Parola usata in diritto romano per indicare l’àctio tutelæ .
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Arbitrium mèrum
L’espressione indica la discrezionalità del terzo arbitràtor.
Quando le parti si rimettono all’arbitrium del terzo, se egli non determina qualche elemento, rende vano l’intero rapporto.
La detrminazione può essere impugnata davanti al giudice solo se si dimostra la malafede del terzo e non per errori.
In questo è la differenza con l’arbitrium bòni vìri.
Il ricorso all’arbitrium merum richiede un’espressa manifestazione di volontà.
Arbìtrium de restituèndo
Quando il giudice era convinto del buon diritto dell’attore, poteva far precedere alla condanna una esplicita dichiarazione.
In questo modo offriva al convenuto la possibilità di scegliere tra la condanna pecuniaria e ripristinare spontaneamente la situazione giuridica patrimoniale alterata, per esempio con la restituzione della cosa oggetto del giudizio.
Arbìtrium bòni vìri [cfr. art. 1349 c.c.]
Si tratta di un equo apprezzamento del terzo arbitràtor.
Quando il terzo commette degli errori o iniquità le parti potranno richiedere l’intervento del giudice.
Questo differenzia l’arbitrium boni viri dall’arbitrium merum.
Quando le parti mantengono il silenzio vuol dire che si affidano alla decisione del terzo.