MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 16 giugno 2010 Procedure nazionali per il rilascio della Certificazione di Tipo Approvato per impianti di trattamento di acque di zavorra prodotti da aziende italiane.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 210 del 8-9-2010

IL DIRETTORE GENERALE della Direzione per la protezione della natura e del mare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con IL DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 2009, n. 140, denominato «Regolamento sulla riorganizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare»; Visto le competenze assegnate dal sunnominato decreto del Presidente della Repubblica alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare, di seguito denominata l’Amministrazione; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la Convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale delle nazioni unite (IMO) per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e sedimenti delle navi del 13 febbraio 2004, di seguito denominata Convenzione; Viste le Linee guida sulla certificazione degli impianti di trattamento delle acque di zavorra delle navi emanate dall’IMO con la risoluzione MEPC 174(58) del 10 ottobre 2008; Viste le Linee guida sulla certificazione degli impianti di trattamento delle acque di zavorra delle navi che impiegano sostanze attive emanate dall’IMO con la risoluzione MEPC 169 (57) del 4 aprile 2008; Considerato che, ai sensi della Convenzione nonche’ delle conseguenti Linee guida vincolanti emanate dall’IMO per la sua applicazione e implementazione, la certificazione di tipo approvato per gli impianti di trattamento di acque di zavorra delle navi viene rilasciata dallo Stato di bandiera o comunque dallo Stato cui appartiene la ditta costruttrice dell’impianto; Vista la direttiva 98/8/CE del 16 febbraio 1998 emanata dal Parlamento europeo che istituisce un quadro normativo in materia di commercializzazione dei biocidi, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente ed il buon funzionamento del mercato interno; Visto il decreto legislativo 174 del 25 febbraio 2000 «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi». Vista la direttiva 96/98/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 sull’equipaggiamento marittimo con le modifiche apportate nella direttiva 2009/26/CE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all’equipaggiamento marittimo» e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH); Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Visto il decreto direttoriale prot. DPN-DEC-2009-0000803 del 15 giugno 2009 che istituisce presso la Direzione protezione della natura del Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare un tavolo tecnico, costituito dai rappresentanti dell’ISPRA, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comando generale delle capitanerie di porto e del Reparto ambientale marino, per la predisposizione di procedure nazionali per ottenere la certificazione di conformita’ al tipo approvato per un impianto di trattamento delle acque di zavorra delle navi, per la predisposizione dei relativi necessari decreti, nonche’ per fornire il necessario supporto tecnico scientifico sulla materia e per seguire le successive attivita’ connesse al rilascio delle certificazioni; Visto il verbale redatto in data 27 novembre 2009 con cui il tavolo tecnico ha approvato il testo del presente decreto, trasmesso all’Amministrazione in data 30 novembre 2009. Ritenuto necessario procedere alla definizione di procedure nazionali volte al riconoscimento della conformita’ al tipo approvato di impianti di trattamento delle acque di zavorra delle navi, nonche’ della loro idoneita’ tecnica e della ecocompatibilita’ dei prodotti eventualmente utilizzati, come da specifiche Linee guida emanate dall’IMO, anche allo scopo di non precludere ad aziende nazionali la possibilita’ di entrare nel mercato mondiale degli impianti di trattamento delle navi; Decreta: Art. 1 1. Il presente decreto definisce le procedure necessarie al riconoscimento della conformita’ al tipo approvato degli impianti di trattamento delle acque di zavorra delle navi come stabilito dalla Convenzione e dalle Linee guida sulla certificazione degli impianti di trattamento delle acque di zavorra delle navi adottate dall’IMO con la risoluzione MEPC 174 (58) del 10 ottobre 2008 e dalle Linee guida sulla certificazione degli impianti di trattamento delle acque di zavorra delle navi che utilizzano sostanze attive, adottata dall’IMO con la risoluzione MEPC 169 (57) del 4 aprile 2008. 2. I dati da fornire ed i tipi di test da effettuare ai fini del riconoscimento di idoneita’ dell’impianto, con relative specifiche tecniche e metodi di analisi, sono quelli indicati dalle richiamate Linee guida relative alla certificazione di impianti di trattamento di acque di zavorra delle navi e alla certificazione di impianti di trattamento che usano sostanze attive emanate dall’IMO e sono riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto e di cui si fornisce una traduzione non ufficiale in lingua italiana.

Art. 2 1. Le societa’ produttrici di impianti di trattamento di acque di zavorra che intendono ricevere la certificazione di tipo approvato, devono presentare istanza ad un Organismo notificato (O.N.) che abbia ricevuto dall’Amministrazione la delega per il rilascio della suddetta certificazione per conto dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modifiche. L’O.N. deve eseguire le prove a mare previste nell’allegato 1 del presente decreto esclusivamente su una nave che ha in classe. 2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate in duplice copia e devono essere corredate dalla documentazione tecnica prevista negli allegati al presente decreto redatta in lingua italiana ed inglese. Una copia dell’istanza e della documentazione, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, viene inviata all’Amministrazione a cura dell’O.N.

Art. 3 1. Qualora l’impianto non preveda l’uso di sostanze attive, l’O.N. verifica che siano state eseguite tutte le prove descritte nell’allegato 1 del presente decreto, sia a banco che sulla nave. A seguito dell’esito positivo delle prove, l’O.N. rilascia la certificazione di tipo approvato, per conto dell’Amministrazione, provvedendo al contempo ad informarne l’Amministrazione stessa. 2. Qualora l’impianto preveda l’utilizzo di sostanze attive, l’O.N. emette il certificato di tipo approvato solo dopo che l’IMO avra’ rilasciato il Basic approval (approvazione dell’uso della sostanza in se’) ed il Final approval (approvazione dell’impianto di trattamento). 3. Per ottenere il Basic approval il produttore prepara la documentazione secondo l’allegato 2 del presente decreto. L’O.N. provvede ad inoltrare apposita istanza all’Amministrazione corredata dalla documentazione relativa all’avvenuta esecuzione dei test e delle prove di laboratorio previsti dall’allegato 2, redatta secondo quanto previsto dal GESAMP (Group of Experts on Scientific Aspects of Marine Environmental Protection dell’ONU) nella Circolare dell’IMO BWM.2/Circ.13. A seguito di valutazione positiva della documentazione prodotta, l’Amministrazione provvede ad inoltrare all’IMO l’istanza e la relativa documentazione per la valutazione da parte del GESAMP ai fini del rilascio del Basic approval. 4. L’Amministrazione comunica all’O.N. l’avvenuto conseguimento del Basic approval al fine di consentire l’esecuzione delle prove a mare previste nell’allegato 1 del presente decreto. A seguito del completamento delle prove a mare e di valutazione positiva della documentazione prodotta, l’Amministrazione provvede ad inoltrare all’IMO l’istanza e la relativa documentazione per il rilascio dal parte dell’IMO del Final approval dopo valutazione positiva del GESAMP. 5. L’Amministrazione comunica all’O.N. l’avvenuto conseguimento del Final approval da parte dell’IMO ai fini del rilascio da parte dell’O.N. della certificazione di tipo approvato. 6. I test e le prove di laboratorio di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto, devono essere eseguiti esclusivamente da laboratori che dimostrino di operare secondo un sistema di qualita’ conforme alla norma ISO/IEC 17025. 7. L’istanza di cui al comma 3 e la documentazione ad essa relativa vengono esaminate dall’Amministrazione con l’ausilio dell’apposito tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto direttoriale prot. DPN-DEC-2009-0000803 del 15 giugno 2009. Il Tavolo tecnico esprime le proprie valutazioni entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta completa di tutta la occorrente documentazione puo’ richiedere attraverso l’O.N. tutti i chiarimenti e le integrazioni alla documentazione presentata ritenuti necessari. Qualora nel corso dell’istruttoria si renda necessaria l’acquisizione di chiarimenti e/o di documentazione integrativa, la richiesta viene fatta dall’Amministrazione attraverso l’O.N. ed il termine di 60 giorni e’ sospeso fino alla data di ricevimento della suddetta documentazione o dei richiesti chiarimenti. Una volta determinato il parere favorevole del Tavolo tecnico, l’Amministrazione invia nel temine di 30 giorni la documentazione e il parere favorevole all’IMO per l’esame del GESAMP. In caso di parere negativo l’Amministrazione ne da’ comunicazione al produttore tramite l’O.N. entro lo stesso tempo di 30 giorni.

Art. 4

1. Sono poste a carico della societa’ di cui all’art. 2, comma 1,
le spese di missione connesse alla presentazione da parte
dell’Amministrazione dell’istanza di cui al comma 3 dell’art. 3
presso il Gruppo di lavoro sulle acque di zavorra del Comitato per la
protezione dell’ambiente marino (M.E.P.C.) dell’IMO a Londra.
2. Sono altresi’ a carico della societa’ di cui al comma
precedente, le spese di missione per eventuali sopralluoghi o
verifiche degli impianti di trattamento che si rendessero necessari
sia a terra che a bordo.
Roma, 16 giugno 2010

Il direttore generale
della Direzione per la protezione della natura
e del mare
Cosentino

Il direttore generale
della Direzione generale per il trasporto marittimo
e per le vie d’acqua interne
Puja

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

REGIONE PIEMONTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 2 Regolamento regionale recante: «Disciplina dell’albo delle imprese forestali del Piemonte (art. 31, legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 36 del 11-9-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 6 dell’11 febbraio 2010)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli art. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3-13187 dell’8
febbraio 2010

Emana

il seguente regolamento:
Regolamento regionale recante: «Disciplina dell’albo delle
imprese forestali del Piemonte (art. 31, legge regionale 10 febbraio
2009, n. 4)».
Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi
e delle finalita’ della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4
(Gestione e promozione economica delle foreste), l’Albo delle imprese
forestali del Piemonte, istituito ai sensi dell’art. 31 della legge
regionale n. 4/2009.
In particolare, il presente regolamento:
a) individua i soggetti che hanno titolo per l’iscrizione
all’Albo;
b) stabilisce gli effetti dell’iscrizione all’Albo;
c) stabilisce le modalita’ per la tenuta e l’aggiornamento
dell’Albo;
d) definisce i tempi e le modalita’ per l’iscrizione nonche’ i
casi di sospensione, cancellazione e decadenza;
e) definisce le modalita’ con cui e’ promossa la qualificazione
delle imprese iscritte all’Albo.

Art. 2 Imprese forestali 1. Ai fini del presente regolamento, per impresa forestale si intende ogni operatore economico che esegue lavori, opere e servizi in ambito forestale, ovvero attivita’ comprendenti tagli di utilizzazione, miglioramenti forestali, cure colturali, ripuliture, sfolli, tagli intercalari, diradamenti, difesa fitosanitaria, viabilita’ forestale, rimboschimenti ed imboschimenti, vivaistica forestale, arboricoltura da legno, gestione del verde arboreo (escluso quello urbano), sistemazioni idraulico forestali eseguite con tecniche di ingegneria naturalistica. 2. Ai fini dell’iscrizione all’Albo, le imprese forestali sono distinte secondo le seguenti categorie: a) categoria I: imprese e ditte, anche individuali, di utilizzazione forestale, comunque denominate, che svolgono in via principale, anche nell’interesse di terzi, attivita’ in ambito forestale; b) categoria II: imprese agricole come definite all’art. 2135 del codice civile, compresi i soggetti di cui all’art. 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57); c) categoria III: imprese e ditte di commercializzazione e vendita del legno e dei prodotti di prima trasformazione; d) categoria IV: imprese e ditte di prima trasformazione del legno; e) categoria V: imprese o ditte, anche individuali, che realizzano attivita’ di vivaistica forestale previste all’art. 5 della legge regionale n. 4/2009 o che non rientrano nelle categorie precedenti ma che svolgono comunque attivita’ in ambito forestale.

Art. 3

Effetti dell’iscrizione all’Albo

1. L’iscrizione all’Albo e’ volontaria e gratuita.
2. L’iscrizione all’Albo e’ condizione necessaria per:
a) beneficiare dell’estensione delle norme di cui all’art. 17
della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane), ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 227/2001;
b) eseguire interventi selvicolturali su aree di proprieta’ o
possesso pubblico nei casi in cui sia richiesta, ai sensi dell’art.
14 della legge regionale 4/2009, la comunicazione corredata da
relazione tecnica o l’autorizzazione regionale, anche quando, per la
stessa tipologia di interventi, sia possibile presentare la
comunicazione semplice ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge
regionale n. 4/2009;
c) eseguire interventi selvicolturali che beneficiano di
finanziamenti o contributi pubblici su aree di proprieta’ privata,
nei casi in cui sia richiesta, ai sensi dell’art. 14 della legge
regionale n. 4/2009, la comunicazione corredata da relazione tecnica
o l’autorizzazione regionale, anche quando, per la stessa tipologia
di interventi, sia possibile presentare la comunicazione semplice ai
sensi dell’art. 11, comma 5, della legge regionale n. 4/2009.
3. L’iscrizione all’Albo e’ condizione preferenziale per:
a) ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprieta’ o
possesso pubblico, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto
legislativo n. 227/2001;
b) accedere ad agevolazioni in ambito forestale;
c) l’aggiudicazione nei casi di vendita di lotti boschivi di
proprieta’ pubblica in esito a procedure di evidenza pubblica.
4. L’iscrizione all’Albo puo’ costituire elemento di valutazione
nel caso di aggiudicazione di lavori e servizi in ambito forestale
con il sistema dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
5. L’Albo puo’ essere utilizzato dalle amministrazioni locali per
finalita’ connesse allo sviluppo e alla corretta gestione del
patrimonio boschivo.

Art. 4

Articolazioni dell’Albo

1. L’Albo e’ articolato in due sezioni:
a) sezione A: imprese forestali con sede legale in Piemonte che
svolgono attivita’ comprese nelle categorie di cui all’art. 2, comma
2;
b) sezione B: imprese forestali che non hanno sede legale in
Piemonte e imprese forestali iscritte presso analoghi albi di altre
regioni.

Art. 5 Gestione dell’Albo 1. L’Albo e’ conservato presso la struttura regionale competente in materia forestale che provvede: a) alla formazione e al mantenimento dell’Albo; b) al suo aggiornamento entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base della presentazione di nuove istanze e delle istanze di conferma di iscrizione da parte delle imprese gia’ iscritte; c) alla predisposizione della modulistica e dei supporti cartacei ed informatici necessari alla sua gestione; d) a favorire l’accesso alla versione informatizzata dell’Albo sui sistemi informativi regionali; e) a promuoverne la conoscenza e l’utilizzo, diffondendo le informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e compatibilmente con la tipologia di informazioni e la finalita’ di utilizzo delle stesse.

Art. 6

Requisiti per l’iscrizione

1. Possono chiedere l’iscrizione all’Albo le imprese forestali in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritte al Registro delle imprese presso la
competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
con attivita’ prevalente o secondaria di «Silvicoltura e altre
attivita’ forestali» (codice ATECO 02.10.00) o «Utilizzo di aree
forestali» (codice ATECO 02.20.00) o ad analoghi registri dello Stato
di appartenenza per le imprese aventi sede legale all’estero per
attivita’ equivalenti;
b) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo, ne’ essere sottoposte ad alcun procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) non aver commesso, nel corso dei tre anni precedenti la
richiesta di iscrizione, gravi violazioni delle norme in materia
ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri, che
abbiano comportato condanna penale definitiva;
d) non essersi resi colpevoli di negligenza o malafede nella
realizzazione di opere o servizi nell’anno precedente alla richiesta;
e) non aver riportato sanzioni interdittive di cui all’art. 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilita’ amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa’ e delle associazioni anche prive di
personalita’ giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione;
f) non aver riportato, nell’anno precedente alla richiesta,
alcuna delle sanzioni amministrative previste dall’art. 36 della
legge regionale 4/2009 per importi superiori a 10.000,00 euro.
2. Le imprese che intendono chiedere l’iscrizione alla sezione B
dell’Albo devono avere realizzato nell’ultimo triennio un volume
minimo di utilizzazioni forestali di 1.500 metri cubi.
3. A decorrere dal 1° giugno 2013, le imprese devono dimostrare,
oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1, di avere nel
proprio organico:
a) almeno un addetto, legato all’impresa in modo stabile ed
esclusivo, che abbia acquisito specifiche competenze
tecnico-professionali in campo forestale tramite percorsi di
formazione professionale ai sensi della normativa vigente o
riconosciute dai soggetti territorialmente competenti;
b) almeno un addetto che abbia partecipato, nel triennio
precedente alla richiesta di iscrizione e di conferma
dell’iscrizione, ad attivita’ formative, di addestramento o di
riqualificazione professionale pari ad almeno quattro
ore/anno/addetto.
4. Il possesso dei requisiti e’ dimostrato con idonee
certificazioni o dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa).
5. A decorrere dal 1° giugno 2013, le imprese boschive di cui
all’art. 4, comma 1, lettera b), dimostrano di aver realizzato il
volume minimo di utilizzazioni forestali previsto dal comma 2:
a) attraverso le modalita’ di cui all’art. 14 della legge
regionale n. 4/2009, per interventi eseguiti in Piemonte;
b) in conformita’ a quanto previsto dalle normative locali, per
interventi eseguiti fuori dal territorio piemontese.

Art. 7 Procedimento per l’iscrizione 1. La domanda di iscrizione all’Albo, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti e all’elenco completo delle macchine, attrezzature e mezzi posseduti, nonche’ degli eventuali dipendenti, e’ presentata alla struttura regionale competente, per il tramite degli sportelli forestali di cui all’art. 15 della legge regionale n. 4/2009 ed utilizzando l’apposito modulo disponibile presso gli stessi. 2. Le imprese forestali che non hanno sede legale in Piemonte, all’atto della richiesta di iscrizione all’Albo, devono dichiarare se sono iscritte in analoghi albi istituiti presso altre regioni. 3. La struttura regionale competente: a) effettua il controllo sui documenti presentati; b) provvede, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, all’iscrizione all’Albo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, dandone comunicazione all’impresa interessata nei trenta giorni successivi. La mancata comunicazione equivale ad accoglimento della domanda; c) provvede, in caso di esito negativo dell’istruttoria, agli adempimenti di cui all’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e, nel caso in cui la domanda non possa essere accolta, comunica all’impresa interessata il diniego di iscrizione.

Art. 8 Conferma di iscrizione 1. Le istanze di conferma sono presentate alla struttura regionale competente dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione, attestando la permanenza dei requisiti per l’iscrizione ovvero comunicando le variazioni intervenute nella struttura aziendale. 2. Per le istanze di conferma si applicano le disposizioni di cui all’art. 7.

Art. 9

Sospensione e reintegrazione

1. La struttura regionale competente, previa comunicazione di
avvio del procedimento, dispone la sospensione dall’Albo nei seguenti
casi:
a) istanza dell’impresa;
b) quando sia contestata la sussistenza di uno dei requisiti
previsti dall’art. 6;
c) qualora l’istanza di conferma di iscrizione non sia stata
presentata conformemente a quanto disposto dall’art. 8.
2. La sospensione e’ disposta entro sessanta giorni dalla
comunicazione di avvio del procedimento ed e’ comunicata all’impresa
interessata entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento, con
raccomandata con avviso di ricevimento, e con l’invito a definire la
propria posizione nei successivi centocinquanta giorni.
3. A seguito dell’adempimento da parte dell’impresa di quanto
richiesto ai sensi del comma 2, la struttura regionale competente
provvede a reintegrare l’impresa nell’Albo; in caso contrario, ne
dispone la cancellazione secondo quanto stabilito all’art. 10.

Art. 10 Cancellazione 1. La struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la cancellazione dall’Albo nei seguenti casi: a) istanza dell’impresa; b) perdita o falsa dichiarazione di uno o piu’ requisiti di cui all’art. 6; c) cessazione dell’attivita’; d) mancata regolarizzazione a seguito della sospensione disposta ai sensi dell’art. 9. 2. La cancellazione dall’Albo e’ disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed e’ comunicata all’impresa interessata entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento, con raccomandata con avviso di ricevimento. 3. La cancellazione ha decorrenza dalla data di adozione del provvedimento. 4. Le imprese cancellate dall’Albo possono chiedere una nuova iscrizione qualora siano nuovamente soddisfatti i requisiti di cui all’art. 6 e sia decorso almeno un anno dalla cancellazione, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme penali.

Art. 11

Qualificazione professionale

1. La Regione promuove e finanzia la formazione professionale in
campo forestale ai sensi dell’art. 30 della legge regionale n.
4/2009.
2. Le imprese di cui alla sezione A hanno accesso prioritario
alla partecipazione ai corsi di formazione di cui al comma 1.
3. Il possesso delle competenze professionali di cui all’art. 6,
comma 2 puo’ essere dimostrato secondo le modalita’ previste dal
regolamento di cui all’art. 13 della legge regionale n. 4/2009.

Art. 12

Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a
decorrere dal 1 ° ottobre 2010, salvo le disposizioni di cui all’art.
3, comma 2, lettere b) e c) che si applicano a decorrere dalla
stagione silvana 2011-2012.
2. L’albo regionale delle imprese forestali istituito in via
sperimentale con deliberazione della Giunta regionale n. 66-9492 del
26 maggio 2003 cessa i propri effetti a decorrere dal 30 settembre
2010.
3. Le imprese di cui alla sezione A e B e con sede legale in
Piemonte, iscritte all’albo di cui al comma 2 entro la data di
approvazione del presente regolamento, possono chiedere entro il 30
giugno 2010, con le modalita’ stabilite all’art. 7, la transizione
nell’Albo di cui all’art. 4 usufruendo a tal fine di uno specifico
servizio di consulenza forestale istituito dalla Regione Piemonte.
4. Fino all’avvio dell’operativita’ degli sportelli forestali di
cui all’art. 15 della legge regionale n. 4/2009, le domande di
iscrizione e conferma di iscrizione sono presentate alla struttura
regionale competente.
Il presente regolamento sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
Torino, 8 febbraio 2010

BRESSO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2009, n. 25 Disposizioni per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e soggiorni socio-educativi e didattici nel terriorio della Regione Lazio.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 35 del 4-9-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio
n. 41 del 7 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

F i n a l i t a’

1. La Regione Lazio riconosce e tutela le attivita’ educative,
didattiche, sociali che organizzazioni e associazioni giovanili senza
scopo di lucro intendono realizzare nell’ambito dei loro fini
istituzionali e statutari mediante l’attivazione di campeggi e
soggiorni sul territorio regionale.
2. Le attivita’ disciplinate dalla presente legge non si
considerano attivita’ di campeggio e di soggiorno ai sensi della
legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema
turistico regionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.
14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la
realizzazione del decentramento amministrativo» e successive
modifiche) e successive modifiche e dei regolamenti regionali 24
ottobre 2008, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive
extralberghiere) e successive modifiche e 24 ottobre 2008, n. 18
(Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta) e successive
modifiche.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Le organizzazioni e associazioni giovanili di cui all’art. 1
svolgono le proprie attivita’ anche mediante la realizzazione di
soggiorni e campeggi a scopo socio-educativo e didattico quali:
a) soggiorno in accantonamento;
b) soggiorno in area attrezzata;
c) campeggio autorganizzato;
d) campeggio mobile-itinerante.

Art. 3

Soggiorno in accantonamento

1. Ai fini della presente legge sono considerati soggiorni in
accantonamento quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee
a offrire ospitalita’, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi
di persone, giovani e loro accompagnatori, per una durata non
superiore a venti giorni.
2. Gli edifici adibiti a soggiorno temporaneo accolgono un numero
di persone rapportato alle capacita’ ricettive delle attrezzature
igienico-sanitarie disponibili e sono servite da strade che
consentano l’intervento ai mezzi di soccorso.

Art. 4

Soggiorno in area attrezzata

1. Ai fini della presente legge sono considerati soggiorni in
area attrezzata quelli realizzati presso complessi ricettivi
all’aperto costituiti anche da strutture posate sul terreno o
comunque rimovibili, per una durata non superiore a venti giorni.
2. Questo tipo di soggiorno prevede l’allestimento di strutture
atte ad accogliere un numero di persone rapportato alle capacita’
ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili ed e’
servito da vie di accesso che consentano l’intervento ai mezzi di
soccorso.
3. E’ consentito inoltre l’utilizzo temporaneo di strutture e di
servizi fissi preesistenti, anche se abitualmente destinati a usi
diversi dal soggiorno.

Art. 5

Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni
in accantonamento e in area attrezzata

1. Per lo svolgimento dei soggiorni di cui agli artt. 3 e 4 si
presenta comunicazione scritta al Sindaco del comune competente per
territorio, secondo il modello predisposto dalle competenti strutture
regionali, indicando:
a) le generalita’ di uno o piu’ responsabili delle associazioni
o delle organizzazioni, o di persone maggiorenni da loro
espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno;
b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti
previsto;
c) l’assenso del proprietario dell’area;
d) la tipologia del soggiorno;
e) l’avvenuta comunicazione alle forze dell’ordine competenti
per territorio e alle autorita’ sanitarie locali.
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, in assenza di un provvedimento
motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1,
lettera a), l’attivita’ di soggiorno puo’ essere iniziata.
3. Se la durata del soggiorno e’ inferiore a quattro giorni e’
sufficiente presentare entro settantadue ore dall’inizio
dell’attivita’ di soggiorno una comunicazione scritta al Sindaco del
comune competente per territorio, indicando quanto riportato nel
comma 1, lettera a) e il numero di persone presenti previsto.
4. Ai responsabili di cui al comma 1, lettera a), nel caso di
partecipanti al soggiorno di eta’ inferiore ai diciotto anni, e’
fornita apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a
ciascun partecipante, da parte di almeno uno dei genitori o di chi
esercita la potesta’ dei genitori, da esibire a eventuale richiesta
delle autorita’ competenti.

Art. 6 Campeggio autorganizzato 1. Ai fini della presente legge sono considerati campeggi autorganizzati quelli che utilizzano strutture mobili montate su aree o terreni idonei per una durata non superiore a venti giorni.

Art. 7

Autorizzazione allo svolgimento dei campeggi autorganizzati

1. Per lo svolgimento dei campeggi autorganizzati si presenta
comunicazione scritta al Sindaco del comune competente per
territorio, secondo il modello predisposto dalle competenti strutture
regionali, indicando:
a) le generalita’ di uno o piu’ responsabili delle associazioni
o delle organizzazioni, o di persone maggiorenni da loro
espressamente delegate, presenti per tutta la durata del campeggio;
b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti
previsto;
c) la zona prescelta, che non deve essere interdetta
all’accesso da idonea segnaletica;
d) l’assenso del proprietario del terreno, dimostrabile a
richiesta per tutta la durata del campeggio, in caso di aree in uso
esclusivo e di proprieta’ privata;
e) la tipologia del campeggio;
f) l’avvenuta comunicazione alle forze dell’ordine competenti
per territorio e alle autorita’ sanitarie locali.
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione, in assenza di un provvedimento motivato di diniego
comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lettera a),
l’attivita’ di campeggio puo’ essere iniziata.
3. Se la durata del campeggio autorganizzato e’ inferiore a
quattro giorni si applica l’articolo 5, comma 3 e le associazioni o
organizzazioni rispettano le disposizioni di cui all’articolo 8,
comma 2, lettere b) e d).
4. Ai responsabili di cui al comma 1, lettera a), nel caso di
partecipanti al campeggio di eta’ inferiore ai diciotto anni, e’
fornita apposita autorizzazione scritta in carta semplice, completa
di documentazione sanitaria, relativa a ciascun partecipante, da
parte di uno dei genitori o di chi esercita la potesta’ dei genitori,
da esibire a eventuale richiesta delle autorita’ competenti.

Art. 8 Campeggio mobile-itinerante 1. Ai fini della presente legge sono considerati campeggi mobili-itineranti quelli che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a quarantotto ore. 2. Per lo svolgimento dei campeggi mobili-itineranti si rispettano le seguenti disposizioni: a) i gruppi sono accompagnati da almeno un adulto responsabile designato dall’associazione organizzatrice secondo le modalita’ da questa previste; b) per la sosta su aree espressamente individuate in uso esclusivo e di proprieta’ privata occorre il preventivo assenso del legittimo possessore; c) le attrezzature per il campeggio sono installate e rimosse nell’arco delle quarantotto ore consecutive senza arrecare danni all’ambiente; d) non si fa uso di fuochi in aree non attrezzate da apposite piazzole o manufatti fissi o rimovibili, ovvero a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa di legge.

Art. 9

Attivita’ nelle aree naturali protette regionali

1. Le attivita’ di cui all’art. 2 che si svolgono all’interno del
territorio di aree naturali protette regionali si attengono anche
alle disposizioni previste dai rispettivi regolamenti.
2. Il Sindaco, entro cinque giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui agli art. 5 e 7, ne trasmette copia al legale
rappresentante dell’organismo di gestione dell’area naturale protetta
regionale, che rilascia apposito nulla osta ai sensi dell’art. 28
della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree
naturali protette regionali) e successive modifiche.
3. Gli organismi di gestione delle aree naturali protette
regionali possono individuare aree da destinare ad un uso coerente
con le attivita’ oggetto della presente legge.

Art. 10

Contributi regionali per la realizzazione di progetti di utilita’
sociale e ambientale per la valorizzazione del territorio

1. La Regione concede contributi, secondo i criteri generali
predeterminati da apposita deliberazione della Giunta regionale, per
la realizzazione di opere sostenibili di utilita’ sociale e
ambientale a:
a) associazioni ed organizzazioni educative che presentino i
seguenti requisiti:
1) abbiano come oggetto esclusivo o principale del loro
impegno sociale quelle finalita’ culturali ed educative che possono
essere perseguite attraverso l’esercizio delle attivita’ di soggiorno
e campeggio previste nella presente legge;
2) siano operanti da almeno cinque anni;
3) abbiano una significativa presenza sul territorio della
Regione;
4) siano iscritte al registro regionale da istituire presso
la competente direzione regionale, secondo criteri e modalita’
definite con apposito regolamento della Giunta regionale, sentita la
commissione consiliare competente per materia.
b) enti pubblici quali, tra l’altro, comuni, comunita’ montane
ed enti di gestione delle aree naturali protette;
c) privati possessori di strutture e spazi da destinare allo
scopo della presente legge.
2. Ai fini della presente legge, sono considerati opere
sostenibili di utilita’ sociale e ambientale:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia di
strutture fisse e mobili ed edifici destinate alla tipologia di
soggiorno di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b);
b) la realizzazione di aree attrezzate con installazione di
prese idriche, vasche per la raccolta e depurazione di liquami
civili, piazzole protette per l’accensione di fuochi a fiamma libera,
rubinetterie e servizi ad uso personale e ad uso cucina, impianti
mobili antincendio, cisterne per la raccolta di acqua piovana.
3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati
esclusivamente a seguito dell’adozione da parte della Giunta
regionale del regolamento di cui all’art. 13, comma 4.

Art. 11 Presentazione delle domande di contributo 1. Ai fini dell’assegnazione dei contributi, i soggetti di cui all’art. 10, comma 1 presentano domanda al Presidente della Regione entro il 31 marzo di ogni anno, allegando la seguente documentazione: a) planimetria dell’area e degli eventuali edifici o strutture presenti; b) relazione tecnica contenente la descrizione delle opere che si intendono realizzare, il termine previsto per l’ultimazione dei lavori, il preventivo di spesa ed una dichiarazione attestante la coerenza della destinazione urbanistica secondo quanto disposto dall’articolo 13; c) copia della concessione o autorizzazione edilizia, se necessaria; d) qualora si tratti di soggetto di cui all’art. 10, comma 1, lettera c), dichiarazione con cui il proprietario acconsente all’intervento e accetta i vincoli giuridici che ne derivano, compreso il vincolo di destinazione di cui all’articolo 13.

Art. 12

Modalita’ di concessione dei contributi

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, approva entro il 31 maggio di ogni anno il piano di
riparto dei contributi che prevede i soggetti beneficiari, le opere e
le spese ammesse a finanziamento, l’ammontare del contributo e i
tempi di realizzazione.
2. Il contributo regionale puo’ essere concesso entro il limite
del 70 per cento della spesa ammessa, anche nel caso in cui le opere
siano gia’ iniziate, ove necessario per assicurare il completamento
delle stesse.
3. Alla liquidazione del 50 per cento del contributo approvato si
provvede entro sessanta giorni dalla data di esecutivita’ del
provvedimento; il saldo viene erogato a presentazione di idonea
documentazione delle opere eseguite e delle spese sostenute.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma
3 comporta la decadenza e revoca dei benefici concessi.

Art. 13 Vincolo di destinazione 1. Le aree e gli edifici che beneficiano dei contributi di cui all’articolo 10 sono destinati ad un uso coerente con le attivita’ oggetto della presente legge per almeno sei mesi l’anno e per un periodo non inferiore a quindici anni dalla data di assegnazione del contributo. A tal fine tali aree ed edifici sono inseriti in un apposito elenco regionale a disposizione delle associazioni. 2. Il mancato adempimento di quanto previsto dal comma 1 comporta la revoca dei benefici concessi ed il recupero del contributo erogato dalla Regione. In sede di approvazione del regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati, tra l’altro, le modalita’ ed i criteri di recupero del contributo e di irrogazione di una sanzione amministrativa nella misura variabile da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro. 3. La Regione effettua con scadenza semestrale i controlli relativi al rispetto di quanto disposto al comma 1. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le modalita’ attraverso le quali la Regione effettua i controlli di cui al comma 3.

Art. 14 Disposizione finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB E33, di un apposito capitolo denominato «Contributi per la realizzazione di progetti di utilita’ sociale e ambientale – parte corrente», con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, pari a 100.000,00 euro e, nell’ambito dell’UPB E34, di un apposito capitolo denominato «Contributi per la realizzazione di progetti di utilita’ sociale e ambientale – parte capitale» con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, pari a 100.000,00 euro. 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, per il capitolo istituito nell’ambito dell’UPB E33, al prelevamento di pari importo dal capitolo T21501 e, per il capitolo istituito nell’ambito dell’UPB E34, al prelevamento di pari importo dal capitolo T22501. La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 23 ottobre 2009 MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

LEGGE 1 ottobre 2010, n. 163

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 5-10-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti
per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria,
e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. All’articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
le parole: « un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 maggio 2011 ».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 1° ottobre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2323):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
e dal Ministro dell’economia e finanze (Tremonti) il 6 agosto 2010.
Assegnato alla 5ª Commissione (Bilancio) in sede referente il 6
settembre 2010, con parere delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª,
8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede
consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ 1’8
settembre 2010.
Esaminato dalla 5ª Commissione il 14, 15, 21 e 22 settembre 2010.
Esaminato in aula il 15 settembre 2010 e approvato il 22
settembre 2010.
Camera dei deputati (atto n. 3725):
Assegnato alle Commissioni riunite V (Bilancio) e IX (Trasporti)
in sede referente il 23 settembre 2010, con pareri del Comitato per
la legislazione e delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, X,
XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalle Commissioni riunite V e IX il 23 e 27 settembre
2010.
Esaminato in Aula il 28 settembre 2010 ed approvato il 30
settembre 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/