Affidamento (d. civ.) (Designation)

L’affidamento è sempre condiviso secondo una modifica del codice civile, in caso di separazione tra i genitori.
Non avviene più la concessione tranne che in casi particolari, ad un solo genitore ma ad entrambi.
Le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno, essere assunte in accordo tra i genitori.
Quando questo manchi esse vengono prese dal giudice .
L’affidamento è stato istituito il 4 maggio 1983 abolendo il vecchio istituto della affiliazione.
Il minore deve essere educato nell’ambito della propria famiglia, ma se è temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, può, essere affidato ad un’altra famiglia, meglio se ha figli minori, o anche ad una persona singola o ad una comunità di tipo familiare.
Rimedio ultimo è il ricovero del minore presso un istituto di assistenza, cio’ avviene quando non sia possibile un tempestivo e conveniente affidamento;
L’affidamento non modifica comunque lo stato familiare del minore.
L’affidamento cessa se la famiglia può di nuovo occuparsi del minore, se vi è sofferenza del minore durante la prosecuzione dello stesso, se è terminato il tempo previsto per l’affidamento.
Tutela dell’affidamento e costituito da istituti giuridici e soluzioni giurisprudenziali che proteggono l’ affidamento.

Adozione (Adoption)

Istituto tipico del diritto di famiglia che, come nell’affidamento permette di instaurare un rapporto simile a quello che lega genitori e figli.
Si stabilisce fra adottante e adottato, un rapporto di parentela legale e non naturale.
L’adozione dei minori può essere realizzata in situazioni di abbandono permanente.
Possono presentare domanda di adozione al Tribunale per i minorenni persone che siano unite in matrimonio da almeno tre anni.
Esse devono avere almeno diciotto anni più dell’adottando, ma non oltre quarantacinque.
I limiti di età possono essere derogati, riconoscendo che dalla mancata adozione deriveriva al minore un danno irreparabile.
Il Tribunale procede alla scelta della coppia, dopo aver effettuato le opportune indagini sulla idoneità ad educare, istruire e mantenere il minore.
Prima che avvenga l’adozione è previsto un periodo di affidamento preadottivo del minore della durata di un anno.
Tale periodo serve a verificare la sussistenza dei presupposti per una idonea convivenza.
Dopo un anno di convivenza il Tribunale verifica la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dopo aver ottenuto il consenso del minore ultraquattordicenne o udito il minore ultradodicenne, provvede alla sentenza in camera di consiglio.
L’adozione produce i seguenti effetti:
1) il minore adottato acquista lo stato di figlio legittimo e ne assume e ne trasmette il cognome;
2) cessano i rapporti giuridici tra adottato e la famiglia d’origine.
L’adozione di maggiorenni serve a tutelare la successione ed è consentita alle persone che abbiano compiuto i 35 anni e che superino di almeno 18 anni l’età di coloro che intendono adottare.
L’adozione internazionale ha modificato profondamente le norme in materia di adozione di minori stranieri-
E’ prevista infatti l’istituzione di una Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Adminicula servitutis [facoltà connesse alla servitù] (d civ.) (option-related servitude)

Si tratta di facoltà accessorie di cui gode il proprietario del fondo dominante.
Esse sono necessarie ai fini del concreto esercizio del diritto di servitù.
Comprendono anche le facoltà che, anche se non necessarie, sono utili per il pieno godimento della servitù .

Adempimento (d. civ.) (Performance)

L’adempimento è l’ estinzione tipico dell’obbligazione.
Si definisce come l’esatta esecuzione della prestazione dovuta.
Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile.
L’art. 1176 c.c. stabilisce che il debitore usi, nell’adempimento dell’obbligazione, la diligenza del buon padre di famiglia per evitare la responsabilità contrattuale.
Per l’adempimento è richiesta la mera capacità di intendere e di volere.
Gli atti preparatori dell’adempimento sono quelli che il debitore è tenuto a realizzare per rendere possibile l’adempimento stesso.
L’adempimento ritardato impone la mora del debitore.
L’adempimento del terzo si ha quando la prestazione è effettuata da un terzo e non dal debitore .
Cio’ avviene solo per le obbligazioni di prestazioni di cose fungibili.
In questo caso è indifferente per il creditore che il pagamento sia fatto dal debitore o da un terzo.
Il creditore normalmente non può opporsi all’adempimento del terzo.
Cio’ può accadere solo in due casi:
Se si ha interesse che il debitore esegua personalmente la prestazione cio’ avviene se la prestazione è infungibile;
Se il debitore ha manifestato la sua opposizione.