DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 18 Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati

… o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonche’ sul contenuto della protezione riconosciuta.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a
cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario
di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati
o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione
sussidiaria, nonche’ sul contenuto della protezione riconosciuta
(rifusione);
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – legge di delegazione europea 2013, ed in
particolare gli articoli 1 e 7 che hanno delegato il Governo a
recepire la direttiva 2011/95/UE;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante
attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonche’ norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 14 febbraio 2014;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il
Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per
l’integrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, le parole: "della qualifica di rifugiato o di
protezione sussidiaria, nonche’ norme sul contenuto degli status
riconosciuti" sono sostituite dalle seguenti: "della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale nonche’ norme sul contenuto
dello status riconosciuto";
b) all’articolo 2:
1) dopo la lettera a) e’ inserita la seguente: "a-bis)
‘beneficiario di protezione internazionale’: cittadino straniero cui
e’ stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di
protezione sussidiaria come definito alle lettere f) e h);";
2) la lettera i) e’ sostituita dalla seguente: "i) ‘domanda di
protezione internazionale’: la domanda di protezione presentata
secondo le procedure previste dal decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status
di protezione sussidiaria;";
3) dopo la lettera i) e’ inserita la seguente: "i-bis)
‘richiedente’: lo straniero che ha presentato una domanda di
protezione internazionale sulla quale non e’ ancora stata adottata
una decisione definitiva;";
4) alla lettera l), il punto b), e’ sostituito dal seguente:
"b) i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato o dello
status di protezione sussidiaria, anche adottati o nati fuori dal
matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati o
sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;";
5) alla lettera l), dopo il punto b) e’ aggiunto il seguente:
"b-bis) il genitore o altro adulto legalmente responsabile, ai sensi
degli articoli 343 e seguenti del codice civile, del minore
beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione
sussidiaria;";
c) all’articolo 3, comma 5, lettera e), e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Nel valutare l’attendibilita’ del minore, si tiene
conto anche del suo grado di maturita’ e di sviluppo personale.";
d) all’articolo 6:
1) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", a condizione che abbiano la volonta’ e la capacita’ di
offrire protezione conformemente al comma 2.";
2) al comma 2, dopo le parole: "La protezione di cui al comma
1" sono inserite le seguenti: "e’ effettiva e non temporanea e";
e) all’articolo 7, al comma 2, dopo la lettera e), e’ inserita la
seguente:
"e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o
discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani
fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare
per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza
etnica o nazionale;";
f) all’articolo 8:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: "gli atti di
persecuzione di cui all’articolo 7" sono inserite le seguenti: "o la
mancanza di protezione contro tali atti";
2) al comma 1, lettera d), dopo le parole: "ai sensi della
legislazione italiana;" sono aggiunte le seguenti: "ai fini della
determinazione dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o
dell’individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si
tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa
l’identita’ di genere;";
g) all’articolo 9, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere e) e f) del comma 1 non
si applicano quando il rifugiato puo’ addurre motivi imperativi
derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi
della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se si
tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale.";
h) all’articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: "prima del
rilascio del permesso di soggiorno in qualita’ di rifugiato," sono
sostituite dalle seguenti: "prima di esservi ammesso in qualita’ di
richiedente,";
i) all’articolo 15, dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:
"2-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il
titolare di protezione sussidiaria puo’ addurre motivi imperativi
derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi
della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se si
tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale.";
l) all’articolo 16, comma 1:
1) alla lettera b), le parole: "nel territorio nazionale o
all’estero" sono sostituite dalle seguenti: "al di fuori del
territorio nazionale, prima di esservi ammesso in qualita’ di
richiedente";
2) alla lettera d), le parole: "o per l’ordine e la sicurezza
pubblica" sono soppresse;
3) dopo la lettera d) e’ aggiunta la seguente:
"d-bis) costituisca un pericolo per l’ordine e la sicurezza
pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i
reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale.";
m) all’articolo 19:
1) al comma 2, dopo le parole: "genitori singoli con figli
minori" sono inserite le seguenti: "i minori non accompagnati, le
vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi
psichici,";
2) dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:
"2-bis. Nell’attuazione delle disposizioni del presente decreto e’
preso in considerazione con carattere di priorita’ il superiore
interesse del minore.";
n) all’articolo 20, al comma 1, alinea, dopo le parole: "decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286," sono inserite le seguenti: "ed
in conformita’ degli obblighi internazionali ratificati
dall’Italia,";
o) all’articolo 22:
1) al comma 3, le parole: "status di protezione sussidiaria"
sono sostituite dalle seguenti: "status di protezione
internazionale";
2) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
"4. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al
ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste
dall’articolo 29-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.";
p) all’articolo 23, comma 2, le parole: "con validita’ triennale"
sono sostituite dalle seguenti: "con validita’ quinquennale";
q) all’articolo 25, comma 1, le parole: "per la formazione
professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro" sono sostituite
dalle seguenti: "per la formazione professionale, compresi i corsi di
aggiornamento, per il tirocinio sul luogo di lavoro e per i servizi
resi dai centri per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.";
r) all’articolo 26, dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente:
"3-bis. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei
diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all’estero dai
titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione
sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi
appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono
il riconoscimento dei titoli ai sensi dell’articolo 49 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in
assenza di certificazione da parte dello Stato in cui e’ stato
ottenuto il titolo, ove l’interessato dimostra di non poter acquisire
detta certificazione.";
s) all’articolo 27, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:
"1-bis. Il Ministero della salute adotta linee guida per la
programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione
nonche’ per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello
status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che
hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza
psicologica, fisica o sessuale, compresi eventuali programmi di
formazione e aggiornamento specifici rivolti al personale sanitario
da realizzarsi nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente.";
t) all’articolo 28, comma 3, dopo le parole: "sono assunte" sono
inserite le seguenti: ", quanto prima, a seguito del riconoscimento
della protezione ove non avviate in precedenza,";
u) all’articolo 29, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Nell’attuazione delle misure e dei servizi di cui all’articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, all’articolo 5
del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, ed all’articolo 42
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si tiene conto anche
delle esigenze di integrazione dei beneficiari di protezione
internazionale, promuovendo, nei limiti delle risorse disponibili,
ogni iniziativa adeguata a superare la condizione di svantaggio
determinata dalla perdita della protezione del Paese di origine e a
rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono la piena
integrazione.
3. Ai fini della programmazione degli interventi e delle misure
volte a favorire l’integrazione dei beneficiari di protezione
internazionale, il Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso
il Ministero dell’interno – Dipartimento per le liberta’ civili e
l’immigrazione con l’obiettivo di ottimizzare i sistemi di
accoglienza dei richiedenti e/o titolari di protezione internazionale
secondo gli indirizzi sanciti d’intesa con la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
predispone, altresi’, ogni due anni, salva la necessita’ di un
termine piu’ breve, un Piano nazionale che individua le linee di
intervento per realizzare l’effettiva integrazione dei beneficiari di
protezione internazionale, con particolare riguardo all’inserimento
socio-lavorativo, anche promuovendo specifici programmi di incontro
tra domanda e offerta di lavoro, all’accesso all’assistenza sanitaria
e sociale, all’alloggio, alla formazione linguistica e all’istruzione
nonche’ al contrasto delle discriminazioni. Il Piano indica una stima
dei destinatari delle misure di integrazione nonche’ specifiche
misure attuative della programmazione dei pertinenti fondi europei
predisposta dall’autorita’ responsabile. Il predetto Tavolo e’
composto da rappresentanti del Ministero dell’interno, dell’Ufficio
del Ministro per l’integrazione, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, delle Regioni, dell’Unione delle province d’Italia
(UPI) e dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ed e’
integrato, in sede di programmazione delle misure di cui alla
presente disposizione, con un rappresentante del Ministro delegato
alle pari opportunita’, un rappresentante dell’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), un rappresentante, della
Commissione nazionale per il diritto di asilo e, a seconda delle
materie trattate, con rappresentanti delle altre amministrazioni o
altri soggetti interessati.
3-bis. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, le
Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La
partecipazione alle sedute del Tavolo non da’ luogo alla
corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennita’ o
rimborsi spese comunque denominati.
3-ter. L’accesso ai benefici relativi all’alloggio previsti
dall’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e’ consentito ai titolari dello status di rifugiato e di
protezione sussidiaria, in condizioni di parita’ con i cittadini
italiani.".

Art. 2

Modifiche al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286

1. All’articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, le parole: "ovvero per il ricongiungimento di
due o piu’ familiari dei titolari dello status di protezione
sussidiaria" sono soppresse.

Art. 3

Disposizione finale

1. Ogni riferimento alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29
aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di
Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche’ norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta, contenuta in
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, e’
da intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni della
direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di Paesi
terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione
internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le
persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria,
nonche’ sul contenuto della protezione riconosciuta.

Art. 4

Disposizione finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli affari
europei

Alfano, Ministro dell’interno

Bonino, Ministro degli affari esteri

Cancellieri, Ministro della giustizia

Saccomanni, Ministro dell’economia e
delle finanze

Giovannini, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Kyenge, Ministro per l’integrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2014, n. 35 Regolamento per l’individuazione delle procedure per l’attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 8, del decreto…

…legge 15 marzo 2012, n. 21.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni,
recante nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e
transito dei materiali di armamento;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a
norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in
particolare l’articolo 2;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati
personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante codice dell’amministrazione digitale;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni,
recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e
nuova disciplina del segreto;
Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della
difesa e della sicurezza nazionale, nonche’ per le attivita’ di
rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle
comunicazioni, ed in particolare l’articolo 1, comma 8;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
novembre 2012, n. 253, e successive modificazioni, recante
regolamento concernente l’individuazione delle attivita’ di rilevanza
strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma
del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 ottobre 2013;
Visti gli articoli 5 e 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, recante disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 novembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 31 gennaio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, dell’interno, della difesa e dello sviluppo
economico;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento reca la disciplina di attuazione
dell’esercizio dei poteri speciali dello Stato sugli assetti
societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, come
individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
maggio 2012, n. 56, di seguito denominato "decreto-legge", anche con
riferimento alla definizione delle modalita’ organizzative per lo
svolgimento delle attivita’ propedeutiche all’esercizio dei poteri
speciali, a norma dell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge.

Art. 2

Attivita’ di coordinamento

1. Il Presidente del Consiglio coordina, ai sensi dell’articolo 5,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 2 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, lo svolgimento delle
attivita’ propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio
dei ministri, con proprio decreto, da adottare entro 15 giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale:
a) individua l’ufficio della Presidenza del Consiglio, di livello
almeno dirigenziale generale o equiparato, responsabile
dell’attivita’ di coordinamento, assicurando allo stesso il supporto
di tutte le altre strutture della Presidenza eventualmente
interessate in relazione alla specificita’ della materia o
dell’operazione;
b) individua, su indicazione rispettivamente dei Ministri
dell’economia e delle finanze, della difesa, dell’interno, dello
sviluppo economico e degli affari esteri, l’ufficio di livello almeno
dirigenziale generale o equiparato responsabile delle attivita’ di
competenza di ciascun Ministero. Per il Ministero degli affari esteri
il responsabile dell’attivita’ e’ di livello dirigenziale generale;
c) istituisce un gruppo di coordinamento presieduto dal
responsabile dell’ufficio di cui alla lettera a), o da altro
componente da lui indicato, e composto dai responsabili degli uffici
di cui alla lettera b), o da altri componenti indicati dai rispettivi
Ministri interessati. Il gruppo puo’ essere integrato, ove necessario
e in ogni tempo, da rappresentanti di altre strutture o unita’ al
fine di potenziarne le capacita’ di analisi. Ai componenti del gruppo
non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennita’ comunque
denominati, ne’ rimborsi spese. Dall’istituzione e dal funzionamento
del gruppo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
d) stabilisce adeguate modalita’ e procedure telematiche
necessarie a garantire il tempestivo esercizio dei poteri speciali e
la sicurezza dei dati trasmessi, nonche’ la predisposizione di
apposita modulistica per le notifiche previste dall’articolo 1 del
decreto-legge;
e) predispone adeguate procedure elettroniche per il ricevimento
delle notifiche, degli allegati e delle informazioni inerenti agli
atti e alle operazioni di rilevanza strategica;
f) assicura modalita’ di condivisione dei dati con i Ministeri
interessati anche mediante accesso informatico immediato alle
notifiche, ai documenti, agli allegati, ai pareri e a tutte le
informazioni inerenti agli atti e alle operazioni di rilevanza
strategica;
g) stabilisce la tempistica e le modalita’ di raccordo tra i
Ministeri interessati, i termini per la presentazione da parte di
questi del parere motivato per l’esercizio o meno dei poteri
speciali, e prevede la possibilita’ di convocare riunioni di
coordinamento anche in video/multiconferenza, per assicurare adeguati
elementi informativi ai fini della tempestiva proposta di esercizio o
meno dei poteri speciali;
h) puo’ prevedere procedure semplificate per i casi di operazioni
infragruppo o per alcuni tipi di atti e operazioni.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
designazione per quanto di competenza dei Ministri interessati, sono
nominati, in sede di prima attuazione, i componenti del gruppo di
coordinamento di cui al comma 2, lettera c), nonche’, per ciascuno di
essi, due componenti supplenti. E’ in facolta’ del Presidente del
Consiglio e dei Ministri interessati, previa formale comunicazione
all’ufficio della Presidenza del Consiglio di cui al comma 2, lettera
a), sostituire il componente effettivo o supplente.

Art. 3

Amministrazione responsabile dell’istruttoria
e della proposta

1. Le attivita’ inerenti all’istruttoria e alla proposta per
l’esercizio dei poteri speciali, di cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge, e le attivita’ conseguenti, di cui ai successivi commi
4 e 5 del citato articolo 1, sono affidate dall’ufficio della
Presidenza del Consiglio di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a),
al Ministero dell’economia e delle finanze per le societa’
direttamente o indirettamente da esso partecipate, ovvero, per le
altre societa’, al Ministero della difesa o al Ministero
dell’interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza, ove occorra
tenendo conto della competenza prevalente. L’ufficio della Presidenza
del Consiglio ne da’ immediata comunicazione all’impresa interessata.

Art. 4

Soggetti tenuti alla notifica

1. L’impresa che svolge le attivita’ di rilevanza strategica per il
sistema di difesa e sicurezza nazionale individuate ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge, notifica all’ufficio
della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera a), un’informativa completa ai sensi dell’articolo
1, comma 4, del decreto-legge sulla delibera o sull’atto da adottare,
ai fini dell’eventuale esercizio del potere di veto di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge.
2. Chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono
attivita’ di rilevanza strategica per il sistema di difesa e
sicurezza nazionale individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
del decreto-legge, notifica all’ufficio della Presidenza del
Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a),
l’operazione d’acquisizione e le informazioni prescritte
dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge ai fini dell’esercizio
dei poteri di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e c), del
decreto-legge.
3. Sono altresi’ tenuti alla notifica le imprese coinvolte in atti
ed operazioni posti in essere all’interno di un medesimo gruppo che,
ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge, sono di
norma escluse dall’esercizio dei poteri speciali. Tale esclusione non
opera in presenza di elementi informativi fondati circa la minaccia
di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e
della sicurezza nazionale.

Art. 5

Contenuto e validita’ della notifica

1. La notifica puo’ essere trasmessa anche per via telematica, ai
sensi dell’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
con modalita’ che garantiscano la sicurezza e riservatezza dei dati
trasmessi. Essa e’ sottoscritta dai legali rappresentanti delle
imprese, o da persone munite di procura speciale, e contiene tutte le
informazioni, gli allegati e gli elementi essenziali per una completa
valutazione dell’operazione di acquisizione o della delibera o
dell’atto da adottare.
2. La notifica, presentata secondo la modulistica di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera d), e’ corredata almeno della
seguente documentazione:
a) nel caso di adozione di delibere dell’assemblea o degli organi
di amministrazione di imprese che svolgono attivita’ di rilevanza
strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, il testo
della delibera completa di tutta la documentazione trasmessa agli
organi societari per la sua adozione, nonche’ di tutte le
informazioni idonee a consentire le valutazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto-legge;
b) nel caso di acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in
imprese che svolgono attivita’ di rilevanza strategica per il sistema
di difesa e sicurezza nazionale, il progetto industriale perseguito
con l’acquisizione oggetto di notifica con il relativo piano
finanziario e una descrizione generale del progetto di acquisizione e
dei suoi effetti, nonche’ informazioni dettagliate sull’acquirente,
sul suo ambito di operativita’, oltre che tutte le informazioni
idonee a consentire le valutazioni di cui all’articolo 1, comma 3,
del decreto-legge;
3. Oltre a quanto indicato all’articolo 1, commi 4 e 5, del
decreto-legge, la notifica deve contenere:
a) la procura speciale;
b) l’indicazione e gli estremi della persona fisica o giuridica
notificante cui comunicare l’eventuale richiesta di informazioni
aggiuntive, l’avvio di altre sub fasi del procedimento o l’eventuale
atto di esercizio dei poteri speciali;
c) l’indicazione "la presente notifica e’ effettuata ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56
– settori difesa e sicurezza nazionale";
d) in calce, la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
per cui "I sottoscritti assumono la responsabilita’ che le
informazioni fornite sono complete e veritiere e che i documenti
allegati sono completi e conformi agli originali".
4. Il Ministero responsabile dell’istruttoria e della proposta,
anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del
Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque immediata
comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di
coordinamento, informa tempestivamente i soggetti notificanti nel
caso di notifica incompleta o irregolare. In tal caso, il termine per
l’esercizio dei poteri speciali di cui all’articolo 1, commi 4 e 5,
del decreto-legge decorre dal ricevimento della nuova notifica
completa. Il Ministero responsabile dell’istruttoria e della
proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della
Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando
comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al
gruppo di coordinamento, puo’ chiedere ai sensi dell’articolo 1,
commi 4 e 5, del decreto-legge ai soggetti notificanti ovvero
all’eventuale controparte gli elementi integrativi necessari per la
valutazione.

Art. 6

Procedure per l’esercizio dei poteri speciali

1. Il Ministero responsabile dell’istruttoria e della proposta ai
sensi dell’articolo 3, tenuto conto delle risultanze emerse
nell’ambito del gruppo di coordinamento di cui all’articolo 2, comma
2, lettera c), trasmette tempestivamente in via telematica alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, e al suddetto gruppo di
coordinamento, la proposta di esercizio dei poteri speciali con il
relativo schema di provvedimento, ovvero comunica le motivazioni per
cui ritiene non necessario l’esercizio dei poteri speciali.
2. La proposta di esercizio dei poteri speciali indica
dettagliatamente le minacce di grave pregiudizio per gli interessi
essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, nonche’
l’impossibilita’ di esercizio dei poteri nella forma di imposizione
di specifiche prescrizioni o condizioni.
3. Nel caso in cui i poteri speciali siano esercitati nella forma
di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 4, lo schema di
provvedimento indica:
a) le specifiche prescrizioni o condizioni richieste all’impresa;
b) specifici criteri e modalita’ di monitoraggio;
c) l’amministrazione competente a svolgere il monitoraggio delle
prescrizioni o condizioni richieste, nonche’ l’organo da essa
incaricato di curare le relative attivita’;
d) le sanzioni previste dal decreto-legge in caso di
inottemperanza, anche tenuto conto delle previsioni di cui
all’articolo 8.
4. L’Ufficio della Presidenza del Consiglio, di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera a), comunica al notificante il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di esercizio dei poteri
speciali il giorno stesso e contestualmente da’ comunicazione della
sua adozione alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Nel caso di mancato esercizio del potere di veto, l’impresa di
cui all’articolo 4, comma 1, trasmette tempestivamente le delibere
adottate alla Presidenza del Consiglio.
6. Il termine di 15 giorni di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, del
decreto-legge decorre dalla effettiva ricezione da parte dell’ufficio
di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), della notifica completa
della necessaria documentazione.
7. Nel computo dei termini previsti dall’articolo 1 del
decreto-legge sono esclusi il sabato, la domenica e le festivita’
nazionali.

Art. 7

Monitoraggio delle determinazioni assunte

1. Qualora vi sia il rischio di mancato o intempestivo o inadeguato
rispetto delle determinazioni assunte con il decreto di esercizio dei
poteri speciali, ovvero nei casi in cui questi fatti si siano gia’
verificati, l’ufficio incaricato del monitoraggio dal citato decreto
di esercizio trasmette alla Presidenza del Consiglio, tempestivamente
e comunque non oltre 15 giorni dai relativi riscontri, una completa
informativa, comprensiva anche delle eventuali ragioni giustificative
dei suddetti accadimenti.
2. Qualora una delle amministrazioni interessate abbia il fondato
sospetto del mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle
determinazioni assunte con il citato decreto, puo’ chiedere alla
Presidenza del Consiglio di verificare le informazioni rivolgendosi
all’ufficio competente al monitoraggio.
3. L’ufficio incaricato del monitoraggio e la Presidenza del
Consiglio possono richiedere, anche direttamente all’impresa, dati,
notizie e informazioni utili all’attivita’ di monitoraggio.

Art. 8

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui
all’articolo 1 del decreto-legge, le sanzioni amministrative
pecuniarie sono comminate con decreto del Presidente del Consiglio da
adottarsi, previa istruttoria tecnica da parte del gruppo di
coordinamento, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze
o della difesa o dell’interno, secondo i rispettivi ambiti di
competenza, nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 1, commi
4 e 5, del decreto-legge. La Presidenza del Consiglio notifica al
soggetto sanzionato il relativo decreto.
2. All’irrogazione delle sanzioni, ivi compresi i criteri di
graduazione della loro entita’ e le modalita’ di accertamento della
violazione stessa, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9

Riservatezza delle informazioni

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 42 della
legge 3 agosto 2007, n. 124, le informazioni, i dati e le notizie
contenute nei documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o
da soggetti privati per le finalita’ di cui al presente decreto sono
sottratti all’esercizio del diritto di accesso ai sensi dell’articolo
24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta fermo il
diritto di accesso nei limiti di cui all’articolo 24, comma 7, della
citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

Testo non ufficiale. La sola stampa del b Art. 10

Clausola di invarianza

1. Le attivita’ previste dal presente decreto sono svolte dalle
amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 19 febbraio 2014

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Saccomanni, Ministro dell’economia e
delle finanze

Bonino, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro dell’interno

Mauro, Ministro della difesa

Zanonato, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2014, n. 733

LEGGE 14 aprile 2014, n. 63 Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. Lo Stato, nell’ambito delle finalita’ di salvaguardia e di
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Paese,
celebra la figura di Alberto Burri nella ricorrenza del centenario
della sua nascita.

Art. 2

Istituzione del Comitato nazionale

1. Ai fini delle celebrazioni di cui all’articolo 1, e’
istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario
della nascita di Alberto Burri, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso
un adeguato programma di celebrazioni, di attivita’ formative,
editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e
scientifiche, in Italia e all’estero, la figura, l’arte, l’opera e
l’attualita’ di XX.

Art. 3

Sede e composizione del Comitato

1. Il Comitato ha sede presso il Comune di Citta’ di Castello, in
provincia di Perugia.
2. Il Comitato e’ composto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, che lo presiede anche attraverso un suo delegato, dal
Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo o da un
suo delegato, dal presidente della Fondazione, da tre esponenti della
cultura nazionale nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, d’intesa con la Regione Umbria e con gli enti locali
interessati, nonche’ da un rappresentante per ciascuno dei seguenti
soggetti: Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Citta’ di
Castello e Fondazione.
3. Al comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei
soggetti fondatori, altri enti pubblici o soggetti privati che
intendono promuovere la figura e l’opera di Alberto Burri, anche in
relazione ai programmi di attivita’ di volta in volta individuati.

Art. 4

Funzioni del Comitato

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) individuazione, valutazione e approvazione delle iniziative, in
Italia e all’estero, per le celebrazioni del centenario della nascita
di Alberto Burri;
b) predisposizione del programma delle iniziative di cui alla
lettera a), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
c) valutazione e approvazione delle ulteriori iniziative, non
rientranti nel programma di cui alla lettera b), eventualmente
proposte da amministrazioni dello Stato e da organismi pubblici, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, nonche’
da altre amministrazioni, enti, istituti, fondazioni e organismi
privati;
d) comunicazione e informazione sulle iniziative celebrative, a
livello nazionale e internazionale, anche mediante specifiche
pubblicazioni;
e) formulazione di pareri sulla concessione dei patrocini, da parte
delle amministrazioni dello Stato, alle iniziative celebrative.
2. Ai membri del Comitato non e’ corrisposto alcun compenso,
indennita’ o rimborso di spese.
3. Il Comitato trasmette alle Camere, al termine delle
celebrazioni, una relazione sulle iniziative promosse.

Art. 5

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla
presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 14 aprile 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DECRETO 26 marzo 2014, n. 76 Regolamento recante norme per la misurazione e la valutazione della performance individuale degli esperti di cooperazione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina
della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1988, n.
177, recante regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i
Paesi in via di sviluppo»;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari
esteri 29 novembre 2011, n. 223, recante le norme per la disciplina
dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all’articolo 16,
comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed in
particolare l’articolo 11;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante «Delega al Governo
finalizzata all’ottimizzazione della produttivita’ del lavoro
pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni nonche’ disposizioni integrative delle funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla
Corte dei conti»;
Visto l’articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e alla
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la delibera n. 122 del 2010, adottata dalla Commissione per
la valutazione, la trasparenza e l’integrita’ delle amministrazioni
pubbliche, recante indirizzi in tema di misurazione e valutazione
della performance nelle amministrazioni pubbliche con personale
contrattualizzato e non contrattualizzato;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri n. 382/bis del 23
dicembre 2010, con cui e’ stato adottato il «Sistema di misurazione e
valutazione della performance»;
Vista l’informativa effettuata alle Organizzazioni Sindacali ai
sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato dall’articolo 34 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 9 gennaio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in
data 24 gennaio 2014, riscontrata con nota n. 1613 del 14 febbraio
2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Principi e strumenti

1. Nel rispetto dei principi generali vigenti in materia, la
valutazione degli esperti si fonda sulla valutazione oggettiva dei
risultati ottenuti rispetto agli obiettivi assegnati, nell’esercizio
delle specifiche funzioni all’interno degli uffici centrali o
periferici dell’amministrazione.
2. Il procedimento e’ ispirato ai principi della diretta conoscenza
del valutato da parte del valutatore di primo grado, della
partecipazione al procedimento del valutato e dell’eventuale verifica
della valutazione da parte del valutatore di secondo grado.
3. La scheda di valutazione e’ redatta al termine di ogni anno
solare, su un modulo prestampato, conforme all’allegato A al presente
regolamento di cui costituisce parte integrante.
4. La Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo (di
seguito "DGCS") verifica in ogni fase la regolarita’ del
procedimento, l’avvenuta acquisizione degli elementi richiesti ed
interviene per assicurare il perfezionamento degli atti entro i primi
tre mesi dell’anno.

Art. 2

Elementi forniti dal funzionario valutato

1. L’esperto valutato, oltre all’inserimento dei dati personali,
redige una relazione sulle attivita’ svolte nel corso dell’anno,
nell’esercizio delle funzioni attribuite e per il perseguimento degli
specifici obiettivi annualmente assegnati, tenuto conto delle risorse
a disposizione e della situazione ambientale.
2. Con atto formale adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, il
valutatore di primo grado di cui all’articolo 3 comma 2 assegna,
sentito l’esperto valutato, gli obiettivi di cui al comma 1.
L’esperto valutato firma, per presa visione, l’atto di conferimento
degli obiettivi.

Art. 3

Valutazione di primo grado

1. Per gli esperti in servizio a Roma, la valutazione compete al
capo dell’unita’ o dell’ufficio presso cui l’esperto valutato presta
servizio.
2. Per il personale in servizio all’estero, la valutazione compete
al capo della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare
nella cui circoscrizione ha sede l’unita’ tecnica locale o la sezione
distaccata presso la quale presta servizio l’esperto. Il valutatore
di primo grado acquisisce elementi dai capi delle rappresentanze
diplomatiche competenti per gli eventuali ulteriori Paesi per i quali
l’unita’ tecnica sia eventualmente competente.
3. Se nel corso dell’anno si sono succeduti piu’ superiori
gerarchici per avvicendamento dei medesimi oppure perche’ l’esperto
valutato e’ stato trasferito da uno ad altro incarico, il valutatore
di primo grado chiede a quello alle cui dipendenze l’esperto si e’
precedentemente trovato, per almeno tre mesi, elementi di valutazione
relativi al periodo trascorso, di cui terra’ conto nella redazione
della valutazione annuale.
4. Il valutatore di primo grado compila la Parte II della scheda di
valutazione assegnando punteggi numerici espressi in decimali.
5. Il valutatore di primo grado compila poi la Parte III – Sezione
I della scheda di valutazione allegata, sommando i punteggi indicati
nella Parte II e indicando in modalita’ descrittiva le motivazioni
per cui ha assegnato un determinato punteggio all’esperto valutato,
se tale punteggio e’ inferiore al 75%.
6. L’esperto valutato prende visione della valutazione di primo
grado, restituendo la scheda firmata per presa visione al valutatore
di primo grado. Nella Sezione II della Parte III l’esperto valutato
puo’ formulare eventuali osservazioni.

Art. 4

Valutazione di secondo grado

1. Se l’esperto valutato non condivide la valutazione espressa dal
valutatore di primo grado, puo’ formulare nella Sezione II della
Parte III della scheda di valutazione richiesta motivata di
valutazione di secondo grado.
2. Sulla base di tutti gli elementi a disposizione della DGCS, il
Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo decide di
confermare o modificare il punteggio attribuito in primo grado
all’esperto valutato, esponendo le motivazioni della propria scelta
nella Sezione III della Parte III.
3. La scheda di valutazione e’ successivamente messa in visione,
per il tramite del valutatore di primo grado, all’esperto valutato
che, dopo averla firmata e datata per presa visione, la restituisce
al valutatore di primo grado.

Art. 5

Termine della procedura

1. Se l’esperto valutato accetta la valutazione di primo grado, la
procedura di valutazione termina al momento della ricezione, da parte
del valutatore di primo grado, della scheda allegata firmata per
presa visione dal valutato.
2. Se l’esperto valutato non accetta la valutazione di primo grado,
la procedura di valutazione termina al momento della ricezione, da
parte del valutatore di primo grado, della scheda allegata firmata
per presa visione dal valutato a seguito della valutazione di secondo
grado .

Art. 6

Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento si applica alle valutazioni degli
esperti a partire dall’anno solare 2014.
2. Per l’anno 2014, gli obiettivi di cui all’articolo 2 sono
assegnati entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente
regolamento.
3. Il decreto del Ministro degli affari esteri n. 1997/128/001283/5
del 27 aprile 1997 continua ad applicarsi alle relative valutazioni
fino al termine del 2013.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 26 marzo 2014

Il Ministro: Mogherini

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2014, n. 1220

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.