DICHIARAZIONE RISERVATA DELLE ATTIVITÀ EMERSE – scudo fiscale – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

L’art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102, ha previsto l’applicazione di un’imposta straordinaria sulle attività finanziarie
e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato senza l’osservanza delle disposizioni
di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
e successive modificazioni, qualora le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti
all’Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate, perché detenute in Stati dell’Unione europea
e in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio
di informazioni fiscali in via amministrativa.
Ai fini dell’operazione di emersione, i contribuenti sono tenuti a redigere una dichiarazione riservata
delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e a consegnarla all’intermediario che riceve in deposito
le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione.
La dichiarazione riservata delle attività emerse deve essere presentata dalle persone fisiche, dagli
enti non commerciali, dalle società semplici e dalle associazioni equiparate, ai sensi dell’art.
5 del TUIR, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
Sono oggetto di dichiarazione le attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello
Stato, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, senza l’osservanza delle disposizioni
di cui al citato D.L. n. 167 del 1990, per le quali è effettuato il rimpatrio e/o la regolarizzazione
a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.
Devono essere dichiarate:
a) le somme di denaro e le altre attività finanziarie (ad es. azioni e strumenti finanziari assimilati, quotati
e non quotati, quote di società ancorché non rappresentate da titoli, titoli obbligazionari, certificati
di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, indipendentemente
dalla residenza del soggetto emittente, polizze assicurative produttive di redditi di
natura finanziaria) detenute all’estero, in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo, a partire da una
data non successiva al 31 dicembre 2008, per le quali viene disposto dal contribuente il trasferimento
in Italia;
b) le somme di denaro e le altre attività finanziarie, nonché gli investimenti esteri di natura non finanziaria
(ad es. gli immobili e i fabbricati situati all’estero, gli oggetti preziosi, le opere d’arte
e gli yacht) detenuti, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, in Stati dell’Unione
Europea o in Stati aderenti allo SEE che garantiscono un effettivo scambio di informazioni
fiscali, per i quali non viene disposto dal contribuente il trasferimento in Italia.
Di seguito, il termine “rimpatrio” viene usato con riferimento alle attività di cui al punto a) e il termine
“regolarizzazione” viene usato con riferimento a quelle di cui al punto b).
I soggetti di cui al punto 2, presentano la dichiarazione riservata, indipendentemente dal rispettivo
domicilio fiscale, ad un intermediario residente in Italia o ad una stabile organizzazione in Italia di
un intermediario non residente.
Sono intermediari, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), del D.L. n. 350 del 2001:
a) le banche italiane;
b) le società d’intermediazione mobiliare previste dall’art. 1, comma 1, lett. e), del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
c) le società di gestione del risparmio previste dall’art. 1, comma 1, lett. o), del predetto testo unico, limitatamente
alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
d) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall’art. 201 del predetto testo unico;
f) la Poste italiane S.p.A.;
g) le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.
Gli intermediari devono rilasciare al soggetto dichiarante copia della presente dichiarazione, firmata
dal dichiarante e dall’intermediario.
4. Modalit
di presentazione
della dichiarazione
3. Attività oggetto
di dichiarazione
2. Chi è tenuto
a presentare
la dichiarazione
riservata
1. Premessa
1
DICHIARAZIONE RISERVATA DELLE ATTIVITÀ EMERSE
(Articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)
La dichiarazione riservata deve essere prodotta in quattro esemplari: il primo per l’intermediario, il
secondo da restituire quale ricevuta al dichiarante al momento della presentazione, il terzo e il quarto
per le eventuali esigenze dell’intermediario ai fini della documentazione delle operazioni di trasferimento
delle attività in caso di rimpatrio delle stesse.
Gli importi devono essere indicati in euro arrotondando all’unità, per eccesso se la frazione decimale
è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio:
3.230,50 diventa 3.231,00; 3.230,49 diventa 3.230,00).
Per gli importi in valuta estera, deve essere indicato il controvalore in euro applicando il tasso di
cambio individuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, con il quale è approvato
il presente modello di dichiarazione.
Nella sezione devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici ovvero la denominazione
o ragione sociale del soggetto che procede al rimpatrio e/o alla regolarizzazione. Inoltre deve essere
indicata la residenza anagrafica ovvero la sede legale del soggetto dichiarante.
I soggetti di cui all’art. 2, comma 2 bis, del TUIR, devono indicare il domicilio fiscale. Lo stesso vale
per le ipotesi di presunzione di residenza previste per i trust dall’art. 73, comma 3 del TUIR.
Il riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso da
colui che sottoscrive la presente dichiarazione (ad esempio rappresentante legale dell’ente).
Nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso da persona fisica la dichiarazione deve essere
sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante o, in mancanza,
da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto o dal rappresentante negoziale.
Devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici e la residenza del soggetto che sottoscrive
la dichiarazione e, nell’ipotesi in cui il rappresentante legale della società o dell’ente dichiarante
sia una società, va indicato anche il codice fiscale di quest’ultima.
Per quanto riguarda il codice di carica, lo stesso deve essere desunto dalla seguente tabella:
TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA
Nel quadro A vanno riportati i dati riepilogativi relativi all’ammontare delle attività rimpatriate e/o
regolarizzate detenute all’estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, senza
effettuare alcuna distinzione tra gli importi delle attività oggetto di rimpatrio e quelli delle attivit
oggetto di regolarizzazione.
I singoli importi delle attività rimpatriate e/o regolarizzate sono indicati nel quadro B.
Nel rigo A1 deve essere indicato il totale delle attività in denaro emerse risultante dalla colonna 5
del rigo B1.
QUADRO A
Riepilogo delle attivit
rimpatriate e/o
regolarizzate
e relativa imposta
straordinaria dovuta
1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore
di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito,
amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
3 Curatore fallimentare
4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria),
ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7 Erede
8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA e/o IRAP per conto del soggetto estinto a
seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda,
società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi,
rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del
D.L. n. 331/1993
11 Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale – periodo ante messa in liquidazione)
13 Amministratore di condominio
14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione
Dati del rappresentante
del soggetto dichiarante
Dati del dichiarante
5. Guida
alla compilazione
2
Nel rigo A2 deve essere indicato l’ammontare complessivo delle altre attività finanziarie emerse risultante
dalla colonna 5 del rigo B2.
Nel rigo A3 deve essere indicato il valore complessivo dei beni immobili e degli altri diritti immobiliari
risultante dalla colonna 5 del rigo B3.
Nel rigo A4 deve essere indicato il valore complessivo degli altri investimenti di natura non finanziaria
risultante dalla colonna 5 del rigo B4.
Nel rigo A5 deve essere indicato l’ammontare complessivo delle attività soggette al pagamento dell’imposta
straordinaria risultante dalla somma degli importi indicati nei righi A1, A2, A3 e A4.
Nel rigo A6 deve essere indicata l’imposta straordinaria dovuta. Tale imposta, che tiene conto anche
degli interessi e delle sanzioni, è pari al 50 per cento del rendimento presunto delle attività finanziarie
rimpatriate o regolarizzate. Il rendimento si presume maturato nella misura del 2 per cento
annuo per i cinque anni precedenti l’operazione di emersione.
Nel presente riquadro, il dichiarante conferisce all’intermediario l’incarico di ricevere in deposito le
attività finanziarie rimpatriate, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 1 dei righi B1 e
B2, nonché di versare l’imposta straordinaria dovuta.
Il riquadro deve essere completato con la data di presentazione e la firma del dichiarante o del suo
rappresentante.
Nella sezione devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici ovvero la denominazione
o ragione sociale dell’intermediario al quale viene presentata la dichiarazione. Inoltre, devono essere
specificati la sede sociale e l’indirizzo della filiale della banca o di altro intermediario che riceve
l’incarico.
In questo riquadro devono essere indicati il numero di moduli ed il numero di allegati di cui si compone
la dichiarazione. La firma e l’apposizione della data da parte dell’intermediario costituiscono
attestazione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Il quadro B contiene la distinta degli importi attribuiti alle attività oggetto di emersione.
Le attività devono essere innanzitutto distinte tra attività rimpatriate e attività regolarizzate.
Per quanto riguarda le attività finanziarie (righi B1 e B2), gli importi delle attività regolarizzate devono
essere distinti a seconda dell’intermediario non residente presso il quale le attività continuano ad essere
detenute. Per gli investimenti di natura non finanziaria (righi B3 e B4), gli importi delle attività regolarizzate
devono essere distinti a seconda dello Stato estero nel quale i beni o gli altri investimenti sono
ubicati o detenuti.
Rigo B1 – Denaro
In questo rigo devono essere indicate le attività in denaro emerse, suddividendole tra quelle rimpatriate
(colonna 1) e quelle mantenute in deposito all’estero (colonne 2, 3 e 4). Per queste ultime la
distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle colonne
da 1 a 4 del rigo B1 deve essere riportata nella colonna 5 del medesimo rigo.
L’ammontare complessivo delle attività in denaro emerse (colonna 5) deve essere riportato nel rigo A1.
Rigo B2 – Altre attività finanziarie
In questo rigo devono essere indicate le altre attività finanziarie emerse, diverse dal denaro, suddividendole
tra quelle rimpatriate (colonna 1) e quelle mantenute in deposito all’estero (colonne 2, 3 e 4). Per
queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati
nelle colonne da 1 a 4 del rigo B2 deve essere riportata nella colonna 5 del medesimo rigo.
L’ammontare complessivo delle altre attività finanziarie emerse (colonna 5) deve essere riportato
nel rigo A2.
Rigo B3 – Beni immobili e diritti immobiliari
In questo rigo deve essere indicato il valore dei beni immobili e degli altri diritti immobiliari regolarizzati,
suddivisi per Stato estero ove i beni sono ubicati. La somma degli importi indicati nelle colonne
da 2 a 4 del rigo B3 deve essere riportata nella colonna 5 del medesimo rigo.
Il valore complessivo dei beni immobili e diritti immobiliari (colonna 5) deve essere riportato nel rigo A3.
Rigo B4 – Altri investimenti di natura non finanziaria
In questo rigo deve essere indicato il valore degli altri investimenti esteri di natura non finanziaria
(ad esempio oggetti preziosi, opere d’arte, yacht), suddividendoli tra quelli rimpatriati (colonna 1)
QUADRO B
Distinta delle attivit
rimpatriate e/o
regolarizzate
Presentazione
della dichiarazione
riservata
Dati dell’intermediario
al quale viene
presentata
la dichiarazione
Conferimento
dell’incarico
e sottoscrizione
3
e quelli mantenuti all’estero (colonne 2, 3 e 4). Questi ultimi devono essere suddivisi per Stato estero
ove i beni sono ubicati. La somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4 del rigo B4 deve
essere riportata nella colonna 5 del medesimo rigo.
Il valore complessivo degli altri investimenti di natura non finanziaria (colonna 5) deve essere riportato
nel rigo A4.
Nel caso in cui il denaro e le altre attività finanziarie siano mantenute all’estero devono essere indicati
i dati dell’intermediario presso cui le attività regolarizzate sono detenute. In particolare devono
essere indicati la denominazione ovvero la ragione sociale dell’intermediario non residente, la
sede sociale e l’indirizzo della filiale, nonché lo Stato estero ove la filiale stessa è insediata.
Se le attività oggetto di regolarizzazione sono detenute presso più di tre intermediari esteri, ovvero
presso più di tre Stati esteri, il dichiarante deve compilare quadri B aggiuntivi, ricordando di numerare
progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del modello. In tal caso la colonna
5 “Totale” deve essere riempita esclusivamente nel primo quadro B compilato.
Per il denaro e le altre attività finanziarie oggetto di regolarizzazione, indicati nei righi B1 e B2, il
dichiarante deve allegare alla dichiarazione riservata una certificazione rilasciata dall’intermediario
non residente che attesti che le citate attività regolarizzate sono costituite in deposito presso l’intermediario
medesimo.
La casella “Comunicazione agli intermediari ex art. 14, comma 8, del D.L. n. 350/2001” deve
essere barrata qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di comunicare eventuali redditi percepiti
successivamente al 31 dicembre 2008 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata.
In tal caso il dichiarante deve comunicare per iscritto all’intermediario, contestualmente alla presentazione
della dichiarazione riservata, i redditi derivanti dal denaro e/o dalle altre attività finanziarie
rimpatriate, percepiti dal 1° gennaio 2009 e fino alla data di effettivo deposito presso un intermediario
delle attività finanziarie detenute all’estero, fornendo la provvista necessaria per il versamento
delle relative imposte.
Si precisa che in base all’art. 1, comma 2-bis, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in alternativa all’ordinaria modalit
di tassazione analitica prevista dall’art. 14, comma 8, del D.L. n. 350 del 2001, può essere utilizzato
il criterio presuntivo indicato nell’art. 6 del D.L. n. 167 del 1990.
Quest’ultima disposizione prevede che, per le somme di denaro e le altre attività finanziarie trasferite
o costituite all’estero, si presume un reddito pari al tasso ufficiale medio di sconto (ora denominato
tasso di riferimento) vigente nel periodo d’imposta. A tal fine il periodo cui fare riferimento per
l’applicazione del predetto tasso è quello intercorrente tra il 31 dicembre 2008 e la data di effettivo
deposito presso un intermediario delle attività finanziarie detenute all’estero.
Sui redditi così determinati l’intermediario applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l’aliquota del 27%.
La casella “Comunicazione agli intermediari ex art. 14, comma 5-bis, del D.L. n. 350/2001” deve
essere barrata qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di considerare il valore dichiarato
delle attività finanziarie quale costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziarie emerse diverse
dal denaro.
In questo caso, l’interessato deve compilare e sottoscrivere una comunicazione, da allegare alla dichiarazione
riservata, nella quale siano riportati i valori risultanti dalla ripartizione dell’importo complessivo
indicato nella dichiarazione medesima fra le diverse specie delle predette attività.
I valori indicati nella comunicazione saranno utilizzati per il calcolo dei redditi di capitale e delle
plusvalenze realizzati successivamente alle operazioni di emersione.
Una copia delle comunicazioni previste dall’art. 14, commi 5-bis e 8, del D.L. n. 350 del 2001,
debitamente datata e sottoscritta dall’intermediario, deve essere rilasciata al dichiarante.
L’ultimo riquadro riguarda l’attestazione che il dichiarante deve obbligatoriamente rendere, circa la
detenzione all’estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 delle attività rimpatriate
e regolarizzate. L’attestazione viene resa barrando la casella relativa alla fattispecie che interessa.
Nell’eventualità che il modello venga utilizzato sia per il rimpatrio che per la regolarizzazione
di attività detenute all’estero, devono essere barrate entrambe le caselle. Qualora sia necessario
compilare quadri B aggiuntivi, l’attestazione deve essere resa su ciascuno di essi.
Il riquadro va quindi completato apponendo la data di presentazione e la firma del dichiarante o del suo rappresentante.

Giudice di pace di Salerno sentenza del 26/11/2008 Parcheggio, comunale, società privata, deposito, custodia (2009-10-22)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI …

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il G. di P. di …, dr. Alfonso Raimo, ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 2722/2008 del R.A.C.C.

tra

… …, attore

difeso dall’Avv. A. Cammarota

e

… Mobilità S.p.A., in persona del l.r.p.t., convenuta

difesa dall’Avv. A. Caramanno

Oggetto: risarcimento danni

Conclusioni: come da verbale del 26.11.2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. … …, così come rappresentato e difeso, conveniva in giudizio la S.p.A … Mobilità, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al fine di sentirla condannare, previa dichiarazione di responsabilità, al risarcimento dei danni patiti in occasione di un sinistro verificatosi in …, in data 13.12.2006, verso le ore 17,40 circa, in via ….

Esponeva, in sostanza, l’attore che il giorno 13 dicembre 2006 lasciva “in custodia” l’autovettura di sua proprietà … Golf tg. … nel parcheggio gestito dalla società convenuta; che alle ore 20.00 quando si recava nuovamente presso il parcheggio per ritirare l’auto la trovava gravemente danneggiata; che dell’accaduto venivano informati gli incaricati alla custodia del parcheggio; che provvedeva a compilare appositi moduli; che l’accaduto veniva denunciato alla Polizia di Stato.

Chiedeva pertanto l’attore che fosse riconosciuta la responsabilità della convenuta in merito alla causazione dell’incidente de quo e che la stessa fosse condannata al pagamento dei danni subiti dall’autovettura VW Golf, quantificati in € 2500,00, il tutto con vittoria di spese di lite.

Si costituiva la convenuta società … Mobilità S.p.A. la quale, così come rappresentata e difesa, contestava l’assunto attoreo sostenendo la propria mancanza di responsabilità ed evidenziando inoltre l’esistenza di una franchigia di € 500,00 a carico dell’utenza.

Concludeva per il rigetto del libello introduttivo del giudizio con attribuzione vittoriosa delle spese di lite.

La causa veniva quindi istruita e successivamente trattenuta in decisione per essere giudicata con la presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea appare infondata e pertanto non merita accoglimento.

La questione nasce da un presunto affidamento in custodia di un autoveicolo da parte dell’attore, … …, alla convenuta società di capitali, … Mobilità S.p.A., che ha in concessione l’area di parcheggio di via ….

La lite risulta infatti impostata sull’inquadramento dell’accaduto nella “fattispecie atipica” del contratto di parcheggio, assimilabile, secondo certa dottrina e giurisprudenza, al contratto di deposito con gli obblighi che ne discenderebbero ai sensi dell’art. 1766 c.c., che esplicitamente recita che il deposito “è il contratto con il quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura.

Tra gli elementi costitutivi del richiamato istituto va annoverata innanzitutto la consegna della cosa, a meno che questa non si trovi già presso il depositario per una qualunque ragione; in secondo luogo vi è, appunto, l’obbligo di custodia che viene intesa come conservazione materiale del bene nello stato in cui è stato ricevuto.

Sono numerose le occasioni di pronunce giurisprudenziali sulle forme richieste per la consegna della cosa oggetto del deposito: un’attenta analisi della casistica porta a concludere che la dazione della cosa non può dirsi realizzata allorché il depositante non abbia l’effettiva disponibilità della cosa stessa, in ogni caso la consegna può anche non avvenire con la forma della tradizione materiale, ma deve comunque attribuire al depositario la detenzione del bene e deve accompagnarsi alla esplicita volontà delle parti sulla funzione della custodia.

Pertanto consegna ed accettazione della cosa, anche senza la materiale apprensione del bene, sono sufficienti a ricondurre l’accordo alle maglie del contratto di deposito quando il bene sia posto nell’autonoma sfera di controllo dell’affidatario che, solo per tale circostanza, assume l’obbligo giuridico di provvedere alla custodia.

Il caso all’esame del giudizio non può assolutamente essere inquadrato nel contratto atipico di parcheggio con custodia, con conseguente attrazione della vicenda alle responsabilità disciplinate dalla fattispecie di cui all’art. 1766 c.c.

In effetti il problema delle aree di parcheggio non ha natura squisitamente civilistica, ma risulta regolato, innanzitutto, da norme di diritto pubblico, in particolare dalle previsioni di cui all’art. 7 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modifiche, meglio conosciuto come Codice della Strada.

La richiamata disposizione normativa regola la circolazione nei centri abitati, fornendo agli enti territoriali, proprietari delle strade, gli strumenti di pianificazione della viabilità, ivi compresa la previsione di aree di parcheggio.

La delimitazione delle stesse con l’installazione di un sistema di accesso all’area tramite dispositivo a cancello automatico non è sufficiente ad integrare l’affidamento in custodia, che secondo l’orientamento prevalente della Cassazione richiede che il bene sia posto nell’autonoma sfera di controllo dell’affidatario, come accade nel caso in cui si depositi un’autovettura in un garage consegnando le chiavi al garagista. In questo caso il veicolo viene effettivamente messo sotto l’autonoma sfera di controllo del custode, che ne ha l’effettiva disponibilità ragion per cui non è richiesta una forma particolare per la consegna della cosa.

Nell’ipotesi in cui ciò non si verifichi, come nelle aree di sosta gestite da società di capitali concessionarie dell’esercizio del parcheggio, sussisterebbe la necessità di un rientro al formalismo onde ricondurre l’ipotesi alla fattispecie del contratto di deposito, con necessaria esplicitazione della volontà delle parti vertente sulla funzione di custodia, circostanza di cui non vi è prova nel caso all’esame del giudizio.

In effetti, il ticket richiesto per il parcheggio nelle aree comunali ove vengono imposte, a norma dell’art. 7 del Codice della Strada, restrizioni alla circolazione, qualora il rapporto si instaurasse direttamente con l’ente territoriale potrebbe essere assimilato ad una tassa per l’occupazione di suolo pubblico, che nel caso del rapporto con società di capitali, in mancanza di un espresso consenso dei contraenti, altro non potrebbe essere che il corrispettivo verso la concessione di un diritto reale di godimento, atteso che la delimitazione dell’area con accesso mediante dispositivi di apertura automatici rappresenta unicamente un sistema di riscossione meccanizzata del prezzo del parcheggio sul suolo pubblico, rimanendone estranea la funzione della custodia, che in questo caso dovrebbe oggetto di esplicita pattuizione, pertanto, anche senza osservazioni su quanto asserito dall’attore in merito ai danni subiti all’interno dell’area di parcheggio di via …, non sussiste responsabilità alcuna da parte della convenuta società.

Si ritiene, comunque, che sussistano giusti motivi, ex art. 92 c.p.c., per compensare interamente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il G.di P. di …, in persona del sottoscritto Giudice, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2722/2007 del R.A.C.C. di questo Ufficio tra … …, attore, e … Mobilità S.p.A., in persona del l.r.p.t., convenuta, ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita, così provvede: 1) rigetta la domanda di … … perché infondata; 2) compensa le spese di lite tra le parti.

…, 26/11/2008

Il G.di P.

-dr. Alfonso Raimo-

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione III civile 21 maggio – 22 settembre 2009, n. 20415 Danni, responsabilità custodia, comune, scivolo, uso improprio, cartelli (2009-10-08)

(Presidente Massera – Relatore Chiarini)

Svolgimento del processo

I. S. conveniva in giudizio nel gennaio 1995 il Comune di **** deducendo che mentre aiutava il figlio a scendere dallo scivolo nella villa comunale, a causa della mancanza di una vite di fissaggio, il quarto dito della mano sinistra era rimasto impigliato nella lamiera, ed in conseguenza delle gravi lesioni le era stato amputato.

Il Tribunale di Nola accoglieva la domanda e condannava il Comune a pagarle Euro 13.944,29, da rivalutare.

Con sentenza del 27 giugno 2007 la Corte di appello di Napoli accoglieva il gravame del Comune sulle seguenti considerazioni: 1) dalle prove assunte era risultato che la S., dopo aver preso il figlio minore salendo in senso inverso sullo scivolo ed averlo riconsegnato al padre, nello scendere, seduta, il dito anulare sinistro, impigliatosi in una parte meccanica, si era amputato; 2) non vi era prova alcuna della mancanza della vite di fissaggio, mentre la sporgenza di una di esse, non interamente avvitata, emergente dalle foto scattate dall’attrice – senza provare che la riproduzione fotografica fosse avvenuta subito dopo il sinistro – non prova il nesso causale con l’accaduto, non avendo la vite la possibilità di trattenere il dito, né risultando alcuna fessurazione sullo scivolo, in lamiera su tubolari, dotato di maniglie sulla parte superiore e di sponde laterali; 3) era pertanto da ritenere, sulla base degli elementi raccolti, che la mano della S. sia rimasta incastrata tra il piano di discesa ed il sottostante tubolare afferrato nel risalire lo scivolo dal basso; 4) sussisteva la custodia dello scivolo da parte del Comune e poiché era situato in un giardino comunale le famiglie ed i minori che lo usano devono poter fare affidamento sulla sicurezza dell’impianto; 5) tuttavia la S. non aveva provato il nesso causale tra l’accaduto e lo scivolo come conseguenza normale della sua particolare condizione, potenzialmente dannosa, essendovi al contrario la prova di un uso anomalo dello stesso, poiché la S. era salita in senso inverso e tale fatto – c.d. fortuito attribuibile al terzo o al danneggiato – era idoneo da solo a cagionare l’evento, escludendo perciò la responsabilità del Comune per mancanza di nesso eziologico diretto tra lo scivolo ed il danno.

Ricorre per cassazione I. S. cui resiste il Comune di ****. Le parti hanno depositato memoria per la decisione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., rinviata alla pubblica udienza ai sensi dell’ultimo comma della predetta norma.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo la ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2051 e 2697 c.c., 99, 112, 113, 115 e 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)”.

Premesso che la potenzialità dannosa dello scivolo discende dalle sue caratteristiche intrinseche mancando indicazioni del Comune sulle regole per il corretto uso dello scivolo, la Corte di merito, pur riconoscendo che l’incidente fu determinato dalla condizione dello scivolo, ha poi ritenuto fattore esterno da solo sufficiente a determinare l’evento la discesa della S., normalmente seduta sullo scivolo, su cui era salita per far scendere il figlio, ma senza esaminare se l’uso del bene fosse così singolare da non essere prevedibile, né se quanto meno il comportamento della S. fosse da considerare concorrente nella determinazione dell’evento, ai sensi del primo comma dell’art. 1227 c.c. e senza considerare che l’incidente non si sarebbe verificato se l’impianto fosse stato costruito e mantenuto in modo adeguato e regolare. Conclude quindi con il seguente quesito di diritto: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva ed è connessa unicamente alla potenzialità dannosa della cosa in custodia; per escluderla non vale riferirsi al comportamento del danneggiato, che nel nostro caso era discesa da uno scivolo per giochi dei bambini, dato che ciò non può esser considerato idoneo ad interrompere il nesso tra la pericolosità della cosa e danno, ma se mai idoneo ad integrare un concorso di colpe”.

2. – Con il secondo motivo deduce: “Omessa, contraddittoria insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.)”.

Anche se la ricostruzione dell’accaduto – incastro del dito mentre la S. risaliva lo scivolo – fosse esatta, comunque la causa dell’incidente non è la salita in senso inverso, ma l’incastro del dito tra il tubolare ed il piano di discesa, elementi – condizione dell’impianto potenzialmente dannosi per tutti e quindi il nesso eziologico non è escluso, ma se mai attenuato.

Il fatto controverso è la mancanza di una precisa individuazione dell’atto o del comportamento interruttivi del nesso di causalità; si indica la ragione dell’insufficienza della motivazione nella mancanza di una specifica argomentazione in ordine all’estremo del comportamento della ricorrente che avrebbe interrotto il nesso di causalità.

I motivi, connessi, sono fondati.

Per escludere la responsabilità da cosa in custodia a norma dell’art. 2051 cod. civ., il custode ha l’onere di provare che l’evento è stato cagionato da fatto estraneo ad essa – che può dipendere anche dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (c.d. fortuito incidentale) – del tutto eccezionale, secondo il principio della regolarità e probabilità causale in quelle circostanze di tempo e di luogo, sì da essere imprevedibile, e perciò inevitabile. Pertanto, non qualsiasi uso improprio o anomalo della cosa in custodia rispetto alla sua destinazione funzionale configura il caso fortuito, perché se invece la condotta concorrente del terzo nella causazione dell’evento non è assolutamente imprevedibile ex ante, persiste il nesso di causalità con la cosa e la sua funzione (Cass. 2563/2007), salva la limitazione del risarcimento del danno per gli effetti dell’art. 1227 cod. civ., da valutare dal giudice di merito (Cass. 11227/2008). Quindi, poiché funzione dell’art. 2051 cod. civ. è di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti (Cass. 4279/2008 e 20317/2005) – e questa è la ragione per cui, ai fini della responsabilità del custode per l’evento dannoso, è sufficiente che il danneggiato provi il nesso causale con la cosa custodita, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della stessa – il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso improprio – da parte del terzo o del danneggiato – della cosa si arresta soltanto al caso in cui la pericolosità dell’anomala utilizzazione di essa, intesa come fattore causale esterno (Cass. 15429/2004), sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, da renderla del tutto imprevedibile e perciò inevitabile (Cass. 20334/2004, 25029/2008).

Pertanto, incontroverso che l’evento dannoso occorso alla S. è stato cagionato dallo scivolo situato nella villa comunale, per escludere la responsabilità del Comune, custode di esso, non è sufficiente che il Comune abbia provato le buone condizioni di manutenzione dello stesso e l’uso improprio del predetto gioco da parte della S., salita aggrappandosi ai tubolari sottostanti il piano in lamiera predisposto per la discesa anziché dalle apposite scalette, dovendo altresì il Comune dimostrare che tale utilizzazione era assolutamente inusuale, sia da parte dei minori che delle persone adulte, e quindi imprevedibile, sì che la condotta della S. ha interrotto il nesso causale tra lo scivolo e l’amputazione del dito che la parte sottostante della lamiera di esso ha provocato, e che di conseguenza l’evento non era evitabile mediante l’adozione di opportune cautele, come ad esempio il divieto di tale uso improprio, ovvero il rivestimento dei tubolari sottostanti la lamiera con materiale di gomma o comunque non tagliente.

Pertanto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata, e la causa va rinviata per nuovo esame alla luce delle norme – tra cui l’art. 1227 cod. civ. – e dei principi innanzi richiamati.

Il giudice del rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Napoli, altra Sezione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione sez I penale 38389/2009 del 18.9.2009 Pubblico ufficiale, controllore ferroviario, privatizzazioni (2009-10-06)

La Corte suprema di cassazione

prima sezione penale

(…)

ha pronunciato la seguente sentenza

sul ricorso proposto da

1) (…)

avverso la sentenza n. 1716/2008 del tribunale di Genova, emessa il 3.2.2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in pubblica udienza del 18.9.2009 la relazione fatta dal consigliere dott. Maria Cristina Siotto

Udito il procurtore generale in persona che ha concluso per la inammissibilità del ricorso,

Udito l’avv.(…)

Svolgimento del processo

Con sentenza del 3.2.2009 il Tribunale di genova in composizione mobnocratica ha condannato (…), riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, alla pena di 60,00 euro di ammenda quale responsabile del reato di cui all’art.651 C.P, per essersi costei rifiutata di dare indicazioni sulla propria identità personale al capotreno (…)la quale, dopo aver constatato, nel corso del controllo dei biglietti dei passeggeri, che l’imputata era in possesso del titolo di viaggio non convalidato e che non intendeva pagare la relativa sanzione pecuniaria, le aveva inutilmente chiesto le generalità e l’esibizione di un documento di identità.

Avverso tale sentenza e l’ordinanza con la quale il Tribunale aveva disatteso una istanza di rinvio per motivi di salute ha proposto ricorso l’imputata, con atto proprio, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La ricorrente ha, con il primo motivo, sostenuto la non attribuibilità al capotreno della qualità di pubblico ufficiale attesa la trasformazione in società per azioni dell’ente F.F.S.S. nel contempo sottolineando come essa ricorrente avesse comunque provveduto alla consegna dei documenti all’agente della (…) intervenuto sul posto su richiesta del capotreno. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato il rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza motivato dal non essere state in alcun modo documentate le ragioni di salute, essendo a suo avviso l’onere del Tribunale provvedere in siffatta situazione a visita fiscale ed accertamenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi in esso articolati.

Come più volte enunciato da questa Corte, pur dopo la trasformazione dell’Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni, gli addetti alle ferrovie dello Stato, che – come capotreno-controllore dei biglietti – provvedono alla constatazione dei fatti ed alle relative verbalizzazioni nell’ambito di attività di prevenzione ed accertamento delle infrazioni relative ai trasporti, sono pubblici ufficiali in quanto muniti di poteri autoritativi e certificativi e svolgenti una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico (cfr. Cassa sentenze 1943/99, 2100/95, 11490/94). Ne consegue che, essendosi la (…) rifiutata di dare indicazioni sulle propria identità personale al capotreno/pubblico ufficiale che agiva nell’esercizio delle sue funzioni, il fatto integra pacificamente il reato ascritto. Né vale ad eslcudere la sussistenza del reato la circostanza di avere poi l’imputata esibito un proprio documento di identità all’agente della (…) essendo costui intervenuto successivamente al rifiuto opposto dalla (…) su richoesta del capotreno e proprio a seguito di tale rifiuto, e quindi dopo la consumazione del reato. Il primo motivo di ricorso, stante la costante giurisprudenza in ordine alla questione sollevata e stante altresì la irrilevanza della circostanza ulteriormente dedotta, è dunque manifestamente infondato.

Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo. A fronte di istanza di rinvio del tutto generica e priva di qualsivoglia supporto è infatto legittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza. La prova del legittimo impedimento a comparire dell’imputato deve infatto essere fornite dall’interessato, non essendo configurabile in capo all’organo giudicante alcun obbligo di procedere d’ufficio ad accertamenti di merito: sicché la carenza (nel caso in esame l’istanza di rinvio non risulta essere stata accompagnata da documentazione sanitaria di sorta) di documentazione attestante la sussistenza delle asserite ragioni di salute impeditive della presenza dell’imputata all’udienza ben hanno, nella specie, legittimato la reiezione della richiesta di rinvio (cfr. ex multis Cass. 4300/2004 e sent. 32033/2003).

La assoluta pretestuosità del ricorso comporta la condanna della ricorrente anche al versamento di una congrua somma in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente (…) al pagamento delle spese giudiziarie ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 18.9.2009

Il consigliere estensore

Il presidente

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.