Cassazione I civile 20 maggio 2009, n. 11803 Immigrazione, ricongiungimento familiare, reddito, alloggio (2009-06-17)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19295-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in Carica, elettivamente domicjliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope Iegis;

– ricorrente

contro

– controricorrente –

avverso il decreto Rg. 482/05 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositato il 10.01.2006 il 20/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei 27/01/2009 dai Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’

udito l’Avvocato P. DARIO per il controricorrente che insiste nel rigetto del ricorso;

udito il P.G. in persona del Dott. MARINELLI VINCENZO che conferma le conclusioni scritte.

Svolgimento del processo

La corte d’appello di Milano con decreto deI 20 gennaio 2005 ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’ Interno avverso il decreto del tribunale di Milano dell’ 11 luglio 2005, con il quale è stato annullato il rifiuto del Questore di Lecco di concessione del nulla osta per il ricongiungimento familiare richiesto dal cittadino senegalese … in favore della figlia …, nata il 18 novembre 1985.

La corte territoriale, premesso che il nulla osta era stato rifiutato per l’accertata mancanza di un contratto di lavoro della durata di almeno un anno da parte del richiedente, ha osservato che quando sia richiesto il ricongiungimento con una figlio minore (tale essendo la figlia del richiedente al momento della richiesta) l’art. 29, 3 comma lettera b) del d. lgs. n. 286 del 1998 richiede non la titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato di durata non inferiore ad un anno ma soltanto che lo straniero dimostri la disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e ha rilevato che lo straniero aveva fornito la prova, mediante produzione di buste paga di percepire nell’ultimo anno un reddito ben superiore alla soglia minima prevista dalla legge.

Il Ministero dell’inteno ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Resiste con controricorso il …

Motivi della decisione

1. Deducendo diversi profili di violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d. lgs. n. 286 del 1998, il Ministero lamenta che la corte territoriale abbia fatto applicazione della lettera b) della citata disposizione, riguardante i figli minori, mentre nella specie, avendo la stessa compiuto la maggiore età dopo la domanda di nulla osta, avrebbe dovuto farsi applicazione della lettera b bis. Lamenta inoltre che non stata richiesta la dimostrazione della titolarità di un rapporto di lavoro di durata almeno annuale.

2. Il ricorso à manifestamente infondato.

L’art. 29, 30 comma lettera lettera b) d.lgs. n. 286/1998, nel caso in cui lo straniero richieda il

ricongiungimento con figlio minore: a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

Il secondo comma della disposizione indicata, nel testo risultante dalle modifiche introdotte, prima con l’art, 23, l comma della legge n. 189 del 2002 e poi con l’art. 2, 10 comma lettera e) del d.lgs. n. 5 del 2007, dispone che ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento. La norma ha un’evidente natura interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, essendo diretto a risolvere, in senso conforme al principio generale che la durata del procedimento non può andare a danno dell’interessato, la questione del momento rilevante per l’accertamento del requisito soggettivo della minore età.

Non v’è dubbio, pertanto che, trattandosi di ricongiungimento con figlio minore i requisiti oggettivi siano quelli indicati nelle lettere a) e b) del terzo comma dell’art. 29 cit., in particolare il requisito reddituale di cui alla lettera b) come correttamente hanno ritenuto i giudici del merito

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in € 1.500,00 (di cui € 1.00, 00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

DEPOSITATO N CANCELLERIA il 20.05.2009.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 aprile 2009, n. 98

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2008, n. 262/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalita’ di costituzione dei sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalita’ per l’attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 1° dicembre 2006, n. 25).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 45 del 21-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 16 del 22 aprile 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 1° dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della
rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle
biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), come
modificata dall’art. 7, commi da 39 a 42, della legge regionale n. 30
dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio
pluriennale ed annuale della Regione – legge finanziaria 2009);
Visto il «Regolamento concernente le caratteristiche e le
modalita’ di costituzione dei sistemi bibliotecari, i criteri per il
riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri
e le modalita’ per l’attuazione degli interventi nel settore
bibliotecario, ai sensi della legge regionale 1° dicembre 2006, n.
25», emanato con proprio decreto 30 settembre 2008 n. 0262/Pres.;
Ritenuto opportuno aggiornare e adeguare la normativa
regolamentare suddetta, sia al fine di recepire le citate modifiche
legislative sia per completare e meglio precisare, in un’ottica di
semplificazione, alcuni passaggi procedurali, anche alla luce
dell’esperienza operativa maturata nel primo periodo di applicazione;
Vista la legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso), ed in particolare l’art. 30;
Visto l’art. 42 dello Statuto di autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2009, n.
761;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento di modifica al decreto del
Presidente della Regione 30 settembre 2008, n. 262/Pres. (Regolamento
concernente le caratteristiche e le modalita’ di costituzione dei
sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle
biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalita’ per
l’attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi
della legge regionale 1° dicembre 2006, n. 25), nel testo allegato al
presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di’ osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-21&task=dettaglio&numgu=45&redaz=009R0475&tmstp=1259051002458

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Paduli e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 129 del 5-6-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno
2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Paduli
(Benevento);
Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al
protocollo dell’ente, da dieci consiglieri sui sedici assegnati al
comune, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Paduli (Benevento) e’ sciolto.

Art. 2 La dottoressa Silvana D’Agostino e’ nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 19 maggio 2010 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-05&task=dettaglio&numgu=129&redaz=10A06836&tmstp=1275983334088

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali Legge n.76 del 29/5/09, G.U. n.143 del 23/6

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l’11 settembre 2001.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Si omette il testo della Convenzione)