Audiàtur et àltera pars [lett. “sia ascoltata anche l’altra parte”]

L’espressione corrisponde al principio del contraddittorio, del sistema processuale italiano.
Il contradditorio viene sempre realizzato anche se in fase successiva.
Talvolta il legislatore permette provvedimenti giudiziali su accertamento sommario e successivamente la realizzazione del contraddittorio.

Auctoritas tutòris [Autorizzazione del tutore; cfr. 371 c.c.]

L’auctoritas tutoris era l’approvazione del tutore degli atti giuridici realizzati dal pupillo pubertàti proximus.
In assenza dell’auctoritas tutoris, i negozi compiuti dal pupillo, dai quali si ottiene uno svantaggio economico risultano nulli.
Invece i negozi compiuti dal pupillo senza l’auctoritas, erano validi.

Auctoritas prìncipis [Autorità del principe]

Il termine indicava l’autorità, degli imperatori romani.
Essa permetteva l’influenza del principe negli affari politici e giuridici:
1) nell’attribuzione di cariche onorifiche;
2) nell’emanare pareri riguardo questioni giuridiche, su richiesta dei privati cittadini;
3) nella cognìtio extra òrdinem di questioni, sulle quali la magistratura aveva già preso una decisione.