MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 24 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 236 del 10-10-2009

Autorizzazione all’organismo denominato «SIDEL S.p.a.», ad effettuare attivita’ di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo prodotti, di cui all’articolo 1, comma 2, del regolamento (CE) 834/2007.

IL DIRETTORE GENERALE
dell’ex Direzione generale del controllo della qualita’
e dei sistemi di qualita’

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007
relativo alla produzione e all’etichettatura dei prodotti biologici,
che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio
2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre
2008 recante modalita’ di applicazione del Regolamento (CE) n.
834/2007 relativo alla produzione e all’etichettatura dei prodotti
biologici, per quanto riguarda la produzione biologica,
l’etichettatura e i controlli;
Visto il Regolamento (CE) n. 710 della Commissione del 5 agosto
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalita’
di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per
quanto riguarda l’introduzione di modalita’ di applicazione relative
alla produzione di animali e di alghe marine dell’acquacoltura
biologica;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, inerente
l’attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento CEE n. 2092/91 in
materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo
biologico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio
2009, n. 129, recante il regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell’art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica il
decreto 5 dicembre 2006, relativo agli organismi di controllo,
autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995, cui e’
imposto l’obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria
struttura e documentazione di sistema;
Vista l’istanza presentata ai sensi dell’art. 3 del decreto
legislativo n. 220/1995 dalla «SIDEL S.p.a.», con sede a Bologna, via
Larga n. 34/2, in data 3 giugno 2009;
Visto il certificato di accreditamento di conformita’ ai requisiti
della norma UNI CEI EN 45011 Ed. 1999, n. 093B rev. 00 rilasciato il
18 giugno 2009 da «SINCERT», a «SIDEL S.p.a.», quale organismo di
certificazione di prodotti, cosi’ come previsto dal Regolamento (CE)
n. 834/2007 e successivi regolamenti di applicazione relativi alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti vegetali,
animali ed alimenti e mangimi trasformati;
Considerato che per «SIDEL S.p.a.», essendo intervenuto
l’adeguamento del Manuale della qualita’ e dello statuto societario a
seguito di specifiche richieste di questo Ispettorato, sussistono le
condizioni ed i requisiti richiesti per ottenere l’autorizzazione
all’attivita’ di controllo e certificazione in materia di produzione
agricola e agro-alimentare con metodo biologico;
Visto il parere favorevole espresso in data 17 settembre 2009 dal
Comitato di valutazione degli organismi di controllo per
l’agricoltura biologica, di cui all’art. 2 del decreto legislativo n.
220/1995;
Ritenuto di procedere all’emanazione del provvedimento di
autorizzazione a «SIDEL S.p.a.» ai sensi dell’art. 3 del decreto
legislativo n. 220/1995;

Decreta:

Art. 1.

1. «SIDEL S.p.a.», con sede a Bologna, via Larga n. 34/2, e’
autorizzato ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, del decreto
legislativo n. 220/1995 ad esercitare l’attivita’ di controllo sugli
operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un
Paese terzo prodotti biologici o che immettono tali prodotti sul
mercato, con codice IT – SDL.
2. «SIDEL S.p.a.» nell’esercizio dell’attivita’ di controllo di cui
al presente decreto, deve limitare l’esercizio della propria
attivita’ a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 834/07, dal
Regolamento (CE) n. 889/08 e dal decreto legislativo n. 220/1995 e
successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. L’organismo di controllo autorizzato ha l’obbligo, ai sensi del
decreto ministeriale del 26 febbraio 2007, di comunicare al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito MiPAAF),
e per conoscenza alle regioni e alle province autonome, le variazioni
della propria struttura e/o della documentazione di sistema (statuto,
manuale della qualita’, piano tipo di controllo, procedure e
istruzioni operative, organigramma, elenco e curricula vitae del
personale tecnico addetto alle attivita’ di controllo) entro quindici
giorni dall’approvazione formale di tali modifiche.
2. L’organismo di controllo ha l’obbligo di comunicare alle
regioni, alle province autonome competenti per territorio ed al
MiPAAF le non conformita’ accertate a carico degli operatori e i
relativi provvedimenti adottati dall’organismo stesso, come previsto
dall’art. 27, comma 5, del Reg. CE 834/07.
3. L’organismo di controllo ha l’obbligo di trasmettere alle
regioni, alle province autonome competenti per territorio ed al
MiPAAF l’elenco degli operatori controllati ed una relazione di
sintesi sull’attivita’ di controllo svolta nell’anno precedente, come
previsto dall’art. 27, comma 14, del Reg. CE 834/07.
4. L’organismo di controllo deve rispettare gli obblighi previsti
dai Regolamenti CE n. 834/07, n. 889/08 e dal decreto legislativo n.
220/1995.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo’ comportare la revoca dell’autorizzazione concessa.

Art. 3.

L’autorizzazione di cui all’art. 1 puo’ essere revocata, ai sensi
dell’art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l’organismo
non risulti piu’ in possesso dei requisiti previsti e in caso di
violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni
comunitarie, nazionali e/o regionali in materia.
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della
sua emanazione ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: La Torre

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=236&redaz=09A11788&tmstp=1255416373691

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. DECRETO 14 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 236 del 10-10-2009

Rinnovo della designazione alla societa’ «OCE (Organismo di Certificazione Europea) S.r.l.», quale organismo notificato, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 791/1977, modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1996.

IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico

di concerto con il

IL DIRETTORE GENERALE
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali

Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relativa al
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni
limiti di tensione;
Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della
direttiva sopracitata;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, di
attuazione della direttiva 93/68/CEE, in materia di marcatura CE del
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni
limiti di tensione;
Vista la direttiva 2006/95/CE che abroga la direttiva 73/23/CEE;
Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministero delle attivita’
produttive, relativa alla documentazione da produrre per
l’autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Visto il decreto interministeriale del 23 febbraio 2004 di prima
autorizzazione della Soc. OCE (Organismo di Certificazione Europea)
S.r.l.;
Vista l’istanza del 5 dicembre 2008, protocollo MiSE n. 11994 del
09 febbraio 2009, con la quale la Societa’ OCE (Organismo di
Certificazione Europea) S.r.l., con sede in Via P.Nenni n. 32 – 00036
Palestrina (Roma) ha richiesto il rinnovo della designazione quale
Organismo notificato per predisporre relazioni ai sensi dell’art. 6
della legge 18 ottobre 1977, n. 791, cosi’ come modificato dall’art.
1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 e rendere pareri
alla Commissione europea come previsto dall’art. 8 della legge 18
ottobre 1977, n. 791, cosi’ come modificato dall’art. 3 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 626;

Decreta:

Art. 1.

1. La designazione alla Societa’ OCE (Organismo di Certificazione
Europea) S.r.l., con sede in Via P. Nenni n. 32 – 00036 – Palestrina
(Roma) , ai sensi dell’art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791,
modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
626, quale Organismo notificato in grado di elaborare, in caso di
contestazione, relazioni di conformita’ alle regole di sicurezza di
cui all’art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, e’ rinnovata per
ulteriori cinque anni.
2. Il suddetto Organismo e’ designato altresi’, ai sensi dell’art.
3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri
alla Commissione europea circa le misure nazionali concernenti il
materiale elettrico in applicazione dell’art. 9 della direttiva
73/23/CEE.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento della
designazione, di cui al precedente articolo, sono a carico
dell’Organismo OCE (Organismo di Certificazione Europea) S.r.l. e
saranno determinati ai sensi dell’art. 47 della legge 6 febbraio
1996, n.52, cosi’ come previsto dal comma 2 dell’art. 3 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 626.
2. L’OCE (Organismo di Certificazione Europea) S.r.l e’ tenuto ad
inviare al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per
l’impresa e l’internazionalizzazione – Direzione generale per il
mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica –
Divisione XIV- ogni sei mesi, su supporto informatico, l’elenco delle
relazioni formulate e dei pareri espressi ai sensi dei commi 1 e 2
del precedente articolo.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validita’ della presente designazione il
Ministero dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, si riservano la verifica della
permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo
appositi controlli.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto,
rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma
precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello
sviluppo economico – Dipartimento per l’impresa e
l’internazionalizzazione – Direzione generale per il mercato,
concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica – Divisione
XIV.
3. Nel caso in cui, nel corso dell’attivita’ anche a seguito dei
previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita’
tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente
designazione.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione.
Roma, 14 settembre 2009

Il direttore generale
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico
Vecchio

Il direttore generale
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Mastropietro

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=236&redaz=09A11806&tmstp=1255416373691

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 17 settembre 2009 Modifica del decreto 10 settembre 2009 di riconoscimento, al sig. Leube Joachim, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di chimico.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 236 del 10-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il proprio decreto datato 10 settembre 2009, con il quale si
riconosceva il titolo di chimico, conseguito in Germania dal sig.
Leube Joachim, nato a Andernach (Germania) il 24 dicembre 1953,
cittadino tedesco, quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia
della medesima professione;
Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, sono
inserite delle inesattezze;
Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dal
sig. Leube;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 10 settembre 2009, con il quale si riconosceva il
titolo di chimico, conseguito in Germania dal sig. Leube Joachim,
nato a Andernach (Germania) il 24 dicembre 1953, cittadino tedesco,
quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della medesima
professione, e’ modificato come segue: in tutte le parti del decreto
in cui si fa riferimento al Paese in cui detto titolo professionale
e’ stato conseguito dalla richiedente ed all’Autorita’ competente del
Paese stesso, la frase: «titolo accademico professionale spagnolo» e’
sostituita dalla frase: «titolo accademico professionale tedesco»; la
frase «Autorita’ competente rumena» e’ sostituita dalla frase
«Autorita’ competente tedesca».

Art. 2.

Il decreto cosi’ modificato dispiega efficacia a decorrere dal 10
settembre 2009.
Roma, 17 settembre 2009

Il direttore generale: Frunzio

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=236&redaz=09A11774&tmstp=1255416373691

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 14 settembre 2009 Riconoscimento, al sig. Varghese Jayan, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

—-> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Roma, 14 settembre 2009 Il direttore generale: Leonardi — 205 — 9-10-2009 Supplemento ordinario n. 183 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 235 DECRETO 14 settembre 2009 . Riconoscimento, al sig. Varghese Jayan, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l’art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell’art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale il Sig.VARGHESE JAYAN ha chiesto il riconoscimento del titolo di “General Nursing” conseguito in India, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessato; VISTO il D.M. 18 giugno 2002, “Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell’area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell’art. 1, comma 10 ter , del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall’art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1” e successive modificazioni; VISTA l’istruttoria compiuta dalla Regione Liguria; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; — 206 — 9-10-2009 Supplemento ordinario n. 183 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 235 ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART. 1 1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2005, presso la “Hillside School of Nursing” di Bangalore (India) dal Sig. VARGHESE JAYAN, nato a Kozha-Kerala. (India) il giorno 12.02.1979, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART. 2 1. Il Sig VARGHESE JAYAN è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 settembre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 09A11074 ITALO ORMANNI, direttore ALFONSO ANDRIANI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (G903151/1) Roma, 2009 - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A. - S. Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale. Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?datagu=2009-10-09&task=pdf&datainiziovalidita=0&subarticolo=1&redaz=09A11074&datafinevalidita=99999999&progressivoarticolo=0&service=1&numgu=235&numeroarticolo=1&versionearticolo=1&tmstp=1255415935948&cdimg=09A11074000101