Istituto del diritto romano, secondo il quale l’acquirente a titolo particolare poteva sommare, il tempo del possesso maturato dal primo usucapiente al tempo del suo possesso.
Questo gli permetteva di ottenre il computo del tèmpus ad usucapiònem.
Esso fu osservato, come principio generale solo in diritto postclassico.
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Accessio (Login)
Uno degli elementi accidentali del negozio giuridico e consisteva nell’aggiunta di una persona o di una cosa al rapporto obbligatorio principale.
Accèssio (diritti reali)
Quando una cosa accessoria si univa ad una principale in modo da formare una cosa sola si otteneva l’accessio.
Il principio che regolò questi casi fu detto “accessorium sequitur principale”.
Il proprietario della cosa principale che presentava maggiore autonomia acquistava la proprietà della cosa accessoria.
Una cosa veniva considerata accessoria quando presentava minor valore, o minore minor rilevanza sociale.
Si distinguevano due forme di accessio:
1) di cosa mobile a cosa immobile. In virtù di questo principio il proprietario del suolo poteva acquistare tutto ciò che era sopra o sotto lo stesso.
2) di cosa mobile a cosa mobile.
Si trattava dell’acquisto di una cosa altrui da parte del proprietario della cosa di maggior valore economico. Vi rientravano la ferruminatio , la pictura, la textura la tinctura e la scriptura ;
Acceptilàtio [Portare come ricevuta]
Si tratta di una madalità di estinzione dell’obbligazione in diritto classico.
Essa consisteva in una sorta di pagamento fittizio.
Il creditore dichiarava di aver ricevuto dal debitore la prestazione dovuta, si estingueva con ciò l’obbligazione anche a prescindere da un effettivo pagamento.
L’estinzione dell’obbligazione avveniva automaticamente, ìpso iùre .
L’acceptilatio non veniva sottoposta a condizione.
Era possibile l’estinzione parziale dell’obbligazione.
L’acceptilatio verbis era l’atto contrario della stipulàtio e consisteva in uno scambio contestuale di dichiarazioni orali tra creditore e debitore.
Il debitore chiedeva all’altro se era soddisfatto dell’accordo
L’Acceptilatio lìtteris era l’atto contrario dell’expensilàtio e consisteva nella registrazione da parte del creditore del pagamento della somma dovuta.
L’obbligazione verbale si estingueva solo con l’acceptilatio verbis; I Romani ne fecero frequente uso.
Pertanto si cominciò a trasformare le obbligazioni non verbali in obbligazioni verbali, in modo da poterle successivamente estinguere attraverso l’acceptilatio verbis.