DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Dronero e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 15 del 20-1-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno
2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Dronero
(Cuneo);
Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 2 novembre
2010, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Dronero (Cuneo) e’ sciolto.

Art. 2

La dott.ssa Marinella Rancurello e’ nominata commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino
all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addi’ 30 dicembre 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2011 Proroga dello stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 24 del 31-1-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 gennaio 2009, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza, fino al 31 dicembre 2009, in relazione ai gravi eventi
sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e
Modena il giorno 23 dicembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 gennaio 2010, con il quale il predetto stato di emergenza e’ stato
prorogato fino al 31 dicembre 2010;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Vista la nota in data 13 dicembre 2010 con la quale il Presidente
della Regione Emilia-Romagna, nel trasmettere una relazione tecnica
sulle iniziative adottate, ha rappresentato l’esigenza di una proroga
dello stato di emergenza al fine di consentire il rapido affidamento
degli interventi approvati nei piani straordinari;
Considerato che sono ancora in corso le iniziative di carattere
urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo ed al
ritorno alle normali condizioni di vita;
Considerata, quindi, l’esigenza di prevedere una proroga dello
stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi
finalizzati al definitivo rientro nell’ordinario;
Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che
ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall’art. 5, comma della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di
emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 gennaio 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di
emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito le
province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 21 gennaio 2011

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 21 dicembre 2010, n. 258

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 28 del 4-2-2011

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 777, come modificato dall’articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il Regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104
del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con
le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1982 recante aggiornamento
del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire
in contatto con le sostanze alimentari, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1985 recante aggiornamento
del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985;
Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 395 recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d’uso
personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28
settembre 1987;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1991, n. 408 recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso
personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre
1991;
Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 91 recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso
personale. Recepimento della direttiva 96/11/CE, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1997;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 322 recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso
personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16
settembre 1999;
Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2007, n. 269 recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso
personale, limitatamente agli acciai inossidabili, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2008;
Visto il decreto ministeriale del 10 dicembre 2008, n. 215 recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso
personale, limitatamente agli acciai inossidabili, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2009;
Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 2009, n. 176 recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso
personale, limitatamente agli acciai inossidabili, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 2009;
Ritenuto di dover procedere all’aggiornamento del decreto
ministeriale 21 marzo 1973 sulla base delle richieste avanzate dalle
aziende interessate relativamente alla idoneita’ degli oggetti in
acciaio inossidabile;
Ritenuto di procedere per ragioni di semplificazione normativa alla
abrogazione espressa di disposizioni preesistenti relative agli
acciai inossidabili;
Visto l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita’, che si e’ espresso nella
seduta del 13 luglio 2010;
Vista la comunicazione alla Commissione dell’Unione europea
effettuata in data 19 luglio 2010 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 ottobre 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 9 dicembre 2010;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L’articolo 37 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e’
sostituito come segue:
«Art. 37. L’idoneita’ degli oggetti in acciaio inossidabile a
venire in contatto con gli alimenti deve essere accertata:
per quanto riguarda la migrazione globale, con le modalita’
indicate nella sezione 1 dell’Allegato IV;
per quanto riguarda la migrazione specifica del cromo e del
nichel, ove richiesto, con le modalita’ indicate nella sezione 2,
punti 3 e 5, dell’Allegato IV;
per quanto riguarda la migrazione specifica del manganese, ove
richiesto, con le modalita’ indicate nella sezione 2, punto 10,
dell’Allegato IV.
Nel caso di oggetti di uso ripetuto, la determinazione della
migrazione specifica viene effettuata con tre «attacchi» successivi
di uguale durata, sul liquido di cessione proveniente dal terzo
«attacco».
Nel caso di oggetti che possono essere impiegati in contatto con
qualsiasi tipo di alimenti, la valutazione di idoneita’ puo’ essere
basata sulle seguenti prove, in quanto ritenute piu’ severe tra
quelle previste nella sezione 1 dell’Allegato IV:
per oggetti destinati a contatto prolungato a temperatura
ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, per 10
giorni a 40 °C;
per oggetti destinati ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o
a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per
cento, a 100 °C per 30 minuti; tre «attacchi» successivi, con
determinazione della migrazione globale e della migrazione specifica
del cromo e del nichel sul liquido di cessione proveniente dal terzo
«attacco».
Per gli oggetti di cui al presente capo i limiti di migrazione
specifica sono i seguenti: cromo (trivalente), non piu’ di 0,1 ppm;
nickel, non piu’ di 0,1 ppm; manganese, non piu’ di 0,1 ppm.».

Art. 2 1. L’allegato II, sezione 6 – «Acciai inossidabili» – del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e’ sostituito dall’allegato I al presente regolamento. 2. L’allegato IV, sezione 2 – «Determinazione della migrazione specifica» – del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e’ modificato come segue: a) dopo il punto 9 – «Determinazione della migrazione di stagno» – e’ inserito il seguente punto 10: «10. (Manganese). – La determinazione del manganese viene effettuata sul liquido di cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico, adottando le modalita’ operative (concentrazione o diluizione) alla particolare sensibilita’ dello strumento disponibile.».

Art. 3 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell’Unione europea e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, nonche’ in Turchia.

Art. 4

1. La produzione e l’importazione di materiali e oggetti in acciaio
inossidabile destinati a venire a contatto con gli alimenti non
conformi alle disposizioni dell’articolo 1 del presente regolamento,
ma conformi alle disposizioni preesistenti, e’ consentita entro il
termine di sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso

Art. 5

1. All’articolo 2 del decreto ministeriale 2 giugno 1982 le parole:
"«Sezione 6 – ACCIAI INOSSIDABILI» E’ incluso il seguente tipo di
acciaio: «X6 Cr Ni Mo Ti 1712» corrispondente alla sigla «AISI 316
Ti»" sono soppresse.
2. All’articolo 2 del decreto ministeriale 4 aprile 1985 le parole:
"«Sezione 6 – ACCIAI INOSSIDABILI» Sono inclusi i tipi di acciaio
inox corrispondenti alle sigle «AISI 329» ed «AISI 329N»" sono
soppresse.
3. Sono abrogati i seguenti provvedimenti citati in premessa:
a) articolo 4 del decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 395;
b) decreto ministeriale 30 ottobre 1991, n. 408;
c) articolo 1, comma 1, lettera E) del decreto ministeriale 6
febbraio 1997, n. 91;
d) articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1999,
n. 322;
e) decreto ministeriale 12 dicembre 2007, n. 269;
f) decreto ministeriale 10 dicembre 2008, n. 215;
g) decreto ministeriale 27 ottobre 2009, n. 176;
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 21 dicembre 2010

Il Ministro: Fazio

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 219

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010, n. 271

Regolamento di attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attivita’ culturali aventi durata non superiore a novanta giorni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 46 del 25-2-2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare
l’articolo 2, modificato dall’articolo 7 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono
concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita’ culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,
n. 233, e successive modificazioni, recante «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, a
norma dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n.
296»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del
paesaggio»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa del 12 gennaio 2010 concernente le linee di indirizzo per
l’attuazione dell’articolo 7 della legge 19 giugno 2009, n. 69;
Tenuto conto che ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e delle citate linee di indirizzo sono fatti
salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da
disposizioni di legge;
Tenuto conto altresi’ che ai sensi dell’articolo 7, comma 4 della
legge 19 giugno 2009, n. 69, «per i procedimenti di verifica o
autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali,
archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini
stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
Preso atto che i procedimenti, per i quali il presente decreto o il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui termini
superiori ai novanta giorni non fissano alcun termine, si concludono
nel termine generale di trenta giorni, stabilito dal citato articolo
2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Ritenuto di dover procedere all’individuazione dei termini, non
superiori a novanta giorni, dei procedimenti di competenza del
Ministero per i beni e le attivita’ culturali;
Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle
strutture del Ministero per i beni e le attivita’ culturali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti
amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero per i beni e
le attivita’ culturali che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa
di parte ovvero debbano essere promossi d’ufficio, i cui termini non
siano superiori a novanta giorni.
2. Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella
tabella di cui all’allegato 1 che forma parte integrante del presente
regolamento.

Art. 2 Abrogazioni 1. Sono abrogate le tabelle allegate al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 26 aprile 1993, n. 182, ed al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495, recanti norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente all’individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero per i beni e le attivita’ culturali di cui all’allegato 1. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 dicembre 2010 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali Bondi Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 315

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/