DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 2012 Criteri e modalita’ per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni dei redditi e per la messa a disposizione di ulteriori dati al fine…

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 175 del 28-7-2012

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973 n. 600 recante "Partecipazione dei comuni
all’accertamento";
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante "Disciplina dell’attivita’ di governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, con il quale e’ stato approvato il "Regolamento recante
modalita’ per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attivita’ produttive
e all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
"Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati
Personali n. 2 del 16 giugno 2004, recante "Codice di deontologia e
di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi
statistici e scientifici";
Visto l’art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248
recante "Partecipazione dei comuni al contrasto all’evasione fiscale"
ed in particolare il comma 1, che attribuisce agli stessi una quota
pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali
riscosse a titolo definitivo nonche’ delle sanzioni civili applicate
sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito
dell’intervento del comune che abbia contribuito all’accertamento
stesso;
Vista la deliberazione del Garante per la Protezione dei Dati
Personali 19 aprile 2007, n. 17 recante "Linee guida in materia di
trattamento dei dati personali per finalita’ di pubblicazione e
diffusione di atti e documenti di enti locali";
Visto l’art. 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed,
in particolare, il comma 1, che revisiona la disciplina della
partecipazione dei comuni all’attivita’ di accertamento fiscale e
contributivo, nonche’ i commi 4 e 5 che modificano rispettivamente,
l’art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973
e l’art. 1 del decreto-legge n. 203 del 2005;
Visto il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 2 marzo 2011, n. 88 recante " Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalita’ di
pubblicazione e diffusione sul web";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante
"Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";
Visto l’art. 2, comma 10, lettera b) del citato decreto legislativo
n. 23 del 2011, che ha previsto l’innalzamento al 50 per cento della
quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell’art.
1, comma 1, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, da attribuire
ai predetti enti in via provvisoria anche in relazione alle somme
riscosse a titolo non definitivo;
Visto l’art. 2, comma 10 lettera c) del citato decreto legislativo
n. 23 del 2011 in materia di accesso ai dati contenuti nell’anagrafe
tributaria;
Visto l’art. 1, comma 12-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo" che al fine di incentivare la
partecipazione dei comuni all’attivita’ di accertamento tributario,
ha previsto, per gli anni 2012, 2013, e 2014, l’innalzamento al 100
per cento della quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni di
cui all’art. 2, comma 10, lettera b) del citato decreto legislativo
n. 23 del 2011;
Visto l’art. 1, comma 12-ter, lettera e), del citato decreto legge
n. 138 del 2011, il quale modifica l’art. 44 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 con l’aggiunta di un
ulteriore comma nel quale si prevede che, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Citta’ ed autonomie
locali, sono stabiliti criteri e modalita’ per la pubblicazione sul
sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni dei
redditi, con riferimento a determinate categorie di contribuenti
ovvero di reddito; con il medesimo decreto sono altresi’ individuati
gli ulteriori dati che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione
dei comuni per favorire la partecipazione all’attivita’ di
accertamento, nonche’ le modalita’ di trasmissione idonee a garantire
la massima riservatezza;
Acquisita l’intesa della Conferenza Stato-Citta’ ed autonomie
locali di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nella seduta del 22 maggio 2012 ;

Decreta:

Art. 1

Pubblicazione dei dati aggregati
relativi alle dichiarazioni

1. I dati delle dichiarazioni di cui all’art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono
statisticamente elaborati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
– Dipartimento delle Finanze che, tramite la piattaforma informatica
"Portale Federalismo Fiscale", annualmente mette a disposizione dei
comuni i principali dati aggregati relativi ai soggetti residenti nel
proprio territorio di competenza.
2. Al fine di consentire ai comuni la pubblicazione sul proprio
sito dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui all’art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, nella piattaforma informatica di cui al comma 1, il Dipartimento
delle finanze mettera’ annualmente a disposizione dei comuni, un
sottoinsieme di tabelle contenenti dati statistici aggregati riferiti
esclusivamente alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche,
costruite nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della
privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali". Il rischio di
identificazione dei soggetti e’ valutato, in base a quanto previsto
dagli articoli 4, comma 1, lett a) e 5, comma 1, lettera a) e b)
dell’allegato A. 4. al citato decreto legislativo n. 196/2003,
concernente "Codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali per scopi statistici e scientifici".
Le tabelle di cui al presente comma sono organizzate per classi di
reddito e contengono informazioni sulle principali categorie di
reddito dichiarato e sulle principali variabili per la determinazione
dell’imposta. Prima di procedere alla pubblicazione sul proprio sito,
i comuni segnalano, comunque, al Dipartimento delle Finanze, in base
alla propria conoscenza del territorio, eventuali casi di evidente
rischio di identificazione dei soggetti.
3. I dati aggregati di cui al presente decreto non possono essere
oggetto di comunicazione al di fuori delle modalita’ ivi previste.

Art. 2 Ulteriori dati che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni 1. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione, attraverso il portale PUNTO FISCO e nel rispetto delle previsioni delle convenzioni di cooperazione informatica gia’ attive con i comuni, le informazioni riguardanti gli esiti delle segnalazioni qualificate trasmesse telematicamente all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 1 del decreto – legge 30 settembre 2005, n. 203 e dell’art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, nonche’ le ulteriori informazioni che verranno determinate, di concerto con l’ Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), con successivo provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate di cui all’art. 2, comma 10, lettera c) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 luglio 2012 Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze Monti

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2012, n. 124 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 180 del 3-8-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica
la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione
della direttiva 2006/42/CE;
Vista la direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE
relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2010, ed, in particolare,
l’articolo 9, commi 1 e 6, e l’articolo 24, comma 1;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009, ed, in particolare,
gli articoli 1 e 2;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni,
recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo
normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 febbraio 2012;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 15 marzo 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 maggio 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e
delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia,
dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e
forestali e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione
della direttiva 2006/42/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 2, dopo la lettera n) e’ aggiunta la
seguente:
«n-bis) "requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute": disposizioni obbligatorie relative alla progettazione e alla
fabbricazione dei prodotti soggetti al presente decreto legislativo
intese ad assicurare un elevato livello di protezione della salute e
della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici
e dei beni nonche’, qualora applicabile, dell’ambiente; i requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono stabiliti
nell’allegato I; i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute per la protezione dell’ambiente si applicano unicamente
alle macchine di cui al punto 2.3 di detto allegato.»;
b) all’articolo 3, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio
unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del
presente decreto legislativo e se non pregiudicano la sicurezza e la
salute delle persone o, se del caso, degli animali domestici e dei
beni, nonche’, qualora applicabile, dell’ambiente quando sono
debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate
conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente
prevedibili.»;
c) all’articolo 6, il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Qualora sia constatato che una macchina provvista della
marcatura «CE», accompagnata dalla dichiarazione CE di conformita’ e
utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni
ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute o la
sicurezza delle persone o, se del caso, degli animali domestici o dei
beni, o, qualora applicabile, dell’ambiente, il Ministero dello
sviluppo economico, con provvedimento motivato e notificato
all’interessato, previa verifica dell’esistenza dei rischi segnalati,
ordina il ritiro della macchina dal mercato, ne vieta l’immissione
sul mercato ovvero la messa in servizio o ne limita la libera
circolazione, indicando i mezzi di impugnativa avverso il
provvedimento stesso ed il termine entro cui e’ possibile ricorrere;
gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine o ad altra
limitazione alla loro circolazione sono a carico del fabbricante o
del suo mandatario.»;
d) all’articolo 8, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Qualora la Commissione europea, secondo le procedure di cui
all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2006/42/CE, come
modificata dalla direttiva 2009/127/CE, adotta misure che richiedono
agli Stati membri di vietare o limitare l’immissione sul mercato di
macchine di cui al comma 1 o di assoggettare tali macchine a
particolari condizioni, il Ministero dello sviluppo economico
provvede sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione
europea.»;
e) all’articolo 14, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali ed
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della
proprieta’ industriale, tutte le parti e le persone coinvolte
nell’applicazione del presente decreto legislativo sono obbligate a
mantenere riservate le informazioni ricevute nello svolgimento delle
loro funzioni. In particolare i segreti aziendali, professionali e
commerciali sono considerati come informazioni riservate, eccetto
quando la loro divulgazione sia necessaria al fine di tutelare la
salute o la sicurezza delle persone o, se del caso, degli animali
domestici o dei beni, o, qualora applicabile, dell’ambiente.»;
f) nei Principi generali dell’allegato I, il punto 4 e’
sostituito dal seguente:
«4. Il presente allegato si articola in varie parti. La prima ha
una portata generale e si applica a tutti i tipi di macchine. Le
altre parti si riferiscono a taluni tipi di pericoli piu’ specifici.
Tuttavia e’ indispensabile esaminare il presente allegato in tutte le
sue parti, al fine di essere certi di soddisfare tutti i requisiti
essenziali pertinenti. Nel progettare la macchina, si tiene conto dei
requisiti contenuti nella parte generale e di quelli elencati in una
o piu’ delle altre parti, in funzione dei risultati della valutazione
dei rischi di condotta di cui al punto 1 dei presenti principi
generali. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute per la protezione dell’ambiente sono applicabili unicamente
alle macchine di cui al punto 2.3.»;
g) il primo comma del capitolo 2 dell’allegato I, e’ sostituito dal
seguente: «Le macchine alimentari, le macchine per prodotti cosmetici
o farmaceutici, le macchine tenute ovvero condotte a mano, le
macchine portatili per il fissaggio e altre macchine ad impatto, le
macchine per la lavorazione del legno e di materie con
caratteristiche fisiche simili e le macchine per l’applicazione di
pesticidi devono soddisfare tutti i requisiti essenziali di sicurezza
e di tutela della salute descritti nel presente capitolo (come
previsto al punto 4 dei "Principi generali" del presente allegato).»;
h) nel capitolo 2 dell’allegato I, dopo la sezione 2.3 e’ inserita
la seguente:
«2.3-bis. Macchine per l’applicazione di pesticidi
2.3.1. Definizione
Per «macchine per l’applicazione di pesticidi» s’intendono le
macchine specificamente utilizzate per l’applicazione di prodotti
fitosanitari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009, relativo alla commercializzazione dei prodotti
fitosanitari.
2.3.2. Considerazioni generali
Il fabbricante di una macchina per l’applicazione di pesticidi, o
il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione
dei rischi di esposizione non intenzionale dell’ambiente ai
pesticidi, in conformita’ della procedura di valutazione dei rischi e
di riduzione dei rischi di cui ai Principi generali, punto 1.
Le macchine per l’applicazione di pesticidi devono essere
progettate e costruite tenendo in considerazione i risultati della
valutazione dei rischi di cui al primo comma in modo da poter essere
utilizzate, regolate e sottoposte a manutenzione senza causare
un’esposizione non intenzionale dell’ambiente ai pesticidi.
Devono sempre essere evitate fuoriuscite.
2.3.3. Comando e controllo
Devono essere possibili, con facilita’ e accuratezza, il comando,
il controllo e l’arresto immediato dell’applicazione di pesticidi
dalle postazioni operative.
2.3.4. Riempimento e svuotamento
Le macchine devono essere progettate e costruite in modo tale da
facilitare il riempimento preciso con la quantita’ necessaria di
pesticida e assicurare lo svuotamento agevole e completo, prevenendo
ogni dispersione accidentale di pesticidi ed evitando ogni
contaminazione di fonti idriche nel corso di tali operazioni.
2.3.5. Applicazione di pesticidi
2.3.5.1. Tasso di applicazione
Le macchine devono essere munite di dispositivi che permettano di
regolare in modo facile, preciso e affidabile il tasso di
applicazione.
2.3.5.2. Distribuzione, deposizione e dispersione di pesticidi
Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da
assicurare che il pesticida sia depositato nelle zone bersaglio, da
ridurre al minimo le perdite nelle altre zone e da evitare la
dispersione di pesticidi nell’ambiente. Se del caso, deve essere
garantita una distribuzione uniforme e una deposizione omogenea.
2.3.5.3. Prove
Per accertare se le componenti corrispondenti della macchina sono
conformi ai requisiti stabiliti nei punti 2.3.5.1 e 2.3.5.2, il
fabbricante o il suo rappresentante autorizzato devono effettuare, o
far effettuare, prove adeguate per ogni tipo di macchina.
2.3.5.4. Dispersione durante la disattivazione
Le macchine devono essere progettate e costruite in modo tale da
prevenire la dispersione in fase di disattivazione della funzione di
applicazione dei pesticidi.
2.3.6. Manutenzione
2.3.6.1. Lavaggio
Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da
consentire un lavaggio agevole e completo senza contaminazione
dell’ambiente.
2.3.6.2. Riparazione
Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da
facilitare la sostituzione delle parti usurate senza contaminazione
dell’ambiente.
2.3.7. Ispezioni
Deve essere possibile collegare con facilita’ alle macchine gli
strumenti di misura necessari per verificare il buon funzionamento
delle stesse.
2.3.8. Marcatura di ugelli, filtri a cestello e altri filtri
Ugelli, filtri a cestello e altri filtri devono essere
contrassegnati in modo che il loro tipo e la loro dimensione possano
essere identificati chiaramente.
2.3.9. Indicazione del pesticida in uso
Se del caso, le macchine devono essere munite di uno specifico
supporto su cui l’operatore possa apporre il nome del pesticida in
uso.
2.3.10. Istruzioni
Nelle istruzioni per l’uso devono figurare le indicazioni seguenti:
a) le precauzioni da prendere durante le operazioni di
miscelazione, carico, applicazione, svuotamento, lavaggio,
riparazione e trasporto per evitare la contaminazione dell’ambiente;
b) le condizioni dettagliate d’uso per i diversi ambienti operativi
previsti, comprese le corrispondenti predisposizioni e regolazioni
richieste per assicurare la deposizione dei pesticidi nelle zone
bersaglio, riducendo al minimo le perdite nelle altre zone e, se del
caso, per assicurare la distribuzione uniforme e la deposizione
omogenea dei pesticidi;
c) la gamma dei tipi e delle dimensioni degli ugelli, dei filtri a
cestello e degli altri filtri che possono essere utilizzati con la
macchina;
d) la frequenza dei controlli e i criteri e i metodi per la
sostituzione delle parti soggette a usura che influiscono sul
corretto funzionamento della macchina, come gli ugelli, i filtri a
cestello e gli altri filtri;
e) le specifiche della taratura, della manutenzione giornaliera,
della preparazione per l’inverno e degli altri controlli necessari
per assicurare il corretto funzionamento della macchina;
f) i tipi di pesticida che possono provocare anomalie nel
funzionamento della macchina;
g) l’indicazione che l’operatore deve tenere aggiornato il nome del
pesticida in uso nel supporto specifico di cui al punto 2.3.9;
h) il collegamento e l’uso di attrezzature e di accessori speciali
e le necessarie precauzioni da prendere;
i) l’indicazione che la macchina puo’ essere soggetta ai requisiti
nazionali in materia di controlli regolari da parte degli organi
designati, come previsto nella direttiva 2009/128/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei
pesticidi;
l) le caratteristiche delle macchine che devono essere sottoposte a
controllo per assicurarne il corretto funzionamento;
m) le istruzioni per il collegamento dei necessari strumenti di
misurazione.».

Art. 2 Invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 22 giugno 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Passera, Ministro dello sviluppo economico Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri Severino, Ministro della giustizia Clini, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 7 agosto 2012, n. 131 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita’ del Corpo nazionale dei vigili del fuoco…

…e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonche’ in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l’esercizio di delega legislativa.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 185 del 9-8-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti
per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la
funzionalita’ del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre
strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonche’ in materia di
Fondo nazionale per il Servizio civile, e’ convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Al fine di coordinare la riforma dell’associazione della Croce
Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalita’ del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il riordino del Servizio
nazionale della protezione civile, nell’intento di realizzare un
compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze, il termine di
cui all’articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, e’
differito al 30 settembre 2012.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Stromboli, addi’ 7 agosto 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Cancellieri, Ministro dell’interno

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3365):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti) e
dal Ministro dell’interno (Cancellieri) il 20 giugno 2012.
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede
referente, il 21 giugno 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª,
6ª, 7ª, 10ª, 12ª e Questioni regionali. Esaminato dalla 1ª
Commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva,
sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 25 giugno
2012.
Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede referente, il 27 giugno
2012; il 4, 10 e 11 luglio 2012.
Esaminato in Aula il 10 e 16 luglio 2012 e approvato il 17 luglio
2012.
Camera dei deputati (atto n. 5369):
Assegnato alla I Commissione (affari costituzionali), in sede
referente, il 18 luglio 2012 con pareri del Comitato per la
Legislazione e delle Commissioni II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII e
Questioni regionali.
Esaminato dalla I Commissione, in sede referente, il 19, 24 e 25
luglio 2012.
Esaminato in Aula il 26 luglio 2012 ed approvato il 31 luglio
2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 6 luglio 2012, n. 142 Regolamento recante l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico operante negli ambulatori…

…direttamente gestiti dal Ministero della salute per l’assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 199 del 27-8-2012

IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell’assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell’aviazione civile; Visto il decreto del Ministro della sanita’ 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra; Visto l’articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l’assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita’, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all’articolo 8 dello stesso decreto legislativo; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l’istituzione del Ministero della salute; Visto l’articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ per il 2012)»; Visto il decreto del Ministro della sanita’ 30 dicembre 2005, n. 302, con il quale e’ stato reso esecutivo l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l’assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile per il periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2006; Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto del personale «sanita’» riguardante il biennio economico 2004-2005, sottoscritto in data 5 giugno 2006; Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto del personale «sanita’» riguardante il biennio economico 2006-2007 sottoscritto in data 10 aprile 2008; Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto del personale «sanita’» riguardante il biennio economico 2008-2009 sottoscritto in data 31 luglio 2009; Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalita’ (biologi, chimici e psicologi) reso esecutivo in data 23 marzo 2005, ai sensi dell’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 43 concernente il trattamento economico spettante ai professionisti; Ritenuto di allineare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al citato decreto del Ministro della sanita’ 30 dicembre 2005, n. 302, agli istituti economici dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sopra citati; Considerato che in data 16 dicembre 2009 e’ stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l’Accordo Collettivo Nazionale per regolare il trattamento economico del personale sanitario non medico operante negli ambulatori gestiti dal Ministero della salute per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile; Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 luglio 2010; Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell’Adunanza del 25 novembre 2010; Considerato che, al fine di allineare l’ipotesi di accordo sottoscritto in data 16 dicembre 2009 a quanto previsto dalla legge di stabilita’ per il 2012, in data 20 dicembre 2011 e’ stato nuovamente sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l’Accordo Collettivo Nazionale per regolare il trattamento economico del personale sanitario non medico operante negli ambulatori gestiti dal Ministero della salute per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile; Considerato che l’applicazione della suindicata disciplina ai rapporti convenzionali relativi agli anni 2001-2009 comporta un onere complessivo di 2.038.045,39 euro, con un maggiore onere a tutto il 2012 di 1.505.510,46 euro, nonche’ in 1.054.444,87 euro per contributi previdenziali e Irap, per un onere complessivo di 4.598.000,72 euro; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell’Adunanza del 3 aprile 2012; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 25251 in data 30 maggio 2012; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. E’ reso esecutivo l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l’assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile, parte economica, ai sensi dell’articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009, riportato nel testo allegato. 2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente regolamento, si provvede a valere sugli stanziamenti del capitolo 2423 «Somme occorrenti alla copertura degli Accordi Collettivi Nazionali stipulati tra l’Amministrazione e il personale sanitario che presta assistenza sanitaria in Italia al personale navigante» dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l’esercizio finanziario 2012. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 luglio 2012 Il Ministro: Balduzzi Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 11, foglio n. 241

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