Riserva volontaria (Voluntary Reserve)

Riserva bancaria che viene realizzata dopo una spontanea iniziativa. Essa viene distinta in riserva di prima linea e riserva di seconda linea.
Le attività che rappresentano la riserva di prima linea sono in uso senza particolari costi di trasformazione, ma prive di reddito proprio; Esse sono costituite dal circolante in cassa (cassa contanti).
Le attività della riserva di seconda linea, prevedono un tempo (breve o brevissimo) per essere monetizzate, ma sono fruttifere, e rappresentano veri e propri impieghi.
Nei paesi dell’euro si può ricorrere alla mobilizzazione della riserva obbligatoria e questo ha permesso di superare la distinzione fra riserve volontarie ed obbligatorie.

Riserva valutaria (Reserve currency)

Insieme di attività finanziarie espresse soprattutto in oro (v.) e valute estere (v.), detenute dalla Banca centrale (v.) di un paese allo scopo di garantire prestiti esteri e saldare eventuali deficit della bilancia dei pagamenti (v.).
Fanno parte delle riserve valutarie anche i diritti di prelievo e i diritti speciali di prelievo (v. DSP) presso il FMI (v.). Le riserve valutarie possono essere create attraverso l’acquisto, ad opera della Banca centrale, di valuta estera sul mercato aperto, mediante l’emissione di titoli di Stato in valuta o, ancora, attraverso un avanzo della bilancia dei pagamenti con l’estero.
L’ammontare della riserva valutaria è, quindi, in stretta relazione con l’andamento della bilancia dei pagamenti. In presenza di un avanzo di quest’ultima, infatti, avremo un aumento del flusso delle riserve valutarie apportate dall’esterno, mentre un disavanzo nella bilancia dei pagamenti provoca un deflusso di valuta pregiata e dunque una riduzione della riserva valutaria.
La dimensione della riserva valutaria è in grado, inoltre, di influire sulla liquidità (v.) interna di un paese adeguandola alle notevoli occorrenze economiche. In effetti, poiché gli operatori economici di un paese che presenta un attivo commerciale devono cedere alla Banca centrale parte della valuta estera in loro possesso ricevendone in contropartita banconote nazionali, queste ultime saranno immesse nel circuito monetario nazionale in quantità maggiore. Viceversa, nell’ipotesi di un paese che presenti un disavanzo commerciale, gli operatori economici per estinguere i propri debiti con l’estero devono chiedere alla Banca centrale valuta estera cedendo in cambio banconote nazionali, che vengono in tal modo sottratte al circuito monetario interno.

Riserva obbligatoria (Reserve requirement)

Deposito obbligatorio in contanti che deve essere costituito dalle banche (v.) in ottemperanza a precise disposizioni normative; tale riserva è commisurata all’entità della raccolta di ciascuna banca e deve essere depositata sul conto intrattenuto con la Banca centrale (v.).
Dal 1999, con l’avvio della fase finale dell’UEM (v.), l’ammontare di riserva delle banche operanti nell’area dell’euro (v.) è determinato, sulla scorta dell’art. 19 dello statuto del SEBC (v.), applicando un coefficiente alle passività nel bilancio delle istituzioni di credito; l’obbligo si considera soddisfatto se l’istituzione creditizia mantiene una riserva media giornaliera, calcolata nell’arco di un mese, almeno pari all’ammontare di riserva dovuto.
Il fatto che l’arco di periodo da considerare sia così lungo (un mese, come detto) permette al sistema bancario una notevole flessibilità nella gestione della liquidità e, soprattutto, offre una maggiore stabilità ai tassi d’interesse del mercato monetario (in particolare a quelli del mercato overnight).
L’aggregato soggetto a riserva comprende le seguenti passività: depositi, titoli di debito emessi, titoli del mercato monetario. Sono invece escluse le passività nei confronti della BCE (v.) e delle Banche centrali dei paesi che hanno aderito all’euro nonché delle banche soggette alla riserva obbligatoria del SEBC; con cadenza mensile la BCE pubblica un elenco delle istituzioni soggette al sistema di riserva obbligatoria. L’aggregato soggetto a riserva è composto da due parti:
— la prima comprende depositi a vista e overnight; depositi con scadenza predeterminata fino a due anni; depositi rimborsabili con preavviso fino a due anni; titoli emessi con scadenza predeterminata fino a due anni; strumenti di raccolta a breve termine (money market papers). Su questa prima parte è dovuta una riserva nella misura del 2%;
— la seconda comprende depositi con scadenza predeterminata oltre i due anni; depositi rimborsabili con preavviso oltre due anni; pronti contro termine passivi; titoli emessi con scadenza predeterminata oltre i due anni. Su questa parte non è dovuta nessuna riserva (aliquota dello 0%).
Dall’importo così determinato si sottrae una detrazione fissa, pari a 100mila euro. Tale detrazione si applica per ogni singola banca assoggettata agli obblighi di riserva anche se questa si avvale della facoltà della riserva indiretta: le banche, infatti, possono adempiere agli obblighi della riserva obbligatoria attraverso una banca intermediaria; la banca intermediaria è responsabile, congiuntamente alle banche intermediate, del rispetto di obblighi di riserva da parte di queste ultime.
Oltre alla funzione di stabilizzatore dei tassi d’interesse, resa possibile, come visto, dalla cosiddetta mobilizzazione della riserva obbligatoria (v.), la manovra della riserva obbligatoria permette di creare o allargare il fabbisogno strutturale di liquidità grazie al noto meccanismo del moltiplicatore dei depositi (v.) e costituisce, insieme alle operazioni di mercato aperto (v.) e alle operazioni su iniziativa delle controparti, uno degli strumenti di politica monetaria (v.) a disposizioni dell’Eurosistema (v.). Le riserve minime obbligatorie sono remunerate al tasso medio delle operazioni di rifinanziamento principali durante il periodo di riferimento.
In caso di mancato rispetto (totale o parziale) degli obblighi di riserva, la BCE può imporre sanzioni.

Il Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC)
e la riserva obbligatoria

Soggetti passivi dell’obbligo Tutte le istituzioni di credito con sede in uno Stato membro

Aggregato soggetto a riserva A) tutti i depositi di durata inferiore a due anni, titoli di debito, titoli del mercato monetario

B) depositi di durata superiore a due anni, pronti/termine, titoli di debito superiori a due anni

C) Sono escluse le passività:

— verso altra istituzione di credito soggetta al medesimo obbligo;
— verso la BCE;
— verso un’altra Banca centrale.

Aliquota da applicare 2% sul gruppo A) dell’aggregato; 0% sul gruppo B)

Franchigia 100.000 euro

Periodo di mantenimento Dal 24 di ogni mese al 23 del mese successivo

Percentuale di mobilizzazione 100% (è possibile movimentare l’intera riserva)

Remunerazione Tasso medio delle operazioni di rifinanziamento principale durante il periodo di riferimento