concessione e l’erogazione dei
contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti
universitari, ai sensi della legge regionale n. 23 gennaio 2007, n.
1, art. 7, comma 18 (Legge finanziaria 2007)», approvato con proprio
decreto 2 aprile 2007, n. 079/Pres.;
Ritenuto opportuno definire in modo piu’ puntuale la spesa per
l’intervento che concorre a formare il fabbisogno contributivo,
nonche’ l’entita’ dell’importo contributivo concedibile in relazione
a tale fabbisogno;
Ritenuto inoltre opportuno sostituire i criteri in base ai quali
procedere al riparto dei contributi previsti per i soggetti diversi
dagli ERdiSU, con il criterio della valutazione del fabbisogno
territoriale di alloggi o residenze per studenti universitari e della
relativa offerta;
Rilevato inoltre che dall’applicazione della legge di
finanziamento in argomento e del relativo regolamento e’ emersa la
necessita’ di disciplinare il caso di assegnazione di contributi per
un importo inferiore rispetto al fabbisogno segnalato, nonche’ i
criteri di assegnazione delle risorse che eventualmente risultino
eccedenti il fabbisogno segnalato da uno degli ERdiSU;
Ritenuto pertanto opportuno integrare il regolamento, prevedendo
la disciplina di tali ipotesi;
Ritenuto infine necessario, in conseguenza delle modifiche
apportate al regolamento in argomento, di prevedere, limitatamente al
corrente anno, una norma transitoria che disponga un termine maggiore
per la presentazione delle domande di contributo rispetto a quello
ordinario del 31 marzo;
Visto lo schema del «Regolamento di modifica del decreto del
Presidente della Regione 2 aprile 2007, n. 79 (Regolamento per la
concessione e l’erogazione dei contributi per la realizzazione di
alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge
regionale n. 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18 – legge
finanziaria 2007 -)», nel testo allegato al presente decreto, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 42 dello statuto della Regione;
Visto l’art. 14 della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione 26 marzo 2009, n. 717, con la quale la
Giunta regionale ha approvato il «Regolamento di modifica del decreto
del Presidente della Regione n. 2 aprile 2007, n. 79 (Regolamento per
la concessione e l’erogazione dei contributi per la realizzazione di
alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge
regionale n. 23 gennaio 2007, n, 1, art. 7, comma 18 – legge
finanziaria 2007 -)»;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento di modifica del decreto del
Presidente della Regione 2 aprile 2007, n. 79 (Regolamento per la
concessione e l’erogazione dei contributi per la realizzazione di
alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge
regionale n. 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18 – legge
finanziaria 2007 -)», nel testo allegato al presente decreto di cui
costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-21&task=dettaglio&numgu=45&redaz=009R0473&tmstp=1259051002458