DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Monteleone di Puglia e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 84 del 12-4-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile
2005 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di
Monteleone di Puglia (Foggia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al
protocollo dell’ente, da sette consiglieri sui dodici assegnati al
comune, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Monteleone di Puglia (Foggia) e’ sciolto.

Art. 2 Il dott. Sergio Mazzia e’ nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 24 marzo 2010 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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Regolamento (UE) n. 370/2010 della Commissione, del 29 aprile 2010

Recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell’ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

REGOLAMENTO (UE) N. 370/2010 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2010
recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell’ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 2 ), in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 stabilisce la procedura per l’attribuzione dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare
verso la Repubblica dominicana nell’ambito di un contingente aperto da tale paese.
(2) Le domande presentate per l’anno contingentale 2010/2011 hanno ad oggetto quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire dei coefficienti
di attribuzione per i quantitativi richiesti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009, presentate per il periodo 1 o luglio 2010- 30 giugno 2011, sono applicati i seguenti coefficienti di attribuzione:
— 0,631009 per le domande presentate per la quota del contingente
di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1187/2009,
— 0,567088 per le domande presentate per la parte della quota di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
(CE) n. 1187/2009.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo ruraleIT 30.4.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 109/3

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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REGIONE PIEMONTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 14

Regolamento regionale recante: «Integrazioni all’allegato B del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 31)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 31 del 6 agosto 2009)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visti gli artt. 27 e 51 della statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 31;
Visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, 15/R;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 61-11986 del 4
agosto 2009;

Emana:

il seguente regolamento:
Regolamento regionale recante: «Integrazioni all’allegato B del
regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle
aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – Legge
regionale 29 dicembre 2000, n. 61)».
Art. 1

Integrazioni al n. 1.1 dell’allegato B
del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n 15/R

1. Al numero 1.l dell’allegato B del regolamento regionale 11
dicembre 2004 n. 15/R (Disciplina delle aree di salvaguardia delle
acque destinate al consumo umano – Legge regionale 29 dicembre 2000,
n. 61), dopo il capoverso: «Il numero minimo di osservazioni
pedologiche da effettuare per una caratterizzazione significativa
della capacita’ protettiva dei suoli deve rispettare a rapporto di
osservazione ogni 2 ettari (ha)», e’ inserito il seguente: «Nel caso
in cui la captazione ad uso idropotabile non sia isolata e limitata a
un’unica opera di prelievo, ma rientri nell’ambito di un
”campo-pozzi”, poiche’ l’area di salvaguardia rappresentata dalla
poligonale che inviluppa le aree di rispetto ristrette ed allargate
da ciascun pozzo potrebbe interessare una superficie molto vasta,
puo’ essere stabilito da un numero di osservazioni diverso da quello
previsto al capoverso precedente, valutando ”caso per caso”, con
l’autorita’ competente, il numero di indagini occorrenti ad ottenere
un soddisfacente grado di dettaglio,».
Il presente regolamento sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Torino, 4 agosto 2009

BRESSO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-04-24&task=dettaglio&numgu=17&redaz=009R0794&tmstp=1272613646775

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 maggio 2010 Sospensione del sig. Roberto Conte dalla carica di consigliere regionale della regione Campania.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 113 del 17-5-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni;
Vista la nota dell’Ufficio territoriale del Governo di Napoli prot.
n 0024952 del 2 aprile 2010 con la quale, a conclusione delle
operazioni di scrutinio per l’elezione del presidente della giunta e
del consiglio della regione Campania a seguito delle consultazioni
elettorali del 28 e 29 marzo 2010, viene comunicata l’elezione del
sig. Roberto Conte alla carica di consigliere regionale;
Vista la nota dell’Ufficio territoriale del Governo di Napoli prot.
n. 0032572 del 28 aprile 2010 con la quale si comunica la
proclamazione da parte dell’Ufficio centrale regionale costituito
presso la Corte d’appello di Napoli dell’elezione del sig. Roberto
Conte alla carica di consigliere regionale, gia’ consigliere
regionale della passata legislatura, destinatario di un provvedimento
di accertamento della sospensione dalla carica di consigliere
regionale, a decorrere dal 4 giugno 2009, adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 15 luglio 2009,
conseguente alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione del
Giudice per le indagini preliminari, Ufficio quarto, del 4 giugno
2009, con la quale e’ stata disposta, nei confronti del consigliere
regionale sig. Roberto Conte, la condanna alla pena di anni due e
mesi otto di reclusione, per i reati di cui agli articoli 110 e
416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, e ottavo del
codice penale, ascritti nella richiesta di rinvio a giudizio della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, proc. penale
n. 54040/08, con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis,
comma 6, del codice penale;
Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone la
sospensione di diritto fra l’altro, dalle cariche di «…consigliere
regionale» per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva
per taluni delitti, fra cui quello previsto dall’art. 416-bis del
codice penale;
Rilevato che dalla data dell’atto di proclamazione da parte
dell’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d’appello
di Napoli ha inizio il mandato elettivo del sig. Roberto Conte alla
carica del consigliere regionale e che, pertanto, dalla stessa data
decorre la sospensione prevista dall’art. 15, comma 4-bis, della
legge n. 55/1990;
Attesa la necessita’ e l’urgenza di provvedere, il che esclude in
radice l’applicabilita’ degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come
sottolineato anche nella citata sentenza della suprema Corte di
cassazione n. 17020/2003;
Sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro
dell’interno;

Decreta

che a decorrere dal 28 aprile 2010 e’ accertata la sospensione del
sig. Roberto Conte dalla carica dl consigliere regionale della
Regione Campania, al sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19
marzo 1990, n. 55.
Roma, 8 maggio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-17&task=dettaglio&numgu=113&redaz=10A06072&tmstp=1274340086421