DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di San Giuliano Milanese e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 303 del 29-12-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che il consiglio comunale di San Giuliano Milanese (Milano) non e’ riuscito ad adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio finanziario 2010, negligendo cosi’ un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell’amministrazione; Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’articolo 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 141, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo; Visto l’articolo 141, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1 Il consiglio comunale di San Giuliano Milanese (Milano) e’ sciolto.

Art. 2 La dott.ssa Francesca Iacontini e’ nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 2 dicembre 2010 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2010 Sospensione del sig. Fausto Maria Fagone, dalla carica di deputato della Regione siciliana.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 289 del 11-12-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Vista la nota del Commissario dello Stato per la Regione siciliana del 5 novembre 2010, prot. n. 2145/2A2, con la quale sono stati trasmessi gli atti, relativi al fascicolo processuale n. 4492/10 R.G.G.I.P., concernenti l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, ha disposto nei confronti del sig. Fausto Maria Fagone, deputato dell’Assemblea regionale siciliana, la custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.), ai sensi dell’art. 15, comma 4-ter, della citata legge n. 55/90; Vista l’ordinanza, emessa in data 22 ottobre 2010, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell’art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Fausto Maria Fagone per i reati di cui agli articoli 61 n. 9, 110 e 416-bis commi 1, 2, 4 e 6 del codice penale; Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone la sospensione di diritto dalla carica di «… consigliere regionale» quando e’ disposta, tra l’altro, l’applicazione della misura coercitiva cautelare degli arresti in carcere, di cui all’art. 285 del codice di procedura penale; Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall’art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull’ordinamento degli enti locali, e’ tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003; Considerato che le suindicate disposizioni dell’art. 15 della legge n. 55/90 e successive modificazioni sono applicabili su tutto il territorio nazionale in ragione della loro finalita’, secondo quanto affermato da ultimo dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 25 del 15 febbraio 2002, laddove ha evidenziato che tali disposizioni «… perseguono finalita’ di salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli organi elettivi, di buon andamento e trasparenza delle amministrazioni pubbliche … coinvolgendo cosi’ esigenze ed interessi dell’intera comunita’ nazionale connessi a valori costituzionali di rilevanza primaria»; Rilevato, pertanto, che dalla data del 22 ottobre 2010 decorre la sospensione prevista dal citato art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/90 e successive modificazioni; Attesa la necessita’ e l’urgenza di provvedere, il che esclude in radice l’applicabilita’ degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003; Sentiti il Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale ed il Ministro dell’Interno; Decreta: A decorrere dal 22 ottobre 2010 e’ accertata la sospensione del sig. Fausto Maria Fagone dalla carica di deputato dell’Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. Roma, 25 novembre 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2010

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2008 in ordine all’organizzazione e al regolamento interno del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita’ (NARS).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 301 del 27-12-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e, in
particolare, l’articolo 1 che elenca tra le competenze del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (di seguito,
«CIPE») la definizione di linee guida e principi comuni per le
Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei
servizi di pubblica utilita’, ferme restando le competenze delle
autorita’ di settore;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con
modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri – di seguito
denominato decreto-legge n. 181/2006 – e, in particolare, l’articolo
1, commi 2, 2-quater e 22-bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31
gennaio 2007, recante disposizioni in ordine al trasferimento di
strutture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 181/2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2002 recante ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l’articolo
12, comma 3, come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2008, relativo al Dipartimento
per la programmazione e il coordinamento della politica economica,
che dispone, tra l’altro, che il Nucleo di consulenza per
l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di
pubblica utilita’ (di seguito, «NARS») e’ riorganizzato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con delega al CIPE del 15 ottobre 2008,
recante organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione
e il coordinamento della politica economica (di seguito
«Dipartimento»);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
novembre 2008, con il quale si e’ provveduto alla riorganizzazione
del NARS;
Ritenuto opportuno modificare il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 sopra citato al fine di
rendere piu’ efficace l’azione del NARS a supporto del CIPE
assicurando un piu’ adeguato supporto tecnico-amministrativo
all’attivita’ dello stesso NARS;

Decreta:

Art. 1

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre
2008, avente per oggetto la riorganizzazione del Nucleo di consulenza
per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di
pubblica utilita’ del Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) Il comma 3 dell’art. 2 e’ sostituito dal seguente:
«3. Le funzioni di Segretario del NARS sono attribuite con
decreto del Capo del Dipartimento ai sensi dell’art. 19, comma 10,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche
e integrazioni, a un dirigente di II fascia con particolare ed
elevata professionalita’ nelle materie attinenti la regolazione dei
servizi di pubblica utilita’.Per lo svolgimento della sua funzione,
il Segretario del NARS si avvale di due unita’ di personale del
Dipartimento. Il Segretario del NARS assiste il Coordinatore
nell’espletamento delle sue funzioni, coordina l’attivita’
istruttoria di cui al successivo articolo 5 e assicura lo svolgimento
di tutte le attivita’ occorrenti alla predisposizione e alla
conservazione degli atti del NARS, secondo quanto previsto dagli
articoli 4, 5 e 6 del presente decreto.».
b) Il comma 2 dell’art. 4 e’ sostituito dal seguente:
«2. La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine
del giorno delle sedute del NARS deve pervenire ai componenti, anche
per via telematica, almeno 7 giorni prima della data della seduta
nella quale gli argomenti stessi saranno trattati.».
c) Il comma 2 dell’art. 5 e’ sostituito dal seguente:
«2. All’istruttoria partecipano altresi’ gli esperti di cui
all’articolo 3, comma 2, indicati dal Coordinatore, nonche’ il
responsabile del Servizio I dell’Ufficio II per gli investimenti di
rete ed i servizi di pubblica utilita’ per i necessari collegamenti
funzionali con l’attivita’ del Dipartimento.»
d) Il comma 3 dell’art. 5 e’ sostituito dal seguente:
«3. Esaurita l’istruttoria, il Coordinatore trasmette lo schema
dell’atto ai componenti e convoca il NARS per la sua deliberazione.
Osservazioni e proposte di modificazione dello schema dell’atto da
parte di componenti del NARS che non hanno partecipato
all’istruttoria sono diramate agli altri componenti e possono essere
valutate nel corso della seduta convocata per la deliberazione dello
schema dell’atto.»
e) Il comma 4 dell’art. 5 e’ soppresso.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e’ sottoposto al controllo secondo le
disposizioni vigenti.
Roma, 2 agosto 2010

p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2010
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 14, foglio n. 283

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2010

Determinazione delle quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia, di cui ai commi 7 e 7-bis, dell’articolo 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 305 del 31-12-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta

DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL’INTERNO

e con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e, in particolare, il suo art. 61, comma 23, che
ha disposto che le somme di denaro sequestrate ed i proventi
derivanti dai beni confiscati affluiscono ad un unico Fondo;
Visto il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante
interventi urgenti in materia di funzionalita’ del sistema
giudiziario, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, e successive modificazioni, e, in particolare, il suo
art. 2, commi 1 e 2, che hanno denominato Fondo Unico Giustizia il
Fondo di cui all’art. 61, comma 23, del citato decreto-legge n. 112
del 2008, nonche’ integrato e specificato il novero delle somme di
denaro ovvero dei proventi che, con i relativi interessi, rientrano
nel Fondo Unico Giustizia;
Visto il comma 7 dell’art. 2 del decreto-legge n. 143 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e
successive modificazioni, che ha previsto, fra l’altro, che con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia e con il Ministro dell’interno, sono stabilite le
quote delle risorse intestate Fondo Unico di Giustizia da destinare
mediante riassegnazione in misura non inferiore ad un terzo al
Ministero dell’interno ed al Ministero della giustizia, nonche’
all’entrata del Bilancio dello Stato;
Visto il comma 7-bis del predetto art. 2, in base al quale le quote
minime delle risorse intestate Fondo Unico di Giustizia di cui alle
lettere a) e b) del comma 7 dello stesso art. 2 possono essere
modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
caso di urgenti necessita’, derivanti da circostanze gravi ed
eccezionali, del Ministero dell’interno o del Ministero della
giustizia;
Visto l’art. 7 del decreto 30 luglio 2009, n. 127, del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dell’interno, recante il regolamento di
attuazione degli articoli 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del
2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008,
nonche’ dell’art. 2, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive
modificazioni, in materia di Fondo Unico Giustizia;
Considerato che l’interpretazione teleologica, sistematica e
letterale delle disposizioni di cui ai citati commi 7 e 7-bis del
predetto art. 2 e’ tale per cui le percentuali delle quote di risorse
da destinare ai Ministeri dell’interno e della giustizia ben possono
superare la percentuale minima di un terzo, per essi prevista dalle
lettere a) e b) del medesimo comma 7 del citato art. 2, in caso di
urgenti necessita’, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali,
dei predetti Ministeri;
Considerata la necessita’ di garantire l’attuazione da parte del
Ministero dell’interno delle misure strategiche individuate
nell’ambito di un complessivo e straordinario intervento di contrasto
alla criminalita’ finalizzato ad assicurare una maggiore tutela della
sicurezza sull’intero territorio nazionale, con particolare
riferimento anche all’interessamento criminale per lo svolgimento di
eventi internazionali, alla esecuzione di imponenti opere di
ricostruzione ed alla realizzazione di importanti opere pubbliche;
Considerata, in particolare, la improrogabile necessita’ di porre
in essere un impegno straordinario con l’attivazione di nuovi moduli
organizzativi per contrastare la criminalita’ organizzata in quelle
aree del territorio in cui essa ha assunto livelli elevati di
minaccia, anche in attuazione degli impegni derivanti dal Piano
straordinario contro le mafie approvato con la legge 13 agosto 2010,
n. 136;
Considerata altresi’ la necessita’ di rafforzare l’attuazione di
iniziative straordinarie assunte dal Ministero dell’interno in
materia di soccorso pubblico atte a fronteggiare le ricorrenti
situazioni di gravi ed eccezionali emergenze nazionali;
Considerata l’urgente necessita’ del Ministero della giustizia di
adottare misure volte all’adeguamento delle proprie strutture in
funzione delle straordinarie esigenze della giustizia;
Considerato altresi’ che, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, di attuazione della delega di cui all’art. 60 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni in materia di
mediazione, la quota di risorse del Fondo Unico Giustizia destinate
al Ministero della giustizia deve assicurare anche la copertura degli
oneri derivanti dalle misure di cui al predetto decreto legislativo
n. 28 del 2010, e che conseguentemente tale quota di risorse deve, a
causa di norme sopravvenute nel tempo, risultare sufficientemente
ampia;
Ritenuto che ricorrono oggettivamente i presupposti di cui ai commi
7 e 7-bis dell’art. 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive
modificazioni, in quanto l’adozione di tutte le predette misure
comporta nuovi ed aggiuntivi oneri finanziari a carico dei Ministeri
dell’interno e della giustizia;
Ritenuto, pertanto, che la percentuale prevista dai commi 7 e 7-bis
del predetto art. 2 debba essere assolutamente preponderante in
favore dei Ministeri dell’interno e della giustizia e che
conseguentemente possa essere riservata a ciascuno di essi una quota
di risorse pari al quarantanove per cento, destinandosi il residuo
due per cento all’entrata del bilancio dello Stato;
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro della giustizia ed il Ministro dell’interno;

Decreta:

Art. 1

1. Le quote delle risorse intestate Fondo Unico Giustizia alla data
del 31 dicembre 2009, sono stabilite:
a) in misura pari al 49 per cento al Ministero dell’interno per
la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, anche in
relazione all’attuazione del piano straordinario contro le mafie,
approvato con la legge 13 agosto 2010, n. 136, fatta salva
l’alimentazione del Fondo di Solidarieta’ per le vittime delle
richieste estorsive di cui all’art. 18, comma 1, lettera c), della
legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di Rotazione per la
Solidarieta’ delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all’art.
1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura pari al 49 per cento al Ministero della Giustizia
per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli Uffici
Giudiziari e degli altri servizi istituzionali, nonche’ per
assicurare la copertura degli oneri connessi all’applicazione del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sulla mediazione civile;
c) in misura pari al 2 per cento all’entrata del bilancio dello
Stato.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 2, comma 5, del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive
modificazioni, citato in premessa, relativamente alle somme di denaro
per le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del citato
decreto, ai sensi dell’art. 676, primo comma, del codice di procedura
penale, e’ stata decisa dal giudice dell’esecuzione, ma non ancora
eseguita, la devoluzione allo Stato delle somme medesime.
3. La riassegnazione delle predette quote al Ministero dell’interno
e al Ministero della giustizia e’ effettuata nelle forme e secondo le
modalita’ previste dall’art. 7 del regolamento di attuazione emanato
con decreto 30 luglio 2009, n. 127.
Roma, 30 novembre 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Tremonti

Il Ministro dell’interno
Maroni

Il Ministro della giustizia
Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8
Economia e finanze, foglio n. 309

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/