REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2009, n. 10 Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 44 del 14-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 9 del 30 marzo 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), ed in particolare dell’art. 19, disciplina: a) le procedure per l’iscrizione, la tenuta e l’aggiornamento dell’albo degli enti di servizio civile regionale, di seguito denominato albo; b) le procedure per la presentazione dei progetti; c) le procedure per l’ammissione dei giovani; d) gli elementi essenziali del contratto e l’ammontare dell’assegno per i giovani; e) l’articolazione dell’orario di servizio; f) i casi di cessazione dal servizio e di sostituzione dei giovani; g) l’attivita’ di preparazione, supporto e guida al servizio civile; h) le modalita’ per il monitoraggio e la verifica dei progetti; i) la composizione e la procedura per la nomina della Consulta regionale del servizio civile e del suo presidente, di seguito denominata Consulta; j) le modalita’ di gestione e di rendicontazione del fondo regionale per il servizio civile, di seguito denominato fondo; k) la quota del fondo da destinare alle iniziative formative ed informative.

Art. 2 Sistema informativo (art. 13 legge regionale n. 35/2006) 1. La disciplina di cui al presente regolamento si conforma ai profili tecnologici ed informativi prescritti per il sistema informativo dalla legge regionale n. 26 gennaio 2004 n. 1 (Promozione dell’ amministrazione elettronica e della societa’ dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale Toscana») e dalle disposizioni regionali in materia di societa’ dell’ informazione. 2. Per lo svolgimento delle funzioni della Regione di cui alla legge regionale n. 35/2006, il sistema informativo di cui al presente articolo contiene i dati relativi agli enti di servizio civile, ai progetti ed ai giovani in servizio civile e consente di condividere, coordinare e controllare le informazioni con semplicita’ e facilita’ d’uso, utilizzando di regola procedure digitali conformi agli standard regionali in materia. 3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalita’ di comunicazione, di trasmissione e di condivisione dei dati con le province e con gli altri soggetti interessati e le condizioni per un continuo aggiornamento della banca dati regionale.

Art. 3

Iscrizione all’albo (articoli 5, comma 2 e 19, comma 1, lettera a)
legge regionale n. 35/2006)

1.Possono presentare domanda per l’iscrizione all’albo gli enti
di seguito indicati:
a) enti pubblici e privati in possesso dei requisiti di cui
all’art. 5 della legge regionale 35/2006;
b) organismi federativi ed associativi degli enti di cui alla
lettera a).
2. Gli enti di cui al comma 1, lettera a) non possono iscriversi
all’albo qualora siano indicati quali sedi di attuazione di progetti
di servizio civile regionale da parte di altri enti.
3. Gli enti iscritti all’albo sono tenuti a presentare almeno un
progetto di servizio civile ogni tre anni.
4. Gli enti iscritti alle attivita’ di promozione e informazione
promosse dalla Regione ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n.
35/2006.

Art. 4 Domanda di iscrizione (articoli 5, comma 2 e 19, comma 1, lettera a), legge regionale n. 35/2006) 1. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentate dell’ente, e’ presentata al competente ufficio della Regione. 2. Nella domanda sono in particolare attestati sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): a) la denominazione dell’ente, l’indicazione della sede legale ed il codice fiscale o partita iva; b) l’indicazione del nominativo del responsabile per il servizio civile; c) l’indicazione delle sedi disponibili per la realizzazione dei progetti; d) l’indicazione della pagina web del proprio sito internet. 3.Gli enti privati allegano alla domanda di iscrizione: a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto: b) organigramma dell’ente, con particolare riferimento al personale dedicato alle attivita’ del servizio civile; c) documentazione comprovante l’attivita’ svolta negli ultimi tre anni nell’ambito del territorio regionale. 4. Il competente ufficio della Regione provvede nel termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine l’iscrizione si intende effettuata. 5. Ad ogni ente iscritto e’ attribuito un codice regionale.

Art. 5

Procedura semplificata per l’iscrizione all’albo (art. 19, comma 1,
lettera a), legge regionale n. 35/2006)

1. Gli enti iscritti nell’albo nazionale del servizio civile
nazionale o nell’albo regionale del servizio civile nazionale possono
iscriversi all’albo degli enti di servizio civile regionale indicando
unicamente nella domanda sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai
sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000:
a) il codice nazionale di accreditamento dell’ente;
b) l’indicazione delle sedi disponibili per la realizza-zione
dei progetti;
c) l’indicazione dell’attivita’ svolta negli ultimi tre
2. Il competente ufficio della Regione provvede nel termine di
trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine
l’iscrizione si intende effettuata.

Art. 6 Modalita’ di tenuta e di aggiornamento dell’albo (art. 5, comma 2 e 19, comma 1, lettera a), legge regionale n. 35/2006) 1. L’albo e’ istituito presso il competente ufficio della Regione che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento. 2. L’elenco degli enti iscritti e’ pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). 3. Le istanze di variazione sono presentate con le modalita’ di cui all’art. 4, comma 1 ed il competente ufficio della Regione provvede nel termine di cui all’articolo 5, comma 2. 4. Il competente ufficio della Regione provvede periodicamente alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, disponendo la cancellazione degli enti nei seguenti casi: a) perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione; b) mancata presentazione da parte dell’ente di almeno un progetto ogni tre anni. 5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, gli enti possono presentare nuova domanda per l’iscrizione all’albo decorso un anno dalla data di comunicazione del provvedimento di cancellazione.

Art. 7 Presentazione dei progetti (articoli 7, comma 4 e 19, comma 1, lettera b), legge regionale n. 35/2006) 1. I progetti di servizio civile regionale sono presentati esclusivamente dagli enti iscritti all’albo. 2. I progetti possono essere presentati da: a) gli enti di cui all’art. 3, comma 1 con riferimento alle sedi di cui ciascun ente ha dichiarato la disponibilita’ all’atto dell’iscrizione all’albo: b) piu’ enti singolarmente iscritti in coprogettazione, con riferimento alle sedi di cui gli stessi enti hanno dichiarato la disponibilita’ all’atto dell’iscrizione all’albo. 3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b) gli enti individuano un ente capofila responsabile della gestione e della realizzazione del progetto. A tal fine al progetto e’ allegato l’accordo sottoscritto dagli enti per la coprogettazione. 4.Gli enti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) anche in coprogettazione, possono presentare un solo progetto per ogni bando. 5. Gli enti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) possono presentare un massimo di dieci progetti per ogni bando. Ogni progetto e’ riferito ad un’unica sede tra quelle indicate all’atto di iscrizione. 6. I progetti di servizio civile regionale sono presentati al competente ufficio della Regione con le modalita’ previste dal bando di cui all’art. 7, comma 3 della legge regionale 35/2006.

Art. 8 Contenuto dei progetti (articoli 7, commi 2, 4 e 19, comma 1. lettera b) legge regionale n. 35/2006) 1. I progetti contengono quanto previsto dall’art. 7, comma 2 della legge regionale n. 35/2006 e sono riferiti ai settori di impiego di cui all’art. 3 della legge regionale n. 35/2006. 2. Per ogni progetto puo’ essere previsto un numero di giovani non inferiore a due e non superiore a dieci. 3. Le attivita’ previste dai progetti si conformano alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 9

Progetti non ammessi a valutazione (articoli 7, comma 4 e 19, comma
1, lettera b), legge regionale n. 35/2006)

1. Il competente ufficio della Regione non ammette a valutazione
i progetti nei seguenti casi:
a) mancata iscrizione all’albo dell’ente che ha presentato il
progetto;
b) non corrispondenza del progetto con i settori di cui
all’art. 3 della legge regionale n. 35/2006;
c) inosservanza delle prescrizioni indicate nel bando per la
presentazione dei progetti;
d) durata del periodo di preparazione, supporto e guida al
servizio civile inferiore ai termini minimi previsti dall’art. 21,
comma 1;
e) previsione di oneri economici a carico dei giovani.

Art. 10

Formazione della graduatoria (articoli 7, comma 4 e 19, comma 1,
lettera b), legge regionale n. 35/2006).

1. I progetti ammessi sono valutati sulla base dei criteri
definiti dal piano regionale per il servizio civile ai sensi
dell’art. 7, comma 5 della legge regionale n. 35/2006.
2. In relazione alle risorse disponibili, il competente ufficio
della Regione puo’ approvare il progetto apportando una riduzione dei
giovani rispetto a quanto indicato nel progetto presentato dall’ente.
3. La graduatoria dei progetti e’ approvata con apposito decreto
del dirigente del competente ufficio della Regione e pubblicata nel
BURT.
4. Gli enti interessati rendono pubblici i progetti approvati sul
proprio sito internet.

Art. 11

Bando di selezione (articoli 8, comma 3 e 19, comma 1, lettera c),
legge regionale n. 35/2006)

1. Il dirigente del competente ufficio della Regione, definisce,
sulla base dei progetti approvati, il contingente dei giovani da
avviare al servizio civile regionale. Il bando di selezione e’
pubblicato nel BURT.

Art. 12 Domanda di selezione (articoli 8, comma 3 e 19, comma 1, lettera c), legge regionale n. 35/2006) 1. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 della legge regionale n. 35/2006, presentano domanda direttamente agli enti titolari dei progetti, utilizzando il modello allegato al bando e dichiarando in particolare sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000: a) le proprie generalita’; b) il progetto scelto; c) di non aver svolto attivita’ di servizio civile; d) di non avere avuto o di non avere in corso alcun rapporto di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo con l’ente presso il quale chiedono di prestare servizio; e) di aderire alle modalita’ attuative del progetto. 2. Alla domanda e’ allegato il curriculum vitae.

Art. 13

Procedura di selezione (articoli 8, comma 3 e 19, comma 1, lettera
c), legge regionale n. 3 5/2006)

1. La selezione dei candidati e’ effettuata dall’ente che
realizza il progetto, di norma tramite colloquio e valutazione del
curriculum, con procedure e modalita’ che garantiscano pubblicita’,
trasparenza ed imparzialita’.
2. La mancata presentazione del candidato alla data e nel luogo
previsto comporta l’esclusione dalla selezione.
3. La valutazione e’ effettuata avendo a riferimento i seguenti
elementi:
a) idoneita’ del candidato a svolgere le attivita’ previste dal
progetto;
b) curriculum vitae.

Art. 14 Formazione della graduatoria (articoli 8, comma 3 e 19, comma 1, lettera c), legge reiognale n. 35/2006) 1. L’ente trasmette al competente ufficio della Regione la graduatoria approvata per la verifica del rispetto delle procedure di selezione dei giovani. 2. Ogni singola graduatoria approvata e’ pubblicata nel BURT. Gli enti interessati la rendono pubblica sul proprio sito internet.

Art. 15 Avvio al servizio (art. 19, comma 1, lettera c) legge regionale n. 35/2006) 1. Le modalita’ di avvio al servizio sono definite dal contratto di cui all’art. 16. 2. I soggetti selezionati per ciascun progetto presentano all’ente, all’atto di avvio del servizio, la certificazione sanitaria comprovante l’idoneita’ al servizio relativo al progetto. 3. Gli enti titolari dei progetti approvati comunicano al competente ufficio della Regione l’effettiva presa di servizio da parte dei giovani. 4. Gli enti, esaurita la graduatoria del progetto, per coprire posti vacanti possono attingere a graduatorie proprie o di altri enti, prioritariamente a quelle relative a progetti dello stesso o analogo settore da svolgersi nel medesimo ambito provinciale. 5. L’avvio al servizio nell’ipotesi di cui al comma 4 e’ subordinato all’assenso del giovane e dell’altro ente ed e’ tempestivamente comunicato al competente ufficio della Regione. L’eventuale diniego del giovane non comporta l’esclusione dalla graduatoria.

Art. 16

Contenuti del contratto (art. 19, comma 1, lettera e), legge
regionale n. 35/2006)

1. Lo schema tipo di contratto, predisposto dal competente
ufficio della Regione, e’ allegato al bando di cui all’art. 11.
2. Lo schema tipo di contratto contiene in particolare:
a) riferimenti relativi al progetto;
b) decorrenza e durata del servizio, nonche’ articolazione
dell’orario;
c) modalita’ di avvio e di svolgimento del servizio;
d) trattamento economico;
e) diritti e doveri dei giovani;
f) permessi e malattie;
g) casi di cessazione dal servizio di cui all’art. 19.
3. Il contratto, sottoscritto dalla Regione, e’ inviato al
giovane per la sottoscrizione prima dell’avvio al servizio.

Art. 17 Articolazione dell’orario di servizio (articoli 9, comma 2 e 19, comma 1, lettera m), legge regionale n. 35/2006) 1. L’orario settimanale di cui all’art. 9, comma 2 della legge regionale n. 35/2006 puo’ essere articolato su un minimo di quattro giorni ed un massimo di sei. 2. In relazione alle caratteristiche del progetto, l’orario puo’ essere differenziato nel corso dell’anno nei limiti indicati al comma 1. 3. Nel periodo di svolgimento del progetto il giovane puo’ usufruire di: a) venti giorni di permesso retribuito per esigenze personali. di cui almeno dieci in modo continuativo; b) dodici giorni di permesso retribuito per partecipare ad esami scolastici e universitari ed a concorsi pubblici. 4. Le assenze di cui al comma 3, lettera h) e per malattia devono essere giustificate da apposita certificazione. 5. Si procede alla riduzione dell’assegno, in proporzione ai giorni di assenza: a) in caso di assenza ingiustificata fino a tre giorni; b) in caso di assenza per malattia superiore a venti giorni e fino ad un massimo di quarantotto giorni. 6. Il giovane cessa dal servizio nel caso di assenze superiori a quelle indicate al comma 5.

Art. 18 Trattamento economico (articoli 10, comma 2 e 19, comma 1, lettera e) legge regionale n. 35/2006) 1. Ai giovani e’ corrisposto un assegno mensile di natura non retributiva il cui importo e’ pari: a) allo stesso importo previsto dal servizio civile nazionale nel caso di progetti con impegno compreso tra 1400 e 1500 ore; b) all’importo previsto dal servizio civile nazionale aumentato del 10 per cento, nel caso di progetti con impegno superiore a 1500 ore; c) all’importo previsto dal servizio civile nazionale ridotto del 10 per cento, nel caso di progetti con impegno inferiore a 1400 ore. 2. L’importo determinato ai sensi del comma 1 e’ raddoppiato per i progetti che si svolgono all’estero. 3. Il trattamento economico e’ erogato ai giovani direttamente dalla Regione sulla base di una comunicazione mensile dell’ente in merito all’effettivo svolgimento del servizio.

Art. 19

Cessazione dal servizio (art. 19, comma 1, lettera f) legge regionale
n. 35/2006)

1. Il competente ufficio della Regione dispone la cessazione per
i giovani dal servizio civile nei seguenti casi:
a) rinuncia da parte del giovane;
b) comportamento durante lo svolgimento del servizio da cui
derivi un danno grave all’ente o a terzi;
c) assenze che comportino esclusione dal progetto nelle ipotesi
di cui all’art. 17. comma 6.
2. Nei casi di cui al comma 1 il trattamento economico e’ erogato
al giovane fino alla data di cessazione dal servizio secondo il rateo
dei giorni di presenza.

Art. 20

Sostituzione dei giovani (art. 19, comma 1, lettera f), legge
regionale n. 35/2006)

1. Nei casi di cessazione dal servizio entro i primi tre mesi
dall’avvio, gli enti possono sostituire i giovani per il tempo
residuale attingendo dalla graduatoria relativa al medesimo progetto
e comunicando la sostituzione al competente ufficio della Regione.
2. Nel caso in cui dalla graduatoria di cui al comma 1, non sia
possibile attingere giovani per la sostituzione, l’ente puo’
utilizzare la procedura di cui all’art. 15, commi 4 e 5.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-14&task=dettaglio&numgu=44&redaz=009R0460&tmstp=1258453311814

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 aprile 2009, n. 90

Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture in economia del Servizio universita’, ricerca e innovazione della Direzione centrale lavoro, universita’ e ricerca, e per la valutazione di congruita’ e l’attestazione di conformita’ dei contratti dei quali sia parte il Servizio medesimo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 44 del 14-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 15 aprile 2009) IL PRESIDENTE Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed in particolare l’art. 125 che detta, tra l’altro, disposizioni in materia di acquisizioni di servizi e forniture in economia; Vista la legge regionale 30 aprile 2003 n. 12 «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003» ed in particolare l’art. 4, comma 5, che disciplina le soglie per l’acquisizione di beni e servizi in economia; Vista la legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 «Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette per finalita’ istituzionali»; Vista la legge regionale 28 aprile 1994 (legge finanziaria 1994) ed in particolare l’art. 184 riguardante le attribuzioni in materia di studi e incarichi in attuazione dell’art. 1, primo comma, numero 4, lettera c) della legge regionale 23/1965; Ritenuto opportuno disciplinare con regolamento l’acquisizione di beni e servizi in economia da parte del Servizio universita’, ricerca e innovazione della Direzione centrale lavoro, universita’ e ricerca della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1580 riguardante l’articolazione e declaratoria delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli enti regionali; Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 «Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita’ regionale»; Visto lo schema di’ «Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture in economia del Servizio universita’, ricerca e innovazione della Direzione centrale lavoro, universita’ e ricerca, e per la valutazione di’ congruita’ e l’attestazione di conformita’ dei contratti dei quali sia parte il Servizio medesimo» nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione; Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2009, n. 716, con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture in economia del Servizio universita’, ricerca e innovazione della Direzione centrale lavoro, universita’ e ricerca, e per la valutazione di congruita’ e l’attestazione di conformita’ dei contratti dei quali sia parte il Servizio medesimo»; Decreta: 1. E’ emanato il «Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture in economia del Servizio universita’, ricerca e innovazione della Direzione centrale lavoro, universita’ e ricerca, e per la valutazione di congruita’ e l’attestazione di conformita’ dei contratti dei quali sia parte il Servizio medesimo» nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-14&task=dettaglio&numgu=44&redaz=009R0409&tmstp=1258453311814

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 aprile 2009, n. 88

L.R. n. 27/2007, art. 32, comma 5. Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell’art. 32, comma 5 della legge regionale 27/2007.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 44 del 14-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 15 del 15 aprile 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina
organica in materia di promozione e vigilanza del comparto
cooperativo), con particolare riferimento all’art. 32 il quale
prevede, al comma 2, che l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
concedere annualmente alle Associazioni del movimento cooperativo
finanziamenti destinati a sostenere le attivita’ dalle stesse
programmate e dispone altresi’ al comma 5 che le percentuali del
riparto nonche’ i criteri e le modalita’ per la concessione dei
finanziamenti e delle loro erogazioni anticipate sono definiti con
regolamento regionale;
Visto il Regolamento per la concessione dei finanziamenti a
favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo emanato con proprio decreto 15 maggio 2001, n.
0165/Pres., in attuazione dell’art. 25 della legge regionale 20
novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per
favorire l’associazionismo cooperativo) e dell’art. 30 della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
Visto l’art. 38, comma 1, della legge regionale 27/2007
concernente l’abrogazione della legge regionale 79/1982;
Ritenuto di confermare l’abrogazione del Regolamento emanato con
proprio decreto n. 0165/ Pres./200l e di dare attuazione all’art. 32,
comma 5, della legge regionale 27/2007 mediante l’emanazione del
testo regolamentare ivi previsto, fermo restando che la citata
disciplina legislativa e regolamentare di cui alla legge regionale
79/1982 e al Regolamento emanato con proprio decreto n. 0165/
Pres./200l continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore
del nuovo regolamento nonche’ con riferimento ai procedimenti in
corso alla data medesima, come disposto dall’art. 34, comma 8, della
legge regionale 27/2007;
Visto l’art. 42 dello Statuto speciale della Regione;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione
della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di
autonomia), con particolare riferimento all’art. 14, comma 1, lettera
r);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2009, n.
665;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento per la concessione dei
finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione
dell’art. 32, comma 5, della legge regionale 27/2007», nel testo
allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-14&task=dettaglio&numgu=44&redaz=009R0408&tmstp=1258453311814

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 marzo 2009, n. 82

Modifiche al Regolamento concernente procedure di controllo, criteri e modalita’ per la concessione di sovvenzioni e del contributo straordinario alle aziende agricole danneggiate da avversita’ atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli artt. 13 e 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 approvato con decreto del Presidente della Regione del 20 aprile 2007, n. 0106/Pres.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 44 del 14-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 14 dell’8 aprile 2009) IL PRESIDENTE Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante la previsione di interventi finanziari a sostegno delle aziende agricole, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. i) della legge 7 marzo 2003 n.38; Vista la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 recante l’istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura: Vista la legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 recante la disciplina relativa agli «Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca» ed in particolare l’art. 13 che introduce elementi di semplificazione, economicita’ e razionalizzazione nei controlli per la concessione delle sovvenzioni peri danni alle produzioni previste dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004; Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2006, n. 2568 concernente la proposta di declaratoria dell’esistenza di eccezionale calamita’ naturale per l’evento «siccita’» verificatosi nella regione dal 7 giugno al 3 agosto 2006; Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2006 n. 2288 concernente l’adozione, per le avversita’ atmosferiche eccezionali del 2006, ed ai fini della corresponsione degli interventi compensativi previsti dall’art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dei valori di produzione e prezzi per alcune colture specificamente individuate; Visto il «Regolamento concernente procedure di controllo, criteri e modalita’ per la concessione di sovvenzioni e del contributo straordinario alle aziende agricole danneggiate da avversita’ atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli artt. 13 e 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17», di seguito Regolamento, emanato con proprio decreto 20 aprile 2007, n. 0106/Pres.; Visti in particolare gli artt. 2 e 4 del Regolamento recanti rispettivamente «Elementi di semplificazione, economicita’ e razionalizzazione per le procedure di verifica attinenti alla quantificazione dei danni» ed «Elementi di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure di controllo e criteri di parametrazione»; Visto che ai sensi del terzo comma del predetto art. 2 del Regolamento «Eventuali altre colture non individuate possono essere considerate danneggiate qualora sia accertata la misura del danno subito»; Visto che per «altre colture» devono intendersi, per esclusione, quelle non espressamente indicate negli allegati A, B, C, e D del Regolamento; Considerato che quando il danno riguarda colture non previste dalla deliberazione 29 settembre 2006 n. 2288, in mancanza di una preindividuazione della loro produzione lorda vendibile, per l’individuazione del danno devesi in luogo dei predetti riferimenti oggettivi far riferimento all’effettivo accertamento del danno subito (stima); Ritenuto opportuno per il principio di equita’ di non applicare alle colture cosi individuate, stante la soggettivita’ e aleatorieta’ della stima, il predetto disposto di cui alla lettera d) del comma 4 dell’art. 4 del Regolamento, ferma restando la penalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 4; Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche recante «Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali»; Visto l’art. 42 dello statuto di autonomia; Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2009, n. 632 con la quale la Giunta medesima ha approvato il regolamento recante «Modifiche al Regolamento concernente procedure di controllo, criteri e modalita’ per la concessione di sovvenzioni e del contributo straordinario alle aziende agricole danneggiate da avversita’ atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli artt. 13 e 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 emanato con decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2007, n.106/Pres.»; Decreta: 1. E’ emanato il regolamento recante «Modifiche al Regolamento concernente procedure di controllo, criteri e modalita’ per la concessione di sovvenzioni e dei contributo straordinario alle aziende agricole danneggiate da avversita’ atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli artt. 13 e 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 emanato con decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2007, n.106/Pres.» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-14&task=dettaglio&numgu=44&redaz=009R0407&tmstp=1258453311814