MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DECRETO 14 giugno 2011, n. 170 Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 5 dell’articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 244 del 19-10-2011

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo
2006-2009, sottoscritto il 14 settembre 2007 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 237 dell’11 ottobre 2007, nonche’ il contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto
ministeri per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 23
gennaio 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4
febbraio 2009;
Visto l’articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici del 4 aprile 2001;
Visto l’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 16 aprile 2002,
n. 125;
Visto l’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visti il verbale dell’accordo raggiunto in data 11 marzo 2008, in
sede di contrattazione decentrata di amministrazione con il quale
sono stabiliti le modalita’ e i criteri di ripartizione del predetto
incentivo economico;
Udito il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’11
febbraio 2011;
Vista la comunicazione effettuata con nota n. 82753 in data 21
marzo 2011 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il presente decreto si applica ai contratti di competenza del
Ministero degli affari esteri aventi per oggetto la realizzazione di
opere o lavori.
2. La somma di cui al comma 5 dell’articolo 92, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e’
ripartita dal dirigente dell’ufficio di livello dirigenziale
attuatore dell’intervento in base al presente regolamento.
3. Il personale destinatario della somma di cui al comma 2 e’
individuato, in base all’articolo 92, comma 5, del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tra
il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del
progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del
collaudo, nonche’ tra i loro collaboratori.
4. L’affidamento di un incarico di natura professionale di cui al
all’articolo 92, comma 5, del citato decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e’ effettuato mediante decreto ministeriale. E’ facolta’
del dipendente incaricato di non accettare l’incarico ricevuto, entro
sessanta giorni dalla nomina, con rinuncia motivata. Il rifiuto
dell’incarico esclude il predetto dipendente dall’erogazione del
relativo compenso incentivante.
5. La percentuale, da applicare all’importo posto a base di gara di
un’opera o di un lavoro, o al costo in Euro indicato nel quadro
economico per la realizzazione di un’opera o un lavoro nei casi in
cui l’onere non sia interamente a carico dello Stato, per determinare
la somma di cui al comma 2 e da corrispondere al personale di cui al
comma 3, e’ data dalla addizione di una delle aliquote percentuali di
cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto
b):
a) aliquota percentuale relativa all’entita’ dell’opera
determinata come di seguito:
1) 1,00 per cento per progetti il cui importo a base di gara
non ecceda euro 150.000;
2) 0,95 per cento per progetti il cui importo a base di gara e’
compreso tra euro 150.001 ed euro 750.000;
3) 0,90 per cento per progetti il cui importo a base di gara e’
compreso tra euro 750.001 ed euro 5.000.000;
4) 0,85 per cento per progetti il cui importo a base di gara e’
compreso tra euro 5.000.001 ed euro 25.000.000;
5) 0,80 per cento per progetti il cui importo a base di gara
supera 25.000.000 di euro;
b) aliquota percentuale relativa alla tipologia dell’opera
determinata come di seguito:
1) 1,00 per cento per progetti riguardanti nuove opere,
ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
2) 0,90 per cento per progetti di manutenzione straordinaria;
3) 0,80 per cento per progetti di manutenzione ordinaria.
6. L’aliquota percentuale complessiva e’ applicata nella misura
massima del 2 per cento nei seguenti casi:
a) progetti di speciale complessita’ di cui all’articolo 90 comma
6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, accertati e
certificati dal Responsabile del Procedimento;
b) progetti realizzati per stralci funzionali;
c) interventi su immobili di interesse storico-artistico.

Art. 2

1. La somma, determinata con i criteri di cui all’articolo 1, e’
ripartita tra il personale di cui al comma 3 dell’articolo 1, in base
a quanto segue:
a) responsabile del procedimento: 15 per cento;
b) incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori:
45 per cento;
c) incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro
tecnici collaboratori: 3 per cento;
d) incaricati della direzione dei lavori e loro tecnici
collaboratori: 21 per cento;
e) incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori: 12 per
cento;
f) altri componenti dell’ufficio che hanno collaborato alla
predisposizione degli atti pur non sottoscrivendone i relativi
elaborati: 4 per cento.
2. Il dirigente di cui all’articolo 1, comma 2, nell’ipotesi in cui
la redazione di un progetto richieda l’apporto di una pluralita’ di
competenze tecniche, puo’ nominare un coordinatore della
progettazione, con le modalita’ di cui all’articolo 1 comma 4.
3. L’aliquota di cui al punto e), comma 1, e’ addizionata a quella
di cui al punto d) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato
di collaudo e’ sostituito con quello di regolare esecuzione.
4. Nei casi di affidamento di lavori in concessione, per le
attivita’ di vigilanza previste dal comma 8 dell’articolo 141 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni, l’aliquota di cui al punto d), comma 1, e’ addizionata
a quella di cui al punto a) del medesimo comma.
5. Ove, per difetto dei requisiti a norma di legge, sia nominato un
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione diverso dal
direttore dei lavori, a tale soggetto incaricato compete un’aliquota
pari al 3% della somma, determinata con i criteri di cui all’articolo
1. Tale importo e’ decurtato dalla corrispondente aliquota
dell’incaricato della Direzione dei Lavori.
6. Nel caso di obbligo di collaudo in corso d’opera, per le ipotesi
di cui all’articolo 141 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni, il compenso incentivante di
cui al comma 1 lettera e) e’ aumentato del 20% unicamente se e’
disponibile apposito accantonamento preventivo negli stanziamenti di
bilancio previsti per l’attuazione del singolo intervento. Il
compenso incentivante di cui al comma 1, lettera e), assorbe ogni
ulteriore compenso per tale incarico. E’ comunque fatto salvo il
rimborso delle spese autorizzate e documentate per le operazioni di
collaudo.

Art. 3 1. Gli importi derivanti dall’applicazione degli articoli 1 e 2 del presente regolamento e spettanti al personale di cui all’articolo 2,comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono ripartiti tra gli stessi secondo la seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico ove: C j indica la somma finale da ripartire al soggetto j-esimo; P i indica la somma per ciascun progetto da ripartire ai tecnici di cui ai punti b), c), d) ed e); M j indica il coefficiente di compenso professionale di cui al comma 2; N j indica il coefficiente di prestazione di cui al comma 3; ∑ indica la sommatoria dei prodotti dei coefficienti di compenso e prestazione di tutti i soggetti tra i quali e’ ripartito il compenso P i. 2. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle competenze assunte nell’ambito del progetto, e’ cosi’ fissato: a) progettista, direttore lavori, collaudatore: 0,50; b) collaboratore tecnico che partecipa direttamente alla redazione degli elaborati: 0,30; c) altri collaboratori: 0,15. 3. Il coefficiente di prestazione e’ pari a 1 nel caso di totale partecipazione da parte dell’incaricato o collaboratore. Tale coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attivita’ di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) ed e) non e’ totale, e’ fissato dal responsabile unico del procedimento, caso per caso, in proporzione al lavoro svolto e, comunque, con valore inferiore all’unita’. 4. Qualora nella redazione di un progetto o fasi di esso non si renda necessario l’inserimento di uno dei profili professionali, il compenso e’ ripartito esclusivamente tra il personale dipendente che ha effettivamente partecipato alla redazione del progetto. 5. L’aliquota percentuale di cui all’articolo 2, comma 1, punto f) e’ ripartita in parti uguali. 6. Per l’attribuzione del compenso agli incaricati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all’importo delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi la percentuale di tale importo. 7. La liquidazione dell’incentivo avviene su disposizione del dirigente dell’Ufficio attuatore dell’intervento, in corrispondenza del progressivo completamento di ciascuna delle seguenti fasi del procedimento, previa acquisizione della relativa documentazione d’ufficio: a. approvazione della progettazione preliminare; b. approvazione della progettazione definitiva; c. validazione della progettazione esecutiva; d. aggiudicazione dei lavori; e. singoli stati di avanzamento dei lavori; f. collaudo dei lavori. 8. La liquidazione delle somme di cui al comma precedente e’ disposta dal dirigente responsabile del relativo capitolo di spesa nei termini di legge, previa verifica del rispetto del comma 1 dell’articolo 4. 9. La liquidazione in acconto ai sensi del comma 7 e’ comunque subordinata alla verifica di cui all’articolo 4 comma 2 del presente regolamento.

Art. 4 1. I singoli importi dei compensi incentivanti risultanti dall’applicazione delle aliquote percentuali di cui all’articolo 2, comma 1 del presente regolamento, devono essere incrementati, all’interno della somma di cui al comma 5 dell’articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, come determinato ai sensi dell’articolo 1 del presente regolamento, delle percentuali destinate al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione. 2. Qualora la sommatoria delle aliquote di cui al comma 1, corrispondenti a prestazioni effettivamente affidate al personale di cui all’articolo 1 comma 3, incrementate delle percentuali destinate al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione, risulti eccedente il 100%, tali aliquote saranno rideterminate proporzionalmente talche’ la loro somma risulti comunque contenuta nell’importo di cui all’articolo 1 comma 6, ai sensi dell’articolo 92, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

Art. 5

1. Ai sensi dell’articolo 253 comma 1 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, le disposizioni di
cui agli articoli precedenti sono applicate ai procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo per i
quali, negli stati di previsione della spesa per la realizzazione
delle opere relative o nei bilanci, sia stata gia’ prevista la
devoluzione a favore del fondo incentivante della somma
corrispondente all’elevazione al 2% dell’aliquota massima.

Art. 6 1. E’ abrogato il decreto 16 aprile 2002, n. 125. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 giugno 2011 Il Ministro: Frattini Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 15

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2011, n. 191 Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell’articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 272 del 22-11-2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ed in particolare, l’articolo 33, commi 2 e 2-bis, concernente l’istituzione e i compiti del Comitato per i minori stranieri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, recante «Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell’articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; Ritenuta la necessita’ di procedere alla modifica dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, al fine di prevedere l’estensione della durata dei soggiorni solidaristici dei minori accolti, nonche’ l’eliminazione dei riferimenti a programmi scolastici; Vista la deliberazione del Comitato per i minori stranieri del 21 luglio 2009, contenente una proposta di modifica dell’articolo 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 ottobre 2010; Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell’interno e della giustizia; Decreta: Art. 1 1. L’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2000, e’ sostituito dal seguente: «Art. 9 (Soggiorno). – 1. La durata totale del soggiorno di ciascun minore non puo’ superare i centoventi giorni, frutto della somma di piu’ periodi, riferiti alle permanenze effettive nell’anno solare, fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso. Il Comitato puo’ proporre alle autorita’ competenti l’eventuale estensione della durata del soggiorno in relazione a casi di forza maggiore. L’eventuale estensione della durata della permanenza e’ comunicata alla questura competente ai fini dell’eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori.».

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 27 settembre 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi

Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 150

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

LEGGE 15 dicembre 2011, n. 217 Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 1 del 2-1-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell’ordinamento nazionale il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, e’ delegato ad adottare, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o
amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in
regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore
della presente legge, per i quali non sono gia’ previste sanzioni
penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e’ esercitata con decreti
legislativi adottati ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia,
di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti
legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n.
96.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
per l’espressione del parere da parte dei competenti organi
parlamentari con le modalita’ e nei termini previsti dai commi 3 e 8
dell’articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

Art. 2

Oneri relativi a prestazioni e controlli

1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 2 e 2-bis,
della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni.

Art. 3

Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate
dalle direttive comunitarie

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, con le modalita’ e secondo i
principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi adottati ai sensi della presente legge, testi unici o
codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle
deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di
direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre
norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici
o i codici di settore riguardino i principi fondamentali nelle
materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in
altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di
decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche’ al parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano
materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici
o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate,
sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante
l’indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare,
sospendere o modificare.

Art. 4 Missioni connesse con gli impegni europei 1. La disposizione del quinto periodo del comma 12 dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applica alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell’ambito dei processi decisionali dell’Unione europea e degli organismi internazionali di cui l’Italia e’ parte, nonche’ alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell’Unione europea. 2. All’attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5 Modifiche al codice del consumo in materia di servizi finanziari a distanza 1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 67-quinquies, comma 1, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) l’identita’ del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l’indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista»; b) all’articolo 67-duodecies, comma 5, lettera c), le parole: «, nonche’ ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l’evento assicurato» sono soppresse; c) all’articolo 67-terdecies, comma 4, le parole: «entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre trenta giorni»; d) all’articolo 67-terdecies, comma 5, le parole: «entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre trenta giorni».

Art. 6

Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2009/65/CE, in
materia di organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari, 2009/109/CE, concernente obblighi informativi in caso di
fusioni e scissioni, e 2009/110/CE, relativa agli istituti di
moneta elettronica

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu’ decreti
legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente
il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in materia di taluni organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione), alla direttiva
2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre
2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e
82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi
in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e
scissioni, e alla direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e
la vigilanza prudenziale dell’attivita’ degli istituti di moneta
elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che
abroga la direttiva 2000/46/CE.
2. Nella predisposizione del decreto legislativo per l’attuazione
della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009, il Governo e’ tenuto al rispetto, oltre che dei
principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2 della
legge 4 giugno 2010, n. 96, in quanto compatibili, anche dei seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al
corretto ed integrale recepimento della direttiva e delle relative
misure di esecuzione nell’ordinamento nazionale, confermando, ove
opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le
competenze e i poteri di vigilanza alla Banca d’Italia e alla
Commissione nazionale per le societa’ e la borsa (CONSOB) secondo
quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico;
b) prevedere, in conformita’ alla disciplina della direttiva in
esame, le necessarie modifiche alle norme del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per consentire che una
societa’ di gestione del risparmio possa istituire e gestire fondi
comuni di investimento armonizzati in altri Stati membri e che una
societa’ di gestione armonizzata possa istituire e gestire fondi
comuni di investimento armonizzati in Italia;
c) prevedere, in conformita’ alle definizioni e alla disciplina
della direttiva in esame, le opportune modifiche alle norme del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
concernenti la libera prestazione dei servizi e la liberta’ di
stabilimento delle societa’ di gestione armonizzate, anche al fine di
garantire che una societa’ di gestione armonizzata operante in Italia
sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di costituzione
e di funzionamento dei fondi comuni di investimento armonizzati, e
che la prestazione in Italia del servizio di gestione collettiva del
risparmio da parte di succursali delle societa’ di gestione
armonizzate avvenga nel rispetto delle regole di comportamento
stabilite nel citato testo unico;
d) attribuire alla Banca d’Italia e alla CONSOB, in relazione
alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine
previsti dall’articolo 98 della citata direttiva 2009/65/CE, secondo
i criteri e le modalita’ previsti dall’articolo 187-octies del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e
successive modificazioni;
e) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni della
direttiva in materia di fusioni transfrontaliere di OICVM e di
strutture master-feeder;
f) introdurre norme di coordinamento con la disciplina fiscale
vigente in materia di OICVM;
g) ridefinire con opportune modifiche, in conformita’ alle
definizioni e alla disciplina della citata direttiva 2009/65/CE, le
norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del
1998 concernenti l’offerta in Italia di quote di fondi comuni di
investimento armonizzati;
h) attuare le misure di tutela dell’investitore secondo quanto
previsto dalla direttiva, in particolare con riferimento alle
informazioni per gli investitori, adeguando la disciplina
dell’offerta al pubblico delle quote o azioni di OICVM aperti;
i) prevedere l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle societa’
di gestione del risparmio armonizzate in attuazione della direttiva,
in linea con quelle gia’ stabilite dal citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998, e nei limiti massimi ivi
previsti, in tema di disciplina degli intermediari;
l) in coerenza con quanto previsto alla lettera i), apportare
alla disciplina complessivamente vigente in materia sanzionatoria ai
sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del
1998 le modificazioni occorrenti per assicurare, in ogni caso senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’armonizzazione dei
criteri applicativi e delle relative procedure, efficaci misure di
deflazione del contenzioso, nonche’ l’adeguamento della disciplina
dei controlli e della vigilanza e delle forme e dei limiti della
responsabilita’ dei soggetti preposti, comunque nel rispetto del
principio di proporzionalita’ e anche avendo riguardo agli analoghi
modelli normativi nazionali o dell’Unione europea, a tal fine
prevedendo:
1) in presenza di mutamenti della disciplina applicabile,
l’estensione del principio del favor rei;
2) la generalizzazione della responsabilita’ delle persone
fisiche responsabili che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo per le violazioni previste dal citato testo
unico, con responsabilita’ solidale dell’ente di appartenenza e
diritto di regresso di quest’ultimo nei confronti delle prime;
3) l’estensione dell’istituto dell’oblazione e di altri
strumenti deflativi del contenzioso, nonche’ l’introduzione, con gli
opportuni adattamenti, della disciplina prevista ai sensi
dell’articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, per le
violazioni di natura organizzativa o procedurale previste nell’ambito
della disciplina degli intermediari e dei mercati;
4) una revisione dei minimi e dei massimi edittali, in modo
tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalita’,
dissuasivita’ e adeguatezza previsti dalla normativa dell’Unione
europea;
5) una nuova disciplina relativa alla pubblicita’ dei
procedimenti conclusi con l’oblazione, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 187-septies, comma 3, ultimo periodo, del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
6) la destinazione delle risorse del Fondo di garanzia per i
risparmiatori e gli investitori, di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, anche all’indennizzo, nei limiti
delle disponibilita’ del Fondo, dei danni patrimoniali conseguenti
alle violazioni delle disposizioni di cui alle parti III e IV del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, apportando
alla disciplina del Fondo medesimo gli adeguamenti necessari;
m) prevedere, in conformita’ alle definizioni, alla disciplina
della citata direttiva 2009/65/CE e ai criteri direttivi previsti
dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa
vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati
dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore
coordinamento con le altre disposizioni vigenti;
n) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 58 del 1998 le integrazioni necessarie per definire la disciplina
applicabile ai fondi gestiti da una societa’ di gestione del
risparmio (SGR) in liquidazione coatta amministrativa e per
prevedere, anche nei casi in cui la SGR non sia sottoposta a
liquidazione coatta amministrativa, meccanismi di adeguata tutela dei
creditori qualora le attivita’ del fondo siano insufficienti per
l’adempimento delle relative obbligazioni.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri ne’ minori entrate a carico della finanza pubblica e
le amministrazioni interessate devono svolgere le attivita’ previste
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.

Art. 7 Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/73/UE recante la modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato 1. Il Governo e’ delegato ad adottare un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti nell’articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, e secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell’ordinamento nazionale, in particolare per quanto attiene alla disciplina degli emittenti, del prospetto e dell’ammissione a negoziazione in un mercato regolamentato, confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e lasciando invariate le competenze in materia attribuite alla Commissione nazionale per le societa’ e la borsa secondo quanto previsto dal citato testo unico; b) prevedere, in conformita’ alle definizioni, alla disciplina della direttiva in esame e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, contribuendo alla riduzione degli oneri che gravano sugli emittenti, senza tuttavia compromettere la tutela degli investitori e il corretto funzionamento dei mercati degli strumenti finanziari e armonizzando le responsabilita’ sull’informativa da prospetto con quanto previsto dagli altri Stati membri dell’Unione europea secondo le disposizioni della direttiva; c) apportare alla disciplina vigente in materia le modificazioni occorrenti perche’, in armonia con le disposizioni europee applicabili, sia possibile procedere alla semplificazione delle procedure e alla riduzione dei tempi di approvazione dei prospetti, differenziando l’applicazione degli obblighi informativi e degli altri adempimenti sulla base delle caratteristiche e differenze esistenti tra i vari mercati e delle specificita’ degli strumenti finanziari, anche potendosi escludere la pubblicazione del prospetto o limitare gli obblighi di informativa per le ipotesi meno rilevanti, apportando le modifiche occorrenti alla disciplina delle procedure decisionali delle istituzioni competenti, contestualmente provvedendo all’adeguamento della disciplina dei controlli e della vigilanza e delle forme e dei limiti della responsabilita’ dei soggetti preposti, comunque nel rispetto del principio di proporzionalita’ e anche avendo riguardo agli analoghi modelli normativi nazionali o dell’Unione europea, coordinando la disciplina con quella dei titoli diffusi, in maniera da non disincentivare gli emittenti esteri a richiedere l’ammissione sui mercati nazionali e da non penalizzare questi ultimi nella competizione internazionale, nonche’ in maniera da considerare l’impatto della disciplina sui piccoli intermediari che fanno ricorso alla negoziazione delle proprie obbligazioni sui predetti mercati. 2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8

Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2010/24/UE
sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti
risultanti da dazi, imposte ed altre misure, nonche’ disposizioni
in materia di imposta sul valore aggiunto

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu’ decreti
legislativi per dare attuazione alla direttiva 2010/24/UE del
Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di
recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.
2. Al fine di dare attuazione alle direttive 2009/69/CE e
2009/162/UE, nonche’ di adeguare l’ordinamento nazionale a quello
dell’Unione europea, al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6:
1) il terzo periodo del terzo comma e’ soppresso;
2) dopo il quinto comma e’ aggiunto il seguente:
«In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di
servizi di cui all’articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non
stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi
stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli
articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo
stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non
e’ ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono
ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data
di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi
degli eventi indicati nel primo periodo e’ pagato in tutto o in parte
il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata,
limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse
prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell’arco di un
periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche
parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine
di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni
medesime»;
b) all’articolo 7, comma 1, lettera b), le parole: «Trattato
istitutivo della Comunita’ europea» sono sostituite dalle seguenti:
«Trattato sul funzionamento dell’Unione europea»;
c) all’articolo 7-bis, comma 3:
1) all’alinea, le parole: «Le cessioni di gas mediante sistemi
di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica»
sono sostituite dalle seguenti: «Le cessioni di gas attraverso un
sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione o una rete
connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le
cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di
raffreddamento»;
2) alla lettera a), le parole: «di gas e di elettricita’» sono
sostituite dalle seguenti: «di gas, di energia elettrica, di calore o
di freddo»;
d) all’articolo 7-septies, comma 1, la lettera g) e’ sostituita
dalla seguente:
«g) la concessione dell’accesso a un sistema di gas naturale
situato nel territorio dell’Unione o a una rete connessa a un tale
sistema, al sistema dell’energia elettrica, alle reti di
riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o
distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri
servizi direttamente collegati»;
e) all’articolo 8-bis, primo comma:
1) alla lettera a), dopo le parole: «le cessioni di navi» sono
inserite le seguenti: «adibite alla navigazione in alto mare e» e
dopo le parole: «o della pesca» sono inserite le seguenti: «nonche’
le cessioni di navi adibite alla pesca costiera»;
2) dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:
«a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66»;
3) alla lettera b), le parole: «di navi e» sono soppresse;
4) alla lettera d), le parole: «escluso, per le navi adibite
alla pesca costiera locale, il vettovagliamento» sono sostituite
dalle seguenti: «escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le
provviste di bordo»;
5) alla lettera e):
5. 1) le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis), b) e c)»;
5. 2) le parole: «di cui alle lettere a) e b)» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e b)»;
6) dopo la lettera e) e’ aggiunta la seguente:
«e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui
alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle
navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e del
loro carico»;
f) all’articolo 13, comma 2, lettera c), le parole: «di cui al
terzo periodo del terzo comma dell’articolo 6» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al terzo periodo del sesto comma dell’articolo 6»;
g) all’articolo 17, secondo comma, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nel caso delle prestazioni di servizi di cui
all’articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro
Stato membro dell’Unione, il committente adempie gli obblighi di
fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli
articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni»;
h) all’articolo 38-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del
secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti
di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un
importo superiore al 50 per cento dell’ammontare di tutte le
operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni
mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative
prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai
trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero
prestazioni di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lettera
a-bis)»;
i) all’articolo 67:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «, con sospensione del
pagamento dell’imposta qualora si tratti di beni destinati a
proseguire verso altro Stato membro della Comunita’ economica
europea» sono soppresse;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il
pagamento dell’imposta e’ sospeso qualora si tratti di beni destinati
a essere trasferiti in un altro Stato membro dell’Unione europea,
eventualmente dopo l’esecuzione di manipolazioni di cui all’allegato
72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio
1993, e successive modificazioni, previamente autorizzate
dall’autorita’ doganale.
2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis
l’importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di
identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro
Stato membro nonche’, a richiesta dell’autorita’ doganale, idonea
documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei medesimi beni
in un altro Stato membro dell’Unione»;
l) all’articolo 68, la lettera g-bis) e’ sostituita dalla
seguente:
«g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas
naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso
da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale
o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o
di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento»;
m) l’articolo 72 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 72. – (Operazioni non imponibili). – 1. Agli effetti
dell’imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono
equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e
consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti
a Stati che in via di reciprocita’ riconoscono analoghi benefici alle
sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri
generali militari internazionali e degli organismi sussidiari,
installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico,
nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonche’
all’amministrazione della difesa qualora agisca per conto
dell’organizzazione istituita con il medesimo Trattato;
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti dell’Unione europea, della Comunita’ europea
dell’energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca
europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall’Unione
cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunita’ delle
Comunita’ europee, firmato a Bruxelles l’8 aprile 1965, reso
esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei
limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua
attuazione o dagli accordi di sede e sempre che cio’ non comporti
distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di
imprese o enti per l’esecuzione di contratti di ricerca e di
associazione conclusi con l’Unione, nei limiti, per questi ultimi,
della partecipazione dell’Unione stessa;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue
istituzioni specializzate nell’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti dell’Istituto universitario europeo e della Scuola
europea di Varese nell’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali;
f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da
quelli di cui alla lettera c), nonche’ dei membri di tali organismi,
alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali
che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per
gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro
300; per gli enti indicati nella lettera a) le disposizioni non si
applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un
soggetto diverso, ancorche’ il relativo onere sia a carico degli enti
e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si
applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la
non imponibilita’ relativamente all’imposta opera alle stesse
condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l’esenzione
dai diritti di accisa.
3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali
relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono
all’imposta sul valore aggiunto»;
n) il numero 127-octies) della tabella A, parte III, e’ abrogato;
o) tutti i richiami alla «Comunita’» o alla «Comunita’ europea» o
alla «Comunita’ economica europea» ovvero alle «Comunita’ europee»
devono intendersi riferiti all’«Unione europea» e i richiami al
«Trattato istitutivo della Comunita’ europea» devono intendersi
riferiti al «Trattato sul funzionamento dell’Unione europea».
3. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 38:
1) il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente:
«4-bis. Agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto,
costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici,
l’alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti
dalle disposizioni dell’Unione europea in vigore, escluso il gas
fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio
dell’Unione o una rete connessa a un tale sistema»;
2) la lettera c-bis) del comma 5 e’ sostituita dalla seguente:
«c-bis) l’introduzione nel territorio dello Stato di gas
mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio
dell’Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia
elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di
raffreddamento, di cui all’articolo 7-bis, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni»;
b) il comma 2-bis dell’articolo 41 e’ sostituito dal seguente:
«2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni
di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio
dell’Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le
cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo
mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonche’ le
cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti
dell’imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia».
4. All’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:
«7-bis. Al fine di assicurare l’efficacia dei controlli in
materia di IVA all’importazione, con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle dogane, da emanare di concerto con il direttore
dell’Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita’ per
l’attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di
informazioni tra l’autorita’ doganale e quella fiscale, da attuare
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica».
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a d) e da f) a
m), e 3 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal
sessantesimo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore della
presente legge.

Art. 9 Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2009/127/CE, relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi, 2009/136/CE e 2009/140/CE, in materia di servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE, concernente l’indicazione del consumo di energia e di risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla metrologia 1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze e della giustizia, uno o piu’ decreti legislativi per dare attuazione alle direttive 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi, 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorita’ nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recanti le norme di attuazione delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE sono adottati attraverso l’adeguamento e l’integrazione delle disposizioni legislative in materia di comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione, anche mediante le opportune modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269. 3. All’articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il comma 6 e’ inserito il seguente: «6-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, gli operatori di rete locale che d’intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all’80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati in ambito nazionale ad eccezione di quelli integrati, anche con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali, cosi’ come definiti precedentemente, puo’ essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacita’ trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220». 4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati, altresi’, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettivita’, trasparenza, non discriminazione e proporzionalita’; b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nell’ambito dei procedimenti restrittivi dell’accesso alle reti di comunicazione elettronica; c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralita’ tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonche’ nel prioritario rispetto di obiettivi d’interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa; d) possibilita’ di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate per servizi di comunicazione elettronica, ove cio’ sia necessario, al fine di evitare interferenze dannose; proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici riesaminando periodicamente la necessita’ e la proporzionalita’ delle misure adottate; assicurare la qualita’ tecnica del servizio; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l’uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale; e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrita’ delle reti; f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per cio’ che concerne le apparecchiature terminali; g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, in tema di prezzi, qualita’, tempi e condizioni di offerta dei servizi, anche con l’obiettivo di facilitare la loro confrontabilita’ da parte dell’utente e l’eventuale cambio di fornitore; h) ridefinizione del ruolo dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni anche attraverso le opportune modificazioni della legge 14 novembre 1995, n. 481, con riferimento alla disciplina dell’incompatibilita’ sopravvenuta ovvero della durata dell’incompatibilita’ successiva alla cessazione dell’incarico di componente e di Presidente dell’Autorita’ medesima, allineandolo alle previsioni delle altre Autorita’ europee di regolamentazione; i) rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonche’ di protezione dei dati personali e delle informazioni gia’ archiviate nell’apparecchiatura terminale, fornendo all’utente indicazioni chiare e comprensibili circa le modalita’ di espressione del proprio consenso, in particolare mediante le opzioni dei programmi per la navigazione nella rete internet o altre applicazioni; l) individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia quali autorita’ nazionali ai fini dell’articolo 15, paragrafo 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE; m) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni che attribuiscano all’autorita’ di regolazione la facolta’ di disporre la condivisione o la coubicazione delle infrastrutture civili, e previsione che, a tale fine, siano adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese; n) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di concorrenza; o) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell’obiettivo di coerenza del quadro regolamentare di settore dell’Unione europea e nel rispetto delle specificita’ delle condizioni di tali mercati; p) promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale, al fine di conseguire un’effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio; q) definizione del riparto di attribuzioni tra Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell’adempimento delle funzioni previste dalle direttive di cui al comma 2, nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni e le attivita’ culturali; r) revisione delle sanzioni e degli illeciti gia’ previsti nelle materie di cui al comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28 marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede nel rispetto dei principi e criteri generali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme introdotte dall’articolo 2 della citata direttiva 2009/136/CE, con il conseguente riassetto del sistema sanzionatorio previsto, in particolare, dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche mediante depenalizzazione; s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento. 5. All’articolo 33, comma 1, lettera d-ter), quarto periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: «in favore dell’ente gestore» sono sostituite dalle seguenti: «in favore del titolare dell’archivio». 6. Dall’esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10 Qualita’ delle acque destinate al consumo umano 1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori». 2. E’ abrogata la lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.

Art. 11

Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura di
infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo in materia di
concessioni demaniali marittime

1. Al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908
avviata ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, nonche’ al fine di rispondere all’esigenza degli
operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile
che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e
l’innovazione dell’impresa turistico-balneare-ricreativa:
a) il comma 2 dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494, e successive modificazioni, e’ abrogato;
b) al comma 2-bis dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «di cui al comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;
c) all’articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, le parole: «Ferme restando le disposizioni di cui
all’articolo 01, comma 2,» sono soppresse ed e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si
applicano alle concessioni rilasciate nell’ambito delle rispettive
circoscrizioni territoriali dalle autorita’ portuali di cui alla
legge 28 gennaio 1994, n. 84».
2. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro quindici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico,
per la semplificazione normativa, per le politiche europee e per il
turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la
revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni
demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni,
entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da
assicurare un uso rispondente all’interesse pubblico nonche’
proporzionato all’entita’ degli investimenti;
b) prevedere criteri e modalita’ di affidamento nel rispetto dei
principi di concorrenza, di liberta’ di stabilimento, di garanzia
dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attivita’
imprenditoriali e di tutela degli investimenti;
c) individuare modalita’ per la riscossione e per la suddivisione
dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni;
d) fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di
accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione,
disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di
utilizzo delle aree del demanio marittimo;
e) individuare i casi in cui le concessioni nuove, decadute o
revocate sono assegnate nell’ambito dei piani di utilizzazione delle
aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;
f) prevedere criteri per l’equo indennizzo del concessionario nei
casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti
dall’articolo 42 del codice della navigazione;
g) stabilire criteri per l’eventuale dichiarazione di decadenza
delle concessioni, nonche’ criteri e modalita’ per il subingresso in
caso di vendita o di affitto delle aziende.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 e’ trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche’ siano
espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale
termine, il decreto legislativo puo’ essere comunque adottato.
4. Dall’attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 2, il Governo, nel rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, puo’ emanare disposizioni
correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attivita’
classificate all’articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del
demanio marittimo, ovvero le attivita’ di stabilimento balneare,
anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio
marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attivita’
turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non possono essere
poste limitazioni di orario o di attivita’, diverse da quelle
applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le
attivita’ accessorie degli stabilimenti balneari, quali le attivita’
ludico-ricreative, l’esercizio di bar e ristoranti e gli
intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto delle vigenti
norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 2-quinquies, del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attivita’ di intrattenimento
musicale e di svago danzante ivi previste non sono soggette a
limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalita’ di espletamento
e nell’utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo
svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi di intrattenimento
musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosita’ previsti per
le attivita’ a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in
attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 12

Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2009/43/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009

1. Il Governo e’ delegato ad adottare uno o piu’ decreti
legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica
le modalita’ e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle
Comunita’ di prodotti per la difesa, entro la scadenza del termine di
recepimento fissato dalla stessa direttiva e nel rispetto dei
principi contenuti nella medesima nonche’ nelle posizioni comuni
2003/468/PESC del Consiglio e 2008/944/PESC del Consiglio,
rispettivamente del 23 giugno 2003 e dell’8 dicembre 2008.
2. La delega di cui al comma 1 deve essere esercitata in
conformita’ ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su
proposta del Ministro per le politiche europee, di concerto con i
Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della
difesa, della giustizia, dell’interno e dell’economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, con le
modalita’ e le procedure di cui all’articolo 1 della legge 4 giugno
2010, n. 96, con particolare riferimento, in ragione della materia
trattata, al parere delle competenti Commissioni parlamentari e nel
rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui
all’articolo 2 della medesima legge 4 giugno 2010, n. 96, e
all’articolo 1 della presente legge, prevedendo, ove necessario,
semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, nonche’
ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa nel
rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
4. Con uno o piu’ regolamenti si provvede ai fini dell’esecuzione
ed attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo,
con le modalita’ e le scadenze temporali ivi previste.
5. Gli oneri relativi alle autorizzazioni per le forniture, alle
certificazioni e ai controlli da eseguire da parte di uffici
pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, sono posti a carico dei soggetti interessati,
secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del
servizio, ove cio’ non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria. Le tariffe di cui al presente comma sono determinate con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dal pagamento
delle tariffe determinate ai sensi del presente comma sono versati
all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente
riassegnati, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle
amministrazioni che rilasciano le citate autorizzazioni e
certificazioni ed effettuano i controlli previsti dal presente
articolo.
6. I tempi di rilascio dei pareri tecnici e delle autorizzazioni
connessi alle attivita’ di certificazione di cui alla direttiva
2009/43/CE sono disciplinati secondo i principi di semplificazione e
trasparenza di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, non potendo,
comunque, superare la durata massima di trenta giorni.

Art. 13 Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita’ europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08 1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita’ europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08, all’articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «dell’articolo 15, lettere a) e b),» sono inserite le seguenti: «e dell’articolo 26, comma 8,»; b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «apparecchi di pesca usati» sono inserite le seguenti: «ovvero detenuti»; c) al comma 1, dopo la lettera c-bis) e’ aggiunta la seguente: «c-ter) la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il ritiro della medesima licenza nei confronti del titolare dell’impresa di pesca quale obbligato in solido, anche ove non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione, in caso di violazione delle disposizioni relative alla detenzione a bordo ovvero alle modalita’ tecniche di utilizzo di rete da posta derivante».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DECRETO 29 novembre 2011, n. 223 Regolamento recante norme per la disciplina dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 14 del 18-1-2012

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante "Nuova disciplina
della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1988, n.
177, recante regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, recante "Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i
Paesi in via di sviluppo";
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante "Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante
"Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal
CES", ed in particolare l’articolo 1, comma 01;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli
interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia, convertito con modificazioni con legge 3 agosto
2010, n. 126, ed in particolare l’articolo 3, commi 12 e 13;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2010, n. 228, recante proroga
degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei
processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia, convertito con modificazioni con
legge 22 febbraio 2011, n. 9, ed in particolare l’articolo 3, comma
7-bis;
Considerato che la Direzione Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo ha necessita’ di avvalersi di un organo tecnico per la
valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei progetti di
cooperazione;
Ritenuto opportuno disciplinare la situazione degli esperti gia’ in
servizio, rinviando ad un successivo provvedimento i presupposti e le
procedure di reclutamento, nonche’ la disciplina di stato del
personale di futura assunzione;
Udito il parere del Comitato Direzionale di cui all’articolo 9
della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 luglio 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n.
247791 del 13 settembre 2011 effettuata ai sensi dell’articolo l7,
comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente Regolamento

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai contratti di diritto
privato, stipulati con gli esperti di cui all’articolo 12, comma 3, e
all’articolo 16, comma 1, lettera e) della legge 26 febbraio 1987, n.
49, in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento
stesso.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in
quanto compatibile, all’ordinamento di stato giuridico del personale
non dirigenziale del Comparto Ministeri.

Art. 2

Stipula

1. La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e’
autorizzata a stipulare contratti individuali di diritto privato a
tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 1, comma 01 del Decreto
Legislativo n. 368/2001, esclusivamente con i soggetti di cui
all’articolo 1, comma 1 che abbiano gia’ superato i limiti di
rinnovabilita’ contrattuale previsti dall’articolo 4 del decreto
legislativo n. 368/2001 , in servizio alla data di entrata in vigore
del presente Regolamento.
2. La stipula del contratto di cui al comma 1 avviene, a domanda
degli interessati, dopo la valutazione del curriculum di servizio e
il superamento di un colloquio da parte di una Commissione nominata
dal Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.
3. I contratti individuali sono stipulati a pena di nullita’ con
atto scritto tra la Direzione Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo e l’esperto.
4. Dopo la stipula del contratto di cui al comma 1, gli esperti
sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi.

Art. 3

Funzioni

1. Gli esperti di cui all’articolo 2, comma 1 sono collocati in tre
livelli funzionali e retributivi, a seconda dell’esperienza maturata
e del livello di responsabilita’.
2. Per il primo livello funzionale e retributivo possono essere
stipulati al massimo 20 contratti. Per il secondo livello funzionale
e retributivo possono essere stipulati al massimo 50 contratti. I
restanti contratti, fino alla concorrenza dei contingenti massimi
previsti dalla legge n. 49/1987, sono stipulati al terzo livello
funzionale e retributivo.
3. Gli esperti del terzo livello possono accedere al secondo
livello funzionale e retributivo dopo almeno 8 anni di effettivo
svolgimento delle funzioni nel terzo livello, previa valutazione
positiva sul servizio prestato da parte di una Commissione istituita
dalla Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo, previa
delibera del Comitato Direzionale per la cooperazione allo sviluppo.
4. Dopo almeno 8 anni di effettivo svolgimento delle funzioni di
esperto di secondo livello o dopo almeno 16 anni di effettivo
svolgimento delle funzioni di esperto, di cui almeno 4 al secondo
livello, gli esperti possono accedere al primo livello funzionale e
retributivo, con la medesima procedura di cui al comma precedente.
5. Per particolari esigenze di servizio e su parere favorevole del
Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo, nell’ambito
di applicazione dell’articolo 17, comma 1, lettera c) della legge 26
febbraio 1987, n. 49, il Direttore Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo puo’ incaricare del coordinamento di una Sezione distaccata
di cui all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 1988, n. 177 persone che, nel biennio precedente, abbiano
ricoperto un incarico di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) ed
e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, anche qualora la cessazione
dall’incarico stesso sia avvenuta ai sensi dell’articolo 5, comma 1
del presente regolamento. Restano fermi i compiti attribuiti
dall’articolo 13, comma 4 della legge n. 49/1987 al Direttore
dell’Unita’ Tecnica Locale da cui la Sezione distaccata dipende.
6. L’incarico di cui al precedente comma e’ conferito per un
periodo di 1 anno ed e’ rinnovabile per una o piu’ volte fino al
massimo complessivo di 3 anni. L’incarico e’ in qualsiasi momento
revocabile, previa delibera del Comitato Direzionale per la
Cooperazione allo Sviluppo. Si applicano gli articoli 142, 143 e 148
del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 4

Trattamento economico

1. La retribuzione annua lorda e’ stabilita in euro 44.636,67 per
il terzo livello, 60.087,17 per il secondo livello, 73.340,02 per il
primo livello.
2. Fatte salve le indennita’ eventualmente spettanti a titolo di
trattamento di missione ed oneri sociali connessi, la retribuzione
per ciascuna delle tre fasce e’ onnicomprensiva e include la
tredicesima mensilita’.
3. Il pagamento dei compensi e’ corrisposto mensilmente in via
posticipata in ragione di un tredicesimo della retribuzione annua. La
residua tredicesima mensilita’ e’ corrisposta entro il mese di
dicembre.
4. Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, si provvede con cadenza
triennale all’adeguamento del trattamento economico, tenuto conto
dell’andamento medio delle retribuzioni del personale di livello non
dirigenziale del Comparto Ministeri.

Art. 5 Termine del contratto 1. Con decorrenza dal giorno successivo al compimento del 67° anno di eta’ dell’esperto, il contratto individuale cessa in ogni caso di avere effetto. 2. L’esperto puo’ recedere dal contratto di lavoro presentando le proprie dimissioni in forma scritta con un preavviso di almeno tre mesi. 3. Al momento della definitiva cessazione del rapporto di lavoro, all’esperto e’ corrisposto il trattamento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile.

Art. 6

Previdenza ed Assicurazione Infortuni

1. Gli esperti di cui all’articolo 2, comma 1 del presente
regolamento sono iscritti al regime previdenziale INPS.
2. Si applica l’articolo 144, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 7 Distacco presso organizzazioni internazionali 1. Con il consenso dell’interessato e previa intesa con l’ente di destinazione, la Direzione Generale puo’ distaccare l’esperto a prestare temporaneamente servizio presso un’organizzazione internazionale operante nell’ambito della cooperazione allo sviluppo. L’organizzazione internazionale ne assume ogni onere finanziario, esclusi gli oneri previdenziali che, calcolati sul trattamento metropolitano, restano a carico dell’Amministrazione. 2. Il periodo di distacco non puo’ eccedere un anno, rinnovabile al massimo per un ulteriore anno. Per esigenze di servizio, nel corso del periodo suddetto, la Direzione Generale puo’ disporre il rientro dell’esperto distaccato presso l’Amministrazione centrale con un preavviso di 90 giorni. 3. E’ fatta salva la disciplina degli esperti nazionali distaccati presso le istituzioni dell’Unione Europea.

Art. 8 Ferie 1. L’esperto ha diritto a ferie retribuite nella misura annua di 32 giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di cui alla legge n. 937/1977. 2. Si applica l’articolo 143 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 9 Doveri 1. L’esperto deve comportarsi in maniera irreprensibile e professionale nello svolgimento dei suoi compiti e mansioni contrattuali, tenuto anche conto di quanto previsto dal Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 2. L’esperto deve attenersi agli articoli 142 e 148 del DPR n. 18/1967. 3. E’ obbligo dell’esperto prestare la propria opera anche all’estero quando la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo lo disponga ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49. 4. L’esperto non puo’ esercitare il commercio, l’industria, ne’ alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di altri soggetti pubblici o privati o accettare cariche in societa’ costituite a fine di lucro o in enti di qualsiasi natura che ricevono erogazioni dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.

Art. 10

Tempo di lavoro

1. Gli esperti articolano la propria prestazione lavorativa in
relazione all’esigenza di assicurare il buon andamento delle
iniziative di cooperazione allo sviluppo loro affidate, sulla base
delle esigenze di servizio determinate dal superiore gerarchico
diretto. In caso di svolgimento di attivita’ lavorative in ore serali
o notturne o in giorni festivi, viene garantito l’adeguato recupero
del riposo fisiologico sacrificato alle necessita’ del servizio.
2. Nessun compenso e’ dovuto a titolo di straordinario.
3. Non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.

Art. 11 Valutazioni sul servizio prestato 1. La prestazione lavorativa degli esperti e’ soggetta ad una valutazione annuale, redatta con le modalita’ previste da un decreto di natura regolamentare del Ministro degli affari esteri, tenuto anche conto del sistema di valutazione della performance individuale adottato per il personale di ruolo del Ministero degli Affari Esteri.

Art. 12

Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. In sede di prima applicazione, le procedure di cui all’articolo
3, commi 3 e 4 sono avviate entro sei mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto. Fino ad allora gli esperti di cui all’articolo 1,
comma 1 resteranno inquadrati nei livelli ad essi attribuiti all’atto
del reclutamento, con la stipula, previa valutazione del curriculum
di servizio e il superamento di un colloquio innanzi ad una
Commissione nominata dal Direttore Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo, di contratti individuali a tempo indeterminato, ai sensi
dell’articolo 1, comma 01 del Decreto Legislativo n. 368/2001.
3. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 21,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il collocamento
degli esperti in un livello funzionale e retributivo superiore
eventualmente disposto negli anni 2011, 2012 e 2013, ha effetto, per
i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Alle retribuzioni
del personale di cui al presente regolamento si applicano le
limitazioni degli adeguamenti automatici retributivi previsti dai
provvedimenti di contenimento della spesa pubblica adottati per il
personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.
4. E’ abrogato il regolamento di cui al Decreto Interministeriale
209/4566/1 del 27/7/1987 e successive integrazioni.
Il presente regolamento, munito del Sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 29 novembre 2011

Il Ministro degli affari esteri
Terzi di Sant’Agata

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Monti

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2012
Affari esteri, registro n. 1, foglio n. 83

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/