REGIONE LOMBARDIA LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 42 del 31-10-2009

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 26 del 30 giugno 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la
revenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela
della salute e dell’ambiente», in materia di certificazione
energetica
1. Alla legge regionale n. 24/2006 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma 3 dell’art. 9 e’ aggiunto il seguente: «3-bis.
Al fine di favorire un accesso unico ai cittadini per la
documentazione catastale ed il certificato energetico e la conoscenza
della qualita’, sotto il profilo energetico, del patrimonio edilizio,
la Giunta regionale sviluppa un sistema informativo collegato con il
catasto urbano in modo da fornire informazioni sulle prestazioni
energetiche delle unita’ immobiliari soggette a certificazione
energetica e favorire il controllo sulla corretta applicazione della
disciplina regionale per l’efficienza energetica in edilizia.»;
b) alla fine del comma 3 dell’art. 25 aggiungere il seguente
periodo: «L’iscrizione a ordini o collegi professionali non e’
requisito necessario all’ammissione ai corsi di qualificazione.»;
c) dopo il comma 4 dell’art. 25 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. L’attestato di certificazione energetica, redatto
secondo le indicazioni definite con la deliberazione della Giunta
regionale di cui al comma 1, e’ rilasciato dal comune in originale o
copia conforme. L’attestato di certificazione relativo al bene o ai
beni che formano oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso
deve essere allegato, in originale o in copia certificata conforme
dal comune o da altro pubblico ufficiale a cio’ abilitato, all’atto
di trasferimento stesso nei casi e per le fattispecie previsti dalle
deliberazioni della Giunta regionale in materia.
4-ter. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole
unita’ immobiliari gia’ dotati di attestato di certificazione
energetica, e in ogni caso a decorrere dall’1° luglio 2010,
l’attestato di certificazione energetica di cui al comma 4-bis e’
consegnato dal proprietario al conduttore all’atto della stipulazione
del contratto, in copia dichiarata conforme all’originale.
4-quater. Nel caso di contratti servizio energia e servizio
energia plus, definiti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115
(Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli
usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE), relativi a edifici pubblici e privati e nel
caso di contratti per la gestione degli impianti termici degli
edifici pubblici, il contraente o l’aggiudicatario consegna al
proprietario dell’edificio l’attestato di certificazione energetica
di cui al comma 4-bis entro sei mesi dalla stipulazione o dal rinnovo
del contratto medesimo. Nei casi in cui sia previsto l’obbligo di
allegazione o di consegna dell’attestato di certificazione
energetica, secondo quanto indicato ai commi 4-bis e 4-ter, il
proprietario o il locatore e’ tenuto ad adempiere al proprio obbligo
anche qualora non siano decorsi i termini sopra previsti per la
consegna dell’attestato stesso, da parte dell’aggiudicatario del
contratto di servizio energia e servizio energia plus o del
contraente, al proprietario dell’immobile.»,
d) dopo il comma 1 dell’art. 27 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. L’amministratore di condominio servito da impianto di
riscaldamento centralizzato che, entro i termini e secondo le
modalita’ stabilite dalla Giunta regionale ai fini dell’istituzione e
gestione del catasto degli impianti termici, omette di comunicare la
propria nomina al comune o alla provincia, sulla base delle
competenze previste rispettivamente dagli articoli 27, comma 1,
lettera d), e 28, comma 1, lettera c), della 1egge regionale n.
26/2003, incorre nella sanzione amministrativa da € 100,00 a €
600,00.»;
e) dopo il comma 3 dell’art. 27 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Il soggetto richiedente che non partecipa agli oneri di cui
all’art. 9, comma 1-bis, incorre nella sanzione amministrativa da
50,00 a € 300,00.»;
f) dopo il comma 17 dell’art. 27 sono aggiunti i seguenti:
«17-bis. Il soggetto certificatore accreditato che redige
l’attestato di certificazione energetica degli edifici in modo non
conforme alle modalita’ individuate dalla Giunta regionale ai sensi
degli articoli 9, comma l, lettera a), e 25, comma 1, incorre nella
sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2 mila. Se l’attestazione
comporta l’assegnazione di una classe di efficienza energetica
superiore, alla sanzione si aggiungono € 10,00 per ciascun metro
quadrato di superficie netta calpestabile riscaldata dell’edificio in
oggetto, fino ad un massimo di € 10 mila. In ogni caso, l’attestato
di certificazione energetica redatto in modo non conforme alle
modalita’ stabilite dalla Giunta regionale e’ inefficace e viene
cancellato dal catasto energetico regionale.
17-ter. Il progettista che, in fase di avvio del procedimento
finalizzato ad ottenere il titolo abilitativo per interventi edilizi
o in fase di presentazione di successive varianti, sottoscrive
relazioni tecniche non veritiere in relazione alle prestazioni
energetiche dell’edificio incorre nella sanzione amministrativa da €
2 mila a € 10 mila. La sanzione e’ aumentata del 50 per cento se le
relazioni hanno consentito di realizzare interventi altrimenti non
ammissibili o di accedere ad agevolazioni.
17-quater. Il direttore dei lavori che realizza l’intervento
in difformita’ dalla prestazione energetica indicata nel relativo
titolo abilitativo o in successive variazioni incorre nella sanzione
amministrativa da € 5 mila a € 15 mila. Nella stessa sanzione
incorre il proprietario. Se la difformita’ comporta prestazioni
energetiche inferiori ai requisiti minimi stabiliti in attuazione
degli articoli 9 e 25, la sanzione e’ raddoppiata e il comune
provvede a ordinare l’adeguamento degli interventi realizzati o in
corso di realizzazione.
17-quinquies. L’alienante a titolo oneroso che non ottempera
all’obbligo di cui all’art. 25, comma 4-bis, incorre nella sanzione
amministrativa da € 5 mila a € 20 mila.
17-sexies. Il locatore che, a decorrere dal 1° luglio 2010,
non ottempera all’obbligo di cui all’art. 25, comma 4-ter, incorre
nella sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 10 mila.
17-septies. L’aggiudicatario di un contratto servizio energia
o servizio energia plus o il contraente che non ottempera all’obbligo
di cui all’art. 25, comma 4-quater, incorre nella sanzione
amministrativa da € 500,00 a € 2 mila, ferma restando l’applicazione
delle sanzioni previste ai commi 17-quinquies e 17-sexies, qualora
l’alienante o il locatore non adempiano all’allegazione o alla
consegna dell’attestato di certificazione energetica.
17-octies. Nel caso di sanzione a carico del progettista, del
direttore dei lavori o del soggetto certificatore accreditato, l’ente
accertatore provvede a darne comunicazione all’ordine, collegio o
associazione professionale di appartenenza. L’applicazione della
sanzione a carico del soggetto certificatore accreditato comporta la
sospensione per sei mesi dall’elenco regionale dei soggetti
certificatori accreditati. La reiterazione della sanzione per lo
stesso o per un altro motivo di non conformita’ comporta la
cancellazione dall’elenco regionale per due anni, decorsi i quali il
soggetto interessato a ottenere nuovamente l’accreditamento dovra’
dimostrare di aver superato un idoneo corso di formazione.
17-nonies. L’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione
delle sanzioni di cui ai commi 1-bis e 3-bis competono all’ente
locale di cui al comma 1-bis. L’accertamento delle infrazioni e
l’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 17-bis, 17-quinquies e
17-sexies competono alla Regione, che esercita tali funzioni tramite
Cestec S.p.A., in conformita’ all’art. 48 dello Statuto d’autonomia
della Lombardia e secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 3-bis,
della 1egge regionale n. 26/2003. L’accertamento delle infrazioni e
l’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 17-ter, 17-quater e
17-septies competono ai comuni. Al fine di consentire il controllo
sull’effettivo rispetto delle disposizioni in materia di dotazione ed
allegazione dell’attestato di certificazione energetica, agli atti di
trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unita’
immobiliari, il notaio che non avesse, anche giustificatamente,
provveduto alla detta allegazione, ha obbligo di inviare copia
conforme dell’atto dallo stesso ricevuto o autenticato, entro il
termine di quindici giorni dalla sua registrazione, all’organismo
regionale di accreditamento. Tale obbligo di trasmissione resta
escluso per le fattispecie in cui la natura stessa del bene oggetto
del contratto esclude la necessita’ della certificazione energetica.
17-decies. Gli obblighi di cui all’art. 25, comma 4-bis, non
si applicano in caso di alienazione, a qualsiasi titolo, finalizzata
alla demolizione per la realizzazione di opere o interventi
dichiarati di pubblica utilita’. Non si applicano inoltre nei casi di
delocalizzazione di insediamenti residenziali nei comuni dei sedimi
aeroportuali.».

Art. 2 Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 24/2006 in materia di contenimento delle emissioni inquinanti e climalteranti 1. Alla 1egge regionale n. 24/2006 sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) dopo il comma 3 dell’art. 6 e’ aggiunto il seguente: «3-bis. La Regione promuove inoltre la ricerca, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica per la cattura e il confinamento dell’anidride carbonica, per il trattamento delle deiezioni animali al fine della produzione energetica, della estrazione di biocombustibili e della riduzione delle emissioni azotate in atmosfera, anche mediante la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali.»; b) dopo l’art. 7 e’ inserito il seguente: «Art. 7-bis (Potere sostitutivo della Regione). 1 – La Regione, negli ambiti di propria competenza legislativa e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con riferimento specifico alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali ai sensi della presente legge, esercita il potere sostitutivo sugli enti locali in caso di accertata inattivita’ nel compimento di atti obbligatori per legge. 2. Decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere, la Giunta regionale, sentito l’ente inadempiente, nomina un commissario ad acta o provvede direttamente al compimento dell’atto. 3. Il commissario ad acta e’ nominato per un periodo non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta. 4. Le spese relative all’attivita’ del commissario di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell’ente inadempiente.»; c) l’art. 10 e’ sostituito dal seguente: «Art. 10 (Sistemi geotermici a bassa entalpia). – 1. La Regione promuove l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l’adozione di procedure semplificate per l’installazione e la gestione di sonde geotermiche. 2. L’installazione nel sottosuolo di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua e’ libera, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4. 3. L’installazione di sonde geotermiche al di sotto dei limiti di profondita’ di cui al comma 5, lettera c), e’ soggetta ad autorizzazione da parte della provincia competente per territorio. 4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il proprietario, prima dell’inizio dei lavori, deve registrare l’impianto in apposita banca dati regionale. 5. La Giunta regionale disciplina con regolamento: a) le modalita’ tecnico-operative per l’installazione e la gestione degli impianti e le caratteristiche minime dei relativi progetti; b) i criteri tecnici, geologici e territoriali in base ai quali e’ rilasciata l’autorizzazione per l’installazione di sonde geotermiche; c) le profondita’ di perforazione e installazione delle sonde geotermiche, nonche’ i limiti al di sotto dei quali e’ richiesta l’autorizzazione provinciale; d) i criteri per assicurare il rispetto dell’ambiente; e) i requisiti e le modalita’ per la certificazione di qualita’ delle imprese operanti nel settore della perforazione e installazione impiantistica delle sonde geotermiche, nonche’ i controlli a carico delle imprese installatrici per il mantenimento della certificazione di qualita’; f) le caratteristiche della banca dati degli impianti di cui al comma 4, e le relative modalita’ di gestione, nonche’ l’attivita’ di monitoraggio, a cura della Regione, dei dati periodicamente trasmessi dalle province; g) le modalita’ di vigilanza da parte delle province sulle installazioni realizzate; h) i criteri e le modalita’ per l’adozione di procedure semplificate ai sensi del comma 1. 6. Le province provvedono al controllo del rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4. 7. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la redazione della carta geoenergetica regionale in base a modelli di analisi territoriale delle caratteristiche del sottosuolo e degli acquiferi. 8. Le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio della autorizzazione per le piccole utilizzazioni locali di risorse geotermiche di cui agli articoli 1, comma 6, e 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche). 9. La Regione attua forme di coordinamento con lo Stato per valutare l’utilizzo a fini geotermici dei pozzi di ricerca di idrocarburi risultati sterili e dei pozzi di coltivazione esauriti.»; d) dopo l’art. 12 e’ inserito il seguente: «Art. 12-bis (Ulteriori misure di contenimento dell’inquinamento derivante da combustioni). – 1. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie e della normativa di settore vigente, determina con apposito atto, adottato previa informazione alla competente commissione consiliare, le misure di limitazione alla combustione all’aperto e ne definisce le modalita’ di attuazione avendo riguardo ai seguenti aspetti: a) stato della qualita’ dell’aria e delle condizioni meteorologiche; b) graduazione delle misure in ragione del carico di emissioni inquinanti provenienti dalle attivita’ considerate. 2. Le province e i comuni provvedono ai controlli relativi all’applicazione delle misure di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 182 del d.lgs. 152/2006. 3. E’ comunque consentita la possibilita’ di combustione all’aperto degli scarti di potatura dei vigneti nelle zone terrazzate alpine e prealpine nonche’ dei residui della manutenzione dei boschi nelle zone non raggiunte dalla viabilita’ ordinaria.»; e) dopo il comma 6 dell’art. 13 e’ inserito il seguente: «6-bis. Al fine di assicurare una piu’ efficace tutela della salute e dell’ambiente, nonche’ per prevenire infrazioni comunitarie in materia di inquinamento atmosferico, e’ consentito, tenuto conto dello stato di qualita’ dell’aria e al fine di irrogare le sanzioni amministrative previste dall’art. 27, effettuare i controlli delle violazioni delle misure di limitazione alla circolazione, adottate dalla Regione ai sensi del presente articolo e dell’art. 22, anche mediante impianti di rilevazione elettronica, previa intesa con i competenti organi statali e nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.»; f) al comma 1 dell’art. 20 e’ aggiunta in fine la seguente lettera: «c-bis) l’utilizzo di tecnologie volte al recupero energetico, all’estrazione di biocombustibili e alla riduzione delle emissioni azotate provenienti dalle deiezioni animali.»; g) dopo il Capo III del Titolo II e’ inserito il seguente: Capo III bis Contenimento delle emissioni di biossido di carbonio «Art. 21-bis (Progetti sperimentali per la cattura ed il confinamento dell’anidride carbonica e relativi impianti pilota). – 1. La Regione, in attuazione dell’art. 6, comma 3-bis, approva il programma delle ricerche e sperimentazioni in tema di cattura e confinamento dell’anidride carbonica, comprensivo delle eventuali localizzazioni impiantistiche di prova. 2. Ferma restando l’applicazione della vigente normativa in materia ambientale, di governo e tutela del territorio, la Giunta regionale, sulla base del programma di cui al comma 1 e in conformita’ alle politiche comunitarie e ai programmi nazionali, puo’ autorizzare la realizzazione di impianti pilota, comprensivi delle opere di perforazione di pozzi di iniezione e di monitoraggio e delle opere infrastrutturali connesse, per la sperimentazione di tecnologie di qualita’ mirate alla cattura e allo stoccaggio dell’anidride carbonica nel sottosuolo. Il provvedimento autorizzativo stabilisce le cautele per la tutela dell’ambiente e della sicurezza nelle fasi di studio e sperimentazione operativa.»; h) dopo il comma 3 dell’art. 24 e’ aggiunto il seguente: «3-bis. Negli edifici classificati abitazioni civili e rurali, adibiti a residenza con carattere continuativo, e case per vacanze, per fine-settimana e similari, adibite a residenza con occupazione saltuaria, nell’ambito della categoria E 1 individuata all’art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), e’ fatto divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi. Sono esclusi dal divieto gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonche’ gli immobili sottoposti, in base allo strumento urbanistico comunale, a interventi di solo restauro o risanamento conservativo in ragione dei loro caratteri storici o artistici.». i) al comma 4 dell’art. 24 le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «di cui ai commi 1, 2 e 3 bis»; j) dopo il comma 3-bis dell’art. 27, come inserito dall’art. 1, comma 1, lettera e), sono aggiunti i seguenti: «3-ter. La mancata registrazione entro il termine di cui all’art. 10, comma 4, o la difformita’ dei dati rilevati rispetto a quelli oggetto di registrazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10 mila. 3-quater. L’installazione di sonde geotermiche in assenza di autorizzazione o in difformita’ rispetto all’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 10, comma 3, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 5 mila a € 30 mila oltre che, nel caso di assenza di autorizzazione, la messa fuori esercizio della sonda stessa.»; k) dopo il comma 13 dell’art. 27 e’ aggiunto il seguente: «13-bis. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 24, comma 3-bis, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 2.500,00, oltre ad ulteriori € 10,00 per ciascun metro cubo di volume lordo indebitamente climatizzato.»; 1) dopo il comma 14 dell’art. 27 e’ aggiunto il seguente: «14-bis. L’inosservanza delle misure di limitazione alla combustione all’aperto di cui all’art. 12-bis comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.»; m) dopo il comma 18 dell’art. 27 e’ aggiunto il seguente: «18-bis. Ove l’accertamento delle violazioni di cui al comma 11 sia effettuato da organo dipendente dallo Stato, spetta al comune nel cui territorio e’ stata accertata la violazione ricevere il rapporto, emanare l’ordinanza-ingiunzione, procedere in ordine ad eventuali ricorsi ed introitare i relativi proventi.»; n) il comma 9 dell’art. 30 e’ abrogato.

Art. 3 Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» 1. Alla 1egge regionale n. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell’art. 7, dopo le parole «I soggetti erogatori adottano una carta dei servizi,» sono aggiunte le parole «ai sensi dell’art. 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008),» e dopo le parole «secondo gli schemi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attivita’ svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59),» sono aggiunte le parole «e in base a linee guida adottate dalla Giunta regionale, integrative degli schemi predisposti a livello nazionale, al solo scopo di assicurare agli utenti un livello di tutela piu’ elevato nella fruizione del servizio,»; b) alla lettera b) del comma 1 dell’art. 16 le parole «ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art.17» sono soppresse; c) dopo la lettera b) del comma 1 dell’art. 16 e’ aggiunta la seguente: «b-bis) la funzione amministrativa in materia di gestione post-operativa delle discariche cessate, gia’ autorizzate o da autorizzare;»; d) la lettera e) del comma 1 dell’art. 16 e’ abrogata; e) dopo la lettera c) del comma 1 dell’art. 17 sono aggiunte le seguenti: «c-bis) l’approvazione di impianti a carattere innovativo per la gestione dei rifiuti. Ai fini della presente legge sono «impianti a carattere innovativo» quelli realizzati sulla base di tecnologie non comunemente utilizzate e non ancora presenti sul territorio regionale, diversi da quelli previsti dall’art. 211 del decreto legislativo n. 152/2006, da autorizzare ai sensi degli articoli 208, 209, 210 del decreto legislativo n. 152/2006 e del decreto legislativo n. 59/2005, allegato I, punto 5. I criteri e le famiglie tipologiche atti a caratterizzare l’innovativita’ degli impianti sono determinati con decreto dirigenziale nell’ambito della direzione generale regionale competente in materia di rifiuti, soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione; c-ter) l’approvazione di impianti di gestione, smaltimento o recupero di rifiuti speciali necessari all’attuazione di specifici programmi regionali di settore adottati per la definitiva risoluzione di problematiche ambientali esistenti, da autorizzare ai sensi degli articoli 208, 209, 210 del decreto legislativo n. 152/2006 e del decreto legislativo n. 59/2005, allegato I, punto 5;»; f) la lettera d) del comma 1 dell’art. 17 e’ abrogata; g) dopo il comma l dell’art. 17 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. La Regione promuove lo sviluppo e la realizzazione di iniziative finalizzate a recuperare porzioni di territorio occupate da discariche, pubbliche o private, cessate o in post-gestione.», h) il comma 3 dell’art. 18 e’ sostituito dal seguente: «3. In materia di rifiuti la Giunta regionale, sentite l’ARPA e le province, individua le modalita’ di raccolta dei dati relativi alle infrastrutture e alla loro gestione attraverso l’applicativo web predisposto dall’Osservatorio regionale sui rifiuti, la cui compilazione spetta obbligatoriamente ai comuni e ai gestori degli impianti di recupero e smaltimento.»; i) l’art. 21 e’ sostituito dal seguente: «Art. 21 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). – 1. Al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprieta’ sia pubblica sia privata, nonche’ il recupero socioeconomico e territoriale delle relative aree, la Regione, in conformita’ alle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo n.152/2006 e delle ulteriori disposizioni statali in materia, incentiva ed agevola l’iniziativa dei soggetti interessati non responsabili dell’inquinamento e determina le modalita’ di esercizio delle sue competenze in materia. 2. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente su aree in proprieta’ pubblica ovvero di attivazione degli stessi ad iniziativa pubblica, di cui all’art. 250 del decreto legislativo n. 152/2006, il soggetto cui e’ affidata l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 e’ individuato dall’autorita’ amministrativa competente con procedure ad evidenza pubblica. I costi degli interventi, compresi quelli per l’esproprio delle aree da bonificare, ed il ristoro delle spese preliminari a qualsiasi titolo sostenute dall’autorita’ amministrativa competente sono integralmente imputati al soggetto affidatario. Per tutte le procedure ed attivita’ di cui al comma 1 i comuni possono avvalersi, con apposita convenzione, delle societa’ e degli enti facenti parte del sistema regionale, in conformita’ con quanto previsto dall’art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), come modificato dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), e ai sensi della 1egge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita’ della Regione» – Collegato 2007). 3. Al fine di garantire al soggetto affidatario di cui al comma 2 il recupero dei costi, nonche’ il congruo utile d’impresa, lo stesso dispone delle aree bonificate, ad esso cedute in proprieta’ ovvero in concessione pluriennale da parte dell’autorita’ amministrativa competente, utilizzandole in proprio o cedendole a terzi, secondo le disposizioni di cui all’art.18 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale). Per tali finalita’, ai sensi dell’art. 18, comma 10, della legge n. 179/2002, il regolamento di cui al comma 13 disciplina le relative procedure applicative, secondo modalita’ che, garantendo l’attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente del sito, sono indirizzate alla massima contestualita’ dell’approvazione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente e della connessa proposta di riqualificazione delle aree interessate. A fini di semplificazione amministrativa e’ ammesso il ricorso ad accordo di programma, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), per l’approvazione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente e della proposta urbanistica di riqualificazione del sito; nell’ambito della procedura di accordo sono espletate, anche agli effetti dell’art. 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, le procedure e le istruttorie necessarie alla completa approvazione del programma di interventi. 4. Al fine di assicurare la sollecita attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di riqualificazione del sito, le autorizzazioni, i nulla osta e i pareri necessari sono formulati e depositati agli atti con procedura d’urgenza con le modalita’ stabilite dal regolamento di cui al comma 3. Per agevolare la sostenibilita’ economica degli interventi, l’acquisizione di atti occorrenti a qualsiasi titolo per l’approvazione ed attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di riqualificazione e’ esente dall’obbligo di corrispondere oneri finanziari a favore della Regione, nonche’ dei comuni e delle province interessate, ove cio’ sia compatibile con la normativa statale vigente. 5. Gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente costituiscono opere di urbanizzazione secondaria di cui all’art. 44 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio). In deroga al disposto di cui all’art. 45 della medesima legge regionale, dette opere, esclusivamente se insistenti nei siti di interesse nazionale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), ed eseguite da soggetti affidatari di cui al comma 2, ovvero da soggetti a questi equiparati o comunque a tal fine indicati dal presente articolo, sono da considerare a scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria per l’importo corrispondente al 50 per cento del relativo ammontare, salva la facolta’, per i comuni, di ammettere lo scomputo, in considerazione della rilevanza della bonifica, anche per quote ulteriori. Qualora le opere connesse al recupero socioeconomico e territoriale delle aree oggetto di bonifica siano realizzate in comuni diversi da quello ove si trova il sito contaminato lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria non si applica. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, primo periodo, si applicano nei casi in cui l’iniziativa di bonifica o di messa in sicurezza permanente sia assunta direttamente, senza previo esperimento delle procedure di cui al comma 2, da soggetti interessati non responsabili della contaminazione, ai sensi dell’art. 245 del decreto legislativo n. 152/2006; le agevolazioni ed incentivazioni finanziarie di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai medesimi soggetti interessati non responsabili qualora dimostrino di non aver avuto conoscenza, all’atto dell’acquisizione in disponibilita’ delle aree, della situazione di contaminazione, ovvero per i quali l’obbligo di bonifica sia comunque sopravvenuto, in relazione a modifiche normative, all’acquisizione in disponibilita’ delle aree. 7. Le agevolazioni ed incentivazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano integralmente in favore del soggetto interessato che acquisisce la proprieta’ delle aree nell’ambito di procedure disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e normative assimilabili, ovvero nell’ambito di procedure giudiziali di esecuzione. 8. I comuni competenti, fatte salve le procedure d’urgenza di cui agli interventi previsti dall’art. 240, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 152/2006, dopo aver esperito infruttuosamente la procedura di cui al comma 2, procedono d’ufficio a realizzare le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza permanente di cui all’art. 250 del decreto legislativo n. 152/2006. La Giunta regionale puo’ concedere contributi fino alla totale copertura delle spese, secondo le priorita’ indicate nella pianificazione regionale di bonifica dei siti inquinati. 9. I comuni nel cui territorio sono presenti siti contaminati riservano una quota, fino al 20 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria, limite massimo da applicarsi esclusivamente nel caso di siti di interesse nazionale, determinata con riguardo ai permessi di costruire rilasciati ed alle denunce di inizio attivita’ presentate nell’anno precedente in relazione a interventi a ,titolo oneroso, accantonando tale quota ogni anno in apposito fondo vincolato, risultante in modo specifico nel bilancio di previsione, destinato agli interventi di cui al comma 1 ed alle spese per le relative procedure. Tale fondo e’ svincolato, e le relative somme possono essere utilizzate per altre finalita’, all’atto di individuazione del soggetto affidatario di cui al comma 2 ovvero, in caso di iniziativa privata diretta, alla presentazione, da parte di quest’ultimo, di progetto di bonifica o messa in sicurezza, accompagnata da congrue garanzie fideiussorie. In caso di comuni nel cui territorio sia presente una pluralita’ di siti contaminati, lo svincolo e’ effettuato in misura proporzionale all’incidenza del sito, oggetto dell’intervento da parte del soggetto interessato, rispetto al totale dei siti contaminati presenti sul territorio comunale. L’obbligo di accantonamento degli oneri in capo ai comuni decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di Giunta regionale di adozione delle modalita’ di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, con la quale, in particolare, sono fissati i criteri di determinazione della misura minima del fondo, tenuto conto della eventuale presenza di siti di interesse nazionale di cui alla legge n. 426/1998, del numero dei siti da bonificare presenti sul territorio, dei costi prevedibili degli interventi, dell’ammontare medio annuale delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria, nonche’ delle eventuali possibilita’ di svincolo anticipato del fondo per i casi straordinari. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai piccoli comuni aventi popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti, di cui all’art. 2, legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), fatta eccezione per quelli ove sono presenti siti di interesse nazionale. 10. I collaudi relativi alla bonifica dei siti contaminati, qualora gli interventi di bonifica abbiano ricevuto copertura finanziaria pubblica, sono effettuati da tecnici iscritti all’albo regionale dei collaudatori di cui all’art. 32 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale). 11. L’elenco dei siti contaminati compresi nell’anagrafe regionale di cui all’art. 251 del decreto legislativo n. 152/2006 e’ periodicamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. I comuni inseriscono nel certificato di destinazione urbanistica delle aree interessate la qualifica di sito contaminato, derivante dall’inclusione nell’anagrafe regionale. 12. Sono escluse dall’ambito di applicazione dei criteri di localizzazione di cui all’art. 8, comma 7, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Nonne in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) le discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell’area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando l’obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa. Tale messa in sicurezza permanente deve essere realizzata secondo i criteri e le modalita’ previste dal decreto legislativo n. 36/2003 e dal decreto ministeriale 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilita’ dei rifiuti in discarica) e s.m.i. L’autorizzazione costituisce, altresi’, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita’, di urgenza ed indifferibilita’ dei lavori. 13. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo si applica il regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 1 (Attuazione dell’art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26, relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni tali per la bonifica di siti inquinati), in quanto compatibile con la presente legge. 14. Agli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, eseguiti dai responsabili dell’inquinamento, si applica il comma 12 del presente articolo. 15. Per i soli siti di interesse nazionale di cui alla legge n. 426/1998, qualora le attivita’ di bonifica, riqualificazione ambientale e recupero socio-economico-territoriale delle relative aree avvengano nell’ambito di accordi di programma di cui alla legge regionale n. 2/2003 che prevedano la realizzazione di grandi strutture di vendita, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»), e’ ammessa, previa specifica valutazione relativa alla compatibilita’ commerciale, urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale, la rilocalizzazione, anche parziale, sull’intero territorio regionale della struttura di rendita autorizzata, anche se non attiva, nei casi e con le modalita’ stabilite dalla Guarita regionale.»; j) il comma 1 dell’art. 23 e’ sostituito dal seguente: «1. Le province perseguono, all’interno del proprio territorio, i seguenti obiettivi: a) raggiungimento di una raccolta differenziata dei rifiuti urbani non inferiore alle seguenti percentuali di rifiuti prodotti: 1) almeno il 50 per cento entro il 31 dicembre 2009; 2) almeno il 60 per cento entro il 31 dicembre 2011; b) entro il 2010: 1) riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 60 per cento in peso dei rifiuti prodotti; il 40 per cento in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero di materia; 2) recupero dei residui prodotti dall’incenerimento o dall’utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 60 per cento; 3) riduzione delle quantita’ di rifiuti urbani, calcolate sul procapite, avviate a smaltimento in discarica pari ad almeno il 20 per cento rispetto a quelle avviate nel 2005.»; k) al comma 3 dell’art. 23 le parole «tributo speciale cui e’ soggetto il deposito in discarica» sono sostituite dalle seguenti: «tributo speciale per il deposito in discarica»; l) alla lettera e) del comma 1 dell’art. 25, dopo le parole «vendita dell’energia elettrica», sono aggiunte le seguenti: «, dell’energia termica»; m) alla lettera a) del comma 2 dell’art. 25 dopo le parole «risparmio energetico» sono aggiunte le parole «e uso razionale dell’energia» e dopo la parola «cogenerazione» sono aggiunte le parole «e della trigenerazione»; n) dopo la lettera i) del comma 1 dell’art. 29, e’ aggiunta la seguente: «i-bis) l’adozione di linee guida per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 28, comma 1, lettera e-bis), finalizzate a semplificare ed armonizzare sul territorio regionale le procedure amministrative di autorizzazione all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.», o) dopo il comma 3 dell’art. 33-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti: «3-bis. Ai fini della presente legge, per riscaldamento urbano o teleriscaldamento si intende un sistema a rete collocato prevalentemente in suolo pubblico, al servizio di un comparto urbano esistente o programmato, per la fornitura di energia termica, prodotta in una o piu’ centrali, a una pluralita’ di edifici appartenenti a soggetti diversi, sulla base di contratti di somministrazione informati, nei limiti di capacita’ del sistema, al principio di non discriminazione e da sottoscrivere con tutti i clienti che richiedano l’accesso al sistema medesimo. L’universalita’ della prestazione, per quanto attiene al teleriscaldamento, si riferisce all’ambito territoriale interessato dalla diffusione delle reti di trasporto e di distribuzione dell’energia termica. 3-ter. Per le finalita’ di cui all’art. 26, comma 1, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale: a) l’ambito tariffario di riferimento per il servizio di teleriscaldamento destinato agli immobili di civile abitazione e le modalita’ per la rendicontazione dei costi del servizio medesimo; b) i parametri per l’individuazione dei sistemi di teleriscaldamento a basso fattore di energia primaria e le linee guida per l’adeguamento, ove compatibile con i criteri di economicita’ e di continuita’ del servizio, delle infrastrutture in esercizio. 3-quater. Gli erogatori del servizio di teleriscaldamento trasmettono al Garante dei servizi di cui all’art. 3 e all’osservatorio risorse e servizi di cui all’art. 4, per la verifica del rispetto di quanto stabilito al comma 3-ter, i criteri di formazione del prezzo di vendita dell’energia termica per l’anno in corso, corredati dai relativi conteggi, e il bilancio aziendale relativo alla quota di teleriscaldamento dell’anno precedente. Tale adempimento e’ compiuto annualmente: a) centoventi giorni prima dell’avvio della stagione termica, per quanto attiene al prezzo di vendita; b) all’inizio del nuovo anno solare per quanto attiene al bilancio di settore.»; p) la lettera e) del comma 2 dell’art. 48 e’ sostituita dalla seguente: «e) la determinazione del sistema tariffario del servizio idrico integrato e la definizione delle modalita’ di riparto tra i soggetti interessati, nel rispetto della normativa nazionale vigente e, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, delle disposizioni regionali in materia;»; q) il secondo periodo del comma 4 dell’art. 48 e’ sostituito dal seguente: «La Giunta regionale, sentito il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, verifica il piano per i profili di sua competenza ai sensi dell’art. 149 del decreto legislativo n. 152/2006 e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti.», r) il comma 1 dell’art. 51 e’ sostituito dal seguente: «1. L’Autorita’ determina il sistema tariffario d’ambito tenendo conto dell’esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e di articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati, nel rispetto della normativa nazionale vigente e, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, delle disposizioni regionali in materia.»; s) prima della lettera a) del comma 2 dell’art. 54 e’ inserita la seguente: «Oa) da € 1.000,00 a € 10.000,00 in caso di inosservanza dell’obbligo di compilazione dei dati di cui all’art. 18 comma 3;».

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-31&task=dettaglio&numgu=42&redaz=009R0588&tmstp=1257585499800

REGIONE LOMBARDIA LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 9 ( Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attivita’ commerciali.)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 42 del 31-10-2009

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia n. 26 del 30 giugno 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni per la valorizzazione del commercio
nei centri storici
1. I comuni possono individuare, limitatamente al centro storico
e contestualmente alla promozione di progetti ed iniziative
finalizzati alla sua valorizzazione, zone aventi valore storico e
artistico di pregio dove l’esercizio del commercio e’ sottoposto a
particolari condizioni ai fini della salvaguardia dell’ambiente
originario, quale testimonianza della cultura locale.
2. I comuni tutelano l’identita’ dei luoghi urbani di pregio
anche tramite la valorizzazione delle attivita’ commerciali
storicamente presenti nell’area. A tal fine i comuni possono
individuare, nelle zone di cui al comma 1, le attivita’ commerciali
espressione delle tipicita’ locali per valorizzarne le
caratteristiche merceologiche nel contesto storico e artistico in cui
si sono sviluppate, mediante adeguate forme di sostegno e promozione.

Art. 2 Modifiche alla legge regionale n. 22/2000 in materia di vendite straordinarie e di orari degli esercizi commerciali 1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l’art. 5 e’ inserito il seguente: «Art. 5.1 (Sanzioni per le violazioni della disciplina delle vendite straordinarie). – 1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.»; b) alla lettera b) del comma 5 dell’art. 5-bis le parole «dei mesi di maggio, agosto e» sono sostituite dalle parole «di uno dei mesi di maggio, agosto o»; c) alla lettera d) del comma 5 dell’art. 5bis la parola «tre» e’ sostituita con la parola «cinque»; d) al comma 8 dell’art. 5-bis le parole «e previo accordo unanime dello stesso con le organizzazioni di cui al comma 1» sono sostituite con le parole «e previo accordo dello stesso con le organizzazioni delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale piu’ rappresentative a livello provinciale, sentite le associazioni dei consumatori; limitatamente alle organizzazioni delle imprese, in caso di mancato accordo a livello provinciale, con quella piu’ rappresentativa a livello regionale.»; e) dopo il comma 8 dell’art. 5-bis sono inseriti i seguenti: «8-bis. Il comune puo’ autorizzare, per gli ambiti territoriali di cui all’art. 4-bis della 1egge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59), un incremento di giornate di apertura domenicale e festiva delle attivita’ commerciali ulteriore rispetto a quello di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, concordate con le organizzazioni delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale piu’ rappresentative a livello provinciale interessate dal distretto.»; «8-ter. I comuni, nel valutare le ulteriori aperture di cui ai commi 8 e 8-bis, tengono conto in particolare degli impegni assunti dalle imprese commerciali interessate per la salvaguardia e, ove possibile, la crescita del livello occupazionale.»; f) dopo il comma 9 dell’art. 5-bis e’ inserito il seguente: «9-bis. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, nei comuni in cui si svolgono i mercati domenicali o festivi a valenza storica o di particolare pregio di cui all’art. 3 bis della legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche), e’ consentita l’apertura al pubblico degli esercizi commerciali limitatamente alle giornate e agli orari in cui si svolgono tali mercati.»; g) alla lettera b) del comma 10 dell’art. 5-bis le parole «o turistica» sono soppresse; h) dopo il comma 11 dell’art. 5-bis e’ inserito il seguente: «11-bis. Salvo che non cadano nella giornata di sabato, nel caso di deroga ad una o piu’ delle festivita’ di cui al comma 11, le stesse sono computate tra quelle di cui al comma 5, lettera d).»; i) la lettera d) del comma 13 dell’art. 5-bis e’ sostituita dalla seguente: «d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, materiali audiovisivi, opere d’arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;», j) dopo il comma 2 dell’art. 5-ter e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui all’art. 5-bis, commi 2, 3, 4 e 12 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 200 euro per gli esercizi di vicinato, da 1.000 euro a 3.000 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita e da 3.000 euro a 10.000 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.» .

Art. 3 Modifiche alla legge regionale 15/2000 in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche 1. Alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4-bis dell’art. 3 le parole «all’art. 4-ter» sono sostituite con le parole «all’art. 8, comma 4-ter. »; b) il comma 6 dell’art. 7 e’ sostituito dal seguente: «6. Il subentrante per causa di morte puo’ continuare provvisoriamente l’attivita’ con l’obbligo di comunicare l’avvenuto sub-ingresso entro un anno dalla morte del titolare dell’autorizzazione.» ; c) dopo il comma 4-ter dell’art. 8 sono aggiunti i seguenti: «4-quater. L’operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall’art. 2, comma 6-quater, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.»; «4-quinquies. Le sanzioni di cui al comma 4-quater si applicano a decorrere dall’anno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) dei provvedimenti di cui all’art. 4, comma 2.»

Art. 4
Modifiche alla legge regionale n. 14/1999 in materia di commercio, in
attuazione del d.lgs. 114/1998)
1. Alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia,
di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59») sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 dell’art. 3; al comma 2
dell’art. 3; ai commi 1 e 2 dell’art.o 4; ai commi 5 e 8 dell’art.
14, la parola «triennale» e’ sostituita dalla parola «pluriennale»;
b) dopo il comma 2 dell’articolo 3 e’ inserito il seguente:
«2-bis. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio
regionale la relazione sull’attuazione del programma pluriennale per
lo sviluppo del settore commerciale.»;
c) dopo l’art. 4 e’ inserito il seguente: «Art. 4-bis
(Distretti del commercio). – 1. I comuni singoli o associati, anche
su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale, e
comunque previo accordo con le stesse e con quelle dei lavoratori
maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello
provinciale, sentite le associazioni dei consumatori, possono
proporre alla Regione l’individuazione di ambiti territoriali
configurabili come distretti del commercio, intesi quali ambiti e
iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni
sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il
fattore di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui
dispone il territorio, per accrescere l’attivita’, rigenerare il
tessuto urbano e sostenere la competitivita’ delle sue polarita’
commerciali. L’ambito territoriale del distretto del commercio e’
individuato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale,
sentita la commissione consiliare competente. Al fine di valorizzare
le caratteristiche peculiari di tali ambiti, soggetti pubblici e
privati possono proporre interventi di gestione integrata per lo
sviluppo del contesto urbano di riferimento. » ;
d) dopo il comma 16-quinquies dell’art. 5 e’ aggiunto il
seguente: «16-sexies. Il comune, entro dieci giorni dal rilascio
dell’autorizzazione di cui al comma 1, procede alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) di un avviso contenente gli
elementi identificativi dell’insediamento commerciale autorizzato,
nonche’ la data della seduta della conferenza di servizi che ha
deliberato l’accoglimento della domanda.»;
e) dopo l’art. 5 e’ inserito il seguente: «Art. 5-bis
(Autorizzazioni non attivate). – L’autorizzazione all’apertura di una
grande struttura di vendita e’ revocata qualora il titolare non inizi
l’attivita’ commerciale entro due anni dal rilascio.
In caso di comprovata necessita’ determinata da cause non
imputabili al titolare dell’autorizzazione e sulla base dell’istanza
presentata dal titolare medesimo, il comune puo’ prorogare
l’autorizzazione, per una sola volta, con provvedimento motivato fino
ad un massimo di due anni dalla scadenza del termine di cui al comma
1.
Entro il termine di cui al comma 2 puo’ essere richiesta, al
comune territorialmente competente, ulteriore proroga
dell’autorizzazione, previo parere positivo della conferenza di
servizi, ai sensi dell’art. 5.
La conferenza di cui al comma 3 verifica l’adeguatezza delle
condizioni di compatibilita’ e di sostenibilita’ dell’insediamento
commerciale gia’ autorizzato al contesto socio-economico, ambientale,
infrastrutturale e territoriale, procedendo ad una eventuale
riformulazione delle stesse, qualora non piu’ attuali.» .

Art. 5
Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici
1. Per l’avvio della attivita’ di vendita di prodotti al
dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici
resta fermo l’obbligo della dichiarazione di inizio attivita’
produttiva (DIAP), di cui all’art. 5 della legge regionale 2 febbraio
2007, n. 1 (Strumenti di competitivita’ per le imprese e per il
territorio della Lombardia); le successive attivazioni e cessazioni
di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono
comunicate con cadenza semestrale alla ASL territorialmente
competente per il comune nel quale hanno luogo le attivazioni e
cessazioni stesse, mediante invio di elenchi cumulativi contenenti
gli estremi della DIAP relativa all’avvio della attivita’ o di
autorizzazioni precedentemente ottenute.
2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in
apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo e’ soggetta alle
medesime disposizioni previste per l’apertura di un esercizio di
vendita.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 relative ad
attivita’ di vendita di prodotti alimentari sono punite con le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa
ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei
regolamenti comunitari nel medesimo settore); le violazioni delle
disposizioni di cui al comma 1 relative ad attivita’ di vendita di
prodotti non alimentari sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria di 1.500 euro.

Art. 6 Procedure telematiche 1. Ai fini della semplificazione amministrativa e del monito-raggio delle attivita’ commerciali i comuni, entro il termine stabilito dalla Giunta regionale, adottano per l’espletamento delle procedure amministrative inerenti le attivita’ commerciali, la procedura telematica definita dalla Regione Lombardia ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 1/2007 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 7 Norma transitoria 1. I commi 3 e 4 dell’art. 5-bis della legge regionale n. 14/99, come introdotti dall’articolo 4, comma 1, lettera e), si applicano anche alle autorizzazioni per grande struttura di vendita oggetto di proroga alla data di entrata in vigore della presente legge, allo scadere della proroga medesima.

Art. 8 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 29 giugno 2009 FORMIGONI Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/845 del 23 giugno 2009

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-31&task=dettaglio&numgu=42&redaz=009R0587&tmstp=1257585499800

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 5 giugno 2009, n. 23 ( Disciplina dell’attivita’ di acconciatore in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 174.)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 42 del 31-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del
17 giugno 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Principi
1. La presente legge, in attuazione della legge 17 agosto 2005,
n. 174 (Disciplina dell’attivita’ di acconciatore), di seguito
denominata «legge statale», nonche’ in conformita’ con quanto
previsto in materia dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure
urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attivita’ economiche e la nascita di
nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito
con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, disciplina
l’attivita’ professionale di acconciatore, formula i criteri generali
per le iniziative di formazione professionale e detta disposizioni
per l’esercizio delle funzioni amministrative dei comuni.
2. La presente legge si applica a tutte le imprese, che svolgono
l’attivita’ di acconciatore, ovunque tale attivita’ sia esercitata,
in luogo pubblico o privato.

Art. 2 Esercizio dell’attivita’ di acconciatore 1. L’esercizio dell’attivita’ di acconciatore, cosi’ come definita dall’art. 2, comma 1, della legge statale, e’ subordinato al possesso dell’abilitazione professionale di cui all’art. 3 della legge medesima ed e’ soggetto alla dichiarazione di inizio attivita’ da presentare al Comune territorialmente competente. 2. L’attivita’ professionale di acconciatore e’ esercitata in forma di impresa, ai sensi delle norme vigenti. I soggetti che intendono svolgere l’attivita’ di acconciatore in forma di impresa artigiana sono tenuti ad iscriversi all’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato). 3. Per ogni sede dove viene esercitata l’attivita’ di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di cui al comma 1. 4. L’attivita’ di acconciatore puo’ essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente, a condizione che i locali utilizzati abbiano i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanita’ e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati. 5. L’attivita’ di acconciatore puo’ essere esercitata anche presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia, difficolta’ fisica di deambulazione, eta’ avanzata, altre forme di impedimento o necessita’ del cliente. E’ ammessa la possibilita’ di esercitare l’attivita’ di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. E’ altresi’ ammesso lo svolgimento dell’attivita’ a fini didattici o di dimostrazione. 6. Non e’ ammesso lo svolgimento dell’attivita’ di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. 7. E’ ammessa la vendita o comunque la cessione alla clientela di prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati. In tal caso non trovano applicazione, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge statale, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»), e successive modificazioni ed integrazioni e le disposizioni contenute nella legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni. Oltre ai trattamenti e ai servizi indicati all’art. 2, comma 1, della legge statale, le imprese di acconciatura possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, ossia laccatura e limatura di unghie.

Art. 3 Competenze delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato 1. Le Commissioni Provinciali per l’Artigianato di cui all’art. 8 della 1.r. n. 3/2003, fatte salve le funzioni ad esse attribuite dalla stessa legge, provvedono: a) all’accertamento delle condizioni previste dall’art. 3, comma 1, lettere a) e b), della legge statale, ai fini della partecipazione all’esame tecnico-pratico di cui allo stesso comma; b) all’accertamento delle esperienze professionali maturate dai soggetti in possesso della qualifica di barbiere che chiedono di ottenere l’abilitazione professionale e il riconoscimento della qualifica di acconciatore ai sensi dell’art. 6, comma 5, lettera a), della legge statale; c) all’accertamento dei requisiti per l’ammissione ai corsi di riqualificazione professionale di cui all’art. 6, comma 5, lettera b), della legge statale e per l’ammissione all’esame di cui alla lettera c) dello stesso comma; d) alla formulazione, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del parere obbligatorio ai fini dell’emanazione del provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dell’attivita’ di acconciatore.

Art. 4 Abilitazione professionale 1. L’abilitazione professionale di acconciatore si consegue tramite il superamento di un apposito esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro: a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni; b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento e’ ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell’apprendistato) e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria. 2. L’abilitazione di cui al comma 1 e’ rilasciata dalla Regione, che puo’ avvalersi di enti od organismi autonomi o strumentali per l’organizzazione e la gestione dei corsi e degli esami. 3. La Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge statale e sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce: a) i contenuti dei programmi dei corsi, la programmazione e l’organizzazione degli esami, compresa la composizione della commissione d’esame; b) gli standard professionali e formativi per il conseguimento dell’abilitazione professionale di acconciatore.

Art. 5
Incentivi per lo sviluppo del settore
1. La Regione favorisce lo sviluppo del settore dell’acconciatura
e, in particolare, persegue le finalita’ previste dall’art. 4, comma
3, della legge statale.
2. Al fine di migliorare la qualita’ dei servizi all’utenza in
ambiti territoriali svantaggiati, la Regione istituisce un fondo cui
possono accedere le imprese che svolgono l’attivita’ di acconciatore
ubicate nei comuni non costieri di minore consistenza demografica.
3. Il fondo di cui al comma 2 opera sotto forma di prestiti
rimborsabili, a fronte di spese per beni materiali e immateriali. I
criteri, le modalita’ ed i termini per la concessione delle
agevolazioni sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nei
limiti delle disponibilita’ di bilancio annuali e nel rispetto del
regime «de minimis» di cui alla vigente normativa comunitaria.

Art. 6 Dichiarazione di inizio attivita’ 1. L’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ di acconciatore di cui all’art. 2, comma 2, della legge statale e’ sostituita, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.l. 7/2007, convertito dalla 1. 40/2007, dalla dichiarazione di inizio attivita’ da presentare, ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, allo Sportello Unico del Comune, laddove esistente, o al Comune territorialmente competente, unitamente alla documentazione attestante il possesso dell’abilitazione professionale di acconciatore e la sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. 2. Nel locale destinato all’attivita’ l’esercente e’ tenuto a esporre copia della dichiarazione di inizio attivita’ munita del timbro di protocollo del Comune competente. Nel caso di attivita’ esercitata presso il domicilio dell’esercente ovvero nei luoghi di cui all’art. 2, comma 5, il titolare o il personale appositamente incaricato e’ tenuto a recare con se’ copia della dichiarazione di inizio attivita’.

Art. 7 Sospensione, trasferimento e cessazione dell’attivita’ 1. L’attivita’ di acconciatore puo’ essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi, previa comunicazione al Comune territorialmente competente. Eventuali proroghe possono essere richieste al Comune solo per gravi motivi, secondo le procedure stabilite con regolamento comunale. 2. In caso di trasferimento dell’azienda in gestione o in proprieta’, per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante deve essere in possesso dell’abilitazione ed e’ tenuto a presentare al Comune la dichiarazione di inizio di attivita’. 3. In caso di decesso, invalidita’ permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell’attivita’, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l’attivita’ per il periodo necessario a conseguire l’abilitazione professionale di acconciatore, purche’ durante tale periodo l’attivita’ sia svolta da persone in possesso dell’abilitazione professionale. 4. La cessazione dell’attivita’ e’ soggetta a comunicazione al Comune territorialmente competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione stessa.

Art. 8
Regolamento comunale
1. I comuni, sentite le Associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale, adottano appositi regolamenti
che prevedono in particolare:
a) i procedimenti relativi alle modificazioni inerenti
l’attivita’ dell’impresa comunicate al Comune ai sensi dell’art. 7,
nonche’ i procedimenti relativi ai provvedimenti di diffida,
sospensione e divieto di prosecuzione dell’attivita’ emanati ai sensi
dell’art. 10;
b) i requisiti urbanistici, le superfici minime ed i requisiti
dimensionali dei locali impiegati per l’esercizio dell’attivita’ di
acconciatore;
c) le destinazioni d’uso dei locali;
d) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei
quali viene svolta l’attivita’ di acconciatore, nonche’ le norme
sanitarie e di sicurezza per gli addetti;
e) le modalita’ di utilizzo e di conservazione delle
attrezzature, degli strumenti e dei prodotti;
f) la disciplina degli orari, la pubblicita’ degli stessi ed il
calendario dei giorni di apertura;
g) l’obbligo e le modalita’ di esposizione delle tariffe
professionali.

Art. 9 Funzioni di vigilanza e sanzionatorie 1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l’esercizio dell’attivita’ di acconciatore, fatte salve le competenze in materia di igiene e sanita’ delle Aziende Sanitarie Locali. 2. Le funzioni relative all’accertamento delle infrazioni e all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di chi esercita l’attivita’ di acconciatore in violazione delle modalita’ o in assenza di uno o piu’ requisiti previsti dalla presente legge o dalla legge statale sono delegate ai comuni e ad essi spettano i proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni. Le sanzioni sono irrogate nella misura di cui all’art. 5 della legge statale e secondo le procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10 Diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell’attivita’ 1. Qualora siano assenti i requisiti igienico-sanitari previsti per l’esercizio dell’attivita’ di acconciatore ovvero questa sia svolta in contrasto con le norme del regolamento comunale, il Comune diffida l’interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio, imponendo, se del caso, la sospensione dell’attivita’ fino all’avvenuto adeguamento, secondo quanto previsto dal regolamento comunale. 2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e ne da’ comunicazione alla Commissione Provinciale per l’Artigianato, nel caso di imprese artigiane, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza. 3. Qualora l’attivita’ di acconciatore sia svolta in assenza dell’abilitazione professionale o di altro requisito necessario per l’esercizio dell’attivita’, ovvero sia svolta in contrasto con altre disposizioni della presente legge o della legge statale il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attivita’, dandone comunicazione, qualora si tratti di imprese artigiane, alla Commissione Provinciale per l’Artigianato, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza. 4. Nel caso di imprese artigiane, il provvedimento di cui al comma 3 e’ emanato previo parere obbligatorio della Commissione Provinciale per l’Artigianato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-31&task=dettaglio&numgu=42&redaz=009R0586&tmstp=1257585499800

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 5 giugno 2009, n. 22 (Attuazione degli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 42 del 31-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del
17 giugno 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Finalita’
1. In attesa dell’emanazione della disciplina regionale di
riordino della materia, la presente legge da’ attuazione alle
disposizioni di cui agli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio
2002, n.137) e successive modifiche e integrazioni, di seguito
denominato Codice, mediante l’adeguamento della vigente legislazione
regionale.

Art. 2
Commissioni locali per il paesaggio
1. Entro il termine stabilito dall’art. 159, comma 1 del Codice,
i comuni e le province istituiscono, ai sensi dell’art. 148 del
Codice, singolarmente o preferibilmente in forma associata,
Commissioni locali per il paesaggio costituenti organi di supporto
tecnico-scientifico per la gestione delle funzioni subdelegate in
materia di paesaggio e idonee a garantire il requisito di
differenziazione tra attivita’ di tutela paesaggistica ed esercizio
di funzioni in materia urbanistico-edilizia, a norma dell’art. 146,
comma 6, del Codice.
2. Le Commissioni esprimono pareri obbligatori in relazione ai
procedimenti:
a) di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per ogni
tipologia di intervento di natura pubblica o privata;
b) di rilascio di pareri su istanze di condono edilizio o di
accertamento di compatibilita’ paesaggistica ai sensi degli articoli
167 e 181 del Codice;
c) di rilascio di pareri nell’ambito dell’iter di formazione di
strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi in
ambiti o su immobili soggetti a vincoli paesaggistici;
d) di assunzione dei provvedimenti cautelari di cui all’art.
150 del Codice;
e) di irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui
all’art. 167 del Codice.
3. Le Commissioni locali per il paesaggio sono composte da almeno
tre e non piu’ di cinque membri scelti dal comune e dalla provincia
tra gli iscritti all’Albo regionale degli esperti in materia di
bellezze naturali, istituito ai sensi dell’art. 3 della legge
regionale n. 21 agosto 1991, n. 20 (Riordino delle competenze per
l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze
naturali) e successive modifiche e integrazioni, ovvero tra soggetti
dotati di documentata, qualificata professionalita’ o
specializzazione nella materia del paesaggio. Il responsabile del
procedimento comunale e provinciale partecipa ai lavori della
Commissione senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore.
4. La Commissione locale per il paesaggio dura in carica cinque
anni. I componenti possono essere rinominati per una sola volta.
5. Le sedute della Commissione del paesaggio sono valide con la
presenza della meta’ piu’ uno dei componenti. Nella prima seduta la
Commissione elegge il Presidente fra i suoi componenti. Le
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di
parita’ prevale il voto del Presidente.
6. I comuni e le province possono, con proprio regolamento,
stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio per il funzionamento
delle Commissioni.
7. I comuni e le province sono tenuti a trasmettere alla Regione
copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il
paesaggio contenente il nominativo dei singoli componenti. Ogni
variazione alla composizione della Commissione e’ comunicata alla
Regione.

Art. 3 Differenziazione tra i responsabili dei procedimenti in materia paesaggistica ed i responsabili dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia 1. In attuazione dell’art. 146, comma 6, del Codice, i comuni e le province, entro il termine di cui all’art. 2, comma 1, individuano un responsabile tecnico dei procedimenti in materia paesaggistica distinto dal responsabile dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia, anche facendo ricorso a forme associative con i comuni contermini od altri enti pubblici, ai sensi delle disposizioni del Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e integrazioni. 2. I comuni e le province sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla Regione copia degli atti da cui risulti l’assolvimento del requisito di differenziazione a norma del comma 1 e a comunicare ogni variazione successiva alla Regione.

Art. 4 Verifica degli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3. Decadenza dall’esercizio delle funzioni subdelegate e riparto delle competenze inerenti le funzioni autorizzatorie. 1. Entro il termine di cui all’art. 159, comma 1, del Codice, la Regione provvede alla verifica dell’attuazione da parte dei comuni e delle province degli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3, al fine di accertare la rispondenza ai requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6, del Codice per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie subdelegate ed approva, con provvedimento del Direttore generale del Dipartimento Pianificazione territoriale, l’elenco degli enti locali riconosciuti idonei a proseguire l’esercizio delle funzioni autorizzatorie subdelegate e di quelli riconosciuti non idonei. 2. Tale elenco e’ notificato al Ministero per i beni e le attivita’ culturali, nonche’ ai competenti uffici periferici ed e’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L’elenco e’ aggiornato con le medesime modalita’ a seguito delle variazioni intervenute relativamente ai suddetti requisiti 3. Ove i comuni e le province non provvedano ad attuare gli adempimenti previsti negli articoli 2 e 3 entro il termine di cui al comma 1, si verifica l’automatica ed immediata decadenza dell’esercizio delle funzioni subdelegate in materia di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche di cui alle disposizioni della legge regionale n. 18 marzo 1980, n. 15 (Subdelega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali e norme in merito al Monte di Portofino) e della 1.r. 20/1991 e successive modifiche e integrazioni, con conseguente nuovo riparto di competenze come di seguito indicato: a) riattribuzione alla Regione delle funzioni autorizzatorie gia’ subdelegate alla provincia inadempiente; b) conferimento alla provincia, che abbia attuato gli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3, delle funzioni autorizzatorie gia’ subdelegate ai comuni inadempienti; c) riattribuzione alla Regione delle funzioni autorizzatorie gia’ subdelegate ai comuni inadempienti nel caso di cui alla lettera b) qualora la provincia sia inadempiente.

Art. 5 Riacquisizione dell’esercizio delle funzioni autorizzatorie subdelegate 1. I comuni e le province che successivamente alla scadenza del termine di cui all’art. 159, comma 1, del Codice attuino gli adempimenti previsti negli articoli 2 e 3, riacquisiscono le funzioni autorizzatorie ad essi subdelegate in base alla vigente legislazione regionale in materia di paesaggio, a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della modifica dell’elenco di cui all’art. 4.

Art. 6
Disposizioni transitorie
1. Le Commissioni edilizie integrate di cui all’art. 2 della 1.r.
n. 15/1980 e successive modifiche e integrazioni e le Commissioni
provinciali di lavoro di cui all’art. 6, comma 2, della legge
regionale 20/1991 e successive modifiche e integrazioni continuano ad
operare fino alla data di insediamento delle Commissioni locali per
il paesaggio di cui all’art. 2 e, comunque, fino alla scadenza del
termine di cui all’art. 159, comma 1, del Codice.

Art. 7 Abrogazione di norme e sostituzioni 1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 6, sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) l’art. 2 della legge regionale 15/1980 e successive modifiche e integrazioni; b) l’art. 4 della legge regionale 20/1991 e successive modifiche e integrazioni; c) la legge regionale n. 15 novembre 1983, n. 39 (Composizione e funzionamento delle Commissioni provinciali per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497). 2. I riferimenti alla Commissione edilizia integrata contenuti nella vigente legislazione regionale sono da intendersi relativi alla Commissione locale per il paesaggio.

Art. 8 Dichiarazione d’urgenza 1. La presente legge regionale e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 5 giugno 2009 BURLANDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-31&task=dettaglio&numgu=42&redaz=009R0585&tmstp=1257585499800