Corte Costituzionale sentenza 275 del 2009 Lavoro, pensione, licenziamento, donne, dichiarazione

SENTENZA N. 275

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Francesco AMIRANTE Presidente

– Ugo DE SIERVO Giudice

– Paolo MADDALENA “

– Alfio FINOCCHIARO “

– Alfonso QUARANTA “

– Luigi MAZZELLA “

– Gaetano SILVESTRI “

– Sabino CASSESE “

– Maria Rita SAULLE “

– Giuseppe TESAURO “

– Paolo Maria NAPOLITANO “

– Giuseppe FRIGO “

– Alessandro CRISCUOLO “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 30 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), promosso dal Tribunale di Milano nel procedimento vertente tra … … e la … … Management S.p.A., con ordinanza del 1° dicembre 2008, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza emessa il 1° dicembre 2008, il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 30 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età – a differenza di quanto previsto per il lavoratore di sesso maschile – l’onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, pena la recedibilità ad nutum di quest’ultimo dal rapporto di lavoro.

Riferisce il rimettente che, con ricorso ex art. 414 c.p.c., la signora … … aveva convenuto in giudizio l’impresa … … Management S.p.A., per impugnare il licenziamento a lei intimato in data 9 maggio 2007. La ricorrente aveva esposto di essere stata licenziata in data 9 maggio del 2007 per avere raggiunto l’età pensionabile, senza anticipatamente manifestare la propria intenzione di volere proseguire nel rapporto di lavoro. La difesa di parte ricorrente, insistendo per l’accertamento della illegittimità del recesso, aveva sollevato eccezione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 4, 27 e 35 della Carta costituzionale, della disposizione di cui all’art. 30 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198, che, a suo dire, aveva reintrodotto lo stesso onere di comunicazione già dichiarato incostituzionale con ripetuti pronunciamenti della Corte costituzionale (sentenze n. 138 del 1986, n. 498 del 1988 e n. 256 del 2002).

Il rimettente ricorda che la Corte costituzionale aveva dichiarato dapprima l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 della legge n. 604 del 1966 e di altre disposizioni connesse (sentenza n. 137 del 1986), «nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per questo motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno d’età, anziché al compimento del sessantesimo anno come per l’uomo», giudicando ormai venute meno quelle ragioni e condizioni che in precedenza potevano giustificare una differenza di trattamento della donna rispetto all’uomo, e, di riflesso, illegittima qualsiasi disposizione che differenziasse l’applicazione dei diritti di tutela del posto di lavoro alla condizione di essere lavoratore uomo, ovvero lavoratrice donna.

In seguito, anche l’onere, introdotto dall’art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), di comunicare anticipatamente al datore di lavoro la propria intenzione di proseguire a lavorare fino agli stessi limiti di età fissati per gli uomini, era stato parimenti dichiarato incostituzionale.

Detti principi, prosegue il rimettente, venivano poi ulteriormente ribaditi dalla pronunzia n. 256 del 2002, laddove si afferma, in sintesi, che «i precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 37, primo comma, non consentono di regolare l’età lavorativa della donna in modo difforme da quello previsto per gli uomini, non soltanto per quanto concerne il limite massimo di età, ma anche riguardo alle condizioni per raggiungerlo».

Sennonché, riferisce il Tribunale di Milano, il legislatore, tramite l’art. 30 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), nel ribadire il pieno diritto delle donne lavoratrici di continuare a lavorare fino agli stessi limiti di età fissati per gli uomini, di fatto ha reintrodotto le disposizioni in materia di preventiva dichiarazione di opzione al datore di lavoro, nel senso di subordinare il diritto della donna lavoratrice alla stabilità del rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno di età, ad una esplicita e preventiva manifestazione di volontà.

Tanto premesso, il Tribunale rimettente dubita che la pure constatata esistenza di una normativa di carattere previdenziale più favorevole per le donne, possa essere tale da giustificare una tutela differenziata in materia di licenziamenti.

Infatti, le argomentazioni che avevano già in passato indotto la Corte costituzionale a dichiarare illegittima e priva di una logica giustificatrice l’introduzione di un obbligo per le lavoratrici donne, quale condizione per rendere applicabile la normativa vincolistica sui licenziamenti, non solo appaiono al rimettente di rinnovata attualità, ma addirittura rafforzate proprio alla luce delle penetranti modifiche che si sono venute a determinare nel mercato del lavoro e nella struttura della società italiana (ed europea), che sempre più valuta come radicalmente inattuale qualsiasi differenziazione di norme e/o di trattamenti in funzione del sesso.

Nella fattispecie, quindi, siccome la richiesta opzione discrimina la donna rispetto all’uomo per quanto riguarda l’età massima di durata del rapporto di lavoro e, quindi, la diminuita tutela della lavoratrice in tema di licenziamento, sussisterebbe la violazione dell’art. 3 Cost., non avendo la detta opzione alcuna ragionevole giustificazione, e dell’art. 37 Cost., risultando leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro.

2. – E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ed ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

Secondo la difesa erariale, la circostanza che la facoltà della donna di restare in servizio sino all’età massima prevista per gli uomini sia subordinata, dall’art. 30 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, all’onere di una preventiva comunicazione al datore di lavoro non sarebbe discriminatoria rispetto all’uomo né sotto il profilo della violazione dell’art. 3 Cost. né sotto il profilo della violazione dell’art. 37 Cost., essendo mutato il quadro normativo di riferimento rispetto alla sentenza n. 498 del 1988.

Essendo, infatti, facoltà della lavoratrice avvalersi o meno della possibilità di prolungare il rapporto di lavoro fino al limite massimo di 65 anni, subordinare la continuazione del rapporto ad una tempestiva comunicazione al datore di lavoro, afferma l’Avvocatura, si giustifica perfettamente con le esigenze organizzative di questo e la necessità per lo stesso di conoscere per tempo le determinazioni del proprio dipendente in proposito.

Parimenti infondato, per il Presidente del Consiglio, sarebbe anche l’ulteriore parametro costituzionale invocato a sostegno della denunciata incostituzionalità della norma e basato su una presunta discriminazione delle donne lavoratrici in assenza di un analogo obbligo per i lavoratori. Infatti, la previsione dell’obbligo della comunicazione per le sole donne si giustificherebbe sempre con l’originaria diversa disciplina in materia di età pensionabile.

Secondo il Presidente del Consiglio, poiché è riconosciuta solo alle lavoratrici donne la possibilità prolungare la propria età lavorativa fino a quella prevista per gli uomini, in un’ottica di parificazione totale tra i due sessi, ma nella salvaguardia di vecchi principi e diritti, e non prevedendosi un’analoga possibilità di prolungamento del rapporto di lavoro per gli uomini, come tali tenuti ad andare in pensione al raggiungimento dei 65 anni, l’obbligo della comunicazione non potrebbe che essere imposto alla sole donne, non essendo concepibile un obbligo di comunicazione per una facoltà non riconosciuta.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Milano dubita, con riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 37 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 30 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età – a differenza di quanto previsto per il lavoratore di sesso maschile – l’onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, pena la recedibilità ad nutum da parte di quest’ultimo dal rapporto di lavoro.

2. – Nella legislazione precedente, il principio di cui all’art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), che sanciva la radicale inapplicabilità della tutela contro i licenziamenti illegittimi alle lavoratrici che fossero rimaste in servizio oltre il raggiungimento della loro età pensionabile (allora prevista in 55 anni), era stato temperato successivamente dall’art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), in base al quale, alla maturazione di detta età pensionabile, le lavoratrici ben potevano restare in servizio fino al raggiungimento dell’età lavorativa massima prevista per gli uomini (all’epoca 60 anni), a condizione che comunicassero tale loro opzione al datore di lavoro tre mesi prima del raggiungimento dell’età pensionabile.

Le ora riportate disposizioni avevano formato oggetto di due successivi interventi da parte di questa Corte. Con la sentenza n. 137 del 1986, sul presupposto che l’avvento di nuove tecnologie e metodi di produzione e di riforme intervenute nel campo del diritto del lavoro aveva reso il lavoro femminile meno usurante e più sicuro, era stato dichiarato illegittimo, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 Cost., l’art. 11 della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui prevedeva il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età anziché al compimento del sessantesimo anno come per l’uomo. In altri termini, si riconosceva, alla medesima lavoratrice, la scelta se essere collocata a riposo alla stessa età degli uomini, conservando la piena tutela contro il licenziamento ingiustificato, o se andare in pensione anticipatamente.

Restava tuttavia in vigore la previsione, contenuta nell’art. 4 della legge n. 903 del 1977, dell’onere, per la donna che scegliesse di restare in servizio oltre l’età pensionistica, di comunicare al datore di lavoro tale opzione tre mesi prima della data di scadenza, pena la perdita da parte della stessa della tutela contro i licenziamenti ingiustificati. Ebbene, anche tale previsione, in tutto corrispondente a quella oggetto dell’odierna questione, veniva dichiarata illegittima, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, con la sentenza n. 498 del 1998, “nella parte in cui subordina il diritto delle lavoratrici, in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, all’esercizio di un’opzione in tal senso, da comunicare al datore di lavoro non oltre la data di maturazione dei predetti requisiti”. Nella citata pronuncia, la Corte affermava che anche la previsione di un simile onere discrimina «la donna rispetto all’uomo per quanto riguarda l’età massima di durata del rapporto di lavoro stabilita da leggi, regolamenti e contratti, e, quindi, la protrazione del rapporto […], non avendo la detta opzione alcuna ragionevole giustificazione, e […] risultando leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro», e ribadiva che «l’età lavorativa deve essere eguale per la donna e per l’uomo, mentre rimane fermo il diritto della donna a conseguire la pensione di vecchiaia al cinquantacinquesimo anno di età, onde poter soddisfare esigenze peculiari della donna medesima, il che non contrasta con il fondamentale principio di parità, il quale non esclude speciali profili, dettati dalla stessa posizione della lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione».

3. – La questione sottoposta ora all’esame della Corte è fondata in relazione ai medesimi parametri degli artt. 3 e 37 della Costituzione.

Nessuna delle disposizioni di legge intervenute in materia nell’arco temporale intercorso tra le disposizioni dichiarate illegittime da questa Corte e l’odierna questione di costituzionalità ha in alcun modo alterato i termini del problema.

Nel periodo indicato, ben vero, si è realizzato, a più scaglioni, un complessivo spostamento in avanti dell’età pensionistica di uomini e donne. L’art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), emesso in attuazione di tale legge, ha infatti disposto, secondo quanto indicato in una tabella allegata al decreto stesso poi sostituita dall’art. 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per il periodo compreso tra il primo gennaio 1994 e il 31 dicembre 1999, una elevazione graduale dei limiti di età rispettivamente previsti per gli uomini e per le donne (compresa, per i primi, tra i sessantuno e i sessantaquattro anni e per le donne tra i cinquantasei e i cinquantanove anni) fino a pervenire, con la disciplina “a regime”, decorrente dal 1° gennaio 2000, alla introduzione del limite di sessantacinque anni di età per gli uomini e sessanta anni per le donne.

Tali interventi normativi, tuttavia, non hanno inciso sulla persistente validità delle precedenti statuizioni di questa Corte, in quanto non hanno determinato alcuna alterazione della portata e dell’incidenza della disposizione oggi censurata, identica a quella già dichiarata incostituzionale.

Infatti, come questa Corte ha già chiarito nella sentenza n. 256 del 2002, «le innovazioni introdotte […] non hanno violato il principio costituzionale della parità tra uomo e donna riguardo all’età lavorativa, più volte affermato da questa Corte in quanto sancito dagli artt. 3 e 37 della Costituzione. Infatti, mentre le diverse disposizioni che hanno in vario modo ampliato la possibilità di fare ricorso al pensionamento c.d. posticipato, originariamente introdotto dall’art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54, non contengono alcuna diversità di disciplina tra i lavoratori dei due sessi, le altre disposizioni hanno esclusivamente innalzato i limiti della età pensionabile perpetuando in riferimento a tale età, sia pure con uno spostamento in avanti, la differenza già esistente tra uomini e donne, la quale continua a costituire un giustificato beneficio per queste ultime, ma non hanno in alcun modo reintrodotto per le donne la correlazione tra età pensionabile ed età lavorativa.».

4. – La disposizione censurata con l’odierno incidente di costituzionalità, ha dunque introdotto, in un contesto normativo non alterato, per quanto rileva in questa sede, dalle pur numerose novità legislative apportate, una norma dal medesimo contenuto precettivo dell’art. 4 della legge n. 903 del 1977, la cui illegittimità costituzionale è stata dichiarata da questa Corte con la citata sentenza n. 498 del 1998. Tale disposizione, nel subordinare il riconoscimento della tutela contro il licenziamento ingiustificato al rispetto di un onere di comunicazione perfettamente coincidente con quello già dichiarato illegittimo da questa Corte, realizza la medesima discriminazione tra lavoro maschile e lavoro femminile già stigmatizzata in tale occasione.

Anche nella disposizione oggi censurata, l’onere di comunicazione posto a carico della lavoratrice, infatti, condizionando il diritto di quest’ultima di lavorare fino al compimento della stessa età prevista per il lavoratore ad un adempimento – e, dunque, a un possibile rischio – che, nei fatti, non è previsto per l’uomo, compromette ed indebolisce la piena ed effettiva realizzazione del principio di parità tra l’uomo e la donna, in violazione dell’art. 3 Cost., non avendo la detta opzione alcuna ragionevole giustificazione, e dell’art. 37 Cost., risultando nuovamente leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro.

Né la reintroduzione di un istituto, quale l’onere di comunicazione, già dichiarato illegittimo da questa Corte può essere ritenuta giustificata in ragione di una maggiore considerazione delle esigenze organizzative del datore di lavoro, dato che, proprio per effetto dell’invocata declaratoria di illegittimità costituzionale, quest’ultimo, nell’organizzare il proprio personale dovrà considerare come normale la permanenza in servizio della donna oltre l’età pensionabile e come meramente eventuale la scelta del pensionamento anticipato, nella prospettiva, già indicata da questa Corte, della tendenziale uniformazione del lavoro femminile a quello maschile.

5. – Va dunque dichiarata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l’onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l’applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali.

6. – Le questioni relative agli artt. 4 e 35 della Costituzione restano assorbite.

per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l’onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l’applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Ordini per telefono: si può richiedere copia della registrazione

a cura del dott. Domenico CIRASOLE

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA l’istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196) inviata da XY a Telecom Italia S.p.A. con la quale lo stesso, nel contestare la stipula di un particolare contratto di abbonamento a servizi telefonici dalla stessa offerti, ha chiesto la comunicazione dei dati che lo riguardano relativi alla "registrazione del colloquio" telefonico (cd. "verbal ordering") che attesterebbe la propria adesione al predetto contratto, nonché la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge;

VISTO il ricorso presentato 14 aprile 2009 nei confronti di Telecom Italia S.p.A. (rappresentata e difesa dall’avv. Lorella Bianchi) con il quale XY (rappresentato e difeso dall’avv. Furio Stradella), nel rilevare l’assenza di riscontro da parte della società dopo l’invio dell’istanza ex artt. 7 e 8 del Codice e nel rappresentare di non aver "mai personalmente avuto alcun contatto con operatori della predetta società in merito all’attivazione del contratto contestato" e di non aver "prestato alcun consenso alla registrazione della telefonata", ha ribadito la richiesta di accesso alla predetta registrazione e di cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 17 aprile 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato, nonché l’ulteriore nota dell’11 giugno 2009 con cui, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso e il verbale relativo all’audizione delle parti;

VISTE le note datate 8 e 12 maggio 2009 con le quali la società resistente ha fornito riscontro alle richieste del ricorrente mediante la trasposizione dei dati personali che lo riguardano detenuti dalla società, dichiarando che gli stessi sarebbero "stati forniti dall’interessato in occasione (…) della conclusione dei contratti di abbonamento al servizio telefonico di base ed ai servizi "multibusiness"" e che, in particolare, le informazioni personali relative al contratto e all’offerta oggetto di contestazione "sono state rese dal sig. XY, nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, nel corso di un contatto telefonico, del 29/1/2008, con la Società (…) e confermate dall’interessato mediante l’invio, in pari data, del fax relativo alla copia del proprio documento identificativo. La telefonata, con il consenso dell’abbonato, è stata registrata ed è conservata negli archivi di Telecom Italia S.p.A. secondo le disposizioni di legge"; rilevato che la resistente ha altresì comunicato di non poter accogliere la richiesta del ricorrente volta a ottenere copia della registrazione in questione, "in primo luogo per esigenze organizzative" e tenuto conto che comunque il diritto di accesso esercitato dal ricorrente è stato soddisfatto "con la comunicazione, in forma intelligibile, della totalità dei dati che lo riguardano"; rilevato che la resistente ha dichiarato di non poter accogliere neanche la richiesta volta a ottenere la cancellazione dei dati del ricorrente non essendo gli stessi trattati in violazione di legge;

VISTE le note del 12 e 15 maggio 2009 (ribadite successivamente con fax del 25 giugno 2009) con le quali il ricorrente ha comunicato di ritenere parziale il riscontro ottenuto, non avendo la società fornito la registrazione del colloquio nel quale lo stesso avrebbe prestato il proprio consenso informato, registrazione oggetto di specifica richiesta avanzata già con l’interpello preventivo;

VISTA la memoria depositata il 15 maggio 2009 con la quale la resistente ha ribadito di ritenere idoneo il riscontro fornito dal momento che il diritto di accesso obbliga il titolare del trattamento a comunicare le informazioni personali relative all’interessato e non "al rilascio di copia dei documenti ovvero dei supporti che le contengono" e ha sostenuto che "la collaudata e rigorosa procedura seguita, per il sig. XY come per tutti i clienti, dalla società (…) (quella che ha avviato il contatto teso al perfezionamento del contratto n. (…) del 29/1/2008), unitamente alla decisiva circostanza che, in pari data, dall’utenza di rete fissa n. (…) intestata proprio al ricorrente è stata inviata, via fax, copia del suo documento (…), confermano, oltre ogni ragionevole dubbio, l’identità del contraente";

RILEVATO che ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), del Codice è "dato personale" "qualunque informazione" relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione che siano identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevato che, "dal punto di vista del formato dell’informazione o del supporto usato, il concetto di dato personale comprende le informazioni disponibili in qualsiasi forma, alfabetica, numerica, grafica, fotografica o acustica" e che pertanto anche i dati in forma di suoni e immagini costituiscono dati personali relativi agli interessati rispetto ai quali questi ultimi (ricorrendo tutte le altre condizioni) possono far valere i diritti di cui all’art. 7 del Codice (cfr. Art. 29-Gruppo per la tutela dei dati personali, "Parere 4/2007 sul concetto di dati personali", Wp 136 del 20 giugno 2007; art. 33 e considerando 14 della direttiva 95/46/CE);

RILEVATO che, nel caso di specie, il titolare del trattamento conserva la registrazione del colloquio che lo stesso afferma essere intercorso, "oltre ogni ragionevole dubbio", con il ricorrente e che dunque il diritto di accesso esercitato da quest’ultimo rispetto ai dati personali contenuti nella registrazione medesima non può considerarsi integralmente soddisfatto mediante la trasposizione dei dati forniti dallo stesso nel corso del colloquio, essendo necessario, anche alla luce delle predette contestazioni, che il titolare metta a disposizione anche copia della registrazione che, sola, consente di accedere al dato vocale che la stessa contiene;

RITENUTO pertanto di dover accogliere il ricorso per questa parte e di dover ordinare a Telecom Italia S.p.A. di mettere a disposizione del ricorrente, entro il 31 agosto 2009, la registrazione del colloquio telefonico oggetto dell’istanza di accesso e di dare conferma dell’avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai dati personali che il titolare ha invece comunicato al ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento, mediante la loro trasposizione e comunicazione in forma intellegibile;

RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente dal momento che, allo stato, gli stessi non risultano essere trattati in violazione di legge e risultano necessari in relazione agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti (adempimento di un contratto di cui, allo stato, risulta essere parte l’interessato);

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell’ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti all’odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro parziale fornito all’interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e ordina a Telecom Italia S.p.A. di mettere a disposizione del ricorrente, entro il 31 agosto 2009, la registrazione del colloquio telefonico oggetto dell’istanza di accesso e di dare conferma dell’avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai dati personali che il titolare ha invece già comunicato al ricorrente;

c) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l’ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 350 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 8 luglio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Cartella clinica del defunto e diritti del convivente – 17 settembre 2009

cura del dott. Domenico CIRASOLE

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA l’istanza del 30 marzo 2009 con la quale XY, in qualità di convivente di ZQ ("e da questa espressamente autorizzato (…) alla conoscibilità dei dati (personali, clinici e sensibili) e (…) a richiedere copia delle cartelle cliniche e dei referti diagnostici") ha chiesto all’Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" (presso la cui struttura la stessa era deceduta il 20 agosto 2008 dopo un periodo di degenza) la conferma dell’esistenza di dati personali della de cuius e la loro comunicazione in forma intelligibile (con particolare riferimento "ai dati contenuti nella cartella clinica, compresi gli allegati, relativi al ricovero (…) e quelli relativi agli atti attestanti il conseguente decesso"), nonché l’indicazione degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 30 aprile 2009 da XY nei confronti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" con il quale il ricorrente, in mancanza di idoneo riscontro, ha ribadito le richieste formulate ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) chiedendo, altresì, di porre a carico della controparte le spese del procedimento; visto che il ricorrente, che risulta anche aver assistito la sig.ra ZQ durante la degenza, ha sottolineato il proprio attuale interesse a conoscere i dati relativi alla convivente defunta anche "al fine di fugare ogni dubbio circa eventuali negligenze od imperizie poste in essere dal personale del reparto (…) e quali cause (…) ne abbiano determinato il decesso, oltreché al fine di tutelare in sede giudiziaria diritti della paziente eventualmente violati";

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 6 maggio 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la successiva nota del 24 giugno 2009 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 21 maggio e 26 maggio 2009 con le quali il titolare del trattamento, nel sottolineare che il ricorrente "non risulta essere familiare della de cuius, bensì convivente more uxorio in vita della paziente", ha affermato che sulla base del ""Regolamento per la gestione della documentazione sanitaria in ospedale" (…), in caso di morte di un paziente, copia della documentazione sanitaria ad esso riferita, può essere rilasciata esclusivamente ai prossimi congiunti, tra i quali non rientra al momento, in tale categoria di aventi diritto, la figura del convivente"; visto che nelle medesime note la parte resistente ha aggiunto che, pur essendosi "attivata per contattare gli eredi della de cuius ed avere la loro autorizzazione alla consegna dei documenti (…), un erede (…) ha dichiarato di non autorizzare la consegna del materiale documentale de quo a qualsivoglia terzo";

VISTA la nota pervenuta via fax il 2 giugno 2009 con la quale il ricorrente, nell’affermare di essere stato espressamente autorizzato dalla de cuius, a mezzo delega all’inizio del suo ricovero ospedaliero, alla conoscibilità dei dati personali, clinici e sensibili della stessa, ha d’altra parte sottolineato che "in materia di accesso ai dati personali, il d.lg. n. 196/2003 non prevede in alcun modo che sia richiesto il parere degli altri legittimati e neppure alcuna forma di autorizzazione";

VISTO il verbale dell’audizione tenutasi presso questa Autorità in data 8 giugno 2009 nel corso della quale il ricorrente, oltre a precisare "di avere già richiesto e conseguentemente ottenuto dalla controparte, sulla base della documentazione attestante la convivenza e sulla base della delega, certificazioni amministrative di degenza", ha nuovamente ribadito che "la normativa in materia di protezione dei dati personali non prevede alcuna autorizzazione da parte di alcuno all’accesso ai dati della de cuius da parte di chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione";

VISTE le note datate 18 giugno 2009 e 17 luglio 2009 con le quali la resistente ha ribadito "di non avere alcuna ragione propria di opporsi all’esibizione della cartella clinica, ma di non poter ignorare il diniego di aventi diritto", rimettendosi comunque alle determinazioni dell’Autorità; visto che la resistente ha fornito riscontro alle altre richieste del ricorrente formulate in riferimento all’art. 7, comma 2, del Codice;

RILEVATO che il ricorrente è legittimato ad accedere ai dati personali relativi alla convivente defunta ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Codice che riconosce tale diritto, riferito a dati personali concernenti persone decedute, a "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione"; rilevato infatti che il ricorrente, legato alla paziente defunta da un documentato rapporto di convivenza (riconosciuto peraltro anche dalla struttura in cui la medesima era ricoverata), ha esercitato tale diritto, come dallo stesso dichiarato, al fine di disporre delle informazioni necessarie ad intraprendere le azioni giudiziarie più opportune a lui consentite per la verifica di eventuali inadempienze nelle prestazioni sanitarie rese dalla resistente (sul punto cfr. anche Cass. civ. sez. III n. 8976/2005, nonché Cass. civ. sez. III n. 8828/2003 e Cass. civ. sez. III n. 23725/2008);

RITENUTO pertanto che non trova giustificazione, nel caso di specie, il rifiuto opposto da parte della resistente all’accesso in ragione dell’asserito diniego che sarebbe stato manifestato da un erede (diniego peraltro non documentato, né tantomeno giustificato nel corso del procedimento) e ritenuto di dover accogliere il ricorso in relazione alla richiesta di accesso ai dati personali relativi alla convivente defunta del ricorrente e di dover ordinare all’Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" di consentire a quest’ultimo, nei limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 10, l’accesso a tutti i dati personali relativi alla de cuius contenuti nella cartella clinica e in ogni altro documento concernente il ricovero, la degenza e il successivo decesso della stessa, entro il 30 ottobre 2009, dando conferma dell’avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

RILEVATO che deve essere invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di cui all’art. 7, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro in merito nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell’ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti all’odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte, per giusti motivi anche in ragione degli aspetti di novità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali e ordina all’Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" di consentire al ricorrente, nei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 10 del Codice, l’accesso ai dati personali relativi alla convivente defunta contenuti nella cartella clinica e in ogni altro documento alla stessa riferito, entro e non oltre il 30 ottobre 2009, dando conferma dell’avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle altre richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l’ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte, a carico di Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 17 settembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

Cassazione Civile n.22162/09 ( Licenziamento lecito per una condotta scorretta e reiterata )

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel primo motivo del ricorso principale il No. denunzia la violazione e falsa applicazione
di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali in relazione all’articolo 2697
c.c. ed alla Legge n. 604 del 1966, articolo 5.
Contesta la ricostruzione del giudice d’appello, secondo cui la seconda contestazione
dell’errata indicazione degli orari di lavoro sarebbe piu’ grave della prima, e
giustificherebbe il licenziamento e ribadisce piuttosto la correttezza della ricostruzione
effettuata dal giudice di primo grado.
Ricorda, a questo proposito, che la sentenza di primo grado aveva sottolineato che la
societa’ non aveva dimostrato, ne’ chiesto di dimostrare, la data di acquisizione dei tabulati
autostradali, e percio’ non poteva invocare una conoscenza soltanto successiva dei fatti
relativi alla seconda contestazione, e lamenta che, pur in mancanza di prove, il giudice
d’appello abbia ricostruito la circostanza sulla base di presunzioni.
2. Nel secondo motivo il ricorrente principale lamenta l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Secondo il ricorrente costituiva fatto controverso e decisivo la circostanza che la Un.
avesse ricevuto i tabulati successivamente al 5 febbraio 2005 (data della prima
contestazione) ed ancora successivamente al 18 febbraio 2005 (data di irrogazione della
prima sanzione).
Ne’ poteva ritenersi sussistente – cosi’ come ritenuto dalla Corte d’Appello – una pervicace
ed intenzionale volonta di eludere l’obbligo, che avrebbe presupposto che il No. avesse
continuato intenzionalmente a non indicare con esattezza gli orari di entrata e di uscita
dall’Autostrada nonostante tale comportamento gli fosse gia’ stato contestato.
3. Nel terzo motivo lo stesso No. denunzia l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su punti decisivi ai fini della risoluzione della controversia.
Lamenta, in particolare, che la Corte d’Appello non abbia tenuto conto le giustificazioni
date dal lavoratore alla prima ed alla seconda contestazione, neppure per disattenderle.
Nel quarto lamenta nuovamente l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di
un fatto controverso e decisivo per il giudizio, contestando l’esattezza dell’affermazione,
contenuta nella sentenza, secondo cui il lavoratore non aveva eccepito nulla sulla
illegittimita’ della duplicazione di una sanzione per il medesimo fatto.
Nel quinto motivo il ricorrente principale ripropone ancora una volta lo stesso vizio (di
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo
per il giudizio) in quanto era stato omesso ogni esame delle argomentazioni relative
all’insussistenza della recidiva.
Ribadisce a questo proposito che la recidiva sussiste soltanto quando il lavoratore, gia’
sottoposto a sanzione, ripeta lo stesso comportamento o un comportamento analogo
successivamente ad una precedente azione contestata e sanzionata.
Infine, nel sesto motivo il ricorrente principale denunzia la violazione e falsa applicazione
dell’articolo 2697 c.c. e dell’articolo 151 c.p.c., comma 1.
Lamenta, a questo proposito, che il giudice di appello non abbia accolto la richiesta
istruttoria del No. di disporre la produzione in giudizio dei rapporti giornalieri dei tabulati
dell’Autostrada, nonostante che – a parere del ricorrente – la loro acquisizione fosse
decisiva per la definizione del giudizio.
4. Come risulta dalla lettura del testo, a rigore la ricorrente incidentale ha inteso proporre
congiuntamente due distinti profili di impugnazione, prima un ricorso incidentale
condizionato e poi un ricorso incidentale ulteriormente condizionato.
Nel primo motivo del ricorso incidentale la societa’ deduce la violazione e falsa
applicazione dell’articolo 2119 c.c. e della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, per ritenuta
tardivita’, ed, infine, l’omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione su un
punto controverso e decisivo per il giudizio, quello appunto della tardivita’ delle
contestazioni relative alle negligenze del ricorrente nello svolgimento delle proprie
mansioni.
Si doveva, infatti, tenere conto del tempo occorrente al datore di lavoro per lo svolgimento
delle indagini necessarie all’accertamento di fatti cosi’ complessi.
Nel successivo motivo la Coop. Firenze lamenta la violazione e falsa applicazione
dell’articolo 2119 c.c., anche con riferimento all’articolo 2104 c.c., e ad alcune norme
contrattuali collettive, e l’omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione su
un punto controverso e decisivo per il giudizio. Sottolinea in proposito la gravita’ dei fatti
addebitati al No. e non presi in considerazione dal giudice, che aveva ritenuto che
avessero un rilievo modesto.
5. Infine, nell’unico motivo del ricorso incidentale ulteriormente condizionato la societa’ Un.
Fi. deduce l’omesso esame, in quanto assorbita dalla statuizione principale, della
questione relativa alla eventuale conversione del tipo di licenziamento attuato, con
conseguente violazione e falsa applicazione del criterio di congruita’ di cui all’articolo 2106
c.c., in considerazione della operativita’, in alternativa ad una declaratoria di mancanza di
giusta causa, della fattispecie del giustificato motivo ai sensi della Legge 15 luglio 1966, n.
604, articolo 3.
La ricorrente incidentale chiede, percio’, che, nel caso si ritenga che non sussistano i
requisiti della giusta causa, venga presa in esame la domanda subordinata di conversione
del provvedimento adottato in giustificato motivo di recesso, con conseguente convalida,
in ogni caso, della estinzione del rapporto di lavoro.
A parere della ricorrente incidentale, l’elemento di distinzione tra le due forme di recesso
risiedeva essenzialmente nella rilevanza dell’intenzionalita’ della condotta.
Il recesso con preavviso trovava applicazione anche in presenza di un comportamento
meramente colposo, e, sempre a parere della ricorrente, nel comportamento del No. , che
svolgeva mansioni di Category Manager, erano ravvisatali gravi negligenze e
trascuratezze nello svolgimento delle mansioni assegnate.
6. Preliminarmente i due ricorsi, quello principale e quello incidentale, diretti contro la
medesima sentenza, debbono essere riuniti obbligatoriamente ai sensi dell’articolo 335
c.p.c..
7. Il ricorso principale non e’ fondato e non puo’ trovare accoglimento.
Una parte delle censure proposte sono inammissibili perche’ non concernono questioni di
diritto, ma mere questioni di fatto, non suscettibili di un nuovo esame in questa sede di
legittimita’.
Questo vale, in particolare, per il terzo motivo dell’impugnazione principale, relativo al fatto
che la sentenza non abbia tenuto conto delle giustificazioni del lavoratore alla prima ed
alla seconda contestazione.
La sentenza, in realta’, non era tenuta a motivare specificamente anche su di esse, una
volta che, come nel caso di specie, non fosse necessario nel percorso motivazionale posto
a base della decisione adottata.
Altrettanto vale per il quarto motivo, con cui il ricorrente principale si duole
dell’affermazione contenuta nella sentenza, secondo cui non avrebbe eccepito nulla alla
contestazione relativa agli orari.
In realta’, come risulta implicitamente dalla stessa motivazione, la sentenza ha ritenuto che
le risposte fornite su questo punto dal No. avessero carattere meramente apparente, ma
fossero prive di contenuto sostanziale.
Anche questa e’ una questione di fatto, che di per se non puo’ essere oggetto di un nuovo
esame.
Si risolve in una questione di fatto, collegata alle due appena esaminate, e peraltro
collegata ad esse, anche la censura proposta nel settimo capitolo, sulla mancata
motivazione del rigetto di una richiesta istruttoria del No. .
In realta’, come pure risulta implicitamente dalla motivazione, la Corte d’Appello ha ritenuto
che quella produzione non fosse necessaria, e non era tenuta a motivare in modo
specifico sul punto.
7. Gli altri motivi dell’impugnazione principale, il primo, il secondo, il quinto ed il sesto,
sono strettamente connessi e debbono essere esaminati congiuntamente.
In sostanza, infatti, ruotano tutti intorno a quello che e’ stato (almeno in questa fase) il
punto centrale della controversia, costituito dall’esistenza, o meno, di una duplicazione, e
soprattutto di una recidiva, nella seconda contestazione rispetto alla prima.
La Corte d’Appello riconosce che in proposito il No. deduce un dato oggettivo, perche’ sul
piano cronologico effettivamente tutti gli episodi oggetto sia della prima che della seconda
contestazione si erano gia’ verificati al momento della prima contestazione; al No. , infatti,
e’ stato contestato, una prima volta, il 5 febbraio 2005 di avere falsamente esposto i propri
orari di entrata e di uscita, per ragioni di lavoro, dai caselli autostradali, nel periodo dal 16
novembre al 18 dicembre 2004, e, successivamente, il 5 marzo 2005, di averlo fatto anche
per quelli relativi al successivo periodo dal 31 dicembre 2004 al 22 gennaio 2005.
La Corte d’Appello ha ritenuto, pero’, che non sussistesse duplicazione di contestazione
perche’ si doveva tener conto anche dei tempi necessari al datore di lavoro per entrare in
possesso dei tabulati con l’indicazione dei passaggi autostradali relativi ai diversi periodi di
riferimento, e per elaborare i dati relativi; si doveva ritenere, infatti, che i tabulati relativi al
gennaio 2005 fossero pervenuti in azienda solo nel febbraio dello stesso anno, e che
occorresse qualche giorno ancora per elaborare i dati che risultavano da essi,
confrontandoli con le dichiarazioni del No. , e per adottare la decisione.
Questa motivazione appare del tutto corretta.
Come giustamente ritenuto dalla sentenza, l’esistenza, in una situazione di questo tipo, di
tempi tecnici tra il momento in cui erano avvenuti i singoli fatti (i singoli passaggi ai caselli
autostradali) che, valutati nel loro complesso, costituivano l’oggetto della contestazione, ed
il momento in cui l’azienda ne era venuta a conoscenza, la necessita’ di ulteriori tempi
tecnici per confrontare i dati con quelli risultanti dai rapporti dell’interessato e per adottare
una decisione all’interno di una struttura societaria, come quella della Coop Firenze, ed,
infine, il fatto che questi tempi tecnici nel loro complesso giustificassero una dilazione,
relativamente breve, dal 22 gennaio al 5 marzo del medesimo anno, rientra nella logica e
nella comune esperienza, senza che vi fosse necessita’ di una specifica indagine
istruttoria su questi punti. La motivazione, percio’, chiarisce adeguatamente e
razionalmente le ragioni per cui il giudice ha ritenuto che non sussistesse una forma di
duplicazione di una medesima contestazione, ne’ questa motivazione appare scalfita dalle
argomentazioni contrarie del ricorrente.
8. Rimane, ed e’ logicamente diverso, il problema dell’esistenza o meno di una recidiva da
parte lavoratore.
La recidiva propriamente e’ quella disciplinata agli effetti penali dall’articolo 99 c.p., che
dispone, al comma 1, che chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commetta
un altro possa essere sottoposto ad aumento fino ad un sesto
della pena da infliggere per il nuovo reato, ed, al comma successivo, che l’aumento possa
raggiungere il terzo in alcuni casi, ed in particolare – per quanto ora interessa –