LEGGE 13 ottobre 2009, n. 161

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunita’ europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 265 del 13-11-2009

testo in vigore dal: 14-11-2009

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA P r o m u l g a la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare l’Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunita’ europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui
all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformita’ a quanto disposto dall’articolo 18, paragrafo 1,
dell’Accordo stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 13 ottobre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2541):
Presentato dal Ministro degli affari esteri on. Franco Frattini.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in
sede referente, il 13 luglio 2009 con pareri delle commissioni I, IV,
V, VII, IX, X, e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 15 luglio 2009 ed il 28 luglio
2009.
Esaminato in aula ed approvato il 29 luglio 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1738):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in
sede referente, il 31 luglio 2009 con pareri delle commissioni 1ª,
4ª, 5ª , 7ª , 8ª, 10ª e 14ª.
Esaminato dalla commissione 3ª il 16 settembre 2009 ed il 23
settembre 2009.
Esaminato in aula ed approvato il 23 settembre 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-13&task=dettaglio&numgu=265&redaz=009G0160&tmstp=1258452371736

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO – sentenza 19 novembre 2008 n. 27477 ( Infermiere -il riposo compensativo a seguito di reperibilità festiva non lavorata, non riduce il debito orario settimanale )

Sentenza scelta dal dott. Domenico CIRASOLE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi al Tribunale di Orvieto depositati il 17.2.2003ed il 5.3.2003 e successivamente riuniti gli attuali intimati, dipendenti della Provincia di Terni, esponevano che dal 1992 al 2000 avevano osservato turni di pronta reperibilità in giorni festivi destinati al riposo senza prestazione di attività lavorativa e che la Provincia non aveva mai concesso loro il riposo compensativo previstodal D.P.R. n. 333 del 1990, art. 49,limitandosi a corrispondere l’indennità di reperibilità.
Sostenevanodi aver diritto al risarcimento del danno,definito "biopsichico", per non aver usufruito di un giorno di riposo compensativo in corrispondenza con igiorni festivi in cui avevano prestato servizio di reperibilità.
Chiedevano pertanto la condanna della Provincia al risarcimento del danno da commisurarsi ad una giornata di normale retribuzione o da determinarsi in via equitativa per ogni giorno di riposo compensativo non goduto in relazione alle giornate festive di reperibilità,che ciascuno indicava nel suo ricorso anno per anno.
L’Amministrazione Provinciale di Terni si costituiva e resisteva nel merito osservando che il riposo compensativo non riduceva la prestazione oraria di 36 ore settimanali,con la conseguenza che le oregiornaliere di lavoro (6) andavano ridistribuite negli altri giorni della stessa settimana; rilevava che nel periodo considerato nessuno dei ricorrenti aveva chiesto di usufruire del riposo compensativo con diversa articolazione dell’orario di lavoro;escludeva comunque che i ricorrenti avessero ricevuto alcun danno dalla reperibilità festiva.
Il Tribunale di Orvieto, con sentenza depositata il 17.10.2003,rigettava i ricorsi.
I lavoratori proponevano appello e la Corte di Appello di Perugia, consentenza depositata il 13.2.2006, in riforma della decisione del Tribunale, condannava l’ente convenuto a corrispondere ai ricorrenti, a titolo dirisarcimento danni per il mancato godimento del riposo compensativo,un compenso pari al 30% della normale retribuzione giornaliera per ogni giorno festivo di pronta reperibilità ricadente nel periodo dal luglio1998 all’ottobre 2000, oltre accessori.
La Corte territoriale osservava che il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo limita, anche senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo, che costituisce un diritto inderogabile fissato dall’art. 36Cost., con la conseguenza che i lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico proporzionato alla corrispondente restrizione del godimento del riposo. Rilevava,inoltre, che anche il diritto al riposo compensativo nel caso in cui la reperibilità ricadeva in un giorno festivo, previsto dal D.P.R. 3 agosto 1990,n. 33, art. 49, comma 1, doveva ritenersi inderogabile, con la conseguenza che, in mancanza, il lavoratore aveva diritto ad una somma a titolo di indennizzo.
Riteneva quindi di dover determinare la misura del risarcimento del danno in via equitativa liquidandolo in misura parial 30% della normale retribuzione giornaliera contrattuale; tale misura teneva conto sia del fatto cheil riposo festivo era stato solo compressoma non escluso, sia del fatto che anche in caso di reperibilità il lavoratore era tenuto ad osservare l’orariosettimanale di lavoro.
Per la cassazione di tale sentenza l’Amministrazione Provinciale di Terni ha proposto ricorso sostenuto datre motivi e illustrato con memoria.
I lavoratori resistono con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la Provincia denuncia violazione dell’art. 36 Cost., del D.P.R. n. 333 del 1990,art. 49, comma 1, dell’art. 2109 c.c., e della L. 27 maggio 1949, n.260, artt. 1 e 2, nonchè omessamotivazione.
Censura la sentenza impugnata laddove ha affermato lainderogabilità ed irrinunciabilità deldiritto al riposo compensativo confondendo la nozione di riposo doposei giorni consecutivi di lavoro,costituzionalmente tutelato, dal riposo nei giorni festivi,fattispecie non sempre coincidente con la prima.

Lamenta che la Corte non abbia tenuto conto del fatto che, secondoquanto affermato dagli stessi lavoratori,nei giorni di reperibilità non vi era stata alcuna prestazione lavorativa e che la reperibilità era stata compensata con apposita indennità.
Sostiene che il riposo compensativo nel caso di reperibilità in giornofestivo si configura come diritto disponibile subordinato a domanda del lavoratore.
Con il secondo motivo, denunciando omessa motivazione, la Provincia censura la sentenza impugnata pernon aver considerato che l’eventuale (e non obbligatoria) diversa articolazione delle ore lavorative del giornodi riposo compensativo doveva essere prevista e regolata da un accordocollettivo che nel periodoconsiderato dai ricorrenti non era ancora intervenuto. Lamenta altresì la mancata ammissione di una prova testimoniale.
Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 2087, 1223 e2697 c.c., e violazione dell’art. 112c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver liquidatoil danno in via equitativa, pur non ricorrendo le condizioni di legge per una siffatta liquidazione ed inmancanza di ogni prova da parte deilavoratori del preteso danno biopsichico che assumevano di aver subito.
I primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei limiti delle considerazioni che seguono.
E’ pacifico in fatto, per quanto concerne i lavoratori resistenti, che il servizio di reperibilità è stato loro richiesto sempre in giorno di domenica, che il lavoro in detto giorno festivo non è stato mai effettivamente prestato, che la reperibilità è stata compensata con apposita indennità e che il giorno di riposo compensativo non è stato nè richiesto dai lavoratori nè disposto dal datore di lavoro.
Ciò premesso in fatto, si discute se i lavoratori abbiano comunque diritto ad un particolare ristoro per il danno definito "biopsichico" conseguente al mancato godimento delgiorno di riposo compensativo.
La reperibilità, prevista dalla disciplina collettiva, si configuracome una prestazione strumentale eaccessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro econsiste nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato in vista di unaeventuale prestazione lavorativa.
Pertanto,non equivalendo ad una effettiva prestazione lavorativa, il serviziodi reperibilità svolto nel giorno destinato alriposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, ilgodimento del riposo stesso e comporta ildiritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilitodalla contrattazione collettiva o, inmancanza, determinato dal Giudice. Nella specie la reperibilità èstata compensata con apposita indennità esu di essa non vi è discussione tra le parti.Il diritto (ulteriore) ad un giorno di riposo compensativo inrelazione al servizio di pronta reperibilità prestatoin giorno festivo senza effettiva prestazione di lavoro, come nel casodi specie, è previsto dallacontrattazione collettiva.
Tale diritto non può trovare la sua fontenell’art. 36 Cost., che prevede il diritto(inderogabile) al riposo settimanale in relazione ad attività lavorativa effettivamente prestata e non ad altre obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro; la pronta reperibilità, pur essendo una obbligazione che trovacausa nel rapporto di lavoro, non può essere equiparata alla prestazione effettiva di attività di lavoro, poichèè di tutta evidenza che la mera disponibilità alla eventuale prestazione incide diversamente sulle energie psicofisiche del lavoratore rispetto al lavoro effettivo e ricevediversa tutela dall’ordinamento.Nella specie il diritto in esame trova la sua fonte nel D.P.R. n. 333del 1990, art. 49, secondo cui "qualora la pronta reperibilità cada in un giorno festivo, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale". In forza di tale disposizione il dipendente in servizio di pronta reperibilità in giorno festivo, che non abbia reso prestazione lavorativa, ha diritto ad un giorno di riposo compensativo ma non alla riduzione dell’orario di lavoro settimanale, con la conseguenza che è tenuto a recuperare le sei ore lavorative del giorno di riposo ridistribuendole nell’arco della settimana.Il cit. art. 49, non precisa se il riposo compensativo debba essere richiesto dal lavoratore o disposto d’ufficio dall’amministrazione, nè chiarisce in qual modo le sei ore di lavoro debbano essere recuperate.
Solo nel marzo 2002 è intervenuto un accordo tra l’Amministrazione provinciale e le OO.SS. per regolare tali aspettidel rapporto. Per il periodo precedente, nel silenzio della norma,deve ritenersi conforme all’interesse deilavoratori una interpretazione della stessa che lasci ciascundipendente libero di valutare la convenienza diutilizzare il giorno di riposo compensativo con prolungamento dell’orario di lavoro in altri giorni della settimana. Ciò comporta di conseguenza che la concessione del giorno di riposo compensativo nel periodo considerato era subordinata alla richiesta del lavoratore. E’ pacifico che gli attuali resistenti non hanno mai chiesto di godere del giorno di riposo compensativo in relazione alle reperibilità festive indicate negli atti introduttivi.
Il mancato godimento del riposo compensativo non può dunque essere imputato all’Amministrazione.
I lavoratori resistenti, peraltro, neppure possono sostenere di aversubito un danno da usura psico-fisica inconseguenza del mancato recupero. I dipendenti, infatti, nei giornifestivi da loro indicati non hanno svoltoalcuna attività lavorativa e l’eventuale godimento del riposo compensativo non li esimeva comunque dall’obbligo di prestare 36 ore di lavoro settimanali. D’altro canto all’obbligo di mera disponibilità ad una eventuale prestazione non può attribuirsi una idoneità ad incidere sul tessuto psicofisico del lavoratore tale da configurare una violazione di norme generali. Il compenso perl’obbligo di reperibilità non seguito da effettiva attività lavorativa non può che essere lasciato alla contrattazione collettiva, che nella vicenda inesame non risulta esser stata disattesa.
In definitiva i primi due motivi del ricorso devono essere accolti,mentre il terzo deve essere dichiarato assorbito.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto delle domande introduttive.
Sussistono giusti motivi, in relazione alla particolarità della controversia ed alle contrastanti decisioni dei Giudici di merito, per compensare interamente tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta le domande introduttive.
Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2008.
Depositata in Cancelleria
il 19 novembre 2008.–

Corte Costituzionale sentenza 226 del 1974 Comunicazione, televisione privata, telebiella, costituzione, monopoli (2009-11-11)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SENTENZA N. 226

ANNO 1974

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1973 dal pretore di Biella nel procedimento penale a carico di Sacchi Giuseppe, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973.

Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione di Sacchi Giuseppe;

udito nell’udienza pubblica del 29 maggio 1974 il Giudice relatore Angelo De Marco;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento penale a carico di Giuseppe Sacchi, imputato del reato di cui all’art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (che ha approvato il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni"), per aver installato in Biella un impianto di televisione via cavo senza avere ottenuto la concessione del Ministero delle poste e telecomunicazioni, il pretore di quella città, con ordinanza 16 maggio 1973, accogliendo analoga richiesta del difensore dell’imputato, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 195 di detto t.u., in riferimento agli artt. 21,41, 43,76 e 77 della Costituzione e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per il relativo giudizio.

Nell’ordinanza di rinvio le violazioni delle norme costituzionali sono così motivate:

1. – Per l’art. 21, in quanto, se si esclude, come mezzo di manifestazione del pensiero, quello televisivo che, nella società attuale é divenuto di gran lunga il più diffuso e penetrante, non si vedrebbe come possa trovare concreta attuazione il principio fondamentale di libertà sancito da questa norma della Costituzione.

2. – Per gli artt. 41 e 43, in quanto per la televisione via cavo, dato il suo costo non rilevante e la possibilità di porre in opera cavi coassiali senza limiti di quantità, non sussiste quella inevitabilità di costituzione di monopolio od oligopolio privato, che secondo la sentenza di questa Corte n. 59 del 1960 costituisce uno dei motivi fondamentali di giustificazione del monopolio statale per la televisione via etere.

3. – Per gli artt. 76 e 77, in quanto la legge di delega 28 ottobre 1970, n. 775, era limitata al coordinamento ed alle modificazioni ed integrazioni delle leggi, da raccogliere in testo unico, necessarie al loro ammodernamento al fine di renderle più accessibili e comprensibili e, quindi, non poteva essere utilizzata al fine di estendere il monopolio statale ad una nuova forma di telecomunicazioni quale quella della televisione via cavo.

4. – Infine, argomentando dal dato di fatto che il Sacchi in data 20 aprile 1971 aveva ottenuto dal tribunale di Biella, ai sensi dell’art. 1 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, la registrazione del suo impianto via cavo come "giornale periodico di informazioni e cronache riprodotte a mezzo video della testata " Telebiella A 21 TV "" si prospetta la violazione anche del secondo e terzo comma dell’art. 21 della Costituzione, in quanto il denunziato art. 195 del d.P.R. n. 156 del 1973, richiedendo la concessione e facoltizzando l’Amministrazione a procedere al sequestro degli impianti ed apparecchi, contrasta con le disposizioni di quei due commi secondo le quali "la stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censura" e non può essere sequestrata se non "per atto motivato dell’autorità giudiziaria".

Si é costituito in giudizio il Sacchi, il di cui patrocinio, con memoria depositata il 31 luglio 1973, riproduce, sostanzialmente, la motivazione dell’ordinanza di rinvio, mettendo in rilievo, per quanto attiene alla prospettata violazione dell’articolo 76 della Costituzione, che, comunque, la delega in forza della quale é stato emanato il t.u. n. 156 del 1973 non si estendeva fino al punto di consentire la previsione di una nuova ipotesi di reato e conclude chiedendo che le questioni con tale ordinanza sollevate vengano dichiarate tutte fondate, anche nel caso che venisse riconosciuto esistente l’eccesso di delega.

É intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che, con l’atto d’intervento, depositato il 17 agosto 1973, chiede che le prospettate questioni vengano dichiarate tutte non fondate.

Premesso che nel concetto di "impianto radioelettrico" vanno comprese sia la TV via etere, sia quella via cavo, in quanto entrambi questi tipi di trasmissione si fondano sull’utilizzazione di radio frequenze e si diversificano soltanto per il mezzo usato nella loro propagazione che avviene nel primo caso attraverso l’etere, nel secondo mediante l’incanalazione nel cavo, se ne traggono le seguenti conseguenze:

1. – Poiché anche quello via cavo, per quanto precede, deve considerarsi "impianto radioelettrico" viene meno il presupposto sul quale dovrebbe trovar fondamento il denunziato eccesso di delega.

2. – Non sussiste violazione dell’art. 21 della Costituzione sotto alcuno dei profili denunziati con l’ordinanza di rinvio, sia perché la libertà di pensiero non può ritenersi compressa o violata per effetto di limitazione dei mezzi di espressione giustificata o dalla peculiare natura di tali mezzi o dalla esigenza di composizione con altri interessi costituzionalmente protetti, sia perché non possono trovare applicazione in materia di televisione le norme sulla stampa che, evidentemente, riguardano soltanto l’espressione del pensiero col mezzo "stampa".

3. – Poiché non é esatto che gli impianti di trasmissione via cavo siano meno costosi e richiedano minori spese di esercizio di quelli via etere, mentre l’utilizzazione di un numero ben maggiore di canali, almeno allo stato, é meramente teorica, sussistono anche per essa quelle condizioni che rendono necessari monopoli o tutt’al più oligopoli perché ne sia possibile un’utile gestione, donde anche a questo mezzo, che dà luogo a servizi d’interesse pubblico, deve estendersi il monopolio statale, col che viene a cadere la denunziata violazione degli artt. 41 e 43 della Costituzione.

Con altra memoria, depositata il 17 aprile 1974, il patrocinio del Sacchi, a confutazione delle deduzioni dell’Avvocatura generale dello Stato, di cui all’atto d’intervento sopra riassunto, oppone sostanzialmente quanto segue:

1. – Non é esatto che l’impianto e l’esercizio di trasmissioni televisive via cavo richiedono l’impiego di capitali così ingenti che postulano la necessità di monopoli od oligopoli e, quindi, impongono la stessa disciplina – monopolio statale – dichiarata legittima con la sentenza di questa Corte n. 59 del t960.

Al riguardo viene chiarito che lo "studio di produzione" in edificio già esistente può richiedere un impegno finanziario che si aggira intorno ai cinque milioni di lire; gli impianti per la produzione e la diffusione via cavo dei programmi, siano essi in diretta, registrati o filmati, possono costare intorno ai quindici milioni di lire; la gestione di una stazione che produca programmi per la durata giornaliera di circa 90 minuti si aggira sui tre milioni e mezzo di lire mensili; l’installazione di una rete televisiva via cavo ha un costo, per singolo abbonato, che si può definire tra le cinquemila e le diecimila lire.

Si aggiunge che quanto precede é tanto vero che, sull’esempio di Telebiella A 21 TV, nonostante il divieto dell’impugnato art. 195,si erano già impiantate, in varie regioni, oltre 20 stazioni televisive via cavo, nominativamente elencate nella memoria.

Di qui l’inammissibilità e la illegittimità della parificazione della TV via etere a quella via cavo e dell’assoggettamento anche di quest’ultima al monopolio statale sotto tutti i profili prospettati nell’ordinanza di rinvio.

2. – Non é, del pari, esatto che la TV via cavo sia impianto radioelettrico; di qui il denunziato eccesso di delega che, comunque, sussiste palesemente per l’introduzione nel testo unico di un nuovo illecito penale.

Nell’interesse del Sacchi s’insiste, pertanto, nel chiedere che venga dichiarata la fondatezza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale.

Anche l’Avvocatura generale dello Stato, in data 13 maggio 1974, ha depositato una memoria con la quale si ribadiscono le già riassunte deduzioni e se ne aggiungono altre due desunte da fatti nuovi sopraggiunti (sentenza 30 aprile 1974 della Corte di giustizia della Comunità europea e l’imminente presentazione alla Camera dei Deputati del disegno di legge concernente "Nuove norme in materia di servizi pubblici radiotelevisivi" approvato dal Consiglio dei ministri il 30 aprile 1974).

In sostanza, lo schema logico di tali nuove deduzioni é il seguente:

a) L’art. 8, ultimo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, delegava al Governo la potestà di raccogliere in testi unici le disposizioni in vigore, concernenti le singole materie "apportando, ove d’uopo, alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento, ai fini di una migliore accessibilità e comprensibilità".

L’avere soppresso la menzione delle telecomunicazioni "ottiche" e compreso nella generalizzata dizione "telecomunicazioni" la televisione via cavo rientra nel concetto di ammodernamento del testo originario e, pertanto, costituisce adempimento e non eccesso della delega.

Né si é creata una nuova figura di reato, essendo state soltanto riprodotte le sanzioni preesistenti.

b) Come risulta dal parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni 9 aprile 1974, n. 476 (in atti depositato), motivato appunto con valutazioni tecniche anche se la utilizzazione dei cavi per trasmissioni televisive amplierà notevolmente la possibilità di diffondere i relativi programmi, deve evitarsi, come contrario ai principi che regolano la economicità e l’impiego coordinato dei sistemi di telecomunicazione, la possibilità di consentire la realizzazione di un sistema costituito da una molteplicità di reti, le quali, finendo con l’interessare tutte la medesima utenza potenziale, risulterebbero anche sovrapposte.

Di qui la prospettiva razionale, nell’interesse pubblico, di una estensione della televisione via cavo su base nazionale, che, per l’enorme potenziale dei sistemi, del costo elevatissimo della loro realizzazione, della necessità dello sfruttamento ottimale dei mezzi esistenti e futuri e del diritto di tutti i cittadini di usufruirne, impone che la sua realizzazione e l’esercizio delle relative reti siano effettuati con i criteri adottati per i pubblici servizi di telecomunicazioni, evitando la proliferazione di iniziative isolate e settoriali.

Tutto ciò, che del resto trova conferma nei sistemi adottati nella maggior parte dei Paesi europei (Francia, Germania federale, Inghilterra, Belgio) implica che anche la TV via cavo vada disciplinata come servizio pubblico d’interesse generale.

Ne consegue la legittimità costituzionale, in riferimento sia all’art. 21, sia agli artt. 41 e 43 della Costituzione in conformità con i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte.

c) Poiché non possono estendersi in materia le disposizioni sulla stampa viene meno la violazione dell’art. 41 della Costituzione prospettata sul presupposto di tale estensione.

d) La sentenza 30 aprile 1974 della Corte di giustizia della Comunità europea, emessa sulla domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta a norma dell’art. 177 del Trattato C.e.e., dal tribunale di Biella nel procedimento penale innanzi ad esso pendente a carico del Sacchi, ha riconosciuto che anche la TV via cavo costituisce servizio essenziale di interesse pubblico.

e) Col disegno di legge concernente "Nuove norme in materia di servizi pubblici radiotelevisivi", approvato dal Consiglio dei ministri (del quale é stata depositata copia), si investe il Parlamento della discussione ed approvazione di vaste ed organiche proposte, che attengono sia alla struttura degli organi preposti al servizio, sia al più ampio diritto di accesso all’uso del mezzo radiotelevisivo, sotto la diretta supervisione della Commissione parlamentare di vigilanza opportunamente integrata e potenziata.

All’udienza odierna il rappresentante l’Avvocatura generale dello Stato ha illustrato oralmente le sopra riportate dedizioni, mentre il patrocinio del Sacchi non é intervenuto.

Considerato in diritto

1. – Il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (che ha approvato il "T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni"), all’art. 1, nell’elencare i servizi che appartengono in esclusiva allo Stato, unifica nella sola voce "telecomunicazioni" tutti i mezzi di comunicazione a distanza che nel precedente testo unico, approvato con r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, erano specificamente elencati in mezzi telegrafici, telefonici, radioelettrici ed ottici.

In relazione a tale riserva esclusiva, l’art. 183 del nuovo testo unico statuisce che "nessuno può eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni senza avere ottenuto la relativa concessione" e l’art. 195 prevede, per chi "stabilisca od eserciti senza la concessione prescritta, impianti di telecomunicazioni, l’ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici, l’arresto da tre a sei mesi e l’ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici". All’ultimo comma l’art. 195 stabilisce: "Ai fini delle disposizioni del presente articolo, costituiscono impianti radioelettrici anche quelli trasmittenti o ripetitori, sia attivi che passivi, per radioaudizioni o televisione, nonché gl’impianti di distribuzione di programmi sonori o visivi realizzati via cavo o con qualunque altro mezzo".

Come si é riferito in narrativa, il pretore di Biella, nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato del reato preveduto dal citato art. 195 per avere stabilito ed esercitato un impianto di televisione via cavo, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di detto art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in riferimento agli artt. 21,41, 43,76 e 77 della Costituzione.

Più precisamente il pretore, affermando che, in sostanza, con la denunciata norma, si é esteso il monopolio statale alla TV via cavo, contesta la legittimità costituzionale di tale estensione sotto i seguenti profili:

a) la prescrizione della concessione amministrativa per l’esercizio di impianti televisivi via cavo e le sanzioni penali per il caso di esercizio senza concessione, escludendo la libera manifestazione del pensiero attraverso il mezzo televisivo, sono in contrasto con l’art. 21, comma primo, della Costituzione, che sancisce il diritto di tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, nonché – qualora la televisione via cavo possa essere assimilata alla stampa – anche con i commi secondo e terzo dello stesso art. 21;

b) giacché i canali realizzabili mediante cavo sono illimitati e di costo non rilevante, l’estensione del monopolio statale alla televisione via cavo, non potendo giustificarsi in base all’esistenza di un monopolio di fatto dovuto a ragioni tecniche, come per la televisione via etere, contrasta con gli artt. 41 e 43 della Costituzione;

c) con la legge 28 ottobre 1970, n. 775, il Governo era stato delegato a raccogliere in testi unici disposizioni vigenti relative a procedimenti amministrativi, apportandovi le modificazioni e integrazioni necessarie per il loro coordinamento al fine di renderle più accessibili e comprensibili: l’art. 195 eccede tali limiti poiché, esorbitando dalla delega, include tra gli apparecchi radioelettrici gli impianti di televisione via cavo, che tali non sono, ed estende ad essi una normativa che in precedenza non era applicabile, configurando una nuova ipotesi di reato, in violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione. In relazione a tali questioni si rileva quanto segue.

2. – Nonostante il pretore di Biella abbia indicato nell’art. 195 del d.P.R. n. 156 del 1973 la norma impugnata, dal contesto dell’ordinanza di rimessione si rileva che le questioni di legittimità costituzionale sollevate, investono in via generale la stessa riserva allo Stato dell’impianto e dell’esercizio di apparecchi di televisione via cavo, e cioè l’art. 1 del t.u., nella parte in cui ricomprende la televisione via cavo fra i servizi di telecomunicazione che appartengono in esclusiva allo Stato e l’art. 183, il quale, anche con riferimento agl’impianti di televisione via cavo, stabilisce che "nessuno può eseguire o esercitare impianti di telecomunicazione senza avere ottenuto la relativa concessione".

Pertanto, ancorché manchi una specifica denuncia di tali norme, essendo queste implicitamente e univocamente contenute nell’ordinanza di rimessione, questa Corte – in conformità con la sua costante giurisprudenza al riguardo – non può esimersi dall’esaminare le questioni sollevate nella loro effettiva ampiezza.

Ciò premesso, va osservato – anche se nell’ordinanza di rinvio é prospettato per ultimo ed il patrocinio della parte privata ha chiesto che in ogni caso vengano esaminate anche le altre questioni – che pregiudiziale e, se fondato, assorbente é il denunziato eccesso di delega.

Un tale eccesso, però, non sussiste.

Prima dell’emanazione del d.P.R. n. 156 del 1973,l’art. 1 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, già riservava allo Stato l’esercizio di tutti gl’impianti di telecomunicazioni, che i privati potevano esercitare solo previa concessione amministrativa (art. 166); l’art. 178 (vigente nel testo modificato dall’art. 2 della legge 14 marzo 1952, n. 196) puniva penalmente la lesione di tale riserva, con sanzioni diverse a seconda che il fatto riguardasse o non riguardasse impianti radioelettrici. Il nuovo codice postale, mantenendo all’art. 1 la riserva, non ha innovato la precedente disciplina, limitandosi a dare, con la normativa dettata all’art. 195, una interpretazione autentica di essa, stabilendo – allo scopo di eliminare ogni incertezza circa l’applicazione delle sanzioni da esso previste – che tutti gl’impianti di distribuzione di programmi sonori o visivi vanno considerati impianti radioelettrici. Non vi é, quindi, violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, essendosi il legislatore delegato limitato ad apportare alla normativa già vigente quelle interpretazioni necessarie a renderla più comprensibile, come la legge di delegazione lo aveva autorizzato a fare.

Ugualmente disattese vanno le censure prospettate in riferimento all’art. 21, commi secondo e terzo, della Costituzione, nel presupposto che la televisione via cavo possa essere assimilata alla stampa.

Tale presupposto, infatti, non sussiste, in quanto la stampa presenta caratteristiche peculiari, che ne hanno imposta una specifica disciplina, la quale non può di per sé estendersi ad altri mezzi di espressione e comunicazione del pensiero di diversa natura, tra i quali é da annoverarsi la TV via cavo.

3. – Prima di passare all’esame delle altre questioni prospettate con l’ordinanza di rinvio, occorre a questo punto precisare che la differenza pratica di maggior rilievo ai fini del presente giudizio, fra televisione via cavo e televisione via etere, é data dalla limitatezza dei canali realizzabili via etere e dall’illimitatezza dei canali realizzabili via cavo, potendosi questi aumentare indefinitamente moltiplicando il numero dei cavi, com’é pacificamente e universalmente riconosciuto.

In Europa la televisione via cavo non ha avuto finora attuazione e diffusione su vasta scala, essendo ancora allo stato sperimentale ed incominciando a sorgere solo da poco impianti di un qualche interesse. Essa ha avuto, invece, un notevole sviluppo in Giappone e negli Stati Uniti d’America, dove la sua realizzazione é affidata all’iniziativa privata, previa licenza governativa. In entrambi questi Stati l’impiego della televisione via cavo é attualmente limitato all’integrazione della televisione via etere – le cui trasmissioni vengono

fatte pervenire via cavo in località lontane o isolate – nonché a trasmissioni autonome a corto raggio, interessanti agglomerati urbani.

É di particolare interesse rilevare che negli Stati Uniti, dove é in atto un largo uso della televisione via cavo e tale mezzo di comunicazione si va sviluppando da oltre venti anni, le reti di televisione via cavo hanno tutte carattere locale e le famiglie da esse servite, alla fine del 1971, non superavano la cifra di 5.900.000 su oltre 200 milioni di abitanti.

L’ordinanza di rinvio e la parte privata, richiamandosi ai principi affermati con la sentenza n. 59 del 1960 di questa Corte, a sostegno della dedotta questione di legittimità costituzionale, pongono appunto in evidenza che, se anche per la televisione via etere permane tuttora il limite derivante dagli accordi internazionali vigenti in materia, é invece possibile realizzare via cavo un numero notevole d’impianti televisivi. Con la conseguenza che per la televisione via cavo non sussisterebbe quel pericolo di costituzione di monopoli od oligopoli privati, di fronte al quale, secondo la citata sentenza, esigenze prevalenti d’interesse pubblico giustificherebbero il monopolio statale.

L’Avvocatura dello Stato, per contro, obbietta che il pericolo dell’oligopolio é insito nel costo degli impianti e vi é un interesse pubblico a che la televisione via cavo sia realizzata secondo una prospettiva globale, che eviti dispersione di risorse e "duplicazione" d’impianti e comprenda, coordinandoli, tutti i sistemi di telecomunicazione su piano nazionale.

A sostegno di tale tesi é stato allegato un parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, nel quale appunto si afferma l’opportunità di evitare iniziative settoriali, che darebbero luogo ad una proliferazione di reti parziali, financo sovrapposte, con conseguente dispersione di mezzi che andrebbero, invece, convogliati tutti al fine della realizzazione di un’unica rete nazionale, comprensiva della totalità degli impianti di telecomunicazioni e non solo di quelli televisivi.

In relazione a dette affermazioni va rilevato che il costo di un impianto di televisione via cavo, il quale comprenda l’intero territorio nazionale o comunque la massima parte di esso, potrebbe essere talmente elevato da dare luogo a gravi pericoli d’insorgenza di situazioni monopolistiche od oligopolistiche qualora la sua realizzazione non resti riservata allo Stato ma sia intrapresa da privati.

Pertanto le stesse ragioni che in via di principio giustificano il monopolio statale della radiotelevisione via etere giustificano la riserva allo Stato degli analoghi servizi via cavo quando questi assumono le dimensioni innanzi indicate.

Va peraltro aggiunto che siffatta riserva, per essere costituzionalmente legittima, deve essere accompagnata da una disciplina che, nei sensi richiesti dalla sentenza n. 225 depositata in data di oggi, é essenziale per garantire che la gestione sia indirizzata ai fini in vista dei quali é consentita la sottrazione alla libera iniziativa dei privati. A tale proposito la Corte rinvia alle indicazioni contenute in quella decisione non senza aggiungere che, in relazione alla maggiore disponibilità dei canali di trasmissione, deve essere dato più ampio spazio al diritto di accesso.

4. – Diverso discorso deve essere fatto per quanto riguarda l’installazione e l’esercizio di reti radiotelevisive via cavo a raggio limitato che, per la loro dimensione locale, non integrino, nei sensi innanzi detti, quella fattispecie per la quale legittimamente può disporsi la riserva allo Stato.

Invero l’art. 41 della Costituzione statuisce, al primo comma, che l’iniziativa economica privata é libera. L’art. 43 statuisce che solo a fini di utilità generale la legge può riservare originariamente allo Stato, a Enti pubblici e a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, o a fonti di energia, o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. L’art. 21, primo comma, statuisce che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Orbene, gl’impianti di televisione via cavo a carattere locale non hanno, entro certi limiti, un costo non sostenibile da singole imprese, come dimostrano l’esperienza estera e la stessa modesta esperienza italiana al riguardo. Il che é riconosciuto anche nel sopra menzionato parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, nel quale si afferma che, in mancanza della riserva allo Stato, in Italia gl’impianti di televisione via cavo sarebbero destinati a proliferare, dando luogo ad una pluralità di reti parziali e non, quindi, a situazioni di monopolio od oligopolio.

Di fronte a tale situazione, consegue che va rilevata, limitatamente all’installazione e all’esercizio di reti locali di televisione via cavo, la carenza di quei fini di utilità generale che potrebbero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, legittimarne a norma dell’art. 43 della Costituzione la riserva allo Stato, disposta dall’art. 1 del d.P.R. n. 156 del 1973, ribadita dall’art. 183 e sanzionata penalmente dall’art. 195. Non si vede infatti quale "utilità generale" possa avere, nel nostro ordinamento costituzionale, inibire, comprimendo l’iniziativa privata, la realizzazione di una pluralità di reti televisive via cavo, attraverso le quali sia più largamente attuata la libertà di manifestazione del pensiero sancita dal primo comma dell’art. 21 della Costituzione.

Tale "utilità generale", va ulteriormente sottolineato, come non può essere ravvisata nell’esigenza di evitare il pericolo del costituirsi di oligopoli privati – il quale non sussiste e comunque, anche a volere aderire alle opinioni più pessimistiche, non é più grave di quello esistente per la stampa quotidiana e periodica, attività questa che nessuno osa pretendere di riservare allo Stato – così non é neppure ravvisabile nell’opportunità di realizzare il sopra menzionato progetto, tuttora in fase di elaborazione, di organizzare un servizio globale di telecomunicazioni. Lo Stato, infatti, ben può procedere alla sua realizzazione pur senza vietare gl’impianti locali privati di televisione via cavo e senza comprimere le libertà garantite dagli artt. 21 e 41 della Costituzione.

Ciò non significa, peraltro, che il legislatore non possa disciplinare con legge l’installazione e l’esercizio delle reti private di televisione via cavo, essendo tale installazione od esercizio strettamente collegati ad interessi generali e dovendo perciò essere attuati in armonia e non in contrasto con i su detti interessi.

Quindi, anche se non sussistono per le reti locali di televisione via cavo – come del resto per la generalità delle attività imprenditoriali – ragioni di "utilità generale" che ne giustifichino una riserva allo Stato, la loro installazione e il loro esercizio possono essere senz’altro legittimamente ed opportunamente disciplinati con legge, in modo da assicurare che, nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero e d’iniziativa economica, siano salvaguardati gli interessi pubblici, che, in varia guisa, possono entrare in giuoco.

All’uopo, pertanto, potrà stabilirsi che sia l’installazione sia l’esercizio siano subordinati ad autorizzazione amministrativa, da rilasciarsi ove sussistano le condizioni previste dalla legge.

Naturalmente, quando concorrano tali condizioni, l’autorizzazione é vincolata e non meramente discrezionale, con tutte le conseguenze che tale sua natura comporta nel nostro ordinamento.

5. – In conseguenza di quanto fin qui si é detto la riserva allo Stato dei servizi radiotelevisivi via cavo, così come disposta dalle norme impugnate, risulta illegittima per il concorso di due fondamentali motivi:

a) perché essa include anche attività che, nei sensi anzidetti, non possono essere sottratte all’iniziativa dei privati;

b) perché, nella parte di legittima operatività, essa non soggiace ad una disciplina sufficiente a garantire il raggiungimento dei fini in vista dei quali la Costituzione la consente.

Va dichiarata, in conseguenza, nei sensi di cui in motivazione, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui riserva allo Stato anche l’installazione e l’esercizio di reti locali di televisione via cavo; dell’art. 183 di detto decreto, nella parte in cui vieta l’installazione e l’esercizio di tali reti senza avere previamente ottenuto la relativa concessione; dell’art. 195 di tale decreto, nella parte in cui punisce tale installazione ed esercizio senza la previa concessione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (col quale é stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nelle parti relative ai servizi di televisione via cavo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.

Francesco Paolo BONIFACIO – Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO – Ercole ROCCHETTI – Enzo CAPALOZZA – Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo ROSSI – Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI – Cancelliere

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1974.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza 275 del 2009 Lavoro, pensione, licenziamento, donne, dichiarazione (2009-11-04)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SENTENZA N. 275

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Francesco AMIRANTE Presidente

– Ugo DE SIERVO Giudice

– Paolo MADDALENA “

– Alfio FINOCCHIARO “

– Alfonso QUARANTA “

– Luigi MAZZELLA “

– Gaetano SILVESTRI “

– Sabino CASSESE “

– Maria Rita SAULLE “

– Giuseppe TESAURO “

– Paolo Maria NAPOLITANO “

– Giuseppe FRIGO “

– Alessandro CRISCUOLO “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 30 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), promosso dal Tribunale di Milano nel procedimento vertente tra … … e la … … Management S.p.A., con ordinanza del 1° dicembre 2008, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza emessa il 1° dicembre 2008, il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 30 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età – a differenza di quanto previsto per il lavoratore di sesso maschile – l’onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, pena la recedibilità ad nutum di quest’ultimo dal rapporto di lavoro.

Riferisce il rimettente che, con ricorso ex art. 414 c.p.c., la signora … … aveva convenuto in giudizio l’impresa … … Management S.p.A., per impugnare il licenziamento a lei intimato in data 9 maggio 2007. La ricorrente aveva esposto di essere stata licenziata in data 9 maggio del 2007 per avere raggiunto l’età pensionabile, senza anticipatamente manifestare la propria intenzione di volere proseguire nel rapporto di lavoro. La difesa di parte ricorrente, insistendo per l’accertamento della illegittimità del recesso, aveva sollevato eccezione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 4, 27 e 35 della Carta costituzionale, della disposizione di cui all’art. 30 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198, che, a suo dire, aveva reintrodotto lo stesso onere di comunicazione già dichiarato incostituzionale con ripetuti pronunciamenti della Corte costituzionale (sentenze n. 138 del 1986, n. 498 del 1988 e n. 256 del 2002).

Il rimettente ricorda che la Corte costituzionale aveva dichiarato dapprima l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 della legge n. 604 del 1966 e di altre disposizioni connesse (sentenza n. 137 del 1986), «nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per questo motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno d’età, anziché al compimento del sessantesimo anno come per l’uomo», giudicando ormai venute meno quelle ragioni e condizioni che in precedenza potevano giustificare una differenza di trattamento della donna rispetto all’uomo, e, di riflesso, illegittima qualsiasi disposizione che differenziasse l’applicazione dei diritti di tutela del posto di lavoro alla condizione di essere lavoratore uomo, ovvero lavoratrice donna.

In seguito, anche l’onere, introdotto dall’art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), di comunicare anticipatamente al datore di lavoro la propria intenzione di proseguire a lavorare fino agli stessi limiti di età fissati per gli uomini, era stato parimenti dichiarato incostituzionale.

Detti principi, prosegue il rimettente, venivano poi ulteriormente ribaditi dalla pronunzia n. 256 del 2002, laddove si afferma, in sintesi, che «i precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 37, primo comma, non consentono di regolare l’età lavorativa della donna in modo difforme da quello previsto per gli uomini, non soltanto per quanto concerne il limite massimo di età, ma anche riguardo alle condizioni per raggiungerlo».

Sennonché, riferisce il Tribunale di Milano, il legislatore, tramite l’art. 30 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), nel ribadire il pieno diritto delle donne lavoratrici di continuare a lavorare fino agli stessi limiti di età fissati per gli uomini, di fatto ha reintrodotto le disposizioni in materia di preventiva dichiarazione di opzione al datore di lavoro, nel senso di subordinare il diritto della donna lavoratrice alla stabilità del rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno di età, ad una esplicita e preventiva manifestazione di volontà.

Tanto premesso, il Tribunale rimettente dubita che la pure constatata esistenza di una normativa di carattere previdenziale più favorevole per le donne, possa essere tale da giustificare una tutela differenziata in materia di licenziamenti.

Infatti, le argomentazioni che avevano già in passato indotto la Corte costituzionale a dichiarare illegittima e priva di una logica giustificatrice l’introduzione di un obbligo per le lavoratrici donne, quale condizione per rendere applicabile la normativa vincolistica sui licenziamenti, non solo appaiono al rimettente di rinnovata attualità, ma addirittura rafforzate proprio alla luce delle penetranti modifiche che si sono venute a determinare nel mercato del lavoro e nella struttura della società italiana (ed europea), che sempre più valuta come radicalmente inattuale qualsiasi differenziazione di norme e/o di trattamenti in funzione del sesso.

Nella fattispecie, quindi, siccome la richiesta opzione discrimina la donna rispetto all’uomo per quanto riguarda l’età massima di durata del rapporto di lavoro e, quindi, la diminuita tutela della lavoratrice in tema di licenziamento, sussisterebbe la violazione dell’art. 3 Cost., non avendo la detta opzione alcuna ragionevole giustificazione, e dell’art. 37 Cost., risultando leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro.

2. – E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ed ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

Secondo la difesa erariale, la circostanza che la facoltà della donna di restare in servizio sino all’età massima prevista per gli uomini sia subordinata, dall’art. 30 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, all’onere di una preventiva comunicazione al datore di lavoro non sarebbe discriminatoria rispetto all’uomo né sotto il profilo della violazione dell’art. 3 Cost. né sotto il profilo della violazione dell’art. 37 Cost., essendo mutato il quadro normativo di riferimento rispetto alla sentenza n. 498 del 1988.

Essendo, infatti, facoltà della lavoratrice avvalersi o meno della possibilità di prolungare il rapporto di lavoro fino al limite massimo di 65 anni, subordinare la continuazione del rapporto ad una tempestiva comunicazione al datore di lavoro, afferma l’Avvocatura, si giustifica perfettamente con le esigenze organizzative di questo e la necessità per lo stesso di conoscere per tempo le determinazioni del proprio dipendente in proposito.

Parimenti infondato, per il Presidente del Consiglio, sarebbe anche l’ulteriore parametro costituzionale invocato a sostegno della denunciata incostituzionalità della norma e basato su una presunta discriminazione delle donne lavoratrici in assenza di un analogo obbligo per i lavoratori. Infatti, la previsione dell’obbligo della comunicazione per le sole donne si giustificherebbe sempre con l’originaria diversa disciplina in materia di età pensionabile.

Secondo il Presidente del Consiglio, poiché è riconosciuta solo alle lavoratrici donne la possibilità prolungare la propria età lavorativa fino a quella prevista per gli uomini, in un’ottica di parificazione totale tra i due sessi, ma nella salvaguardia di vecchi principi e diritti, e non prevedendosi un’analoga possibilità di prolungamento del rapporto di lavoro per gli uomini, come tali tenuti ad andare in pensione al raggiungimento dei 65 anni, l’obbligo della comunicazione non potrebbe che essere imposto alla sole donne, non essendo concepibile un obbligo di comunicazione per una facoltà non riconosciuta.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Milano dubita, con riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 37 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 30 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età – a differenza di quanto previsto per il lavoratore di sesso maschile – l’onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, pena la recedibilità ad nutum da parte di quest’ultimo dal rapporto di lavoro.

2. – Nella legislazione precedente, il principio di cui all’art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), che sanciva la radicale inapplicabilità della tutela contro i licenziamenti illegittimi alle lavoratrici che fossero rimaste in servizio oltre il raggiungimento della loro età pensionabile (allora prevista in 55 anni), era stato temperato successivamente dall’art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), in base al quale, alla maturazione di detta età pensionabile, le lavoratrici ben potevano restare in servizio fino al raggiungimento dell’età lavorativa massima prevista per gli uomini (all’epoca 60 anni), a condizione che comunicassero tale loro opzione al datore di lavoro tre mesi prima del raggiungimento dell’età pensionabile.

Le ora riportate disposizioni avevano formato oggetto di due successivi interventi da parte di questa Corte. Con la sentenza n. 137 del 1986, sul presupposto che l’avvento di nuove tecnologie e metodi di produzione e di riforme intervenute nel campo del diritto del lavoro aveva reso il lavoro femminile meno usurante e più sicuro, era stato dichiarato illegittimo, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 Cost., l’art. 11 della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui prevedeva il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età anziché al compimento del sessantesimo anno come per l’uomo. In altri termini, si riconosceva, alla medesima lavoratrice, la scelta se essere collocata a riposo alla stessa età degli uomini, conservando la piena tutela contro il licenziamento ingiustificato, o se andare in pensione anticipatamente.

Restava tuttavia in vigore la previsione, contenuta nell’art. 4 della legge n. 903 del 1977, dell’onere, per la donna che scegliesse di restare in servizio oltre l’età pensionistica, di comunicare al datore di lavoro tale opzione tre mesi prima della data di scadenza, pena la perdita da parte della stessa della tutela contro i licenziamenti ingiustificati. Ebbene, anche tale previsione, in tutto corrispondente a quella oggetto dell’odierna questione, veniva dichiarata illegittima, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, con la sentenza n. 498 del 1998, “nella parte in cui subordina il diritto delle lavoratrici, in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, all’esercizio di un’opzione in tal senso, da comunicare al datore di lavoro non oltre la data di maturazione dei predetti requisiti”. Nella citata pronuncia, la Corte affermava che anche la previsione di un simile onere discrimina «la donna rispetto all’uomo per quanto riguarda l’età massima di durata del rapporto di lavoro stabilita da leggi, regolamenti e contratti, e, quindi, la protrazione del rapporto […], non avendo la detta opzione alcuna ragionevole giustificazione, e […] risultando leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro», e ribadiva che «l’età lavorativa deve essere eguale per la donna e per l’uomo, mentre rimane fermo il diritto della donna a conseguire la pensione di vecchiaia al cinquantacinquesimo anno di età, onde poter soddisfare esigenze peculiari della donna medesima, il che non contrasta con il fondamentale principio di parità, il quale non esclude speciali profili, dettati dalla stessa posizione della lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione».

3. – La questione sottoposta ora all’esame della Corte è fondata in relazione ai medesimi parametri degli artt. 3 e 37 della Costituzione.

Nessuna delle disposizioni di legge intervenute in materia nell’arco temporale intercorso tra le disposizioni dichiarate illegittime da questa Corte e l’odierna questione di costituzionalità ha in alcun modo alterato i termini del problema.

Nel periodo indicato, ben vero, si è realizzato, a più scaglioni, un complessivo spostamento in avanti dell’età pensionistica di uomini e donne. L’art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), emesso in attuazione di tale legge, ha infatti disposto, secondo quanto indicato in una tabella allegata al decreto stesso poi sostituita dall’art. 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per il periodo compreso tra il primo gennaio 1994 e il 31 dicembre 1999, una elevazione graduale dei limiti di età rispettivamente previsti per gli uomini e per le donne (compresa, per i primi, tra i sessantuno e i sessantaquattro anni e per le donne tra i cinquantasei e i cinquantanove anni) fino a pervenire, con la disciplina “a regime”, decorrente dal 1° gennaio 2000, alla introduzione del limite di sessantacinque anni di età per gli uomini e sessanta anni per le donne.

Tali interventi normativi, tuttavia, non hanno inciso sulla persistente validità delle precedenti statuizioni di questa Corte, in quanto non hanno determinato alcuna alterazione della portata e dell’incidenza della disposizione oggi censurata, identica a quella già dichiarata incostituzionale.

Infatti, come questa Corte ha già chiarito nella sentenza n. 256 del 2002, «le innovazioni introdotte […] non hanno violato il principio costituzionale della parità tra uomo e donna riguardo all’età lavorativa, più volte affermato da questa Corte in quanto sancito dagli artt. 3 e 37 della Costituzione. Infatti, mentre le diverse disposizioni che hanno in vario modo ampliato la possibilità di fare ricorso al pensionamento c.d. posticipato, originariamente introdotto dall’art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54, non contengono alcuna diversità di disciplina tra i lavoratori dei due sessi, le altre disposizioni hanno esclusivamente innalzato i limiti della età pensionabile perpetuando in riferimento a tale età, sia pure con uno spostamento in avanti, la differenza già esistente tra uomini e donne, la quale continua a costituire un giustificato beneficio per queste ultime, ma non hanno in alcun modo reintrodotto per le donne la correlazione tra età pensionabile ed età lavorativa.».

4. – La disposizione censurata con l’odierno incidente di costituzionalità, ha dunque introdotto, in un contesto normativo non alterato, per quanto rileva in questa sede, dalle pur numerose novità legislative apportate, una norma dal medesimo contenuto precettivo dell’art. 4 della legge n. 903 del 1977, la cui illegittimità costituzionale è stata dichiarata da questa Corte con la citata sentenza n. 498 del 1998. Tale disposizione, nel subordinare il riconoscimento della tutela contro il licenziamento ingiustificato al rispetto di un onere di comunicazione perfettamente coincidente con quello già dichiarato illegittimo da questa Corte, realizza la medesima discriminazione tra lavoro maschile e lavoro femminile già stigmatizzata in tale occasione.

Anche nella disposizione oggi censurata, l’onere di comunicazione posto a carico della lavoratrice, infatti, condizionando il diritto di quest’ultima di lavorare fino al compimento della stessa età prevista per il lavoratore ad un adempimento – e, dunque, a un possibile rischio – che, nei fatti, non è previsto per l’uomo, compromette ed indebolisce la piena ed effettiva realizzazione del principio di parità tra l’uomo e la donna, in violazione dell’art. 3 Cost., non avendo la detta opzione alcuna ragionevole giustificazione, e dell’art. 37 Cost., risultando nuovamente leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro.

Né la reintroduzione di un istituto, quale l’onere di comunicazione, già dichiarato illegittimo da questa Corte può essere ritenuta giustificata in ragione di una maggiore considerazione delle esigenze organizzative del datore di lavoro, dato che, proprio per effetto dell’invocata declaratoria di illegittimità costituzionale, quest’ultimo, nell’organizzare il proprio personale dovrà considerare come normale la permanenza in servizio della donna oltre l’età pensionabile e come meramente eventuale la scelta del pensionamento anticipato, nella prospettiva, già indicata da questa Corte, della tendenziale uniformazione del lavoro femminile a quello maschile.

5. – Va dunque dichiarata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l’onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l’applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali.

6. – Le questioni relative agli artt. 4 e 35 della Costituzione restano assorbite.

per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l’onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l’applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.