MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 21 settembre 2009 Riconoscimento, al sig. Di Tommaso Massimiliano, delle qualifiche professionali estere abilitanti all’esercizio in Italia della professione di avvocato.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 238 del 13-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il proprio decreto datato 17 giugno 2009 con il quale si
riconosceva il titolo professionale di «Attorney and Counselor at
Law» conseguito negli U.S.A dal sig. Di Tommaso Massimiliano, nato il
24 settembre 1982 a Roma (Italia), cittadino italiano, quale titolo
abilitante per l’iscrizione in Italia all’albo degli avvocati;
Vista l’istanza di riesame del sig. Di Tommaso pervenuta ad agosto
2009, alla luce della nuova documentazione pervenuta;
Considerato che il richiedente ha superato le prove scritte
dell’esame di abilitazione alla professione forense della sessione
2008;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta
del 17 settembre 2009;
Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale
di categoria nella seduta sopra indicata;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione
accademico-professionale richiesta in Italia per l’esercizio della
professione di «avvocato» e quella di cui e’ in possesso l’istante,
per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l’art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Visto l’art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Di Tommaso Massimiliano, nato il 24 settembre 1982 a Roma
(Italia), cittadino italiano, e’ riconosciuto il titolo professionale
di «Attorney and Counselor at Law» quale titolo valido per
l’iscrizione all’ albo degli «avvocati» e l’esercizio della
professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento e’ subordinato all’espletamento di una prova
attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita da un esame
orale sulla materia specificata nell’ allegato A, che costituisce
parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 settembre 2009

Il direttore generale: Frunzio

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 2009 Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Siculiana.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 238 del 13-10-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 13 giugno 2008, registrato alla
Corte dei conti in data 18 giugno 2008, con il quale, ai sensi
dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’
stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Siculiana
(Agrigento) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una
commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell’ente;
Constatato che non risulta esaurita l’azione di recupero e
risanamento complessivo dell’istituzione locale e della realta’
sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;
Ritenuto che le esigenze della collettivita’ locale e la tutela
degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello
Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di
legalita’ e restituisca efficienza e trasparenza all’azione
amministrativa dell’ente;
Visto l’art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, come sostituito dall’art. 2, comma 30, della legge 15 luglio
2009, n. 94;
Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 settembre 2009 alla quale e’ stato debitamente
invitato il presidente della Regione siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Siculiana
(Agrigento), fissata in diciotto mesi, e’ prorogata per il periodo di
sei mesi.

Dato a Roma, addi 22 settembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell’interno

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2009
Ministeri istituzionali – Interno, registro n. 8, foglio n. 370

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2009 Proroga dello stato di emergenza nel territorio tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 237 del 12-10-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 ottobre 2008, con il quale e’ prorogato, da ultimo fino al 31
ottobre 2009, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel
territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della
provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino,
Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone, interessato
da una gravissima situazione di inquinamento ambientale che ha
causato la contaminazione dei prodotti agricoli, nonche’ la presenza
di sostanze organo-clorurate nel latte prodotto dagli allevatori
titolari di talune aziende zootecniche;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
giugno 2005, n. 3441, recante «Primi interventi urgenti diretti a
fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del
fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla
situazione di crisi socio-economico-ambientale», la successiva
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre
2005, n. 3447, nonche’ la ulteriore ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2006, n. 3491;
Vista, inoltre, l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 17 novembre 2006, n. 3552 che, in particolare, ha
attribuito al commissario delegato competenze esclusive per le
attivita’ di messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica e
ripristino ambientale, ivi compresa la predisposizione e
l’approvazione dei relativi progetti del territorio dei nove comuni
individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
19 maggio 2005;
Considerato che si rende necessario assicurare il completamento
degli interventi ancora in corso di realizzazione posti in essere dal
commissario delegato per fronteggiare la situazione di emergenza
socio-economico-ambientale finalizzati alla prosecuzione della fase
di bonifica;
Considerata, inoltre, l’occorrenza di dare corso agli adempimenti
previsti dall’art. 2, comma 1 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3441/2005 con la definizione del secondo
modulo del piano degli interventi per i contributi e gli indennizzi a
favore dei soggetti interessati;
Tenuto conto, altresi’, dell’esigenza di garantire la prosecuzione
delle procedure relative al progetto di reindustrializzazione
dell’area di Colleferro in attuazione dell’art. 252-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consistente in attivita’ di
bonifica, di infrastrutturazione viaria e di reindustrializzazione;
Vista la nota del 21 settembre 2009 con la quale il presidente
della regione Lazio – Commissario delegato ha chiesto la proroga
dello stato di emergenza, tenuto conto che gli interventi predisposti
per fronteggiare il grave inquinamento che interessa i nove comuni
del bacino del fiume Sacco sono tuttora in corso e che, quindi, la
situazione di criticita’ non puo’ ritenersi conclusa;
Ravvisata, quindi, la necessita’ di consentire l’esercizio
dell’azione di carattere straordinario e derogatorio finalizzata al
definitivo superamento del predetto contesto emergenziale;
Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
per la proroga dello stato di emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 ottobre 2009;
Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e’ prorogato, fino al 31 ottobre 2010, lo
stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio di cui
in premessa.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 ottobre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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Cassazione III civile 21 maggio – 22 settembre 2009, n. 20415 Danni, responsabilità custodia, comune, scivolo, uso improprio, cartelli (2009-10-08)

(Presidente Massera – Relatore Chiarini)

Svolgimento del processo

I. S. conveniva in giudizio nel gennaio 1995 il Comune di **** deducendo che mentre aiutava il figlio a scendere dallo scivolo nella villa comunale, a causa della mancanza di una vite di fissaggio, il quarto dito della mano sinistra era rimasto impigliato nella lamiera, ed in conseguenza delle gravi lesioni le era stato amputato.

Il Tribunale di Nola accoglieva la domanda e condannava il Comune a pagarle Euro 13.944,29, da rivalutare.

Con sentenza del 27 giugno 2007 la Corte di appello di Napoli accoglieva il gravame del Comune sulle seguenti considerazioni: 1) dalle prove assunte era risultato che la S., dopo aver preso il figlio minore salendo in senso inverso sullo scivolo ed averlo riconsegnato al padre, nello scendere, seduta, il dito anulare sinistro, impigliatosi in una parte meccanica, si era amputato; 2) non vi era prova alcuna della mancanza della vite di fissaggio, mentre la sporgenza di una di esse, non interamente avvitata, emergente dalle foto scattate dall’attrice – senza provare che la riproduzione fotografica fosse avvenuta subito dopo il sinistro – non prova il nesso causale con l’accaduto, non avendo la vite la possibilità di trattenere il dito, né risultando alcuna fessurazione sullo scivolo, in lamiera su tubolari, dotato di maniglie sulla parte superiore e di sponde laterali; 3) era pertanto da ritenere, sulla base degli elementi raccolti, che la mano della S. sia rimasta incastrata tra il piano di discesa ed il sottostante tubolare afferrato nel risalire lo scivolo dal basso; 4) sussisteva la custodia dello scivolo da parte del Comune e poiché era situato in un giardino comunale le famiglie ed i minori che lo usano devono poter fare affidamento sulla sicurezza dell’impianto; 5) tuttavia la S. non aveva provato il nesso causale tra l’accaduto e lo scivolo come conseguenza normale della sua particolare condizione, potenzialmente dannosa, essendovi al contrario la prova di un uso anomalo dello stesso, poiché la S. era salita in senso inverso e tale fatto – c.d. fortuito attribuibile al terzo o al danneggiato – era idoneo da solo a cagionare l’evento, escludendo perciò la responsabilità del Comune per mancanza di nesso eziologico diretto tra lo scivolo ed il danno.

Ricorre per cassazione I. S. cui resiste il Comune di ****. Le parti hanno depositato memoria per la decisione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., rinviata alla pubblica udienza ai sensi dell’ultimo comma della predetta norma.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo la ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2051 e 2697 c.c., 99, 112, 113, 115 e 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)”.

Premesso che la potenzialità dannosa dello scivolo discende dalle sue caratteristiche intrinseche mancando indicazioni del Comune sulle regole per il corretto uso dello scivolo, la Corte di merito, pur riconoscendo che l’incidente fu determinato dalla condizione dello scivolo, ha poi ritenuto fattore esterno da solo sufficiente a determinare l’evento la discesa della S., normalmente seduta sullo scivolo, su cui era salita per far scendere il figlio, ma senza esaminare se l’uso del bene fosse così singolare da non essere prevedibile, né se quanto meno il comportamento della S. fosse da considerare concorrente nella determinazione dell’evento, ai sensi del primo comma dell’art. 1227 c.c. e senza considerare che l’incidente non si sarebbe verificato se l’impianto fosse stato costruito e mantenuto in modo adeguato e regolare. Conclude quindi con il seguente quesito di diritto: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva ed è connessa unicamente alla potenzialità dannosa della cosa in custodia; per escluderla non vale riferirsi al comportamento del danneggiato, che nel nostro caso era discesa da uno scivolo per giochi dei bambini, dato che ciò non può esser considerato idoneo ad interrompere il nesso tra la pericolosità della cosa e danno, ma se mai idoneo ad integrare un concorso di colpe”.

2. – Con il secondo motivo deduce: “Omessa, contraddittoria insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.)”.

Anche se la ricostruzione dell’accaduto – incastro del dito mentre la S. risaliva lo scivolo – fosse esatta, comunque la causa dell’incidente non è la salita in senso inverso, ma l’incastro del dito tra il tubolare ed il piano di discesa, elementi – condizione dell’impianto potenzialmente dannosi per tutti e quindi il nesso eziologico non è escluso, ma se mai attenuato.

Il fatto controverso è la mancanza di una precisa individuazione dell’atto o del comportamento interruttivi del nesso di causalità; si indica la ragione dell’insufficienza della motivazione nella mancanza di una specifica argomentazione in ordine all’estremo del comportamento della ricorrente che avrebbe interrotto il nesso di causalità.

I motivi, connessi, sono fondati.

Per escludere la responsabilità da cosa in custodia a norma dell’art. 2051 cod. civ., il custode ha l’onere di provare che l’evento è stato cagionato da fatto estraneo ad essa – che può dipendere anche dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (c.d. fortuito incidentale) – del tutto eccezionale, secondo il principio della regolarità e probabilità causale in quelle circostanze di tempo e di luogo, sì da essere imprevedibile, e perciò inevitabile. Pertanto, non qualsiasi uso improprio o anomalo della cosa in custodia rispetto alla sua destinazione funzionale configura il caso fortuito, perché se invece la condotta concorrente del terzo nella causazione dell’evento non è assolutamente imprevedibile ex ante, persiste il nesso di causalità con la cosa e la sua funzione (Cass. 2563/2007), salva la limitazione del risarcimento del danno per gli effetti dell’art. 1227 cod. civ., da valutare dal giudice di merito (Cass. 11227/2008). Quindi, poiché funzione dell’art. 2051 cod. civ. è di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti (Cass. 4279/2008 e 20317/2005) – e questa è la ragione per cui, ai fini della responsabilità del custode per l’evento dannoso, è sufficiente che il danneggiato provi il nesso causale con la cosa custodita, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della stessa – il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso improprio – da parte del terzo o del danneggiato – della cosa si arresta soltanto al caso in cui la pericolosità dell’anomala utilizzazione di essa, intesa come fattore causale esterno (Cass. 15429/2004), sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, da renderla del tutto imprevedibile e perciò inevitabile (Cass. 20334/2004, 25029/2008).

Pertanto, incontroverso che l’evento dannoso occorso alla S. è stato cagionato dallo scivolo situato nella villa comunale, per escludere la responsabilità del Comune, custode di esso, non è sufficiente che il Comune abbia provato le buone condizioni di manutenzione dello stesso e l’uso improprio del predetto gioco da parte della S., salita aggrappandosi ai tubolari sottostanti il piano in lamiera predisposto per la discesa anziché dalle apposite scalette, dovendo altresì il Comune dimostrare che tale utilizzazione era assolutamente inusuale, sia da parte dei minori che delle persone adulte, e quindi imprevedibile, sì che la condotta della S. ha interrotto il nesso causale tra lo scivolo e l’amputazione del dito che la parte sottostante della lamiera di esso ha provocato, e che di conseguenza l’evento non era evitabile mediante l’adozione di opportune cautele, come ad esempio il divieto di tale uso improprio, ovvero il rivestimento dei tubolari sottostanti la lamiera con materiale di gomma o comunque non tagliente.

Pertanto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata, e la causa va rinviata per nuovo esame alla luce delle norme – tra cui l’art. 1227 cod. civ. – e dei principi innanzi richiamati.

Il giudice del rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Napoli, altra Sezione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.