DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2010

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004, recante «Definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 117 del 21-5-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificato dall’art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare l’art. 2, comma 1; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi del citato art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, in data 5 ottobre 1995, 21 marzo 1997, 17 settembre 1999, 28 settembre 1999 e 23 marzo 2006, relativi, rispettivamente, a ENI S.p.a., societa’ del Gruppo STET (STET S.p.a. e Telecom Italia S.p.a.), societa’ del Gruppo ENEL (ENEL S.p.a., ENEL Distribuzione S.p.a., ENEL Produzione S.p.a. e Tema S.p.a.) e Finmeccanica S.p.a. e SNAM RETE GAS S.p.a.; Visto l’art. 66, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel quale e’ previsto che i poteri speciali, di cui all’art. 2, comma 1, possono essere introdotti solo se sono diretti alla tutela di rilevanti e imprescindibili interessi dello Stato, quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanita’ e la difesa, in misura proporzionale a tale tutela, anche per quanto riguarda i limiti temporali e che i medesimi devono essere esercitati in modo aderente ai principi di non discriminazione e di coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni; Visto l’art. 4, comma 227, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che, novellando l’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, ha ridefinito i poteri speciali di cui alla disposizione da ultimo menzionata nonche’ il comma 230 del medesimo art. 4 nel quale e’ previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono individuati i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, recante «Definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, di cui all’art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474»; Vista la sentenza del 26 marzo 2009, causa C-326107, con la quale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato e statuito che: «La Repubblica italiana, avendo adottato le disposizioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, recante "Definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, di cui all’art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474", e’ venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 43 CE e 56 CE, nella misura in cui dette disposizioni si applicano ai poteri speciali previsti dall’art. 2, comma 1, lettere a) e b), del predetto decreto-legge e dell’art. 43 CE, nella misura in cui dette disposizioni si applicano al potere speciale previsto dal citato art. 2, comma 1, lettera c)»; Visto l’art. 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico; Decreta: Art. 1 1. E’ abrogato l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004. Roma, 20 maggio 2010 Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico Berlusconi Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-21&task=dettaglio&numgu=117&redaz=10A06506&tmstp=1275985004301

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2009, n. 225

Regolamento per l’erogazione di premi di studio per merito agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in infermieristica presso le sedi regionali delle Universita’ del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – legge finanziaria 2002).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 22 del 5-6-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 19 agosto 2009)

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002,
n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed
annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – legge
finanziaria 2002), come modificato dall’art. 16 della legge regionale
26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e
sanita’ veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e
sociale, nonche’ in materia di personale), che dispone che a
decorrere dall’anno accademico 2008-2009, la Regione concede premi di
studio per merito agli studenti iscritti al terzo anno del corso di
laurea in infermieristica presso le sedi regionali delle Universita’
del Friuli-Venezia Giulia. L’importo dei premi e i criteri e le
modalita’ di concessione sono stabiliti con regolamento;
Ravvisata la necessita’ di emanare il regolamento relativo
all’importo dei suddetti premi ed ai criteri e modalita’ di
concessione degli stessi;
Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2009, n.
1532, con la quale e’ stato approvato il «Regolamento per
l’erogazione di premi di studio per merito agli studenti iscritti al
terzo anno del corso di laurea in infermieristica presso le sedi
regionali delle Universita’ del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi
dell’art. 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3
(Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – legge finanziaria
2002)»;

Decreta:

1. E’ emanato il Regolamento per l’erogazione di premi di studio
per merito agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea
in infermieristica presso le sedi regionali delle Universita’ del
Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 5, comma 18, della legge
regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del
bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia – legge finanziaria 2002)" nel testo allegato al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verra’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-06-05&task=dettaglio&numgu=22&redaz=009R0769&tmstp=1276154612718

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 17 settembre 2009, n. 53

Disciplina dell’attivita’ di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2009 ai sensi dell’art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme, per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell’art. 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimenti della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per i prelievo venatorio»).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 23 del 12-6-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 34 del 21 settembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga

la seguente legge:

Preambolo

Visto l’art. 117, comma quarto, della Costituzione;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per prelievo venatorio);
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 25
febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di
attuazione della legge regionale 12 gennai 1994, n. 3);
Considerato quanto segue:
1. La disponibilita’ degli uccelli da utilizzare come richiami
vivi risulta essere largamente insufficiente rispetto al fabbisogno
accertato, in rapporto al numero dei cacciatori e al quantitativo di
richiami utilizzabile da ciascuno di essi.
2. Nonostante numerose iniziative inerenti l’attivita’ di
allevamento attuate da privati, allo stato attuale non si riesce a
colmare il divario tra il suddetto fabbisogno e la disponibilita’
effettiva, come risulta dai dati ufficiali forniti dalle
amministrazioni provinciali e registrati sul programma informatico a
disposizione della Regione.
3. A fronte di tale situazione si sta diffondendo il
preoccupante fenomeno dell’acquisizione illegale di uccelli da
richiamo con grave danno alle popolazioni delle specie di
appartenenza.
4. Si rende pertanto necessario ed urgente intervenire per
regolamentare l’attivita’ di cattura di uccelli a scopo di richiamo
per l’anno 2009, autorizzando le amministrazioni provinciali
all’attivazione dei relativi impianti di cattura.
Si approva la seguente legge
Art. 1

Finalita’

1. La presente legge ha il fine di disciplinare la cattura di
uccelli selvatici da richiamo prevista dall’art. 4 della legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio) e dall’art. 34, comma 6, della
legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11
febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio»).

Art. 2 Cattura di uccelli selvatici ai fini di richiamo 1. Le Province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena sono autorizzate alla gestione degli impianti di cattura e alla cattura, per l’anno 2009, di uccelli appartenenti alle specie: cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello da utilizzare a scopo di richiamo, nei quantitativi suddivisi per provincia, per tipo e per specie cosi’ come risulta dall’allegato A alla presente legge. 2. L’importo per la cessione degli esemplari catturati e’ di € 20,00 a soggetto. 4. L’attivita’ di cattura degli uccelli selvatici da richiamo si effettua dal giorno di entrata in vigore della legge al 31 dicembre 2009.

Art. 3

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza ed il controllo sull’attivita’ di cattura e’
affidata ai soggetti di cui all’art. 51 della legge regionale n.
3/1994.
2. Le province trasmettono entro il 31 gennaio 2010 all’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed al
competente ufficio della Giunta regionale una relazione
sull’attivita’ svolta dai singoli impianti di cattura.

Art. 4 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La presente legge e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 17 settembre 2009 MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-06-12&task=dettaglio&numgu=23&redaz=009R0799&tmstp=1276848151834

LEGGE 7 luglio 2010, n. 106 Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 160 del 12-7-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio 1. E’ assegnata al commissario delegato di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2009, 1a somma di 10 milioni di euro per l’anno 2010 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime. 2. Il sindaco del comune di Viareggio, d’intesa con il commissario delegato di cui al comma 1, individua i familiari delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuno di essi. Per ciascuna vittima e’ attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a euro 200.000, che e’ determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessita’. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime e’ attribuita una somma determinata, nell’ambito dell’importo complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravita’ delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessita’. All’attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1. 3. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine: a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico; b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato; c) ai genitori; d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico; e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l’evento; f) al convivente more uxorio. 4. Il commissario delegato di cui al comma 1, in conformita’ con l’atto del sindaco del comune di Viareggio di cui al comma 2, adotta i provvedimenti di elargizione. 5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alla quale e’ operato
il rinvio e della quale restano invariati il valore e
l’efficacia.

Art. 2 Copertura finanziaria 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 7 luglio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3007): Presentato dall’on. Deborah Bergamini il 30 novembre 2009. Assegnato alla IX commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 27 gennaio 2010 con pareri delle commissioni I, V e VI. Esaminato dalla IX commissione il 10 ed il 23 febbraio 2010; l’11 ed il 30 marzo 2010; il 27 maggio 2010. Esaminato in aula il 1° giugno 2010 ed approvato in un testo unico con C. 3171 e C. 3198 il 3 giugno 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2231): Assegnato alla 8ª commissione (lavori pubblici, comunicazioni) in sede deliberante il 9 giugno 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª. Esaminato dalla commissione il 16 e 23 giugno 2010 ed approvato il 24 giugno 2010.

Note all’art. 2:
– La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – Legge finanziaria 2010), e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.

esto non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/