Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma N. 3138/2009

nelle persone dei Signori:

ELIA ORCIUOLO Presidente

ELENA STANIZZI Cons.

ROBERTO PROIETTI Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 08 Maggio 2009

Visto il ricorso 3138/2009 proposto da:

GRECO CATERINA

rappresentato e difeso da:

ZEPPOLA FABIO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEL COLLE S. AGATA N. 4

presso

SCANDALE AVV. FRANCESCA C/O ST. SBARDELLATI

contro

* MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA – VIA DEI PORTOGHESI, 12
* CENTRO RECLUTAMENTO E SELEZIONE ESERCITO DI FOLIGNO

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

del provvedimento di esclusione emesso dal Ministero della Difesa Generale per il Personale Militare – Foligno del 10.03.2009, con il quale la ricorrente è stata esclusa dall’arruolamento, 1a immissione 1500 posti, nell’anno 2009, di volontari in ferma prefissata quadriennale nell’esercito italiano (G.U. n. 70 del 9.09.2008 IV Serie Speciale); di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELLA DIFESA;

Nominato relatore per la Camera di Consiglio dell’8 maggio 2009 il Cons. Roberto PROIETTI e uditi i procuratori delle parti costituite come da verbale;

Accertata la completezza del contraddittorio e dato avviso circa l’eventualità di definire la controversia con sentenza succintamente motivata;

Ritenuto che ricorrono i presupposti indicati all’art. 26 co. 3 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per decidere con sentenza succintamente motivata;

Considerato che:

– la ricorrente, nell’impugnare gli atti sopra indicati, ha evidenziato, in particolare, di non aver superato la prova di efficienza fisica in quanto affetta da sindrome influenzale in presenza di ciclo mestruale;

– tuttavia, tale circostanza non risulta essere stata evidenziata dall’interessata nel momento in cui si è svolta la prova di efficienza fisica (10/3/2009), essendo stata certificata solo il giorno successivo (11/3/2009);

– in tale contesto, non assume particolare rilievo il certificato del Centro CONI di Lecce in data 17/2/2009;

Alla luce delle circostanze e delle considerazioni che precedono, appaiono infondate le censure avanzate dalla ricorrente in relazione alla violazione del capo II punto 3 lett. B) dell’allegato EI del bando di concorso, ed ai presunti vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, genericità e omessa predeterminazione dei criteri di valutazione.

Pertanto, il ricorso va rigettato, ma sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sez. I bis, rigetta il ricorso indicato in epigrafe e compensa le spese di lite tra le parti in causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’8 maggio 2009.

L’Estensore

Il Presidente

N.R.G. «RegGen»

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio N. 1772/2009

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso n. 1772 del 2009, proposto da P.C. Maint s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Barbara Pelosi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, via Erasmo Gattamelata n. 12

per il presente giudizio elettivamente domiciliato in Roma, alla

contro

l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12

per l’annullamento

* del provvedimento di diniego dell’accesso agli atti amministrativi emesso e notificato a mezzo fax in data 5 febbraio 2009 dalla Direzione Affari Generali e Contratti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella persona del responsabile del procedimento dott.ssa Chiara Lacava;
* nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla Camera di Consiglio del 6 maggio 2009 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

Fatto e Diritto

Espone parte ricorrente di aver prestato, previa aggiudicazione, attività di assistenza e consulenza hardware in favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dal luglio 2003 al settembre 2008.

Nel luglio 2008 AGCM indiceva una procedura aperta a rilevanza comunitaria per l’affidamento unitario a terzi del servizio integrato di supporto sistemistica, assistenza tecnica dell’infrastruttura ICT per la durata di anni due.

A seguito della mancata aggiudicazione dell’anzidetta gara, l’Autorità decideva di autorizzare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando.

Con una prima istanza di accesso del 16 dicembre 2008, la ricorrente – non invitata alla gara da ultimo indicata – chiedeva ad AGCM di conoscere i criteri per la partecipazione alla procedura e le condizioni disciplinanti la fornitura del servizio.

A tale richiesta – reiterata il 30 dicembre – veniva riservato dall’Autorità esito negativo, assumendosi la carenza di legittimazione di P.C. Maint ai fini dell’accesso, nonché la disponibilità delle richieste informazioni sul sito web di AGCM.

Una nuova istanza di accesso – presentata il 2 febbraio 2009 – poneva in evidenza la legittimazione della ricorrente all’accesso, precisandosi nella circostanza che le richieste informazioni erano strumentali alla tutela in giudizio dei propri interessi.

Si assume ora che il nuovo diniego – di cui alla nota del 5 febbraio 2009 – sia illegittimo sotto i seguenti profili:

1) Violazione o falsa applicazione di legge (legge 196/2003; legge 241/1990 e successive modificazioni). Violazione delle norme di buona amministrazione;

2) Eccesso di potere. Violazione delle norme di buona amministrazione;

3) Difetto o quanto meno carenza e contraddittorietà della motivazione. Travisamento dei fatti.

Conclude la ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura e conseguente ordine, nei confronti dell’intimata Autorità, di esibire i rilievi documentali da P.C. Maint sollecitati con la predetta istanza di accesso.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

Il ricorso – ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 6 maggio 2009 – è improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Il procuratore della Società ricorrente ha infatti confermato all’odierna Camera di Consiglio – con dichiarazione a verbale – che i rilievi documentali oggetto di istanza di accesso sono stati dall’Autorità resi conoscibili.

L’integrale valenza satisfattiva assunta da tale sopravvenuta circostanza rende, conseguentemente, improcedibile il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Rileva conclusivamente il Collegio la presenza di giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.q.m.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I – dichiara improcedibile, per cessazione della materia del contendere, il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2009, con l’intervento dei seguenti magistrati:

Giorgio GIOVANNINI – Presidente

Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore

Maria Laura MADDALENA – Primo Referendario

IL PRESIDENTE IL MAGISTRATO ESTENSORE

R.G.. n. 1772/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma 2034/2009

nelle persone dei Signori:

ELIA ORCIUOLO Presidente

DOMENICO LANDI Cons.

GIUSEPPE ROTONDO Primo Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 03 Aprile 2009

Visto il ricorso 2034/2009 proposto da: CAPUTO FERDINANDO rappresentato e difeso da: MARRACINO AVV ALBERICO con domicilio eletto in ROMA – CORSO TRIESTE, 10 presso il suo studio

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA – VIA DEI PORTOGHESI, 12

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

del decreto dirigenziale prot. n. 0047/3-9/2009 del 4.2.2009, con il quale la Direzione Generale per il personale militare, nell’esercizio del potere di revisione in malam partem, infliggeva al ricorrente la più grave sanzione disciplinare di stato della sospensione dall’impiego per la durata di tre mesi, in sostituzione della sanzione di corpo proposta dall’Ufficiale Inquirente all’esito dell’inchiesta formale; di ogni altro atto consequenziale, coordinato e connesso, ivi compresa la trascrizione della predetta sanzione disciplinare di stato sul foglio matricolare del ricorrente;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Udito il relatore Primo Ref. GIUSEPPE ROTONDO e udito altresì per la parte ricorrente l’avv. Marracino;

In limine, il Collegio dà atto che sussistono i presupposti per la definizione in forma semplificata della controversia ai sensi dell’art. 9 della L. n. 295/2000, e di tale possibilità è stato dato avviso in udienza.

Con il ricorso in esame, il ricorrente – tenente in servizio effettivo presso il Reggimento Genio Ferrovieri in Catel Maggiore – impugna il decreto n. 0047/3-9/2009 datato 4 febbraio 2009 con il quale il direttore generale (persomil) gli ha inflitto la più grave sanzione disciplinare di stato (sospensione di 3 mesi) in luogo di quella proposta dall’ufficiale inquirente all’esito del relativo procedimento disciplinare e consistente in una sanzione di corpo.

L’interessato deduce: violazione delle norme sul procedimento disciplinare e sulla competenza, difetto di motivazione nonché sproporzionalità ed abnormità della sanzione. Egli eccepisce, altresì, l’illegittimità costituzionale dell’art. 88 della legge 113/1954 per violazione degli artt. 3 e 97 Cost..

Il ricorso è fondato con riguardo alla censura articolata sub lett. b) del secondo dei dedotti motivi di ricorso (difetto di motivazione).

Va premesso che il ricorrente, imputato del reato di cui all’art. 589, c. II, c.p. (per avere cagionato a titolo di colpa la morte di un pedone in un incidente stradale) ha patteggiato la pena ai sensi dell’art. 444 c.p.c.

Il direttore generale, all’esito dell’inchiesta formale, ha deciso di applicare la più grave sanzione disciplinare di stato per la seguente motivazione “Valutato che l’addebito contestato ha trovato riscontro negli atti del procedimento disciplinare e che il comportamento posto in essere dal tenente F.C. importa un grave disvalore disciplinare ed è quindi tale da giustificare una sanzione di stato”.

Come seguono le considerazioni del Collegio.

In virtù dell’art. 88, L. 113/1954 e dell’art. 75 della legge n. 599 del 1954 nei procedimenti disciplinari a carico di ufficiali e sottufficiali il Ministro (ora il direttore generale) può discostarsi dal parere della commissione di disciplina, in casi di particolare gravità, anche a sfavore dell’incolpato.

Il verdetto della Commissione assume, nel procedimento disciplinare di che trattasi, valenza di parere obbligatorio ma non vincolante (a differenza degli altri procedimento disciplinari del pubblico impiego in cui tale parere assume valenza sostanzialmente costitutiva o co-determinativa, dovendo soltanto essere recepito in un provvedimento formale).

Ne consegue in generale, sotto il profilo funzionale, che l’autorità deliberante da esso può discrezionalmente discostarsi in fase costitutiva col solo onere – secondo consolidati costrutti in giurisprudenza – di evidenziare con completezza le ragioni logiche e giuridiche che la inducono a disattendere il giudizio formulato dall’organo collegiale al termine del segmento procedimentale istruttorio.

Orbene, se in questo quadro di riferimento in sede disciplinare il dissenso del decidente – investendo la valutazione sulla congruità della sanzione proposta – può legittimamente relazionarsi anche ad un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, è altrettanto vero, però, che la facoltà di dissenso attribuita all’autorità disciplinare comporta nei fatti la possibile sconfessione di una proposta formulata dall’organo collegiale competente all’esito del giusto procedimento e con la garanzia del contraddittorio. Ed è per questo motivo che, in un’ottica costituzionalmente orientata, la giurisprudenza ha statuito che allorquando fa uso di tale facoltà l’autorità deliberante non può limitarsi semplicemente a sostituire la propria valutazione di merito a quella espressa dalla commissione di disciplina ma deve individuare i presupposti straordinari che impongono di disattendere il giudizio della commissione.
In altri termini, la reformatio in peius si giustifica se supportata dall’individuazione di elementi prospettici o di sistema che in precedenza non sono stati tenuti adeguatamente presenti e che vanno invece ragionevolmente valorizzati in rapporto ad esigenze ordinamentali di settore.

Applicando queste coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che tali presupposti di straordinarietà non siano stati adeguatamente evidenziati nel caso all’esame, in cui l’aggravamento della sanzione si correla secondo il provvedimento impugnato al “grave disvalore disciplinare” senza alcuna spiegazione circa la “particolare gravità” del comportamento tenuto dal militare avuto riguardo all’incidenza dell’illecito ascritto al dipendente nell’ambito del Corpo di appartenenza ed in pregiudizio dell’Istituzione.
Non nega, il Collegio, la facoltà dell’autorità di tenere conto, in sede disciplinare, delle risultanze emerse nelle varie fasi del pregresso procedimento penale, sì da evitare ulteriori accertamenti istruttori alla luce del principio di economicità del procedimento; ciò che conta, però, è che di tali risultanze sia autonomamente valutata la rilevanza in chiave disciplinare ai fini della decisione di discostarsi dalla proposta formulata dalla commissione di disciplina.

Nel caso in esame tale valutazione di merito – limitandosi a rapportarsi al “grave disvalore disciplinare” – s’appalesa tautologica. Ed invero, non sono state evidenziate con completezza le ragioni logiche e giuridiche che hanno indotto il direttore a disattendere il giudizio formulato dall’ufficiale inquirente; la motivazione s’appalesa schematica, generica ed astrattamente replicabile per ogni fattispecie simile, siccome sganciata dalla realtà del caso concreto. L’autorità, insomma, si è limitata semplicemente a sostituire la propria valutazione di merito a quella espressa dall’organo inquirente senza individuare i presupposti straordinari che potevano consentire di disattendere il giudizio della commissione.

La censura di difetto di motivazione, al dunque, coglie nel segno ed il ricorso è meritevole, per questa sola ragione, di essere accolto.

La fondatezza del gravame rende irrilevante la prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 88 della legge n. 113/1954. A questo proposito, non può sottacersi, tuttavia, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 62 del 2009, ha annullato l’analogo, in parte qua, art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica), limitatamente alle parole «e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore». E’ evidente che, fondandosi l’art. 88 della legge n. 113/1954 sulla medesima ratio della norma parzialmente dichiarata incostituzionale la prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 88 citato sarebbe stata manifestamente non infondata.

Delle considerazioni appena svolte dovrà tenere conto l’amministrazione in sede di riesercizio del potere.

Per quanto sopra esposto, il ricorso in esame, assorbita ogni altra censura, è meritevole di accoglimento.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione 1^ bis, accoglie, nei sensi in motivazione, il ricorso in epigrafe.

Condanna il ministero della difesa alla refusione delle spese di giustizia in € 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 03 Aprile 2009, in Camera di Consiglio.

il Presidente

il Consigliere, est.

N.R.G. 2034/2009

N.R.G. «RegGen»

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma 4173/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con rito abbreviato ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205

sul ricorso n. 2217 del 2009, proposto da Rendina Maria Rosaria, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Gabrielli e Stefania Zafrani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, situato in Roma, viale Vaticano n. 45;

contro

il Comune di Fiumicino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Catia Livio e Francesco Di Mauro e legalmente domiciliato – in carenza di elezione di domicilio nei termini di legge – presso la Segreteria del Tribunale, situata in Roma, via Flaminia n. 189;

per l’annullamento,

previa sospensione, della determinazione dirigenziale n. 2 del 2 gennaio 2009 del Dirigente dell’Area Edilizia e Mobilità del Comune di Fiumicino prot. n. 512 del 7 gennaio 2009, notificata in data 15 gennaio 2009 alla ricorrente, con la quale si ordina la demolizione delle opere eseguite e site in Fiumicino, località Isola Sacra, via Opacchiasella n. 3, ed il ripristino dello stato dei luoghi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato;

Udito il relatore Consigliere Antonella Mangia all’udienza camerale del 16 aprile 2009;

Uditi, altresì, per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;

Visto l’articolo 21, comma dieci, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, nel testo sostituito dall’art. 3, primo comma, della Legge 21 luglio 2000 n. 205, che facoltizza, in sede di decisione della domanda cautelare, il Tribunale Amministrativo Regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, a definire il giudizio nel merito a norma dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta infondatezza del ricorso;

Sentiti sul punto i difensori delle parti costituite;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO e DIRITTO

1. Attraverso il ricorso in esame, notificato in data 10 marzo 2009 e depositato il 20 marzo successivo, la ricorrente impugna la determinazione dirigenziale n. 2 del 2 gennaio 2009, prot. n. 512, con la quale il Comune di Fiumicino le ha ordinato la demolizione di opere edilizie abusive (individuate in: “un ampliamento di mq. 15 circa … mediante la tamponatura anteriore in muratura di un garage … pertanto si ravvisa anche un cambio di destinazione d’uso da garage a residenziale”), chiedendone l’annullamento.

Dopo aver rappresentato l’inoltro in data 3 marzo 2009 di una domanda di permesso di costruire “per poter regolarizzare le opere in parola”, deduce i seguenti motivi di impugnativa:

– il provvedimento impugnato è privo di motivazione;

– lo stesso provvedimento risulta, altresì, adottato “senza il parere della Sezione Urbanistica”.

Con atto depositato nel corso della camera di consiglio del 16 aprile 2009 si è costituita l’Amministrazione intimata, la quale – nel contempo – ha dapprima eccepito l’inammissibilità del ricorso “in quanto privo della formulazione dei motivi… ai sensi dell’art. 35 del r.d. 1054/1924” ed, in seguito, sostenuto la legittimità del provvedimento impugnato.

2. In rito, il Collegio ritiene di poter definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21, comma 10, e 26, comma 4, della legge n. 1034 del 1971, consentendolo l’oggetto della causa, l’integrità del contraddittorio e la completezza della documentazione agli atti.

Di tale possibile esito è stato dato rituale avviso alle parti presenti alla Camera di Consiglio del 16 aprile 2009, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

2.1. Si ritiene di poter prescindere dalla previa disamina dell’eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente in quanto il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, va respinto.

2.2. Come esposto nella narrativa che precede, la ricorrente denuncia che il provvedimento impugnato è privo di motivazione.

Tale censura è infondata.

Conformemente all’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in materia, il Collegio ricorda, infatti, che i provvedimenti di demolizione di opere edilizie abusive sono atti dovuti, sufficientemente motivati con l’affermazione dell’accertata realizzazione di interventi edilizi in carenza del titolo abilitativo richiesto dalla legge.

In altri termini, in relazione a provvedimenti di tal genere, l’obbligo di motivazione è da intendere nella sua essenzialità ovvero è da intendere assolto con l’indicazione dei meri presupposti di fatto (constatazione dell’esecuzione di opere edilizie in difformità del permesso di costruire o in assenza del medesimo), che poi determinano l’applicazione dovuta delle misure ripristinatorie previste (cfr., tra le tante, C.d.S., Sez. V, n. 5058/2002; Tar Lazio, Sez. I quater, n. 305/06).

Ciò premesso, si perviene alla conclusione che il provvedimento impugnato è sufficientemente motivato.

2.3. Anche il motivo di ricorso concernente la mancata acquisizione del parere della Sezione Urbanistica è privo di giuridico pregio.

Come ripetutamente affermato in numerosi precedenti giurisprudenziali (cfr., tra le tante, C.d.S. Sez. V, 14 ottobre 1998, n. 1462; TAR Campania, Napoli, Sez. III, 5 giugno 2008, n. 5255; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 25 maggio 2005, n. 4128), la disciplina del D.P.R. n. 380 del 2001 configura l’ordine di demolizione come un atto dovuto in presenza di opere edilizie realizzate in carenza del prescritto permesso di costruire, il quale non necessita della previa acquisizione di pareri di altre autorità.

Più in particolare, appare opportuno precisare che la sanzione demolitoria di abusi edilizi doveva essere preceduta dal parere della Sezione Urbanistica solo nel vigore dell’art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (norma abrogata dalla sopravvenuta legge 28 gennaio 1977 n. 10); di conseguenza, l’ordine di demolizione non preceduto da detto parere, adottato in seguito all’abrogazione del citato art. 32, deve ritenersi del tutto legittimo.

3. Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate a favore del Comune di Fiumicino in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I quater, respinge il ricorso n. 2217/2009, fatto comunque salvo l’esito del procedimento attivato con la domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata in data 3 marzo 2009.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate a favore del Comune di Fiumicino in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 aprile 2009 con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Pio Guerrieri – Presidente

Antonella Mangia – Consigliere, Estensore

Rita Tricarico – Consigliere

Il Magistrato Estensore Il Presidente

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it