Sistema monetario (Monetary System)

Insieme di monete circolanti in un determinato paese.
Esistono diversi tipi di sistemi monetari:
1) monometallici;
2) bimetallici;
3) cartacei.
Nel sistema monometallico esiste una sola moneta accettata ed è un metallo prezioso (oro o argento).
Nel sistema bimetallico vengono accettate due tipi di monete (sia d’oro che d’argento) collegate tra loro da un rapporto di cambio.
Nel sistema cartaceo viene accettato legalmente il biglietto di banca, che può essere anche convertito in metallo prezioso.
Il biglietto legale inconvertibile circola soltanto per volontà dello Stato.
La banca emittente viene liberata dall’obbligo di convertire a vista i biglietti in metallo prezioso, dall’altra la moneta ha corso forzoso per cui gli individui sono obbligati ad accettarla.

Sistema economico (Economic system)

Insieme di elementi economici, istituzionali, sociali che garantiscono il raggiungimento di alcuni obiettivi cioè l’equilibrio, la crescita e distribuzione della ricchezza.
Esistono nella storia diverse forme di economia naturale, alcune di uso locale o familiare, altre di economia di mercato (dove ha rilievo la divisione professionale e tecnica del lavoro).
Il grado di sviluppo e di produttività della divisione del lavoro viene individuato da A. Smith nell’ampiezza del mercato.
I diversi stadi dello sviluppo della divisione delle mansioni sono secondo Marx:
1) proprietà tribale, ( divisione elementare);
2) proprietà della comunità e dello Stato (forma tipica dell’antichità) associata alla schiavitù;
3) proprietà feudale o terriera (tipico del medioevo) che si basava sulla servitù dei piccoli contadini;
4) modo di produzione asiatico con assenza della proprietà privata.
Dal punto di vista istituzionale si possono distinguere:
1) il sistema capitalistico;
2) il sistema collettivista.

Sistema bancario (Banking)

Si tratta di un’organizzazione di operatori autorizzati per legge alla gestione del credito e del risparmio in un determinato paese.
In Italia è la legge bancaria del 36 (R.D.L. 375/36 con. in L. 141/38) a regolamentare la struttura del sistema bancario.
Vi è una distinzione tra:
1) aziende di credito, che raccolgono il risparmio ed esercitano il credito a breve termine;
2) istituti di credito speciale, che raccolgono il risparmio ed esercitano il credito a medio-lungo termine.
Al momento dell’apertura delle frontiere comunitarie è stata superata quella specializzazione istituzionale, operativa e temporale.
Pertanto è stato approvato il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia che afferma il modello di banca universale.
Con questa riforma sono stati introdotti i seguenti principi:
1) l’esercizio dell’attività bancaria riguarda solo le banche;
2) la forma giuridica delle banche è quella di società per azioni o società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
3) le banche possono svolgere tutte le attività ammesse al mutuo riconoscimento senza distinzione tra breve, medio e lungo periodo;
4) le banche avendo sede legale in uno Stato comunitario possono liberamente stabilirsi in Italia.
Il testo unico differenzia per quanto riguarda il regime di autorizzazione all’esercizio dell’attiività bancaria:
1) banche nazionali;
2) banche comunitarie;
3) banche extracomunitarie.
Una banca può essere costituita dopo autorizzazione della Banca d’Italia, che la concede solo dopo aver verificato i seguenti requisiti:
1) forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
2) avere la sede legale e la direzione generale nel territorio della Repubblica;
3) capitale minimo non inferiore a quello stabilito dalla Banca d’Italia;
4) un programma riguardante l’attività iniziale, la struttura tecnico-organizzativa, le caratteristiche del sistema informativo e il bilancio di previsione dei primi tre esercizi;
5) requisiti posti dall’art. 19 del D.Lgs. 385/93 per essere autorizzati all’acquisto di quote superiori al 5%, oltre che requisiti di professionalità e onorabilità;
6) gli amministratori, i direttori generali ed i sindaci devono avere gli stessi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i partecipanti al capitale;
7) tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, non devono esservi stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
La realizzazione di succursali di banche comunitarie in Italia non necessita di autorizzazione a differenza delle succursali delle banche extracomunitarie che invece devono avere l’autorizzazione del Ministro del Tesoro, d’intesa con il Ministro degli Affari esteri sentita la Banca d’Italia.
Il CICR e la Banca d’Italia sono organi di vigilanza delle banche.