Ad probatiònem [Per la prova], ad substàntiam (per l’essenza” e, quindi, come elemento costitutivo)

Termine usato nella forma nel negozio giuridico;
Ad probationem significa che la legge richiede espressamente la forma scritta come mezzo di prova del negozio giuridico.
Infatti risulta inammissibile la prova per testimoni o per presunzioni semplici quando non vi è un documento scritto dal quale risulti la volontà manifestata dalle parti;
Ad substantiam significa atto pubblico o forma scritta che si impone nei negozi giuridici e solenni, a pena di nullità.
Atti pubblici sono richiesti anche per la donazione o la costituzione di s.p.a. o s.r.l. o per matrimonio, testamento.
Se non vi è una forma prescritta per legge la volontà manifestata dalle parti è come inesistente.

Adplumbàtio

In diritto Romano sta ad indicare la congiunzione di due parti metalliche mediante uno strato intermedio di piombo.
Essa a differenza della ferruminàtio, non determinava acquisto per accessione;
il proprietario delle parti metalliche aveva la possibilità di esercitare, contro il saldatore, una àctio ad exhibèndum per la restituzione di esse.