Servizi pubblici (Public Services)

Tali servizi permettono il soddisfacimento di bisogni collettivi.
Alcuni vengono realizzati dallo Stato o da un’azienda autonoma o da aziende private. L’affidamento di servizi pubblici ad imprese private avviene in regime di concessione.
Per realizzare questi servizi sono necessari grossi investimenti strutturali.
In alcuni casi è lo Stato che fornisce un aiuto economico alle imprese private che offrono il servizio.
L’intervento pubblico riguarda anche attività di controllo sugli stessi servizi. La regolamentazione avviene attraverso regimi di autorizzazione o di concessione e riguarda:
1) la prestazione del servizio;
2) le tariffe;
3) la sicurezza fornita dalle aziende.

Servizi d’investimento (Investment services)

Insieme di attività esercitate dalle imprese d’investimento (v.), dalle banche (v.), dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio (v.) ancora in carica e, in parte, dai soggetti iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del Testo unico bancario (v.) aventi ad oggetto strumenti finanziari (v.) come ad esempio azioni, obbligazioni, titoli di Stato ecc. In particolare tali attività si esplicano:
— nella negoziazione degli strumenti finanziari sia per conto proprio che per conto di terzi;
— nel collocamento degli strumenti finanziari, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;
— nella gestione di portafogli individuale d’investimento espletata per conto terzi;
— nella ricezione e, trasmissione di ordini relativi a negoziazioni di strumenti finanziari nonché nella mediazione.