Termine usato nella forma nel negozio giuridico;
Ad probationem significa che la legge richiede espressamente la forma scritta come mezzo di prova del negozio giuridico.
Infatti risulta inammissibile la prova per testimoni o per presunzioni semplici quando non vi è un documento scritto dal quale risulti la volontà manifestata dalle parti;
Ad substantiam significa atto pubblico o forma scritta che si impone nei negozi giuridici e solenni, a pena di nullità.
Atti pubblici sono richiesti anche per la donazione o la costituzione di s.p.a. o s.r.l. o per matrimonio, testamento.
Se non vi è una forma prescritta per legge la volontà manifestata dalle parti è come inesistente.
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Ad pòmpam et ostentatiònem (per l’esibizione e l’ostentazione)
Termine usato per indicare il comodato di beni consumabili col patto che questi fossero utilizzati dal consegnatario per farne mostra.
Di regola, il comodato ha ad oggetto beni inconsumabili.
Adplumbàtio
In diritto Romano sta ad indicare la congiunzione di due parti metalliche mediante uno strato intermedio di piombo.
Essa a differenza della ferruminàtio, non determinava acquisto per accessione;
il proprietario delle parti metalliche aveva la possibilità di esercitare, contro il saldatore, una àctio ad exhibèndum per la restituzione di esse.
Adoptio naturam imitàtur (l’adozione imita la natura)
Secondo questo principio l’adozione imita un rapporto familiare naturale.
E’ necessario per legge che tra adottante ed adottato vi sia una differenza d’età minima di 18 anni e massima di 40 anni, e che un soggetto non possa essere adottato da più famiglie.