Res publicæ

Tipo di res humàni iùris, comprendente tutte le cose appartenenti al popolo (res pòpuli), ed in passato appartenute a privati cittadini.
Esse poi, in seguito ad un provvedimento erano divenute pubbliche, oppure erano acquistate direttamente come bottino di guerra, o destinate ad un uso pubblico.
Esse si distinguevano dalle res universitatis, categoria comprendente cose destinate a finalità di interesse collettivo, delle comunità municipali.
Le res pubblicae non erano sottoposte al ius civile ma regolamentate da provvedimenti legislativi di natura pubblicistica.

Res pèrit dòmino

Principio generale del diritto civile attuale che viene stabilita in tema di obbligazioni.
Secondo questa il pregiudizio ottenuto dal perimento di una res deve essere sopportato dal suo proprietario.
Il rischio del perimento della cosa grava sull’acquirente, se l’evento avviene in seguito all’acquisto della cosa stessa.

Res nullìus [Cose di nessuno]

Erano così definite in diritto romano le cose non appartenenti ad alcuno e come tali suscettibili di occupàtio [vedi].
Tra le (—) ricordiamo:
— l’ìnsula in mari nata, che diventava di proprietà di chi se ne impossessava per primo;
— le res commùnes òmnium [vedi], se era occupata una parte delimitata di esse, poiché nella loro massa erano considerate extra commèrcium;
— le feræ bestiæ, rispetto alle quali l’occupatio, che assicurava il domìnium [vedi], conseguiva a seguito di caccia (aucùpium) e pesca (piscàtio). Non erano acquisibili per occupazione gli animali sub custodia alièna e le bestie mansuefatte (es. colombi), a meno che non avessero perso l’attitudine a far ritorno dal padrone (ànimus revertèndi [vedi]);
— le res derelìctæ, che, secondo l’opinione prevalente, si potevano acquistare tramite occupatio solo se si trattava di res nec màncipi [vedi], poiché in ordine alle res mancipi [vedi], l’occupatio costituiva solo il momento iniziale dal quale decorreva il termine per l’usucàpio [vedi].
Al pari della derelìctio, anche lo iàctus missìlium (lancio di monete che si soleva fare alla folla durante le pubbliche feste) comportava la possibilità di acquistare la cosa tramite l’occupazione;
— le res invèntæ in lìtore maris [vedi];
— le res hòstium [vedi].

Res omogenee

Tipo di res in commercio che comprendeva le cose quæ ex plùribus inter se distantibus cònstant.
Esse conservavano la loro essenza ed autonomia, in considerazione della funzione socio-economica svolta, e divenivano oggetto di un’unica denominazione.