Legge Regionale n. 3 del 05-02-2009 Regione Campania. Norme per l’organizzazione della banca regionale di sangue di cordone ombelicale (Basco).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 10
del 16 febbraio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione Campania, nell’ambito di quanto previsto dalla legge 21 ottobre
2005, n. 219, promuove ed incrementa la donazione del cordone ombelicale, la
cui composizione di cellule staminali consente di riconoscerne la funzione di
ausilio nella guarigione di pazienti affetti da leucemie e linfomi.
2. L’utilizzo delle cellule staminali di sangue placentare si pone come
terapia complementare o alternativa al trapianto di midollo osseo; l’impiego
di tale pratica è esteso, a scopo di trapianto, a pazienti adulti e in et
pediatrica con patologie ematologiche neoplastiche e non.
3. L’obiettivo della Banca di Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO) istituita
nella Regione Campania con legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18, articolo
51, presso il Servizio immuno trasfusionale (SIT) del Pausilipon di Napoli, è
quello di raccogliere e di criopreservare un numero costante di unità ematiche
placentari, nella misura di tremila – cinquemila, in maniera da poter
contribuire a livello nazionale al mantenimento delle unità stimate
sufficienti per soddisfare la richiesta nazionale.
4. La BASCO è responsabile della qualità delle proprie unità raccolte e dei
propri sistemi organizzativi e informativi, delle relative procedure di
manipolazione e criopreservazione ed istituisce un proprio registro del sangue
prelevato.
5. È istituito, presso l’assessorato regionale competente, un archivio
regionale che raccoglie e gestisce le unità conservate presso la banca e
provvede alla loro immissione nei registri nazionali e internazionali.
6. La BASCO provvede con proprio nucleo valutativo a svolgere attività di
controllo e verifica degli standard qualitativi e operativi.

ARTICOLO 2

Interventi

1. La Regione Campania attiva i seguenti interventi:
a) promozione di una campagna informativa di sensibilizzazione alla
donazione del cordone ombelicale;
b) erogazione di contributi alle aziende sanitarie regionali, nei limiti
del cinquanta per cento della spesa complessiva, per l’acquisto di
frigoemoteche e di attrezzature necessarie alla raccolta e conservazione del
cordone ombelicale.

ARTICOLO 3

Ruolo della Regione

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,
stabilisce le modalità e i criteri di accesso ai contributi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b).

ARTICOLO 4

Consenso e reclutamento

1. Le modalità di reclutamento delle donne donatrici volontarie devono essere
codificate secondo protocolli nazionali, proposti dalle società scientifiche.
Le future partorienti sono informate sulla possibilità di aderire al programma
di donazione volontaria del sangue del cordone ombelicale dalle associazioni
di volontariato, dai medici di medicina generale e dal proprio ginecologo di
fiducia, che le indirizzano alla BASCO. La donatrice dà il proprio consenso
scritto dopo aver ricevuto adeguate informazioni sulle procedure. Il consenso
prevede l’obbligo della donatrice, una volta aderito al programma, di
sottoporsi ad accertamenti prima e dopo il parto secondo i protocolli
previsti.

ARTICOLO 5

Sostegno alle Associazioni di volontariato

1. Le associazioni di volontariato partecipano alla promozione e allo sviluppo
dell’informazione sulla pratica di donazione di sangue del cordone ombelicale.
2. La Regione, nell’ambito di quanto previsto dalla legge regionale 8 febbraio
1993, n. 9 e successive modifiche, riconosce il ruolo fondamentale e
insostituibile del volontariato, rappresentato dalle associazioni e dalle
federazioni dei donatori volontari di sangue. A tal fine promuove il loro
sviluppo, ne sostiene le iniziative e ne salvaguarda l’autonomia,
valorizzandone l’apporto sia nella fase della programmazione, sia in quella
della gestione per il conseguimento delle finalità indicate nella presente
legge.
3. Con le associazioni e le federazioni dei donatori, la Regione promuove e
sostiene, in particolare, iniziative volte a:
a) sensibilizzare l’opinione pubblica sui valori umani e di solidariet
che si esprimono nella donazione di sangue volontaria, periodica, non
remunerata e associata;
b) promuovere l’informazione sul significato e sul contenuto delle
procedure aferetiche e delle donazioni multicomponenti;
c) promuovere campagne per l’adesione periodica delle attività di aferesi
produttiva;
d) divulgare le informazioni inerenti la prevenzione, la diagnosi e la
cura delle malattie del sangue;
e) attivare iniziative per la tutela della salute dei donatori e dei
pazienti omeopatici con interventi di educazione sanitaria e di medicina
preventiva a favore dei donatori e dei candidati alla donazione di sangue, di
emocomponenti , di midollo e di cordone ombelicale;
f) promuovere e favorire i rapporti di collaborazione fra le associazioni
e le federazioni di donatori di sangue e le strutture trasfusionali, in tutte
le attività di competenza, con particolare riguardo al servizio di chiamata
dei donatori associati, alla loro accoglienza e alle attività di raccolta dei
diversi emocomponenti.
4. La Regione Campania coinvolge attivamente gli operatori sanitari delle
strutture pubbliche e della medicina del territorio nelle azioni di promozione
alla donazione in quanto titolari delle competenze per l’educazione alla
salute e di medicina preventiva. Sono pertanto promosse, a livello
dipartimentale, in collaborazione con le associazioni e le federazioni di
donatori volontari, tutte le azioni congiunte volte alla promozione della
donazione del sangue. In detta ottica sono avviate specifiche iniziative
tendenti a coinvolgere direttamente, nei programmi di prevenzione e tutela
della salute, nel rispetto dei criteri di sicurezza trasfusionale previsti
dalle normative nazionali ed europee vigenti, anche le nuove comunità etniche.
5. La Regione Campania provvede all’istituzione e al sostegno di programmi di
formazione del personale medico e paramedico (ECM) presso le competenti
Aziende ospedaliere (AO) per la raccolta e gestione del sangue di cordone
ombelicale.

ARTICOLO 6

Divulgazione materiale informativo

1. Il materiale informativo e divulgativo della campagna di sensibilizzazione
è distribuito presso le farmacie, i medici di base, gli ambulatori
ginecologici ed i consultori.
2. I costi della riproduzione e della distribuzione del materiale di cui al
comma 1 sono a carico della Regione.

ARTICOLO 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati
in euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa, si fa fronte per
l’anno finanziario 2009 con lo stanziamento di apposito capitolo, di nuova
istituzione, denominato: “Norme per l’organizzazione della Banca regionale di
Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO)”, della unità previsionale di base (UPB)
4.15.38 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2009, con
prelievo di detta somma dalla UPB 7.29.65 dello stato di previsione dell’anno
2008 che si riduce di pari importo.
2. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con legge di bilancio.

Le Leggi Regionali

Fonte:http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 2 del 19-01-2009 Regione Campania. Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009 – 2011.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 5
del 26 gennaio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Bilancio Annuale

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2009
è approvato in euro 18.341.253.273,06 in termini di competenza, di cui per
partite di giro euro 3.203.811.000,00, e in euro 28.551.671.877,47 in termini
di cassa.
2. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione ed il versamento alla cassa
delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2009.
3. Il totale generale delle spese della Regione per l’anno finanziario 2009 è
approvato in euro 18.341.253.273,06 in termini di competenza, di cui per
partite di giro euro 3.203.811.000,00, e in euro 26.942.088.628,32 in termini
di cassa.
4. Sono autorizzati l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli
stanziamenti di competenza ed il pagamento delle spese entro i limiti degli
stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l’anno
finanziario 2009, fatti salvi i vincoli di spesa previsti dalla legge
finanziaria 2009.
5. E’ autorizzata l’iscrizione nell’unità previsionale di base (UPB) 7.28.64
denominata “Fondi di riserva per spese obbligatorie e per il pagamento dei
residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai
creditori” della somma di euro 300.000.000,00 per il pagamento degli impegni
di spesa di parte corrente ed in conto capitale regolarmente assunti negli
esercizi precedenti, caduti in perenzione alla chiusura dell’esercizio
precedente a quello cui la presente legge si riferisce, che si prevede di
pagare nel corso dell’esercizio 2009. Per la copertura finanziaria si far
fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di
amministrazione.
6. E’ autorizzata l’iscrizione nell’UPB 6.23.57 denominata “ Spese generali,
legali, amministrative e diverse” della somma di euro 50.000.000,00 per il
pagamento dei debiti fuori bilancio. Per la copertura finanziaria si far
fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di
amministrazione.
7. E’ autorizzata l’iscrizione nell’UPB 4.15.38 denominata “Assistenza
Sanitaria” della somma di euro 25.000.000,00 per ricapitalizzazione Aziende
sanitarie locali ed Aziende ospedaliere ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
della legge regionale 27 agosto 2002, n.17 – piano decennale – annualit
2009. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del
risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione.
8. E’ autorizzata l’iscrizione della somma complessiva di euro 232.000.000,00
così come da elenco allegato sotto la lettera A. Per la copertura finanziaria
si fa fronte con quota parte delle economie di cui al comma 7.

ARTICOLO 2

Quadro generale riassuntivo

1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno
finanziario 2009 che riporta distintamente per la competenza, la cassa ed i
residui presunti, i totali delle entrate ed i totali delle spese.

ARTICOLO 3

Bilancio Pluriennale

1. E’approvato il bilancio pluriennale sia a legislazione vigente che
programmatico per gli esercizi 2010-2011.

ARTICOLO 4

Elenco provvedimenti legislativi e fondi speciali

1. E’ approvato l’elenco dei provvedimenti legislativi, allegato B, la cui
copertura è precostituita dai fondi speciali di cui all’articolo 27 della
legge regionale 30 aprile 2002, n. 7.
2. Nel bilancio annuale 2009, per la copertura dei provvedimenti legislativi
inseriti nell’elenco di cui al comma 1, sono iscritti, a seconda che siano
destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale, gli
stanziamenti dei fondi speciali pari a complessivi euro 2.000.000,00.
3. A seguito dell’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al
comma 1 è consentito, ai sensi dell’articolo 27, comma 5, della legge
regionale n. 7/2002, di disporre il prelievo delle relative disponibilità dai
fondi di cui al comma 2.

ARTICOLO 5

Ricorso al mercato finanziario

1. E’ autorizzato il ricorso al mercato finanziario per l’esercizio 2009, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 3, commi 4 e 5, e dell’articolo 9 della
legge regionale n. 7/2002, per la realizzazione di investimenti e per
partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli
obiettivi della programmazione regionale (allegato C).
2. Il limite complessivo entro il quale è autorizzato il ricorso al mercato
finanziario di cui al comma 1 è di euro 376.550.000,00, la cui incidenza deve
essere contenuta entro il limite previsto dall’articolo 9, comma 2, della
legge regionale n. 7/2002, alle migliori condizioni di mercato.
3. L’ammortamento dei mutui di cui al comma 1 non potrà decorrere da data
anteriore al 1 ottobre 2009.
4. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 41 della legge 28 dicembre
2001, n.448 e successive norme vigenti in materia, è autorizzata ad effettuare
operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante utilizzazione
degli strumenti creditizi in uso nei mercati finanziari, qualora le condizioni
di rifinanziamento consentano una riduzione del valore delle passività totali
a carico della Regione.

ARTICOLO 6

Fondi di riserva

1. E’ autorizzata l’iscrizione in termini di competenza e di cassa nello stato
previsionale della spesa per l’anno finanziario 2009, ciascuno in distinta
unità previsionale di base di parte corrente:
a) del fondo spese obbligatorie pari ad euro 7.655.000,00 per la
competenza ed a euro 7.655.000,00 per la cassa;
b) del fondo di riserva per spese impreviste pari ad euro 5.973.255,60
per la competenza e ad euro 5.973.255,60 per la cassa;
c) del fondo di riserva di cassa, iscritto nel bilancio solo in termini
di cassa, pari ad euro 2.000.000.000,00 .

ARTICOLO 7

Approvazione degli schemi di bilancio

1. Sono approvati gli schemi di bilancio di cui alla presente legge e la
classificazione delle spese e delle entrate in essi rappresentate, con
particolare riferimento alla loro ripartizione in funzioni obiettivo ed unit
previsionali di base, anche per quanto concerne le contabilità speciali, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 17 della legge regionale n. 7/2002.

ARTICOLO 8

Approvazione elenco spese obbligatorie

1. E’ approvato l’elenco delle spese obbligatorie di cui all’articolo 17,
comma 2, lettera c), della legge regionale n. 7/2002 – allegato D.

ARTICOLO 9

Autorizzazione ad effettuare variazioni tra unità previsionali di base diverse

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative,
all’interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali
di base della stessa funzione obiettivo, così come dettagliatamente indicato
nell’elenco allegato sotto la lettera E.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra
le seguenti unità previsionali di base strettamente collegate (Fondi per lo
sviluppo) nell’ambito del medesimo atto di programmazione regionale: UPB
22.79.214, UPB 22.79.215, UPB 22.79.216, UPB 22.79.217, UPB 22.79.218, UPB
22.79.219, UPB 22.79.220 e UPB 22.84.245.

ARTICOLO 10

Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione
Campania

1. E’ allegato al bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2009 sotto la
lettera F il Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
della Regione Campania, giusto quanto disposto dall’articolo 58 della legge 6
agosto 2008, n.133.

ARTICOLO 11

Allegati

1. Sono allegati al bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2009 i
documenti previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale
n.7/2002.
2. La predisposizione degli allegati previsti dalla stessa legge regionale
n.7/2002, articolo 13, comma 1, lettere b) e c), articolo 18, comma 11,
lettere a) e c), articolo 20, comma 5, lettere a), b) e c), è rinviata fino
all’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 50 della legge
regionale n. 7/2002.

ARTICOLO 12

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge, emanata in conformità alla legge regionale n.7/2002, è
dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale,
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino
ufficiale della Regione Campania.

ALLEGATO 1

ALLEGATO BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L’ANNO FINANZIARIO
2009 E BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011.

(L’allegato in oggetto non é acquisito nel sito)

Fonte:http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 1 del 19-01-2009 Regione Campania. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria 2009.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 5
del 26 gennaio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Misure a favore dei figli delle vittime dei gravi incidenti sul lavoro

1. E’ istituito un fondo per gli interventi di sostegno e per l’erogazione di
borse di studio a favore dei figli di lavoratori deceduti a causa di
infortunio sul lavoro.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, definisce, sentita la commissione consiliare competente,
i criteri per la individuazione dei beneficiari e delle modalità di erogazione
dei benefici previsti dal comma 1.
3. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del presente articolo si
provvede mediante quota parte dello stanziamento sulla Unità Previsionale di
Base (UPB) 4.16.41, pari ad euro 700.000,00.

ARTICOLO 2

Misure di sostegno alla scuola e alla università. Educazione alla legalità

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, predispone, sentita la commissione consiliare
competente, un programma di azioni volto a sostenere ed incentivare la
qualificazione del tempo scuola, l’implementazione di azioni di supporto per i
minori che frequentano la scuola primaria, il recupero della dispersione
scolastica, l’educazione alla legalità e la valorizzazione della storia e
della memoria delle comunità locali. Il centro di documentazione contro la
camorra dell’assessorato all’istruzione prevede nell’anno 2009 un programma di
iniziative, sentite le commissioni consiliari competenti, per il recupero
della devianza minorile e della educazione alla legalità.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificato in euro
15.000.000,00, si fa fronte con imputazione della spesa sulle risorse della
UPB 3.10.28 a valere sul bilancio pluriennale 2009-2011 in quote annuali.
3. All’onere derivante dall’attuazione della legge regionale 20 dicembre 2004,
n. 13, quantificato in euro 10.000.000,00, si fa fronte con imputazione della
spesa sulle risorse della UPB 3.10.28 di pertinenza della ricerca scientifica.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l’assessore relaziona sullo stato di attuazione della legge regionale
n.13/2004 alle commissioni consiliari competenti.
4. Per consentire le attività del Centro di ricerche oncologiche di
Mercogliano (CROM), la Regione provvede a finanziare il predetto Centro per il
triennio 2009-2011, nella stessa misura del triennio 2006-2008, a valere sulla
UPB 4.15.38.
5. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, istituisce un fondo
destinato all’alta formazione nelle tecniche di restauro dell’arte sacra a
valere sulla UPB 3.13.115.
6. E’ istituito un fondo annuale per la promozione e la manutenzione
del “Monumento Nazionale dell’antica area del comune di San Pietro Infine
(CE)”, teatro nel 1943 di una devastazione senza precedenti, esempio vivente e
macroscopico dell’ultimo conflitto mondiale, sede del Museo della Memoria,
così come dichiarato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo
2008, a valere sulle risorse correnti per euro 150.000,00 della UPB
6.23.237.
7. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, affida all’assessorato al
lavoro, d’intesa con l’assessorato alle politiche sociali, la realizzazione di
interventi destinati a minori o giovani dai diciotto ai venticinque anni gi
sottoposti a misure di restrizione della libertà o alternative alla
detenzione, finalizzati alla formazione e all’inserimento lavorativo
attraverso l’esercizio di mestieri artigiani e dei servizi, a valere sull’UPB
3.13.115.
8. All’articolo 16 della legge regionale 14 marzo 2003, n.7, dopo il comma 1-
bis, è aggiunto il seguente:
“1-ter. La Fondazione Francesco De Martino è iscritta nella sezione speciale
dell’Albo di cui all’articolo 7, comma 1”.
9. E’ istituito un fondo di euro 100.000,00 da destinare alla Curia di Napoli
per organizzare nella Chiesa Ortodossa di Mosca una mostra di Presepi
Napoletani, al fine di promuovere le attività culturali della Campania, a
valere sulle risorse della UPB 3.11.31.
10. La Regione Campania riconosce la Reggia di Carditello sito di interesse
regionale. La Giunta regionale adotta, con proprio atto, provvedimenti per
l’acquisizione ovvero l’uso per finalità pubbliche del predetto bene.

ARTICOLO 3

Azioni per il monitoraggio ed il contenimento dei prezzi di beni e di servizi
di largo consumo

1. La Giunta regionale promuove la sottoscrizione di una convenzione con il
Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito presso il Ministero dello
sviluppo economico dall’articolo 2, comma 198 della legge 24 dicembre 2007, n.
244 (legge finanziaria 2008), per contribuire con la propria organizzazione
alle azioni tese al monitoraggio e al contenimento dei prezzi di beni e di
servizi di largo consumo nel territorio regionale. La Giunta regionale
provvede, in collaborazione con le associazioni dei consumatori, ad una
campagna di informazione sulle variazioni dei prezzi di beni e servizi di
largo consumo.
2. La Giunta regionale promuove la stipula di convenzioni con i comuni e con
le associazioni dei coltivatori diretti e dei grandi e piccoli produttori
ortofrutticoli volte a disciplinare l’istituzione nei comuni della Campania di
banchi alimentari, da tenersi almeno due volte a settimana, ove sono posti in
vendita, a prezzi di particolare favore, i prodotti agricoli campani. Nelle
predette convenzioni sono stabilite misure di esonero dal pagamento della
Tassa di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (TOSAP) ovvero
contributi a carico della Regione per i soggetti suindicati.
3. La Regione, al fine di rilanciare le attività commerciali e riqualificare
i centri storici e urbani, promuove sul proprio territorio processi di
aggregazione e di valorizzazione delle piccole imprese commerciali e
artigianali mediante l’istituzione e il riconoscimento dei centri commerciali
naturali.
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le associazioni degli enti locali e delle
categorie interessate e previo parere della commissione consiliare competente,
definisce la disciplina istitutiva dei centri commerciali naturali.
5. Alle risorse occorrenti per l’attuazione di quanto previsto dal presente
articolo si provvede attraverso il Piano di azione per lo sviluppo economico
regionale (PASER).

ARTICOLO 4

Interventi nell’area del disagio sociale

1. Il reddito di cittadinanza di cui alla legge regionale 19 febbraio 2004, n.
2, è prorogato per un anno a decorrere dal termine del triennio di
sperimentazione, inteso quale primo triennio di erogazione effettiva
dell’indennità.
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n.2/2004, dopo le
parole “per nucleo familiare”, le parole “e in” sono sostituite con “correlata
ed in funzione di”.
3. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n.2/2004,
dopo le parole “indirizzati alla” è aggiunta la parola “istruzione,”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n.2/2004 è aggiunto
il seguente: “2-bis. Le misure di cui alle lettere e) e g) sono prioritarie
nella progettazione degli interventi. La mancata partecipazione alle misure di
cui alla lettera e) da parte di almeno un componente del nucleo familiare,
comporta la decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza”.
5. La copertura finanziaria è assicurata dall’utilizzo delle seguenti risorse:
euro 30.000.000,00 a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 38 delle
legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007), euro
35.000.000,00 a valere sulle risorse previste per il 2008 dell’UPB 4.16.41,
euro 12.000.000,00 a valere sulla competenza dell’esercizio 2009 dell’UPB
4.16.41; per il 2009 l’importo del sussidio è fissato in euro 350,00 mensili,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, commi 3 e 4, del regolamento 4
giugno 2004, n. 1, attuativo della legge regionale n. 2/2004.
6. Il comma 2 dell’articolo 38 della legge regionale 1/2007 è
abrogato.
7. Ai fini degli specifici interventi di cui all’articolo 6, comma 2, della
legge regionale n.2/2004, inerenti al contrasto, alla dispersione scolastica e
all’inserimento formativo e lavorativo dei singoli componenti del nucleo
familiare (cosiddette misure di accompagnamento), si provvede, oltre che con
le risorse ordinarie di bilancio, con le risorse del Programma operativo
regionale (POR) Campania Fondo sociale europeo (FSE) 2007/2013.
8. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, presenta al Consiglio regionale un rapporto sullo stato
di attuazione della sperimentazione del reddito di cittadinanza.
9. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1
(legge finanziaria regionale 2008), dopo le parole “portatori di handicap”,
sostituire le parole “famiglie mononucleo con prole” con le seguenti “famiglie
monoparentali con prole”.
10. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale n.1/2008 sono aggiunte
le seguenti parole: “Tale sospensione non può essere concessa ai nuclei
familiari o ai soggetti che hanno conseguito la detenzione dell’alloggio,
indipendentemente da eventuali dichiarazioni degli assegnatari o detentori
aventi titolo, con azioni anche associative di violenza ovvero cagionando
danni a persone o cose. La sospensione della procedura di sgombero non si
applica per i nuclei familiari che hanno occupato immobili che, per
determinazioni dell’amministrazione comunale, devono essere abbattuti o
utilizzati per altre finalità in esecuzione di programmi di riqualificazione.”
11. L’articolo 70 della legge regionale n.1/2008 è abrogato.

ARTICOLO 5

Interventi in materia di assistenza domiciliare integrata

1. Per gli interventi in materia di assistenza domiciliare integrata ai
disabili, agli anziani, ai malati in stato terminale, ai minori e per le
attività socio- educative domiciliari di cui alla legge regionale 23 ottobre
2007, n. 11, sono appostate ulteriori risorse pari ad euro 23.000.000,00 a
valere sulla UPB 4.16.41.
2. Al fine di consentire l’attuazione di quanto disposto al comma 1, la Giunta
regionale, in conformità dell’articolo 20 della legge regionale 11/2007,
adotta il piano per gli interventi in materia di assistenza integrata e per
attività socio-educative domiciliari ai disabili, agli anziani, ai malati in
stato terminale ed ai minori. Nell’attuazione dei servizi il predetto piano
può prevedere attività di esperienze lavorative e di specializzazione per
operatori socio-sanitari il cui finanziamento può avvalersi, oltre che delle
risorse ordinarie, anche dei fondi previsti nel POR Campania 2007/2013.
3. In ottemperanza dell’articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1993, n.9,
come sostituito dalla legge di conversione 18 marzo 1993, n.67, per
l’assistenza didattica domiciliare post scolastica ai disabili sensoriali
(Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n.75) riconosciuti ai
sensi della legge 3 aprile 2001, n.138, è istituito un fondo annuale di 2,5
milioni di euro da ripartire tra le province della Campania.

ARTICOLO 6

Disposizioni relative a musei, pinacoteche regionali, enti teatrali e lirici,
fondazioni e teatri stabili beneficiari di finanziamenti regionali

1. I residenti in Campania di età compresa fra i quindici ed i ventiquattro
anni o ultrasessantacinquenni accedono gratuitamente ai musei ed alle
pinacoteche regionali nonché alle mostre organizzate con l’ausilio di
contributi o finanziamenti regionali in base a criteri oggettivi che sono
definiti con delibera della Giunta regionale, con particolare riferimento alle
scuole.
2. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 è condizione per la
concessione dei contributi o per l’erogazione dei finanziamenti regionali.
3. Gli enti teatrali e lirici, le fondazioni e i teatri stabili ai quali la
Regione, a qualunque titolo, concede finanziamenti o eroga contributi,
riservano, ad ogni manifestazione o rappresentazione, il cinque per cento dei
posti in vendita all’ingresso gratuito di residenti in Campania di et
compresa fra i quattordici e i ventuno anni.
4. La distribuzione dei biglietti gratuiti avviene mediante i normali
circuiti di vendita dei biglietti a pagamento negli stessi orari e con le
medesime modalità, ma in modo che il biglietto risulti nominativo, fatti salvi
gli oneri derivanti dai diritti spettanti alla Società italiana autori ed
editori (SIAE).
5. Le modalità di attuazione e l’erogazione di importi dovuti a qualunque
titolo dalla Regione alle strutture di cui al comma 1 sono disciplinate
mediante regolamento approvato dal Consiglio regionale.
6. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1
(legge finanziaria regionale 2007), sono soppresse le parole da “per tutta la
durata” a “obiettivo 1”.
7. La Regione Campania finanzia la realizzazione di attività teatrali nel
comune di Ischia.
8.Gli oneri di cui ai commi precedenti gravano sulla UPB 3.11.31 che è
incrementata di euro 300.000,00.
9. Al fine di consentire al Museo Filangieri, storico museo civico di Napoli,
di riaprire al pubblico è istituito un fondo annuale di euro 300.000,00 a
sostegno degli interventi e dei programmi necessari alla riapertura e alla
sistemazione delle sale, oltre che alla attivazione di mostre e programmi di
valorizzazione delle collezioni d’arte ivi presenti, a valere sulla UPB
3.11.30.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 12 del 30-04-2009 Regione Calabria. Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi unici in materia di agricoltura e lavori pubblici.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 8
del 30 aprile 2009
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 1 del 30 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità e oggetto)

1. La Giunta regionale è delegata, ai sensi dell’articolo 44 dello
Statuto, alla redazione di due Testi unici che riordinano e coordinano
l’intera disciplina legislativa regionale rispettivamente in materia di
Agricoltura e Lavori Pubblici.

2. Le fonti normative da inserire prioritariamente nei due Testi unici di
cui al comma precedente sono indicate in appositi elenchi di cui agli allegati
A e B. La Giunta regionale è autorizzata ad integrare detti elenchi con le
disposizioni regolamentari ed amministrative direttamente riferite ai singoli
settori, nonché a tenere conto delle leggi regionali parzialmente attinenti
alle materie oggetto del riordino.

ARTICOLO 2

(Caratteri e criteri del riordino e del coordinamento)

1. I Testi unici, ripartiti in libri, se necessario, titoli, capi,
articoli, cui andrà apposta una rubrica se ne sono privi:

a) adeguano e semplificano il linguaggio normativo;

b) apportano le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica delle norme, eliminando ridondanze, sovrapposizioni, duplicazioni;

c) elencano le disposizioni vigenti che vengono riordinate e coordinate;

d) recano in unico articolo finale l’abrogazione esplicita delle leggi e
delle norme che hanno concorso alla sua formazione, nonché delle altre
eventuali disposizioni, non collocate nel Testo unico, che vengono abrogate;

e) aggiornano l’indicazione di organi od uffici rispetto ad una nuova
loro denominazione o in relazione ad una nuova ripartizione di competenze
derivante da altre disposizioni;

f) prevedono la semplificazione delle procedure amministrative;

g) aggiornano i rinvii ad altre disposizioni che non corrispondano più
allo stato della legislazione;

h) correggono gli errori materiali.

ARTICOLO 3

(Termini)

1. Le proposte dei Testi unici, corredate da apposite relazioni di
accompagnamento, sono trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale
per l’approvazione entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge.

ARTICOLO 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO 1

Allegato A ELENCO FONTI NORMATIVE IN MATERIA DI «AGRICOLTURA»

ANNO 1973

Legge regionale 14 agosto 1973, n. 8 – Norme per la utilizzazione dei fondi di
cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437 recante: «Provvedimenti straordinari per
la Calabria».

Legge regionale 27 dicembre 1973, n. 23 – Interventi in favore
dell’agricoltura nel settore dei miglioramenti fondiari.

ANNO 1975

Legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 – Interventi nel settore delle
infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica.

ANNO 1976

Legge regionale 3 febbraio 1976, n. 3 – Pr0vvedimenti urgenti e straordinari
per il rilancio dell’economia regionale.

Legge regionale 13 dicembre 1976, n. 19 – Interventi nei settori dei lavori
pubblici ed agricoltura in favore delle zone colpite dai nubifragi
dell’autunno 1976.

ANNO 1977

Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 3 – Rifinanziamento e modificazioni della
legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 recante: «Interventi nel settore delle
infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica».

Legge regionale 20 agosto 1977, n. 21 – Norme provvisorie per l’attuazione
delle direttive del Consiglio CEE nn. 159, 160,161 del 17 aprile 1972 e n. 268
del 28 aprile 1975.

ANNO 1978

Legge regionale 15 settembre 1978, n. 22 – Assegnazioni spese di funzionamento
anni 1974 – 1976 – 1977 – 1978 – all’Opera Sila Ente di sviluppo in Calabria.

Legge regionale 23 dicembre 1978, n. 31 – Estensione dell’assegno tabellare al
personale assunto dall’Opera Sila-Ente di sviluppo in Calabria a seguito di
pubblico concorso.

ANNO 1980

Legge regionale 2 giugno 1980, n. 27 – Delega in materia di agricoltura e
foreste.

ANNO 1981

Legge regionale 20 marzo 1981, n. 2 – Integrazione legge regionale 2 giugno
1980, n. 27 – Norme in materia di agricoltura.

ANNO 1982

Legge regionale 19 gennaio 1982, n. 3 – Assegnazione delle spese di
funzionamento all’ESAC per gli anni 1 978 – 1980.

Legge regionale 24 marzo 1982, n. 8 – Norme sullo stato giuridico e
trattamento economico di attività e di fine rapporto del personale dipendente
E.S.A.C.

Legge regionale 19 novembre 1982, n. 13 – Norme per il riconoscimento e la
regolamentazione delle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni.

Legge regionale 19 novembre 1982, n. 14 – Scioglimento dei consorzi
anticoccidici di Reggio Calabria e di Corigliano Calabro e conseguente
assorbimento da parte dell’Osservatorio regionale per le malattie delle piante.

Legge regionale 14 dicembre 1982, n. 18 – Modifiche ed integrazioni alle leggi
regionali 2 giugno 1980, n. 27 e 20 marzo 1981, n. 2 – Norme in materia di
agricoltura.

ANNO 1983

Legge regionale 19 gennaio 1983, n. 2 – Indennità agli amministratori
dell’Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC).

Legge regionale 19 gennaio 1983, n. 4 – Costituzione del consorzio
interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli tra le regioni
Basilicata – Calabria e Puglia.

Legge regionale 4 febbraio 1983 n. 6 – Modifiche all’articolo 7 della legge
regionale 24 marzo 1982, n. 8.

Legge regionale 17 marzo 1983, n. 9 – Interventi per l’incremento ed il
miglioramento della produzione delle patate da seme.

ANNO 1984

Legge regionale 23 marzo 1984, n. 3 – Delega in materia di agricoltura –
Proroga termini.

Legge regionale 28 maggio 1984, n. 13 – Assestamento delle passività delle
aziende agricole colpite dalla prolungata siccità.

Legge regionale 17 agosto 1984, n. 20 – Istituzione fondo regionale per le
calamità naturali.

ANNO 1985

Legge regionale 28 marzo 1985, n. 12 – Delega in materia di agricoltura –
Proroga dei termini.

Legge regionale 22 aprile 1985, n. 21 – Norme per il recepimento dell’accordo
del 29 aprile 1983 per il personale dell’Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria
(ESAC)

ANNO 1986

Legge regionale 2 gennaio 1986, n. 1 – Disciplina degli scarichi delle imprese
che esercitano attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione
olivicola e delle cantine vinicole.

Legge regionale 24 aprile 1986, n. 18 – Modifica del 2° comma dell’art. 1
della legge regionale 17 agosto 1984, n. 25 recante: «Interventi a favore dei
consorzi fidi tra le piccole e medie imprese operanti in Calabria».

ANNO 1987

Legge regionale 27 luglio 1987, n. 21 – Autorizzazione all’ESAC per la
contrazione di mutui per le finalità di cui alla legge regionale 14 dicembre
1978, n. 28.

ANNO 1988

Legge regionale 10 marzo 1988, n. 6 – Agevolazioni creditizie per il
ripianamento delle passività onerose delle imprese agricole.

Legge regionale 8 aprile 1988, n. 10 – Norme per la partecipazione della
Regione a società consortili per la costituzione e gestione di mercati
agroalimentari all’ingrosso di rilevanza nazionale, regionale e provinciale
(art. 11 comma 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e direttive CIPE 14.1
0.1986).

Legge regionale 1 dicembre 1988, n. 25 – Istituzione del Servizio centrale per
la gestione tecnico – amministrativa – contabile della forestazione –
Inquadramento del personale.

Legge regionale 1 dicembre 1988, n. 26 – Commissione speciale d’inchiesta
sulle attività di forestazione in Calabria.

Legge regionale 22 dicembre 1988, n. 29 – Integrazione alla legge regionale 3
giugno 1975, n. 26.

ANNO 1989

Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 14 – Contributi alle organizzazioni
professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto.

Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 15 – Modifica all’art. 2 della legge
regionale 1 dicembre 1988, n. 26 recante: «Commissione speciale di inchiesta
sulle attività di forestazione in Calabria».

ANNO 1990

Legge regionale 5 maggio 1990, n. 32 – Costituzione del consorzio di ricerca
forestale per la produzione e la trasformazione del legno per l’ambiente.

Legge regionale 5 maggio 1990, n. 33 – Modifiche ed integrazioni legge
regionale n. 25/1988 recante: «Istituzione del Servizio centrale per la
gestione tecnico-amministrativo-contabile della forestazione – Inquadramento
del personale» (ESAC).

Legge regionale 5 maggio 1990, n. 34 – Integrazione alla legge regionale 1
dicembre 1988, n. 25 recante: «Istituzione del Servizio centrale per la
gestione tecnico-amministrativa-contabile della forestazione – Inquadramento
del personale».

Legge regionale 5 maggio 1990, n. 52 – Creazione di riserve naturali presso il
bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza.

Legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 – Riconoscimento giuridico
dell’Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro.

ANNO 1991

Legge regionale 2 maggio 1991, n. 7 – Adeguamento del trattamento economico
del Direttore Generale dell’ESAC.

Legge regionale 3 settembre 1991, n. 16 – Disciplina generale e snellimento
dei procedimenti regionali di concessioni di provvidenze in agricoltura.

ANNO 1992

Legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 – Forestazione , difesa del suolo e
foreste regionali in Calabria.

ANNO 1993

Legge regionale 1 aprile 1993, n. 8 – Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 22 aprile 1985, n. 21 concernente il personale dell’ESAC.

Legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 – Istituzione dell’Agenzia regionale
per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura. (ARSSA)

ANNO 1994

Legge regionale 7 febbraio 1994, n. 3 – Interpretazione autentica dell’art. 35
della legge regionale 22 aprile 1985, n. 21.

Legge regionale 11 luglio 1994, n. 18 – Collocazione sul mercato e dismissione
delle attività dell’ex ESAC impresa.

ANNO 1996

Legge regionale 12 agosto 1996, n. 25 – Costituzione Fondo concorso spese
accertamenti in agricoltura.

ANNO 1998

Legge regionale 23 luglio 1998, n. 9 – Attribuzione delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo
rurale, agriturismo e alimentazione conferite alla Regione dal D.lgs 4 giugno
1997, n. 143.

Legge regionale 22 dicembre 1998, n. 14 – Ristrutturazione finanziaria delle
imprese agricole.

Legge regionale 21 dicembre 1998, n. 12 – Disposizioni per la variazione al
bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998/2000 della Regione (Legge
finanziaria). art. 1 – art. 2.

ANNO 1999

Legge regionale 26 luglio 1999, n. 19 – Disciplina dei servizi di sviluppo
agricolo nella Regione Calabria.

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 27 – Disposizioni per la variazione al
bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999/2001 della Regione ( Legge
finanziaria) art. 10 ter.

ANNO 2000

Legge regionale 7 marzo 2000, n. 10 – Affidamento all’agenzia regionale per lo
sviluppo e per i servizi in agricoltura (ARSSA) delle attività relativa ai
beni immobili di riforma fondiaria di cui agli artt. 9,10 e 11 della Legge 30
aprile 1976, n. 386 in base al disposto dell’articolo 24 della legge 1998, n.
146.

ANNO 2001

Legge regionale 2 maggio 2001, n. 15 – Recepimento del DPR n. 503 del 1
dicembre 1999 – Anagrafe regionale delle aziende agricole.

ANNO 2002

Legge regionale 22 maggio 2002, n. 23 – Provvedimento generale recante norme
di tipo ordinamentale finanziario (Collegato alla manovra di finanza
regionale). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.

Legge regionale 8 luglio 2002, n. 24 – Interventi a favore del settore
agricolo e agroalimentare. Disegno di legge collegato alla legge finanziaria
regionale 2002.

Legge regionale 14 ottobre 2002, n. 41 – Norme per la salvaguardia della
coltura e della qualità della produzione del bergamotto. Disciplina del
Consorzio del bergamotto.

ANNO 2003

Legge regionale 26 febbraio 2003, n. 3 – Misure a favore dei Consorzi di
garanzia collettiva fidi in agricoltura.

Legge regionale 26 giugno, n. 8 – Disposizione per la formazione del bilancio
annuale 2003 e pluriennale 2003/2005 della Regione Calabria (Legge
Finanziaria). art. 4 comma 1 lett. c) – art. 5 comma 1 – art. 7 comma 11.

Legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 – Disposizioni per la bonifica e la
tutela del territorio rurale, ordinamento dei consorzi di bonifica.

Legge regionale 23 luglio 2003, n. 12 – Ridelimitazione dei Consorzio di
bonifica bassa Valle del Neto.

Legge regionale 30 ottobre 2003, n. 18 – Modifica alla legge regionale 7 marzo
2000, n. 10.

Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 28 – Inquadramento degli ispettori
fitosanitari.

ANNO 2004

Legge regionale 16 marzo 2004, n. 10 – Interventi a sostegno degli agricoltori
calabresi.

Legge regionale 11 agosto 2004, n. 18 – Provvedimento generale recante norme
di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di
bilancio per l’anno 2004 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale
4 febbraio 2002, n. 8). Art. 8 (considerata parzialmente incostituzionale).

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21 – Istituzione dei distretti rurali e
agroalimentari di qualità – Istituzione del distretto agroalimentare di
qualità di Sibari.

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22 – Istituzione dei distretti rurali e
agroalimentari di qualità in Calabria.

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 – Norme per la salvaguardia del cedro
di Calabria e per l’istituzione del consorzio per la tutela del cedro.

ANNO 2006

Legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1 – Provvedimento generale recante norme
di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra finanziaria
regionale per l’anno 2006 art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).
Art. 3.

Legge regionale 20 novembre 2006, n. 12 – Liquidazione del consorzio di
bonifica della Piana di Sibari e della Valle del Crati.

ANNO 2007

Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 – Provvedimento generale recante norme di
tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale
per l’anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002). art. 4 –
art. 5.

ANNO 2008

Legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 – Norme per orientare e sostenere il
consumo dei prodotti agricoli regionali.

Legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 – Ulteriori disposizioni di carattere
ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 ai sensi dell’articolo
3, comma 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. art. 1 comma 2.

Legge regionale 29 dicembre 2008, n. 43 – Trasformazione a tempo indeterminato
del rapporto di lavoro degli operai del compatto agricolo dell’ARSSA.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/