REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 10 Disposizioni in materia di alimentazione consapevole e di qualita’ nei servizi di ristorazione collettiva per minori.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio
n. 14 del 14 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La Regione, nell’ambito degli interventi preventivi di tutela
del diritto alla salute dell’infanzia e dell’adolescenza, adotta
iniziative finalizzate a migliorare il livello qualitativo
dell’alimentazione.
2. La Regione riconosce il valore nutrizionale e salutistico dei
prodotti caratteristici della dieta alimentare mediterranea e, in
particolare, dei prodotti biologici regionali, dei prodotti
agroalimentari tipici e tradizionali con particolare riguardo a
quelli certificati con marchio regionale.
3. La Regione, al fine di promuovere la qualita’
nell’alimentazione e la consapevolezza nei consumi, contribuisce
all’acquisto dei prodotti di cui al comma 2, da utilizzare
all’interno dei servizi di ristorazione collettiva per minori gestiti
dagli enti locali nelle scuole nonche’ all’interno dei servizi di
ristorazione delle strutture sanitarie pubbliche e accreditate e
degli istituti di pena per minori.

Art. 2 Contributo regionale 1. La Regione, in conformita’ alle disposizioni di cui all’art. 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e successive modifiche, interviene per garantire, nei servizi di ristorazione collettiva per minori nelle scuole, nei reparti ospedalieri di pediatria anche accreditati e negli istituti di pena per minori, l’utilizzo di una percentuale non inferiore al 50 per cento di prodotti agroalimentari tipici e tradizionali nonche’ zootecnici provenienti da coltivazioni e allevamenti biologici regionali ed eventualmente nazionali. 2. La spesa necessaria per l’acquisto dei prodotti di cui al comma 1, e’ finanziata da apposito contributo regionale fissato nelle seguenti misure: a) 1’80 per cento per i comuni con un numero di abitanti uguale o inferiore a 10.000; b) il 70 per cento per i comuni con un numero di abitanti superiore a 10.000 e inferiore a 25.000; c) il 60 per cento per i comuni con un numero di abitanti uguale o superiore a 25.000. 3. Sono esclusi, da qualunque ipotesi di finanziamento regionale previste dalla presente legge, i comuni con un numero di abitanti superiori a 120.000.

Art. 3 Partecipazione finanziaria degli enti locali 1. Il comune interessato si impegna a contribuire alla copertura della spesa prevista dall’art. 2, comma 1, nelle seguenti misure: a) il 20 per cento per i comuni con un numero di abitanti uguale o inferiore a 10.000; b) il 30 per cento per i comuni con un numero di abitanti superiore a 10.000 e inferiore a 25.000; c) il 40 per cento per i comuni con un numero di abitanti uguale o superiore a 25.000.

Art. 4

Procedure per l’erogazione dei contributi agli enti locali

1. L’ente locale, entro il termine di novanta giorni
dall’erogazione del contributo regionale di cui all’art. 2, trasmette
all’assessorato regionale competente in materia di agricoltura:
a) la documentazione attestante l’acquisto dei prodotti di cui
all’art. 2, comma 1;
b) le cartelle merceologiche;
c) la certificazione biologica;
d) la certificazione relativa alla provenienza dei prodotti.
2. La struttura regionale competente, in caso di documentazione
incompleta, concede un termine di trenta giorni, prorogabile una sola
volta di ulteriori trenta giorni, per provvedere alla necessaria
integrazione.
3. La mancata o incompleta esibizione della documentazione
richiesta comporta la decadenza dai benefici previsti dalla presente
legge.

Art. 5

Attivita’ di vigilanza

1. La Regione dispone controlli e ispezioni periodiche
sull’attivita’ svolta all’interno dei servizi di ristorazione
collettiva per i minori, avvalendosi delle aziende unita’ sanitarie
locali competenti.
2. L’attivita’ ispettiva e di controllo interessa, in
particolare, le seguenti fasi operative:
a) fornitura delle merci;
b) trasporto e conservazione;
c) trasformazione degli alimenti;
d) servizio all’utenza.
3. L’utilizzo dei contributi per una finalita’ diversa da quella
prevista dalla presente legge, comporta l’immediata decadenza dai
benefici.

Art. 6

Convenzioni

1. La Regione, al fine di garantire la piena attuazione della
presente legge, provvede a stipulare apposite convenzioni:
a) con il Ministero della giustizia, in relazione agli
interventi relativi agli istituti di pena per minori;
b) con i produttori regionali dei prodotti biologici di cui
all’art. 2, comma 1, che operino nel pieno rispetto della normativa
vigente in materia.

Art. 7

Didattica preventiva

1. La Regione, in collaborazione con le aziende unita’ sanitarie
locali, con le facolta’ di agraria delle universita’, con le
istituzioni scolastiche e con le associazioni di categoria, finanzia,
elabora e contribuisce alla diffusione di progetti di educazione
alimentare e sensoriale per gli alunni delle scuole di ogni grado.
2. I progetti di cui al comma 1 riguardano, in particolare, le
seguenti tematiche:
a) relativamente alla fase della consumazione:
1) indipendenza e autoregolazione nei pasti;
2) organizzazione e comportamenti alimentari;
b) con riferimento alla cultura generale:
1) storia agricola e rurale del territorio regionale;
2) produzioni caratteristiche e tradizionali locali;
3) culture, usi e costumi alimentari e agricoli delle
comunita’ locali regionali, comprese quelle migranti.

Art. 8

Formazione

1. La Regione, in collaborazione con le aziende unita’ sanitaria
locali e le province, programma appositi corsi di formazione
professionale per docenti e operatori dei servizi di ristorazione
collettiva gestiti da enti locali nonche’ per i componenti degli
organismi di controllo, nelle seguenti materie:
a) alimentazione e valori nutrizionali nell’eta’ evolutiva;
b) igiene, sicurezza e qualita’ nella ristorazione collettiva;
c) storia agraria regionale;
d) prevenzione, salvaguardia e valorizzazione ambientale.

Art. 9

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, con cadenza almeno biennale, presenta una
relazione al Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge
e sui risultati ottenuti dalla concessione dei finanziamenti erogati.

Art. 10

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si
provvede mediante l’istituzione nell’ambito dell’UPB B11, di un
apposito capitolo denominato «Disposizioni in materia di
alimentazione consapevole e di qualita’ nella ristorazione collettiva
per minori», con uno stanziamento pari a 300 mila euro per
l’esercizio finanziario 2009, la cui copertura e’ assicurata dal
prelevamento di pari importo dal capitolo T27501, lettera i)
dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione regionale per
l’esercizio finanziario 2009.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, 6 aprile 2009

MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0567&tmstp=1263024272449

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 2009 Rimozione del sindaco del comune di Castel Volturno e scioglimento del consiglio comunale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 7 del 11-1-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il sig. Francesco Nuzzo e’ stato eletto alla carica di
sindaco del comune di Castel Volturno (Caserta) nelle consultazioni
elettorali del 3 e 4 aprile 2005;
Considerata la grave e reiterata inerzia del predetto
amministratore, nonostante le numerose diffide da parte del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
delegato alla gestione dell’emergenza rifiuti nella regione Campania,
nel fronteggiare l’abbandono incontrollato dei rifiuti, anche su aree
private, in violazione dei doveri del sindaco, di cui all’art. 192,
comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerata altresi’ la violazione, protrattasi per un lungo
periodo di tempo, dell’art. 198, comma 1, del sopramenzionato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto che tali comportamenti espongono a concreto grave pericolo la
salute dei cittadini e possono pregiudicare la salute dell’ambiente;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla
rimozione del predetto amministratore;
Visto l’art. 142, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
Visto, altresi’, che ai sensi dell’art. 141, comma 1, lettera b),
n. 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la
rimozione del sindaco integra una delle fattispecie dissolutorie del
consiglio comunale;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il sig. Francesco Nuzzo, sindaco del comune di Castel Volturno
(Caserta), e’ rimosso dalla carica elettiva.

Art. 2 Per effetto della disposizione di cui al precedente art. 1, il consiglio comunale di Castel Volturno (Caserta) e’ sciolto. Dato a Roma, addi’ 31 dicembre 2009 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-11&task=dettaglio&numgu=7&redaz=10A00110&tmstp=1263282838034

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 marzo 2009, n. 5

Regolamento in materia di equipaggiamento e uniformi del personale del Corpo forestale della Provincia Autonoma di’ Trento (art. 10, comma 2, lettera a), del DPP 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 3 del 16-1-2010

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Visto l’art. 10, comma 2, lettera a), del DPP 21 luglio 2008, n.
27-134/Leg., ad oggetto «Nuovo regolamento del Corpo forestale della
Provincia Autonoma di Trento (art. 67 della legge provinciale 3
aprile 1997, n. 7»;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 329 del 27
febbraio 2009 recante ad oggetto «Approvazione del regolamento avente
ad oggetto ”Regolamento in materia di equipaggiamento e uniformi del
personale del Corpo forestale della Provincia Autonoma di Trento
(art. 10, comma 2, lettera a), del DPP 21 luglio 2008, n.
27-134/Leg.)”»;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1

Oggetto

1. In esecuzione dell’art. 10, comma 2, lettera a) del decreto
del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg. (Nuovo
regolamento del Corpo forestale della Provincia Autonoma di Trento
(art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, di seguito
denominato «nuovo Regolamento», il presente regolamento disciplina le
caratteristiche degli equipaggiamenti, delle uniformi e dei relativi
distintivi di qualifica, di specializzazione, delle decorazioni,
nonche’ i criteri e le modalita’ relative alla dotazione e all’uso
dei medesimi, da parte del personale del Corpo forestale della
Provincia Autonoma di Trento (CFT).

Art. 2 Caratteristiche e tipologia delle uniformi e dell’equipaggiamento 1. Al personale del CFT individuato dall’art. 3, comma 1, del nuovo Regolamento, l’Amministrazione fornisce le uniformi, costituite da un insieme organico ed esclusivo di oggetti di vestiario, di equipaggiamento e accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalita’ e di identificazione nonche’ di sicurezza nello svolgimento delle attivita’ di competenza. 2. Le tipologie e la frequenza di distribuzione delle uniformi, degli oggetti di corredo e di equipaggiamento sono descritte nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato A al presente regolamento. 3. Al restante personale del CFT, l’Amministrazione fornisce l’equipaggiamento indicato nell’allegato B al presente regolamento, nel quale e’ inoltre individuata la frequenza di distribuzione. Tale equipaggiamento e’ funzionale all’espletamento delle attivita’ istituzionali, comprese quelle di rappresentanza. 4. Tutto il materiale assegnato in dotazione, ancorche’ utilizzato in via continuativa dal singolo assegnatario, e’ di proprieta’ dell’amministrazione.

Art. 3 Uso e cura delle uniformi, degli oggetti di equipaggiamento e degli accessori forniti 1. Al personale del CFT inquadrato nelle qualifiche forestali e’ fatto obbligo di indossare l’uniforme durante il servizio. Se esigenze particolari richiedono l’uso dell’abito civile, il suo utilizzo puo’ essere autorizzato dal capo del CFT, dal dirigente di servizio o dal responsabile dell’ufficio da cui il personale interessato dipende. 2.Al personale del CFT inquadrato nelle qualifiche e figure professionali della Provincia Autonoma di Trento corrispondenti alle denominazioni per il personale del CFT di dirigente generale – capo del CFT, dirigente forestale, vice questore forestale aggiunto, commissario forestale capo e commissario forestale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del nuovo Regolamento, e’ fatto obbligo di indossare l’uniforme durante lo svolgimento di attivita’ che riguardano in via prevalente le funzioni del CFT. 3. Il personale in uniforme e’ tenuto a presentarsi in servizio in stato decoroso e ha l’obbligo di curare la pulizia e la conservazione dell’uniforme, degli oggetti di corredo e dell’equipaggiamento assegnati e di utilizzarli correttamente ed esclusivamente durante l’orario di lavoro nonche’ nei periodi di tempo a questo strettamente connessi. 4. Salvo quanto disposto dal comma 1, durante il servizio e’ vietato utilizzare capi di vestiario diversi da quelli costituenti le uniformi e gli equipaggiamenti forniti dall’Amministrazione. Al personale non e’ consentito indossare capi dell’uniforme o portare oggetti di corredo unitamente all’abito civile o fuori dal servizio. 5. I capi dell’uniforme e gli oggetti di corredo e di equipaggiamento individuale non possono essere avere una destinazione o un utilizzo diversi rispetto a quelli originariamente stabiliti. 6. Il capo del CFT dispone il cambio stagionale dell’uniforme e, fatto salvo quanto disposto da questo articolo, disciplina la composizione e l’utilizzo delle uniformi, degli oggetti di corredo e di equipaggiamento in relazione alle circostanze concrete nonche’ le caratteristiche tecniche delle forniture.

Art. 4

Emblema del CFT

1. L’emblema del CFT, riportato nell’allegato C al presente
regolamento, e’ costituito da un distintivo raffigurante dei
ramoscelli di quercia in colore oro, intrecciati intorno all’aquila
simbolo della Provincia Autonoma di Trento, su fondo verde,
contornati dal testo «Provincia autonoma di Trento» sulla parte
superiore e «Corpo Forestale» sulla parte inferiore.
2. Il distintivo a spillo va posto in corrispondenza del taschino
sito sul lato sinistro della giacca dell’uniforme ordinaria e delle
camicie. Il distintivo in tessuto decorato e’ applicato stabilmente
sul lato sinistro della giacca a vento e, quando previsto, delle
maglie.
3. Il capo del CFT puo’ adottare ulteriori disposizioni
sull’utilizzo dell’emblema ai sensi dell’art. 3, comma 6.

Art. 5 Fregi e mostreggiature delle uniformi del personale del CFT 1. Per il personale del CFT, il fregio da apporre sul copricapo, riportato nell’allegato D al presente regolamento, e’ in tessuto ricamato o in metallo dorato e rappresenta un’aquila ad ali spiegate, appoggiata su due martelli forestali incrociati sotto le iniziali della Repubblica Italiana, «RI», queste ultime su fondo verde. 2. Le mostreggiature delle uniformi del personale del CFT sono costituite da: a) per il personale indicato dall’art. 3, comma 2: una coppia di alamari in tessuto ricamato oppure, limitatamente alle uniformi da servizio esterno, una coppia di alamari in metallo, di forma rettangolare, di dimensione ridotta; b) per il personale indicato dall’art. 3, comma 1: una coppia di alamari in metallo, di forma rettangolare, di dimensione maggiore o ridotta. 3. Ciascun alamaro raffigura dei ramoscelli di quercia in colore oro, ad eccezione di quelli previsti per il dirigente generale – capo del CFT, che sono in colore platino, intrecciati intorno all’aquila simbolo della Provincia Autonoma di Trento, su fondo verde, come risulta nell’allegato E al presente regolamento. 4. Le mostreggiature di dimensione maggiore vanno applicate al bavero della giacca delle uniformi ordinarie, quelle di dimensione ridotta vanno applicate al colletto della camicia invernale da servizio esterno e della camicia estiva. 5. Il capo del CFT puo’ adottare ulteriori disposizioni sull’utilizzo delle mostreggiature ai sensi ai sensi dell’articolo 3, comma 6.

Art. 6 Distintivi di riconoscimento di qualifica del personale del CFT 1. I distintivi di riconoscimento di qualifica del personale del CFT sono riportati nell’allegato F al presente regolamento tenuto conto di quanto previsto per il corrispondente personale statale. 2. Tali distintivi, in metallo (tipo a spillo) o in plastica (fascette tubolari, soggoli e galloncini) si applicano sui seguenti capi di vestiario: a) sulle controspalline delle camicie, ad esclusione di quelle ordinarie (fascette tubolari); b) sulle controspalline delle giacche delle uniformi ordinarie (tipo a spillo); c) sulle controspalline della giacca a vento ordinaria e della maglia (fascette tubolari); d) al petto sulla giacca a vento tecnica e sul maglione invernale (fascette tubolari); e) sul copricapo del berretto tipo «Roma» e tipo «Pasubio» (soggoli e galloncini). 3. I tubolari sui quali sono applicati i distintivi di qualifica presentano un bordino di colore verde e il fregio di cui all’art. 5, comma 1, di dimensioni ridotte. 4. I bottoni da applicarsi sulle uniformi ordinarie sono di colore dorato e riportano in rilievo il fregio descritto nell’art. 5, comma 1. 5. Il capo del CFT puo’ adottare eventuali ulteriori disposizioni sull’utilizzo dei distintivi ai sensi dell’articolo 3, comma 6.

Art. 7

Distintivi di specializzazione del CFT

1. Agli appartenenti al CFT in possesso di particolari conoscenze
o abilita’ o che appartengono a unita’ specialistiche di supporto o a
nuclei operativi specialistici previsti dal nuovo Regolamento, ai
quali sono assegnati specifici incarichi, il capo del CFT, con
proprio atto, conferisce i distintivi di specializzazione e ne
dispone l’uso.
2. Il distintivo di specializzazione e’ a forma di scudetto, in
metallo smaltato con le caratteristiche descritte nell’Allegato G al
presente regolamento e va posto in corrispondenza del taschino sito
sul lato destro della giacca dell’uniforme ordinaria e delle camicie.
Il personale puo’ fregiarsi di un numero massimo di due distintivi di
specialita’.
3. Nell’allegato G sono definite le tipologie dei distintivi di
specializzazione relativi ai comandanti di stazione forestale, agli
operatori «snow friend» e agli appartenenti al gruppo sportivo del
CFT.
4. Il capo del CFT puo’ definire, in coerenza al modello
generale, le ulteriori tipologie di distintivi in relazione a
specializzazioni non individuate al comma 3.

Art. 8

Decorazioni del CFT

1. Al compimento rispettivamente di 10, 20 o 30 anni di servizio,
agli appartenenti al CFT sono attribuiti dei nastrini di anzianita’,
costituiti da una fettuccina di stoffa di colore verde a bande
verticali di colore bianco, che simboleggiano ogni decennio di
servizio, come indicato nell’Allegato H al presente regolamento. Il
nastrino di anzianita’ e’ indossato nella parte superiore del
taschino sinistro della giacca delle uniformi ordinarie e della
camicia estiva, sopra ad eventuali nastrini conferiti ai sensi dei
commi successivi.
2. In occasione della Giornata del CFT al personale distintosi
nel corso dell’anno precedente e’ conferita una onorificenza per
meriti speciali, consistente in un nastrino di stoffa, di colore
viola con bande verticali di colore bianco, con stemma in colore oro
sulla banda centrale raffigurante l’aquila simbolo della Provincia
Autonoma di Trento, come indicato nell’Allegato H al presente
regolamento. Possono essere indossati tanti nastrini d’onorificenza
per meriti speciali quante sono le onorificenze ricevute.
3. Per azioni di particolare valore puo’ essere altresi’
assegnata nella Giornata del CFT una spilla d’oro raffigurante
l’aquila simbolo della Provincia Autonoma di Trento. La spilla va
appuntata al bavero sinistro della giacca delle uniformi ordinarie. A
prescindere dal numero di onorificenze ricevute, sull’uniforme puo’
essere indossata una sola spilla d’oro.
4. AI compimento rispettivamente di 10 o 20 anni di comando o
direzione di strutture di qualunque livello del CFT, agli
appartenenti allo stesso sono attribuiti dei nastrini di lungo
comando, costituiti da una fettuccina di stoffa a bande verticali
alternate di colore viola e bianco, come indicato nell’Allegato H al
presente regolamento. Per lungo comando superiore ai 20 anni al
centro del nastrino e’ riprodotto l’emblema del CFT.
5. In prima applicazione del presente regolamento il Comando del
CFT opera una ricostruzione delle anzianita’ di servizio ai fini del
conferimento delle decorazioni previste dai commi 1 e 4.

Art. 9

Commissione vestiario e magazzino vestiario ed equipaggiamento

1. E’ istituita una apposita commissione vestiario del personale
del CFT, con funzione consultiva nella valutazione e nella scelta dei
tessuti e dei capi maggiormente corrispondenti alle esigenze di cui
all’art. 2 del presente regolamento e nell’aggiornamento delle schede
tecniche delle forniture.
2. La commissione e’ nominata dal capo del CFT ed ha composizione
paritetica. E’ composta da un numero di componenti non superiore a
dieci, di cui fino a cinque appartenenti al CFT, ciascuno indicato,
su richiesta del capo del CFT, da una delle organizzazioni sindacali
piu’ rappresentative del personale. Il capo del CFT puo’ integrare la
commissione con altri componenti, anche esterni al Corpo, in numero
non superiore a cinque.
3. E’ istituito il magazzino vestiario ed equipaggiamento del
CFT, cui e’ preposto un responsabile che cura gli adempimenti
gestionali connessi alle forniture.
4. Il magazzino ha funzione di stoccaggio del materiale ordinato
e puo’ contenere un congruo numero di capi di vestiario e di
attrezzature di equipaggiamento per garantirne la sostituzione rapida
nei casi di usura o di danneggiamento.

Art. 10 Acquisto e gestione delle forniture 1. La Struttura provinciale competente, su richiesta del capo del CFT e in conformita’ alla disciplina dallo stesso dettata ai sensi dell’art. 3, comma 6, provvede agli adempimenti per l’acquisto delle uniformi, dell’equipaggiamento e degli accessori di cui al presente regolamento, anche per garantire l’incolumita’ del personale e per assicurare le dotazioni di vestiario piu’ confacenti a quelle di uso normale e di attrezzature speciali per svolgere particolari prestazioni lavorative. 2. La procedura prevista dal comma 1 si applica anche per l’acquisto di capi di vestiario non previsti negli allegati al presente regolamento, per il parziale rinnovo delle uniformi prima della scadenza del periodo minimo d’uso nonche’ nel caso di sostituzione per qualsiasi motivo degli equipaggiamenti. 3.L’utilizzo di loghi o di denominazioni riferibili al CFT sulle attrezzature o sugli equipaggiamenti ritenuti eventualmente necessari dai dirigenti delle strutture previste dall’art. 3, comma 1 del nuovo Regolamento per motivi di sicurezza sul lavoro, compresi quelli classificati come dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi della vigente normativa, deve essere autorizzato dal capo del CFT. 4. Nei casi previsti dal comma 3, se le attrezzature e gli equipaggiamenti costituiscono parte delle uniformi, il capo del CFT assicura che nella distribuzione sia garantita l’uniformita’ di tipologia e di colore. 5. Il responsabile del magazzino di cui all’art. 9, comma 3, redige per i singoli dipendenti una scheda individuale sulla quale sono annotati i capi consegnati, la data della consegna e la data prevista per il rinnovo.

Art. 11

Rinnovo delle forniture di servizio, sostituzioni e reclami

1. Il rinnovo del vestiario e dell’equipaggiamento forniti al
personale del CFT avviene con la frequenza indicata negli allegati A
e B al presente regolamento, che indicano il periodo minimo d’uso
delle forniture effettuate.
2. Previa verifica e autorizzazione del capo del CFT le quantita’
della prima fornitura al personale neo assunto possono essere
incrementate di una unita’. Lo stesso incremento e’ previsto anche a
favore del personale gia’ in servizio per la fornitura di nuovi
oggetti di vestiario per i quali sia necessario assicurare una
normale intercambiabilita’ dovuta all’utilizzo quotidiano. Gli
allegati A e B al presente regolamento individuano le forniture che
possono essere incrementate.
3. Per il personale assegnato agli uffici che svolge
prevalentemente attivita’ esterna, su proposta motivata del dirigente
del servizio cui e’ assegnato il dipendente, il capo del CFT puo’
disporre che alcune forniture di vestiario per il servizio esterno
siano distribuite nelle analoghe quantita’ previste per il personale
assegnato alle stazioni forestali.
4. In caso di usura o danneggiamento palesi la sostituzione delle
forniture puo’ avvenire anche prima della frequenza fissata. In tali
casi, quando non sia possibile garantire la sostituzione rapida ai
sensi dell’art. 9, comma 4, si procede con le modalita’ di acquisto
previste dall’art. 10. Il materiale sostituito viene consegnato al
personale previo ritiro di quello inutilizzabile e con annotazione
sulla scheda prevista dall’art. 10, comma 5. Il materiale in buono
stato di conservazione non e’ in nessun caso sostituito.
5. I reclami per difetti palesi riscontrati sui singoli capi o
sugli oggetti devono essere presentati all’atto del ritiro dei capi
stessi, e comunque non oltre i sette giorni successivi al ritiro da
parte dell’interessato.

Art. 12 Norme finali 1. Fatte salve, in quanto compatibili, le disposizioni riguardanti la figura professionale ad esaurimento di guardia ittico-venatoria, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di applicarsi le seguenti deliberazioni: a) deliberazione della Giunta provinciale n. 2731 di data 19 ottobre 2001, ad oggetto «Deliberazione di attuazione dell’art. 6 del DPGP 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int., in materia di uniformi ed equipaggiamento del personale del Corpo forestale provinciale. Definizione delle caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di qualifica, nonche’ dei criteri e delle modalita’ relative alla dotazione e all’uso delle medesime»; b) deliberazione della Giunta provinciale n. l74 di data 31 gennaio 2003, ad oggetto «Nuovi distintivi di riconoscimento di qualifica per il personale delle qualifiche forestali. Modifica dell’allegato G della deliberazione n. 2731 di data 19 ottobre 2001 (Deliberazione di attuazione dell’art. 6 del DPGP 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int., in materia di uniformi ed equipaggiamento del personale del Corpo forestale provinciale. Definizione delle caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di qualifica, nonche’ dei criteri e delle modalita’ relative alla dotazione e all’uso delle medesime)»; c) deliberazione della Giunta provinciale n. 839 di data 5 maggio 2005, ad oggetto «Integrazioni e modifiche alla deliberazione n. 2731 di data 19 ottobre 2001 (Deliberazione di attuazione dell’art. 6 del DPGP 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int., in materia di uniformi ed equipaggiamento del personale del Corpo forestale provinciale. Definizione delle caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di qualifica, nonche’ dei criteri e delle modalita’ relative alla dotazione e all’uso delle medesime)». 2. Nelle more di acquisizione delle uniformi e dell’equipaggiamento previsto dal presente regolamento e di approvazione della disciplina prevista dall’art. 3, comma 6, restano valide le disposizioni adottate in applicazione delle deliberazioni cessate ai sensi del comma 1. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 10 marzo 2009 DELLAI (Omissis) (Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009, registro 1, foglio 5)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-16&task=dettaglio&numgu=3&redaz=009R0506&tmstp=1263890988506

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 giugno 2009, n. 152 Regolamento per l’anticipazione della buonuscita di cui all’art. 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 4 del 23-1-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 24 giugno 2009)

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54,
cosi’ come modificato dall’art. 19 della legge regionale 19 ottobre
1984, n. 49, e dall’articolo 1 della legge regionale 24 giugno 1985,
n. 26, e dall’art. 16-bis della legge 14 giugno 1983, n. 54, cosi’
come introdotto dalla legge regionale 11 giugno 1988, n. 44;
Visto il proprio decreto 13 settembre 1988 n. 0367/Pres. e
successive modificazioni ed integrazioni con il quale e’ stato
approvato il Regolamento per l’anticipazione della buonuscita;
Visto il proprio decreto 20 gennaio 2005 n. 012/Pres. con il
quale a seguito di modificazioni normative e procedurali e’ stato
approvato un nuovo Regolamento per l’anticipazione della buonuscita;
Visto il verbale d’accordo tra Amministrazione regionale,
Rappresentanza sindacale unitaria e organizzazioni sindacali dd. 3
marzo 2009 con il quale le parti hanno concordato l’introduzione di
una seconda anticipazione dell’indennita’ di buonuscita nella misura
del 50% della quota a carico dell’ex-INADEL e del 70% della quota a
carico del Fondo regionale di cui all’art. 186 della legge regionale
n. 5/1994;
Atteso che con il suddetto verbale si da’ atto dell’esame
congiunto effettuato sulla bozza di articolato sottoposta all’esame
delle parti sindacali;
Vista la nota della Direzione centrale organizzazione, personale
e sistemi informativi, inviata in data 21 aprile 2009 in ottemperanza
a quanto disposto della circolare della Segreteria generale della
Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4 prot. 7488/SG,
con la quale le strutture regionali interessate per competenza sono
state invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla
proposta di adozione del succitato regolamento;
Visto l’art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2009, n.
1151;

Decreta:

1. E’ emanato ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 14
giugno 1983, n. 54 il «Regolamento per l’anticipazione della
buonuscita» nel testo allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-23&task=dettaglio&numgu=4&redaz=009R0547&tmstp=1264406495697