DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Gagliole e nomina del commissario straordinario.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 184 del 8-8-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno
2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Gagliole
(Macerata);
Vista la delibera n. 12 del 25 maggio 2012, con la quale il
consiglio comunale, con il voto favorevole di otto consiglieri sui
dodici assegnati all’ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei
confronti del sindaco;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per
far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Gagliole (Macerata) e’ sciolto.

Art. 2 La dottoressa Maria Giulia Minicuci e’ nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 30 luglio 2012 NAPOLITANO Cancellieri, Ministro dell’interno

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 2012 Disposizioni in materia di attuazione dell’articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che…

…hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012». Deroga al patto di stabilita’ interno.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 195 del 22-8-2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l’art. 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che dispone che le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall’anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione; Visti i commi da 2 a 6 dell’art. 31 della citata legge n. 183 del 2011 con i quali sono definite le modalita’ di calcolo dell’obiettivo di saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, attribuito a ciascun ente locale assoggettato alla disciplina del patto di stabilita’ interno; Visto il comma 17 dell’art. 32 della citata legge n. 183 del 2011 che conferma, per l’anno 2012, le disposizioni di cui ai commi 138 e 140 dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di patto regionalizzato verticale; Visto il comma 138 dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 che prevede che, a decorrere dall’anno 2011, le Regioni, escluse la Regione Trentino-Alto Adige e le Province Autonome di Trento e Bolzano, possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza (Patto regionale verticale); Visto il comma 140 del medesimo art. 1 della legge n. 220 del 2010, come sostituito dall’art. 2, comma 33, lett. e), del predetto decreto-legge n. 225 del 2010, che prevede che, ai fini dell’applicazione del comma 138, gli Enti Locali dichiarano all’ANCI, all’UPI e alle Regioni, entro il 15 settembre di ogni anno, l’entita’ dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno e che le Regioni, entro il 31 ottobre, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica; Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 volto a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012; Visto, in particolare, l’art. 7 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 che, al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attivita’, prevede, per l’anno 2012, che su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2012, gli obiettivi del patto di stabilita’ dei Comuni di cui all’art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 74/2012 sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull’indebitamento netto per un importo complessivo di 40 milioni di euro per i comuni della Regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle Regioni Lombardia e Veneto; Vista la proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia formulata con le note n. CR.2012.0000093 del 29 giugno, n. 792/CP.52.00000.200 del 29 giugno 2012, n. A1.2012.0057820 del 2 luglio 2012; Ravvisata quindi l’opportunita’ di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al citato art. 7 del decreto-legge n. 74 del 2012, all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per definire i criteri e le modalita’ operative in base ai quali procedere alla rimodulazione degli obiettivi dei predetti enti; Decreta: Art. 1 1. Per l’anno 2012, gli obiettivi del patto di stabilita’ interno dei comuni di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono ridotti con le procedure previste per il cosiddetto patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel limite massimo di 40 milioni di euro per i comuni della Regione Emilia Romagna, di 5 milioni di euro per i comuni della Regione Lombardia e di 5 milioni di euro per i comuni della Regione Veneto. 2. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, nel ridurre gli obiettivi dei comuni nei limiti di cui al comma 1, non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo. I maggiori spazi finanziari concessi ai comuni possono essere utilizzati per le finalita’ di cui al presente decreto anche per sostenere spese correnti. Roma, 9 agosto 2012 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Monti Il Ministro dell’economia e delle finanze Grilli

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2012 Istituzione del Comitato storico scientifico per il «Centenario della prima guerra mondiale».

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 205 del 3-9-2012

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 95, primo comma, della Costituzione;
Visto l’art. 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge 7 marzo 2001, n. 78, recante la «Tutela del
patrimonio storico della Prima guerra mondiale»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante «Disposizioni
urgenti in materia di spettacolo e attivita’ culturali», convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, ed in
particolare l’art. 7-bis, con il quale e’ stata istituita la Festa
nazionale per la Celebrazione del 150° anniversario della
proclamazione dell’Unita’ d’Italia;
Considerata l’esperienza acquisita nella celebrazione del 150°
anniversario dell’Unita’ d’Italia;
Ritenuta la necessita’ di valorizzare lo straordinario patrimonio
delle testimonianze materiali e immateriali del primo conflitto
mondiale, anche al fine di programmare in maniera adeguata
l’avvicinamento alle celebrazioni del centenario, che cadra’
nell’anno 2014;
Considerato che il piano degli interventi connessi alle
celebrazioni del 100° anniversario riguarda, principalmente,
l’organizzazione di mostre, convegni e manifestazioni a carattere
storico e commemorativo, il miglioramento complessivo delle capacita’
organizzative e ricettive dei centri maggiormente coinvolti, la
programmazione di spettacoli e di iniziative connessi all’evento, di
rilevante carattere culturale e scientifico;
Ritenuto necessario, per l’evoluzione civile di ogni Paese,
conservare la dimensione storico-culturale degli eventi passati,
attraverso il recupero dei luoghi in cui quegli eventi sono accaduti,
al fine di tramandare la propria storia alle generazioni future;
Attesa, inoltre, l’esigenza di definire ed organizzare il complesso
degli interventi in modi e contesti unitari e nella piu’ stretta
collaborazione con gli enti territoriali interessati nonche’ con
altri Comitati/Commissioni esistenti sul territorio nazionale che
operano nell’ambito di vari Ministeri;
Ritenuta indispensabile la nomina di un organismo appositamente
costituito, che operi, anche in raccordo con le amministrazioni
regionali e locali, in termini di coerenza e tempestivita’ per la
celere definizione degli obiettivi di pianificazione strategica;

Decreta:

Art. 1

1. E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Comitato storico
scientifico per il «Centenario della prima guerra mondiale», di
seguito denominato «Comitato».

Art. 2

1. Il coordinamento della pianificazione, della preparazione e
dell’organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni per
il 100° anniversario della Prima guerra mondiale e’ affidato al
«Comitato», che e’ presieduto dal Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consigliere Paolo Peluffo, ed
e’ composto dai seguenti Sottosegretari di Stato:
Sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno;
Sottosegretario di Stato al Ministero della difesa;
Sottosegretario di Stato al Ministero dell’economia e delle
finanze;
Sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
Sottosegretario di Stato al Ministero per i beni e le attivita’
culturali;
Sottosegretario di Stato al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca.

Art. 3

1. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:
a) promozione, nell’ambito di una costante azione di
coordinamento, delle attivita’ organizzative di competenza di altre
istituzioni, anche avviando ogni utile rapporto con enti e
organizzazioni a vario titolo coinvolti nelle celebrazioni per il
100° anniversario della Prima guerra mondiale;
b) predisposizione del programma delle manifestazioni celebrative
di carattere nazionale direttamente connesse alla Prima guerra
mondiale;
c) partecipazione alle attivita’ di coordinamento gia’ avviato e
in corso di svolgimento gli eventi connessi alle celebrazioni per il
100° anniversario della Prima guerra mondiale, attraverso i mezzi di
comunicazione di massa;
d) promozione di opere letterarie, artistiche, cinematografiche,
audiovisive e fotografiche, atte a rappresentare in modo
significativo i valori dell’identita’ nazionale nell’eta’
contemporanea.
2. Il Comitato stabilisce le modalita’ per assicurare la
trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti la
pianificazione degli interventi di cui all’art. 2 e l’informazione
della pubblica opinione.
3. Il Presidente del Comitato riferisce sulle attivita’ svolte ogni
quattro mesi al Consiglio dei Ministri, che ne informa il Parlamento.
4. Il Comitato conclude i lavori con l’espletamento di tutte le
attivita’ connesse alla celebrazione del centenario della Prima
guerra mondiale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

Art. 4 1. L’istituzione del Comitato di cui all’art. 1, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed al suo funzionamento si provvede con le risorse umane e strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Ai componenti del Comitato ed al personale destinato al suo funzionamento non spetta alcun compenso. Roma, 3 agosto 2012 Il Presidente: Monti

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 2012 Individuazione del numero delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, nonche’…

…rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 212 del 11-9-2012

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare,
l’articolo 3;
Visto l’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ivi
indicate, debbono provvedere ad una riduzione degli uffici
dirigenziali di livello non generale, con conseguente contrazione dei
vigenti contingenti del personale dirigenziale ad essi preposto,
nonche’ alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al dieci per
cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in
organico di tale personale, operando anche con le modalita’ previste
dall’articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 27
febbraio 2009, n. 14;
Visto il sopra citato decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito con modificazioni, dall’articolo 1, della legge 27
febbraio 2009, n. 14, il cui articolo 41, comma 10 individua quale
modalita’ provvedimentale l’adozione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Vista la proposta formulata dal Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca con nota n. 5661 del 28 marzo 2012,
e relazione tecnica allegata, con la quale, al fine di dare
attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3 del
decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del
2011, e’ stata rappresentata l’esigenza di procedere all’emanazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal
comma 10, dell’articolo 41 del predetto decreto-legge n. 207 del
2008;
Considerato che, in attuazione della normativa citata, occorre
conseguire i seguenti obiettivi: a) riduzione delle dotazioni
organiche del personale con qualifica di dirigente di seconda fascia,
cui seguira’, in linea con le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 3, lettera a) del citato decreto-legge n. 138 del 2011,
convertito dalla legge n. 148 del 2011, un decreto ministeriale, da
adottare ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, con il quale saranno individuati e definiti i
relativi compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale,
nonche’ la loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale
generale in cui si articola l’Amministrazione, b) riduzione del 10
per cento della spesa complessiva relativa alle vigenti dotazioni
organiche del personale appartenente alle aree prima, seconda e
terza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio
2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 2011,
n. 132 recante modifiche al regolamento di organizzazione del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, con il
quale sono state, tra l’altro, rideterminate le dotazioni organiche
delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del
personale del Ministero;
Considerato che la proposta di rideterminazione delle dotazioni
organiche e’ compatibile con le disposizioni recate dall’articolo 1,
comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 138 del 2011,
convertito dalla legge n. 148 del 2011, ferma restando la necessita’,
da parte dell’Amministrazione, di provvedere all’adozione del decreto
ministeriale con il quale saranno individuati le strutture e/o i
posti di funzione di livello dirigenziale non generale nel limite
massimo del contingente previsto dal presente decreto;
Ritenuto, quindi, di provvedere alla rideterminazione delle
dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche
dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca secondo quanto
richiesto dal Ministro del predetto Dicastero con la nota sopra
citata;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007
e pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.
237 dell’11 ottobre 2007;
Preso atto che, sulla proposta di rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale, sono state consultate, dall’Amministrazione,
le Organizzazioni sindacali rappresentative;
Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell’economia e
delle finanze con nota n. 3126/VARIE/7704 del 24 maggio 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e’ stato delegato ad esercitare
le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in
materia di lavoro pubblico, nonche’ di organizzazione, riordino e
funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Fermo restando il contingente di personale di livello
dirigenziale generale, stabilito dal decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 2011, n. 132 in complessive n. 34 unita’, in
attuazione dell’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
strutture e i posti di funzione di livello dirigenziale non generale
del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono
definiti nel numero complessivo di 544 e le dotazioni organiche del
personale con qualifica di dirigente di seconda fascia e di quello
delle aree prima, seconda e terza sono rideterminate secondo
l’allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
con proprio decreto, da emanare ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedera’ alla
individuazione ed alla definizione dei compiti degli uffici e dei
posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonche’ alla
loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale
in cui si articola l’Amministrazione, nella misura corrispondente al
contingente numerico dei dirigenti di seconda fascia, come stabiliti
nel presente decreto.
3. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita’ di utilizzo
delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, con proprio
successivo decreto, effettuera’ la ripartizione dei contingenti di
personale, come sopra determinati, nelle strutture centrali e
periferiche in cui si articola l’Amministrazione, nonche’,
nell’ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e
profili professionali.
4. I provvedimenti adottati in attuazione dei commi 2 e 3 saranno
tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 22 giugno 2012

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Patroni Griffi

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri Registro n. 7, Foglio n. 357

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