Si tratta di una società a tempo indeterminato con l’esercizio dell’attività bancaria.
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Socìetas [Società; cfr. artt. 2247 ss. c.c.]
Contratto consensuale che permetteva a due o più soggetti (socii) di obbligarsi reciprocamente a mettere in comune beni o attività, con lo scopo di compiere una o più operazioni economiche, dividendo tra tutti, i guadagni o le eventuali perdite.
La Societas fa parte delle obligatiònes ex contractu, che derivano dal semplice accordo.
Le origini della societas sono un adattamento del vecchio istituto del consòrtium ercto non cito o dal consolidarsi di prassi largamente seguite nel commercio mediterraneo.
Le relazioni con gli altri popoli, a partire dal III sec. a.C., impose la necessità, di raggruppare ingenti somme, e di sopportare in comune i rischi di operazioni economiche di vasta portata.
Si distingueva tra:
1) Societas òmnium bonòrum;
2) Societas unìus rei o negotiatiònis.
Obblighi del socio erano:
1) fornire alla società quanto aveva promesso;
2 rendere comuni gli acquisti fatti per la società.
Gli utili e le perdite di solito erano ripartiti in egual misura.
La società si estingueva:
1) ex personis, a causa della morte o càpitis deminùtio di uno dei soci;
2) ex rèbus, quando veniva raggiunto il fine sociale o la sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo;
3) ex voluntàte, per volontà dei soci, con la scadenza del termine fissato o per rinuncia (c.d. renuntiàtio);
4) ex actiòne, a seguito dell’esercizio dell’azione di divisione.
In epoca giustinianea fu considerata causa di scioglimento della società anche il fallimento di uno dei soci.
La società induceva effetti solo tra i soci, non creando enti con capacità giuridica.
Solo la societas publicanòrum era costituita per l’assegnazione dell’appalto di tutto il reddito di imposte (pùblica) ricavabile da una certa provincia o per l’appalto di grandi opere pubbliche.
Le obbligazioni reciproche erano sanzionate dall’àctio pro socio actio civile e di buona fede.
Siria
Provincia romana che occupava i territori dell’odierna Siria.
Fu creata nel 63 a.C. dopo la guerra contro Mitridate.
Ebbe fortuna grazie ai traffici commerciali ed inglobò il territorio della Fenicia.
Fu prima assalito dall’impero d’Oriente, e poi preda degli Arabi nel quinquennio 635-640 d.C.
Simulazione [cfr. artt. 1414 ss. c.c.] (Simulation)
Nella simulazione le parti, di comune accordo dichiarano deliberatamente di concludere un negozio, mentre in realtà non vogliono concluderne nessuno (detta simulazione assoluta), oppure vogliono concluderne uno differente (detta simulazione relativa).
La simulazione di differenziava dalla riserva mentale, dal momento che nella prima il diverso volere è di entrambe le parti, mentre nella riserva mentale non è riconoscibile l’esistenza di una interna volontà diversa da quella manifestata nell’altra parte.
Nella simulazione entrambe le parti hanno una volontà differente da quella manifesta, vi è quindi divergenza delle due volontà che mirano a creare un’apparenza negoziale.
Nel diritto romano, quando non era presente la discordanza tra volontà e dichiarazione, il negozio era normalmente riconosciuto valido ed efficace.
La giurisprudenza classica, si comincio’ a dare importanza all’accordo simulatorio tra le parti, che doveva però essere provato.
Nel diritto giustinianeo si affermò il concetto che il negozio simulato non era valido, mentre lo era quello dissimulato.