L’espressione corrisponde al principio del contraddittorio, del sistema processuale italiano.
Il contradditorio viene sempre realizzato anche se in fase successiva.
Talvolta il legislatore permette provvedimenti giudiziali su accertamento sommario e successivamente la realizzazione del contraddittorio.
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Aucùpium [Caccia; cfr. artt. 842, 923 c.c.]
Aucupium corrisponde alla caccia, grazie alla quale era possibile acquistare il domìnium ex iùre Quirìtium degli animali selvatici.
L’animale selvatico era considerato res nullius quando non era catturato dal cacciatore.
Auctoritas tutòris [Autorizzazione del tutore; cfr. 371 c.c.]
L’auctoritas tutoris era l’approvazione del tutore degli atti giuridici realizzati dal pupillo pubertàti proximus.
In assenza dell’auctoritas tutoris, i negozi compiuti dal pupillo, dai quali si ottiene uno svantaggio economico risultano nulli.
Invece i negozi compiuti dal pupillo senza l’auctoritas, erano validi.
Auctoritas prìncipis [Autorità del principe]
Il termine indicava l’autorità, degli imperatori romani.
Essa permetteva l’influenza del principe negli affari politici e giuridici:
1) nell’attribuzione di cariche onorifiche;
2) nell’emanare pareri riguardo questioni giuridiche, su richiesta dei privati cittadini;
3) nella cognìtio extra òrdinem di questioni, sulle quali la magistratura aveva già preso una decisione.