DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2014 Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita’» 2013-2014 di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni,
recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante
«Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita’ e
finanza pubblica»;
Visto il d.P.C.M. del 22 novembre 2010 recante «disciplina
dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri»;
Visto il d.P.C.M. del 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
modificato dal d.P.C.M. 21 ottobre 2013;
Visto l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita’» al fine di promuovere le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita’;
Visto l’art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93
convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonche’ in tema di protezione
civile e di commissariamento delle province»;
Visto, in particolare, il comma 1 dell’articolo 5-bis del sopra
citato decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, il quale, al fine di
potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di
violenza e ai loro figli attraverso modalita’ omogenee di
rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri
antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di
violenza, ha incrementato il suddetto Fondo per le politiche relative
ai diritti e alle pari opportunita’ per l’anno 2013 e per l’anno 2014
rispettivamente di euro 10.000.000,00 e di euro 7.000.000,00 e ha
disposto il finanziamento del fondo stesso nella misura di euro
10.000.000,00 a decorrere dall’anno 2015;
Visto il successivo comma 2 del medesimo articolo 5-bis, il quale
prevede che il Ministro delegato per le pari opportunita’, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provveda
annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1
dello stesso articolo 5-bis, tenendo conto della programmazione
regionale e degli interventi gia’ operativi per contrastare la
violenza nei confronti delle donne, del numero dei centri
antiviolenza pubblici e privati e del numero delle case-rifugio
pubbliche e private gia’ esistenti in ogni regione, nonche’ della
necessita’ di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e
delle case rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi
disponibili all’istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio
al fine di raggiungere l’obiettivo previsto dalla raccomandazione
Expert Meeting sulla violenza contro le donne – Finlandia, 8-10
novembre 2009;
Visto l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l’art. 5 della legge 30
novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province
Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali
istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale;
Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n.
128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109
della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si
astenga dall’erogare finanziamenti alle autonomie speciali e
comunichi al Ministero dell’economia e delle finanze le somme che
sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del
predetto comma 109 per l’anno 2010 al fine di consentire le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a
partire dal 2010;
Vista la nota n. DPO 00011722 del 13 dicembre 2013, con la quale il
Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali pro tempore con
delega alle Pari opportunita’, a seguito della richiesta dei
rappresentanti delle regioni di procedere all’erogazione delle
risorse relative agli anni 2013 e 2014, previste dall’articolo 5-bis,
comma 2, del decreto-legge n.93 del 2013, in un’unica soluzione, ha
chiesto all’Assessore della Regione Liguria, in qualita’ di
coordinatore della VIII Commissione politiche sociali della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di trasmettere la
documentazione utile al fine di procedere al riparto delle risorse
finanziarie di cui al citato articolo 5-bis;
Vista la nota n.PG/2014/29514 dell’11 febbraio 2014 con la quale il
suddetto Assessore della Regione Liguria ha trasmesso al citato Vice
Ministro i criteri, concordati e approvati in data 5 febbraio 2014
dalla citata VIII Commissione Politiche sociali, riguardanti il
riparto delle risorse finanziarie relative agli anni 2013 e 2014, di
cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93,
convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot.
15176 del 10 luglio 2014, con cui il citato Dicastero fa presente che
lo stanziamento previsto dall’articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito nella legge 15 ottobre
2013, n. 119, di 7 milioni di curo e’ stato ridotto, in applicazione
dell’articolo 2 del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, recante
"Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di
rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi" e
dall’articolo 16 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 concernente
"Misure urgenti per la competitivita’ e la giustizia sociale",
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per
l’importo complessivo pari ad euro 550.615,00;
Considerato che occorre procedere alla ripartizione delle risorse,
in un’unica soluzione, previste dal citato articolo 5-bis di euro
10.000.000,00 per l’anno 2013 e di euro 7.000.000,00 per l’anno 2014,
ridotte ad euro 6.449.385,00, giusta la nota sopra citata del
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Acquisita in data 10 luglio 2014 l’intesa della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tenuto conto della riduzione delle risorse
finanziarie suddetta per l’esercizio finanziario 2014;
Acquisita, nella seduta del 17 luglio 2014, la presa d’atto della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sulle tabelle di
ripartizione delle risorse alle Regioni, rimodulate a seguito della
sopracitata riduzione delle risorse per l’anno 2014;
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ripartizione delle risorse
individuate, secondo le tabelle allegate, per la somma complessiva di
euro 16.449.385,00 gravanti sul bilancio della Presidenza del
Consiglio dei ministri, centro di responsabilita’ 8, capitolo di
spesa "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita’", da destinare al finanziamento per il potenziamento
delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di
violenza e ai loro figli attraverso modalita’ omogenee di
rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri
antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di
violenza, di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) del
decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni,
nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Per Centri antiviolenza si intendono i centri che svolgono
attivita’ di accoglienza, orientamento, assistenza psicologica e
legale, promossi da:
a) Enti locali, in forma singola o associata;
b) Associazioni e organizzazioni operanti nel settore del
sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano
maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza
contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata
sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
c) Soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, di intesa,
o in forma consorziata.
2. Per Case rifugio si intendono le strutture residenziali che
offrono ospitalita’ alle donne vittime di’ violenza e ai loro figli.
Tali strutture, alle quali e’ garantito l’anonimato, sono gestite con
il supporto stabile di personale e sono promosse da:
a) Enti locali, in forma singola o associata;
b) Associazioni e organizzazioni operanti nel settore del
sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano
maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza
contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata
sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
c) Soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, di intesa,
o in forma consorziata.

Art. 2

Criteri di riparto

1. In attuazione dell’articolo 5, comma 2, lettera d), del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1 della legge 15 ottobre 2013, n. 119,
il presente decreto provvede, in fase di prima attuazione, a
ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano le risorse finanziarie del fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita’ stanziate per gli anni 2013 e 2014
in unica soluzione, in base ai criteri forniti dalle Regioni con nota
del 5 febbraio 2014.
2. Le risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 pari ad euro
10.000.000,00 per il 2013 e pari ad euro 6.449.385,00 per il 2014
sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in base ai seguenti criteri:
a) il 33%, dell’importo complessivo di euro 16.449,385,00 pari
alla somma di euro 5.428.297,05, e’ destinato per l’istituzione di
nuovi centri antiviolenza e di nuove case rifugio, come stabilito
dall’articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre
2013, n. 119;
b) la rimanente somma pari ad euro 11.021.087,95 e’ suddivisa
nella misura dell’80% (pari ad euro 8.816.870,35) per il
finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali gia’ operativi
volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne
vittime di violenza e ai loro figli, sulla base della programmazione
regionale nella misura del 10 % (pari ad euro 1.102.108,80) per il
finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati gia’
esistenti in ogni regione e nella misura del 10% (pari ad euro
1.102.108,80) per il finanziamento delle case rifugio pubbliche e
private gia’ esistenti in ogni regione, di cui all’articolo 5-bis,
comma 2, rispettivamente b) e c), del citato decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93.
3. Il riparto delle risorse finanziarie, di cui al comma 2, lettera
a) del presente articolo, tra le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, pari ad euro 5.428.297,05, si basa sul numero
della popolazione di ciascuna regione e Provincia autonoma, sul
numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio esistenti per
ciascuna regione e Provincia autonoma rapportati alla mediana pari ad
1,79 stimando un centro antiviolenza per ogni 400.000 abitanti,
secondo la tabella 2.
4. Il riparto delle risorse finanziarie, di cui al comma 2, lettera
b) del presente articolo, tra le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, pari ad euro 11.021.087,95, per quanto riguarda
1’80% e il 10% sia per i centri antiviolenza sia per le case rifugio
esistenti, e’ basato sui dati forniti da ciascuna regione e Provincia
autonoma, secondo la tabella 1.

Art. 3

Attivita’ delle Regioni e del Governo

1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 5-bis, comma 7, del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella legge 15 ottobre
2013, n. 119, le Regioni presentano, in fase di prima attuazione,
entro il 30 marzo 2015, una relazione al Dipartimento per le pari
opportunita’ concernente le iniziative adottate nell’anno precedente
per contrastare la violenza contro le donne a valere sulle risorse
finanziarie ripartite al fine di dare attuazione all’articolo 5-bis,
comma 7, del decreto-legge n.93 del 2013.
2. Al fine del riparto a regime delle risorse finanziarie del Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita’, che
tenga conto di un’efficace tempistica, le Regioni e le Province
autonome trasmettono al Dipartimento per le pari opportunita’ –
Presidenza del Consiglio dei Ministri – le delibere adottate dalla
Giunta regionale e dagli organi indicati dai rispettivi ordinamenti
.regionali per gli interventi di cui all’articolo 2 del presente
decreto, il monitoraggio dei trasferimenti delle risorse effettuati
dalle Regioni e Province autonome e degli interventi finanziati con
le risorse del presente decreto, nonche’ i dati aggiornati sul numero
dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio,
entro il 31 gennaio 2015.
3. Il mancato utilizzo delle risorse secondo le modalita’ del
presente decreto, da parte degli enti destinatari, entro l’esercizio
finanziario 2014, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono
versati all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita’.
4. Con successiva Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire in sede di Conferenza
Unificata entro il 2014, sono stabiliti i requisiti minimi necessari
che i Centri antiviolenza e le Case rifugio devono possedere anche
per poter accedere al riparto delle risorse finanziarie di cui alla
legge del 15 ottobre 2013, n. 119.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa verifica da parte dei competenti organi
di controllo.
Roma, 24 luglio 2014

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni,
reg.ne – succ. n. 2252

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 2014, n. 138 Regolamento recante criteri e modalita’ per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all’estero e delle pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente…

…all’estero, a norma dell’articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, e, in particolare,
gli articoli 1-bis e 6;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
novembre 2012, n. 252;
Visto l’articolo 1, commi 294 e 337, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell’8 novembre 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 23 gennaio 2014;
Ritenuto di non poter accogliere l’indicazione del Consiglio di
Stato di destinare all’ampliamento della platea dei beneficiari le
somme risultanti dalla decurtazione del contributo assegnato alle
imprese prive della certificazione di cui all’articolo 3, prima
parte, in quanto la platea stessa non puo’ estendersi ad imprese
prive dei requisiti di ammissione stabiliti dall’articolo 4;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 luglio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro degli affari esteri;

Emana

il seguente regolamento:
Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai
periodici italiani pubblicati all’estero da almeno tre anni e alle
pubblicazioni con periodicita’ almeno trimestrale edite in Italia e
diffuse prevalentemente all’estero da almeno tre anni, anche tramite
abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line. Al
presente regolamento e’ allegato l’elenco di cui all’Allegato A,
punto 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
novembre 2012, n. 252, che ne fa parte integrante.

Art. 2

Commissione

1. La Commissione di cui all’articolo 1-bis, comma 4, del
decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, avente il compito di accertare la
sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi per la stampa
italiana all’estero nonche’ di predisporre i relativi piani di
ripartizione, opera presso il Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La Commissione e’ istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento ed e’ cosi’ composta:
a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per
l’informazione e l’editoria, che la presiede;
b) quattro rappresentanti designati dal Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
c) quattro rappresentanti designati dalla Direzione Generale per
gli italiani all’estero del Ministero per gli affari esteri;
d) due rappresentanti designati dalla Federazione Unitaria della
Stampa Italiana all’Estero (FUSIE);
e) due rappresentanti delle associazioni nazionali dell’emigrazione
designati dalla Consulta Nazionale dell’Emigrazione;
f) due rappresentanti designati dalla commissione per
l’informazione e comunicazione del Consiglio Generale degli Italiani
all’Estero (CGIE);
g) due rappresentanti designati dalla Federazione Nazionale della
Stampa Italiana.
3. I componenti della Commissione restano in carica tre anni e
possono essere confermati una sola volta.
4. I servizi di segreteria a supporto della Commissione sono
assicurati dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri
per le spese di funzionamento.
5. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso o
rimborso spese comunque denominato.
6. Per la validita’ delle riunioni e’ richiesta la presenza della
meta’ dei suoi componenti, di cui almeno quattro rappresentanti delle
amministrazioni interessate. Dal quorum per la validita’ delle
riunioni e’ escluso il Presidente. La Commissione delibera a
maggioranza dei presenti.

Art. 3

Presentazione delle domande di contributo

1. Le domande per la corresponsione dei contributi per la stampa
italiana all’estero di cui all’articolo 1 sono presentate, a pena di
decadenza, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di
riferimento dei contributi, fatto salvo quanto previsto in sede di
prima applicazione dall’articolo 7.
2. Per i periodici pubblicati all’estero le domande sono presentate
alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente
competente per il luogo della sede legale dell’editore e da questa
trasmesse al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 maggio di ogni
anno. Per i periodici editi in Italia la domanda e’ presentata al
suddetto Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
3. Le domande sono corredate da apposita certificazione rilasciata
da primarie societa’ di revisione operanti nel Paese di riferimento
attestante la tiratura, il numero di uscite annue, la distribuzione e
la vendita del periodico per area geografica, secondo quanto indicato
dall’articolo 6, comma 2. Per i periodici editi in Italia la
certificazione e’ rilasciata dalle societa’ iscritte nel Registro dei
revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e finanze
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39. In alternativa, l’editore puo’ allegare alla domanda la
documentazione dimostrativa della tiratura dichiarata, della
distribuzione e delle copie vendute mediante presentazione delle
copie autenticate delle fatture, munite di quietanza di pagamento,
del fornitore del servizio o dei materiali. In tale ultimo caso,
l’ammontare del contributo, determinato secondo i criteri indicati
dall’articolo 6, e’ diminuito della misura del 30 per cento ed i
fondi resisi cosi’ disponibili sono ripartiti proporzionalmente in
favore delle imprese editrici che adottano la procedura di
certificazione dei dati, nell’ambito delle categorie di cui
all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
4. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza
del Consiglio dei Ministri cura l’istruttoria per l’ammissione al
contributo con il supporto della Direzione Generale per gli italiani
all’estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari
esteri.

Art. 4

Requisiti e criteri per l’attribuzione dei contributi

1. Sulla base dell’istruttoria svolta dal Dipartimento per
l’informazione e l’editoria ai sensi dell’articolo 3, comma 4, la
Commissione di cui all’articolo 2 accerta il possesso dei seguenti
requisiti:
a) per i periodici editi all’estero: la regolare pubblicazione da
almeno tre anni, con periodicita’ almeno trimestrale nell’anno solare
di riferimento; la trattazione, con testi scritti almeno per il 50
per cento in lingua italiana, di argomenti di interesse della
comunita’ italiana all’estero nel rispetto dei contenuti specificati
all’articolo 1-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 63 del 2012;
b) per i periodici editi in Italia: la pubblicazione con
periodicita’ almeno trimestrale nell’anno solare di riferimento; la
regolare iscrizione delle imprese editrici al Registro degli
Operatori della Comunicazione (ROC) da almeno tre anni; la diffusione
prevalentemente all’estero, anche tramite abbonamenti a titolo
oneroso per le pubblicazioni on line; la trattazione di argomenti di
interesse della comunita’ italiana all’estero, nel rispetto dei
contenuti specificati all’articolo 1-bis, comma 2, del citato
decreto-legge n. 63 del 2012.
2. Il contributo per ciascun periodico non puo’ superare il limite
massimo del 5 per cento dello stanziamento complessivo annuale di cui
al comma 1 dell’articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 63 del
2012.
3. Il contributo puo’ essere richiesto fino ad un massimo di due
periodici.

Art. 5

Periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali,
religiose

1. Ai periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche,
culturali e religiose, esplicitamente indicate nelle relative
pubblicazioni, ove non soddisfino i requisiti indicati all’articolo
1-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 63 del 2012, e’ riservata
una percentuale del 3 per cento di ciascuna delle due quote indicate
all’articolo 6, comma 1. Nella domanda di cui all’articolo 3
l’editore chiede di essere ammesso a concorrere alla quota di
riserva, anche in via subordinata, rispetto alla concessione del
contributo di cui all’articolo 6.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli aventi
titolo in parti eguali. Il contributo assegnato al singolo periodico
non puo’ essere maggiore di quello spettante secondo i criteri di cui
alle lettere a), b), c), d) e) ed f) del comma 2 dell’articolo 6. Le
somme eventualmente non attribuibili ai sensi del presente articolo
confluiscono nelle risorse da ripartire ai sensi dell’articolo 6.

Art. 6

Riparto dei contributi tra gli aventi titolo

1. Nel rispetto del limite complessivo di spesa stabilito
dall’articolo 1-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 63 del
2012, i contributi spettano:
a) nella misura del 70 per cento delle risorse annualmente
disponibili, ai periodici editi all’estero, in possesso dei requisiti
indicati all’articolo 4, comma 1, lettera a);
b) nella misura del 30 per cento delle risorse annualmente
disponibili, ai periodici editi in Italia, in possesso dei requisiti
indicati all’articolo 4, comma 1, lettera b).
2. Nell’ambito delle rispettive quote indicate al comma 1, lettere
a) e b), i contributi sono cosi’ ripartiti:
a) 10 per cento in parti uguali tra tutti gli aventi titolo;
b) 5 per cento in parti uguali fra gli aventi titolo che
contribuiscono in modo significativo alla promozione del sistema
Italia all’estero e presentino una consistenza informativa di
particolare rilevanza;
c) 20 per cento in ragione della diffusione presso le comunita’
italiane all’estero e dell’apporto alla diffusione della lingua e
della cultura italiana, quali desumibili dal numero di copie
effettivamente distribuite nell’anno solare di riferimento;
d) 30 per cento in proporzione al numero di copie di effettive
uscite documentate nel corso dell’anno;
e) 30 per cento in proporzione al numero di pagine pubblicate per
ciascun numero, rapportate al formato tipo di cm 43’59, con
esclusione dello spazio pubblicitario;
f) 5 per cento in proporzione al numero di copie vendute anche in
formato digitale a fronte di corrispettivi o abbonamenti
rispettivamente documentati.

Art. 7

Norme transitorie e finali

1. Le domande di contributo relative alle pubblicazioni dell’anno
2013 sono presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 11 agosto 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Mogherini, Ministro degli affari
esteri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
Reg.ne – Prev. n. 2453

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 3 ottobre 2014, n. 155 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia,
fatto a Cape Town il 17 aprile 2012.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 12 dell’Accordo
stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato in euro
18.322 annui a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell’interno provvede al monitoraggio degli
oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro
dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui
al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
Ministro dell’interno, provvede con proprio decreto alla riduzione,
nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall’attivita’ di monitoraggio, delle dotazioni
finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate
alle spese di missione e di formazione nell’ambito del programma
«Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica»
e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato
di previsione del Ministero dell’interno. Si intendono
corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare
pari all’importo dello scostamento, i limiti di cui all’articolo 6,
commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 3 ottobre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Mogherini, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Alfano, Ministro dell’interno

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 21 novembre 2014, n. 179 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalita’ organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito…

…di droga, fatto a Tallinn l’8 settembre 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la
criminalita’ organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di
droga, fatto a Tallinn l’8 settembre 2009.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui
all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformita’ a quanto disposto dall’articolo 16 dell’Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato in euro
122.577 a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell’interno provvede al monitoraggio degli
oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro
dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui
al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
Ministro dell’interno, provvede con proprio decreto alla riduzione,
nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall’attivita’ di monitoraggio, delle dotazioni
finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione
nell’ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine
pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero
dell’interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il
medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, i
limiti di cui all’articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 21 novembre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.